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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 28/08/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Macerata, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Silvia Mosconi ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n.752/2023 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili promosso da con l'Avv. CORVI FEDERICA, Parte_1 P.IVA_1
RISPOLI RAFFAELE
-parte attrice opponente- contro
, Controparte_1 P.IVA_2
con l'Avv. VALENTI SIMONE, Avv FRAPICCINI OLIMPIA;
-parte convenuta opposta-
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come in atti.
Per Parte Opponente :
- dichiarare nullo, invalido, annullare e revocare il decreto ingiuntivo opposto;
-dichiarare che nulla è dovuto da in favore di Parte_1 [...]
revocando il decreto ingiuntivo opposto e assolvendo la Controparte_1
concludente da ogni domanda contro la stessa proposta;
condannare
[...]
alla restituzione dell'importo di € 14.030,85 prima d'oggi Controparte_1
ricevuto in forza dell'ingiunzione per cui è causa, con maggiorazione degli interessi.
1 Per parte opposta
Rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 45/2023 formulata da controparte ex articolo 649 c.p.c. in quanto infondata in fatto e diritto.
Nel merito rigettare , per tutte le motivazioni esposte nella narrativa del presente atto, la spiegata opposizione a decreto ingiuntivo n. 45/2023 –
Tribunale di Macerata del 16.01.2023 e, per l'effetto,
-confermare il Decreto ingiuntivo n. 45/2023 del 16.01.2023”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La , in persona del legale rapp.te, ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n 45/2023 provvisoriamente esecutivo, emesso da questo Tribunale su istanza della per il pagamento della Controparte_1
somma di euro 12.439,75 a saldo delle fatture come indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo. Rappresentava la società opponente di aver affidato alla informatica la riorganizzazione della gestione informatica aziendale CP_1
sottoscrivendo con la stessa diverse proposta commerciali ed avendo corrisposto negli anni pagamenti per l'attività svolta dalla creditrice opposta . Lamentava la che, a partire dal mese di aprile 2022, ha iniziato a rilevare Parte_1
malfunzionamenti nell'operatività dei software che sarebbero stati trattati con interventi approssimativi e non risolutivi a fronte delle richieste da parte della tanto che a settembre 2022 inviava comunicazione di disdetta dei Parte_1
contratti. Per tali motivazioni, riferiva la di aver sospeso i Parte_1
pagamenti, eccependo un inadempimento agli obblighi contrattuali da parte di
Controparte_1
Inoltre eccepiva l'opponente la non esattezza dell'importo richiesto in via monitoria a fronte dell'indicazione degli importi a saldo delle fatture menzionate nel ricorso, per cui la somma del credito vantato ammonterebbe ad euro
12.139,74 e non a quello richiesto ed oggetto di ingiunzione . Chiedeva pertanto
2 la revoca del decreto ingiuntivo opposto . Dava altresì atto di aver nel frattempo corrisposto la somma portata dal decreto ingiuntivo notificato, al fine di evitare l'esecuzione, formulando espressa riserva di ripetizione di quanto pagato .
Si è costituita in giudizio la la quale contestava le avverse Controparte_1
domande chiedendone il rigetto e la conferma del decreto opposto .
La sentenza viene redatta ai sensi dell'art 132 cpc come novellato dalla legge
69/09 , mediante la breve esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto sottese alla decisione, senza necessità di ripercorrere le varie fasi del processo se non laddove necessarie alla miglior comprensione della vicenda .
Risulta documentalmente e non è contestata la circostanza che tra le parti sussistessero dei contratti di vendita di moduli con software per la gestione aziendale Risultano altresì incontestati gli insoluti degli importi portati dalle fatture azionate nel monitorio .
L'opponente rappresenta di aver sospeso il pagamento delle fatture, avendo denunciato dei malfunzionamenti dei sistemi di gestione informatica a far data da aprile 2022 a fronte dei quali la sarebbe intervenuta in maniera non CP_1
risolutiva .
La causa è stata istruita mediante la produzione di prove documentali e testimonianze .
