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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 21/10/2025, n. 1304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1304 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 21/10/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi Ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 21/10/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_1
LEG , nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente e
in persona del legale rappresentante in carica, CP_1 rapp to e difeso dall'avvocato MATTIA MARCELLA resistente oggetto: pagamento indennità di accompagnamento
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20/05/2024 parte ricorrente, premesso di avere ottenuto il riconoscimento del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento con decreto di omologa emesso in 1/10/2023 dal Tribunale di Brindisi, ha concluso per la condanna di al pagamento CP_1 di quanto dovuto, essendo invano trascorsi 120 giorn a notifica del predetto titolo e delle ulteriori informazioni necessarie per l'accredito del dovu nuta mediante pec del 11.01.2024. costituendosi in giudizio, ha concluso per la cessazione della CP_1 mate contendere, avendo provveduto ad eseguire l'omologa in data 23.05.2024 alla liquidazione di quanto dovuto. All'odierna udienza entrambe le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione della ia del contendere, parte ricorrente con condanna alle spese di lite e con compensazione. CP_1
Ebbene, atte e la materia del contendere può ritenersi cessata soltanto quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, ammesse da entrambe le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice in precedenza richiesta (Ca 17/2013), su concorde richiesta delle parti, essendo pacifico che abbia proceduto al pagamento della prestazione richiesta, va CP_1 dich cessata la materia del contendere. Ciò posto, occorre procedere alla regolamentazione delle spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale e cioè in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (cfr. in tal senso: Cass. civile, 25 febbraio 2009, n. 4483; Cass. civile, 8 giugno 2005, n. 11962; Cass. civile, 2 agosto 2004, n. 14775). Dalla documentazione in atti, emerge che ha provveduto alla CP_1 liquidazione di quanto dovuto in data 23.05.20 lo dopo la notifica del ricorso avvenuta presso le sedi competenti via pec in data 22/05/2 Ritenute fondate da questo giudicante le ragioni del ricorso, CP_1 deve essere condannata alla rifusione delle spese legali liquidate in 1865,00, secondo i parametri del d.m. 147/2022 tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e del valore della prestazione liquidata.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, ziando sul ricor ositato il 20.05.2024 da nei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_1 la materia del cont;
- condanna alla rifusione delle spese legali liquidate in € CP_1
1865,00 oltre iva, rimborso spese come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente. Brindisi, 21/10/2025
2 il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
3
R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi Ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 21/10/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_1
LEG , nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente e
in persona del legale rappresentante in carica, CP_1 rapp to e difeso dall'avvocato MATTIA MARCELLA resistente oggetto: pagamento indennità di accompagnamento
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20/05/2024 parte ricorrente, premesso di avere ottenuto il riconoscimento del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento con decreto di omologa emesso in 1/10/2023 dal Tribunale di Brindisi, ha concluso per la condanna di al pagamento CP_1 di quanto dovuto, essendo invano trascorsi 120 giorn a notifica del predetto titolo e delle ulteriori informazioni necessarie per l'accredito del dovu nuta mediante pec del 11.01.2024. costituendosi in giudizio, ha concluso per la cessazione della CP_1 mate contendere, avendo provveduto ad eseguire l'omologa in data 23.05.2024 alla liquidazione di quanto dovuto. All'odierna udienza entrambe le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione della ia del contendere, parte ricorrente con condanna alle spese di lite e con compensazione. CP_1
Ebbene, atte e la materia del contendere può ritenersi cessata soltanto quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, ammesse da entrambe le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice in precedenza richiesta (Ca 17/2013), su concorde richiesta delle parti, essendo pacifico che abbia proceduto al pagamento della prestazione richiesta, va CP_1 dich cessata la materia del contendere. Ciò posto, occorre procedere alla regolamentazione delle spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale e cioè in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (cfr. in tal senso: Cass. civile, 25 febbraio 2009, n. 4483; Cass. civile, 8 giugno 2005, n. 11962; Cass. civile, 2 agosto 2004, n. 14775). Dalla documentazione in atti, emerge che ha provveduto alla CP_1 liquidazione di quanto dovuto in data 23.05.20 lo dopo la notifica del ricorso avvenuta presso le sedi competenti via pec in data 22/05/2 Ritenute fondate da questo giudicante le ragioni del ricorso, CP_1 deve essere condannata alla rifusione delle spese legali liquidate in 1865,00, secondo i parametri del d.m. 147/2022 tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e del valore della prestazione liquidata.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, ziando sul ricor ositato il 20.05.2024 da nei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_1 la materia del cont;
- condanna alla rifusione delle spese legali liquidate in € CP_1
1865,00 oltre iva, rimborso spese come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente. Brindisi, 21/10/2025
2 il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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