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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/02/2025, n. 1484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1484 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli dott.ssa Alessandra Santulli, in funzione di giudice del lavoro a seguito del deposito di note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3836 R.G.L. dell'anno 2024 vertente
TRA
, in persona del legale rapp.te, sig. Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce al ricorso, dall'avv. Domenico Puca e
Maria De Angelis ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale in Ischia alla via
Fasolara n. 4
- opponente
E in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via de Gasperi 55, presso l'avv. Roberto Maisto che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notar del 22.03.2024 (rep. 37875/7313); Persona_1
L' , in persona del procuratore pro Controparte_2 tempore dott. , giusta procura speciale agli atti per Notar del CP_3 Persona_2
22.06.2023 Rep. n.180134 Racc. n. 12348, ed elett.te dom.ta in Napoli alla via Cervantes n. 55/5, presso lo studio dell'avv. Serena De Simone che la rappresenta e difende in virtù di procura posta in calce alla memoria.
- opposti
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito - revoca sgravi contributivi
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 15 febbraio 2024 la società (d'ora in avanti Parte_1 opponente), ha adito il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro affinché, previa sospensione inaudita altera parte dell'esecutività dell'avviso di addebito n. 371 2024
0000199843000 per inesistenza del credito e illegittimità della pretesa contributiva, CP_ dichiarasse non dovute le somme richieste dall' e annullasse per l'effetto, il predetto CP_ avviso di addebito dell'importo di € 21.842,16, con condanna dell' alla restituzione della somma di € 2.343,16 pagata per errore e costituente indebito, spese vinte da attribuirsi.
Ha esposto:
- di svolgere attività stagionale di ristorazione e stabilimento balneare sull'isola d'Ischia e di aver fruito degli sgravi contributivi previsti dalla normativa di settore, per l'assunzione di alcuni dipendenti;
- di aver ricevuto notifica in data 09.01.2024 dell'avviso di addebito n. 371 2024
0000199843000, con il quale le è stato ingiunto il pagamento della somma complessiva
1 di € 21.842,16, relativa a contributi Modello DM10, Note di rettifica e somme aggiuntive, dovuti per il periodo dal 06/2021 al 10/2022;
- di aver subìto la revoca degli sgravi, disposta all' , con la notifica di apposite note CP_1 di rettifica, a causa dell'emissione di Durc irregolare, per il mancato pagamento alla gestione parasubordinati dei contributi relativi al periodo 10.2017;
- di aver ricevuto dall' in data 11.01.2021, l'invito a regolarizzare l'irregolarità CP_1 contributiva contestata a causa della presenza di inadempienze per contributi relativi agli anni 2016/2018, nonché contributi gestione separata committenti, oltre a ulteriori contributi non versati per anni pregressi già inseriti in avvisi di addebito iscritti a ruolo presso l' ; Controparte_2
- di aver provveduto, dopo aver ricevuto la predetta comunicazione a richiedere rateizzo delle somme iscritte a ruolo, provvedendo al pagamento della somma di € 839,39 per CP_ contributi gestione separata committenti e ha richiesto il rateizzo all' per la somma di
€ 8.202,21, rateizzo non accolto;
- di aver ricevuto, in data 15 febbraio del 2021, nuovo invito a regolarizzare per la somma di € 8.202,21, oltre che per la somma di € 839,39 sebbene già pagata;
- di aver effettuato il pagamento dell'importo di € 8.202,21 tramite rateizzo del
17.02.2021, ottenendo di nuovo la regolarità contributiva conseguendo Durc regolare per il periodo 15.02.2021/15.06.2021;
- di aver ricevuto vari inviti a regolarizzare in data 06.10.2021, 24.11.2021, 10.06.2022,
23.09.2022 e 02.12.2022;
- di aver regolarizzato la posizione contributiva e di aver pagato per ben tre volte la contribuzione dovuta per il periodo 10.20217 alla gestione dei parasubordinati.
Pertanto, sulla base dell'eccepito triplice pagamento, ha chiesto l'annullamento dei crediti incorporati nell'avviso di addebito, giacché la revoca degli sgravi si era basata sul falso presupposto di una tale irregolarità contributiva.
Sospesa, inaudita altera parte, l'esecutività dell'avviso di addebito, si è costituito CP_ tempestivamente l' eccependo che l'inadempienza per l'omesso pagamento alla gestione dei parasubordinati della contribuzione relativa al periodo 10.2017 era stata contestata nell'ambito di cinque pratiche di DURC, senza essere regolarizzata nei 15 gg dalla notifica dall' invito ai sensi dell'art.4, co, 1 del DM 30 gennaio 2015.Ha confutato estensivamente la prospettazione attorea , concludendo per l'inammissibilità dell'opposizione, in via gradata per il rigetto dell'opposizione, con condanna del ricorrente al pagamento delle somme dovute per le poste incorporate nei titoli opposti. Vittoria di spese. Si è costituita l' eccependo il difetto di legittimazione Controparte_2 passiva All'udienza di discussione, istruita la causa in via documentale, la causa è stata decisa mediante separata sentenza dopo il deposito di note scritte.
