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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/03/2025, n. 4883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4883 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 13522 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con provvedimento del 12.11.2024, vertente
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Roma, in via Antonio Mordini n. 14, presso lo studio dell'avv. Raffaele
Villa, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- appellante–
E la Controparte_1
elettivamente domiciliata in Roma in via Premuda n. 6, presso lo studio dell'avv. Luca Calcagni, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-appellata–
E
DI ; Controparte_2
- appellato contumace -
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 11861/2020 – domanda di risarcimento dei danni derivanti da sinistro stradale;
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza dell'08 novembre 2024.
pagina 1 di 4 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 5690/2024, Parte_1
con la quale è stata parzialmente accolta la domanda proposta nei confronti della
[...]
e di al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti per Controparte_1 Controparte_3 effetto del sinistro avvenuto in data 25.08.2018, sull'Isola di Ponza. ha impugnato la sentenza di prime cure limitatamente alla statuizione di rigetto della Parte_1
domanda di risarcimento del danno morale e alla statuizione relativa alle spese di lite, che il giudice di prime cure ha integralmente compensato, unitamente alle spese di CTU, in ragione dell'accoglimento solo in misura minima delle domande proposte dall'attore.
L' ha chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato. Controparte_1
è rimasto contumace nel giudizio di appello. Controparte_3
2. Il primo motivo di appello è infondato e deve pertanto essere rigettato. ha contestato la statuizione del primo giudice, che ha ritenuto non assolto l'onere della Parte_1 prova gravante sull'attore in ordine alla sussistenza del pregiudizio morale subito.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in caso di incidente stradale, va liquidato anche il danno morale, ancorché conseguente a lesioni di lieve entità (micropermanenti), purché si tenga conto della lesione in concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento (Cass. n. 339/2016).
Nella specie l'attore, per effetto del sinistro, ha riportato una ferita lacero contusa della gamba destra, trattata mediante sutura e successive medicazioni.
A fondamento della domanda di risarcimento del danno morale, nell'atto introduttivo del giudizio,
l'attore ha dedotto che: “l'incidente è stato particolarmente cruento (25 punti di sutura) ed ha richiesto il trasporto in elicottero da Ponza a Latina”.
Sulla base delle circostanze allegate dall'attore a fondamento della pretesa deve pertanto essere valutata, anche in via meramente presuntiva, la sussistenza del pregiudizio morale prospettato.
Tanto premesso, la circostanza che, per le necessarie cure del caso, sia stato necessario il trasporto in elicottero, in quanto il sinistro è avvenuto sull'isola di Ponza, nella quale non era presente il presidio idoneo ad erogare le prestazioni necessarie in relazione alla natura della lesione subita, non pare circostanza di per sé idonea a determinare vergogna, disistima di sé, paura o disperazione, trattandosi pagina 2 di 4 semplicemente di una modalità di trasporto, sebbene eccezionale in ragione delle circostanze del caso concreto, idonea a garantire, nella medesima giornata in cui è avvenuto il sinistro, l'erogazione delle più appropriate cure mediche.
Non emerge una particolare natura afflittiva del trasposto in elicottero (ed esempio perché relativa a paziente particolarmente anziano, cardiopatico o afflitto da paura di volare).
Anche la natura della lesione (una ferita lacero contusa della gamba destra) e le prestazioni sanitarie alle quali l'attore è ricorso (25 punti di sutura), pur integrando di per sé una innegabile lesione della integrità psicofisica del danneggiato, in difetto di una specifica allegazione - che nel corso del primo giudizio è stata omessa avendo l'attore unicamente specificato gli aspetti della vita di relazione che sono stati pregiudicati a causa del sinistro e le attività di realizzazione della propria persona che sono state compromesse, aspetti valutati da primo giudice nella liquidazione complessiva del danno non patrimoniale – non determinano necessariamente un pregiudizio morale, non comportando inevitabilmente vergogna, disistima, paura o disperazione.
Le ulteriori o più specifiche allegazioni relative al pregiudizio morale subito risultano prospettate per la prima volta in appello.
L'attore ha quindi domandato, per la prima volta in sede di appello, il risarcimento del danno da vacanza rovinata, senza peraltro documentare che il sinistro sia effettivamente avvenuto durante un periodo di vacanza (ben potendo risiedere, anche transitoriamente, nella località turistica dell'isola di
Ponza o soggiornarvi per motivi di lavoro), e di aver avuto paura per effetto della vista della ferita e del sangue (circostanza che non può essere desunta in via presuntiva, non essendo comune a tutti la paura del sangue), circostanza quest'ultima allegate per la prima volta in sede di appello.
