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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 31/10/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. r.g. 967 2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 31/10/2025 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv BOMBACINO DANIELE il quale chiede la decisione riportandosi al ricorso e per l'avv. ALESSANDRA GUSSAGO in sostituzione dell'av. CP_1
la quale impugna e contesta la CTU. Ne chiede il rinnovo ed insiste per il Pt_2 rigetto del ricorso perché non è stata raggiunta la prova della matrice professionale della malattia .
Il GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo valenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 967 2024 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_1 C.F._1
Telematico con l'avv. BOMBACINO DANIELE ( ), dal quale C.F._2
è rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
( ), elettivamente domiciliato in con l'avv. ( ), dal quale è CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso
RESISTENTE
OGGETTO: rendita per malattia professionale.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 3.9.2024 parte ricorrente, assumendo che aveva inoltrato all' domanda per il riconoscimento delle malattie professionali “Ipoacusia CP_1
bilaterale”, “Degenerazione tendine sovraspinato e Tendonopatia bilaterale, Ernie discali e Gonalgia bilaterale.” e che la domande erano stati respinte , adiva l'intestato
Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, per ottenere il riconoscimento del suo diritto a godere di una rendita con un danno biologico per le malattie denunciate pari al 26% o nell'altra misura accertata in corso di causa comunque superiore al 6%,
Deduceva il ricorrente che la malattia denunciata è stata provocata dall'attività lavorativa dipendente di alcune ditte quale come autista di mezzi pesanti e operaio edile in cave d'inerti.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo l'integrale rigetto della domanda in quanto CP_1
del tutto infondata per mancanza dell'esposizione al rischio lavorativo e per assenza del nesso causale.
Escussi alcuni testi e acquisita una CTU all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come segue.
Nel merito occorre rilevare che la Corte di Cassazione ha ribadito, anche di recente, che “nel caso in cui la malattia non rientri nella previsione tabellare, oppure non vi rientri l'attività lavorativa svolta o non sussistano tutti i presupposti richiesti dalla tabella per far rientrare l'attività stessa all'interno della sua previsione, l'esistenza del nesso di causalità deve essere provata dal prestatore assicurato secondo i criteri ordinari (Cass. 22592/2024).
Gli stessi Giudici di Legittimità hanno inoltre precisato che “in tema di malattia professionale, derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità da accertare in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonchè dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti
(Cass. 17576/2020).
Nel caso in esame dalla documentazione in atti (estratto conto contributivo) risulta che il ricorrente ha dal 1976 per varie ditte e società. I testi escussi hanno entrambi confermato che il ricorrente ha lavorato quale per lacune ditte quale autista di mezzi pesanti e operaio edile in cave di inerti.
I testi hanno precisato di aver lavorato con il signor rispettivamente per 10 – Pt_1
11 anni e per 14 – 15 anni ( l'uno fino al 2017 e l'altro fino al 2020 quando il ricorrente
è andato in pensione) ed hanno confermato sia che l'orario di lavoro era dalle 8.00 alle ore 17,00 sia che il ricorrente provvedeva alla guida di mezzi pesanti per almeno otto ore al giorno con continue vibrazioni e sollecitazione del corpo nonché a sollevare arnesi e sacchi di cemento, questi ultimi del peso di 25 kg.
Gli stessi testi hanno anche confermato che il ricorrente si occupava di eseguire operazioni di carico e scarico con notevole sforzo per ginocchia, schiena e braccia.
Infine i testi hanno riferito sia che il ricorrente era esposto al rumore per la triturazione di inerti e per i demolitori per varie ore al giorno sia che ad oggi il signor Pt_1
lamenta dolori e limitazioni ai movimenti delle spalle.
Il C.T.U. dott. ha ritenuto che “sulla base degli elementi clinico - Per_1
documentali in atti, il signor risulti - in termini di elevata probabilità Parte_1
- affetto dalle malattie professionali denunciate a carico dell'apparato uditivo (che avuto riguardo anche della componente presbiacusica non correlata al rischio lavorativo, posto che l'attività è cessata 4 anni fa, può essere ragionevolmente stimata in misura pari all'8%), della colonna lombo-sacrale (5%), delle spalle (6%) e delle ginocchia (4%), anche avuto riguardo della componente artrosico degenerativa correlata all'età, dalle quali residua una invalidità permanente nell'ordine del
della totale, in termini di danno biologico. Per quanto attiene Parte_3
le voci tabellari utilizzate il sottoscritto si è riferito, per assonanza e analogia, al codice 213 (ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti – fino a 12), al codice 275 (Deficit articolare del ginocchio con flessione possibile da
50° a 90° 0-7) ed al codice 227 (Esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale Fino a 4) che è stato integrato con la limitazione funzionale riscontrata. La decorrenza assicurativa può esser fatta risalire sin dall'epoca della domanda”
La diagnosi del C.T.U. si basa sui risultati degli esami clinici e strumentali nonché sulla documentazione sanitaria in atti e le sue conclusioni possono essere condivise e accettate perché frutto di una corretta indagine medico legale.
L' da parte sua, non ha sollevato consistenti obiezioni dalle quali possa trarsi un CP_1
diverso convincimento.
Il ricorso deve pertanto essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Le spese di C.T.U. sono a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita,
- dichiara che la parte ricorrente è affetta dalle malattie professionali denunciate con conseguente menomazione dell'integrità psicofisica quantificabile complessivamente nella misura del 21% con decorrenza dalla domanda amministrativa;
- condanna, di conseguenza, l' a corrispondere alla parte ricorrente una CP_1
rendita commisurato alla suddetta percentuale di inabilità (21%), con decorrenza dalla domanda amministrativa, con gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo;
- condanna, inoltre, l' al pagamento, in favore del procuratore antistatario CP_1
della parte ricorrente, delle spese di lite liquidate € 2.808,00 oltre IVA e CPA e rimborso spese generali;
- pone le spese di C.T.U. a carico dell' CP_1
Avezzano 31.10.2025
Il Giudice Onorario dott. Massimo Valenza
Avezzano 31/10/2025