L'opposizione va respinta.
Nel caso in esame, la revoca delle agevolazioni contributive discende dalla non correntezza contributiva che ha generato il c.d. Durc irregolare.
2 L'articolato normativo di riferimento è l'art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006 il quale stabilisce che "a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
La procedura di rilascio del DURC, dunque, ha la chiara finalità - pur mantenendo fermi gli obblighi già gravanti ai fini della fruizione dei benefici contributivi - di assicurare, attraverso lo strumento della regolarità contributiva, attestata con il DURC, il rispetto delle prescrizioni in materia contributiva.
Il comma 1176 dell'art. 1 prevede, poi, che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti gli istituti previdenziali interessati e le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, sono definite le modalità di rilascio, i contenuti analitici del documento unico di regolarità contributiva, nonché le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro, da non considerare ostative al rilascio del documento medesimo.
Le modalità di rilascio del Durc (che in questi casi resta un c.d. “Durc interno”, valendo esso nell'ambito di un procedimento che riguarda lo stesso sono regolate, in forza del CP_1 rinvio operato dal co. 1176 del medesimo art. 1, dal d.m. 24 ottobre 2007 n. 27 del Ministero del Lavoro, che ha previsto che la regolarità contributiva è attestata dagli istituti previdenziali dopo aver verificato l'effettiva regolarità degli adempimenti mensili o, comunque, periodici e l'inesistenza di inadempienze in atto. L'art. 3 del DM citato, al comma 3, statuisce che “qualora l'istituto che rilascia il DURC è lo stesso soggetto che ammette il richiedente alla fruizione del beneficio contributivo ovvero agisce in qualità di stazione appaltante, l'Istituto stesso provvede alla verifica dei presupposti per il suo rilascio senza emettere il DURC, fermo restando quanto previsto dall'art. 7, comma 3 del presente decreto”.
L'art. 6 chiarisce, inoltre, che l'Istituto concessore del beneficio deve, nel termine di trenta giorni, verificare la condizione di regolarità del datore di lavoro richiedente.
Laddove sia accertata una situazione di irregolarità, ai sensi dell'art. 7, comma 3, gli Istituti, le Ca. Edili o gli Enti bilaterali, devono invitare l'interessato a regolarizzare la sua posizione entro un termine non superiore a quindici giorni. Decorso il termine di quindici giorni, laddove la situazione di irregolarità permanga, le agevolazioni richieste sono recuperate mediante relativo addebito.
In presenza di irregolarità, quindi, l'ente previdenziale – l' in questo caso - deve darne CP_1 avviso all'interessato, invitandolo a regolarizzare la posizione entro quindici giorni, nel corso dei quali il termine per il rilascio del documento (o di un sostanziale nulla osta, nel caso di Durc interno) resta sospeso.
Il d.m. 2007 all'art. 5 elenca, inoltre, le condizioni e i requisiti affinché ad un datore di lavoro possa essere riconosciuta la regolarità contributiva e quindi possano essere riconosciuti gli sgravi:
a) correntezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;
3 b) corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli istituti Previdenziali come dovuti;
c) inesistenza di inadempienze in atto;
d) richiesta di rateizzazione per la quale l'Istituto abbia espresso parere favorevole;
e) sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative;
f) crediti iscritti a ruolo per i quali è stata disposta la sospensione giudiziaria”.
Il diritto al beneficio costituito dagli sgravi contributivi, alla luce di quanto appena esposto, nasce dalla posizione soggettiva dell'azienda, che ha determinate caratteristiche o che ha stipulato un contratto di lavoro subordinato con un lavoratore, che per legge è portatore di determinate agevolazioni.
Il DURC, quindi, è da intendersi quale atto amministrativo avente natura di autorizzazione periodica ad usufruire del beneficio, ma il mancato rilascio del DURC non può intendersi come perdita definitiva di quel beneficio, tanto è vero che, ai sensi dell'art. 4 d.m. 30 gennaio 2015 (e precedentemente dell'art. 7 d.m. 24 ottobre 2007), in caso di mancanza dei requisiti previsti, gli Enti, nel nostro caso l' sono tenuti ad invitare gli interessati a CP_1 regolarizzare la propria posizione entro il termine di 15 giorni. Quanto alla ripartizione dell'onere probatorio, per giurisprudenza costante, l'onere della prova circa la spettanza delle agevolazioni contributive (esoneri, riduzioni, ecc.) incombe sul soggetto che ne invoca l'applicazione e non già sull'ente impositore, in quanto trattasi di fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'obbligazione, ai sensi dell'art. 2697, secondo comma, del codice civile (ex multis, n. Cass.16351/2007), il che vale anche per il requisito aggiuntivo introdotto dall'art. 1, comma 1175 sopra richiamato.