Anche l'utilizzo delle stampelle canadesi ed il ricovero in ospedale per quattro giorni sono state indicate per la prima volta in sede di appello come cause del pregiudizio morale subito.
In conclusione, alla luce dell'evidenziato contesto assertivo e probatorio, la statuizione del primo giudice, che ha ritenuto non provato il danno morale subito dall'attore, deve essere confermata.
3. Anche il secondo motivo di gravame è infondato.
Il giudice di prime cure ha compensato le spese processuali in ragione della significativa sproporzione tra la pretesa risarcitoria azionata dall'attore e la somma liquidata all'esito dell'istruttoria svolta.
Al riguardo si osserva che l'assicurazione aveva liquidato in favore del danneggiato, prima dell'introduzione del giudizio, la somma di euro 6.128,00.
Si tratta di somma sostanzialmente conforme all'importo liquidato dal primo giudice a titolo di risarcimento del danno pari ad euro 6.810,00, con conseguente condanna delle parti convenute al pagamento di una minima somma residua pari ad euro 682,00.
pagina 3 di 4 La complessiva pretesa risarcitoria azionata, pari ad euro 14.135,60 si è quindi sostanzialmente rivelata infondata.
Il primo giudice ha quindi fatto corretta applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, per la quale: “In caso di accoglimento parziale della domanda articolata in più capi il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per l'ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa
(Cass. n. 1312/2023; Cass. S.U. n. 32061/2022).
La statuizione del primo giudice, che si è conformato ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità deve pertanto essere confermata.
4. La sussistenza di orientamenti non uniformi della giurisprudenza di merito in ordine alle questioni di diritto sopra evidenziate giustifica la compensazione delle spese del grado.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del disposto di cui all'articolo 13, comma 1 quater, del T.U.
30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia
P.Q.M
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 11861/2020, così provvede: rigetta l'appello; compensa integralmente le spese processuali del giudizio di appello;
si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del disposto di cui all'articolo 13, comma
1 quater, del T.U. 30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia.
Roma, 31.03.2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Serafini
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 13522 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con provvedimento del 12.11.2024, vertente
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Roma, in via Antonio Mordini n. 14, presso lo studio dell'avv. Raffaele
Villa, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- appellante–
E la Controparte_1
elettivamente domiciliata in Roma in via Premuda n. 6, presso lo studio dell'avv. Luca Calcagni, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-appellata–
E
DI ; Controparte_2
- appellato contumace -
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 11861/2020 – domanda di risarcimento dei danni derivanti da sinistro stradale;
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza dell'08 novembre 2024.
pagina 1 di 4 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 5690/2024, Parte_1
con la quale è stata parzialmente accolta la domanda proposta nei confronti della
[...]
e di al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti per Controparte_1 Controparte_3 effetto del sinistro avvenuto in data 25.08.2018, sull'Isola di Ponza. ha impugnato la sentenza di prime cure limitatamente alla statuizione di rigetto della Parte_1
domanda di risarcimento del danno morale e alla statuizione relativa alle spese di lite, che il giudice di prime cure ha integralmente compensato, unitamente alle spese di CTU, in ragione dell'accoglimento solo in misura minima delle domande proposte dall'attore.
L' ha chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato. Controparte_1
è rimasto contumace nel giudizio di appello. Controparte_3
2. Il primo motivo di appello è infondato e deve pertanto essere rigettato. ha contestato la statuizione del primo giudice, che ha ritenuto non assolto l'onere della Parte_1 prova gravante sull'attore in ordine alla sussistenza del pregiudizio morale subito.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in caso di incidente stradale, va liquidato anche il danno morale, ancorché conseguente a lesioni di lieve entità (micropermanenti), purché si tenga conto della lesione in concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento (Cass. n. 339/2016).
Nella specie l'attore, per effetto del sinistro, ha riportato una ferita lacero contusa della gamba destra, trattata mediante sutura e successive medicazioni.
A fondamento della domanda di risarcimento del danno morale, nell'atto introduttivo del giudizio,
l'attore ha dedotto che: “l'incidente è stato particolarmente cruento (25 punti di sutura) ed ha richiesto il trasporto in elicottero da Ponza a Latina”.
