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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/04/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
RE A PU BBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
II sezione civile
N. R.G. 5142/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato congiuntamente da
Parte 1 (CF C.F. 1 ) e Parte 2 (CF
), entrambi difesi e rappresentati dall'avv. BERTUZZI ELISA, C.F. 2
presso la stessa elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti
con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni
"rinviano integralmente a quanto dedotto in atto introduttivo ed insistono per l'accoglimento delle conclusioni ivi già formulate."
Per il Pubblico Ministero:
"accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto; affidamento condiviso dei figli minori, con residenza prevalente presso la madre, onerando il genitore non convivente della corresponsione di congruo assegno di mantenimento a beneficio dei figli minori."
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 23.12.2024 i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio, con rito civile, a Venezia il 05.05.2007, regolarmente trascritto nel Registro
degli atti di matrimonio al n. 39, Parte I, ufficio 9, anno 2007; che dalla loro unione erano nate le figlie minori Persona 1 il 07.08.2007 e Persona 2 il 25.09.2013.
Ciò premesso, i coniugi formulavano domanda volta ad ottenere la dichiarazione di separazione consensuale alle condizioni esposte nel ricorso introduttivo, rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis.
Celebrata l'udienza di comparizione delle parti il 10.4.2024 in modalità cartolare, le parti con le note scritte depositate il 31.3.2025 insistevano per l'accoglimento della domanda come formulata nel ricorso e il Giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La domanda formulata dalle parti merita di essere accolta, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili negli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. Quelle relative alle figlie minori, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale delle stesse.
Nulla per le spese stante il carattere congiunto del ricorso.
Visto il parere favorevole del PM
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle seguenti condizioni pattuite tra i coniugi:
A) in ordine alla prole:
- le figlie, ancora minorenni, rimangono affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori,
ma continueranno a vivere con la madre presso l'abitazione familiare sita in Favaro Veneto
(VE), Via Borgo San Pietro n. 28;
- le figlie potranno vedere il padre almeno due pomeriggi a settimana, con giorni e orari da concordare previamente, in base agli impegni scolastici ed extrascolastici delle stesse e lavorativi dei genitori;
con le stesse modalità verranno concordati i pernotti presso il genitore non collocatario, a partire da quando il Sig. Pt 2 avrà reperito una sistemazione alloggiativa idonea ad accogliere le figlie;
- salvo diversi accordi tra i genitori, durante i periodi delle festività, le figlie potranno stare con il padre, con alternanza di anno in anno, a Natale o il giorno di S. Stefano;
il 31 dicembre o il 1 gennaio o il giorno dell'Epifania; il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta;
- il padre contribuirà al mantenimento ordinario delle figlie versando mensilmente alla madre la somma complessiva di Euro 600,00 (300,00 euro per ciascuna figlia), soggetta a rivalutazione Istat annuale, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dalla moglie;
- le spese straordinarie sostenute per la prole, previamente concordate e giustificate documentalmente, vengono ripartite al 50% fra i genitori secondo i criteri di cui al Protocollo d'intesa per la trattazione dei giudizi in materia di famiglia e delle persone siglato in data
20.09.2019, attualmente in uso presso il Tribunale di Venezia;
- le Parti concordano altresì che ogni contributo economico, quali assegni familiari, assegno unico o altri sostegni simili, andranno a beneficio della Sig.ra Pt_1 e, a tal fine, il Sig.
si impegna fin d'ora a fornire la documentazione che si renderà eventualmentePt 2
necessaria;
- i coniugi prestano il consenso al rilascio o rinnovo del passaporto per entrambe le figlie;
B)
la casa familiare sita in Favaro Veneto (VE), Via Borgo San Pietro n. 28, è assegnata alla
Sig.ra Parte 1 la quale vi vivrà con le figlie, mentre il Sig. Pt 2 si trasferisce in altra
,
sistemazione alloggiativa;
C) i coniugi stabiliscono che a partire dal mese della sottoscrizione del presente accordo, il versamento delle rate mensili del mutuo connesso all'acquisto della casa familiare è a carico esclusivamente della Sig.ra Pt_1
D) i coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e pertanto, nulla richiedono reciprocamente a titolo di contributo al proprio mantenimento;
E) la Sig.ra Pt_1 con la sottoscrizione del presente atto, si impegna ad acquistare entro il
31.12.2025, la quota del 50% ora in capo al Sig. Parte 2 dell'abitazione familiare e a titolo di corrispettivo per l'acquisto della suddetta quota di proprietà, la Sig.ra Pt_1
dichiara che si farà carico del pagamento della quota di mutuo residuo gravante sul Sig.
Pt 2 ; Pt 2 siccomeF) la Sig.ra Pt 1 sarà tenuta all'acquisto della quota di proprietà del Sig.
stabilito al punto precedente, solo se e solo quando la Banca Popolare Friuladria-Credit
Agricole, o altro istituto bancario, concederà in capo alla Sig.ra Pt 1 l'accollo ovvero la rinegoziazione dell'integrale debito del mutuo residuo, in ogni caso con liberazione del Sig. Pt 2 dal prestare garanzie;
a tal fine, la Sig.ra Pt 1 si impegna ad avviare entro 3 mesi dalla sottoscrizione del presente atto, le pratiche per richiedere l'accollo o la rinegoziazione di cui sopra;
in caso tutto ciò non si verificasse, la Sig.ra Pt_1 non sarà vincolata ad alcun
impegno di acquisto;
Pt 2 equivalente all'importoG) le Parti stimano il valore della quota di proprietà del Sig.
corrispondente al 50% del mutuo residuo a cui sarebbe obbligato il Sig. Pt 2
H) le Parti concordano che, nel caso non si addivenisse alla compravendita della quota di proprietà dell'immobile siccome stabilito ai punti precedenti, la Sig.ra Pt_1 si onererà
comunque del pagamento delle rate del mutuo residuo;
M) rimarrà alla Sig.ra Pt_1 l'utilizzo dell'autovettura FIAT 500 cointestata ai coniugi, così
come l'onere del pagamento delle rate del relativo finanziamento, con rinuncia, da parte della signora, ad ogni richiesta di rimborso al Sig. Pt_2 ;
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile
del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Nulla per le spese di lite.
Venezia, 10.4.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero