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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 19/11/2025, n. 1508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1508 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI Sezione Lavoro
Il Giudice designato dr. SI DI PIETRO, all'esito della trattazione della causa mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 729/24 R.Gen vertente
T R A
(nata a [...] il [...]), elettivamente Parte_1 domiciliata in Napoli Viale A. Gramsci n. 13 presso lo studio dell'Avv. Guido
Prota che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
opponente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Conca
d'Oro n. 285 presso lo studio dell'Avv. David Giuseppe Apolloni che la rappresenta e difende, giusta procura in atti opposta
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro
[...]
tempore, elettivamente domiciliata in Tivoli, Via Vicolo Lucullo n. 7 presso lo studio dell'Avv. Laura Fioramanti, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Roberto
PE e FR AM giusta procura in atti opposta e ricorrente in via riconvenzionale
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato il 7.2.2024, ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09720249010160763, notificatale in data 22.1.2024, riguardante crediti di natura previdenziale di titolarità della Controparte_2
riportati in undici cartelle di pagamento.
[...]
A sostegno dell'opposizione, ha dedotto: a) la mancata e/o l'irregolare notifica dei titoli richiamati nell'intimazione oggetto di opposizione;
b)
l'intervenuta prescrizione dei crediti pretesi nei suoi confronti (anche successiva alla data di notifica dei titoli).
Si è costituita in giudizio l' , eccependo Controparte_1
l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda.
Si è costituita anche la Controparte_2
la quale ha eccepito l'infondatezza della domanda e, in
[...] subordine, ha proposto domanda riconvenzionale con la quale ha chiesto la condanna dell'agente della riscossione al pagamento delle somme che eventualmente prescritte, atteso che l'attività di esattoriale è demandata a tale soggetto.
Istruita la causa mediante l'acquisizione di documenti, con decreto del
7.10.2025 è stata sostituita l'udienza di discussione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
I procuratori delle parti hanno presentato dette note e la causa viene decisa con la presente sentenza.
La domanda è fondata solo in parte.
II. Dall'esame della produzione documentale dell' Controparte_1
risulta quanto segue:
[...]
- la cartella di pagamento n. 09720120145939474000, riferita a contributi previdenziali per gli anni 2010 e 2011, è stata notificata a mezzo di servizio postale con consegna dell'atto in data 24.5.2012 (doc. 6 . In merito alla CP_3
regolarità di tale notifica, occorre sottolineare che, contrariamente a quanto asserito dalla parte ricorrente, non sussisteva alcun obbligo di invio
2 della raccomandata informativa che è sancito solo per le notifiche effettuate a mente dell'art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973; nella specie, la notifica è avvenuta invece attraverso il servizio postale universale ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 e, sul punto, si è avuto modo di affermare che “In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non
è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione dell'art. 1, comma 813, della L. n. 145 del 2018, in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della L. n. 890 del 1982” (tra le tante, vedi Cass. n. 10037/2019, Cass. n. 2229 del 2020 e Cass n. 27129 del
2025);
- la cartella di pagamento n. 09720110116528649000, riguardante contributi previdenziali per gli anni 2009 e 2010, è stata consegnata in data
30.5.2012 a persona qualificatasi addetta alla casa ( ) ed il Testimone_1 messo notificatore ha provveduto alla spedizione della raccomandata informativa, come risulta dall'annotazione contenuta nella relata di notifica e dalla distinta rilasciata da (doc. 5 . La notifica Controparte_4 CP_3
effettuata con tali forme è conforme al disposto dell'art. 60 d.P.R. n. 600 del
1973, secondo cui se il consegnatario non è il destinatario dell'atto, il messo consegna o deposita la copia del medesimo in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. In proposito, la Corte di legittimità ha affermato che “In tema di avviso di accertamento,
l'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139, comma
2, c.p.c., anche ove sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte” (Cass., 2 dicembre 2024, n. 30821; Cass., 20 settembre 2022, n.
3 27446; Cass., 3 febbraio 2017, n. 2868). Si precisato che la notifica effettuata a soggetti terzi, quando effettuata presso l'abitazione del destinatario, è assistita da una presunzione di recezione, restando in ogni caso a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria;
quindi, incombe sul destinatario, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria e, in particolare, l'inesistenza di alcun rapporto familiare con il consegnatario (in tale senso vedi Cass., 2 gennaio 2024, n. 53; Cass., 28 aprile
2021, n. 11228; Cass., 30 ottobre 2018, n. 27587; Cass., 8 ottobre 2018, n.
