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Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/11/2024, n. 17673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17673 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
RG 81070/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe DI SALVO PRESIDENTE
Dott. Maurizio MANZI GIUDICE
Dott.ssa Cristina PIGOZZO GIUDICE RELATORE
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 81070 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del
30.05.2023 e
promossa da
Parte_1
(c.f. )
[...] P.IVA_1
Elettivamente domiciliata in Roma, Via Pietro Paolo Rubens n. 31, presso lo studio dell'avv. Luigi Amerigo Bottai, che la rappresenta e difende, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione
ATTRICE
contro
1 RG 81070/2019
P.IVA e numero di iscrizione nel Controparte_1
Registro delle Imprese di Roma ) P.IVA_2
Elettivamente domiciliata in Roma, via Fabio Massimo 107, presso lo studio degli avv.ti Gianfranco Torino e Francesco Torino, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione
CONVENUTO nonché
(ex Controparte_2 Controparte_3
e già , Partita IVA
[...] Controparte_4 P.IVA_3
e Codice Fiscale , elettivamente domiciliato in Roma, Viale di Villa P.IVA_4
Grazioli n. 15, presso lo studio degli avv. Benedetto Gargani e Marco Amore, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione
CONVENUTA
altresì
(c.f. ) Controparte_5 C.F._1
Elettivamente domiciliato in Roma, Via Flaminia n. 135, presso lo studio legale degli avv.ti Paolo Berruti e Maria Grazia Alfisi, che lo rappresentano e difendono, in virtù di procura in atti
CONVENUTO
( c.f. Controparte_6 P.IVA_5
Elettivamente domiciliata in Milano, viale Monte Nero n. 53, presso lo studio degli avv. ti Alberto Monti, Franco Monti e Francesco Magni, che la rappresentano e difendono, in virtù di procura in atti
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: azione di responsabilità contro gli organi amministrativi
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.10.2022, le parti concludevano come da verbale in atti:
PARTE ATTRICE: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda ed eccezione, accertare e dichiarare solo incidenter tantum ex art. 34 cpc che
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le condotte poste in essere dal dr. amministratore delegato di Controparte_5 [...] (dal maggio 2002 all'agosto 2010), integrano gli elementi Parte_1 costitutivi delle fattispecie delittuose di cui agli artt. 217, primo comma, n. 4, l.f., e/o 218 l.f., in relazione agli artt. 224 e 225 l.f., nonché, a prescindere dal rilievo penale, delle fattispecie civilistiche risarcitorie previste dagli artt. 2392, 2393, 2394, 2394-bis,
2381, 2485, 2486, 2487 c.c., per i fatti e i motivi esposti in narrativa. Per l'effetto, e comunque anche in via autonoma, accertare e dichiarare la responsabilità (contrattuale) delle banche convenute per aver abusivamente – ossia in violazione degli obblighi imposti dall'ordinamento bancario – e irragionevolmente accordato a in date 12.12.2008 e 23.12.2009, Parte_1 allorquando la stessa Società già versava in crisi non reversibile, perché prossima a decadere dalla convenzione di servizio e priva di un piano di risanamento attestato e/o plausibile, nuovi finanziamenti, segnatamente CP_3 tramite un'apertura di credito di € 10 milioni e BNL con un mutuo ipotecario di € 45 milioni, concorrendo in tal modo, unitamente all' della predetta Società ( CP_7 [...]
e con diretta efficienza causale, all'aggravamento dell'esposizione Parte_2 debitoria della stessa nella misura pari ai finanziamenti erogati. Per l'effetto ancora condannare i medesimi istituti di credito, in persona dei legali rapp.ti p.t., ciascuno per le proprie responsabilità e per i propri titoli, a risarcire il danno procurato all'integrità del patrimonio sociale di Parte_1 corrispondente all'incremento della massa passiva dovuto ai suddetti finanziamenti e così quantificato in € 10.000.000 per la ex Controparte_4 e in € 45.000.000 per la
[...] Controparte_1 secondo il criterio illustrato in narrativa, ovvero in quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, anche utilizzando il criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c., sempre con riferimento ai parametri sopra indicati.
Il tutto oltre interessi legali dalla presente domanda al soddisfo. Con vittoria di compensi e spese di lite.”
PARTE CONVENUTA “Piaccia Controparte_1 all'On.le Tribunale, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così giudicare: in via preliminare di rito
– accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità delle domande proposte da in amministrazione straordinaria per carenza di Parte_1 Parte_1 autorizzazione ad agire dei Commissari Straordinari, per le ragioni esposte nel presente atto;
– accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità delle domande proposte da in amministrazione straordinaria per carenza di Parte_1 legittimazione attiva dei Commissari Straordinari, per le ragioni esposte nel presente atto;
nel merito, e in via subordinata rispetto alle eccezioni preliminari che precedono
– respingere tutte le domande proposte da in Parte_1 amministrazione straordinaria, in quanto prescritte e comunque infondate, in fatto e in diritto, per le ragioni esposte nel presente atto;
in ogni caso
– condannare in amministrazione straordinaria alla Parte_1 rifusione delle competenze e spese della presente causa;
– emettere ogni pronuncia e statuizione comunque connessa o dipendente dalle domande che precedono.
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Con riserva di svolgere nei successivi atti ogni ulteriore deduzione, eccezione e istanza, anche in via istruttoria.”
PARTE CONVENUTA : “ - dichiarare Controparte_8 improcedibili le domande avversarie, non essendo stato esperito il tentativo obbligatorio di mediazione reintrodotto con la legge n. 98/13, di conversione con modifiche del D.L. n. 69/2013;
- nel merito, dichiarare inammissibili o, comunque, rigettare tutte le domande avversarie in quanto infondate, in fatto ed in diritto, non provate e comunque prescritte;
- in ogni caso, in subordine, rigettare la domanda risarcitoria avanzata dalla
[...] in a.s. nei confronti della banca esponente, atteso che il danno Parte_1 astrattamente risarcibile nell'ipotesi di concessione abusiva di credito è limitato al solo costo del finanziamento (per interessi e spese) concesso abusivamente, costo del finanziamento nel caso in esame non allegato né dimostrato;
- sempre in subordine, valutare, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attrici, l'incidenza che la condotta ascritta a avrebbe avuto sulla crisi di CP_3
, differenziandola dall'impatto che invece avrebbero avuto le condotte – sempre Pt_1 in tema di istruttoria non adeguata e non veritiera – ascritte all'altra convenuta, ripartendo le responsabilità di ciascuna banca;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
PARTE CONVENUTO : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Controparte_5 respinta ogni contraria richiesta: in via preliminare, differire ai sensi dell'art. 269 c.p.c. la prima udienza di comparizione delle Parti, già fissata per il 6 ottobre 2020, al fine di consentire la chiamata in causa di
[...]
, in persona del legale rapp.te Controparte_9
p.t., in via pregiudiziale
1) dichiarare la litispendenza e/o continenza del presente giudizio con il giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Roma, Sez. III/XVI – R.G.n. 45793/2015 – G.I. Dott. Cardinali, stante l'identità di parti, petitum e causa petendi;
2) dichiarare la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. del presente giudizio in attesa della definizione del procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale Penale di Roma, stante la pregiudizialità logico – giuridica di tale accertamento rispetto alla domanda oggetto del presente giudizio;
3) dichiarare inammissibile per compiuta prescrizione l'accertamento della responsabilità sociale dell'organo amministrativo e, nello specifico, del Cav. CP_5 amministratore delegato di fino al luglio 2010. Pt_1
Nel merito,
4) senza alcuna rinuncia alle suesposte eccezioni, respingere le domande avversarie, in quanto inammissibili ed improcedibili, nonché totalmente infondate in fatto e in diritto;
5) condannare la , in persona Parte_1 dei Commissari al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 Parte_1
c.p.c. nella misura ritenuta di giustizia, liquidata, se del caso, anche in via equitativa;
in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Cav. dovesse essere Controparte_5 ritenuto responsabile per gli addebiti formulati ex adverso,
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- condannare , in persona del Controparte_6 legale rapp.te p.t., in esecuzione degli obblighi assunti con la polizza n. 505523, a manlevare e tenere indenne il Cav. da qualsivoglia esborso e/o pregiudizio CP_5 patrimoniale connesso e conseguente alla domanda giudiziale promossa a suo danno.
Con vittoria di competenze, onorari e spese di giudizio”.
TERZA CHIAMATA: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Roma, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
IN VIA PREGIUDIZIALE Accertare e dichiarare per i motivi dedotti in atti l'insussistenza di qualsivoglia identità
o parziale sovrapposizione tra la presente causa e quella pendente avanti il Tribunale Civile di Roma con R.G. n.45793/2015; per l'effetto Rigettare la richiesta di declaratoria di litispendenza e/o continenza del presente giudizio con il giudizio pendente dinanzi al Tribunale Civile di Roma con R.G. n. 45793/2015 avanzata dal Cav. CP_5 Accertare e dichiarare per i motivi dedotti in atti l'insussistenza di qualsivoglia antecedenza e/o pregiudizialità del procedimento penale RGNR 49901/2013 pendente avanti la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma rispetto al presente giudizio civile;
per l'effetto Rigettare la richiesta avanzata dal Cav. di CP_5 sospensione necessaria ex art. 295 cpc del presente giudizio in attesa della definizione del procedimento penale RGNR 49901/2013 pendente avanti la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.
NEL MERITO
IN PRINCIPALITÀ Accertare e dichiarare per i motivi dedotti in atti l'inoperatività nella specie delle garanzie di cui al contratto di assicurazione D&O n. 505523 in relazione ai fatti per cui è lite;
per l'effetto Rigettare integralmente le domande formulate dal Cav. nei confronti Controparte_5 di per le ragioni tutte Controparte_10 ampiamente dedotte in atti, mandando quest'ultima assolta da ogni avversa domanda e pretesa. Assolvere da tutte le domande Controparte_10 contro la stessa da chiunque formulate nel presente giudizio, in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque sprovviste di adeguato supporto probatorio, per tutte le ragioni dedotte in atti. IN VIA SUBORDINATA
Nella assurda, denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande ex adverso formulate,
Accertare e dichiarare
- l'eventuale sussistenza di qualsiasi altra polizza (ed il relativo massimale) che offra copertura della responsabilità civile e/o delle spese legali del Convenuto Chiamante;
- la misura dell'indennizzo effettivamente dovuto da
[...]
al Cav. nella vertenza per cui è Controparte_10 Controparte_5 causa, in forza del contratto di assicurazione D&O n. 505523, tenuto conto dei termini, delle condizioni e delle esclusioni tutti contrattualmente previsti;
per conseguenza
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Limitare la misura della condanna di Controparte_10
al pagamento dell'indennizzo nella sola misura effettivamente accertata come
[...] dovuta in favore del Cav. in forza del contratto di assicurazione D&O n. 505523, nonché di ogni Controparte_5 altra disposizione negoziale e/o di legge ritenuta applicabile e comunque:
(i) nel rispetto dei termini e delle condizioni tutti di cui alla polizza di assicurazione D&O n. 505523, compresa l'applicazione dei limiti di massimale unico aggregato contrattualmente stabiliti in Euro 25.000.000,00= (venticinque milioni/00);
(ii) per la sola quota di danno eccedente i massimali previsti da qualsiasi altra polizza che offra copertura della responsabilità civile e/o delle spese legali del Convenuto
Chiamante;
(iii) tenuto conto del fatto che il medesimo massimale unico aggregato è interessato dalle domande di garanzia e manleva svolte nei confronti di nel CP_10 giudizio pendente avanti il
Tribunale Civile di Roma con R.G. n. 45793/2015 con riferimento ad importi ampiamente eccedenti detto massimale.
IN OGNI CASO Con vittoria di spese, competenze di lite, oltre IVA e CPA sulla parte imponibile, rimborso forfetario, sentenza e successive occorrende.”
POSIZIONE DELLE PARTI E FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
, conveniva in giudizio
[...] Controparte_11
e
[...] Controparte_1 CP_5
, ritenendo la responsabilità dei due istituti di credito convenuti che, mediante
[...]
la concessione ingiustificata e irragionevole di ingenti finanziamenti per 55 milioni di euro, avevano aggravato, unitamente all'organo esecutivo di Parte_1
dr. il dissesto di quest'ultima; le banche non avevano compiuto
[...] Controparte_5 un'adeguata valutazione del merito creditorio della richiedente e l'organo amministrativo avrebbe richiesto indebitamente nuova finanza dissimulando il dissesto o comunque tardando a richiedere il fallimento della società. Nella ricostruzione di fatto, esponevano:
- di aver esercitato per decenni i servizi di collegamento marittimo che riguardavano il trasporto di merci e passeggeri tra l'Italia continentale e le sue isole maggiori, l'Albania, nonché le isole Tremiti. La gestione di tali servizi veniva disciplinata da convenzioni stipulate e rinnovate tra le Società del Gruppo (RE, EM, Caremar e AR) e i Ministeri della Marina Mercantile, del Tesoro e delle Partecipazioni Statali particolare;
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- che l'ultima convenzione , avente durata ventennale, a far data dal 01.1.1989, Pt_1
era venuta a scadere nel dicembre 2008; tali convenzioni prevedevano che, a fronte dei servizi resi in regime di servizio pubblico, lo Stato corrispondeva annualmente a una sovvenzione, il cui importo era parametrato, sino al 2008, secondo criteri di Pt_1 stretta obiettività di compensazione tra costi e ricavi, per una media annua pari a circa €
100 mln per , ridotti ad € 70/80 milioni negli ultimi anni;
Pt_1
-che le convenzioni erano state prorogate per legge, dapprima fino al 31.12.2009 (ex art. 26 D.L. 30.12.2008, n. 2071, convertito nella Legge 27.2.2009, n. 14) e successivamente sino al 30.9.2010 (ex art. 19-ter Legge n. 166/20092), ossia fino al completamento del processo di privatizzazione relativamente al cabotaggio marittimo imposto dalla Comunità Europea, conclusosi con esito negativo il 4.8.2010 (per mancanza di offerte);
- che la Commissione Europea (2007/4609 – ) aveva giudicato le modalità della Pt_1
prima proroga incompatibili con i principi comunitari, i quali imponevano che la stipula di siffatti accordi avvenisse senza discriminazioni tra gli armatori comunitari;
- che in tale contesto la situazione economico-patrimoniale e finanziaria di era Pt_1
gravemente compromessa;
la componente dei ricavi da prestazioni e dei costi operativi, senza le sovvenzioni, era sempre sbilanciata in negativo negli anni 2005,
2006, 2007, 2008 e 2009 fino al tracollo dei primi 7 mesi del 2010. La differenza della perdita nel triennio, al netto dei contributi, si era incrementata da € 26,4 mln del 2008 a
€ 28,5 mln nel 2009, fino a € 44,3 mln dei primi 7 mesi del 2010.
Ciò era determinato anche da una flessione registrata nei volumi di attività per noli marittimi, influenzata da un trend negativo di tutti i principali fattori (merci, viaggi, miglia e passeggeri), come peraltro esplicitamente riportato nelle relazioni sulle gestioni
2008 e 2009 (cfr. pag. 19, nel paragrafo “Mercato e attività sociale”).