La ha prodotto mail del 04.04.22 , del 06.07.22 e del 15.07.22 Parte_1
contenti richieste di intervento al sistema come meglio descritte nella documentazione allegata.
Tra i testi escussi, particolare rilevanza assume quanto dichiarato dal teste
, dipendente della quale consulente gestionale, Testimone_1 Controparte_1
il quale visionate le fatture in atti, confermava di aver installato le licenze come
3 indicate nelle fatture e di aver svolto il lavoro per la creazione delle due aziende in Svizzera e Germania con i software forniti dalla . Controparte_1
Lo stesso, riguardo alle richieste di intervento di cui alle mail inviate dalla
(che il teste confermava di aver ricevuto), precisava che non si Parte_1
trattava di vizi o di anomalie, come descritte dalla opponente, trattandosi di interventi effettuati su richiesta della , per caricare o immettere dati Parte_1
in modifica a quanto predisposto ovvero di configurazioni del sistema, trattandosi di anomalie procedurali nell'utilizzo del gestionale, da parte della in modo non conforme allo standard. Parte_1
Il teste, sentito all'udienza del 12.06.24, sulle richieste inviate a mezzo mail dalla tecnomatic così rispondeva “visionata la mail che mi si rammostra (all 2)
e che confermo di aver ricevuto , si tratta di un'anomalia procedurale degli operatori della cioè stavano utilizzando il gestionale con modalità Parte_1
operative non conformi alla standard “ e ancora “ visionata la mail che mi si rammostra, non si tratta di anomalia del programma, in realtà ci chiedevano di modificare i loghi o le informazioni contenute nei modelli cartacei generati dal sistema . Chiedevano ulteriori modifiche o integrazioni” Lo stesso precisava di aver ottemperato a tutte le richieste, per gli interventi da lui svolti .
Visionate le fatture oggetto di ingiunzione (i cui importi non risultano specificamente contestati) queste recano come causale sia la vendita (non contestata) di moduli di aggiornamento del sistema gestionale, secondo contratto ( fattura n 324/22 ), sia l'attività riguardante la creazione di nuove aziende ( la fattura n 894/22), oltre ad attività di trasferimento dati o attività di assistenza, con quantificazione oraria per vari interventi eseguiti, fino a settembre 2022, con indicazione della data di chiamata e della tariffa oraria applicata come da contratto.
A fronte della prova della prestazione eseguita dalla opposta CP_1
informatica, come dalle emergenze probatorie offerte in atti, non risulta raggiunta la prova in ordine al grave inadempimento eccepito dalla opponente tale da giustificare la revoca del decreto ingiuntivo.
4 A fronte delle circostanze descritte e delle prove offerte dalla società opposta mediante prova testimoniale, la corrispondenza mail offerta in atti dalla opponente non è sufficiente a dimostrare la sussistenza di problematiche del sistema imputabili a condotta della società opposta o della permanenza delle stesse, a seguito degli interventi di assistenza richiesti.
La disdetta dai contratti del 2021, inviata al 20 settembre 2022 da Parte_1
non contiene alcuna motivazione per presunti inadempimenti o problematiche del sistema fornito ( cfr all 10 al fascicolo di parte opponente).
Per quanto sopra argomentato, la opponente deve ritenersi obbligata al pagamento degli importi come portati dalle fatture azionate in via monitoria .
Con riguardo all'importo oggetto di ingiunzione, si osserva come lo stesso sia errato in quanto, sommando gli importi indicati dalla ricorrente a saldo per ciascuna fattura azionata, si ha la somma di euro 12.139, 74 e non euro
12.439,74 come erroneamente richiesto e riportato nel decreto ingiuntivo emesso. La circostanza, eccepita dall'opponente già nell'atto introduttivo di opposizione, non è stata smentita nè confutata dalla creditrice opposta la quale, di fatto, ha ammesso trattarsi di un errore.
In mancanza della avvenuta annotazione della correzione dell'errore materiale, risultando il decreto ingiuntivo, munito della formula esecutiva e notificato per l'importo di euro 12.439,74, senza alcun provvedimento di correzione a riguardo, deve revocarsi il decreto ingiuntivo in quanto emesso per un importo maggiore rispetto alle fatture azionate.