24681). La Corte di legittimità ha spiegato altresì che l'art. 60, comma 1, lett. b bis, del D.P.R. n. 600 del 1973 prevede esclusivamente la spedizione di una
“lettera raccomandata”, non, quindi, di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento (vedi Cass., 22 maggio 2015, n. 10554; Cass., 16 giugno 2016, n.
12438; Cass., 10 ottobre 2017, n. 23765; Cass, 7 giugno 2018, n. 14722; Cass.,
12 luglio 2018, n. 18504; Cass., 30 gennaio 2019, n. 2747; Cass., 20 luglio
2021, n. 20736; Cass., 6 settembre 2017, n. 20863; Cass., 3 aprile 2019, n.
9239; Cass., 15 dicembre 2019, n. 29768), che viene a costituire un adempimento superfluo ed ultroneo ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio (cfr. Cass., 27 gennaio 2022, n. 2377). Nel caso di specie, risulta che la notifica sia avvenuta tramite messo notificatore presso l'indirizzo dell' mediante consegna dell'atto nelle mani di persona Pt_1 addetta alla casa ed è stata anche prodotta in giudizio la prova della spedizione della raccomandata informativa: dunque, l'agente notificatore ha rispettato la previsione speciale citata, in quanto nessun obbligo aveva il soggetto notificante di inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno, essendo a tal fine sufficiente l'invio di una raccomandata “semplice”, come nei fatti accaduto;
- la cartella di pagamento n. 09720160138557630000 è stata notificata con il rito dell'irripetibilità relativa tramite deposito dell'atto presso la casa comunale il giorno 25.10.2016 e successivo invio di raccomandata informativa, regolarmente giunta presso il recapito dell' in data 4. 11.2016, come si Pt_1
4 evince dall'avviso di ricevimento in atti (doc. 10 fascicolo;
in proposito, CP_3
si evidenzia la ricorrente, per poter validamente contestare l'espletamento di tali adempimenti, avrebbe dovuto proporre querela di falso;
- la cartella di pagamento n. 09720170124352364000, riferita a contributi previdenziali relativi agli anni 2015 e 2016, è stata consegnata nelle mani dell' in data 31.8.2017 (doc. 11 fascicolo;
Pt_1 CP_3
- la cartella di pagamento n. 09720180074270534000, concernente contributi previdenziali per gli anni 2016 e 2017, è stata notificata a mezzo di posta elettronica certificata in data 23.7.2018 (doc. 12 ; CP_3
- la cartella di pagamento 09720190169337137000, avente ad oggetto contributi previdenziali per gli anni 2017 e 2018, è stata notificata a mezzo di posta elettronica certificata in data 7.8.2019 (doc. 13 ; CP_3
- la cartella di pagamento n. 09720220118914102000, riguardante contributi previdenziali per gli anni 2019, 2020 e 2021, è stata notificata a mezzo di posta elettronica certificata in data 14.10.2022 (doc. 14 . CP_3
Per quanto riguarda la regolarità di tali ultime notifiche a mezzo pec, deve rilevarsi che parte ricorrente non ha specificatamente disconosciuto la riferibilità ad ella del domicilio digitale ove sono state eseguite notifiche;
tra l'atro, la opposta ha riprodotto, nella propria nota presentata il 30.9.2025, CP_2
la schermata dal registro inipec da cui risulta l'inserimento di tale indirizzo pec.
Va evidenziato, poi, che, in tema di notificazione a mezzo PEC, si è affermato che la notifica di un atto, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul sito internet del notificante, ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, legge n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter d.l. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del
5 destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (cfr. Cass., Sez. U,
Sentenza n. 15979 del 18/05/2022; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 16719 del
23/06/2025). In ogni caso, si è affermato che, in tema di notificazione a mezzo
PEC della cartella esattoriale da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro (cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n.
18684 del 03/07/2023), circostanza questa non verificatesi nella fattispecie in esame.
II.1 L'affermata regolarità delle notifiche delle suddette cartelle esattoriali sottese all'atto opposto e la mancata opposizione delle stesse nel termine perentorio comporta la definitività delle pretese contributive ivi esternate.
