Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 28/03/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3472/2019
R.G. n. 3554/2019
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei procedimenti riuniti decisi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promossi da rappresentato e difeso dall'Avv.to RAFFAELE GENCARELLI Parte 1
,
CONTRO
Controparte 1 anche quale mandatario della
'Controparte_3 , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Controparte_2
MARCELLO CARNOVALE, UMBERTO FERRATO, CARMELA FILICE e GIULIA RENZETTI;
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Controparte 4
FRANCESCA MOSCIARO e DOMENICO COSENZA
FATTO E DIRITTO
[...]
in data 25.7.2019, limitatamente ai seguenti atti impositivi: nn. Controparte_5
03420100038633113000,03420090008278637000, 03420070046264121000,
034201100553659000, 03420090031404404000, 03420100030 03420110015424841000,
656339000, 03420100058791364000, 33420120000674510000, 33420120003783235000,
33420130000779419000, 33420112000 161583000 e 33420120001710244000.
Dedotta la prescrizione del credito contributivo ai sensi dell'art. 3, co. 9 della L. 335/1995, ha agito in giudizio chiedendo l'accertamento dell'insussistenza della pretesa creditoria.
Si costituivano in giudizio sia l' CP_3 che l' CP_6 contestando con varie argomentazioni le domande del ricorrente, chiedendone il rigetto.
Istruite per il tramite della documentazione prodotta, all'esito della trattazione cartolare, all'udienza odierna, le controversie sono state decise con la presente sentenza.
***
Osserva, preliminarmente, il Tribunale che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' pur dopo la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Controparte_5
Cassazione (Cass., Sez. Un., 7514/2022). Ed infatti, mentre la questione risolta dalla Suprema Corte era relativa all'individuazione del giusto contraddittore nell'ipotesi in cui l'opponente, pur chiedendo nella sostanza solo l'accertamento negativo del credito contributivo previdenziale, avesse proposto ricorso nei soli confronti del soggetto incaricato della riscossione, nel presente caso, parte ricorrente ha proposto opposizione direttamente avverso l'intimazione di pagamento, atto emesso dall' CP_6 cui
è demandata la fase di recupero del credito dopo la notifica del titolo del quale ha chiesto l'annullamento. Ne consegue che deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del concessionario.
Analogamente, deve dichiararsi la legittimazione passiva dell'ente impositore in ragione della titolarità in capo allo stesso dei crediti azionati.
Sempre, in via preliminare deve essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere.
Invero, gli avvisi di addebito nn. 33420120000674510000, 33420120003783235000 e
33420130000779419000, le cartelle di pagamento nn. 03420110015424841000 e
034201100553659000 per i crediti di natura previdenziali in questa sede impugnati (identificati rispettivamente dalle partite n. 8TDD 2007U T080913104302036310000012/I
36T080913104302036310000012/I e n. 8TDD 2008U T090925134737256650000013/I
36T090925134737256650000013/I), nonché parte dei carichi sottesi all'avviso di addebito n. 33420112000161583000 (ruolo 2011/339 ordinario, Identificativo partita: 025010020111012505814041 0579 M) e parte dei carichi sottesi alle cartelle di pagamento n.
(Ruolo 2009/97 ordinario, Identificativo partita: 03420090008278637000
0545 M;
Ruolo 2009/307 ordinario, Identificativo partita: Partita IVA 1
025010020091012505814041 0546 M;
Ruolo 2009/309 ordinario, Identificativo partita :
025010020091042791286010 010227912860101080123375 M), n. 03420090031404404000 (Ruolo
2009 911 ordinario, Identificativo partita : 025010020091012505814041 0548 M) e n.
03420100058791364000 (Ruolo 2010/1616 ordinario, Identificativo partita :
025010020101012505814041 0574 M) sono stati automaticamente annullati a norma dell'art. 1, commi 222 e ss., della l. n. 197 del 2022,, in quanto di importo inferiore a 1.000 euro e affidati dall'ente previdenziale all'agente della riscossione nell'arco di tempo compreso fra il 1° gennaio 2000
e il 31 dicembre 2015.
