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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 29/04/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott.ssa Federica Rende Consigliere,
3) dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 496/18 vertente
tra
cod. fisc. nata a [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Surace presso il cui studio in Taurianova Via F.sco Sofia
Alessio, 104/A è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
CONTRO
ià già Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
p.iva in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'Avv. Francesco Ferlito
APPELLATA
E CONTRO
cod. fisc. Controparte_4 CodiceFiscale_2
cod. fisc. Controparte_5 CodiceFiscale_3
APPELLATI CONTUMACI
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Tribunale di Palmi n. 455/2018 pubbl. il 11/05/2018.
CONCLUSIONI
1 Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
, e oggi al fine CP_4 Controparte_6 Controparte_2 Controparte_7
di ottenere declaratoria di acquisto della proprietà per intervenuta usucapione delle unità immobiliari in San Ferdinando (RC) alla Via Palermo n° 27 allibrate al Catasto Fabbricati di quel Comune al foglio 13, rispettivamente particella 500 subalterno 1 (categoria C/1, classe 4 consistenza mq 26
rendita catastale €uro 370,61) e particella 500 subalterno 3, categoria A/4, classe 1, consistenza vani
2,5, rendita catastale € 61,67.
L'attrice ha inoltre chiesto la cancellazione dell'ipoteca gravante sull'immobile e l'ordine di trascrizione e volturazione della domanda.
A supporto della domanda, l'attrice ha dedotto di avere posseduto e di possedere le chiavi delle citate unità immobiliari da oltre venti anni, di avere eseguito sugli stessi lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione e di percepirne i frutti.
e , sebbene regolarmente evocati in giudizio non si sono Controparte_4 Controparte_6
costituiti.
Con comparsa depositata in cancelleria il 12 settembre 2014 si è costituito il Controparte_2
opponendosi alle domande attoree sfornite, a suo dire, della prova del dies a quo e delle
[...]
modalità di esercizio del possesso e dei suoi requisiti utili alla invocata declaratoria di acquisto.
Istruita la causa a mezzo produzione documentale e prova per testi, con sentenza n. 455/2018 pubbl.
il 11/05/2018, il Tribunale di Palmi rigettava la domanda con condanna di parte attrice al pagamento delle spese di lite.
Avverso detta sentenza con atto, ritualmente, notificato, proponeva appello , Parte_1
eccependo l'erroneità della sentenza impugnata, per i motivi meglio esplicati nel detto atto,
chiedendone la riforma con l'accoglimento della domanda e vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
2 Si costituiva resistendo al gravame di cui chiedeva il rigetto. Controparte_7
I coniugi rimanevano contumaci. Parte_2
Con ordinanza del 21/2/19 la Corte rigettava la richiesta di sospensiva.
Con ordinanza del 2/3/20 la Corte ammetteva il giuramento decisorio deferito dall'appellante ai coniugi Parte_3
All'udienza del 6/10/22 veniva reso il detto giuramento decisorio e, in pari data, ne veniva revocata l'ordinanza ammissiva.
Con ordinanza del 25/10/24, a scioglimento della riserva dell'udienza del 7/10/24, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia di e , i quali, Controparte_4 Controparte_6
sebbene regolarmente citati, non si sono costituiti.
1.) Con il proposto gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per avere, il primo giudice rigettato, per mancanza di prova del fatto costitutivo, le domande di riconoscimento dell'avvenuto acquisto della proprietà per usucapione e di cancellazione della formalità ipotecaria.
1.1) Il gravame è infondato per le argomentazioni che seguono.
Preliminarmente, in merito al giuramento decisorio reso dagli appellati contumaci, e alla successiva revoca dell'ordinanza ammissiva, giova osservare che l'ammissione della formula del giuramento decisorio non preclude, neanche in sede di decisione sul merito, una nuova valutazione delle condizioni per l'ammissibilità del giuramento, prestato su quella formula, in quanto il doveroso esercizio, da parte del giudice, dell'indicato controllo non trova ostacolo nell'art. 2738, primo comma,
c.c., che attribuisce efficacia di prova legale al prestato giuramento, con preclusione di ogni prova contraria, in quanto per il prodursi di tale effetto la legge pone condizioni di ammissibilità non derogabili dalle parti e dunque non rimesse alla loro disponibilità (Cass. Ord. 3982/25).
Passando ad esaminare il merito della controversia, come ribadito dalla Suprema Corte, è onere di
3 chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Lo stesso deve,
infatti, provare non solo il corpus – dimostrando di essere nella disponibilità del bene - ma anche
l'animus possidendi per il tempo necessario ad usucapire (Cass. civ., n. 17469/23; 23849/18).