Ne consegue che è precluso l'esame di ogni questione attinente al merito della fondatezza della pretesa creditoria, posta a base dei titoli, divenuta ormai incontrovertibile.
Va esaminata pertanto l'eccezione di intervenuta prescrizione dei crediti contributivi maturata successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento in parola
La problematica dell'estinzione per prescrizione dei crediti non interessa certamente le pretese riportate nelle cartelle di pagamento nn.
09720190169337137000 e 09720220118914102000, poiché, come detto, esse rispettivamente notificate in data 7.8.2019 e in data 14.10.2022.
Dunque, a fronte della notifica dell'intimazione di pagamento qui impugnata avvenuta in data 22.1.2024, appare evidente che, in riferimento a dette cartelle, non è decorso un lasso di tempo superiore a cinque anni tra la notifica dei titoli e la notifica dell'intimazione opposta.
6 Per quanto riguardo invece le cartelle di pagamento n.
09720120145939474000, n. 09720110116528649000, n.
09720160138557630000, n. 09720170124352364000 e n.
09720180074270534000, deve rilevarsi che il termine di prescrizione quinquennale è stato validamente interrotto.
Con riferimento alle cartelle n. 09720120145939474000 e n.
(rispettivamente notificate il 24.5.2012 ed il 30.5.2012), l'agente della riscossione ha provveduto alla notifica dell'intimazione n.
09720169038673604000 la quale è stata eseguita ai sensi dell'art. 60 d.P.R. n.
600 del 1973 tramite deposito nella casa comunale in data 03.11.2016 e successivo invio di raccomandata informativa, regolarmente recapitata presso l'indirizzo dell' in data 14.11.2016, come si evince dall'avviso di Pt_1
ricevimento in atti (vedi doc. 16 memoria e nota di deposito CP_3 dell'11.7.2025). Per poter validamente contestare l'avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale e la riferibilità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento a persona ad ella collegata, la ricorrente avrebbe dovuto proporre querela di falso.
Sicché, tale atto interruttivo deve ritenersi regolarmente notificato all' . Pt_1
In seguito, sempre con riferimento alla cartella di pagamento n.
09720120145939474000 ed alla cartella n. 09720110116528649000, l'agente della riscossione ha recapitato all' l'intimazione di pagamento n. Pt_1
09720229035191852000, la quale è stata notificata tramite pec in data
21.07.2022 (sulla regolarità della notifica a mezzo pec si rimanda alle considerazioni esposte nel precedente paragrafo della presente sentenza).
Tale intimazione di pagamento è stata notificata anche in relazione alle pretese riportate nelle cartelle nn. 09720160138557630000,
09720170124352364000 e 09720180074270534000 (rispettivamente notificate nelle date 4.11.2016, 31.8.2017 e 23.7.2018).
Ne consegue che, tenendo conto del periodo di sospensione del decorso del termine di prescrizione in forza delle normative emergenziali (pari a 300
7 giorni ai sensi dell'art. 37 d.l. n. 18/2020 e dell'art.11 d.l. 183/2022) e della successiva notifica dell'atto qui impugnato, alcuna prescrizione risulta maturata in relazione ai titoli in discussione.
III. Con riferimento invece alle restanti cartelle di pagamento oggetto della presente opposizione, deve rilevarsi che le stesse non risultano essere state correttamente notificate all' . Pt_1
Quanto alla cartella di pagamento n. 09720100102116090000, relativa a contributi previdenziali per l'anno 2009, la notifica non si è perfezionata poiché il messo, dopo aver constatato l'assenza del destinatario in data 31.1.2011, ha proceduto all'invio della raccomandata informativa ai sensi dell'art. 60 d.P.R.
n. 600 del 1973, tuttavia, il procedimento notificatorio non si è compiuto poiché
l'avviso di ricevimento riporta l'indicazione destinatario sconosciuto (doc. 4 fascicolo . CP_3
Per quanto riguarda le cartelle di pagamento n. 09720130177390845000 e n. 09720140079775604000, aventi ad oggetto contributi previdenziali rispettivamente per gli anni 2011 e 2012 (la prima) nonché per gli anni 2007,
2012 e 2013, (la seconda), le loro notifiche sono state eseguite rispettivamente in data 31.1.2015 e in data 9.5.2015 mediante le forme dell'irreperibilità assoluta presso l'indirizzo di Rignano Flaminio di Via Alessandro Manzoni n.
