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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 31/07/2025, n. 2469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2469 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 842/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del GOP dott.ssa Genny De Cesare ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 842/2014 promossa da: TT , in persona del legale rappresentante p.t., con sede in via Martiri Controparte_1 D'Ungheria,241, AT P.VA , rappresentato e difesa dall'Avv. Pasquale Amoruso P.VA_1 giusta mandato ed elezione di domicilio in atti;
- attrice - contro in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Milano via Vincenzo Viviani Controparte_2 nr. 12, C.F. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Sgarrella, Crescenzo Rubinetti e P.VA_2 Daniele Arturo giusta mandato ed elezione di domicilio in atti;
- convenuta –
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 5.11.2024.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato in data 23.04.2014 unitamente al pedissequo decreto, la TT , in persona del legale rappresentante p.t., conveniva in giudizio la Controparte_1 CP_2
chiedendo l'accertamento negativo del credito vantato nei suoi confronti in relazione alla
[...] fattura per somministrazione di energia elettrica n. RF32041/13 del 24.06.13 c.utente 2231457, contenente il conguaglio dei consumi dei mesi da gennaio a dicembre 2012, poiché di importo non veritiero, non effettivo, sproporzionato, eccessivo, non congruo. Il ricorrente esponeva che, nonostante le contestazioni sollevate nei confronti di detta fatturazione, nessun incaricato della CP_2 provvedeva a rilevare i consumi effettivi attraverso la lettura diretta del misuratore, addebitando tale compito ad un “soggetto terzo denominato distributore”. Precisava, inoltre, che aveva CP_2 provveduto ad emettere la nota di credito n. RF39376/13, relativa al periodo giugno 2009 al giugno 2013, di €.1.117,40, nonché la compensazione di detto importo con quello della fattura MM1808585/13 di €.1.680,90 ed, infine, di aver subito, a causa dell'asserito illegittimo comportamento della resistente, danni morali ed esistenziali quali insonnia, ansia, irritabilità e frustrazione. Chiedeva, quindi, che fosse dichiarata la nullità/illegittimità/infondatezza della fattura n. RF32041/13 con condanna della CP_2 a risarcire al ricorrente il danno biologico, emergente, lucro cessante, danno morale ed esistenziale, asseritamente patito, vinte le spese di lite. - Si costituiva regolarmente contestando Controparte_2 tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, formulando domanda riconvenzionale con richiesta di rigetto della domanda proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto e con condanna della TT attrice al pagamento della somma di euro 9851,48 oltre interessi moratori, con vittoria delle spese di lite. Con ordinanza del 16.11.2014, veniva disposto il mutamento del rito e concessi alle parti termini ex art. 183, comma VI, c.p.c.. All'esito, rigettate le istanze istruttorie formulate da parte attrice, il Giudicante ammetteva l'ordine di esibizione ex art.210 c.p.c. formulato da e disponeva CT CP_2 nominando all'uopo l'Ing. Depositata la consulenza tecnica la causa veniva più volte Persona_1 rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del 5.11.2024 con concessione alle parti dei termini ex art. 190 cpc.
*****
Ciò premesso in punto di fatto vanno preliminarmente esaminate l'ammissibilità dell'istanza di esibizione ex art. 210 cpc e della disposta CT essendo state entrambe oggetto di esplicita contestazione da parte dell'attore.
Sul punto è innanzitutto necessario precisare che, come più volte affermato dalla Suprema Corte, in caso di contestazione del credito da parte dell'utente, grava sul fornitore l'onere di provare la quantità di energia effettivamente fornita. A tal fine è legittimo ordinare l'esibizione degli originali rilievi sulla quantità di energia consumata al distributore (cfr sul punto Cass.Civ.n.21621/2016; Cass.Civ.n.5449/2018), anche dopo la costituzione in giudizio, nel caso in cui l'utente contesti la veridicità dei consumi o disconosca il credito basta che, come nella fattispecie concreta, spieghi di non aver accesso diretto ai dati originali perché detenuti dal distributore terzo. L'art. 210 cpc, infatti, consente al giudice di ordinare, su istanza di parte, l'esibizione di documenti da parte di un terzo quando tali documenti risultino rilevanti e determinati e non altrimenti acquisibili.
Nella fattispecie che ci occupa, invero, il venditore ha debitamente depositato, con la costituzione in giudizio, il contratto di fornitura sottoscritto dall'attore, le fatture emesse ed i consumi indicati dal distributore. Essendo quindi, i dati di misura richiesti, essenziali ai fini dell'accertamento della veridicità dei consumi contestati e la detenzione esclusiva di tali dati in possesso del distributore (terzo rispetto al giudizio) conformemente alla regolazione ARERA (delibera 294/06 TIME), il Giudicante ha ritenuto la piena ammissibilità dell'istanza ex art. 210 cpc.
