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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 21/05/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1912 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione a ordinanza-ingiunzione,
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Pietro Parte_1
Farina, presso il cui studio in Sant'Agata de' Goti, via Santisi, Parco Flora, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato Controparte_1
e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Emilia Conrotto ed elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini, 28, presso l'Avvocatura dell'Ente,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26/04/2024 la ricorrente, premesso di avere ricevuto, il 2/04/2024, notifica dell'ordinanza-ingiunzione n. OI-000616936, relativa all'atto di accertamento n.
.1100.26/01/2022.0030440 del 26/01/2022 riferito all'anno 2019, concernente il mancato CP_1 versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali quale legale rappresentante della
[...]
ha convenuto in giudizio l' al fine di sentire: “1) Parte_2 CP_1 preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva della ordinanza ingiunzione opposta ai sensi dell'art. 5 del D. Lg.vo 1/9/2011, n. 150; 2) nel merito dichiarare nulla e/o annullare per i motivi evidenziati l'ordinanza ingiunzione impugnata o, in via del tutto gradata, rideterminare la sanzione ex art. 11 L. 689/1981 nella misura edittale minima”; con vittoria di spese, con attribuzione.
A sostegno della domanda ha dedotto la violazione del termine di 90 giorni fissato dall'art. 14, l.
689/81 per la notificazione della contestazione;
l'insussistenza della violazione per mancanza del dolo, in quanto la ricorrente non aveva potuto adempiere a causa di un'improvvisa crisi di liquidità non imputabile all'amministratrice, ma ai mancati pagamenti da parte del , Controparte_2 suo committente;
l'eccessività della sanzione.
Si è ritualmente costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. CP_1
1 La causa è stata rinviata per la discussione e decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Con l'ordinanza-ingiunzione opposta, n. OI-000616936, notificata il 2/04/2024, l' sede di CP_1
Benevento ha ingiunto alla ricorrente il pagamento di € 9.642,00 a titolo di sanzione amministrativa sulla base dell'atto di accertamento prot. n. .1100.26/01/2022.0030440 del 26/01/2022, per aver CP_1 violato, nella qualità di legale rapp.te della l'art. 2, co. 1 bis, del Controparte_3
d.l. 463/1983, conv. dalla l. 638/1983, e ss.mm.ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali).
Occorre preliminarmente evidenziare la tempestività dell'opposizione, proposta entro il termine di 30 giorni fissato dall'art. 6, co. 6, d.lgs. 150/2011.
La norma della quale l' contesta la violazione, come riformulata dall'art. 3, comma 6, d.lgs. 15 CP_1 gennaio 2016, n. 8, e novellata dall'art. 23, comma 1, del d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla l. 3 luglio 2023, n. 85, prevede che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
La ricorrente non contesta di avere ricoperto, nel periodo contestato, la carica di amministratrice della
Parte_2
Nemmeno contesta di avere ricevuto l'atto di accertamento del 26/01/2022, che, come si evince dall'avviso di ricevimento versato in atti dall' , è stato notificato mediante raccomandata a.r. CP_1 consegnata personalmente alla destinataria in data 8/02/2022.
Con tale atto è stata contestata la sussistenza della violazione – con analitica indicazione delle quote omesse e del periodo di riferimento (mese di dicembre 2018) – e sono stati formulati gli avvertimenti in ordine al fatto che in caso di versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica dell'accertamento non sarebbe stata applicabile la sanzione amministrativa, e che il pagamento della sanzione in misura ridotta, nel termine di 60 giorni dalla scadenza del termine di tre mesi dalla notifica, avrebbe comportato l'estinzione del procedimento sanzionatorio.
L'istante eccepisce innanzitutto la tardività della contestazione, in quanto effettuata oltre il termine di 90 giorni fissato dall'art. 14, l. 689/81.
A tale proposito va ricordato, in punto di diritto, che l'art. 14, co. 2, della l. n. 689 del 1981 stabilisce che “(1) La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. (2) Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. … (6) L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
In merito all'applicabilità del citato art. 14 alle sanzioni amministrative irrogate per violazione dell'art. 2, co.
1-bis, del d.l. 463/1983, si osserva che è lo stesso d.lgs. 8/2016, all'art. 6, a prevedere, in linea generale, che nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dallo
2 stesso decreto “si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”, tra le quali vi è appunto l'art. 14.