Per le ragioni sopra esposte, ritenuta sussistente l'obbligazione della
[...]
per l'effettivo importo portato dalla somma delle fatture azionate , Parte_1
pari ad euro 12.139,74 deve emettersi sentenza di condanna dell'opponente al relativo pagamento della somma sopra correttamente indicata, dovendo ritenersi implicitamente contenuta nella originaria domanda di pagamento di cui al ricorso per ingiunzione proposto dalla ( essendo questo Parte_2
5 attore in senso sostanziale) anche la richiesta di condanna della odierna opponente al pagamento della somma ingiunta o della minor somma risultante all'esito del giudizio (cfr a riguardo Cass I sez Civ Ord 31664/19) .
Ritenuto dunque sostanzialmente soccombente parte opponente rispetto all'obbligazione di cui al decreto ingiuntivo, vanno riconosciute in favore di parte opposta anche le spese liquidate nel monitorio in favore della ricorrente .
Alla parte soccombente conseguono le spese della presente fase di cognizione, liquidate in misura di ½ come da dispositivo, in favore della parte opposta, compensate tra le parti per la restante quota di ½ , in ragione del parziale accoglimento dell'opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, pronunciando in composizione monocratica sulla domanda proposta da in parziale accoglimento dell'opposizione: Parte_1
- revoca il decreto ingiuntivo n 45/2023 emesso dal tribunale di Macerata.
- Condanna parte opponente, in persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento in favore della società opposta della somma di euro 12.139,74, oltre interessi come da domanda, nonché alle spese liquidate nel monitorio opposto.
Visto l'art.91 cpc,
condanna parte opponente al pagamento di ½ delle spese di giudizio della fase di opposizione, che si liquidano in euro 1.600,00 oltre rimborso forfetario, IVA
e CAP in favore dell'opposta, compensate tra le parti per la restante quota di ½
Così deciso in Macerata il 22/08/2025 .
Il giudice
Dott.ssa Silvia Mosconi
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Macerata, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Silvia Mosconi ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n.752/2023 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili promosso da con l'Avv. CORVI FEDERICA, Parte_1 P.IVA_1
RISPOLI RAFFAELE
-parte attrice opponente- contro
, Controparte_1 P.IVA_2
con l'Avv. VALENTI SIMONE, Avv FRAPICCINI OLIMPIA;
-parte convenuta opposta-
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come in atti.
Per Parte Opponente :
- dichiarare nullo, invalido, annullare e revocare il decreto ingiuntivo opposto;
-dichiarare che nulla è dovuto da in favore di Parte_1 [...]
revocando il decreto ingiuntivo opposto e assolvendo la Controparte_1
concludente da ogni domanda contro la stessa proposta;
condannare
[...]
alla restituzione dell'importo di € 14.030,85 prima d'oggi Controparte_1
ricevuto in forza dell'ingiunzione per cui è causa, con maggiorazione degli interessi.
1 Per parte opposta
Rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 45/2023 formulata da controparte ex articolo 649 c.p.c. in quanto infondata in fatto e diritto.