Deve ritenersi, altresì, ammissibile e opportuna la disposta Consulenza Tecnica d'ufficio considerata la natura della controversia e le questioni tecniche sollevate dalle parti. In particolare, l'attore, ha pagina 2 di 4 contestato la sussistenza del credito vantato da deducendo che, i consumi riportati nella CP_2 fattura nr, RF 32041/2013 del 24.6.2013 non corrisponderebbero a quelli effettivamente utilizzati e che la fatturazione si fonderebbe su dati non verificati sul posto. A fronte di ciò la convenuta ha prodotto documentazione commerciale ed ha chiesto, in via subordinata, di disporre accertamento sulla corrispondenza dei dati trasmessi dal distributore e sulla regolarità della fatturazione. La CT è stata dunque finalizzata all'accertamento tecnico della corrispondenza tra i dati di misura rilevati e quelli fatturati, nonché del rispetto delle tariffe in vigore. La consulenza non ha avuto finalità esplorativa, ma si è limitata ad analizzare fatti già dedotti e contestati dalle parti, con funzione chiarificatrice ai sensi dell'ordinamento giurisprudenziale consolidato (Cass. Civ. 12231/2019; Cass. Civ. n.1652/2020). Pertanto, anche la Consulenza Tecnica, deve ritenersi ammissibile e congrua rispetto ai fatti controversi nonchè legittimamente disposta nel rispetto del principio del contraddittorio.
Nel merito della somma disconosciuta va rilevato che, sia la documentazione esibita dalla società E- Distribuzione, sia la CT depositata, hanno rilevato la piena corrispondenza tra i consumi rilevati e quelli fatturati.
In particolare, la CT , ha accertato “gli importi e i consumi indicati nella fattura nr. RF 32041/2013 del 26.4.2013 risultano correttamente determinati e giustificati”. E ancora :” Il sottoscritto CT può asserire che la fatturazione di conguaglio finale è stata effettuata sulla base di letture, presenti agli atti, che il Distributore ha fornito al trader e con l'applicazione dei prezzi unitari vigenti all'atto della stipula del contratto di fornitura, nonché le successive variazioni trimestrali secondo le modalità di indicizzazione riportate nella scheda di “riepilogo dei corrispettivi” allegata al contratto, di cui il sottoscritto ha provveduto ad eseguirne la verifica”. La CT ha, in definitiva, escluso qualsiasi anomalia nella rilevazione dei consumi, accertando la corretta rilevazione da parte del distributore e la coerenza tra i consumi effettivi e quelli fatturati, mentre l'attore non ha fornito prova contraria idonea a superare le risultanze della CT che questo Giudicante ritiene pienamente attendibili in quanto basate su approfondita analisi tecnica.
Infine va rilevata la conformità alla disciplina vigente in materia di fatturazione energetica della fattura contestata dall'attore.
In particolare, va evidenziato che, la fatturazione basata su consumi stimati, è espressamente prevista dalla regolazione ARERA laddove il distributore non abbia ancora trasmesso i dati di misura (Delibera ARERA 501/2014/R/come e s.m.i.). Il venditore è, infatti, obbligato ad emettere la fattura sulla base delle informazioni rese disponibili dal distributore, senza possibilità di autonomo accesso al contatore. La fattura di conguaglio è, quindi, legittima laddove rettifica precedenti stime sulla base dei dati ricevuti successivamente. Non risulta pertanto alcuna violazione da parte del venditore nella fatturazione dei consumi come effettuata.
Ogni altra doglianza va dichiarata assorbita.
Tali elementi, quindi, non efficacemente contestati da parte attrice, consentono di ritenere provato il credito azionato da , con conseguente rigetto della domanda di accertamento negativo e CP_2 condanna della somma dovuta alla , come richiesta in via riconvenzionale, pari ad euro CP_2 9851,48 oltre interessi moratori ex D.lvo 192/2012 dovuti nel caso di specie trattandosi di rapporti tra imprenditori commerciali.