Solo successivamente è intervenuto il legislatore con l'introduzione dell'art. 23, co. 2, del d.l. 48/2023, a mente del quale “Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del
1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione”.
L'espresso intervento normativo, con disposizione dichiaratamente derogatoria e con effetto rispetto agli omessi versamenti successivi al 1° gennaio 2023, conferma l'applicabilità, per il pregresso, della regola generale sancita dall'art. 14, l. 689/81. Applicabilità, peraltro, ritenuta dallo stesso nella CP_1 propria circolare n. 32 del 25/02/2022, richiamata da parte ricorrente, laddove si dà indicazione nel senso che “il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: […] - omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981; […]”.
Nel senso dell'applicabilità dell'art. 14 si è espressa anche la Corte di Cassazione nella recentissima sentenza n. 7641/2025 del 22/03/2025, che ha enunciato, con riferimento a fattispecie anteriori alla depenalizzazione, il seguente principio di diritto: “il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9, comma 4, d.lgs. n. 8/2016, l' CP_1 deve notificare al responsabile la violazione amministrativa concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell'art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell' alcuna attività istruttoria”. CP_1
Al riguardo, va infatti precisato che, per orientamento costante e consolidato della giurisprudenza di legittimità, l'art. 14 citato, “nel riferirsi all'accertamento e non «al giorno in cui è stata commessa la violazione», va inteso nel senso che il termine di 90 giorni comincia a decorrere dal momento in cui
è compiuta o si sarebbe dovuta compiere, anche in relazione alla complessità o meno della fattispecie, l'attività amministrativa volta a verificare l'esistenza dell'infrazione. L'accertamento non coincide con la generica ed approssimativa percezione del fatto, ma con il compimento delle indagini necessarie per riscontrare, secondo le modalità previste dall'art. 13, l'esistenza di tutti gli elementi dell'infrazione, fermo restando che l'accertamento deve intendersi compiuto ad ogni effetto quando si tratta di valutare i dati già acquisiti, anche se caratterizzati da complessità sotto il profilo tecnico- giuridico (Cass. n. 11129 del 1999). Ciò posto, è conseguente il principio affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di sanzioni amministrative, i limiti temporali entro i quali, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento, l'amministrazione procedente deve provvedere alla contestazione, sono collegati all'esito del procedimento di accertamento, la legittimità della cui durata va valutata dal giudice di merito in relazione al caso concreto e sulla base della complessità delle indagini indispensabili e non anche alla data di commissione della violazione, dalla quale decorre soltanto il termine di inizio della prescrizione L. n. 689 del 1981, ex art. 28 (Cass. n. 7346 del 2004; Cass. n. 3524 del 2003; Cass. n. 1866 del 2000, Cass. n. 11308 del 1998)” (così Cass. Sez. L, Sentenza n. 23608 del 06/11/2009; conformi Sez. L, Sentenza n. 7681 del 02/04/2014, Sez. II, 28-08-2017, n.
20437).
Ancora, “In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il dies a quo del
3 termine previsto dall'art. 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981, per la notifica degli estremi di tale violazione - non coincide con quello in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione;
il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione spetta al giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile nel giudizio di legittimità, ove congruamente motivata” (v. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27702 del 29/10/2019, e la giurisprudenza ivi richiamata;
conf. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 29068 del 19/10/2023).
È, quindi, pacifico che il termine di novanta giorni decorre solo dal momento in cui è compiuta – oppure si sarebbe dovuta compiere, anche in relazione alla complessità o meno della fattispecie –
l'attività amministrativa volta a verificare l'esistenza dell'infrazione, comprensiva delle indagini tese a riscontrare la sussistenza di tutti gli elementi soggettivi e oggettivi dell'infrazione stessa (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 16286 del 2018), spettando poi al giudice di merito valutare la congruità del tempo impiegato dall'Amministrazione per giungere alle proprie determinazioni.
Come ha avuto modo di chiarire la giurisprudenza di legittimità, infine, nel giudizio di opposizione a sanzioni amministrative sull'amministrazione “incombe – ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore – sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria” (Cass. civ. sez. VI, 24/01/2019, n. 1921).
