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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 10/11/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 705/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 705/2025 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MA UR ed elettivamente domiciliata in VIA LOSANNA, 5 AOSTA, presso il difensore avv. MA UR
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRARO Parte_2 C.F._2
EP e elettivamente domiciliato in VIA G. AMENDOLA 30 MADDALONI presso lo studio dell'avv. FERRARO EP
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: OMOLOGA DI SEPARAZIONE CONSENSUALE sulle conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note a verbale come segue:
“Voglia il Tribunale ill.mo, designare, ai sensi dell'art.473 bis.51
co.3°) c.p.c. il Giudice Relatore il quale, fissato ai sensi dell'art.127 ter 2° comma CPC il termine per il deposito di note scritte e trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, vorrà rimettere la causa in decisione affinché il Collegio, con sentenza, accolga le pagina 1 di 3 seguenti
CONCLUSIONI
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi Parte_1
e .
[...] Parte_2
- Ordinare al Comune di Maddaloni di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
- Dichiarare compensate le spese legali, ponendo a carico dello Stato
l'onorario riferito all'attività difensiva espletata dall'Avv.
AN AU a favore della Sig.ra stante Parte_1
l'ammissione della ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia di separazione con rinuncia ai termini di impugnazione.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso in data 1 luglio 2025 e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro.
Le condizioni concordate tra i coniugi appaiono conformi alla legge e risultano idonee a consentire una corretta gestione complessiva del rapporto a seguito del venir meno dell'affectio e, per l'effetto,
della convivenza.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di pagina 2 di 3 causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
OMOLOGA le conclusioni, sopra riportate, assunte concordemente da
, nata a [...] il [...] Parte_1
Codice Fiscale: - C.F._1
e
, nato a [...] il [...] Parte_2
Codice Fiscale: CodiceFiscale_2
nel presente procedimento di separazione personale.
Matrimonio contratto il 6 giugno 2002 e trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato civile del Comune di Maddaloni al n. 15 parte
I;
M A N D A alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
MADDALONI per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al
D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 6/11/2025
Il Presidente vicario
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 705/2025 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MA UR ed elettivamente domiciliata in VIA LOSANNA, 5 AOSTA, presso il difensore avv. MA UR
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRARO Parte_2 C.F._2
EP e elettivamente domiciliato in VIA G. AMENDOLA 30 MADDALONI presso lo studio dell'avv. FERRARO EP
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: OMOLOGA DI SEPARAZIONE CONSENSUALE sulle conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note a verbale come segue:
“Voglia il Tribunale ill.mo, designare, ai sensi dell'art.473 bis.51
co.3°) c.p.c. il Giudice Relatore il quale, fissato ai sensi dell'art.127 ter 2° comma CPC il termine per il deposito di note scritte e trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, vorrà rimettere la causa in decisione affinché il Collegio, con sentenza, accolga le pagina 1 di 3 seguenti
CONCLUSIONI
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi Parte_1
e .
[...] Parte_2
- Ordinare al Comune di Maddaloni di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
- Dichiarare compensate le spese legali, ponendo a carico dello Stato
l'onorario riferito all'attività difensiva espletata dall'Avv.
AN AU a favore della Sig.ra stante Parte_1
l'ammissione della ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia di separazione con rinuncia ai termini di impugnazione.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso in data 1 luglio 2025 e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro.
Le condizioni concordate tra i coniugi appaiono conformi alla legge e risultano idonee a consentire una corretta gestione complessiva del rapporto a seguito del venir meno dell'affectio e, per l'effetto,
della convivenza.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di pagina 2 di 3 causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
OMOLOGA le conclusioni, sopra riportate, assunte concordemente da
, nata a [...] il [...] Parte_1
Codice Fiscale: - C.F._1
e
, nato a [...] il [...] Parte_2
Codice Fiscale: CodiceFiscale_2
nel presente procedimento di separazione personale.
Matrimonio contratto il 6 giugno 2002 e trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato civile del Comune di Maddaloni al n. 15 parte
I;
M A N D A alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
MADDALONI per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al
D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 6/11/2025
Il Presidente vicario
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 3 di 3