Ed infatti, ai sensi dell'art. 1, comma 222, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, come modificato dall'art. 3 bis, co. 1, lett. d, del d.l. 29 dicembre 2022, n.198, convertito con modificazioni dalla l. 24 febbraio 2023, n. 14 "Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (...)".
Prevedendo un nuovo stralcio dei debiti affidati agli agenti della riscossione, la l. n. 197 del 2022 ripropone una misura di tenore analogo – anche se non perfettamente identico a quelle adottate in precedenza con le disposizioni di cui all'art. 4 del d.l. n. 119 del 2018 e all'articolo 4, commi da 4 a
9, del d.l. n. 41 del 2021, conv. in l. n. 69 del 2021.
Con riferimento all'analoga fattispecie di cui all'art. 4 del d.l. n. 119 cit., in particolare, la Suprema
Corte ha chiarito che si tratta di un annullamento che opera in via automatica e ipso iure in presenza dei presupposti di legge e, quanto ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere senza che assuma rilievo neppure la mancata adozione del provvedimento di sgravio. Si tratta, invero, di atto meramente dichiarativo e assolutamente dovuto, giacché previsto dalla citata disposizione al fine di consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra l'agente della riscossione e gli enti impositori (cfr. Cass.
n. 15471 del 2019, in motivazione).
Quanto all'istituto disciplinato dalla l. n. 197/2022, trattandosi di annullamento automatico che opera in presenza di presupposti legali (debito fino a 1.000 euro risultante da singolo carico affidato all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015) rilevabili anche d'ufficio e ricorrenti nel caso di specie, deve farsi luogo alla declaratoria di parziale cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. n. 9078 del 2024, proprio in tema di annullamento automatico dei carichi previsto dalla 1. n. 197 del 2022, che si richiama a Cass. n. 35535 del 2023, Cass. n. 32772 del 2023
e Cass. n. 18413 del 2023), essendo sopraggiunto un fatto - l'introduzione della norma sopra citata – idoneo a privare le parti di ogni interesse ad una pro-nuncia sul merito della res litigiosa.
Residua, invece, la posizione di contrasto fra le parti in relazione alle somme oggetto delle cartelle di pagamento nn. 03420070046264121000, 03420100038633113000 (limitatamente ai contributi CP_7
[...] aggiuntive 2006), 03420100030656339000, nonché di parte dei carichi sottesi alle cartelle n.
03420090008278637000 (Ruolo 2009/136 ordinario, Identificativo partita:
025010020091042791286010 01 27912860101050103366 M), n. 03420090031404404000 (Ruolo
2009/911 ordinario, Identificativo partita: 025010020091012505814041 0549 M), n.
03420100058791364000 (Ruolo 2010/1673 ordinario, Identificativo partita:
025010020101012505814041 0575 M), e dell'avviso di addebito n. 33420120001710244000 e del restante carico sotteso all'avviso di addebito n. 33420112000161583000 (ruolo 2011/339 ordinario,
Identificativo partita: 025010020111012505814041 0580 M).
Ebbene, premesso che spetta al giudice qualificare la domanda del contribuente al fine di sottoporla al relativo regime previsto dalla legge -a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi- deve osservarsi che, nel caso di specie, il ricorrente, impugnando l'intimazione di pagamento, ha inteso proporre censure riconducibili ad un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Segnatamente ha dedotto unicamente fatti estintivi successivi alla data di notificazione degli atti presupposti. Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione.
Il motivo è fondato essendo decorso il termine quinquennale di prescrizione delle pretese contributive, in assenza di allegazione di idonei atti interruttivi.
In atti vi è prova della regolare notifica delle cartelle di pagamento nn. 03420100038633113000 notificata in data 4.8.2010, n. 03420090031404404000, notificata in data 28.7.2009, n. 034
20100030656339000, notificata in data 26.6.2010, 03420100058791364000 notificata in data
6.12.2010, nonché degli avvisi di addebito nn. 33420112000161583000, notificato in data 14.6.2011
e 33420120001710244000 notificato in data 14.6.2012.