Le spese di lite e le spese della CT seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenendo presente l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così pagina 3 di 4 dispone:
1. Rigetta la domanda di accertamento negativo del credito;
2. Accoglie la spiegata domanda riconvenzionale e condanna parte attrice al pagamento di euro 9851,48 in favore della oltre interessi moratori dalla data della fattura all'effettivo CP_2 soddisfo;
3. Condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.778,00 oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali, con attribuzione ai procuratori costituiti per dichiarato anticipo;
4. Pone definitivamente ad esclusivo carico dell'attore le spese della CT.
Nocera Inferiore, 31 luglio 2025
Il GOP
dott.ssa Genny De Cesare
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del GOP dott.ssa Genny De Cesare ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 842/2014 promossa da: TT , in persona del legale rappresentante p.t., con sede in via Martiri Controparte_1 D'Ungheria,241, AT P.VA , rappresentato e difesa dall'Avv. Pasquale Amoruso P.VA_1 giusta mandato ed elezione di domicilio in atti;
- attrice - contro in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Milano via Vincenzo Viviani Controparte_2 nr. 12, C.F. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Sgarrella, Crescenzo Rubinetti e P.VA_2 Daniele Arturo giusta mandato ed elezione di domicilio in atti;
- convenuta –
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 5.11.2024.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato in data 23.04.2014 unitamente al pedissequo decreto, la TT , in persona del legale rappresentante p.t., conveniva in giudizio la Controparte_1 CP_2
chiedendo l'accertamento negativo del credito vantato nei suoi confronti in relazione alla
[...] fattura per somministrazione di energia elettrica n. RF32041/13 del 24.06.13 c.utente 2231457, contenente il conguaglio dei consumi dei mesi da gennaio a dicembre 2012, poiché di importo non veritiero, non effettivo, sproporzionato, eccessivo, non congruo. Il ricorrente esponeva che, nonostante le contestazioni sollevate nei confronti di detta fatturazione, nessun incaricato della CP_2 provvedeva a rilevare i consumi effettivi attraverso la lettura diretta del misuratore, addebitando tale compito ad un “soggetto terzo denominato distributore”. Precisava, inoltre, che aveva CP_2 provveduto ad emettere la nota di credito n. RF39376/13, relativa al periodo giugno 2009 al giugno 2013, di €.1.117,40, nonché la compensazione di detto importo con quello della fattura MM1808585/13 di €.1.680,90 ed, infine, di aver subito, a causa dell'asserito illegittimo comportamento della resistente, danni morali ed esistenziali quali insonnia, ansia, irritabilità e frustrazione. Chiedeva, quindi, che fosse dichiarata la nullità/illegittimità/infondatezza della fattura n. RF32041/13 con condanna della CP_2 a risarcire al ricorrente il danno biologico, emergente, lucro cessante, danno morale ed esistenziale, asseritamente patito, vinte le spese di lite. - Si costituiva regolarmente contestando Controparte_2 tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, formulando domanda riconvenzionale con richiesta di rigetto della domanda proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto e con condanna della TT attrice al pagamento della somma di euro 9851,48 oltre interessi moratori, con vittoria delle spese di lite. Con ordinanza del 16.11.2014, veniva disposto il mutamento del rito e concessi alle parti termini ex art. 183, comma VI, c.p.c.. All'esito, rigettate le istanze istruttorie formulate da parte attrice, il Giudicante ammetteva l'ordine di esibizione ex art.210 c.p.c. formulato da e disponeva CT CP_2 nominando all'uopo l'Ing. Depositata la consulenza tecnica la causa veniva più volte Persona_1 rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del 5.11.2024 con concessione alle parti dei termini ex art. 190 cpc.
*****
Ciò premesso in punto di fatto vanno preliminarmente esaminate l'ammissibilità dell'istanza di esibizione ex art. 210 cpc e della disposta CT essendo state entrambe oggetto di esplicita contestazione da parte dell'attore.
Sul punto è innanzitutto necessario precisare che, come più volte affermato dalla Suprema Corte, in caso di contestazione del credito da parte dell'utente, grava sul fornitore l'onere di provare la quantità di energia effettivamente fornita. A tal fine è legittimo ordinare l'esibizione degli originali rilievi sulla quantità di energia consumata al distributore (cfr sul punto Cass.Civ.n.21621/2016; Cass.Civ.n.5449/2018), anche dopo la costituzione in giudizio, nel caso in cui l'utente contesti la veridicità dei consumi o disconosca il credito basta che, come nella fattispecie concreta, spieghi di non aver accesso diretto ai dati originali perché detenuti dal distributore terzo. L'art. 210 cpc, infatti, consente al giudice di ordinare, su istanza di parte, l'esibizione di documenti da parte di un terzo quando tali documenti risultino rilevanti e determinati e non altrimenti acquisibili.
Nella fattispecie che ci occupa, invero, il venditore ha debitamente depositato, con la costituzione in giudizio, il contratto di fornitura sottoscritto dall'attore, le fatture emesse ed i consumi indicati dal distributore. Essendo quindi, i dati di misura richiesti, essenziali ai fini dell'accertamento della veridicità dei consumi contestati e la detenzione esclusiva di tali dati in possesso del distributore (terzo rispetto al giudizio) conformemente alla regolazione ARERA (delibera 294/06 TIME), il Giudicante ha ritenuto la piena ammissibilità dell'istanza ex art. 210 cpc.