Tornando al caso di specie, l' ha dedotto che, visto l'elevatissimo numero di evasioni CP_1 contributive che si verificano, il tempo per procedere a tutte le verifiche delle migliaia di matricole aziendali gestite da ciascuna sede è assai elevato, anche considerando che tra le operazioni di CP_1 verifica vi è il controllo incrociato tra le inadempienze contributive e i versamenti non effettuati direttamente all' ma all'Agente della Riscossione, che li riversa all'Istituto con molto ritardo e CP_1 in modo aggregato.
Ebbene, il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, ed è pertanto in quel momento che si realizza, in caso di omesso versamento, la violazione, ma la verifica in ordine alla sussistenza delle violazioni da contestare, tenuto conto dell'individuazione di una soglia annua (10.000 €) in base al quale l'illecito ha natura amministrativa o penale, non può che essere effettuata su base annuale, e quindi a decorrere dal 16 gennaio dell'anno successivo (termine ultimo di scadenza dei versamenti per il mese di dicembre).
Tuttavia, le violazioni risultano da un mero raffronto fra quanto dichiarato nei modelli DM10/UNIEMENS, tramite i quali l'impresa autodenuncia la debenza di un determinato importo a favore dell' , e i versamenti effettuati, sicché il monitoraggio delle posizioni contributive si CP_1 risolve nella sostanziale constatazione degli importi insoluti risultanti nei sistemi informatici dell'ente stesso.
Del resto, è lo stesso a esporre, nell'atto di accertamento, che le violazioni sono emerse “da CP_1 una verifica dei nostri archivi” effettuata in epoca non meglio precisata, ammettendo così che i dati erano già in suo possesso e che l'accertamento delle violazioni non ha richiesto alcuna ulteriore attività istruttoria.
4 Gli argomenti difensivi spesi dall' hanno un carattere eminentemente astratto, e sono privi di CP_1 specifici elementi idonei a giustificare la durata degli accertamenti nel caso concreto;
nella memoria dell'ente non vi è alcuna precisa indicazione della data di inizio e conclusione degli stessi.
Una ricostruzione tanto generica e indefinita, carente di specifiche allegazioni relative all'attività istruttoria svolta e alla sua durata, si contrappone all'esigenza di certezza giuridica, intesa come tutela dell'interesse soggettivo alla tempestiva definizione della situazione giuridica individuale di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione, e non costituisce elemento di prova sufficiente a giustificare il superamento del termine di decadenza.
È sul punto condivisibile l'argomentazione della Corte d'Appello di Milano (sent. n. 930/2023 del
30/11/2023), la quale evidenzia che “la protrazione dell'accertamento nel tempo è legittima solo ed esclusivamente nel caso in cui è volta a realizzare quell'attività istruttoria necessaria ad acclarare tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito amministrativo, attività istruttoria che deve essere debitamente documentata … con le moderne dotazioni informatiche anche quantità rilevanti di dati possono essere velocemente processati ed ogni eventuale ritardo nell'elaborazione di tali dati non può andare a detrimento del contribuente;
diversamente ragionando, poiché non è previsto che il procedimento sanzionatorio debba comunque essere definito entro un termine, questo potrebbe essere procrastinato sine die solo sulla base di considerazioni di ordine organizzativo interno dell'Istituto”.
Ne discende che la contestazione effettuata per la prima volta con la notifica dell'atto di accertamento in data 8/02/2022, in relazione a violazioni commesse nel mese di dicembre 2018, è tardiva, con conseguente estinzione dell'obbligazione.
Per tutte le ragioni esposte il ricorso va accolto e l'ordinanza-ingiunzione annullata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, nella misura minima per lo scaglione di valore della controversia (cause previdenziali da € 5.201 a € 26.000), tenuto conto dell'assenza di questioni complesse, di fatto e/o di diritto, dell'istruzione documentale e dell'attività difensiva effettivamente prestata.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ordinanza-ingiunzione n. OI-000616936 dell' di CP_1
Benevento;
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.697,00 oltre rimborso CP_1 forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge e rimborso C.U. € 237,00, con attribuzione all'avv. Farina.
Benevento, 21 maggio 2025.