- che tra il 2004 e il 2010 gli amministratori avevano ricevuto dallo Stato apporti per €
594,6 mln e avevano rimborsato € 440 milioni alle banche, a scapito dei debiti verso i fornitori (aumentati da 40 a 60 mln nel periodo) e verso la società controllante
(NA, da 0 a 97 mln);
- che i bilanci del periodo erano caratterizzati negativamente anche dai rilevanti oneri finanziari pagati a fronte dell'elevata esposizione della società verso le banche (gli oneri finanziari netti ammontavano a oltre il 50% dell'EBIT del periodo: nel 2007 € 23,9 mln di oneri finanziari su 38,7 mln di risultato operativo, nel 2008 € 22,5 mln di oneri finanziari su € 40,7 mln di risultato operativo netto;
nel 2009 € 17,7 mln di oneri
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finanziari su € 29 mln di Ebit, perché a novembre erano uscite dal perimetro del Gruppo le compagnie regionali Caremar, EM e AR, con i relativi debiti bancari;
nei primi 7 mesi del 2010 € 10,5 mln su € 8,6 mln di margine operativo netto);
- che vi era l'inversione di tendenza della struttura finanziaria da indebitamento a medio-lungo termine a quello a breve, posta l'incertezza in ordine al rinnovo/proroga della convenzione;
- che il C.d.A. di , nella riunione consiliare del 17.10.2008 rappresentava che Pt_1
“Nel mese di settembre cinque istituti di credito (REo Siciliano, Intesa Sanpaolo,
Antonveneta, Credem e BNL) non hanno provveduto al rinnovo delle linee a breve c.d.
“denaro caldo” per un controvalore di 42 milioni di euro. Tali imprevedibili mancati rinnovi generano nelle previsioni di tesoreria del prossimo trimestre un fabbisogno scoperto pari a circa 40 milioni di euro (…). Inoltre i colloqui che la società ha concentrato da prima dell'estate con primari istituti di credito (in particolare CP_12
UN, BNL) risentono sempre più della mancanza di un piano industriale approvato e dello slittamento del rinnovo della convenzione: tali elementi sono infatti percepiti come fattori determinanti per valutare prospetticamente la capacità di rimborso della società”.
- che nel successivo verbale del 13.11.2008 il medesimo C.d.A. di mostrava: Pt_1
“situazione finanziaria del Gruppo evidenziando che “le linee a breve “denaro caldo” non rinnovate nei mesi di settembre e ottobre ammontano complessivamente a 51
Milioni di euro (42 Milioni nel mese di settembre e 9 Milioni nel mese di ottobre). Il perdurare della mancanza di liquidità nel circuito finanziario interbancario ha spinto le banche, anche nel mese di ottobre a revocare i finanziamenti a breve in maniera generalizzata (…).
L'Amministratore delegato procede quindi ad evidenziare al Consiglio le problematiche derivanti dal protrarsi dei ritardi nella stipula delle nuove convenzioni in conseguenza degli impegni contrattuali assunti dalla società in alcuni finanziamenti a medio-lungo termine. In particolare, l'Amministratore delegato segnala l'esistenza di finanziamenti in essere che prevedono contrattualmente che il mancato rinnovo della convenzione con lo Stato rappresenti, in assenza di garanzie finanziarie alternative, una causa di risoluzione ed estinzione anticipata del finanziamento”.
- che il 13.3.2009 il C.d.A. veniva nuovamente aggiornato sulla situazione finanziaria del Gruppo, e nonostante la grave situazione finanziaria il consigliere delegato, dr.
nel dicembre 2008 e dicembre 2009 faceva ricorso abusivo al credito Controparte_5
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bancario, con il concorso delle stesse istituzioni creditizie alle quali si era rivolto
( e BNL); CP_3
- Argomentava l'Amministrazione Straordinaria che le convenzioni, pur avendo determinato notevoli rigidità nelle attività del Gruppo, avevano consentito di finanziare il fabbisogno di capitale generato dalla gestione, in quanto prevedevano un meccanismo di contribuzione pubblica, di fatto a “pié di lista”. Il sistema bancario sosteneva, la sia per le esigenze della gestione corrente, sia per quelle derivanti dall'attività di Pt_3 investimento, vedendo nelle sovvenzioni statali la “garanzia” del rientro dei finanziamenti. Tuttavia, approssimandosi, la scadenza della convenzione (dicembre
2008) gli istituti di credito avevano iniziato a prevedere clausole di salvaguardia, quali il rimborso delle linee in essere in ipotesi di mancato rinnovo, e le banche non avevano più manifestato interesse al consolidamento delle posizioni creditorie da linee a breve termine a linee a medio-lungo termine;
- che in un contesto patrimonialmente deteriorato, l'A.D. di procedeva a Pt_1
ricercare nuove fonti di finanziamento, in violazione degli obblighi conservativi imposti dagli artt. 2485-2486 c.c., 217 e 218 l.f., avvalendosi finanche di advisors, e rivolgendosi a tutti gli istituti di credito. Alla fine otteneva tra il dicembre 2008 e il dicembre 2009 finanziamenti per € 55 milioni soltanto da due banche, Controparte_1
e , e specificatamente:
[...] Controparte_4
- (oggi , Controparte_4 Controparte_2
che concedeva nel dicembre 2008 apertura di credito per 10 milioni di euro;
- il 23.12.2009 che erogava un finanziamento pari a Controparte_1
45 milioni di euro, garantito da ipoteche di primo grado sulle navi V. Florio, Via
Adriatico, Espresso Catania e Espresso Ravenna, nonché da pegno in forza di atto costitutivo notarile, in relazione al c/c n. 420001 intrattenuto dalla società presso lo stesso istituto, e assicurandosi una preferenza rispetto a tutti gli altri creditori chirografari per via delle garanzie reali contestualmente costituite che avevano permesso a BNL di rientrare di circa € 32 milioni;
- che la aveva già finanziato con tre operazioni in Controparte_1 Pt_1
pool con altre banche ( 26.3.2002 -“Finanziamento capofila UN” per € 72,3 mln, di cui la quota di pertinenza BNL ammontava ad € 25,8 mln); 18.4.2002 -
“Finanziamento capofila Intesa” per € 51,3 mln, di cui la quota di spettanza di BNL ammontava ad € 10,3 mln); 16.9.2004 - “Finanziamento Capofila Calyon” per € 181,8
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mln, di cui € 45,4 mln di competenza di BNL), oltre a quattro conti correnti chiusi con saldi passivi per complessivi € 4,4 mln;
- che entrambi gli istituti bancari, al momento di accordare alla Società la nuova finanza, conoscevano
i) la grave situazione finanziaria della richiedente,
ii) la fondamentale circostanza che la concessione del servizio di trasporto sarebbe scaduta a fine 2009 (grazie ad una proroga annuale ex lege) e
iii) che senza quel titolo la Società non sarebbe potuta restare sul mercato e, quindi, rimborsare i finanziamenti ottenuti;
- che le due convenute, deliberatamente procedevano ad accordare cospicui finanziamenti ad un'impresa in profonda crisi, in assenza di un ragionevole piano di risanamento, consentendole di fatto la prosecuzione dell'attività commerciale che aveva bruciato le risorse illogicamente immesse e allargato l'esposizione debitoria complessiva.
In diritto deduceva che la responsabilità dell'amministratore della società per ricorso abusivo al credito in una situazione in cui lo stesso non era in grado di prospettarsi la restituzione del finanziamento, con pregiudizio al patrimonio della società, poi dichiarata insolvente, configurava un diritto risarcitorio per danno diretto che il curatore ritrovava nel patrimonio giuridico del soggetto sottoposto a procedura concorsuale. Il danno constava del debito contratto con aggiunta di interessi e spese e nel pagamento di creditori con violazione della prelazione: la lesione dell'integrità del patrimonio portava ad un danno pari all'intero importo del finanziamento.
Quanto alla responsabilità della banca, la stessa concorreva alla causazione del danno, con la condotta dolosa o negligente della mancata accorta valutazione del merito creditorio. Le due condotte dell'amministratore e della banca concorrevano alla causazione del danno anche in violazione di norme differenti;
in particolare il danno causato dalla concessione abusiva del credito portava sia ad un danno per la società beneficiata sia ad un danno per i creditori come insieme per via del depauperamento della garanzia patrimoniale ed anche per il creditore che aveva intrattenuto rapporti commerciali sulla scorta dell'apparente solvibilità della società. Tuttavia,
l'Amministrazione Straordinaria intendeva esercitare l'azione contrattuale, soggetta alla prescrizione decennale già interrotta nei confronti dell'ex Controparte_4
con la diffida del 06.12.2028). In ordine al nesso causale, sosteneva che la
[...] negligente concessione del credito aveva ritardato l'emersione del dissesto
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aggravandone la rilevanza e che il danno, sia della società che della massa, comportava una responsabilità solidale ex art. 2055 c.c.
Puntualizzava che il curatore aveva la legittimazione processuale nei confronti delle banche per illegittima concessione di credito, richiamando la pronuncia n. 9983/2017 della Suprema Corte che aveva ritenuto la legittimazione del curatore rispetto alla responsabilità della banca verso il soggetto finanziato, a titolo di concorso nella mala gestio dell'amministratore.
Quanto al Comandante amministratore della , la sua responsabilità era CP_5 Pt_1
individuabile in varie fattispecie delittuose: in particolare quella di cui agli art.. 216, 223
L.fall. per avere esposto nei bilanci fatti materiali non rispondenti al vero, determinando in tal modo la prosecuzione della gestione ordinaria della società (già contestato dalla
Procura di Roma), quella di cui all'art. 218 L.fall di ricorso indebito al credito, dissimulando lo stato di insolvenza nonché quella di cui all'art. 217 L.fall di tardiva richiesta di dichiarazione di fallimento, dovendosi ritenere la sindacabilità della scelta imprenditoriale ove non sia stata assunta a seguito di una verifica diligente. Nel caso concreto non era censurabile la decisione di ricorrere al credito nella situazione di sbilancio, con la convenzione prossima alla scadenza e senza uno specifico piano di salvataggio.
In ordine al quantum, l'Amministrazione Straordinaria quantificava il danno in €10 milioni, pari alla somma erogata e non restituita in minima parte alla CP_13 insinuatasi al passivo per la medesima somma nonchè in relazione a BNL per €45 milioni, pari al finanziamento, rilevando che €15,7 milioni erano stati restituiti prima della procedura di A.S e che la BNL si era insinuata al passivo per €29,3 milioni, maggiorata di interessi per un totale di €53 milioni circa, di cui €49 milioni con prelazione ipotecaria. Tale criterio era più favorevole per le convenute di quello che si sarebbe ottenuto con il criterio dei netti patrimoniali tra la data delle operazioni e la data dell'inizio della procedura concorsuale.
Tanto premesso, parte attrice concludeva come in epigrafe.
^^^^^^
Si costituiva in giudizio la quale contestava Controparte_8
tutto quanto ex adverso dedotto e richiesto, perché infondato in fatto e in diritto, deducendo:
- in via preliminare l'improcedibilità per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
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- l'inammissibilità delle domande e pretese avversarie, sulla cd. “concessione abusiva del credito”, che (oggi Controparte_4 [...]
… nel dicembre 2008 ha concesso nuova finanza a sotto Controparte_2 Pt_1
forma di apertura di credito per 10 milioni di euro (doc. 3), in difetto di qualsivoglia garanzia”, atteso che tre sentenze delle Sezioni Uniti avevano escluso la legittimazione del curatore fallimentare (ovverossia, degli organi concorsuali) a proporre, nei confronti del finanziatore responsabile, l'azione da illecito aquiliano per il risarcimento dei danni causati ai creditori dall'abusiva concessione di credito, ossia dal finanziamento diretto a mantenere artificiosamente in vita una impresa decotta, che abbia creato nel mercato la falsa impressione che si tratti di impresa economicamente valida. Nel sistema della l.fall., difatti, la legittimazione del curatore ad agire in rappresentanza dei creditori
è limitata alle azioni c.d. di massa - finalizzate, cioè, alla ricostituzione del patrimonio del debitore nella sua funzione di garanzia generica ed aventi carattere indistinto quanto ai possibili beneficiari del loro esito positivo - al cui novero non appartiene l'azione risarcitoria in questione, la quale, analogamente a quella prevista dall'art. 2395 c.c., costituisce strumento di reintegrazione del patrimonio del singolo creditore, giacché, per un verso, il danno derivante dall'attività di sovvenzione abusiva deve essere valutato caso per caso nella sua esistenza ed entità (essendo ipotizzabile che creditori aventi il diritto di partecipare al riparto non abbiano ricevuto pregiudizio dalla continuazione dell'impresa), e, per altro verso, la posizione dei singoli creditori, quanto ai presupposti per la configurabilità del pregiudizio, è diversa a seconda che siano antecedenti o successivi all'attività medesima” (Cassazione civile, sez. un., 28/03/2006, n. 7029).
Il curatore, quindi, non poteva esercitare alcuna azione di massa volta ad ottenere il risarcimento dei danni causati ai creditori dall'abusiva concessione di credito, ma, come successore del fallito, poteva solo agire (per logica residuale) per il “danno alla stessa impresa finanziata, consistente nel costo del finanziamento (per interessi o spese) che la curatela dovrà comunque restituire, nel concorso con gli altri creditori”.
Ulteriori interventi di legittimità avevano precisato che la possibilità da parte del curatore di agire nei confronti della banca, ex art. 146 L.F. e 2393 c.c., quale terzo responsabile del danno cagionato per abusivo ricorso (e conseguente concessione) del credito alla società fallita, era soggetta ad una ben precisa condizione, come affermato dalla pronuncia della Suprema Corte con la sentenza n. 13413 del 2010), che risiedeva nell'avvenuta condanna penale "dell'amministratore e del direttore della banca, in concorso, in bancarotta e ricorso abusivo del credito, da cui viene desunto il concorso
12 RG 81070/2019
dalla banca convenuta in relazione alla condotta del proprio funzionario nella responsabilità per mala gestio dell'amministratore"; nel caso concreto, non era stato allegato un coinvolgimento di dipendenti di in reati di bancarotta ed abusivo CP_3 ricorso al credito, né era stata dimostrata la complicità dell'allora contestava CP_3
la pronuncia n. 9983 del 2017 con la quale la Suprema Corte che sembrava avere incidentalmente riconosciuto la legittimazione generale del curatore ad agire per responsabilità della banca, richiamando la contrapposta tesi espressa dalla stessa corte di legittimità nella pronuncia n. 11798 del 2017;
- nel merito, deduceva l'infondatezza delle domande: l'affidamento de quo era stato concesso alla nel dicembre del 2008 in un contesto storico in cui le condizioni Pt_1
economico-finanziarie della società sovvenzionata non apparivano presagire la sottoposizione della stessa alla procedura concorsuale nel 2010 e il finanziamento non appariva di ammontare tale da produrre l'effetto di mantenere artificiosamente in vita la medesima impresa, asseritamente già decotta;
richiamava la delibera di concessione del credito che ricostruiva in modo esaustivo ogni aspetto dell'operazione creditizia: si rappresentava che nelle more del procedimento di privatizzazione in corso, la convenzione sarebbe stata proroga fino al tutto il 2012; rappresentava che il credito era trimestrale a revoca e ciò consentiva di monitorare la situazione;
tra l'altro, il rapporto avrebbe garantito a un notevole ritorno in termini di flussi di lavoro CP_3
commerciale; nella delibera si dava conto delle leggi intervenuti che garantiva la scadenza della convenzione non prima del 2012, della posizione della Comunità europea che aveva concesso analoghe proroghe a compagnie spagnole e francesi, nelle more della privatizzazione, dando un quadro anche della situazione della cessione alle
Regioni delle suddette compagnie regionali.
