Sentenza breve 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza breve 13/06/2025, n. 1111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1111 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 01111/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00737/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di ER (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 737 del 2025, proposto da
Bioenergy Capaccio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in ER, via SS. Martiri Salernitani, 31;
contro
Comune di Capaccio Paestum, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Perongini, Brunella Merola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della nota del 24 aprile 2025, prot. n. 16130: archiviazione della PAS del 22 novembre 2024, prot. n. REP_PROV_SA/SA-SUPRO/0100231.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Capaccio Paestum;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- col ricorso in epigrafe, la Bioenergy Capaccio s.r.l. (in appresso, B. C.) impugnava, chiedendone l’annullamento, previa sospensione: -- la nota del 24 aprile 2025, prot. n. 16130, con la quale il Responsabile dell’Area SUAP – Attività Produttive del Comune di Capaccio Paestum aveva preannunciato l’archiviazione della procedura abilitativa semplificata (PAS) prot. n. REP_PROV_SA/SA-SUPRO/0100231 del 22 novembre 2024, avente per oggetto la realizzazione di un impianto di trattamento dei reflui zootecnici per la produzione di biometano c.d. “agricolo” (ossia ottenuto dalla raffinazione di biogas proveniente dalla fermentazione anaerobica di prodotti e sottoprodotti organici provenienti da aziende agricole) e di concime organico; -- le note del 7 marzo 2025, prot. n. 9038 (recante comunicazione di avvio del procedimento di archiviazione), del 4 febbraio 2025, prot. n. 4489, del 28 gennaio 2025, prot. n. REP_PROV_SA/SA-SUPRO/0011276, del 10 gennaio 2025, prot. n. REP_PROV_SA/SA-SUPRO/003774, e del 12 dicembre 2024, prot. n. REP_PROV_SA/SA-SUPRO/01007826;
- in particolare, con la gravata nota del 24 aprile 2025, prot. n. 16130, il Comune di Capaccio Paestum aveva argomentato la preannunciata archiviazione della suindicata PAS in ragione, da un lato, dell’inosservanza del termine di 30 giorni assegnato alla B. C. per controdedurre alla comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 9038 del 7 marzo 2025 e in ragione, d’altro lato, della circostanza che il progetto rassegnato dalla B. C. non risultava provvisto dei requisiti di cui all’art. 13, lett. a, b, c, d, del Regolamento urbanistico edilizio comunale (RUEC) di Capaccio Paestum;
- nell’avversare siffatta determinazione, la ricorrente lamentava, in estrema sintesi, che: a) i requisiti di cui all’art. 13, lett. a, b, c, d, del RUEC non sarebbero necessari con riferimento al progetto de quo, avendo, quest’ultimo, per oggetto un impianto utilizzante le migliori tecnologie disponibili per la produzione di biometano, e cioè non comportante la combustione di sostanze solide, liquide e gassose, escluso, come tale, dal perimetro applicativo della citata disposizione regolamentare; b) in particolare, il requisito soggettivo di imprenditore agricolo non si sarebbe reso, comunque, necessario, atteso che il d.m. 15 settembre 2022 annovererebbe tra gli impianti agricoli di biogas anche quelli utilizzanti materie provenienti da attività agricola, forestale, di allevamento, alimentare e agroindustriale non costituenti rifiuto; c) nonostante la sua tardività, il riscontro fornito dall’interessata alla comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 9038 del 7 marzo 2025 non avrebbe potuto essere legittimamente obliterato dall’amministrazione comunale, considerata la non perentorietà del termine per esso prefissato e considerata la pendenza della pratica al momento della sua formulazione, pena, altrimenti, la violazione delle garanzie di partecipazione procedimentale e di motivazione provvedimentale;
- costituitosi in resistenza, l’intimato Comune di Capaccio Paestum eccepiva l’infondatezza del ricorso;
- il ricorso veniva chiamato all’udienza del 27 maggio 2025 per la trattazione dell’incidente cautelare;
- nell’udienza cautelare emergeva che la causa era matura per la decisione di merito, essendo integro il contraddittorio, completa l’istruttoria e sussistendo gli altri presupposti di legge;
- le parti venivano sentite, oltre che sulla domanda cautelare, sulla possibilità di definizione del ricorso nel merito e su tutte le questioni di fatto e di diritto che la definizione nel merito pone (ivi compreso il formulato rilievo d’ufficio di inammissibilità per non lesività dell’atto impugnato);
Considerato, in rito, che:
- l’impugnata nota del 24 aprile 2025, prot. n. 16130: -- nell’oggetto reca la dicitura «comunicazione di archiviazione pratica, ai sensi dell’art. 10 bis, e s.m.i., della legge n. 241/1990», relativamente alla PAS del 22 novembre 2024, prot. n. REP_PROV_SA/SA-SUPRO/0100231; -- nella parte espositiva enuncia, in termini ellittici e inconclusivi, che «si provvede a emanare il seguente provvedimento da parte dell’ufficio SUAP, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., ed in particolar modo degli artt. 2 e 10 bis»; -- nella parte finale reca la dicitura «informazioni ai fini del presente provvedimento (art. 10 bis legge n. 241/1990», indicando, tra l’altro, gli estremi del responsabile del procedimento e dell’organo competente; -- non figura provvista di espresso e univoco contenuto dispositivo circa la preannunciata archiviazione della pratica;
- ciò posto, l’avviato procedimento di archiviazione della PAS del 22 novembre 2024, prot. n. REP_PROV_SA/SA-SUPRO/0100231, non può intendersi, allo stato, ritualmente definito, figurando adottati soltanto atti meramente endoprocedimentali;
- alla nota del 24 aprile 2025, prot. n. 16130 non è, dunque, ricollegabile alcuna portata direttamente lesiva rispetto al bene della vita ambito (ossia rispetto alla legittimazione del progetto di realizzazione di un impianto agricolo di trattamento dei reflui zootecnici per la produzione di biometano e concime organico), cosicché la ricorrente nessuna utilità pratica potrebbe ritrarre dall’invocata pronuncia giurisdizionale annullatoria;
Ritenuto, in conclusione, che:
- stante l’acclarata carenza di interesse ad agire avverso gli atti impugnati, il ricorso in epigrafe va dichiarato inammissibile;
- quanto alle spese di lite, appare equo disporne l’integrale compensazione tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di ER (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in ER nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere, Estensore
Simona Saracino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Olindo Di Popolo | Pierluigi Russo |
IL SEGRETARIO