Nel merito rigettare , per tutte le motivazioni esposte nella narrativa del presente atto, la spiegata opposizione a decreto ingiuntivo n. 45/2023 –
Tribunale di Macerata del 16.01.2023 e, per l'effetto,
-confermare il Decreto ingiuntivo n. 45/2023 del 16.01.2023”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La , in persona del legale rapp.te, ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n 45/2023 provvisoriamente esecutivo, emesso da questo Tribunale su istanza della per il pagamento della Controparte_1
somma di euro 12.439,75 a saldo delle fatture come indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo. Rappresentava la società opponente di aver affidato alla informatica la riorganizzazione della gestione informatica aziendale CP_1
sottoscrivendo con la stessa diverse proposta commerciali ed avendo corrisposto negli anni pagamenti per l'attività svolta dalla creditrice opposta . Lamentava la che, a partire dal mese di aprile 2022, ha iniziato a rilevare Parte_1
malfunzionamenti nell'operatività dei software che sarebbero stati trattati con interventi approssimativi e non risolutivi a fronte delle richieste da parte della tanto che a settembre 2022 inviava comunicazione di disdetta dei Parte_1
contratti. Per tali motivazioni, riferiva la di aver sospeso i Parte_1
pagamenti, eccependo un inadempimento agli obblighi contrattuali da parte di
Controparte_1
Inoltre eccepiva l'opponente la non esattezza dell'importo richiesto in via monitoria a fronte dell'indicazione degli importi a saldo delle fatture menzionate nel ricorso, per cui la somma del credito vantato ammonterebbe ad euro
12.139,74 e non a quello richiesto ed oggetto di ingiunzione . Chiedeva pertanto
2 la revoca del decreto ingiuntivo opposto . Dava altresì atto di aver nel frattempo corrisposto la somma portata dal decreto ingiuntivo notificato, al fine di evitare l'esecuzione, formulando espressa riserva di ripetizione di quanto pagato .
Si è costituita in giudizio la la quale contestava le avverse Controparte_1
domande chiedendone il rigetto e la conferma del decreto opposto .
La sentenza viene redatta ai sensi dell'art 132 cpc come novellato dalla legge
69/09 , mediante la breve esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto sottese alla decisione, senza necessità di ripercorrere le varie fasi del processo se non laddove necessarie alla miglior comprensione della vicenda .
Risulta documentalmente e non è contestata la circostanza che tra le parti sussistessero dei contratti di vendita di moduli con software per la gestione aziendale Risultano altresì incontestati gli insoluti degli importi portati dalle fatture azionate nel monitorio .
L'opponente rappresenta di aver sospeso il pagamento delle fatture, avendo denunciato dei malfunzionamenti dei sistemi di gestione informatica a far data da aprile 2022 a fronte dei quali la sarebbe intervenuta in maniera non CP_1
risolutiva .
La causa è stata istruita mediante la produzione di prove documentali e testimonianze .
La ha prodotto mail del 04.04.22 , del 06.07.22 e del 15.07.22 Parte_1
contenti richieste di intervento al sistema come meglio descritte nella documentazione allegata.
Tra i testi escussi, particolare rilevanza assume quanto dichiarato dal teste
, dipendente della quale consulente gestionale, Testimone_1 Controparte_1
il quale visionate le fatture in atti, confermava di aver installato le licenze come
3 indicate nelle fatture e di aver svolto il lavoro per la creazione delle due aziende in Svizzera e Germania con i software forniti dalla . Controparte_1
Lo stesso, riguardo alle richieste di intervento di cui alle mail inviate dalla
(che il teste confermava di aver ricevuto), precisava che non si Parte_1
trattava di vizi o di anomalie, come descritte dalla opponente, trattandosi di interventi effettuati su richiesta della , per caricare o immettere dati Parte_1
in modifica a quanto predisposto ovvero di configurazioni del sistema, trattandosi di anomalie procedurali nell'utilizzo del gestionale, da parte della in modo non conforme allo standard. Parte_1
Il teste, sentito all'udienza del 12.06.24, sulle richieste inviate a mezzo mail dalla tecnomatic così rispondeva “visionata la mail che mi si rammostra (all 2)
e che confermo di aver ricevuto , si tratta di un'anomalia procedurale degli operatori della cioè stavano utilizzando il gestionale con modalità Parte_1
operative non conformi alla standard “ e ancora “ visionata la mail che mi si rammostra, non si tratta di anomalia del programma, in realtà ci chiedevano di modificare i loghi o le informazioni contenute nei modelli cartacei generati dal sistema . Chiedevano ulteriori modifiche o integrazioni” Lo stesso precisava di aver ottemperato a tutte le richieste, per gli interventi da lui svolti .
Visionate le fatture oggetto di ingiunzione (i cui importi non risultano specificamente contestati) queste recano come causale sia la vendita (non contestata) di moduli di aggiornamento del sistema gestionale, secondo contratto ( fattura n 324/22 ), sia l'attività riguardante la creazione di nuove aziende ( la fattura n 894/22), oltre ad attività di trasferimento dati o attività di assistenza, con quantificazione oraria per vari interventi eseguiti, fino a settembre 2022, con indicazione della data di chiamata e della tariffa oraria applicata come da contratto.