Costituisce un principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui in tema di sgravi contributivi e di fiscalizzazione degli oneri sociali, grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti, in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata (tra tutte, cfr. Cass. sent. 18 gennaio 2018 n.
1157, Cass. Sez. L, sent.n. 21898 del 26/10/2010).
Poiché lo sgravio contributivo integra di fatto un mancato versamento dei contributi, non è
l' che deve provare la carenza dei requisiti per fruire dello sgravio, ma è Controparte_4 il datore di lavoro che deve provare la sussistenza di tutti gli elementi che giustificano l'esonero dal versamento dei contributi, altrimenti dovuti. Il sub procedimento di regolarizzazione dettato dal DM citato costituisce una “fattispecie sanante […] per sua natura eccezionale e postula il concatenarsi della richiesta dell'agevolazione, anche attraverso le denunce mensili, del susseguente rilievo delle irregolarità contributiva pregressa da parte dell'ente, con richiesta di regolarizzazione ne l termine di quindici giorni e del conseguente adempimento dell'interessato. Consentendo la sanatoria in assenza di tale procedimento, si permetterebbe di attribuire rilevanza ad una regolarizzazione ex post ed in qualsiasi tempo, in contrasto con l'esigenza che è insita nella norma dell'articolo 1 comma 1175, con riferimento alla necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi contributivi” (cfr. Cass. sent.
n. 27107/2018).
Ed anzi, persino in caso di mancato invito alla regolarizzazione – adempimento cui l'Ente previdenziale ha dato prova di aver eseguito - la revoca degli sgravi contributivi resterebbe CP_ legittima, ed il fatto che l' o altre Enti invitino o meno l'opponente a regolarizzare la
4 propria posizione “refluisce soltanto sulla legittimità del procedimento amministrativo, mentre l'accertamento del giudice ordinario verte sul diritto dell'opponente a fruire degli sgravi in presenza di tutti i requisiti previsti e, quindi, anche di quello della regolarità contributiva” (v. Corte d'Appello di Pa. sent n. 58/2015 e Trib. Catania sent. n.2595/2017).
Nel caso di specie non è in contestazione che la società opponente abbia ricevuto gli inviti a regolarizzare in data 11.01.2021, 15.02.2021, 06.10.2021, 24.11.2021, 10.06.2022,
23.09.2022, 2.12.2022 e 25.01.2023.
CP_ Tuttavia , come chiarito dall' e non contestato, l'avviso di addebito per cui è causa riguarda le note di rettifica da 06/2021 a 10/2021 e da 04/2022 a 10/2022 emesse per addebito Art.1 Comma 1175 Legge 296 del 27.12.2006.
Le note di rettifica da 06/2021 a 08/2021 scaturiscono dal Durc INPS_28056935 del 05/10/2021 emesso con esito non regolare. E' in atti l'invito a regolarizzare, regolarmente notificato il 06/10/2021 a riferito al contributo dovuto Email_1 alla gestione separata 10/2017.
INPS_28877643 del 24/11/2021 emesso con esito non regolare da cui sono CP_5 scaturite le note di rettifica 09/2021 e 10/2021.
INPS_31642497 del 09/06/2022 emesso con esito non regolare e da cui è CP_5 scaturita la nota di rettifica 04/2022.
INPS_32790746 del 21/09/2022 emesso con esito non regolare e da cui sono CP_5 scaturite le note di rettifica 05/2022 e 06/2022.
INPS_33818224 del 30/11/2022 emesso con esito non regolare e da cui sono CP_5 scaturite le note di rettifica 07/2022,08/2022 e 09/2022. In tale invito, oltre al contributo dovuto alla gestione separata 10/2017, è presente un parzialmente insoluto 07/2022 di € 516 regolarizzato il 16/12/2022.
INPS_34370329 del 23/01/2023 emesso con esito non regolare e da cui è CP_5 scaturita la nota di rettifica 10/2022. Tale invito era comprensivo dell'insoluto 10/2022 , per quale l'azienda aveva presentato sospensione attività, e della contribuzione dovuta alla gestione separata 10/2017, la quale ultima è stata iscritta a ruolo, con avviso di addebito
37120220024440230000 notificato il a 18/01/2023.
Nella prospettazione attorea la rateizzazione e il versamento degli importi sono sufficienti per ritenere sanata la posizione di irregolarità contributiva.
La tesi non può essere condivisa.
Per come elencati gli inviti a regolarizzare, è evidente che la domanda di dilazione del
17.2.2021 non può riguardare le poste creditorie sub judice , che attengono ad inviti a regolarizzare notificati dal 6.10.2021 in poi.