Invero, nell'estate del 2010, vi era la reale e concreta possibilità che venisse Pt_1 privatizzata, atteso l'interesse di ben 15 gruppi imprenditoriali all'acquisizione di e si ricordava che l'accordo con non veniva raggiunto posto che Pt_1 CP_14
una clausola riguardo l'accollo definitivo dei debiti bancari senza alcuna possibilità di rescissione in caso di revoche dei fidi ad opera delle banche, ritenuta irricevibile dall'acquirente. Successivamente alla sottoposizione della in amministrazione Pt_1
straordinaria, secondo la Legge Marzano, erano stati pubblicati nuovi inviti a presentare manifestazioni di interesse per l'acquisizione di e per RE. Il 25 Parte_1
luglio 2011 è stato infine stipulato il contratto di cessione di alla CIN - Pt_1
Compagnia Italiana di Navigazione, risultata aggiudicataria della procedura di evidenza
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pubblica, grazie a un'offerta di 200 milioni di euro, a cui si aggiungeranno tre rate da 60 milioni ciascuna da versare all'ottenimento dei contributi pubblici previsti in base alle convenzioni con lo Stato”
- insussistenza di condotte negligenti ed omissive in capo alla banca, che aveva concesso credito a revoca ad una società interamente partecipata dallo Stato, dopo avere effettuato una scrupolosa istruttoria prodromica alla concessione del finanziamento;
in buona sostanza mancanza di tutti gli elementi necessari: quello oggettivo della abusività della concessione del credito, essendo state rispettate le procedure per accertare il merito creditizio rispetto ad una società di cui si doveva provare l'irreversibile insolvenza;
insussistenza del dolo, quale status soggettivo idoneo a configurare la responsabilità aquiliana in discorso;
mancata allegazione e prova del nesso causale, atteso che parte attrice non aveva provato l'incisività che avrebbe dovuto essere tale da aver occultato la preesistente situazione di grave crisi di;
Pt_1
- danno risarcibile astrattamente quantificabile solo nei costi del finanziamento, secondo la massima della sentenza delle Sezioni Unite n. 7029/06 e riparto di responsabilità anche rispetto all'altra banca convenuta;
- prescrizione delle domande e pretese avversarie trattandosi di responsabilità extracontrattuale, in quanto il termine di prescrizione decorreva dalla data di stipula del contratto di finanziamento;
anche nel caso in cui il termine prescrizionale iniziasse a decorrere dalla manifestazione del danno, tale manifestazione sarebbe avvenuta con la ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 2 del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347 (avvenuta con DPCM del 5 agosto 2010) o, al più tardi, con la emissione della sentenza n. 332 del 12 agosto 2010, con cui il Tribunale di Roma, Sezione Fallimentare, aveva accertato e dichiarato lo stato di insolvenza di;
peraltro, parte della giurisprudenza di merito aveva rilevato Pt_1 che lo stato di insolvenza dovesse essere già percepibile alla data dell'erogazione del credito per la configurazione della fattispecie di abusiva concessione di nuova finanza, sicché la dichiarazione di fallimento doveva in detto caso costituire solo una irrilevante formalizzazione di un dato già evidente. Se, invece, il danno diveniva percepibile solo con il fallimento, allora non si poteva configurare la fattispecie di abusiva concessione del credito.
Premesso ciò, parte convenuta concludeva come in epigrafe.
^^^^^^^
14 RG 81070/2019
Si costituiva in giudizio la quale Controparte_1
chiedeva il rigetto della domanda perché infondata e in fatto ed in diritto, in via pregiudiziale deduceva:
- difetto di capacità processuale dei commissari straordinari di per carenza Pt_1 dell'autorizzazione ad agire in giudizio, attesa la mancanza dell'autorizzazione del
Giudice Delegato della procedura;
dall'art. 8 della L. 18 febbraio 2004, n. 39 (“L.
39/2004”) che rinvia al D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270 (“D.Lgs. 270/1999”) sull'amministrazione straordinaria, il quale, all'art. 19, richiama espressamente l'art. 31 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (“L. Fall.”) importa la necessità per l'organo della procedura di “stare in giudizio senza l'autorizzazione del giudice delegato”. L'art. 19 del D.lgs. n. 270/1999”, al quale rinvia l'art. 8 della L. 39/2004, “fa espresso rinvio agli artt. 31, 32, 34 e 35 l.f. dedicati per l'appunto alla gestione della procedura, alle attribuzioni ed alla integrazione dei poteri del curatore”.
- difetto di legittimazione attiva dei commissari straordinari a promuovere l'azione de qua nei confronti della ai sensi delle pronunce a S.U. del 2006, non CP_1 sussistendo un pregiudizio per l'intero ceto creditorio ma, se accertato, solo eventualmente per singoli creditori, cui il curatore non può sostituirsi;
né è stato configurato un concorso tra BNL e l'amministratore della società per ipotizzare una corresponsabilità da reato, per la quale la responsabilità addebitata alla banca si fondi sul medesimo titolo della responsabilità dell'amministratore; né potrebbe il beneficiario del finanziamento agire per ottenere il risarcimento del danno per asserita abusiva concessione;
- nel merito, eccepiva la prescrizione della domanda: la configurazione della stessa come responsabilità contrattuale si scontrava con la circostanza che il contratto di finanziamento era stato regolarmente adempiuto dalla Banca;
doveva, invece, configurarsi la natura extracontrattuale della responsabilità di un istituto di credito per concessione abusiva di credito, o comunque per concorso “esterno” nella mala gestio degli amministratori, come da pacifica giurisprudenza (la violazione del precetto generale del neminem laedere che trovi il suo fondamento fattuale nell'interferenza del terzo responsabile … nell'altrui rapporto contrattuale, cioè nel contratto … stipulato tra diversi soggetti (in questo caso il contratto sociale), al quale egli è estraneo;
danno ingiusto suscettibile di risarcimento, secondo il paradigma dell'art. 2043 c.c., 'è anche quello derivante dalla lesione esterna di un diritto di credito: da una lesione, cioè, riferibile ad un terzo diverso dall'obbligato, ogni qual
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volta il comportamento del terzo abbia comunque pregiudicato l'esistenza di quel diritto), cui consegue l'irrimediabile prescrizione della stessa. L'atto di citazione è stato notificato in date 5–6 dicembre 2019 mentre il è stato concluso in Controparte_15
data 23 dicembre 2009. Nessuna interruzione della prescrizione è intervenuta nei confronti dell'esponente, nemmeno ai sensi dell'art. 1310, primo comma, c.c., in mancanza di atto interruttivo anche nei confronti dell'asserito debitore solidale, dott.
con riguardo al Finanziamento BNL CP_5
- In subordine, nel merito, rappresentava l'infondatezza della domanda. Invero, il
23 dicembre 2009 la situazione della era tutt'altro che compromessa: infatti, nel Pt_1
medesimo giorno della sottoscrizione del finanziamento concesso da BNL, NA
S.p.A., società di intero capitale statale, socio unico di , aveva avviato il Pt_1 processo di privatizzazione della Società, pubblicando l'“Invito a manifestare interesse all'acquisto di n. azioni 108.360 rappresentanti l'intero capitale sociale di
[...]
, con il sostegno dello Stato italiano, il quale aveva adottato una Parte_1 serie di misure volte ad assicurare la prosecuzione dell'attività in continuità e in sostanziale equilibro economico–patrimoniale, per valorizzare la Società e accompagnarla nell'iter di privatizzazione in particolare, predisponendo Schemi di convenzione di durata non superiore a otto anni con la ” (e non superiore a Pt_1 dodici anni con RE“ (cfr. art. 19–ter, commi 9, 10 e 11, D.L. 135/2009 ), approvati con decreto interministeriale in data 10.03.2010; convenzione che prevedeva da un lato “un corrispettivo per lo svolgimento dei servizi assentiti pari a
Euro 72,7 mln … commisurato ai costi e ai ricavi ammessi nonché alla remunerazione del capitale investito (cfr. avv. doc. 24, pag. 40), dall'altro, in discontinuità, la “libertà tariffaria”; rappresentava che la procedura d'infrazione iniziata dalla Commissione
Europea era rimasta quiescente durante l'iter della gara, a seguito dei chiarimenti resi e poi archiviata;
- richiamava le relazioni al bilancio 2008 sia del CdA che dei Revisori che non prospettavano minimamente alcun rischio di insolvenza, nonostante le tensioni finanziarie legate ai ritardi nel versamento delle sovvenzioni da parte dello Stato, come dichiarato dalla stessa Corte dei Conti che pure affermava trattarsi di “aspetti di criticità che le nuove convenzioni – che saranno stipulate nel 2010, in esecuzione della legge finanziaria per il 2006 – potranno superare”; affermava, inoltre, la Corte dei Conti sotto il profilo strettamente patrimoniale, che il patrimonio netto del CP_16
ammontava a Euro/mgl 343.733 ed era cresciuto di circa 11,5 milioni di Euro rispetto
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all'esercizio precedente, già considerati gli effetti del “deconsolidamento” di RE,
EM e AR (cfr. Relazione Corte Conti 2008 sub doc. 12, pagg. 26 e 18, pag.
45); rappresentava che anche l'esercizio 2009, nel corso del quale è stato concesso ed erogato il Finanziamento BNL, si era chiuso in l'equilibrio economico–patrimoniale; che in relazione all'esercizio 2010, valeva la seconda proroga della Convenzione, confermata a novembre 2009 con la conversione in legge del D.L. 135/2009 e l'approvazione dello schema della nuova convenzione con durata di 8 anni;
che tale sostegno era stato mantenuto durante tutto il periodo di svolgimento della gara indetta per la vendita della totalità delle azioni di , fino alla fine del mese di Pt_1 luglio 2010, quando, dopo l'aggiudicazione dell'intero capitale sociale di in Pt_1
favore di Mediterranea Holding di Navigazione S.p.A., del tutto inaspettatamente
NA S.p.A. comunicava la conclusione con esito negativo del processo di privatizzazione di , cui faceva seguito l'ammissione alla procedura di Pt_1
amministrazione straordinaria e la dichiarazione dello stato di insolvenza ad agosto
2010;
- che la situazione di crisi irreversibile veniva a manifestarsi solo dopo il fallimento dell'iter di privatizzazione;
nella relazione ex art. 4 D.L. 347/2003, è lo stesso
Commissario Straordinario della Procedura a mettere in chiara evidenza che solo “dopo la negativa conclusione del procedimento della privatizzazione del Gruppo la situazione di crisi finanziaria è risultata praticamente non reversibile e, anzi, destinata ad aggravarsi, anche in considerazione del fatto che, a norma dell'art. 19–ter della L.
166/09, le Convenzioni che garantivano alle due società le sovvenzioni necessarie alla copertura dei costi per lo svolgimento del servizio pubblico sarebbero venute a definitiva scadenza il 30 settembre 2010” (cfr. avv. doc. 24, pag. 209);
- che la aveva regolarmente adempiuto fino all'ammissione alla procedura Pt_1
straordinaria al piano di ammortamento del finanziamento de quo ed era regolare rispetto agli altri affidamenti con BNL;
- che la BNL era al più parte lesa dell'eventuale inveridicità dei dati contabili di bilancio non rilevati, peraltro, dalla Corte dei Conti;
- che tali assunti trovavano conferma nelle diverse sentenze che avevano già affermato quantomeno la mancanza dell'elemento soggettivo nelle azioni revocatorie promesse dall' (sentenze: Trib. Roma, 30 luglio 2015, cit., sub ns. Parte_1
doc. 5, pag. 5; Trib. Roma, 15 marzo 2016, cit., sub ns. doc. 18; Trib. Roma 15 novembre
17 RG 81070/2019
2017, n. 21626, sub ns. doc. 19; Tribunale di Roma del 25 maggio 2020, n. 7619 sub ns. doc. 7, pagg. 16 e 17;
- contestava comunque la quantificazione del danno e la mancanza di allegazione del nesso causale;
Tanto premesso, parte convenuta concludeva come in epigrafe.
^^^^^^^
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta con chiamata di terzo,
, il quale contestava tutte le domande proposte da parte attrice, Controparte_5
deducendo:
- in via pregiudiziale la litispendenza, ovvero continenza del presente giudizio con altro giudizio di responsabilità per mala gestio pendente dinanzi al Tribunale di Roma (R.G.
n. 45793/2015) nel quale lo stesso era convenuto assieme agli altri componenti del CdA, nonché al collegio sindacale ed alla società di revisione per asserita mala gestio relativa alla violazione dei doveri gravanti sugli amministratori in ipotesi di crisi finanziaria, per l'assunzione di decisioni irragionevoli ed antieconomiche;
- sospensione necessaria del presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. per pendenza del procedimento penale a carico degli organi amministrativi e sindacali della Pt_1 in quanto l'azione di responsabilità è stata congegnata presupponendo il compimento di fatti di reato, al fine di sfruttarne il maggior termine di prescrizione;
- prescrizione dell'azione sociale di responsabilità nei confronti dell'Amministratore
Delegato, in quanto era spirato il termine quinquennale di prescrizione con riferimento alla specifica responsabilità dell'organo sociale e del atteso che l'art. 2393 c.c. CP_5 prevede che: l'azione di responsabilità possa essere esercitata “entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica”; il dies a quo del termine di prescrizione quinquennale doveva computarsi dal 14 luglio 2010, data di cessazione dalla carica del
Cav. CP_5
- nel merito, infondatezza della domanda avversaria non potendo essere la Pt_1 assimilata ad una qualsiasi società privata per il quadro regolatorio, l'assetto dei servizi, la peculiarità ed incidenza dei vincoli statali cui era soggetta;
invero, la era una Pt_1 delle quattro società di navigazione di c.d. “preminente interesse nazionale” costituite nel 1936, ad intero capitale pubblico in regime di sovvenzione di cui alla legge n.
684/1974, importo determinato sulla base degli introiti netti, dell'ammortamento degli investimenti, delle spese di esercizio e dei costi di organizzazione e degli oneri
18 RG 81070/2019
finanziari”, soggetta a revisione annuale “al fine di conseguire l'equilibrio economico della gestione del relativo esercizio”, regime poi esteso alle compagnie regionali. Il connotato saliente di , dunque, era la soggezione al controllo in via esclusiva Pt_1
dello Stato e della Sezione di Controllo della Corte dei Conti;
non corrispondeva al vero che la privatizzazione avrebbe comportato il venir meno delle sovvenzioni e la stessa Commissione europea aveva considerato legittima la sovvenzione pari al disavanzo netto maggiorato di un rendimento ragionevole per assicurare la gestione della missione di servizio pubblico a prezzi calmierati. Il processo di liberalizzazione del settore di cabotaggio marittimo imposta dalla Comunità Europea non avrebbe affatto comportato la necessità di escludere “l'erogazione della sovvenzione di equilibrio”, nè il venir meno del sostegno statale, tanto che e RE sono state destinatarie Pt_1 delle sovvenzioni ben oltre il “termine finale” del 30 settembre 2010 e ciò in ragione della proroga delle convenzioni fino al termine del processo di privatizzazione disposta con legge 1 ottobre 2010, n.163.
Non era, quindi, fondata l'allegazione di prosecuzione in situazione di deficit patrimoniale o di incaute operazioni gestionali, atteso che dai bilanci della , Pt_1
come attestato nella Relazione del consulente incaricato dal Commissario dott.
emergeva che il valore contabile del patrimonio netto, negli esercizi dal 2002 Per_1
al 2009 e nella stessa situazione contabile al 4 agosto 2010 (pochi giorni prima dell'apertura della procedura di amministrazione straordinaria), era sempre attestato su base positiva, ed in particolare, nel periodo 2002 – 2009, il patrimonio netto della era ampiamente positivo ed in crescita fino al 31 dicembre 2008; al 31 Pt_1
dicembre 2009 il patrimonio netto della ammontava ad euro 345 milioni, e Pt_1 simile importo aveva al momento dell'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, come emergeva dalla Relazione redatta dal Commissario Dott. Per_1
con riferimento alla data del 4 agosto 2010. La situazione finanziaria della , Pt_1 all'approssimarsi della scadenza del regime di convenzionamento, risentiva (i) del ritardo con il quale lo Stato corrispondeva al Gruppo il corrispettivo di convenzione, (ii) della difficoltà di fronteggiare le crescenti pressioni competitive della concorrenza per i ridotti margini di flessibilità in ambito tariffario e di assetto dei servizi, (iii) del ricorso ad operazioni di anticipazione dei corrispettivi di servizio pubblico;
la patrimonializzazione della società e la sua capacità finanziaria, nel 2010, erano state valutate da primari advisor Banca Profilo, RE IS, UN e la stessa CP_17
La perdita di complessiva di valore delle singole componenti dell'attivo era
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conseguenziale al rifiuto da parte di NA delle condizioni di offerta di CP_14
(25 milioni più accollo dei debiti), ma la relazione di stima del 28 dicembre 2011 effettuata dalla Banca Profilo S.p.A. attestava comunque un valore pari a €380 milioni dell'intero compendio costituito in quasi totalità dalla flotta di proprietà, alienato al medesimo valore in data 25 luglio 2011. Peraltro, le Società del Gruppo (Caremar,
EM e AR) in attuazione del processo di privatizzazione erano state, per factum principis (Legge 20 novembre 2009, n. 166), cedute a titolo gratuito alle Regioni di riferimento con decurtazione del patrimonio netto di . Pt_1
In buona sostanza, mai la aveva agito con patrimonio netto negativo ma anzi Pt_1 aveva ridotto l'indebitamento della società nel lasso di tempo 2005-2009 del 32,7%
(differenza tra i 991 milioni di euro al 31.12.2004 ed i 666 milioni di euro al
31.12.2009; la Direzione Pianificazione e Controllo era sottoposta alla vigilanza dell'azionista NA, che riceveva preventivamente il budget annuale e i piani industriali, i quali, in ogni caso erano redatti sviluppando le linee di indirizzo fornite dal
Dicastero vigilante. Rilevava, inoltre, l'approvazione in data 10.03.2010 il DM di approvazione di “schemi di Convenzione con e RE” di otto anni (quanto a Pt_1
) e 12 anni (quanto a RE) che comunque prevedevano che il rispetto degli Pt_1
obblighi di servizio pubblico imposti avvenisse in condizioni di complessivo equilibrio economico-finanziario della gestione.