Colui che agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, dichiarando di averlo usucapito, è, pertanto, obbligato a fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva (Ex plurimis Cassazione civile sez. II, 20/01/2022, n.1796)..
Nel caso in esame, nessuna prova è stata fornita dalla odierna appellante, sulla quale ricadeva il relativo onere, per come sopra specificato, in merito non soltanto al dies a quo ma anche riguardo alla manifestazione del dominio esclusivo sugli immobili, da parte della stessa, attraverso un'attività
apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui.
Dalla prova per testi espletata in primo grado, peraltro articolata in maniera generica, non è emerso alcun elemento utile al fine di potere individuare né l'inizio del possesso da parte della né, Pt_1
tantomeno, l'attività dalla stessa esplicata sugli immobili in oggetto, infatti: la teste Tes_1
ha dichiarato di conoscere la da oltre 20 anni e di avere avuto in affitto l'immobile
[...] Pt_1
adibito a garage, dalla stessa dal 1988 al 1997, ma nel 1988 la era ancora minorenne, pertanto, Pt_1
nessuna valenza può essere data al suddetto asserito contratto di locazione, anche perché non risulta che i canoni di affitto siano stati corrisposti all'appellante; comunque nessun contratto è stato prodotto in atti. La teste ha riferito di conoscere la da oltre 20 anni e che quest'ultima è Testimone_2 Pt_1
sempre stata presente negli immobili in oggetto fin da quando era piccola, ma tale dichiarazione non giova a collocare temporalmente l'inizio del possesso di parte appellante, atteso che la tenera età della stessa non consente di ritenere che ella potesse, all'epoca, avere l'intenzione di esercitare sui beni un possesso “ uti dominus”; né il fatto che l'appellante possedesse le chiavi dell'immobile giova a potere ritenere, in capo alla stessa un possesso qualificato, utile ai fini che ci occupano;
la stessa teste riferisce, inoltre, che la ha effettuato lavori di manutenzione all'interno dell'immobile, senza Pt_1
specificare quali fossero i detti lavori, ben potendo, gli stessi essere riconducibili ad una mera
4 detenzione.
Nessuna prova documentale, (fatture, contratti d'opera, acquisto materiali, autorizzazioni amministrative ecc.) viene fornita in merito ai suddetti lavori.
Per quanto sopra, corretta appare la sentenza impugnata, in quanto generica è rimasta l'indicazione dell'inizio del possesso, non bastando, a tal fine, le generiche dichiarazioni dei testi in merito alla loro conoscenza ultraventennale con l'appellante e nessuna prova è stata fornita, inoltre, in merito all'animus possidendi.
Pertanto, l'appello deve essere rigettato.
2) Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22 (€. 86.516,00,
valori minimi stante la limitata difficoltà della causa di cui €. 1.489,00 fase di studio, €. 956,00 fase introduttiva, €.2.163,00 fase di trattazione, €. 2.552,00 fase decisionale), in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass. n. 23318/2012).
Trattandosi di impugnazione proposta con citazione successivo al 01/01/2013, va fatta applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, introdotto dall'articolo 1, comma 17,
L. 228/2012, con la decorrenza di cui al comma 18 del medesimo articolo, il quale ne dispone l'applicabilità ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2013).
L'espressione <> va riferita alla proposizione dell'impugnazione,
indipendentemente dalla data di inizio del procedimento in primo grado: “L'obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto, per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, postula esclusivamente l'avvenuta notifica dell'atto di appello, quale atto che, determinando l'instaurazione del rapporto processuale, dà
inizio al procedimento di impugnazione, senza che assuma rilevanza la data di introduzione del
5 giudizio di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ricorrere le condizioni per la debenza, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo unificato in una fattispecie in cui il giudizio era stato introdotto in primo grado in data 16 gennaio 2007, ma l'atto di appello era stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013)”. (Cass. civ. sez. II,
25/09/2018, n. 22726).