Successivamente a tali atti è stata effettuata in data 25.7.2019 la notifica dell'intimazione in questa sede impugnata. Non vi è prova inequivoca di notifica di atti medio tempore intervenuti. E in ragione di tanto deve ritenersi spirato il termine di prescrizione quinquennale relativamente ai crediti riportati negli atti sopra elencati. Al contrario non risulta dimostrata la prova della notifica delle cartelle di pagamento nn.
03420070046264121000 e 03420090008278637000, posto che il concessionario si è limitato a produrre relate di notifica prive di qualunque riconducibilità agli atti impositivi. Tuttavia, anche assumendo come regolare la data della notifica assunta dal concessionario e rispettivamente identificata nel 14.6.2008 e nel 2.12.2009, i crediti contenuti risultano estinti per maturata prescrizione.
In ragione di tanto deve ritenersi decorso il termine prescrizionale quinquennale e, di conseguenza, devono essere dichiarati estinti i crediti vantati dall'ente impositore nei titoli oggetto di causa, al netto di quelli già oggetto di stralcio ai sensi dell'art. 1 co. 222 e ss. della l. 197 del 2022.
A tanto consegue l'accoglimento del ricorso in parte qua.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento dell'opposizione costituisce la conseguenza dell'accertata estinzione del credito contributivo per prescrizione quinquennale successiva alla notifica degli atti presupposti, sicché le spese di lite devono essere imputate esclusivamente all'agente della riscossione e liquidate come da dispositivo (secondo i valori minimi delle cause di previdenza, scaglione da € 26.001 a € 52.000, senza fase istruttoria), previa compensazione per metà, stante la parziale definizione ope legis della controversia.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI, nella persona del Giudice, dott.ssa Manuela Esposito, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine agli avvisi di addebito nn.
33420120000674510000, 33420120003783235000 e 33420130000779419000, e alle cartelle di pagamento nn. 03420110015424841000 e 034201100553659000 per i crediti di natura previdenziali in questa sede impugnati (identificati rispettivamente dalle partite n. 8TDD 2007U
T080913104302036310000012/I 36T080913104302036310000012/I e n. 8TDD 2008U
T090925134737256650000013/I 36T090925134737256650000013/I), nonché a parte dei carichi sottesi all'avviso di addebito n. 33420112000161583000 (ruolo 2011/339 ordinario, Identificativo partita: 025010020111012505814041 0579 M) e a parte dei carichi sottesi alle cartelle di pagamento
03420090008278637000 (Ruolo 2009/97 ordinario, Identificativo partita: n.
Partita IVA 1 0545 M;
Ruolo 2009/307 ordinario, Identificativo partita:
025010020091012505814041 0546 M;
Ruolo 2009/309 ordinario, Identificativo partita :
025010020091042791286010 010227912860101080123375 M), n. 03420090031404404000 (Ruolo
2009 911 ordinario, Identificativo partita : 025010020091012505814041 0548 M) e n. partita: 03420100058791364000 (Ruolo 2010/1616 ordinario, Identificativo
025010020101012505814041 0574 M);
- dichiara non dovuti dalla parte ricorrente i crediti previdenziali contenuti nelle cartelle di pagamento nn. 03420070046264121000, 03420100038633113000 (limitatamente ai contributi CP_3 somme aggiuntive 2006), 03420100030656339000, nonché i crediti riportati dai carichi sottesi alle cartelle
03420090008278637000 (Ruolo 2009/136 ordinario, Identificativo partita: n.
025010020091042791286010 01 27912860101050103366 M), n. 03420090031404404000 (Ruolo
2009/911 ordinario, Identificativo partita: 025010020091012505814041 0549 M), n. 03420100058791364000 (Ruolo 2010/1673 ordinario, Identificativo partita:
025010020101012505814041 0575 M), dall'avviso di addebito n. 33420120001710244000 e dal restante carico sotteso all'avviso di addebito n. 33420112000161583000 (ruolo 2011/339 ordinario,
Identificativo partita: 025010020111012505814041 0580 M);
- dichiara compensate per la metà tra le parti le spese di lite e condanna l' Controparte_5
[...] al pagamento in favore della parte ricorrente delle rimanenti spese del presente giudizio, che liquida in € 1.645,5 oltre Iva e Cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Castrovillari, 28.3.2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Elisa Graziani - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.