In ordine alla mancata sussistenza di uno stato di dissesto, invocava la precedente sentenza del Tribunale di Roma (sentenza n. 21626/2017 del 15 novembre 2017 – doc.
6) che aveva rigettato le domande di revocatoria di finanziamenti. Chiedeva, quindi, la condanna per lite temeraria e comunque chiedeva di chiamare in giudizio
[...]
per essere manlevata. CP_10
Tanto premesso, parte convenuta concludeva come in epigrafe.
^^^^^^^^^^
Si costituiva in giudizio, la terza chiamata la quale contestava le CP_10
avverse pretese, e che la domanda di manleva non meritava accoglimento, esponendo:
- di esser stata chiamata in causa dal Cav. al fine di essere manlevato e Controparte_5 tenuto indenne, entro i limiti ed alle condizioni contrattualmente fissati, “nella denegata
e non creduta ipotesi in cui [...] dovesse essere ritenuto responsabile per gli addebiti formulati ex adverso”;
- che il fondamento dell'avversa domanda di garanzia impropria era di natura contrattuale, e si identificava nella polizza di assicurazione Directors and Officers
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Liability (“D&O”) a suo tempo stipulata da a copertura Parte_1
dei rischi di responsabilità dei propri organi di gestione e controllo.
La terza chiamata deduceva:
- che le due fattispecie contestate da nel giudizio de qua rappresentavano altre e Pt_1
diverse vicende rispetto a quelle oggetto del giudizio R.G. n. 45793/2015 del Tribunale di Roma;
- l'insussistenza di qualsivoglia antecedenza e/o pregiudizialità del procedimento penale n. R.G. 49901/2013 pendente avanti la Procura della Repubblica, presso il Tribunale di
Roma rispetto al presente giudizio civile;
- l'inoperatività nella specie delle garanzie di cui al contratto di assicurazione D&O n.
505523, in relazione ai fatti del giudizio de quo, atteso che nell'atto di citazione nessuna richiesta di risarcimento veniva promossa nei confronti del Cav. e neppure CP_5 risultavano integrati i necessari presupposti per l'operatività del contratto assicurativo ex adverso invocato; ed altresì, l'atto di citazione era stato notificato al in un CP_5
momento (6 dicembre 2019) successivo alla data in cui la Polizza aveva cessato di produrre i propri effetti, poiché il Periodo di Osservazione prepagato era scaduto il 5 agosto 2015.
Ciò premesso, concludeva come in epigrafe.
^^^^^^
Concesso i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente e all'udienza del 30.05.2023 veniva posta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Thema decidendum
in Amministrazione Straordinaria conveniva in giudizio Controparte_18
il Cav. amministratore delegato della medesima società dal maggio Controparte_5
2002 all'agosto 2010, affinché incidentalmente ex art. 34 c.p.c. fosse accertata la commissione da parte di questi delle fattispecie di reato di cui agli art. 217 I co. n. 4
e/o 218 L. Fallimentare o delle fattispecie civilistiche fonti di danno della indebita prosecuzione della gestione operativa nonostante l'intervenuta causa di scioglimento della perdita di capitale sociale;
per l'effetto e comunque autonomamente chiedeva di accertare la responsabilità contrattuale delle banche convenute e BNL per CP_3
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avere abusivamente concesso credito nelle date del 12.12.2008 e del 23.12.2009, con violazione degli obblighi del buon bancario di valutazione del merito creditizio, allorquando la società sarebbe stata da considerare in crisi irreversibile stante la Pt_1
prossima decadenza delle convenzioni con lo Stato e la mancanza di un piano di risanamento plausibile. In forza di ciò si chiedeva alle sole banche convenute il risarcimento del danno quantificato negli importi finanziati.
eccepiva in via preliminare la carenza di autorizzazione del Giudice delegato Pt_4 alla proposizione dell'azione, autorizzata solo dal Ministero dello Sviluppo Economico;
la carenza di legittimazione del curatore in ordine all'azione esercitata;
, Controparte_8 succeduta a eccepiva l'improcedibilità per il mancato esperimento della CP_3 mediazione;
l'inammissibilità della domanda;
tutti i convenuti eccepivano la prescrizione e l'infondatezza della domanda.
Il Cav. in particolare, chiamava in causa per manleva la Compagnia CP_5
assicurativa ed eccepiva in via pregiudiziale la litispendenza e/o continenza con azione di responsabilità promossa dalla nei confronti, inter alios, dello Controparte_19
stesso, per medesima causa petendi;
la sospensione necessaria in relazione a procedimento penale con imputazione a carico anche del tra l'altro, in CP_5
relazione alla prosecuzione della gestione operativa, previa dissimulazione del dissesto, chiedendo anche la condanna per lite temeraria.
2. Le questioni preliminari
2.1. carenza dell'autorizzazione del Giudice delegato L'eccezione non merita accoglimento.
Agli atti è presente l'autorizzazione rilasciata ai Commissari Straordinari del
[...]
dal Ministero dello Sviluppo Economico nella quale è compiutamente CP_16
rappresentata la lite che si intende promuovere e che, nei fatti, si è promossa, ivi inclusa l'affermazione che “il coinvolgimento delle banche per la concessione del credito presuppone l'accertamento in via incidentale della responsabilità gestoria dell' di CP_7
per fatti diversi da quelli interessati dalla causa incardinata nel 2015”. Pt_1
Benché non siano stati prodotti in atti né l'istanza di ammissione alla Amministrazione
Straordinaria né il provvedimento conseguente, dall'incipit della Relazione depositata
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dal Commissario Straordinario Dott. nel maggio del 2011 si evince Parte_5
che, in data 5 agosto 2010, l'amministratore unico della , lo Parte_1
stesso presentava istanza al Ministero dello Sviluppo Economico Parte_5 ed al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'ammissione di alla procedura Pt_1
di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto legge n. 347 del
23.12.2003, convertito in legge n. 39 del 18.02.2004 (cd. legge Marzano) e successive modificazioni;
in pari data con decreto della Presidenza del Consiglio, verificata l'esistenza dei requisiti dimensionali, veniva decretata l'ammissione della società all'amministrazione straordinaria e contestualmente nominato Commissario
Straordinario, lo stesso il quale depositava in data 6 agosto 2010 Parte_5
ricorso al Tribunale ordinario di Roma, sezione fallimentare per la dichiarazione dello stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2 comma I D.L: 347/2003; il 12 agosto 2010 il
Tribunale di Roma, con sentenza 332/2010 accertava lo stato di insolvenza. Veniva poi sottoposta all'amministrazione straordinaria anche la società RE.
Ai sensi dell'art. 4 D.L n. 347/2003 il Commissario Straordinario presentava al
Ministero dello Sviluppo Economico il programma e al Giudice Delegato la relazione contenente la descrizione particolareggiata delle cause di insolvenza prevista dall'articolo 28 del D.Lgs 270/1999.
Da ciò si ricava che l'amministrazione straordinaria è stata adottata ai sensi della Legge
Marzano del 2003 che, secondo gli intenti acceleratori, non prevede la fase del
Commissario Giudiziale, successiva alla dichiarazione dello stato di insolvenza da parte del Tribunale Fallimentare, e consente immediatamente la nomina da parte dell'autorità amministrativa di Commissari Straordinari.
Come è noto, l'art. 31 L. Fallimentare prevede che il curatore “non può stare in giudizio senza l'autorizzazione scritta del giudice delegato, salvo in materia di contestazioni e di tardive denunzie di crediti e di diritti reali mobiliari”.
L'art. 19 III co. del D.Lgs 270/1999 rubricato “effetti e provvedimenti immediati”, dopo l'emissione della sentenza di insolvenza e della nomina di commissario giudiziale (che dovrà valutare per l'ammissione della società all'Amministrazione Straordinaria la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico dell'attività imprenditoriale) dispone “fermo quanto previsto dall'art. 18 l'affidamento della
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gestione al commissario giudiziale determina gli effetti stabiliti dagli articoli 42, 43, 44,
46 e 47 della L.Fall, sostituito al curatore il commissario giudiziale. Si applicano altresì al commissario giudiziale, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 31, 32, 34 e 35 della legge fallimentare, salva facoltà del Tribunale di stabilire ulteriori limiti ai suoi poteri”.
Al contrario, l'art 2-bis del D .L. 23 dicembre 2003 , n. 347 convertito con modifiche, prevede che, a seguito dell'istanza al Ministro delle Attività produttive, sia l'autorità amministrativa ad adottare il provvedimento di ammissione immediata all'Amministrazione Straordinaria e che “Il decreto di cui al comma 2 determina lo spossessamento del debitore e l'affidamento al commissario straordinario della gestione dell'impresa e dell'amministrazione dei beni dell'imprenditore insolvente.
Determina altresì gli effetti di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 270 e agli articoli 42, 44, 45, 46 e 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale dell'impresa, sta in giudizio il commissario straordinario”. In tale disciplina non vi è più il riferimento all'art. 31 L.
Fall. Trattandosi, quindi, della fase successiva dell'Amministrazione Straordinaria, vale il richiamo dell'art. 36 D.Lgs 270/99 (ossia le Legge della Amministrazione
Straordinaria base), che per quanto non previsto, rimanda alle disposizioni della lca, previa sostituzione della figura del commissario liquidatore con quella del
[...]
. L'art. 206 della L.Fall. in tema di poteri del commissario liquidatore Parte_6 dispone che l'azione di responsabilità contro gli organi di controllo dell'impresa a norma degli artt. 2393 e 2394 c.c. sia esercitata dal commissario liquidatore previa autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione.
Non è, quindi, competente il giudice delegato ad autorizzare la proposta domanda, ma l'autorità amministrativa.
L'eccezione non è meritevole di accoglimento.
2.2. omesso esperimento della mediazione obbligatoria L'eccezione, formulata in modo del tutto generico, non risulta fondata.
Come si è richiamato, nella prospettazione di parte attrice, la responsabilità delle banche convenute viene allegata per la concausazione del dissesto, per la negligente concessione del credito, in unione o anche in via autonoma con la responsabilità
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dell'amministratore, per l'abusiva e comunque negligente concessione di credito. La domanda dell' , avuto riguardo alle allegazioni, in fatto e Parte_1
in diritto, non è oggettivamente riconducibile tra le cause in materia di contratti bancari, nelle quali cioè il thema decidendum e la causa petendi dell'esperita azione sono costituiti dal contratto inter partes (nella specie, di finanziamento) e dalla sua corretta e puntuale esecuzione, prospettandosi, invece, che la responsabilità dell'istituto di credito per aver contribuito, in modo quantomeno negligente, attraverso l'erogato finanziamento, all'aggravamento del dissesto della società, anche in concorso con gli amministratori di quest'ultima a loro volta rei di aver violato i doveri loro imposti dalla legge e dallo statuto.
2.3. Litispendenza/continenza
Il Cav. chiede, invece, dichiararsi la litispendenza o la continenza con il CP_5
giudizio rubricato al n. 45793/15 -Sez. III – XVI -G.I. Dott. Cardinali) per identità di parti, causa petendi e petitum, con ogni conseguenziale provvedimento.
Quanto al primo profilo si osserva che nel presente giudizio, dopo avere astrattamente rappresentato che la responsabilità dell'amministratore delegato nella richiesta di finanziamenti, oltre che per violazione della diligenza, possa integrare diverse fattispecie di reato tra cui la bancarotta per fatti di occultamento, dissimulazione e dissipazione del patrimonio (216 legge fall) - come contestato nel processo penale - le operazioni di grave imprudenza e il ritardo nella richiesta di fallimento (art. 217), la richiesta di credito, dissimulando lo stato di dissesto (art. 218), la difesa dell' non prende posizione su quale sia in concreto la Parte_1 causa petendi del diritto risarcitorio nei confronti dell'amministratore, avallando la tesi che una delle fattispecie penali e/o la negligente scelta gestoria in una situazione di scadenza della convenzione e di assenza di piano di salvataggio, possa costituire il diverso titolo di responsabilità dell'organo gestorio.
Nel diverso giudizio introdotto nel 2015 – di cui è stato prodotto dallo stesso Cav. con la seconda memoria ex art. 183 VI c.p.c. l'atto di citazione - si contesta CP_5 all'amministratore delegato la mancata assunzione di qualunque iniziativa volta ad assicurare l'equilibrio economico patrimoniale finanziario della società nel momento in cui sarebbero scadute le convenzioni con lo Stato e sarebbe conseguentemente cessata l'erogazione delle cosiddette sovvenzioni di equilibrio ( p. 20), osservando che si
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operava in regime di prossimità della scadenza della convenzione, e che “eventuali future nuove convenzioni (…) non sarebbero poi ovviamente intervenute data la loro palese incompatibilità con le norme principi comunitari (p.33)”. In tale quadro non si contesta sic et simpliciter la prosecuzione dell'attività in una situazione di patrimonio netto negativo ma l'adozione di scelte gestorie irragionevoli in punto di acquisto di navi con assunzioni di debiti per periodi successivi alla scadenza della convenzione nell'attesa “messianica della privatizzazione”, che si sarebbe in effetti realizzata ma senza la copertura da parte dell'acquirente della situazione debitoria irragionevolmente determinata. La quantificazione del danno veniva colà prospettata in via alternativa con riferimento al valore potenziale di tre anni di perdite l'esercizio in non meno di 234 milioni o nella differenza tra il prezzo di aggiudicazione dell'azienda nel luglio Pt_1
2011 per 380 milioni ed il delta negativo di circa 230 milioni di debiti della società oppure anche come quantificazione dei costi dei beni non ammortizzati per 239 milioni o nella diversa somma determinata in giudizio.
Non vi è alcun riferimento alla richiesta ed all'ottenimento di finanziamento da parte di e di BNL. CP_3
Orbene, la domanda risarcitoria deve considerarsi domanda eterodeterminata.
In ordine a cosa debba intendersi in punto di individuazione della domanda, occorre osservare che vi sono almeno due orientamenti giurisprudenziali in ordine alla rilevanza del titolo, contrattuale o extracontrattuale, quale fatto costitutivo della fattispecie legale;
per il primo, sarebbe inammissibile in appello la modifica della domanda da extracontrattuale a contrattuale, posto che la domanda sarebbe diversa per la causa petendi (salvo emendatio libelli nella prima memoria ex art. 183 VI c.p..c Cass. N.
13091/2018, n. 22865/2019); secondo il secondo orientamento, la domanda risarcitoria
è individuata nel petitum mediato e dalla causa petendi, intesa quale insieme di fatti materiali allegati dall'attore, a prescindere dalla loro qualificazione giuridica che spetta al giudice.
