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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/03/2025, n. 4776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4776 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
In persona della dr. Mariaelena Francone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al numero 71602 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, discussa e decisa all'udienza del giorno 26.3.2025 e pendente
TRA
con domicilio eletto in Roma, presso Parte_1
lo studio dell'avv. Christian Toloso ,rappresentante e difensore per procura in atti
PARTE ATTRICE
E
in persona del lrpt, con Controparte_1
domicilio eletto in Roma, presso lo studio dell'avv. Giovanni Petrillo, rappresentante e difensore per procura in atti
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: risoluzione per inadempimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di intimazione debitamente notificato, il ricorrente, premesso di essere proprietario dell'immobile sito in Roma, Piazza dell'Orologio n. 8, angolo Vicolo Sforza Cesarini 1-2, concesso in locazione alla in virtù di contratto sottoscritto in Controparte_1
1 2
data 10/04/2022, e registrato all'Ufficio Registro di Roma 1, il
29/04/2022, al n. 8508, serie 3T, intimava sfratto lo sfratto per morosità chiedendo in via principale la risoluzione per mancato pagamento della semestralità di canone decorrente dal mese di giugno 2022 per
€13.500,00 oltre ad €125,00 per consumi idrici.
Si costituiva il convenuto che si opponeva allo sfratto per i motivi dedotti in comparsa. In particolare, deduceva che il conduttore non era stato immesso nel possesso dell'immobile. Concludeva, pertanto, sulla inesistenza della morosità e per il rigetto della domanda.
All'udienza del 29.11.2022, con ordinanza in pari data, il giudice ordinava il rilascio e disponeva il mutamento del rito con termini ex art. 426 cpc per l'integrazione degli atti. Nella successiva fase di merito parte convenuta disconosceva la sottoscrizione del verbale di immissione in possesso del bene prodotto in corso di causa da parte attrice. Il giudice disponeva CTU grafologica.
La causa, istruita mediante produzioni documentali e CTU veniva discussa e decisa all'udienza del 26.3.2025 ex art. 429 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di risoluzione proposta da parte attrice è fondata e pertanto merita accoglimento.
La parte ricorrente, con la produzione del contratto posto a fondamento della domanda, dal quale risulta la pattuizione relativa alla durata, ha dato la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata, ai sensi dell'art. 2697, 1° co. c.c..
Dapprima occorre sottolineare che tra le parti è sorto un regolare contratto che deve essere ricondotto allo schema locatizio. Parte convenuta ha succintamente argomentato sulla morosità del canone relativa al periodo che va dal mese di giugno del 2022 ma non è stata in grado di giustificare tale mancato pagamento.
2 3
La contestazione relativa al verbale di immissione in possesso, concretatasi nel disconoscimento della sottoscrizione, si è conclusa all'esito della CTU che ha statuito che la firma è autentica ed autografa.
La perizia, che, per iter logico seguito e risultati raggiunti si condivide pienamente, ha fatto emergere che: “…Non si osservano in questa, pause incongrue del gesto grafico, né lentezze o tremori incoerenti. Ed è in questo contesto di naturalità che le caratteristiche individualizzanti autografe, si ripropongono nella verificanda. Troviamo rispettate le proporzioni, le diseguaglianze, che si esprimono in seno alle stesse specie grafiche e nelle stesse modalità, la direzione del gesto grafico e il tipo di movimento, ivi compresa la modalità con cui risulta modulata la velocità…”.
Ed ancora la consulente conclude affermando che: “…La verificanda a nome “ ”, apposta in calce al Verbale di consegna immobile del Persona_1
14.03.2022 per cui è causa, presenta i medesimi indici grafici individualizzanti del grafismo appartenente alla sig.ra Questa risulta dunque Persona_1
AUTOGRAFA…”
Tanto premesso vengono meno tutte le argomentazioni, anzi l'unica argomentazione, poste a base dell'opposizione rassegnata dalla conduttrice.
In conclusione, la ha illegittimamente omesso Controparte_1
di pagare il canone venendo meno ad un preciso obbligo contrattuale.
In questo senso alla luce dell'art. 1453, ultimo comma, c.c., il debitore, una volta introdotto il giudizio di risoluzione per inadempimento, non può più adempiere la prestazione: è però superfluo dire che questa regola, applicata al contratto di locazione — contratto, a latere conductoris, ad esecuzione periodica —, non sta a significare che il locatario, successivamente alla citazione per convalida, non debba più pagare, giacché, anzi, egli deve il corrispettivo convenuto fino al rilascio, ai sensi dell'art. 1591 c.c..
Dopo l'introduzione del giudizio di risoluzione, in altri termini, il
3 4
conduttore deve proseguire nel pagamento di una somma pari al canone, ma tale pagamento non si atteggia più quale estinzione dell'obbligazione derivante dal contratto, bensì quale adempimento dell'obbligazione risarcitoria prevista dal citato art. 1591 c.c..
