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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XI, sentenza 12/01/2026, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 408/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 14/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
NICOLETTI ALBERTO, Giudice monocratico in data 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12777/2024 depositato il 19/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezzar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249015064489000 CARTELLE ESATT
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezzar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120009158819 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120175973020 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130313762712 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097201500550000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 10112/2025 depositato il
20/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 con codice fiscale n. CF_Ricorrente_1, ha impugnato l' l'intimazione di pagamento n. 09720249015064489000 notificata il 30 gennaio 2024 per l'importo complessivo di euro
791,04, sottese alle seguenti cartelle di pagamento:
CARTELLA N. 097201200091 58819000 euro 79,51(tassa automobilistica 2006);
CARTELLA N. 09720120175973020000 euro 240,61(tassa automobilistica 2009);
CARTELLA N.09720130313 762712000 di Euro 209,77(tassa automobilistica 2010);
CARTELLA N. 097 20150055 755000000 di Euro 230,16(tassa automobilistica 2011);
SPESA ESECUTIVA Euro 30,99.
Il ricorrente notificava in data 25/03/2024 il ricorso all'Agenzia delle Entrate Riscossione ed alla Regione
Lazio e depositava lo stesso presso questa Corte di Giustizia Tributaria, in data 19/07/2024.
La parte ricorrente eccepiva il fatto che i crediti erariali riportati nelle cartelle oggetto di intimazione di pagamento, sono tutti prescritti, in quanto trattasi di tasse automobilistiche il cui termine prescrizionale è di tre anni. Le date di notifica come indicato nel provvedimento sono tutte comprese tra l'anno 2012 ed il giorno
27 gennaio 2016, sicché essendo l'atto impugnato inoltrato al ricorrente il 30 gennaio 2024, i termini di prescrizione dei crediti portati dalle suddette cartelle sono tutte perenti.
Con memorie illustrative presentate in data 20/09/2025, parte ricorrente affermava che le medesime cartelle erano oggetto di altre intimazioni di pagamento n. 09720219032836242000 notificate il 04/03/2022 avverso la quale la ricorrente aveva già proposto impugnativa con RG 10466/2022. In data 20/09/2025 il procedimento avente RG 10466/2022 è stato definito con la sentenza numero 8996/2024, con la quale in data 04/07/2024 la sezione 20 di questa Corte ha dichiarato “l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, conseguente all'intervenuta definizione agevolata ex DL 192/2022.
In data 30/07/2024 si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, il quale Ente, contestava tutto quanto ex-adverso affermato da parte ricorrente ritenendo valido il proprio operato, e chiedeva in via pregiudiziale ed assorbente il riscontro della violazione di proposizione del ricorso e di costituzione in giudizio ex articolo 22 comma primo decreto legislativo 546/92.
La causa era trattenuta in decisione in data 14/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Questo Giudice monocratico , in via preliminare ed assorbente degli altri motivi, accerta che il ricorso veniva notificato all' Agenzia dell' Entrate e della Riscossione in data 25/03/2024 e depositato presso questa Corte di Giustizia Tributaria in data 19/07/2024, ben oltre il termine di 30 giorni previsti dall' art. 22 del Dlgs 546/92. L' art 22 del Dlgs 546/92 sancisce che: ”il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado adita,
o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.
L'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articolo seguente. “
Le spese di giudizio seguono la soccombenza così come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico dichiara inammissibile il ricorso. Le spese di lite vengono poste a carico della parte ricorrente, che si liquidano in euro 400,00 oltre oneri di legge, a favore dell' Agenzia dell' Entrate e della
Riscossione.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 14/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
NICOLETTI ALBERTO, Giudice monocratico in data 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12777/2024 depositato il 19/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezzar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249015064489000 CARTELLE ESATT
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezzar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120009158819 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120175973020 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130313762712 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097201500550000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 10112/2025 depositato il
20/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 con codice fiscale n. CF_Ricorrente_1, ha impugnato l' l'intimazione di pagamento n. 09720249015064489000 notificata il 30 gennaio 2024 per l'importo complessivo di euro
791,04, sottese alle seguenti cartelle di pagamento:
CARTELLA N. 097201200091 58819000 euro 79,51(tassa automobilistica 2006);
CARTELLA N. 09720120175973020000 euro 240,61(tassa automobilistica 2009);
CARTELLA N.09720130313 762712000 di Euro 209,77(tassa automobilistica 2010);
CARTELLA N. 097 20150055 755000000 di Euro 230,16(tassa automobilistica 2011);
SPESA ESECUTIVA Euro 30,99.
Il ricorrente notificava in data 25/03/2024 il ricorso all'Agenzia delle Entrate Riscossione ed alla Regione
Lazio e depositava lo stesso presso questa Corte di Giustizia Tributaria, in data 19/07/2024.
La parte ricorrente eccepiva il fatto che i crediti erariali riportati nelle cartelle oggetto di intimazione di pagamento, sono tutti prescritti, in quanto trattasi di tasse automobilistiche il cui termine prescrizionale è di tre anni. Le date di notifica come indicato nel provvedimento sono tutte comprese tra l'anno 2012 ed il giorno
27 gennaio 2016, sicché essendo l'atto impugnato inoltrato al ricorrente il 30 gennaio 2024, i termini di prescrizione dei crediti portati dalle suddette cartelle sono tutte perenti.
Con memorie illustrative presentate in data 20/09/2025, parte ricorrente affermava che le medesime cartelle erano oggetto di altre intimazioni di pagamento n. 09720219032836242000 notificate il 04/03/2022 avverso la quale la ricorrente aveva già proposto impugnativa con RG 10466/2022. In data 20/09/2025 il procedimento avente RG 10466/2022 è stato definito con la sentenza numero 8996/2024, con la quale in data 04/07/2024 la sezione 20 di questa Corte ha dichiarato “l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, conseguente all'intervenuta definizione agevolata ex DL 192/2022.
In data 30/07/2024 si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, il quale Ente, contestava tutto quanto ex-adverso affermato da parte ricorrente ritenendo valido il proprio operato, e chiedeva in via pregiudiziale ed assorbente il riscontro della violazione di proposizione del ricorso e di costituzione in giudizio ex articolo 22 comma primo decreto legislativo 546/92.
La causa era trattenuta in decisione in data 14/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Questo Giudice monocratico , in via preliminare ed assorbente degli altri motivi, accerta che il ricorso veniva notificato all' Agenzia dell' Entrate e della Riscossione in data 25/03/2024 e depositato presso questa Corte di Giustizia Tributaria in data 19/07/2024, ben oltre il termine di 30 giorni previsti dall' art. 22 del Dlgs 546/92. L' art 22 del Dlgs 546/92 sancisce che: ”il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado adita,
o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.
L'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articolo seguente. “
Le spese di giudizio seguono la soccombenza così come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico dichiara inammissibile il ricorso. Le spese di lite vengono poste a carico della parte ricorrente, che si liquidano in euro 400,00 oltre oneri di legge, a favore dell' Agenzia dell' Entrate e della
Riscossione.