Deve ritenersi, altresì, ammissibile e opportuna la disposta Consulenza Tecnica d'ufficio considerata la natura della controversia e le questioni tecniche sollevate dalle parti. In particolare, l'attore, ha pagina 2 di 4 contestato la sussistenza del credito vantato da deducendo che, i consumi riportati nella CP_2 fattura nr, RF 32041/2013 del 24.6.2013 non corrisponderebbero a quelli effettivamente utilizzati e che la fatturazione si fonderebbe su dati non verificati sul posto. A fronte di ciò la convenuta ha prodotto documentazione commerciale ed ha chiesto, in via subordinata, di disporre accertamento sulla corrispondenza dei dati trasmessi dal distributore e sulla regolarità della fatturazione. La CT è stata dunque finalizzata all'accertamento tecnico della corrispondenza tra i dati di misura rilevati e quelli fatturati, nonché del rispetto delle tariffe in vigore. La consulenza non ha avuto finalità esplorativa, ma si è limitata ad analizzare fatti già dedotti e contestati dalle parti, con funzione chiarificatrice ai sensi dell'ordinamento giurisprudenziale consolidato (Cass. Civ. 12231/2019; Cass. Civ. n.1652/2020). Pertanto, anche la Consulenza Tecnica, deve ritenersi ammissibile e congrua rispetto ai fatti controversi nonchè legittimamente disposta nel rispetto del principio del contraddittorio.
Nel merito della somma disconosciuta va rilevato che, sia la documentazione esibita dalla società E- Distribuzione, sia la CT depositata, hanno rilevato la piena corrispondenza tra i consumi rilevati e quelli fatturati.
In particolare, la CT , ha accertato “gli importi e i consumi indicati nella fattura nr. RF 32041/2013 del 26.4.2013 risultano correttamente determinati e giustificati”. E ancora :” Il sottoscritto CT può asserire che la fatturazione di conguaglio finale è stata effettuata sulla base di letture, presenti agli atti, che il Distributore ha fornito al trader e con l'applicazione dei prezzi unitari vigenti all'atto della stipula del contratto di fornitura, nonché le successive variazioni trimestrali secondo le modalità di indicizzazione riportate nella scheda di “riepilogo dei corrispettivi” allegata al contratto, di cui il sottoscritto ha provveduto ad eseguirne la verifica”. La CT ha, in definitiva, escluso qualsiasi anomalia nella rilevazione dei consumi, accertando la corretta rilevazione da parte del distributore e la coerenza tra i consumi effettivi e quelli fatturati, mentre l'attore non ha fornito prova contraria idonea a superare le risultanze della CT che questo Giudicante ritiene pienamente attendibili in quanto basate su approfondita analisi tecnica.
Infine va rilevata la conformità alla disciplina vigente in materia di fatturazione energetica della fattura contestata dall'attore.
In particolare, va evidenziato che, la fatturazione basata su consumi stimati, è espressamente prevista dalla regolazione ARERA laddove il distributore non abbia ancora trasmesso i dati di misura (Delibera ARERA 501/2014/R/come e s.m.i.). Il venditore è, infatti, obbligato ad emettere la fattura sulla base delle informazioni rese disponibili dal distributore, senza possibilità di autonomo accesso al contatore. La fattura di conguaglio è, quindi, legittima laddove rettifica precedenti stime sulla base dei dati ricevuti successivamente. Non risulta pertanto alcuna violazione da parte del venditore nella fatturazione dei consumi come effettuata.
Ogni altra doglianza va dichiarata assorbita.
Tali elementi, quindi, non efficacemente contestati da parte attrice, consentono di ritenere provato il credito azionato da , con conseguente rigetto della domanda di accertamento negativo e CP_2 condanna della somma dovuta alla , come richiesta in via riconvenzionale, pari ad euro CP_2 9851,48 oltre interessi moratori ex D.lvo 192/2012 dovuti nel caso di specie trattandosi di rapporti tra imprenditori commerciali.
Le spese di lite e le spese della CT seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenendo presente l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così pagina 3 di 4 dispone:
1. Rigetta la domanda di accertamento negativo del credito;
2. Accoglie la spiegata domanda riconvenzionale e condanna parte attrice al pagamento di euro 9851,48 in favore della oltre interessi moratori dalla data della fattura all'effettivo CP_2 soddisfo;
3. Condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.778,00 oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali, con attribuzione ai procuratori costituiti per dichiarato anticipo;
4. Pone definitivamente ad esclusivo carico dell'attore le spese della CT.
Nocera Inferiore, 31 luglio 2025
Il GOP
dott.ssa Genny De Cesare
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