Deve, pertanto, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR
115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza del Tribunale di Palmi Parte_1
n. 455/2018 disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
rigetta l'appello;
conferma la sentenza n. 455/2018;
condanna l'appellante alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti dell'appellata costituita che liquida in complessivi €.7.160,00, oltre spese generali, IVA e CPA come Controparte_7
per legge;
nulla sulle spese per le parti contumaci;
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 07/04/2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Salvatore Catalano) (dott.ssa Patrizia Morabito)
6
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
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La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott.ssa Federica Rende Consigliere,
3) dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 496/18 vertente
tra
cod. fisc. nata a [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Surace presso il cui studio in Taurianova Via F.sco Sofia
Alessio, 104/A è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
CONTRO
ià già Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
p.iva in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'Avv. Francesco Ferlito
APPELLATA
E CONTRO
cod. fisc. Controparte_4 CodiceFiscale_2
cod. fisc. Controparte_5 CodiceFiscale_3
APPELLATI CONTUMACI
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Tribunale di Palmi n. 455/2018 pubbl. il 11/05/2018.
CONCLUSIONI
1 Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
, e oggi al fine CP_4 Controparte_6 Controparte_2 Controparte_7
di ottenere declaratoria di acquisto della proprietà per intervenuta usucapione delle unità immobiliari in San Ferdinando (RC) alla Via Palermo n° 27 allibrate al Catasto Fabbricati di quel Comune al foglio 13, rispettivamente particella 500 subalterno 1 (categoria C/1, classe 4 consistenza mq 26
rendita catastale €uro 370,61) e particella 500 subalterno 3, categoria A/4, classe 1, consistenza vani
2,5, rendita catastale € 61,67.
L'attrice ha inoltre chiesto la cancellazione dell'ipoteca gravante sull'immobile e l'ordine di trascrizione e volturazione della domanda.
A supporto della domanda, l'attrice ha dedotto di avere posseduto e di possedere le chiavi delle citate unità immobiliari da oltre venti anni, di avere eseguito sugli stessi lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione e di percepirne i frutti.
e , sebbene regolarmente evocati in giudizio non si sono Controparte_4 Controparte_6
costituiti.
Con comparsa depositata in cancelleria il 12 settembre 2014 si è costituito il Controparte_2
opponendosi alle domande attoree sfornite, a suo dire, della prova del dies a quo e delle
[...]
modalità di esercizio del possesso e dei suoi requisiti utili alla invocata declaratoria di acquisto.
Istruita la causa a mezzo produzione documentale e prova per testi, con sentenza n. 455/2018 pubbl.
il 11/05/2018, il Tribunale di Palmi rigettava la domanda con condanna di parte attrice al pagamento delle spese di lite.
Avverso detta sentenza con atto, ritualmente, notificato, proponeva appello , Parte_1
eccependo l'erroneità della sentenza impugnata, per i motivi meglio esplicati nel detto atto,
chiedendone la riforma con l'accoglimento della domanda e vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
2 Si costituiva resistendo al gravame di cui chiedeva il rigetto. Controparte_7
I coniugi rimanevano contumaci. Parte_2
Con ordinanza del 21/2/19 la Corte rigettava la richiesta di sospensiva.
Con ordinanza del 2/3/20 la Corte ammetteva il giuramento decisorio deferito dall'appellante ai coniugi Parte_3
All'udienza del 6/10/22 veniva reso il detto giuramento decisorio e, in pari data, ne veniva revocata l'ordinanza ammissiva.
Con ordinanza del 25/10/24, a scioglimento della riserva dell'udienza del 7/10/24, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia di e , i quali, Controparte_4 Controparte_6
sebbene regolarmente citati, non si sono costituiti.
1.) Con il proposto gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per avere, il primo giudice rigettato, per mancanza di prova del fatto costitutivo, le domande di riconoscimento dell'avvenuto acquisto della proprietà per usucapione e di cancellazione della formalità ipotecaria.
1.1) Il gravame è infondato per le argomentazioni che seguono.
Preliminarmente, in merito al giuramento decisorio reso dagli appellati contumaci, e alla successiva revoca dell'ordinanza ammissiva, giova osservare che l'ammissione della formula del giuramento decisorio non preclude, neanche in sede di decisione sul merito, una nuova valutazione delle condizioni per l'ammissibilità del giuramento, prestato su quella formula, in quanto il doveroso esercizio, da parte del giudice, dell'indicato controllo non trova ostacolo nell'art. 2738, primo comma,
c.c., che attribuisce efficacia di prova legale al prestato giuramento, con preclusione di ogni prova contraria, in quanto per il prodursi di tale effetto la legge pone condizioni di ammissibilità non derogabili dalle parti e dunque non rimesse alla loro disponibilità (Cass. Ord. 3982/25).
Passando ad esaminare il merito della controversia, come ribadito dalla Suprema Corte, è onere di
3 chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Lo stesso deve,
infatti, provare non solo il corpus – dimostrando di essere nella disponibilità del bene - ma anche
l'animus possidendi per il tempo necessario ad usucapire (Cass. civ., n. 17469/23; 23849/18).