Il Giudice Cecilia Angela Ilaria Cassinari
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1912 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione a ordinanza-ingiunzione,
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Pietro Parte_1
Farina, presso il cui studio in Sant'Agata de' Goti, via Santisi, Parco Flora, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato Controparte_1
e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Emilia Conrotto ed elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini, 28, presso l'Avvocatura dell'Ente,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26/04/2024 la ricorrente, premesso di avere ricevuto, il 2/04/2024, notifica dell'ordinanza-ingiunzione n. OI-000616936, relativa all'atto di accertamento n.
.1100.26/01/2022.0030440 del 26/01/2022 riferito all'anno 2019, concernente il mancato CP_1 versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali quale legale rappresentante della
[...]
ha convenuto in giudizio l' al fine di sentire: “1) Parte_2 CP_1 preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva della ordinanza ingiunzione opposta ai sensi dell'art. 5 del D. Lg.vo 1/9/2011, n. 150; 2) nel merito dichiarare nulla e/o annullare per i motivi evidenziati l'ordinanza ingiunzione impugnata o, in via del tutto gradata, rideterminare la sanzione ex art. 11 L. 689/1981 nella misura edittale minima”; con vittoria di spese, con attribuzione.
A sostegno della domanda ha dedotto la violazione del termine di 90 giorni fissato dall'art. 14, l.
689/81 per la notificazione della contestazione;
l'insussistenza della violazione per mancanza del dolo, in quanto la ricorrente non aveva potuto adempiere a causa di un'improvvisa crisi di liquidità non imputabile all'amministratrice, ma ai mancati pagamenti da parte del , Controparte_2 suo committente;
l'eccessività della sanzione.
Si è ritualmente costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. CP_1
1 La causa è stata rinviata per la discussione e decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Con l'ordinanza-ingiunzione opposta, n. OI-000616936, notificata il 2/04/2024, l' sede di CP_1
Benevento ha ingiunto alla ricorrente il pagamento di € 9.642,00 a titolo di sanzione amministrativa sulla base dell'atto di accertamento prot. n. .1100.26/01/2022.0030440 del 26/01/2022, per aver CP_1 violato, nella qualità di legale rapp.te della l'art. 2, co. 1 bis, del Controparte_3
d.l. 463/1983, conv. dalla l. 638/1983, e ss.mm.ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali).
Occorre preliminarmente evidenziare la tempestività dell'opposizione, proposta entro il termine di 30 giorni fissato dall'art. 6, co. 6, d.lgs. 150/2011.
La norma della quale l' contesta la violazione, come riformulata dall'art. 3, comma 6, d.lgs. 15 CP_1 gennaio 2016, n. 8, e novellata dall'art. 23, comma 1, del d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla l. 3 luglio 2023, n. 85, prevede che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
La ricorrente non contesta di avere ricoperto, nel periodo contestato, la carica di amministratrice della
Parte_2
Nemmeno contesta di avere ricevuto l'atto di accertamento del 26/01/2022, che, come si evince dall'avviso di ricevimento versato in atti dall' , è stato notificato mediante raccomandata a.r. CP_1 consegnata personalmente alla destinataria in data 8/02/2022.
Con tale atto è stata contestata la sussistenza della violazione – con analitica indicazione delle quote omesse e del periodo di riferimento (mese di dicembre 2018) – e sono stati formulati gli avvertimenti in ordine al fatto che in caso di versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica dell'accertamento non sarebbe stata applicabile la sanzione amministrativa, e che il pagamento della sanzione in misura ridotta, nel termine di 60 giorni dalla scadenza del termine di tre mesi dalla notifica, avrebbe comportato l'estinzione del procedimento sanzionatorio.
L'istante eccepisce innanzitutto la tardività della contestazione, in quanto effettuata oltre il termine di 90 giorni fissato dall'art. 14, l. 689/81.
A tale proposito va ricordato, in punto di diritto, che l'art. 14, co. 2, della l. n. 689 del 1981 stabilisce che “(1) La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. (2) Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. … (6) L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
In merito all'applicabilità del citato art. 14 alle sanzioni amministrative irrogate per violazione dell'art. 2, co.
1-bis, del d.l. 463/1983, si osserva che è lo stesso d.lgs. 8/2016, all'art. 6, a prevedere, in linea generale, che nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dallo
2 stesso decreto “si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”, tra le quali vi è appunto l'art. 14.