4 (doc.ti 7 e 8 : tuttavia, all'epoca delle notificazioni, l'odierna CP_3 ricorrente risultava residente in detto comune ma al diverso indirizzo di Via
Bernini n. 10, come risulta dal certificato di residenza in atti, per cui anche le notifiche in parola devono ritenersi invalide, atteso che il messo notificatore ha compiuto le ricerche del destinatario presso un indirizzo diverso rispetto a quello risultante dall'anagrafe.
Con riferimento poi alla cartella di pagamento n.
09720150136460291000, riguardante contributi previdenziali per gli anni 2013
e 2014, l'agente della riscossione ha prodotto un documento, quello depositato sub. n. 9 proprio fascicolo, che – in realtà - si riferisce alla cartella n.
09720150134676012000; sicché non v'è prova della notifica di tale atto.
8 Chiarito ciò, va osservato che, sebbene le notifiche delle cartelle di pagamento in questione debbano ritenersi invalide, ciò non è sufficiente per affermare l'illegittimità dell'atto impugnato.
Invero, deve rilevarsi che, in relazione a tali titoli, l'agente della riscossione, prima della notifica dell'intimazione qui impugnata, ha notificato all' le intimazioni n. 09720169038673604000 e n. Pt_1
09720229035191852000, le quali – come detto – non risultano essere state tempestivamente impugnate dalla ricorrente.
A questo punto, deve ricordarsi che, in materia previdenziale,
l'opposizione avverso l'avviso di pagamento (contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni, ex art. 50, comma
2, d.P.R. n. 602 del 1973), così come l'opposizione avverso il preavviso di fermo di autoveicoli o l'opposizione avverso l'iscrizione ipotecaria (contenenti anche essi l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo), fondate sulla nullità o sull'irritualità della notifica delle cartelle di pagamento sottostanti, configurano un'opposizione agli atti esecutivi, da proporre, ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
A tali opposizioni, pertanto, si applica il termine perentorio di venti giorni dalla notifica previsto dalla norma appena richiamate per l'opposizione agli atti esecutivi - la cui inosservanza comporta l'inammissibilità dell'opposizione
(rilevabile anche d'ufficio), inammissibilità che preclude ogni questione sulla dedotta irritualità della notifica delle cartelle di pagamento o degli avvisi di addebito (cfr. Cass. n. 27019 del 2008; Cass. n. 11338 del 2010; Cass. n. 23891 del 2012).
In questi termini, la giurisprudenza di legittimità ha spiegato che
“Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della
9 disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Cass., sez. 6 n.
24506 del 2016).
Orbene, in applicazione di detti principi, la parte ricorrente avrebbe dovuto eccepire, in funzione “recuperatoria”, la mancata notifica dei titoli sopra menzionati mediante l'impugnazione del primo atto successivo a quello che si afferma non essere notificato, ossia con la tempestiva opposizione avverso le suddette intimazioni di pagamento, le quali, come già evidenziato, sono state regolarmente notificate all . Pt_1
Non risulta, però, che l'odierno opponente abbia proposto tempestiva opposizione avverso siffatti atti, per cui non può essere valutata, in questa sede, alcuna censura concernente l'omessa notifica dei titoli.
III.1 Rimane da esaminare quindi l'eccezione di prescrizione in riferimento ai titoli in esame.
Orbene, i crediti riportati nelle cartelle in questione concernono contributi che avrebbero dovuto essere versati nelle annualità 2007, 2009, 2011, 2012,
2013 e 2014.
Con riferimento alla pretesa relativa all'anno 2007, essa riguarda un ricalcolo del contributo integrativo e del contributivo di maternità con applicazione delle relative sanzioni per la fattispecie “omissione e/o infedeltà della comunicazione dei dati reddituali”; il termine di prescrizione decorre, quindi, dalla data di acquisizione dei dati reddituali dall' Controparte_1 ovvero da quella di scadenza del versamento delle eccedenze (vedi
Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza). In relazione a tale pretesa, la convenuta ha inviato all' la comunicazione prot. n. CP_2 Pt_1
794 del 07.01.2013, notificata a mezzo di servizio postale con raccomandata ricevuta in data 8.01.2013 (doc.ti 6 e 6-bis fascicolo;
in seguito, CP_5
l'agente della riscossione ha notificato, dapprima, l'intimazione n.