Per altro verso, la circostanza del duplice/triplice pagamento già avvenuto avrebbe dovuto essere fatta valere nelle forme di legge, mediante opposizione tempestiva nei 40 successivi alla notifica, ai sensi dell'art. 24 d.lgs 46/99, Ed infatti , per il credito dell' per contributi dovuti alla gestione parasubordinati in CP_1 relazione al periodo 10.2017 era stato incorporato nell'avviso di addebito
5 37120220024440230000, notificato a mezzo pec il 18.01.2023, non opposto nei termini di cui all'art 24 dlvo 46/1999. Contr Solo a seguito della notifica del suddetto avviso, la società ha pagato all' con F24 del
12.07.2023, le somme dovute alla gestione separata in relazione al periodo 10/2017, dunque ben oltre i 15 gg dalla notifica degli inviti a regolarizzare correlati alle cinque pratiche di DURC, infatti, l'avviso di addebito è stato riscosso in in data 12/07/2023 quindi ben CP_7 oltre i 15 giorni previsti dall'invito a regolarizzare del 25/01/2023. In difetto di pagamento nel termine perentorio è stato emesso DURC irregolare per agevolazioni.
Di conseguenza gli sgravi già goduti non sono stati riconosciuti e si sono consolidate le note di rettifiche. Quindi, contrariamente a tutto quanto indicato nel ricorso, la contribuzione dovuta e accertata per la gestione separata 10/2017 è stata pagata come avviso di addebito il
12/07/2023, oltre il termine di legge, pertanto, tutte le note di rettifica di cui all'avviso di addebito opposto scaturite dai Durc irregolari INPS_28056935, INPS_28877643,
INPS_31642497, INPS_32790746, INPS_33818224 e INPS_34370329 sono dovute.
Nel caso in esame, essendo stata la società invitata a regolarizzare le inadempienze contributive ostative al rilascio del DURC e non avendovi provveduto, il DURC è stato definito in modo negativo.
In presenza di irregolarità – anche meramente formali - non sanate nel termine di 15 giorni previsto dal decreto ministeriale, la revoca delle agevolazioni contributive deve ritenersi legittima: la mancata regolarizzazione nel termine, cioè, consolida, anche con riferimento a irregolarità formali, una situazione di irregolarità contributiva che giustifica la revoca delle agevolazioni;
la successiva regolarizzazione, intervenuta oltre il termine, resta priva di rilievo.
Come sopra anticipato, le note di rettifica sono state emesse ai sensi del ridetto art. 1, comma 1175, della l. n. 296/2006, il quale subordina il diritto ad usufruire e mantenere gli sgravi alla continua permanente regolarità contributiva previdenziale (c.d. DURC interno), il che significa pagamento integrale dei contributi previdenziali alle scadenze di legge (di regola entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento). Trattasi all'evidenza di requisito ulteriore ed aggiuntivo rispetto a quelli previsti dalle singole discipline attributive di agevolazioni - quali ad esempio la legge n. 407/90 -, in difetto del quale opera la revoca degli sgravi e l'emissione delle conseguenti note di rettifica dei D.M. 10 presentati dal datore di lavoro.
La Suprema Corte ha ritenuto infatti che la norma in esame condizioni indiscutibilmente il godimento degli sgravi alla regolarità e correttezza contributiva: “Dal punto di vista giuridico il sistema degli sgravi contributivi si ricostruisce nel senso che, oltre alle specifiche e singole fattispecie giustificative dell'agevolazione, la fruizione del beneficio necessita, ai sensi della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1175, del possesso del documento unico di regolarità contributiva (c.d. Durc)” e che è obbligo del datore di lavoro provvedere al regolare pagamento dei contributi, perdendo, in mancanza, le agevolazioni contributive, a prescindere dall'attivazione da parte dell'istituto della richiesta di regolarizzazione di cui al D.M. del 2007 (Cassazione civile sez. lav., 25/10/2018, n. 27107).
Conclusivamente, il mancato integrale pagamento alle scadenze di legge ha giustificato l'irregolarità contributiva e la conseguente revoca degli sgravi.
6 L'opposizione va respinta per i motivi finora illustrati.
Quanto alla posizione del Concessionario , la domanda nei suoi confronti va qualificata quale denuntiatio litis visto che è estranea alla formazione del titolo esecutivo CP_7 costituito dall'avviso di addebito e, dunque carente di legittimazione passiva , e nei cui confronti si stima equa la compensazione delle spese.
Le spese processuali si compensano solo per metà stante la particolarità delle questioni e l'avvenuto parziale pagamento di somme in sede di definizione agevolata, sia pure inidonee ad eliminare la situazione di irregolarità contributiva oramai cristallizzata. L'altra metà segue la soccombenza ed è liquidata come in dispositivo ai valori medi con esclusione della fase decisionale che è mancata.
P.Q.M.
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) dichiara dovute le somme recate dall'avviso di addebito impugnato;
c) compensa le spese per la metà e condanna la Società opponente al pagamento dell'altra CP_ metà in favore dell' , liquidate in complessivi euro 1.300,00 oltre rimborso spese generali iva e cpa;
d) dichiara il difetto di legittimazione passiva di con compensazione delle spese. CP_7
Si comunichi.