Orbene, non può dubitarsi della effettiva sussistenza dei presupposti per la declaratoria di risoluzione per grave inadempimento del conduttore dal momento che è acclarato che il mancato pagamento del canone risulti del tutto ingiustificato e di tal misura da rompere inesorabilmente il sinallagma contrattuale tipico della locazione creando uno squilibrio insanabile tra le controprestazioni. Alla luce di quanto esposto, deve essere dichiarata la risoluzione del contratto per grave inadempimento del convenuto con conseguente condanna al pagamento dei canoni rimasti inevasi per € 13.500,00, come dedotti nell'atto introduttivo del giudizio, oltre ai ratei scaduti ed a scadere fino al rilascio, avvenuto in data 16.3.2023, ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Condanna il convenuto al pagamento di €125,00 per consumi idrici mai contestati dalla conduttrice.
In ordine alla domanda di condanna al rilascio andrà dichiarata la cessazione della materia del contendere dal momento che il bene, all'esito dell'esecuzione forzata, è stato rilasciato in data 16.3.2023.
La presente pronuncia assorbe e travolge in sé ogni altra eccezione sollevata dalle parti.
Le spese seguono la soccombenza e la parte convenuta dovrà essere condannata al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi
€4.250,00 di cui €550,00 per esborsi oltre rimborso forfettario -15%-
IVA e CPA come per legge. Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
Esecutiva per legge.
PER QUESTI MOTIVI
4 5
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal ricorrente nei confronti di in persona del lrpt,, Controparte_1
così provvede:
1- dichiara risolto per grave inadempimento del conduttore il contratto inter partes;
2.- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di condanna al rilascio avvenuto in data 16.3.2023;
3.- condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice dei ratei rimasti inevasi come dedotti nell'atto introduttivo del giudizio, per €13.500,00 oltre ai canoni scaduti ed a scadere fino al rilascio, ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
4.- condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice dell'importo di €125,00 per consumi idrici oltre interessi legali dalla domanda;
5.- condanna parte convenuta al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio, liquidate in complessivi euro 4.250,00, di cui euro 550,00 per esborsi oltre rimborso forfettario -15%- IVA e CPA come per legge.
6.- pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta.
Così deciso in Roma il giorno 26.3.2025.
Il Giudice
Mariaelena Francone
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
In persona della dr. Mariaelena Francone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al numero 71602 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, discussa e decisa all'udienza del giorno 26.3.2025 e pendente
TRA
con domicilio eletto in Roma, presso Parte_1
lo studio dell'avv. Christian Toloso ,rappresentante e difensore per procura in atti
PARTE ATTRICE
E
in persona del lrpt, con Controparte_1
domicilio eletto in Roma, presso lo studio dell'avv. Giovanni Petrillo, rappresentante e difensore per procura in atti
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: risoluzione per inadempimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di intimazione debitamente notificato, il ricorrente, premesso di essere proprietario dell'immobile sito in Roma, Piazza dell'Orologio n. 8, angolo Vicolo Sforza Cesarini 1-2, concesso in locazione alla in virtù di contratto sottoscritto in Controparte_1
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data 10/04/2022, e registrato all'Ufficio Registro di Roma 1, il
29/04/2022, al n. 8508, serie 3T, intimava sfratto lo sfratto per morosità chiedendo in via principale la risoluzione per mancato pagamento della semestralità di canone decorrente dal mese di giugno 2022 per
€13.500,00 oltre ad €125,00 per consumi idrici.
Si costituiva il convenuto che si opponeva allo sfratto per i motivi dedotti in comparsa. In particolare, deduceva che il conduttore non era stato immesso nel possesso dell'immobile. Concludeva, pertanto, sulla inesistenza della morosità e per il rigetto della domanda.
All'udienza del 29.11.2022, con ordinanza in pari data, il giudice ordinava il rilascio e disponeva il mutamento del rito con termini ex art. 426 cpc per l'integrazione degli atti. Nella successiva fase di merito parte convenuta disconosceva la sottoscrizione del verbale di immissione in possesso del bene prodotto in corso di causa da parte attrice. Il giudice disponeva CTU grafologica.
La causa, istruita mediante produzioni documentali e CTU veniva discussa e decisa all'udienza del 26.3.2025 ex art. 429 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di risoluzione proposta da parte attrice è fondata e pertanto merita accoglimento.
La parte ricorrente, con la produzione del contratto posto a fondamento della domanda, dal quale risulta la pattuizione relativa alla durata, ha dato la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata, ai sensi dell'art. 2697, 1° co. c.c..