09720169038673604000 in data 03.11.2016 e, poi, l'intimazione di pagamento n. 09720229035191852000 21.07.2022 (sulla regolarità delle notifiche di tali intimazioni si rimanda alle considerazioni in precedenza esposte). Ne consegue che, tenendo conto del periodo di sospensione del decorso del termine di
10 prescrizione in forza delle normative emergenziali (pari a 300 giorni ai sensi dell'art. 37 d.l. n. 18/2020 e dell'art.11 d.l. 183/2022) e della successiva notifica dell'atto qui impugnato, alcuna prescrizione risulta maturata in relazione alla pretesa in discussione.
Con riguardo alla pretesa riferita all'anno 2009 riportata nella cartella di pagamento n. 09720100102116090000, la Cassa opposta ha provveduto alla notifica all' la comunicazione n. prot. 6283 del 30.03.2010 inviata a Pt_1 mezzo di servizio postale con raccomandata ricevuta il 10.04.2010 (doc. 3 fascicolo , la comunicazione n. prot. 31436 del 27.04.2011, notificata CP_5
a mezzo di servizio postale con raccomandata ricevuta il 6.05.2011 (doc.ti 4 e
4-bis fascicolo e la comunicazione prot. n. 58064 del 09.09.2011, CP_5 notificata a mezzo di servizio postale con raccomandata ricevuta il 16.09.2011
(doc.ti 5 e 5-bis fascicolo ). In seguito, l'agente della riscossione ha CP_5 notificato le predette intimazioni nn. 09720169038673604000 (03.11.2016) e
09720229035191852000 (21.07.2022), per cui, anche in questo caso, alcuna prescrizione risulta maturata.
Quanto alle pretese relative alle annualità 2011, 2012 e 2033 riportate nelle cartelle di pagamento n. 09720130177390845000 e n. 09720140079775604000, le suddette intimazioni nn. 09720169038673604000 (03.11.2016) e
09720229035191852000 (21.07.2022) hanno validamente interrotto il termine quinquennale di prescrizione.
In merito, infine, alle pretese per gli anni 2013 e 2014 riportate nella cartella di pagamento n. 09720150136460291000, l'agente della riscossione ha provveduto a notificare all' l'intimazione di pagamento n. Pt_1
09720179006342840000, la quale è stata consegnata in data 11.4.2017 a persona qualificatasi addetta alla casa ( ) ed il messo Testimone_1
notificatore ha provveduto alla spedizione della raccomandata informativa, come risulta dall'annotazione contenuta nella relata di notifica e dalla distinta rilasciata da (doc. 17 . Sul punto, vale ribadire Controparte_4 CP_3
quanto già esposto in precedenza, ossia che tale notifica è stata effettuata ai sensi dell'art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973, fattispecie rispetto alla quale la
11 giurisprudenza di legittimità ha chiarito che opera una presunzione di recezione e che prevede esclusivamente la spedizione di una “lettera raccomandata” e non di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento che viene a costituire un adempimento superfluo ed ultroneo ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio (vedi giurisprudenza sopracitata). Anche in questo caso, l'agente notificatore ha rispettato la previsione speciale citata, consegnando l'atto nelle mani di persona addetta alla casa ed inviando la raccomandata informativa.
In seguito, in relazione a tali crediti, l'agente della riscossione ha notifica la più volte citata intimazione n. 09720229035191852000 (21.07.2022), così interrompendo il decorso del termine prescrizionale.
IV. Alla luce delle considerazioni sinora esposte, l'opposizione va disattesa, con assorbimento di ogni altra questione (ivi compresa la domanda riconvenzionale proposta dalla Cassa opposta).
In applicazione del principio della soccombenza, va Parte_1
condannata alla rifusione, in favore delle parti opposte, delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, con distrazione di quelle riferite all'agente della riscossione.
P.Q.M.
- rigetta l'opposizione;
- condanna alla rifusione, in favore delle parti opposte, Parte_1 delle spese di lite, che liquida, per ciascuna di esse, in euro 8.400,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, con distrazione a favore del procuratore antistatario per quel che riguarda l' ; Controparte_1
- manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in data 19.11.2025.
Il Giudice
SI Di ET
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