Così deciso in Napoli il 22/02/2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Santulli
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli dott.ssa Alessandra Santulli, in funzione di giudice del lavoro a seguito del deposito di note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3836 R.G.L. dell'anno 2024 vertente
TRA
, in persona del legale rapp.te, sig. Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce al ricorso, dall'avv. Domenico Puca e
Maria De Angelis ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale in Ischia alla via
Fasolara n. 4
- opponente
E in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via de Gasperi 55, presso l'avv. Roberto Maisto che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notar del 22.03.2024 (rep. 37875/7313); Persona_1
L' , in persona del procuratore pro Controparte_2 tempore dott. , giusta procura speciale agli atti per Notar del CP_3 Persona_2
22.06.2023 Rep. n.180134 Racc. n. 12348, ed elett.te dom.ta in Napoli alla via Cervantes n. 55/5, presso lo studio dell'avv. Serena De Simone che la rappresenta e difende in virtù di procura posta in calce alla memoria.
- opposti
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito - revoca sgravi contributivi
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 15 febbraio 2024 la società (d'ora in avanti Parte_1 opponente), ha adito il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro affinché, previa sospensione inaudita altera parte dell'esecutività dell'avviso di addebito n. 371 2024
0000199843000 per inesistenza del credito e illegittimità della pretesa contributiva, CP_ dichiarasse non dovute le somme richieste dall' e annullasse per l'effetto, il predetto CP_ avviso di addebito dell'importo di € 21.842,16, con condanna dell' alla restituzione della somma di € 2.343,16 pagata per errore e costituente indebito, spese vinte da attribuirsi.
Ha esposto:
- di svolgere attività stagionale di ristorazione e stabilimento balneare sull'isola d'Ischia e di aver fruito degli sgravi contributivi previsti dalla normativa di settore, per l'assunzione di alcuni dipendenti;
- di aver ricevuto notifica in data 09.01.2024 dell'avviso di addebito n. 371 2024
0000199843000, con il quale le è stato ingiunto il pagamento della somma complessiva
1 di € 21.842,16, relativa a contributi Modello DM10, Note di rettifica e somme aggiuntive, dovuti per il periodo dal 06/2021 al 10/2022;
- di aver subìto la revoca degli sgravi, disposta all' , con la notifica di apposite note CP_1 di rettifica, a causa dell'emissione di Durc irregolare, per il mancato pagamento alla gestione parasubordinati dei contributi relativi al periodo 10.2017;
- di aver ricevuto dall' in data 11.01.2021, l'invito a regolarizzare l'irregolarità CP_1 contributiva contestata a causa della presenza di inadempienze per contributi relativi agli anni 2016/2018, nonché contributi gestione separata committenti, oltre a ulteriori contributi non versati per anni pregressi già inseriti in avvisi di addebito iscritti a ruolo presso l' ; Controparte_2
- di aver provveduto, dopo aver ricevuto la predetta comunicazione a richiedere rateizzo delle somme iscritte a ruolo, provvedendo al pagamento della somma di € 839,39 per CP_ contributi gestione separata committenti e ha richiesto il rateizzo all' per la somma di
€ 8.202,21, rateizzo non accolto;
- di aver ricevuto, in data 15 febbraio del 2021, nuovo invito a regolarizzare per la somma di € 8.202,21, oltre che per la somma di € 839,39 sebbene già pagata;
- di aver effettuato il pagamento dell'importo di € 8.202,21 tramite rateizzo del
17.02.2021, ottenendo di nuovo la regolarità contributiva conseguendo Durc regolare per il periodo 15.02.2021/15.06.2021;
- di aver ricevuto vari inviti a regolarizzare in data 06.10.2021, 24.11.2021, 10.06.2022,
23.09.2022 e 02.12.2022;
- di aver regolarizzato la posizione contributiva e di aver pagato per ben tre volte la contribuzione dovuta per il periodo 10.20217 alla gestione dei parasubordinati.
Pertanto, sulla base dell'eccepito triplice pagamento, ha chiesto l'annullamento dei crediti incorporati nell'avviso di addebito, giacché la revoca degli sgravi si era basata sul falso presupposto di una tale irregolarità contributiva.
Sospesa, inaudita altera parte, l'esecutività dell'avviso di addebito, si è costituito CP_ tempestivamente l' eccependo che l'inadempienza per l'omesso pagamento alla gestione dei parasubordinati della contribuzione relativa al periodo 10.2017 era stata contestata nell'ambito di cinque pratiche di DURC, senza essere regolarizzata nei 15 gg dalla notifica dall' invito ai sensi dell'art.4, co, 1 del DM 30 gennaio 2015.Ha confutato estensivamente la prospettazione attorea , concludendo per l'inammissibilità dell'opposizione, in via gradata per il rigetto dell'opposizione, con condanna del ricorrente al pagamento delle somme dovute per le poste incorporate nei titoli opposti. Vittoria di spese. Si è costituita l' eccependo il difetto di legittimazione Controparte_2 passiva All'udienza di discussione, istruita la causa in via documentale, la causa è stata decisa mediante separata sentenza dopo il deposito di note scritte.