Si può, quindi, argomentare che, in disparte ogni considerazione sulla possibilità di mutare il titolo contrattuale o extracontrattuale in corso di causa, lo specifico fatto materiale allegato individua comunque la domanda, sicché diversi fatti materiali possono integrare plurime e diverse violazione rilevanti sul piano contrattuale o
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extracontrattuale anche ove siano con causative del medesimo danno (non potendosi, tuttavia, duplicare i danni).
Nel caso specifico, i fatti materiali attribuiti nell'azione di responsabilità introdotta nel
2015 nei confronti del Cav. nella sua qualità di amministratore delegato sono CP_5 diversi. Deve, quindi, escludersi l'ipotesi di litispendenza mentre dovrebbe considerarsi l'ipotesi di continenza, posto che si tratterebbe comunque di un danno ingiusto aggiuntivo, causato alla società, con aggravamento del dissesto determinato dall'indebita prosecuzione della gestione operativa ed assunzione di ulteriori obbligazioni (tra cui proprio quelle relative alla restituzione dei finanziamenti) rispetto al danno già contestato per altre allegazioni specifiche allo stesso amministratore.
Ciò dovrebbe comportare la riunione, alla causa previamente incardinata, della domanda nei confronti dell'amministratore delegato per la sua condotta negligente causativa di danno e/o per avere causato danno alla società commettendo fattispecie di reato.
Tuttavia, si deve notare che nei confronti del Cav. non è stata svolta una CP_5
domanda di condanna ma solo una domanda di accertamento.
Peraltro, la dizione utilizzata è piuttosto equivoca in quanto si chiede un accertamento “solo incidenter tantum” ma si menziona l'art. 34 che prevede, invece, l'accertamento su questione ritenuta pregiudiziale, con efficacia di giudicato tra le parti.
Nella prospettiva di parte attrice, la decisione risulterebbe prodromica e quindi pregiudiziale all'accoglimento della domanda nei confronti delle banche convenute, sebbene parte attrice ritenga che la domanda risarcitoria nei confronti delle banche debba essere accolta “per l'effetto e comunque anche in via autonoma”.
Ad intendere la domanda la domanda di accertamento della responsabilità risarcitoria nei confronti del Cav. solo in via incidentale priva della statuizione avente CP_5
forza di giudicato, la stessa dovrebbe essere dichiarata inammissibile.
Ove si voglia considerare prevalente il richiamo all'art. 34 che prevede l'accertamento con efficacia di giudicato di questione pregiudiziale per legge o per richiesta delle parti con efficacia di giudicato, si pone il problema della continenza con l'azione di
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responsabilità già promossa nel 2015. Tuttavia, in ragione della natura eterodeterminata dell'azione di responsabilità la questione attiene ad un eventuale rischio di duplicazione del danno che, tuttavia, non rileva in quanto non viene richiesta una statuizione condannatoria che, peraltro, rimarrebbe assorbita dalla richiesta come formulata nel precedente giudizio.
In detti termini la richiesta di assumere i provvedimenti conseguenti (in questa caso di disporre la riunione alla causa promossa innanzi al medesimo ufficio giudiziario) deve essere disattesa.
2.4. La richiesta di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c.
Egualmente deve essere disattesa la richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c. in relazione al processo penale in corso nei confronti, inter alios, del Cav. nel CP_5 quale gli si contesta, tra l'altro, di avere concorso a causare il dissesto della società, traendo intenzionalmente in inganno i soci ed il pubblico, in particolare, lo Stato erogatore delle sovvenzioni, esponendo nei bilanci dal 2003 al 2009 “fatti materiali non rispondenti al vero, determinando in tal modo la prosecuzione di una gestione la cui natura gravemente deficitaria veniva intenzionalmente occultata con il conseguente, progressivo ed insanabile aggravamento dello stato di dissesto e, poi, di vera e propria insolvenza”.
Come è ben noto, nel nostro ordinamento non è più prevista la cosiddetta unità della giurisdizione con prevalenza del giudizio penale su quello civile;
a seguito della riformulazione dell'articolo 295 c.p.c. ad opera della legge 353/1990 si deve ritenere la completa autonomia e separazione dei giudizi tranne in alcune ipotesi particolari di sospensione del processo civile previste dall'articolo 75 comma III c.p.p. (ossia nei casi in cui l'azione è promossa in sede civile dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado); al di fuori di queste ipotesi, il processo civile deve proseguire il suo corso senza essere influenzato dal processo penale. Il giudice civile deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità civile dedotta in giudizio.
La sospensione necessaria del processo civile ex articolo 295 può essere disposta solo se una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile ed a condizione che la sentenza penale possa avere nel caso concreto valore di giudicato nel processo civile. Perché si realizzi tale evenienza
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non basta l'eventuale coincidenza dei fatti materiali ma occorre che l'effetto giuridico dedotto nel processo civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che oggetto di imputazione nel giudizio penale (Cass. 18918/2018)1.
Nel caso concreto, la commissione da parte del Cav. Pecorini di falsità in bilancio che avevano concorso a cagionare il dissesto, consentendo l'indebita prosecuzione della gestione operativa, costituisce uno dei fatti di reato, genericamente allegati, dalla difesa dell'Amministrazione come condotta violativa degli obblighi incombenti Parte_1 sull'amministratore, ipotesi dedotta in alternativa ed in cumulo ad altre fattispecie di reato e comunque alla negligente condotta di avere richiesto credito in una situazione di crisi irreversibile.
In definitiva, la commissione del reato contestato non costituisce elemento pregiudiziale per l'accertamento della responsabilità in capo all'amministratore, in ragione della ben più ampia prospettazione assunta in sede civile.
2.5. L'eccezione di carenza di legittimazione attiva del curatore
Le banche convenute sostengono la carenza di legittimazione attiva del curatore in relazione alla domanda di risarcimento per abusiva concessione del credito sulla scorta di pronunce a Sezioni Unite del 2006. In dette pronunce la Suprema Corte aveva ritenuto che il curatore fallimentare non potesse esercitare l'azione da illecito aquiliano relativo al danno subito dal fallace affidamento creato in capo al creditore dalla apparente solvibilità del debitore, poi fallito, a causa dell'indebita concessione di credito, trattandosi di una domanda individuale del creditore e non di una azione di massa;
quanto all'azione contrattuale, rinvenuta nel patrimonio del fallito, il curatore avrebbe potuto richiedere solo gli oneri del finanziamento. Inoltre, si richiamava l'ipotesi peculiare per cui l'azione risarcitoria era stata riconosciuta al curatore nel caso
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in cui fosse stata provata in sede penale la complicità dell'amministratore e del direttore della banca in relazione alla condotta di mala gestio dell'amministratore, con estensione della responsabilità contrattuale anche alla banca 'complice'.
Tale quadro giurisprudenziale frammentato è stato recentemente rivisitato funditus dalla recente pronuncia n. 24725/2021.
Si premette che l'art. 218 L. Fall che sanziona il ricorso abusivo al credito, con dissimulazione della situazione di dissesto, costituisce un reato proprio e che, a prescindere dalla dissimulazione del dissesto, il fatto materiale di chiedere finanziamento in una situazione di crisi può essere annoverato anche nella fattispecie di cui all'art. 217 l. fall. di operazioni di grave imprudenza e comunque costituisce illecito civile. Dal lato del finanziatore, lo stesso è tenuto dalla normativa di settore ad agire con diligenza ed in particolare, a verificare il merito creditizio. Il finanziamento lecito anche verso società in difficoltà viene sostenuto dall'ordinamento, come si ricava da una serie di disposizioni in materia di finanza - ponte, finanza interinale a strumenti di risanamento (art. 182 quater quinquies L. Fall introdotti nel 2010), sicché, anche al di fuori di tali istituti, il possibile e lecito finanziamento all'impresa in crisi deve essere riconosciuto, con il limite della ragionevolezza e fattibilità del piano aziendale di risanamento (anche non formalizzato: cfr. Cass. N. 16706/2020).
In punto di legittimazione, secondo tale ricostruzione, che si condivide pienamente, il curatore (o nel caso il commissario straordinario) quale successore del fallito, ha legittimazione esclusiva a far valere la lesione diretta del patrimonio dell'impresa nei confronti del soggetto che ha abusivamente finanziato la società aggravando il dissesto.
Il curatore succede nei diritti del fallito e, quindi, può esercitare l'azione volta al ristoro del danno diretto ed immediato causato sul suo patrimonio dalla abusiva concessione del credito, come parimenti, può far valere la responsabilità di terzi per fatti anteriori e colpevolmente causativi dello stato di insolvenza (Cass. N. 5028/2000;
n. 7407/2013). Si tratta, come si dice, di diritti che lo stesso rinviene nel patrimonio del fallito.
Si deve contestare la ricostruzione per la quale il curatore che succede al fallito che ha richiesto il finanziamento non potrebbe lamentarsi della sua abusiva concessione, non potendo essere al contempo fautore e vittima dell'illecito. Tale assunto è ingiustificato e
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nessuno dubita che il curatore possa agire nei casi di distrazione da parte dell'amministratore, di contratti stipulati in conflitto di interessi, ipotesi in cui l'amministratore ha agito infedelmente danneggiando la società.
Al curatore, poi, spetta la legittimazione per le cd. azioni di massa volte alla ricostituzione della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c. di cui tutti i creditori beneficeranno, così come le azioni revocatorie, le azioni di responsabilità verso gli organi sociali ivi compresa quella dei creditori per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione della integrità del patrimonio sociale (art. 2394 bis c.c. – art. 146 L. fall). Tali disposizioni costituirebbero la manifestazione di un principio generale per cui la legittimazione del curatore ad agire in rappresentanza dei creditori è limitata a quelle di massa finalizzate alla ricostituzione del capitale sociale, mentre gli sono precluse le domande che presuppongono l'accertamento della sussistenza di un diritto soggettivo in capo ad uno o più creditori. In detta ipotesi, il danno è individuale e non potrà essere fatto valere dal singolo creditore durante la procedura (salvo art. 240 L. fall che prevede l'ipotesi di costituzione di parte civile del singolo creditore che agisca per un'azione personale).
La legittimazione del curatore non è diversa da quella normalmente delineata ai sensi dell'art. 146 l. fall, in ragione della quale si afferma che al curatore appartiene sia la legittimazione attiva a richiedere al finanziatore abusivo il risarcimento per i danni diretti cagionati alla società sia quella per i danni indiretti cagionati alla massa dei creditori per la diminuzione del patrimonio sociale a causa della prosecuzione dell'attività d'impresa, indebitamente finanziata, con aggravamento del dissesto. Avrà, quindi, sia l'azione che spetta alla società sia l'azione a favore dei creditori.
Quanto al titolo, ove agisca rispetto al danno patito direttamente dalla società, farà valere la responsabilità contrattuale: in particolare, nella richiamata pronuncia si distingue in responsabilità precontrattuale (ma sempre in applicazione dell'art. 1218 c.c. essendo preesistente un'obbligazione da contatto sociale qualificato) nel caso in cui vi sia concessione di credito nonostante la violazione della normativa specifica di valutazione del merito creditizio. Si tratta, infatti, di doveri che seppure di fonte legale, integrano il regolamento negoziale. Si avrà, invece, responsabilità contrattuale in ipotesi di prosecuzione (indebita) di finanziamento già in corso, posto che la fase della condotta negligente della banca è quella dell'esecuzione del rapporto. Riparto
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della prova e prescrizione seguono in entrambi i casi la disciplina della responsabilità contrattuale.
Al contrario, ove il curatore agisca a favore della massa dei creditori, la responsabilità è extracontrattuale e lo stesso dovrà provare la condotta violativa delle regole che disciplinano l'attività bancaria, il danno evento, il danno conseguenza ed il nesso di causalità.
Orbene, così delineata la legittimazione, si osserva che parte attrice ha espressamente dichiarato di agire facendo valere la responsabilità contrattuale nei confronti della banca, sia in quanto la stessa non avrebbe adeguatamente valutato il merito creditizio sia in quanto avrebbe “concorso” negli inadempimenti imputabili agli organi di gestione della società, seppure a prescindere da qualsiasi accordo e connivenza tra i vari soggetti.
Nei confronti dell'amministratore, il titolo di responsabilità è sempre contrattuale afferente sia alla commissione di fattispecie di reato sia comunque alla mala gestio per l'indebita prosecuzione dell'attività societaria.
Come è stato schematizzato dalla Suprema Corte, il curatore può agire nei confronti del banchiere che abbia concesso abusivamente credito sia a titolo di responsabilità contrattuale, sia a titolo di responsabilità extracontrattuale quale azione di massa in favore dell'insieme del ceto creditizio.
L'eccezione, in definitiva, deve essere respinta.
3. Il merito: l'eccezione di prescrizione In ordine a tale eccezione, si deve osservare che l'Amministrazione Giudiziaria fa valere la violazione da parte del finanziatore delle normative di settore che avrebbero dovuto, in tesi, precludere la concessione del credito: si contesta, infatti, per quanto genericamente, l'errata valutazione della solvibilità della banca (per la mancata concessione di nuova finanza dal 2006, per il significativo rientro dall'esposizione verso il ceto bancario;
per l'incapacità della società di sostenersi senza le sovvenzioni dello
Stato, per la scadenza della convenzione).
La responsabilità è contrattuale e la prescrizione, non decorsa, è decennale. Non si tratta, invero, della lesione da parte di un terzo estraneo (la banca) del rapporto sociale
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tra amministratore e socio, ma della violazione di un rapporto contrattuale tra società e banca.
Nei confronti degli istituti di credito si fa valere la violazione del rapporto contrattuale, come integrato dalle norme imperative di settore.
Nei confronti del Cav. è stata proposta domanda di accertamento incidentale, CP_5
senza richiesta di alcuna statuizione condannatoria;
gli si contesta in via alternativa la commissione di diverse fattispecie di reato, tra cui quella contestatagli in sede penale di avere concorso a cagionare il dissesto esponendo nei bilanci fatti non rispondenti al vero, rendendo possibile la prosecuzione dell'attività operativa, nonché comunque la mala gestio dell'indebita prosecuzione consentita dal finanziamento.
L'allegazione di falso si riduce al mero richiamo dell'imputazione di cui all'avviso di conclusione delle indagini depositato in atti (quindi, in fase anteriore al rinvio a giudizio).
La delibazione incidentale è stata richiesta presumibilmente per aderire a quella giurisprudenza che ha riconosciuto la responsabilità della banca nel caso di concorso nel reato dell'amministratore.
Nessun dubbio che sia che si tratti di mala gestio dell'amministratore sia che si tratti della commissione di fatti di reato il titolo di responsabilità sarebbe comunque quello contrattuale.
Peraltro, l'azione di responsabilità ha durata quinquennale e testualmente l'art. 2394 comma IV stabilisce che l'azione sociale di responsabilità può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dalla carica dell'amministratore.
Secondo l'orientamento che si ritiene preferibile ed è adottato dalla presente sezione, il termine non è di decadenza – non avendosi a cuore l'obiettivo di assicurare certezza ai rapporti giuridici societari come in relazione, ad esempio, all'impugnative delle delibere assembleari, all'opposizione ad operazioni di fusione, all'opposizione al bilancio di liquidazione – ma è di prescrizione.
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Sicché la corretta lettura della norma è quella per cui l'azione sociale di responsabilità si prescrive nel termine di 5 anni dalla cessazione dalla carica ovvero dal successivo momento in cui danno si è esteriorizzato.
La data di cessazione dall'incarico da parte del Cav. è quella del 14.07.2010; il CP_5 provvedimento di ammissione all'amministrazione straordinaria data il 06.08.2010
e la successiva sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza è del 12.08.2010.
Peraltro, nella stessa prospettazione di parte attrice l'abusività della condotta da parte sia del cav. sia della stessa è quella di avere già nel dicembre 2008 e il CP_5 CP_1
13.03.2009 stipulato contratti di finanziamento in condizioni di percepibile dissesto.
