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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 20/05/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata, III sezione civile, in composizione collegiale ed in persona dei magistrati: dott. Francesco Abete Presidente dott. Valentina Vitulano Giudice dott. Amleto Pisapia Giudice relatore riunito in camera di consiglio nel procedimento di omologazione iscritto al n. RG
3928/2024 all'esito della scadenza del termine fissato con provvedimento del
14.4.2025 ha pronunciato il seguente D E C R E T O
LETTA la letta la proposta di concordato formulata da ,in Parte_1 data 2.4.2021, precisata in data 24.6.2021 e 24.5.2023 e da ultimo riformulata il
18.10.2023 ed il 22.4.2025 in relazione al fallimento n. 36/2006 della impresa individuale Auricchio Giuseppina, nonché di Auricchio Giuseppina personalmente LETTI i pareri favorevoli del Curatore ex art. 125, primo comma, della legge Fall.;
RILEVATO che il Comitato dei creditori non risulta costituito;
RILEVATO che la proposta da ultimo riformulata in data 18.10.2023 prevedeva oltre al pagamento delle spese di procedura e del compenso al Curatore, altresì il pagamento dei creditori muniti di privilegio ed ammessi al passivo nella percentuale del 100% entro 60 giorni dal passaggio in giudicato dell'omologa e dei creditori chirografari, ammessi al passivo, nella percentuale del 10,86% da calcolarsi sul valore nominale del rispettivo credito così come risultante da detto stato passivo, senza interessi, in unica soluzione, anch'essi entro 60 (sessanta) giorni dal passaggio in giudicato del provvedimento di omologazione del concordato. Rilevato che al fine di assicurare i suddetti pagamenti la proponenti si obbligava a corrispondere l' importo di euro 58.600,00 pari al valore dell'immobile acquisito al fallimento a fronte del trasferimento, all'esito, dell'attivo fallimentare rappresentato da un immobile e dai beni mobili inventariati solo ove esistenti.
Rilevato che la proposta così come da ultimo riformulata in data 18.10.23 e sopra sintetizzata è stata approvata dalla maggioranza dei creditori.
Rilevato che in pendenza del giudizio di omologa è sopravvenuto ulteriore attivo, - ossia un terreno in proprietà della fallita già stimato nell'ambito della procedura fallimentare-, per cui la proponente ha migliorato la proposta offrendo l'ulteriore importo di 46.000,00. Rilevato che il curatore espresso parere positivo alla modifica apportata ritenendo congruo l'ulteriore importo offerto parametrandolo al possibile attivo ricavabile dalla liquidazione del terreno in sede fallimentare.
Rilevato che la proponente in data 22 aprile 2025 ha depositato la proposta con cui si obbliga ad un apporto economico di complessivi euro 104.600,00 (ossia 58.500,00 + 41.000,00) mediante il quale si prevede il pagamento dei crediti prededucibili e privilegiati ammessi al passivo nella misura del 100% e di quelli chirografari ammessi al passivo nella maggior misura del 39,84% da calcolarsi sul valore nominale del rispettivo credito così come risultante da detto stato passivo,
1 senza interessi, in unica soluzione, entro 60 (sessanta) giorni dal passaggio in giudicato del provvedimento di omologazione del concordato.
Rilevato che la proposta prevede, a fronte del tempestivo adempimenti dei suddetti obblighi di pagamento, il trasferimento in favore della proponente dei due immobili in proprietà della fallita così come individuati nella proposta e nella perizia agli atti del fallimento nonché dei beni mobili inventariati ove non già venduti o dispersi e la liberazione della fallita.
Ritenuto che
non accorra una nuova votazione dei creditori sulla proposta da ultimo modificata in data 22 aprile 2025 essendo migliorativa per il ceto creditorio, prevendo, come innanzi detto un maggior apporto economico rispetto alla originaria proposta già votata dalla maggioranza dei creditori.
RITENUTO che la proposta concordataria tenuto conto della tempistica ed il previsto apporto economico configura un reale per i creditori che non conseguirebbero la medesima soddisfazione, nei medesimi tempi, dalla prosecuzione della procedura fallimentare, come da pareri del curatore
VISTA la richiesta di omologa del concordato presentata dal proponente;
RITENUTO che
l'iter procedimentale di approvazione del concordato risulta regolarmente condotto;
RITENUTO che, l'iter concordatario si è regolarmente svolto e in considerazione del parere favorevole del curatore e l'assenza di opposizioni la domanda di concordato fallimentare proposta e come successivamente integrata possa essere senz'altro omologata, Considerato, infine, che, ex art. 130, l. fall., divenuto definitivo il presente decreto, il Curatore renderà il conto della gestione ai sensi dell'art. 116, l. fall. e, successivamente, il Tribunale, su istanza del curatore dichiarerà chiuso il fallimento,
PER QUESTI MOTIVI
letto l'art. 129, co. 3 e 4, l.fall., OMOLOGA il concordato fallimentare proposto da , e, per l'effetto, Parte_1
DISPONE A) che il proponente ed il Curatore provveda, come stabilito nella proposta concordataria, ai pagamenti cui l'assuntore si è obbligato direttamente e nei termini e nelle percentuali e con le modalità previste nella proposta e riportate in motivazione;
B) che il Curatore, entro 30 giorni dal deposito in Cancelleria del presente decreto e successivamente, e fino alla completa esecuzione del concordato, ogni 30 giorni, salvo che sia diversamente disposto dal Giudice delegato, relazioni a quest'ultimo sull'esecuzione del concordato, fermo il suo dovere di riferire immediatamente l'eventuale inadempimento da parte del medesimo proponente degli obblighi derivanti dal concordato omologato C) il trasferimento, allorquando il decreto di omologa divenga definitivo ed all'adempimento degli obblighi assunti, ad esso proponente/assuntore e/o a persona fisica e/o giuridica che designerà, di tutti i beni appartenenti all'attivo della procedura: sia quelli indicati nel verbale di inventario ove esistenti.
2 RIMETTE al Giudice delegato l'eventuale modificazione delle modalità di esecuzione dei pagamenti e l'adozione di ogni altro provvedimento eventualmente necessario per l'esecuzione del concordato omologato. Dispone l'inserimento di copia del presente decreto nella procedura fallimentare rg.
36/2006
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 24 aprile 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Valentina Vitulano dott. Francesco Abete
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