L'opposizione va respinta.
Nel caso in esame, la revoca delle agevolazioni contributive discende dalla non correntezza contributiva che ha generato il c.d. Durc irregolare.
2 L'articolato normativo di riferimento è l'art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006 il quale stabilisce che "a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
La procedura di rilascio del DURC, dunque, ha la chiara finalità - pur mantenendo fermi gli obblighi già gravanti ai fini della fruizione dei benefici contributivi - di assicurare, attraverso lo strumento della regolarità contributiva, attestata con il DURC, il rispetto delle prescrizioni in materia contributiva.
Il comma 1176 dell'art. 1 prevede, poi, che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti gli istituti previdenziali interessati e le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, sono definite le modalità di rilascio, i contenuti analitici del documento unico di regolarità contributiva, nonché le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro, da non considerare ostative al rilascio del documento medesimo.
Le modalità di rilascio del Durc (che in questi casi resta un c.d. “Durc interno”, valendo esso nell'ambito di un procedimento che riguarda lo stesso sono regolate, in forza del CP_1 rinvio operato dal co. 1176 del medesimo art. 1, dal d.m. 24 ottobre 2007 n. 27 del Ministero del Lavoro, che ha previsto che la regolarità contributiva è attestata dagli istituti previdenziali dopo aver verificato l'effettiva regolarità degli adempimenti mensili o, comunque, periodici e l'inesistenza di inadempienze in atto. L'art. 3 del DM citato, al comma 3, statuisce che “qualora l'istituto che rilascia il DURC è lo stesso soggetto che ammette il richiedente alla fruizione del beneficio contributivo ovvero agisce in qualità di stazione appaltante, l'Istituto stesso provvede alla verifica dei presupposti per il suo rilascio senza emettere il DURC, fermo restando quanto previsto dall'art. 7, comma 3 del presente decreto”.
L'art. 6 chiarisce, inoltre, che l'Istituto concessore del beneficio deve, nel termine di trenta giorni, verificare la condizione di regolarità del datore di lavoro richiedente.
Laddove sia accertata una situazione di irregolarità, ai sensi dell'art. 7, comma 3, gli Istituti, le Ca. Edili o gli Enti bilaterali, devono invitare l'interessato a regolarizzare la sua posizione entro un termine non superiore a quindici giorni. Decorso il termine di quindici giorni, laddove la situazione di irregolarità permanga, le agevolazioni richieste sono recuperate mediante relativo addebito.
In presenza di irregolarità, quindi, l'ente previdenziale – l' in questo caso - deve darne CP_1 avviso all'interessato, invitandolo a regolarizzare la posizione entro quindici giorni, nel corso dei quali il termine per il rilascio del documento (o di un sostanziale nulla osta, nel caso di Durc interno) resta sospeso.
Il d.m. 2007 all'art. 5 elenca, inoltre, le condizioni e i requisiti affinché ad un datore di lavoro possa essere riconosciuta la regolarità contributiva e quindi possano essere riconosciuti gli sgravi:
a) correntezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;
3 b) corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli istituti Previdenziali come dovuti;
c) inesistenza di inadempienze in atto;
d) richiesta di rateizzazione per la quale l'Istituto abbia espresso parere favorevole;
e) sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative;
f) crediti iscritti a ruolo per i quali è stata disposta la sospensione giudiziaria”.
Il diritto al beneficio costituito dagli sgravi contributivi, alla luce di quanto appena esposto, nasce dalla posizione soggettiva dell'azienda, che ha determinate caratteristiche o che ha stipulato un contratto di lavoro subordinato con un lavoratore, che per legge è portatore di determinate agevolazioni.
Il DURC, quindi, è da intendersi quale atto amministrativo avente natura di autorizzazione periodica ad usufruire del beneficio, ma il mancato rilascio del DURC non può intendersi come perdita definitiva di quel beneficio, tanto è vero che, ai sensi dell'art. 4 d.m. 30 gennaio 2015 (e precedentemente dell'art. 7 d.m. 24 ottobre 2007), in caso di mancanza dei requisiti previsti, gli Enti, nel nostro caso l' sono tenuti ad invitare gli interessati a CP_1 regolarizzare la propria posizione entro il termine di 15 giorni. Quanto alla ripartizione dell'onere probatorio, per giurisprudenza costante, l'onere della prova circa la spettanza delle agevolazioni contributive (esoneri, riduzioni, ecc.) incombe sul soggetto che ne invoca l'applicazione e non già sull'ente impositore, in quanto trattasi di fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'obbligazione, ai sensi dell'art. 2697, secondo comma, del codice civile (ex multis, n. Cass.16351/2007), il che vale anche per il requisito aggiuntivo introdotto dall'art. 1, comma 1175 sopra richiamato.