Sulla base delle circostanze allegate dall'attore a fondamento della pretesa deve pertanto essere valutata, anche in via meramente presuntiva, la sussistenza del pregiudizio morale prospettato.
Tanto premesso, la circostanza che, per le necessarie cure del caso, sia stato necessario il trasporto in elicottero, in quanto il sinistro è avvenuto sull'isola di Ponza, nella quale non era presente il presidio idoneo ad erogare le prestazioni necessarie in relazione alla natura della lesione subita, non pare circostanza di per sé idonea a determinare vergogna, disistima di sé, paura o disperazione, trattandosi pagina 2 di 4 semplicemente di una modalità di trasporto, sebbene eccezionale in ragione delle circostanze del caso concreto, idonea a garantire, nella medesima giornata in cui è avvenuto il sinistro, l'erogazione delle più appropriate cure mediche.
Non emerge una particolare natura afflittiva del trasposto in elicottero (ed esempio perché relativa a paziente particolarmente anziano, cardiopatico o afflitto da paura di volare).
Anche la natura della lesione (una ferita lacero contusa della gamba destra) e le prestazioni sanitarie alle quali l'attore è ricorso (25 punti di sutura), pur integrando di per sé una innegabile lesione della integrità psicofisica del danneggiato, in difetto di una specifica allegazione - che nel corso del primo giudizio è stata omessa avendo l'attore unicamente specificato gli aspetti della vita di relazione che sono stati pregiudicati a causa del sinistro e le attività di realizzazione della propria persona che sono state compromesse, aspetti valutati da primo giudice nella liquidazione complessiva del danno non patrimoniale – non determinano necessariamente un pregiudizio morale, non comportando inevitabilmente vergogna, disistima, paura o disperazione.
Le ulteriori o più specifiche allegazioni relative al pregiudizio morale subito risultano prospettate per la prima volta in appello.
L'attore ha quindi domandato, per la prima volta in sede di appello, il risarcimento del danno da vacanza rovinata, senza peraltro documentare che il sinistro sia effettivamente avvenuto durante un periodo di vacanza (ben potendo risiedere, anche transitoriamente, nella località turistica dell'isola di
Ponza o soggiornarvi per motivi di lavoro), e di aver avuto paura per effetto della vista della ferita e del sangue (circostanza che non può essere desunta in via presuntiva, non essendo comune a tutti la paura del sangue), circostanza quest'ultima allegate per la prima volta in sede di appello.
Anche l'utilizzo delle stampelle canadesi ed il ricovero in ospedale per quattro giorni sono state indicate per la prima volta in sede di appello come cause del pregiudizio morale subito.
In conclusione, alla luce dell'evidenziato contesto assertivo e probatorio, la statuizione del primo giudice, che ha ritenuto non provato il danno morale subito dall'attore, deve essere confermata.
3. Anche il secondo motivo di gravame è infondato.
Il giudice di prime cure ha compensato le spese processuali in ragione della significativa sproporzione tra la pretesa risarcitoria azionata dall'attore e la somma liquidata all'esito dell'istruttoria svolta.
Al riguardo si osserva che l'assicurazione aveva liquidato in favore del danneggiato, prima dell'introduzione del giudizio, la somma di euro 6.128,00.
Si tratta di somma sostanzialmente conforme all'importo liquidato dal primo giudice a titolo di risarcimento del danno pari ad euro 6.810,00, con conseguente condanna delle parti convenute al pagamento di una minima somma residua pari ad euro 682,00.
pagina 3 di 4 La complessiva pretesa risarcitoria azionata, pari ad euro 14.135,60 si è quindi sostanzialmente rivelata infondata.
Il primo giudice ha quindi fatto corretta applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, per la quale: “In caso di accoglimento parziale della domanda articolata in più capi il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per l'ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa
(Cass. n. 1312/2023; Cass. S.U. n. 32061/2022).
La statuizione del primo giudice, che si è conformato ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità deve pertanto essere confermata.
4. La sussistenza di orientamenti non uniformi della giurisprudenza di merito in ordine alle questioni di diritto sopra evidenziate giustifica la compensazione delle spese del grado.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del disposto di cui all'articolo 13, comma 1 quater, del T.U.
30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia
P.Q.M
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 11861/2020, così provvede: rigetta l'appello; compensa integralmente le spese processuali del giudizio di appello;
si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del disposto di cui all'articolo 13, comma
1 quater, del T.U. 30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia.
Roma, 31.03.2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Serafini
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