Solo successivamente è intervenuto il legislatore con l'introduzione dell'art. 23, co. 2, del d.l. 48/2023, a mente del quale “Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del
1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione”.
L'espresso intervento normativo, con disposizione dichiaratamente derogatoria e con effetto rispetto agli omessi versamenti successivi al 1° gennaio 2023, conferma l'applicabilità, per il pregresso, della regola generale sancita dall'art. 14, l. 689/81. Applicabilità, peraltro, ritenuta dallo stesso nella CP_1 propria circolare n. 32 del 25/02/2022, richiamata da parte ricorrente, laddove si dà indicazione nel senso che “il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: […] - omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981; […]”.
Nel senso dell'applicabilità dell'art. 14 si è espressa anche la Corte di Cassazione nella recentissima sentenza n. 7641/2025 del 22/03/2025, che ha enunciato, con riferimento a fattispecie anteriori alla depenalizzazione, il seguente principio di diritto: “il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9, comma 4, d.lgs. n. 8/2016, l' CP_1 deve notificare al responsabile la violazione amministrativa concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell'art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell' alcuna attività istruttoria”. CP_1
Al riguardo, va infatti precisato che, per orientamento costante e consolidato della giurisprudenza di legittimità, l'art. 14 citato, “nel riferirsi all'accertamento e non «al giorno in cui è stata commessa la violazione», va inteso nel senso che il termine di 90 giorni comincia a decorrere dal momento in cui
è compiuta o si sarebbe dovuta compiere, anche in relazione alla complessità o meno della fattispecie, l'attività amministrativa volta a verificare l'esistenza dell'infrazione. L'accertamento non coincide con la generica ed approssimativa percezione del fatto, ma con il compimento delle indagini necessarie per riscontrare, secondo le modalità previste dall'art. 13, l'esistenza di tutti gli elementi dell'infrazione, fermo restando che l'accertamento deve intendersi compiuto ad ogni effetto quando si tratta di valutare i dati già acquisiti, anche se caratterizzati da complessità sotto il profilo tecnico- giuridico (Cass. n. 11129 del 1999). Ciò posto, è conseguente il principio affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di sanzioni amministrative, i limiti temporali entro i quali, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento, l'amministrazione procedente deve provvedere alla contestazione, sono collegati all'esito del procedimento di accertamento, la legittimità della cui durata va valutata dal giudice di merito in relazione al caso concreto e sulla base della complessità delle indagini indispensabili e non anche alla data di commissione della violazione, dalla quale decorre soltanto il termine di inizio della prescrizione L. n. 689 del 1981, ex art. 28 (Cass. n. 7346 del 2004; Cass. n. 3524 del 2003; Cass. n. 1866 del 2000, Cass. n. 11308 del 1998)” (così Cass. Sez. L, Sentenza n. 23608 del 06/11/2009; conformi Sez. L, Sentenza n. 7681 del 02/04/2014, Sez. II, 28-08-2017, n.
20437).
Ancora, “In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il dies a quo del
3 termine previsto dall'art. 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981, per la notifica degli estremi di tale violazione - non coincide con quello in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione;
il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione spetta al giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile nel giudizio di legittimità, ove congruamente motivata” (v. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27702 del 29/10/2019, e la giurisprudenza ivi richiamata;
conf. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 29068 del 19/10/2023).
È, quindi, pacifico che il termine di novanta giorni decorre solo dal momento in cui è compiuta – oppure si sarebbe dovuta compiere, anche in relazione alla complessità o meno della fattispecie –
l'attività amministrativa volta a verificare l'esistenza dell'infrazione, comprensiva delle indagini tese a riscontrare la sussistenza di tutti gli elementi soggettivi e oggettivi dell'infrazione stessa (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 16286 del 2018), spettando poi al giudice di merito valutare la congruità del tempo impiegato dall'Amministrazione per giungere alle proprie determinazioni.
Come ha avuto modo di chiarire la giurisprudenza di legittimità, infine, nel giudizio di opposizione a sanzioni amministrative sull'amministrazione “incombe – ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore – sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria” (Cass. civ. sez. VI, 24/01/2019, n. 1921).