L'azione di responsabilità civilistica, quindi, iscritta il 13.12.2019, è prescritta.
L'allungamento della prescrizione ai sensi dell'art. 2947 c.c. III - per il quale se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile - importa che sia stata allegata e provata la commissione di una precisa fattispecie di reato.
Nel caso concreto, l'Amministrazione Straordinaria nulla ha dedotto di specifico, invocando in via alternativa le diverse ipotesi, senza peritarsi quantomeno di allegare gli elementi costitutivi dei diversi reati. Si osserva, poi, che solo la bancarotta prevista dall'art. 216, 223 L. Fall ha una cornice edittale fino a 10 anni, con prescrizione a 15 anni, mentre gli altri reati scontano una prescrizione massima di 6 anni e mezzo, che non sarebbe utile allo scopo.
In definitiva, l'azione nei confronti del Cav. è comunque prescritta. CP_5
4. Assorbimento della domanda di manleva
Le conclusioni in relazione alla domanda promossa nei confronti del Cav. CP_5
consentono di ritenere assorbita la chiamata in garanza della Compagnia CP_10
5. Infondatezza nel merito Nonostante, una certa enfasi di parte attrice nell'evocare il 'concorso' delle banche nell'atto di mala gestio dell'amministratore, l'Amministrazione Straordinaria non ha
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mai allegato precisi elementi da cui trarre la partecipazione dolosa di dipendenti dei suddetti istituti di credito alle condotte di consapevole dissimulazione dello stato di dissesto, pur predicati tanto nel processo penale che in quello civile di responsabilità nei confronti degli amministratori, del collegio sindacale e della società di revisione.
Tantomeno ha chiaramente enucleato un'ipotesi di compartecipazione colposa nel reato di cui all'art. 217 L. Fall di aggravamento del dissesto per avere tardivamente richiesto la dichiarazione di fallimento o per aver compiuto operazioni manifestamente imprudenti per ritardare il dissesto, compartecipazione con la responsabilità dell'amministratore dalla quale, a livello sistematico, dovrebbe seguire il diverso termine prescrizionale dell'azione di responsabilità o da reato.
Invero, residua la responsabilità della banca a titolo contrattuale, come ricostruita dalla citata pronuncia della Suprema Corte (n. 24725/2021, est. Nazzicone) per la quale il curatore, che subentra nei rapporti giuridici del fallito, può contestare alla banca di non aver ottemperato alla normativa di settore a protezione anche di interessi pubblici nel credit risk management.
Infatti, in via generale, vale premettere come da tempo è stata individuata una condotta, illecita, di chi conceda un credito senza prudentemente valutare se il soggetto mutuatario sia nelle condizioni oggettive di far fronte al medesimo, qualificata come
“concessione abusiva di credito”: con essa si designa l'agire del finanziatore che conceda, o continui a concedere, incautamente credito in favore dell'imprenditore che versi in istato d'insolvenza o comunque di crisi conclamata.
Nell'integrazione della fattispecie, rilievo primario assumono, accanto alla regola generale del diritto delle obbligazioni relativa all'esecuzione diligente della prestazione professionale ex art. 1176 c.c., la disciplina primaria e secondaria di settore e gli accordi internazionali. Il soggetto finanziatore, sulla base di questa, è invero tenuto all'obbligo di rispettare i principi di c.d. sana e corretta gestione, verificando, in particolare, il merito creditizio del cliente in forza di informazioni adeguate. Il tema è stato più approfonditamente analizzato in relazione al credito concesso nei confronti di imprenditori, elaborando il principio della “sana e corretta gestione”, ripetuto, quale criterio essenziale per tali imprenditori, in numerose norme del testo unico bancario, con le relative disposizioni di attuazione: come essenziale finalità della vigilanza in capo alle autorità creditizie (art. 5 t.u.b.); requisito per l'autorizzazione all'esercizio
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dell'attività bancaria (art. 14, comma 2), di intermediario finanziario (art. 107), istituto di moneta elettronica (art. 114-quinquies) o istituto di pagamento (art. 114-nonies); presupposto per l'autorizzazione all'acquisizione di partecipazioni in una banca (artt. 19
e 25), a modificazioni statutarie (art. 56), alla fusione e scissione (art. 57); compito degli esponenti aziendali (art. 26) e ragione della loro rimozione dalla carica, ove la permanenza nella stessa sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione (artt. 53-bis,
67-ter, 108, 114-quinquies. 2, 114-quaterdecies). A rafforzamento di tali concetti, gli artt. 53, 67, 108, 114-quinquies. 2 e 114-quaterdecies t.u.b. prevedono la vigilanza regolamentare della Banca d'Italia mediante disposizioni sul “contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni”. Un'indicazione dei metodi di ponderazione dei rischi
è contenuta negli accordi di Basilea;
si ricorda, altresì, l'art. 142 del Regolamento UE n.
575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, laddove descrive il metodo basato sui rating interni, ai fini della valutazione delle esposizioni di credito: ivi si afferma che si intende per “sistema di rating”, l'insieme di metodi, processi, controlli, meccanismi di raccolta dati e sistemi informativi che fungono da supporto alla valutazione del rischio di credito, all'attribuzione delle esposizioni a classi o pool di rating e alla stima quantitativa dei default e delle perdite per un dato tipo di esposizione. In sostanza, dal sistema normativo nel suo complesso emerge la rilevanza primaria per l'ordinamento dell'obbligo di valutare con prudenza, da parte dell'istituto bancario, la concessione del credito ai soggetti finanziati, in particolare ove in difficoltà economica.
Pertanto, la banca, che è soggetto professionale altamente specializzato e qualificato nella valutazione del merito creditizio del debitore, ove non svolga una puntuale e doverosa valutazione, è responsabile a titolo di risarcimento del danno.
Dalla natura contrattuale del titolo di responsabilità invocato consegue che parte attrice debba solo allegare il rapporto giuridico, spettando alle banche convenute provare l'esatto adempimento della loro prestazione, nella fase genetica – precontrattuale – del rapporto.
La lettura delle emergenze documentali consente di smentire tanto la situazione di evidente dissesto della società che si aggrappava con fede 'messianica' (così Pt_1
testualmente) alla imminente privatizzazione ed al rinnovo della convenzione tanto il
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mancato assolvimento da parte delle convenute della valutazione del merito creditizio della società richiedente.
Invero, il dato di fatto da cui prendere le mosse è la struttura societaria, il sistema di controllo ed il quadro normativo di tipo convenzionale che riguardava la società
. Parte_1
La stessa era partecipata integralmente da NA a sua volta partecipata integralmente dallo Stato e sottoposta al Controllo della Corte dei Conti.
Già dal 1974 la gestione dei servizi marittimi di era disciplinata tramite Pt_1 convenzioni con lo Stato che prevedevano tratte, frequenze, tariffe nell'ottica di garanzia del servizio pubblico (di cui alle leggi n. 684 del 1974 e n. 169 del 1975) di collegamento con le isole ma anche, correlativamente, il pagamento da parte dello Stato di sovvenzioni annuali di equilibrio che coprivano tutta la differenza tra gli introiti ed i costi, ivi compresa la remunerazione del capitale investito (cfr. atto di citazione dell'Amministrazione Straordinaria del 2015 in atti).
Si trattava, quindi, palesemente di una società che operava convenzionalmente e, si direbbe, istituzionalmente, in una situazione di disequilibrio economico, posto che le diverse convenzioni imponevano alla società la copertura di tutte le tratte ritenute rilevanti e con tariffe predefinite;
ciò impediva alla stessa di migliorare il proprio risultato operativo, non potendosi mettere in concorrenza neppure nelle tratte più remunerative.
A fronte di tale quadro strutturale, dal punto di vista economico la società non poteva andare in dissesto ma poteva subire una crisi a livello di liquidità finanziaria dovuta ai ritardi con i quali lo Stato provvedeva ad erogare le sovvenzioni richieste (“a pié di lista”).
La situazione è divenuta maggiormente critica anche a causa del credit crunch determinatasi nel 2008 a seguito della nota crisi dei subprime generatasi negli USA: come risulta dalle relazioni del CdA allegate, diverse banche non avevano prorogato le linee di credito già concesse, determinando la necessità di 'ingenti rientri' rispetto al ceto bancario.
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La domanda di responsabilità della Amministrazione Straordinaria viene costruita sul duplice elemento della scadenza della convenzione con lo Stato e sul processo di privatizzazione il cui esito sarebbe stato incerto e non tale da garantire la prosecuzione dell'attività della società, anche in ragione della affermata incompatibilità del sistema delle sovvenzioni al mercato unico europeo.
Invero, rimandando all'esaustiva disamina compiuta dalla Corte dei Conti nella relazione all'esercizio 2008, da una parte la sanzione successiva alla procedura d'infrazione per aiuti di stato alla , iniziata nel 1999 dalla Commissione ai sensi Pt_1 dell'art. 88 par. 2 del Trattato e conclusa nel 2004, era stata annullata dalla Corte di
Giustizia europea con decisione del 04.03.2009, sulla scorta di precedenti analoghe decisioni del 10.005.2005 e del 20.06.2007, dall'altra il processo di privatizzazione aveva visto nel 2008 una intensificazione dell'azione del Governo, in attuazione dei principi segnati dalla l. 481/1995 che demandava al Governo definire i criteri per la privatizzazione di ciascuna impresa deputata allo svolgimento di servizi di pubblica utilità, in linea con la necessità di aderire al Regolamento CEE n. 3577/1992 che impone l'affidamento dei contratti di servizio pubblico su basi non discriminatorie mediante procedure aperte al mercato.
La Corte dei Conti dava, quindi, conto nella citata Relazione della circostanza che le convenzioni stipulate nel luglio del 1991 erano venute a scadenza nel 2008 e che la legge finanziaria del 2007 art. 1 commi 998 e 999 aveva delineato un percorso di liberalizzazione del cabotaggio marittimo attraverso la privatizzazione della società esercenti i servizi di collegamento in regime di servizio pubblico e la stipula tra lo stato e le società neo privatizzare di nuove convenzioni con scadenza non anteriore al
31.12.2012, nonché degli ulteriori passaggi normativi che prevedevano la cessione alle
Regioni delle articolazioni regionali della;
inoltre, rappresentava che “Sul finire Pt_1
del 2008, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, in risposta a una nota della competente direzione generale della Commissione Europea che esprimeva considerazioni in ordine al regime del servizio pubblico di cabotaggio in Italia, rappresentava il nuovo quadro normativo quale si delinea a partire dalle disposizioni recate dalla legge finanziaria 2007 e, nel contempo, trasmetteva un primo schema
'nella loro veste pressoché definitiva' delle nuove convenzioni (dal 2009 al 2014), non mancando di sottolineare come la privatizzazione del e la stipula delle CP_16
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convenzioni fossero elementi interdipendenti ed assolutamente necessari per il successo dell'operazione” (cfr. ns. doc. 12, p. 15). Inoltre, sempre la Corte dei Conti riferisce che la Commissione Europea, a seguito del confronto con le autorità italiane, “è apparsa propensa a esprimersi favorevolmente sulla linea d'azione … il cui nucleo centrale restava la cessione contestuale da parte dello Stato, con procedura competitiva, a soggetti privati del capitale di e delle controllate, associato all'affidamento di Pt_1 nuove convenzioni di servizio pubblico” (cfr. doc. 12, p. 14).
Nelle more dell'iter di approvazione e di stipulazione delle nuove convenzioni, con
D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni in L. 27 febbraio 2009, n.
14 (D.L. 207/2008), lo Stato italiano ha disposto la proroga della Convenzione fino al
31 dicembre 2009 proprio “al fine di pervenire alla completa liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo attraverso il completamento, entro il 31 dicembre
2009, del processo di privatizzazione delle società esercenti i servizi di collegamento ritenuti essenziali …, a condizioni che assicurino la migliore valorizzazione delle suddette società” (cfr. art. 26 D.L. 207/2008).
Nel frattempo, il ha provveduto ad aggiornare la pianificazione CP_16
industriale.
Successivamente, il processo di privatizzazione del è stato avviato nel CP_16 corso dell'anno 2009, il D.L. 135/2009 ha previsto la proroga della Convenzione sino al 31 settembre 2010 ed ha imposto la pubblicazione del bando di gara per la privatizzazione di e di RE, l'unica società rimasta sotto il controllo della Pt_1
capogruppo entro il 31.12.2009 (cfr. art. 19–ter, comma 9, D.L. 135/2009).
Invero, l'Invito a manifestare interesse all'acquisto di n. azioni 108.360 rappresentanti
l'intero capitale sociale di è stato pubblicato da Parte_1
NA S.p.A. in data 23 dicembre 2009. Tra gli atti di gara doveva essere presente anche lo schema della Nuova Convenzione che, infatti, è stata approvata in data
10.03.2010; tale nuova Convenzione introduceva meccanismi di efficientamento volti a ridurre i costi del servizio per l'utenza, nonché forme di flessibilità tariffaria non distorsive della concorrenza.
Alla data del 19.02.2010, data di scadenza del bando promosso da NA, erano pervenute diverse manifestazioni di interesse e in data 28.06.2010 CP_14
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Holding di Navigazione S.p.A., che in data 28 giugno 2010 aveva formulato l'offerta vincolante di acquisto, era risultata aggiudicataria delle azioni in data 28 Pt_1
luglio 2010. Il contratto non era poi stato sottoscritto dalla società in data
05.08.2010, società che avrebbe avuto, secondo la stampa, solo 24 ore per la sottoscrizione (cfr. 4.10.2010). CP_20
Nelle more della sottoscrizione, il Governo emanava il D.L. 06.07.2010 n. 103 che
“considerata la necessità di completare la procedura di dismissione dell'intero capitale sociale di e, nel contempo, di assicurare l'esatto Parte_1
adempimento delle obbligazioni derivanti dalle convenzioni di pubblico servizio di trasporto marittimo fino al 30 settembre 2010, data della loro scadenza stabilita dalla legge” disponeva una serie di misure straordinarie, ed in particolare attribuiva al MEF di concerto con il Ministero dei Trasporti la nomina dell'amministratore unico, con immediata decadenza del CdA;
prevedeva che fino al 30.09.2010 fosse consentita
l'erogazione da parte delle banche di nuovi finanziamenti, stabilendo che gli stessi sarebbero stati “equiparati a crediti prededucibili”, non soggetti a revocatoria e garantiti da NA.
Egualmente anche nella legge di conversione si diceva che tale nuova finanza dovesse servire a ad evitare la compromissione della continuità del servizio pubblico Pt_1
di navigazione con le isole e per fronteggiare i fabbisogni di liquidità corrente.
Se ne trae che lo Stato italiano, ha ritenuto nell'estate del 2010 di non portare a termine in quel momento il procedimento di privatizzazione, volendo comunque garantire l'espletamento dei servizi pubblici, imponendo per legge l'esenzione da eventuali successive azioni revocatorie di nuovi finanziamenti che erano imprescindibili per la continuità aziendale e che venivano garantiti dallo Stato.
Risulta, quindi, che, a maggior ragione, dovesse ritenersi meritevole di tutela la concessione di finanziamento nella prospettiva di prognosi positiva che era propria delle banche nel dicembre 2008 e dicembre 2009 e che si poneva a valle di interventi normativi volti alla proroga della convenzione ed al perseguimento di una non facile privatizzazione.
In conclusione, vale la pena ripercorrere le conclusioni della relazione del Dott.
nominato prima amministratore unico a seguito del D.L. del 2010, poi Per_1
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commissario straordinario, sulle cause di insolvenza della società che lo stesso Pt_1
addebitava alla crisi di natura finanziaria che si era manifestata nell'ultimo trimestre del
2008, che trovava origine nell'incertezza determinata dalla mancata conclusione del processo di rinnovo delle convenzioni e della privatizzazione delle società del gruppo
(cfr. la “Relazione dettagliata sulle cause dell'insolvenza, depositata nel maggio 2011 p.