A fronte della prova della prestazione eseguita dalla opposta CP_1
informatica, come dalle emergenze probatorie offerte in atti, non risulta raggiunta la prova in ordine al grave inadempimento eccepito dalla opponente tale da giustificare la revoca del decreto ingiuntivo.
4 A fronte delle circostanze descritte e delle prove offerte dalla società opposta mediante prova testimoniale, la corrispondenza mail offerta in atti dalla opponente non è sufficiente a dimostrare la sussistenza di problematiche del sistema imputabili a condotta della società opposta o della permanenza delle stesse, a seguito degli interventi di assistenza richiesti.
La disdetta dai contratti del 2021, inviata al 20 settembre 2022 da Parte_1
non contiene alcuna motivazione per presunti inadempimenti o problematiche del sistema fornito ( cfr all 10 al fascicolo di parte opponente).
Per quanto sopra argomentato, la opponente deve ritenersi obbligata al pagamento degli importi come portati dalle fatture azionate in via monitoria .
Con riguardo all'importo oggetto di ingiunzione, si osserva come lo stesso sia errato in quanto, sommando gli importi indicati dalla ricorrente a saldo per ciascuna fattura azionata, si ha la somma di euro 12.139, 74 e non euro
12.439,74 come erroneamente richiesto e riportato nel decreto ingiuntivo emesso. La circostanza, eccepita dall'opponente già nell'atto introduttivo di opposizione, non è stata smentita nè confutata dalla creditrice opposta la quale, di fatto, ha ammesso trattarsi di un errore.
In mancanza della avvenuta annotazione della correzione dell'errore materiale, risultando il decreto ingiuntivo, munito della formula esecutiva e notificato per l'importo di euro 12.439,74, senza alcun provvedimento di correzione a riguardo, deve revocarsi il decreto ingiuntivo in quanto emesso per un importo maggiore rispetto alle fatture azionate.
Per le ragioni sopra esposte, ritenuta sussistente l'obbligazione della
[...]
per l'effettivo importo portato dalla somma delle fatture azionate , Parte_1
pari ad euro 12.139,74 deve emettersi sentenza di condanna dell'opponente al relativo pagamento della somma sopra correttamente indicata, dovendo ritenersi implicitamente contenuta nella originaria domanda di pagamento di cui al ricorso per ingiunzione proposto dalla ( essendo questo Parte_2
5 attore in senso sostanziale) anche la richiesta di condanna della odierna opponente al pagamento della somma ingiunta o della minor somma risultante all'esito del giudizio (cfr a riguardo Cass I sez Civ Ord 31664/19) .
Ritenuto dunque sostanzialmente soccombente parte opponente rispetto all'obbligazione di cui al decreto ingiuntivo, vanno riconosciute in favore di parte opposta anche le spese liquidate nel monitorio in favore della ricorrente .
Alla parte soccombente conseguono le spese della presente fase di cognizione, liquidate in misura di ½ come da dispositivo, in favore della parte opposta, compensate tra le parti per la restante quota di ½ , in ragione del parziale accoglimento dell'opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, pronunciando in composizione monocratica sulla domanda proposta da in parziale accoglimento dell'opposizione: Parte_1
- revoca il decreto ingiuntivo n 45/2023 emesso dal tribunale di Macerata.
- Condanna parte opponente, in persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento in favore della società opposta della somma di euro 12.139,74, oltre interessi come da domanda, nonché alle spese liquidate nel monitorio opposto.
Visto l'art.91 cpc,
condanna parte opponente al pagamento di ½ delle spese di giudizio della fase di opposizione, che si liquidano in euro 1.600,00 oltre rimborso forfetario, IVA
e CAP in favore dell'opposta, compensate tra le parti per la restante quota di ½
Così deciso in Macerata il 22/08/2025 .
Il giudice
Dott.ssa Silvia Mosconi
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