Tornando al caso di specie, l' ha dedotto che, visto l'elevatissimo numero di evasioni CP_1 contributive che si verificano, il tempo per procedere a tutte le verifiche delle migliaia di matricole aziendali gestite da ciascuna sede è assai elevato, anche considerando che tra le operazioni di CP_1 verifica vi è il controllo incrociato tra le inadempienze contributive e i versamenti non effettuati direttamente all' ma all'Agente della Riscossione, che li riversa all'Istituto con molto ritardo e CP_1 in modo aggregato.
Ebbene, il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, ed è pertanto in quel momento che si realizza, in caso di omesso versamento, la violazione, ma la verifica in ordine alla sussistenza delle violazioni da contestare, tenuto conto dell'individuazione di una soglia annua (10.000 €) in base al quale l'illecito ha natura amministrativa o penale, non può che essere effettuata su base annuale, e quindi a decorrere dal 16 gennaio dell'anno successivo (termine ultimo di scadenza dei versamenti per il mese di dicembre).
Tuttavia, le violazioni risultano da un mero raffronto fra quanto dichiarato nei modelli DM10/UNIEMENS, tramite i quali l'impresa autodenuncia la debenza di un determinato importo a favore dell' , e i versamenti effettuati, sicché il monitoraggio delle posizioni contributive si CP_1 risolve nella sostanziale constatazione degli importi insoluti risultanti nei sistemi informatici dell'ente stesso.
Del resto, è lo stesso a esporre, nell'atto di accertamento, che le violazioni sono emerse “da CP_1 una verifica dei nostri archivi” effettuata in epoca non meglio precisata, ammettendo così che i dati erano già in suo possesso e che l'accertamento delle violazioni non ha richiesto alcuna ulteriore attività istruttoria.
4 Gli argomenti difensivi spesi dall' hanno un carattere eminentemente astratto, e sono privi di CP_1 specifici elementi idonei a giustificare la durata degli accertamenti nel caso concreto;
nella memoria dell'ente non vi è alcuna precisa indicazione della data di inizio e conclusione degli stessi.
Una ricostruzione tanto generica e indefinita, carente di specifiche allegazioni relative all'attività istruttoria svolta e alla sua durata, si contrappone all'esigenza di certezza giuridica, intesa come tutela dell'interesse soggettivo alla tempestiva definizione della situazione giuridica individuale di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione, e non costituisce elemento di prova sufficiente a giustificare il superamento del termine di decadenza.
È sul punto condivisibile l'argomentazione della Corte d'Appello di Milano (sent. n. 930/2023 del
30/11/2023), la quale evidenzia che “la protrazione dell'accertamento nel tempo è legittima solo ed esclusivamente nel caso in cui è volta a realizzare quell'attività istruttoria necessaria ad acclarare tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito amministrativo, attività istruttoria che deve essere debitamente documentata … con le moderne dotazioni informatiche anche quantità rilevanti di dati possono essere velocemente processati ed ogni eventuale ritardo nell'elaborazione di tali dati non può andare a detrimento del contribuente;
diversamente ragionando, poiché non è previsto che il procedimento sanzionatorio debba comunque essere definito entro un termine, questo potrebbe essere procrastinato sine die solo sulla base di considerazioni di ordine organizzativo interno dell'Istituto”.
Ne discende che la contestazione effettuata per la prima volta con la notifica dell'atto di accertamento in data 8/02/2022, in relazione a violazioni commesse nel mese di dicembre 2018, è tardiva, con conseguente estinzione dell'obbligazione.
Per tutte le ragioni esposte il ricorso va accolto e l'ordinanza-ingiunzione annullata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, nella misura minima per lo scaglione di valore della controversia (cause previdenziali da € 5.201 a € 26.000), tenuto conto dell'assenza di questioni complesse, di fatto e/o di diritto, dell'istruzione documentale e dell'attività difensiva effettivamente prestata.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ordinanza-ingiunzione n. OI-000616936 dell' di CP_1
Benevento;
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.697,00 oltre rimborso CP_1 forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge e rimborso C.U. € 237,00, con attribuzione all'avv. Farina.
Benevento, 21 maggio 2025.
Il Giudice Cecilia Angela Ilaria Cassinari
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