207).
In buona sostanza, non si può ritenere che la concessione di credito da parte degli istituti di credito potesse ritenersi preclusa: invero, dal punto di vista economico contabile, la società non aveva patrimonio netto negativo, potendo contare sul ripianamento della differenza tra ricavi e costi, né si può affermare che non fosse in corso il processo di privatizzazione che avrebbe garantito nuova finanza e la stipulazione di una nuova convenzione che avrebbe consentito all'aggiudicataria una gestione più efficiente in forza della anticipazione delle sovvenzioni (non più erogate ex post ma ex ante) ed una maggiore flessibilità tariffaria.
Se è vero – come risulta dalla relazione del Dott. - che la riduzione delle Per_1
sovvenzioni non avrebbe potuto garantire il risultato economico positivo (drogato) che vi era stato fino ad allora, il subentro di una società privata comunque affidataria ed in convenzione per almeno quella parte del servizio di trasporto pubblico marittimo ritenuta essenziale, non poteva che essere un elemento di rassicurazione in capo alle banche.
Come dimostra la stessa copertura normativa alla nuova finanza, equiparata a crediti prededucibili e non soggette a revocatoria, disposta dal D.L. 6 luglio 2010, n. 103, anteriormente all'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ed anteriore alla presentazione di un piano di risanamento, lo Stato intendeva garantire in tutti i modi la continuità del servizio pubblico.
Da altro punto di vista, l'assenza di alcuna scientia decoctionis, elemento imprescindibile nella valutazione di abusività della concessione del credito, è stata esclusa in capo alle banche in diverse pronunce giudiziale su azioni revocatorie promosse dall' di Tirennia di Navigazione verso diversi Parte_1
istituti di credito che si condividono integralmente. (Trib. Roma n. 5369/2916 RG
55294/2913 su azione revocatoria avverso la Banca Popolare di Ancona;
n. Parte_7
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21626/2017 RG 22954/17 nei confronti di MPS, Intesa San Paolo, Carige, Banca Nuova
Marche, UN, Banca Nuova;
Banco BPM e altre).
Peraltro, ha evidenziato di avere concesso un finanziamento a revoca CP_3
trimestrale ed ha prodotto in atti la propria esaustiva relazione istruttoria: dalla stessa si evince il rilievo di flusso commerciale del rapporto con , la consapevolezza Pt_1
della procedura di privatizzazione in corso che non si sarebbe completata prima del
2009 e della predisposizione di nuova convenzione;
la valutazione delle relazioni con il sistema bancario e finanziario dalle quali si ricavava che l'accordato aveva un utilizzo pieno ma regolare e che vi era una buona riserva sul credito autoliquidante. Tra gli elementi presi in considerazione si attribuiva rilevanza allo standing della società, partecipata interamente da NA e operante in regime di sovvenzione.
BNL ha prodotto il contratto di finanziamento ed il separato atto di costituzione del pegno stipulati il 23.12.2009.
Nel contratto di finanziamento si legge che la società non è in stato di insolvenza, che non si sono contenziosi in grado di incidere sulla capacità di parte finanziata di adempiere alle obbligazioni, che tutti i libri sociali e le scritture contabili della Parte
Finanziata sono completi, corretti ed accurati ed i bilanci rappresentano in modo veritiero i risultati operativi e la situazione patrimoniale e finanziaria della . Pt_1
Inoltre, BNL ha sottolineato che la stipulazione del contratto di finanziamento è avvenuta a ridosso della conversione del D.L. 135/2009 che prorogava la durata della convenzione e nella stessa data di pubblicazione dell'Invito a partecipare alla manifestazione di interesse, che segnava l'inizio della procedura di privatizzazione, bando che affermava “Sono stati definiti, ad opera delle competenti Autorità nazionali, gli schemi delle nuove convenzioni di servizio pubblico della durata di 8 anni per la
e di 12 anni per la RE ... Detti schemi di convenzione sono stati portati Pt_1 all'esame delle Autorità comunitarie”.
Non può, quindi, muoversi alcun rimprovero di negligenza e violazione della corretta valutazione nel merito creditizio a fronte degli elementi di fatto conosciuti e conoscibili al momento dell'erogazione dei finanziamenti, in ragione della natura di servizi pubblici essenziali operati dalla e che non potevano essere ex abrupto abbandonati dallo Pt_1
Stato.
42 RG 81070/2019
6. Conclusioni Deve essere dichiarata prescritta l'azione promossa nei confronti del Cav. per CP_5
quanto in narrativa e comunque infondata per quanto si è argomentato.
Il rigetto della domanda nei confronti del Cav. importa la necessità di parte CP_5
attrice di rifondere le spese di lite della terza chiamata in causa in virtù del principio di causalità
Deve essere rigettata per infondatezza la domanda di responsabilità contrattuale svolta nei confronti di oggi incorporata in e nei confronti di CP_3 CP_21 Pt_4
per quanto in narrativa.
[...]
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) RIGETTA la domanda di Parte_1
(c.f. nei confronti del Cav. di
[...] P.IVA_1 Controparte_5 CP_3 oggi incorporata in e nei confronti di per quanto in Controparte_22 Pt_4 narrativa;
2) DICHIARA assorbita la domanda di manleva proposta dal Cav. Controparte_5 nei confronti di;
Controparte_6
3) CONDANNA a Parte_1 rifondere a , Controparte_5 Controparte_6
e nei confronti di le spese di giudizio, che liquida Controparte_8 Pt_4 per ogni parte in €64.053 per compensi ex DM. 55/2014, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12.11.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Cristina Pigozzo Dott. Giuseppe Di Salvo
43 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La Corte ha, ad esempio, confermato l'ordinanza di sospensione di un processo civile avente ad oggetto una successione testamentaria basata su due testamenti olografi con domande di esclusione di alcuni eredi per indegnità sull'assunto che avessero falsificato uno dei testamenti, avendo pregiudizialità logica e giuridica il giudizio penale volto ad accertare l'avvenuta falsificazione di uno dei testamenti. Al contrario, non si sono ritenuti i presupposti della sospensione della causa civile in un caso in cui vi era stata costituzione nel processo penale del curatore in relazione ad ipotesi di falso in bilancio, rispetto all'azione di responsabilità promossa nei confronti degli amministratori di società di capitale formulata per inadempimento dei doveri nei confronti della società e l'osservanza di obblighi avente ad oggetto la conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, trattandosi di fatti diversi e più ampi (Cfr. Cassazione 34529 del 2019).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe DI SALVO PRESIDENTE
Dott. Maurizio MANZI GIUDICE
Dott.ssa Cristina PIGOZZO GIUDICE RELATORE
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 81070 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del
30.05.2023 e
promossa da
Parte_1
(c.f. )
[...] P.IVA_1
Elettivamente domiciliata in Roma, Via Pietro Paolo Rubens n. 31, presso lo studio dell'avv. Luigi Amerigo Bottai, che la rappresenta e difende, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione
ATTRICE
contro
1 RG 81070/2019
P.IVA e numero di iscrizione nel Controparte_1
Registro delle Imprese di Roma ) P.IVA_2
Elettivamente domiciliata in Roma, via Fabio Massimo 107, presso lo studio degli avv.ti Gianfranco Torino e Francesco Torino, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione
CONVENUTO nonché
(ex Controparte_2 Controparte_3
e già , Partita IVA
[...] Controparte_4 P.IVA_3
e Codice Fiscale , elettivamente domiciliato in Roma, Viale di Villa P.IVA_4
Grazioli n. 15, presso lo studio degli avv. Benedetto Gargani e Marco Amore, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione
CONVENUTA
altresì
(c.f. ) Controparte_5 C.F._1
Elettivamente domiciliato in Roma, Via Flaminia n. 135, presso lo studio legale degli avv.ti Paolo Berruti e Maria Grazia Alfisi, che lo rappresentano e difendono, in virtù di procura in atti
CONVENUTO
( c.f. Controparte_6 P.IVA_5
Elettivamente domiciliata in Milano, viale Monte Nero n. 53, presso lo studio degli avv. ti Alberto Monti, Franco Monti e Francesco Magni, che la rappresentano e difendono, in virtù di procura in atti
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: azione di responsabilità contro gli organi amministrativi
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.10.2022, le parti concludevano come da verbale in atti:
PARTE ATTRICE: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda ed eccezione, accertare e dichiarare solo incidenter tantum ex art. 34 cpc che
2 RG 81070/2019
le condotte poste in essere dal dr. amministratore delegato di Controparte_5 [...] (dal maggio 2002 all'agosto 2010), integrano gli elementi Parte_1 costitutivi delle fattispecie delittuose di cui agli artt. 217, primo comma, n. 4, l.f., e/o 218 l.f., in relazione agli artt. 224 e 225 l.f., nonché, a prescindere dal rilievo penale, delle fattispecie civilistiche risarcitorie previste dagli artt. 2392, 2393, 2394, 2394-bis,
2381, 2485, 2486, 2487 c.c., per i fatti e i motivi esposti in narrativa. Per l'effetto, e comunque anche in via autonoma, accertare e dichiarare la responsabilità (contrattuale) delle banche convenute per aver abusivamente – ossia in violazione degli obblighi imposti dall'ordinamento bancario – e irragionevolmente accordato a in date 12.12.2008 e 23.12.2009, Parte_1 allorquando la stessa Società già versava in crisi non reversibile, perché prossima a decadere dalla convenzione di servizio e priva di un piano di risanamento attestato e/o plausibile, nuovi finanziamenti, segnatamente CP_3 tramite un'apertura di credito di € 10 milioni e BNL con un mutuo ipotecario di € 45 milioni, concorrendo in tal modo, unitamente all' della predetta Società ( CP_7 [...]
e con diretta efficienza causale, all'aggravamento dell'esposizione Parte_2 debitoria della stessa nella misura pari ai finanziamenti erogati. Per l'effetto ancora condannare i medesimi istituti di credito, in persona dei legali rapp.ti p.t., ciascuno per le proprie responsabilità e per i propri titoli, a risarcire il danno procurato all'integrità del patrimonio sociale di Parte_1 corrispondente all'incremento della massa passiva dovuto ai suddetti finanziamenti e così quantificato in € 10.000.000 per la ex Controparte_4 e in € 45.000.000 per la
[...] Controparte_1 secondo il criterio illustrato in narrativa, ovvero in quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, anche utilizzando il criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c., sempre con riferimento ai parametri sopra indicati.
Il tutto oltre interessi legali dalla presente domanda al soddisfo. Con vittoria di compensi e spese di lite.”
PARTE CONVENUTA “Piaccia Controparte_1 all'On.le Tribunale, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così giudicare: in via preliminare di rito
– accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità delle domande proposte da in amministrazione straordinaria per carenza di Parte_1 Parte_1 autorizzazione ad agire dei Commissari Straordinari, per le ragioni esposte nel presente atto;
– accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità delle domande proposte da in amministrazione straordinaria per carenza di Parte_1 legittimazione attiva dei Commissari Straordinari, per le ragioni esposte nel presente atto;
nel merito, e in via subordinata rispetto alle eccezioni preliminari che precedono
– respingere tutte le domande proposte da in Parte_1 amministrazione straordinaria, in quanto prescritte e comunque infondate, in fatto e in diritto, per le ragioni esposte nel presente atto;
in ogni caso
– condannare in amministrazione straordinaria alla Parte_1 rifusione delle competenze e spese della presente causa;
– emettere ogni pronuncia e statuizione comunque connessa o dipendente dalle domande che precedono.
3 RG 81070/2019
Con riserva di svolgere nei successivi atti ogni ulteriore deduzione, eccezione e istanza, anche in via istruttoria.”
PARTE CONVENUTA : “ - dichiarare Controparte_8 improcedibili le domande avversarie, non essendo stato esperito il tentativo obbligatorio di mediazione reintrodotto con la legge n. 98/13, di conversione con modifiche del D.L. n. 69/2013;
- nel merito, dichiarare inammissibili o, comunque, rigettare tutte le domande avversarie in quanto infondate, in fatto ed in diritto, non provate e comunque prescritte;
- in ogni caso, in subordine, rigettare la domanda risarcitoria avanzata dalla
[...] in a.s. nei confronti della banca esponente, atteso che il danno Parte_1 astrattamente risarcibile nell'ipotesi di concessione abusiva di credito è limitato al solo costo del finanziamento (per interessi e spese) concesso abusivamente, costo del finanziamento nel caso in esame non allegato né dimostrato;
- sempre in subordine, valutare, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attrici, l'incidenza che la condotta ascritta a avrebbe avuto sulla crisi di CP_3
, differenziandola dall'impatto che invece avrebbero avuto le condotte – sempre Pt_1 in tema di istruttoria non adeguata e non veritiera – ascritte all'altra convenuta, ripartendo le responsabilità di ciascuna banca;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
PARTE CONVENUTO : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Controparte_5 respinta ogni contraria richiesta: in via preliminare, differire ai sensi dell'art. 269 c.p.c. la prima udienza di comparizione delle Parti, già fissata per il 6 ottobre 2020, al fine di consentire la chiamata in causa di
[...]
, in persona del legale rapp.te Controparte_9
p.t., in via pregiudiziale
1) dichiarare la litispendenza e/o continenza del presente giudizio con il giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Roma, Sez. III/XVI – R.G.n. 45793/2015 – G.I. Dott. Cardinali, stante l'identità di parti, petitum e causa petendi;
2) dichiarare la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. del presente giudizio in attesa della definizione del procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale Penale di Roma, stante la pregiudizialità logico – giuridica di tale accertamento rispetto alla domanda oggetto del presente giudizio;
3) dichiarare inammissibile per compiuta prescrizione l'accertamento della responsabilità sociale dell'organo amministrativo e, nello specifico, del Cav. CP_5 amministratore delegato di fino al luglio 2010. Pt_1
Nel merito,
4) senza alcuna rinuncia alle suesposte eccezioni, respingere le domande avversarie, in quanto inammissibili ed improcedibili, nonché totalmente infondate in fatto e in diritto;
5) condannare la , in persona Parte_1 dei Commissari al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 Parte_1
c.p.c. nella misura ritenuta di giustizia, liquidata, se del caso, anche in via equitativa;
in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Cav. dovesse essere Controparte_5 ritenuto responsabile per gli addebiti formulati ex adverso,
4 RG 81070/2019
- condannare , in persona del Controparte_6 legale rapp.te p.t., in esecuzione degli obblighi assunti con la polizza n. 505523, a manlevare e tenere indenne il Cav. da qualsivoglia esborso e/o pregiudizio CP_5 patrimoniale connesso e conseguente alla domanda giudiziale promossa a suo danno.
Con vittoria di competenze, onorari e spese di giudizio”.
TERZA CHIAMATA: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Roma, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
IN VIA PREGIUDIZIALE Accertare e dichiarare per i motivi dedotti in atti l'insussistenza di qualsivoglia identità
o parziale sovrapposizione tra la presente causa e quella pendente avanti il Tribunale Civile di Roma con R.G. n.45793/2015; per l'effetto Rigettare la richiesta di declaratoria di litispendenza e/o continenza del presente giudizio con il giudizio pendente dinanzi al Tribunale Civile di Roma con R.G. n. 45793/2015 avanzata dal Cav. CP_5 Accertare e dichiarare per i motivi dedotti in atti l'insussistenza di qualsivoglia antecedenza e/o pregiudizialità del procedimento penale RGNR 49901/2013 pendente avanti la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma rispetto al presente giudizio civile;
per l'effetto Rigettare la richiesta avanzata dal Cav. di CP_5 sospensione necessaria ex art. 295 cpc del presente giudizio in attesa della definizione del procedimento penale RGNR 49901/2013 pendente avanti la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.