Colui che agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, dichiarando di averlo usucapito, è, pertanto, obbligato a fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva (Ex plurimis Cassazione civile sez. II, 20/01/2022, n.1796)..
Nel caso in esame, nessuna prova è stata fornita dalla odierna appellante, sulla quale ricadeva il relativo onere, per come sopra specificato, in merito non soltanto al dies a quo ma anche riguardo alla manifestazione del dominio esclusivo sugli immobili, da parte della stessa, attraverso un'attività
apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui.
Dalla prova per testi espletata in primo grado, peraltro articolata in maniera generica, non è emerso alcun elemento utile al fine di potere individuare né l'inizio del possesso da parte della né, Pt_1
tantomeno, l'attività dalla stessa esplicata sugli immobili in oggetto, infatti: la teste Tes_1
ha dichiarato di conoscere la da oltre 20 anni e di avere avuto in affitto l'immobile
[...] Pt_1
adibito a garage, dalla stessa dal 1988 al 1997, ma nel 1988 la era ancora minorenne, pertanto, Pt_1
nessuna valenza può essere data al suddetto asserito contratto di locazione, anche perché non risulta che i canoni di affitto siano stati corrisposti all'appellante; comunque nessun contratto è stato prodotto in atti. La teste ha riferito di conoscere la da oltre 20 anni e che quest'ultima è Testimone_2 Pt_1
sempre stata presente negli immobili in oggetto fin da quando era piccola, ma tale dichiarazione non giova a collocare temporalmente l'inizio del possesso di parte appellante, atteso che la tenera età della stessa non consente di ritenere che ella potesse, all'epoca, avere l'intenzione di esercitare sui beni un possesso “ uti dominus”; né il fatto che l'appellante possedesse le chiavi dell'immobile giova a potere ritenere, in capo alla stessa un possesso qualificato, utile ai fini che ci occupano;
la stessa teste riferisce, inoltre, che la ha effettuato lavori di manutenzione all'interno dell'immobile, senza Pt_1
specificare quali fossero i detti lavori, ben potendo, gli stessi essere riconducibili ad una mera
4 detenzione.
Nessuna prova documentale, (fatture, contratti d'opera, acquisto materiali, autorizzazioni amministrative ecc.) viene fornita in merito ai suddetti lavori.
Per quanto sopra, corretta appare la sentenza impugnata, in quanto generica è rimasta l'indicazione dell'inizio del possesso, non bastando, a tal fine, le generiche dichiarazioni dei testi in merito alla loro conoscenza ultraventennale con l'appellante e nessuna prova è stata fornita, inoltre, in merito all'animus possidendi.
Pertanto, l'appello deve essere rigettato.
2) Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22 (€. 86.516,00,
valori minimi stante la limitata difficoltà della causa di cui €. 1.489,00 fase di studio, €. 956,00 fase introduttiva, €.2.163,00 fase di trattazione, €. 2.552,00 fase decisionale), in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass. n. 23318/2012).
Trattandosi di impugnazione proposta con citazione successivo al 01/01/2013, va fatta applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, introdotto dall'articolo 1, comma 17,
L. 228/2012, con la decorrenza di cui al comma 18 del medesimo articolo, il quale ne dispone l'applicabilità ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2013).
L'espressione <> va riferita alla proposizione dell'impugnazione,
indipendentemente dalla data di inizio del procedimento in primo grado: “L'obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto, per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, postula esclusivamente l'avvenuta notifica dell'atto di appello, quale atto che, determinando l'instaurazione del rapporto processuale, dà
inizio al procedimento di impugnazione, senza che assuma rilevanza la data di introduzione del
5 giudizio di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ricorrere le condizioni per la debenza, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo unificato in una fattispecie in cui il giudizio era stato introdotto in primo grado in data 16 gennaio 2007, ma l'atto di appello era stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013)”. (Cass. civ. sez. II,
25/09/2018, n. 22726).
Deve, pertanto, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR
115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza del Tribunale di Palmi Parte_1
n. 455/2018 disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
rigetta l'appello;
conferma la sentenza n. 455/2018;
condanna l'appellante alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti dell'appellata costituita che liquida in complessivi €.7.160,00, oltre spese generali, IVA e CPA come Controparte_7
per legge;
nulla sulle spese per le parti contumaci;
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 07/04/2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Salvatore Catalano) (dott.ssa Patrizia Morabito)
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