Costituisce un principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui in tema di sgravi contributivi e di fiscalizzazione degli oneri sociali, grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti, in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata (tra tutte, cfr. Cass. sent. 18 gennaio 2018 n.
1157, Cass. Sez. L, sent.n. 21898 del 26/10/2010).
Poiché lo sgravio contributivo integra di fatto un mancato versamento dei contributi, non è
l' che deve provare la carenza dei requisiti per fruire dello sgravio, ma è Controparte_4 il datore di lavoro che deve provare la sussistenza di tutti gli elementi che giustificano l'esonero dal versamento dei contributi, altrimenti dovuti. Il sub procedimento di regolarizzazione dettato dal DM citato costituisce una “fattispecie sanante […] per sua natura eccezionale e postula il concatenarsi della richiesta dell'agevolazione, anche attraverso le denunce mensili, del susseguente rilievo delle irregolarità contributiva pregressa da parte dell'ente, con richiesta di regolarizzazione ne l termine di quindici giorni e del conseguente adempimento dell'interessato. Consentendo la sanatoria in assenza di tale procedimento, si permetterebbe di attribuire rilevanza ad una regolarizzazione ex post ed in qualsiasi tempo, in contrasto con l'esigenza che è insita nella norma dell'articolo 1 comma 1175, con riferimento alla necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi contributivi” (cfr. Cass. sent.
n. 27107/2018).
Ed anzi, persino in caso di mancato invito alla regolarizzazione – adempimento cui l'Ente previdenziale ha dato prova di aver eseguito - la revoca degli sgravi contributivi resterebbe CP_ legittima, ed il fatto che l' o altre Enti invitino o meno l'opponente a regolarizzare la
4 propria posizione “refluisce soltanto sulla legittimità del procedimento amministrativo, mentre l'accertamento del giudice ordinario verte sul diritto dell'opponente a fruire degli sgravi in presenza di tutti i requisiti previsti e, quindi, anche di quello della regolarità contributiva” (v. Corte d'Appello di Pa. sent n. 58/2015 e Trib. Catania sent. n.2595/2017).
Nel caso di specie non è in contestazione che la società opponente abbia ricevuto gli inviti a regolarizzare in data 11.01.2021, 15.02.2021, 06.10.2021, 24.11.2021, 10.06.2022,
23.09.2022, 2.12.2022 e 25.01.2023.
CP_ Tuttavia , come chiarito dall' e non contestato, l'avviso di addebito per cui è causa riguarda le note di rettifica da 06/2021 a 10/2021 e da 04/2022 a 10/2022 emesse per addebito Art.1 Comma 1175 Legge 296 del 27.12.2006.
Le note di rettifica da 06/2021 a 08/2021 scaturiscono dal Durc INPS_28056935 del 05/10/2021 emesso con esito non regolare. E' in atti l'invito a regolarizzare, regolarmente notificato il 06/10/2021 a riferito al contributo dovuto Email_1 alla gestione separata 10/2017.
INPS_28877643 del 24/11/2021 emesso con esito non regolare da cui sono CP_5 scaturite le note di rettifica 09/2021 e 10/2021.
INPS_31642497 del 09/06/2022 emesso con esito non regolare e da cui è CP_5 scaturita la nota di rettifica 04/2022.
INPS_32790746 del 21/09/2022 emesso con esito non regolare e da cui sono CP_5 scaturite le note di rettifica 05/2022 e 06/2022.
INPS_33818224 del 30/11/2022 emesso con esito non regolare e da cui sono CP_5 scaturite le note di rettifica 07/2022,08/2022 e 09/2022. In tale invito, oltre al contributo dovuto alla gestione separata 10/2017, è presente un parzialmente insoluto 07/2022 di € 516 regolarizzato il 16/12/2022.
INPS_34370329 del 23/01/2023 emesso con esito non regolare e da cui è CP_5 scaturita la nota di rettifica 10/2022. Tale invito era comprensivo dell'insoluto 10/2022 , per quale l'azienda aveva presentato sospensione attività, e della contribuzione dovuta alla gestione separata 10/2017, la quale ultima è stata iscritta a ruolo, con avviso di addebito
37120220024440230000 notificato il a 18/01/2023.
Nella prospettazione attorea la rateizzazione e il versamento degli importi sono sufficienti per ritenere sanata la posizione di irregolarità contributiva.
La tesi non può essere condivisa.
Per come elencati gli inviti a regolarizzare, è evidente che la domanda di dilazione del
17.2.2021 non può riguardare le poste creditorie sub judice , che attengono ad inviti a regolarizzare notificati dal 6.10.2021 in poi.