Dapprima occorre sottolineare che tra le parti è sorto un regolare contratto che deve essere ricondotto allo schema locatizio. Parte convenuta ha succintamente argomentato sulla morosità del canone relativa al periodo che va dal mese di giugno del 2022 ma non è stata in grado di giustificare tale mancato pagamento.
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La contestazione relativa al verbale di immissione in possesso, concretatasi nel disconoscimento della sottoscrizione, si è conclusa all'esito della CTU che ha statuito che la firma è autentica ed autografa.
La perizia, che, per iter logico seguito e risultati raggiunti si condivide pienamente, ha fatto emergere che: “…Non si osservano in questa, pause incongrue del gesto grafico, né lentezze o tremori incoerenti. Ed è in questo contesto di naturalità che le caratteristiche individualizzanti autografe, si ripropongono nella verificanda. Troviamo rispettate le proporzioni, le diseguaglianze, che si esprimono in seno alle stesse specie grafiche e nelle stesse modalità, la direzione del gesto grafico e il tipo di movimento, ivi compresa la modalità con cui risulta modulata la velocità…”.
Ed ancora la consulente conclude affermando che: “…La verificanda a nome “ ”, apposta in calce al Verbale di consegna immobile del Persona_1
14.03.2022 per cui è causa, presenta i medesimi indici grafici individualizzanti del grafismo appartenente alla sig.ra Questa risulta dunque Persona_1
AUTOGRAFA…”
Tanto premesso vengono meno tutte le argomentazioni, anzi l'unica argomentazione, poste a base dell'opposizione rassegnata dalla conduttrice.
In conclusione, la ha illegittimamente omesso Controparte_1
di pagare il canone venendo meno ad un preciso obbligo contrattuale.
In questo senso alla luce dell'art. 1453, ultimo comma, c.c., il debitore, una volta introdotto il giudizio di risoluzione per inadempimento, non può più adempiere la prestazione: è però superfluo dire che questa regola, applicata al contratto di locazione — contratto, a latere conductoris, ad esecuzione periodica —, non sta a significare che il locatario, successivamente alla citazione per convalida, non debba più pagare, giacché, anzi, egli deve il corrispettivo convenuto fino al rilascio, ai sensi dell'art. 1591 c.c..
Dopo l'introduzione del giudizio di risoluzione, in altri termini, il
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conduttore deve proseguire nel pagamento di una somma pari al canone, ma tale pagamento non si atteggia più quale estinzione dell'obbligazione derivante dal contratto, bensì quale adempimento dell'obbligazione risarcitoria prevista dal citato art. 1591 c.c..
Orbene, non può dubitarsi della effettiva sussistenza dei presupposti per la declaratoria di risoluzione per grave inadempimento del conduttore dal momento che è acclarato che il mancato pagamento del canone risulti del tutto ingiustificato e di tal misura da rompere inesorabilmente il sinallagma contrattuale tipico della locazione creando uno squilibrio insanabile tra le controprestazioni. Alla luce di quanto esposto, deve essere dichiarata la risoluzione del contratto per grave inadempimento del convenuto con conseguente condanna al pagamento dei canoni rimasti inevasi per € 13.500,00, come dedotti nell'atto introduttivo del giudizio, oltre ai ratei scaduti ed a scadere fino al rilascio, avvenuto in data 16.3.2023, ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Condanna il convenuto al pagamento di €125,00 per consumi idrici mai contestati dalla conduttrice.
In ordine alla domanda di condanna al rilascio andrà dichiarata la cessazione della materia del contendere dal momento che il bene, all'esito dell'esecuzione forzata, è stato rilasciato in data 16.3.2023.
La presente pronuncia assorbe e travolge in sé ogni altra eccezione sollevata dalle parti.
Le spese seguono la soccombenza e la parte convenuta dovrà essere condannata al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi
€4.250,00 di cui €550,00 per esborsi oltre rimborso forfettario -15%-
IVA e CPA come per legge. Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
Esecutiva per legge.
PER QUESTI MOTIVI
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Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal ricorrente nei confronti di in persona del lrpt,, Controparte_1
così provvede:
1- dichiara risolto per grave inadempimento del conduttore il contratto inter partes;
2.- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di condanna al rilascio avvenuto in data 16.3.2023;
3.- condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice dei ratei rimasti inevasi come dedotti nell'atto introduttivo del giudizio, per €13.500,00 oltre ai canoni scaduti ed a scadere fino al rilascio, ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
4.- condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice dell'importo di €125,00 per consumi idrici oltre interessi legali dalla domanda;
5.- condanna parte convenuta al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio, liquidate in complessivi euro 4.250,00, di cui euro 550,00 per esborsi oltre rimborso forfettario -15%- IVA e CPA come per legge.
6.- pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta.
Così deciso in Roma il giorno 26.3.2025.
Il Giudice
Mariaelena Francone
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