Per altro verso, la circostanza del duplice/triplice pagamento già avvenuto avrebbe dovuto essere fatta valere nelle forme di legge, mediante opposizione tempestiva nei 40 successivi alla notifica, ai sensi dell'art. 24 d.lgs 46/99, Ed infatti , per il credito dell' per contributi dovuti alla gestione parasubordinati in CP_1 relazione al periodo 10.2017 era stato incorporato nell'avviso di addebito
5 37120220024440230000, notificato a mezzo pec il 18.01.2023, non opposto nei termini di cui all'art 24 dlvo 46/1999. Contr Solo a seguito della notifica del suddetto avviso, la società ha pagato all' con F24 del
12.07.2023, le somme dovute alla gestione separata in relazione al periodo 10/2017, dunque ben oltre i 15 gg dalla notifica degli inviti a regolarizzare correlati alle cinque pratiche di DURC, infatti, l'avviso di addebito è stato riscosso in in data 12/07/2023 quindi ben CP_7 oltre i 15 giorni previsti dall'invito a regolarizzare del 25/01/2023. In difetto di pagamento nel termine perentorio è stato emesso DURC irregolare per agevolazioni.
Di conseguenza gli sgravi già goduti non sono stati riconosciuti e si sono consolidate le note di rettifiche. Quindi, contrariamente a tutto quanto indicato nel ricorso, la contribuzione dovuta e accertata per la gestione separata 10/2017 è stata pagata come avviso di addebito il
12/07/2023, oltre il termine di legge, pertanto, tutte le note di rettifica di cui all'avviso di addebito opposto scaturite dai Durc irregolari INPS_28056935, INPS_28877643,
INPS_31642497, INPS_32790746, INPS_33818224 e INPS_34370329 sono dovute.
Nel caso in esame, essendo stata la società invitata a regolarizzare le inadempienze contributive ostative al rilascio del DURC e non avendovi provveduto, il DURC è stato definito in modo negativo.
In presenza di irregolarità – anche meramente formali - non sanate nel termine di 15 giorni previsto dal decreto ministeriale, la revoca delle agevolazioni contributive deve ritenersi legittima: la mancata regolarizzazione nel termine, cioè, consolida, anche con riferimento a irregolarità formali, una situazione di irregolarità contributiva che giustifica la revoca delle agevolazioni;
la successiva regolarizzazione, intervenuta oltre il termine, resta priva di rilievo.
Come sopra anticipato, le note di rettifica sono state emesse ai sensi del ridetto art. 1, comma 1175, della l. n. 296/2006, il quale subordina il diritto ad usufruire e mantenere gli sgravi alla continua permanente regolarità contributiva previdenziale (c.d. DURC interno), il che significa pagamento integrale dei contributi previdenziali alle scadenze di legge (di regola entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento). Trattasi all'evidenza di requisito ulteriore ed aggiuntivo rispetto a quelli previsti dalle singole discipline attributive di agevolazioni - quali ad esempio la legge n. 407/90 -, in difetto del quale opera la revoca degli sgravi e l'emissione delle conseguenti note di rettifica dei D.M. 10 presentati dal datore di lavoro.
La Suprema Corte ha ritenuto infatti che la norma in esame condizioni indiscutibilmente il godimento degli sgravi alla regolarità e correttezza contributiva: “Dal punto di vista giuridico il sistema degli sgravi contributivi si ricostruisce nel senso che, oltre alle specifiche e singole fattispecie giustificative dell'agevolazione, la fruizione del beneficio necessita, ai sensi della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1175, del possesso del documento unico di regolarità contributiva (c.d. Durc)” e che è obbligo del datore di lavoro provvedere al regolare pagamento dei contributi, perdendo, in mancanza, le agevolazioni contributive, a prescindere dall'attivazione da parte dell'istituto della richiesta di regolarizzazione di cui al D.M. del 2007 (Cassazione civile sez. lav., 25/10/2018, n. 27107).
Conclusivamente, il mancato integrale pagamento alle scadenze di legge ha giustificato l'irregolarità contributiva e la conseguente revoca degli sgravi.
6 L'opposizione va respinta per i motivi finora illustrati.
Quanto alla posizione del Concessionario , la domanda nei suoi confronti va qualificata quale denuntiatio litis visto che è estranea alla formazione del titolo esecutivo CP_7 costituito dall'avviso di addebito e, dunque carente di legittimazione passiva , e nei cui confronti si stima equa la compensazione delle spese.
Le spese processuali si compensano solo per metà stante la particolarità delle questioni e l'avvenuto parziale pagamento di somme in sede di definizione agevolata, sia pure inidonee ad eliminare la situazione di irregolarità contributiva oramai cristallizzata. L'altra metà segue la soccombenza ed è liquidata come in dispositivo ai valori medi con esclusione della fase decisionale che è mancata.
P.Q.M.
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) dichiara dovute le somme recate dall'avviso di addebito impugnato;
c) compensa le spese per la metà e condanna la Società opponente al pagamento dell'altra CP_ metà in favore dell' , liquidate in complessivi euro 1.300,00 oltre rimborso spese generali iva e cpa;
d) dichiara il difetto di legittimazione passiva di con compensazione delle spese. CP_7
Si comunichi.
Così deciso in Napoli il 22/02/2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Santulli
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