NEL MERITO
IN PRINCIPALITÀ Accertare e dichiarare per i motivi dedotti in atti l'inoperatività nella specie delle garanzie di cui al contratto di assicurazione D&O n. 505523 in relazione ai fatti per cui è lite;
per l'effetto Rigettare integralmente le domande formulate dal Cav. nei confronti Controparte_5 di per le ragioni tutte Controparte_10 ampiamente dedotte in atti, mandando quest'ultima assolta da ogni avversa domanda e pretesa. Assolvere da tutte le domande Controparte_10 contro la stessa da chiunque formulate nel presente giudizio, in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque sprovviste di adeguato supporto probatorio, per tutte le ragioni dedotte in atti. IN VIA SUBORDINATA
Nella assurda, denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande ex adverso formulate,
Accertare e dichiarare
- l'eventuale sussistenza di qualsiasi altra polizza (ed il relativo massimale) che offra copertura della responsabilità civile e/o delle spese legali del Convenuto Chiamante;
- la misura dell'indennizzo effettivamente dovuto da
[...]
al Cav. nella vertenza per cui è Controparte_10 Controparte_5 causa, in forza del contratto di assicurazione D&O n. 505523, tenuto conto dei termini, delle condizioni e delle esclusioni tutti contrattualmente previsti;
per conseguenza
5 RG 81070/2019
Limitare la misura della condanna di Controparte_10
al pagamento dell'indennizzo nella sola misura effettivamente accertata come
[...] dovuta in favore del Cav. in forza del contratto di assicurazione D&O n. 505523, nonché di ogni Controparte_5 altra disposizione negoziale e/o di legge ritenuta applicabile e comunque:
(i) nel rispetto dei termini e delle condizioni tutti di cui alla polizza di assicurazione D&O n. 505523, compresa l'applicazione dei limiti di massimale unico aggregato contrattualmente stabiliti in Euro 25.000.000,00= (venticinque milioni/00);
(ii) per la sola quota di danno eccedente i massimali previsti da qualsiasi altra polizza che offra copertura della responsabilità civile e/o delle spese legali del Convenuto
Chiamante;
(iii) tenuto conto del fatto che il medesimo massimale unico aggregato è interessato dalle domande di garanzia e manleva svolte nei confronti di nel CP_10 giudizio pendente avanti il
Tribunale Civile di Roma con R.G. n. 45793/2015 con riferimento ad importi ampiamente eccedenti detto massimale.
IN OGNI CASO Con vittoria di spese, competenze di lite, oltre IVA e CPA sulla parte imponibile, rimborso forfetario, sentenza e successive occorrende.”
POSIZIONE DELLE PARTI E FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
, conveniva in giudizio
[...] Controparte_11
e
[...] Controparte_1 CP_5
, ritenendo la responsabilità dei due istituti di credito convenuti che, mediante
[...]
la concessione ingiustificata e irragionevole di ingenti finanziamenti per 55 milioni di euro, avevano aggravato, unitamente all'organo esecutivo di Parte_1
dr. il dissesto di quest'ultima; le banche non avevano compiuto
[...] Controparte_5 un'adeguata valutazione del merito creditorio della richiedente e l'organo amministrativo avrebbe richiesto indebitamente nuova finanza dissimulando il dissesto o comunque tardando a richiedere il fallimento della società. Nella ricostruzione di fatto, esponevano:
- di aver esercitato per decenni i servizi di collegamento marittimo che riguardavano il trasporto di merci e passeggeri tra l'Italia continentale e le sue isole maggiori, l'Albania, nonché le isole Tremiti. La gestione di tali servizi veniva disciplinata da convenzioni stipulate e rinnovate tra le Società del Gruppo (RE, EM, Caremar e AR) e i Ministeri della Marina Mercantile, del Tesoro e delle Partecipazioni Statali particolare;
6 RG 81070/2019
- che l'ultima convenzione , avente durata ventennale, a far data dal 01.1.1989, Pt_1
era venuta a scadere nel dicembre 2008; tali convenzioni prevedevano che, a fronte dei servizi resi in regime di servizio pubblico, lo Stato corrispondeva annualmente a una sovvenzione, il cui importo era parametrato, sino al 2008, secondo criteri di Pt_1 stretta obiettività di compensazione tra costi e ricavi, per una media annua pari a circa €
100 mln per , ridotti ad € 70/80 milioni negli ultimi anni;
Pt_1
-che le convenzioni erano state prorogate per legge, dapprima fino al 31.12.2009 (ex art. 26 D.L. 30.12.2008, n. 2071, convertito nella Legge 27.2.2009, n. 14) e successivamente sino al 30.9.2010 (ex art. 19-ter Legge n. 166/20092), ossia fino al completamento del processo di privatizzazione relativamente al cabotaggio marittimo imposto dalla Comunità Europea, conclusosi con esito negativo il 4.8.2010 (per mancanza di offerte);
- che la Commissione Europea (2007/4609 – ) aveva giudicato le modalità della Pt_1
prima proroga incompatibili con i principi comunitari, i quali imponevano che la stipula di siffatti accordi avvenisse senza discriminazioni tra gli armatori comunitari;
- che in tale contesto la situazione economico-patrimoniale e finanziaria di era Pt_1
gravemente compromessa;
la componente dei ricavi da prestazioni e dei costi operativi, senza le sovvenzioni, era sempre sbilanciata in negativo negli anni 2005,
2006, 2007, 2008 e 2009 fino al tracollo dei primi 7 mesi del 2010. La differenza della perdita nel triennio, al netto dei contributi, si era incrementata da € 26,4 mln del 2008 a
€ 28,5 mln nel 2009, fino a € 44,3 mln dei primi 7 mesi del 2010.
Ciò era determinato anche da una flessione registrata nei volumi di attività per noli marittimi, influenzata da un trend negativo di tutti i principali fattori (merci, viaggi, miglia e passeggeri), come peraltro esplicitamente riportato nelle relazioni sulle gestioni
2008 e 2009 (cfr. pag. 19, nel paragrafo “Mercato e attività sociale”).
- che tra il 2004 e il 2010 gli amministratori avevano ricevuto dallo Stato apporti per €
594,6 mln e avevano rimborsato € 440 milioni alle banche, a scapito dei debiti verso i fornitori (aumentati da 40 a 60 mln nel periodo) e verso la società controllante
(NA, da 0 a 97 mln);
- che i bilanci del periodo erano caratterizzati negativamente anche dai rilevanti oneri finanziari pagati a fronte dell'elevata esposizione della società verso le banche (gli oneri finanziari netti ammontavano a oltre il 50% dell'EBIT del periodo: nel 2007 € 23,9 mln di oneri finanziari su 38,7 mln di risultato operativo, nel 2008 € 22,5 mln di oneri finanziari su € 40,7 mln di risultato operativo netto;
nel 2009 € 17,7 mln di oneri
7 RG 81070/2019
finanziari su € 29 mln di Ebit, perché a novembre erano uscite dal perimetro del Gruppo le compagnie regionali Caremar, EM e AR, con i relativi debiti bancari;
nei primi 7 mesi del 2010 € 10,5 mln su € 8,6 mln di margine operativo netto);
- che vi era l'inversione di tendenza della struttura finanziaria da indebitamento a medio-lungo termine a quello a breve, posta l'incertezza in ordine al rinnovo/proroga della convenzione;
- che il C.d.A. di , nella riunione consiliare del 17.10.2008 rappresentava che Pt_1
“Nel mese di settembre cinque istituti di credito (REo Siciliano, Intesa Sanpaolo,
Antonveneta, Credem e BNL) non hanno provveduto al rinnovo delle linee a breve c.d.
“denaro caldo” per un controvalore di 42 milioni di euro. Tali imprevedibili mancati rinnovi generano nelle previsioni di tesoreria del prossimo trimestre un fabbisogno scoperto pari a circa 40 milioni di euro (…). Inoltre i colloqui che la società ha concentrato da prima dell'estate con primari istituti di credito (in particolare CP_12
UN, BNL) risentono sempre più della mancanza di un piano industriale approvato e dello slittamento del rinnovo della convenzione: tali elementi sono infatti percepiti come fattori determinanti per valutare prospetticamente la capacità di rimborso della società”.
- che nel successivo verbale del 13.11.2008 il medesimo C.d.A. di mostrava: Pt_1
“situazione finanziaria del Gruppo evidenziando che “le linee a breve “denaro caldo” non rinnovate nei mesi di settembre e ottobre ammontano complessivamente a 51
Milioni di euro (42 Milioni nel mese di settembre e 9 Milioni nel mese di ottobre). Il perdurare della mancanza di liquidità nel circuito finanziario interbancario ha spinto le banche, anche nel mese di ottobre a revocare i finanziamenti a breve in maniera generalizzata (…).
L'Amministratore delegato procede quindi ad evidenziare al Consiglio le problematiche derivanti dal protrarsi dei ritardi nella stipula delle nuove convenzioni in conseguenza degli impegni contrattuali assunti dalla società in alcuni finanziamenti a medio-lungo termine. In particolare, l'Amministratore delegato segnala l'esistenza di finanziamenti in essere che prevedono contrattualmente che il mancato rinnovo della convenzione con lo Stato rappresenti, in assenza di garanzie finanziarie alternative, una causa di risoluzione ed estinzione anticipata del finanziamento”.
- che il 13.3.2009 il C.d.A. veniva nuovamente aggiornato sulla situazione finanziaria del Gruppo, e nonostante la grave situazione finanziaria il consigliere delegato, dr.
nel dicembre 2008 e dicembre 2009 faceva ricorso abusivo al credito Controparte_5
8 RG 81070/2019
bancario, con il concorso delle stesse istituzioni creditizie alle quali si era rivolto
( e BNL); CP_3
- Argomentava l'Amministrazione Straordinaria che le convenzioni, pur avendo determinato notevoli rigidità nelle attività del Gruppo, avevano consentito di finanziare il fabbisogno di capitale generato dalla gestione, in quanto prevedevano un meccanismo di contribuzione pubblica, di fatto a “pié di lista”. Il sistema bancario sosteneva, la sia per le esigenze della gestione corrente, sia per quelle derivanti dall'attività di Pt_3 investimento, vedendo nelle sovvenzioni statali la “garanzia” del rientro dei finanziamenti. Tuttavia, approssimandosi, la scadenza della convenzione (dicembre
2008) gli istituti di credito avevano iniziato a prevedere clausole di salvaguardia, quali il rimborso delle linee in essere in ipotesi di mancato rinnovo, e le banche non avevano più manifestato interesse al consolidamento delle posizioni creditorie da linee a breve termine a linee a medio-lungo termine;
- che in un contesto patrimonialmente deteriorato, l'A.D. di procedeva a Pt_1
ricercare nuove fonti di finanziamento, in violazione degli obblighi conservativi imposti dagli artt. 2485-2486 c.c., 217 e 218 l.f., avvalendosi finanche di advisors, e rivolgendosi a tutti gli istituti di credito. Alla fine otteneva tra il dicembre 2008 e il dicembre 2009 finanziamenti per € 55 milioni soltanto da due banche, Controparte_1
e , e specificatamente:
[...] Controparte_4
- (oggi , Controparte_4 Controparte_2
che concedeva nel dicembre 2008 apertura di credito per 10 milioni di euro;
- il 23.12.2009 che erogava un finanziamento pari a Controparte_1
45 milioni di euro, garantito da ipoteche di primo grado sulle navi V. Florio, Via
Adriatico, Espresso Catania e Espresso Ravenna, nonché da pegno in forza di atto costitutivo notarile, in relazione al c/c n. 420001 intrattenuto dalla società presso lo stesso istituto, e assicurandosi una preferenza rispetto a tutti gli altri creditori chirografari per via delle garanzie reali contestualmente costituite che avevano permesso a BNL di rientrare di circa € 32 milioni;
- che la aveva già finanziato con tre operazioni in Controparte_1 Pt_1
pool con altre banche ( 26.3.2002 -“Finanziamento capofila UN” per € 72,3 mln, di cui la quota di pertinenza BNL ammontava ad € 25,8 mln); 18.4.2002 -
“Finanziamento capofila Intesa” per € 51,3 mln, di cui la quota di spettanza di BNL ammontava ad € 10,3 mln); 16.9.2004 - “Finanziamento Capofila Calyon” per € 181,8
9 RG 81070/2019
mln, di cui € 45,4 mln di competenza di BNL), oltre a quattro conti correnti chiusi con saldi passivi per complessivi € 4,4 mln;
- che entrambi gli istituti bancari, al momento di accordare alla Società la nuova finanza, conoscevano
i) la grave situazione finanziaria della richiedente,
ii) la fondamentale circostanza che la concessione del servizio di trasporto sarebbe scaduta a fine 2009 (grazie ad una proroga annuale ex lege) e
iii) che senza quel titolo la Società non sarebbe potuta restare sul mercato e, quindi, rimborsare i finanziamenti ottenuti;
- che le due convenute, deliberatamente procedevano ad accordare cospicui finanziamenti ad un'impresa in profonda crisi, in assenza di un ragionevole piano di risanamento, consentendole di fatto la prosecuzione dell'attività commerciale che aveva bruciato le risorse illogicamente immesse e allargato l'esposizione debitoria complessiva.
In diritto deduceva che la responsabilità dell'amministratore della società per ricorso abusivo al credito in una situazione in cui lo stesso non era in grado di prospettarsi la restituzione del finanziamento, con pregiudizio al patrimonio della società, poi dichiarata insolvente, configurava un diritto risarcitorio per danno diretto che il curatore ritrovava nel patrimonio giuridico del soggetto sottoposto a procedura concorsuale. Il danno constava del debito contratto con aggiunta di interessi e spese e nel pagamento di creditori con violazione della prelazione: la lesione dell'integrità del patrimonio portava ad un danno pari all'intero importo del finanziamento.
Quanto alla responsabilità della banca, la stessa concorreva alla causazione del danno, con la condotta dolosa o negligente della mancata accorta valutazione del merito creditorio. Le due condotte dell'amministratore e della banca concorrevano alla causazione del danno anche in violazione di norme differenti;
in particolare il danno causato dalla concessione abusiva del credito portava sia ad un danno per la società beneficiata sia ad un danno per i creditori come insieme per via del depauperamento della garanzia patrimoniale ed anche per il creditore che aveva intrattenuto rapporti commerciali sulla scorta dell'apparente solvibilità della società. Tuttavia,
l'Amministrazione Straordinaria intendeva esercitare l'azione contrattuale, soggetta alla prescrizione decennale già interrotta nei confronti dell'ex Controparte_4
con la diffida del 06.12.2028). In ordine al nesso causale, sosteneva che la
[...] negligente concessione del credito aveva ritardato l'emersione del dissesto
10 RG 81070/2019
aggravandone la rilevanza e che il danno, sia della società che della massa, comportava una responsabilità solidale ex art. 2055 c.c.
Puntualizzava che il curatore aveva la legittimazione processuale nei confronti delle banche per illegittima concessione di credito, richiamando la pronuncia n. 9983/2017 della Suprema Corte che aveva ritenuto la legittimazione del curatore rispetto alla responsabilità della banca verso il soggetto finanziato, a titolo di concorso nella mala gestio dell'amministratore.
Quanto al Comandante amministratore della , la sua responsabilità era CP_5 Pt_1
individuabile in varie fattispecie delittuose: in particolare quella di cui agli art.. 216, 223
L.fall. per avere esposto nei bilanci fatti materiali non rispondenti al vero, determinando in tal modo la prosecuzione della gestione ordinaria della società (già contestato dalla
Procura di Roma), quella di cui all'art. 218 L.fall di ricorso indebito al credito, dissimulando lo stato di insolvenza nonché quella di cui all'art. 217 L.fall di tardiva richiesta di dichiarazione di fallimento, dovendosi ritenere la sindacabilità della scelta imprenditoriale ove non sia stata assunta a seguito di una verifica diligente. Nel caso concreto non era censurabile la decisione di ricorrere al credito nella situazione di sbilancio, con la convenzione prossima alla scadenza e senza uno specifico piano di salvataggio.
In ordine al quantum, l'Amministrazione Straordinaria quantificava il danno in €10 milioni, pari alla somma erogata e non restituita in minima parte alla CP_13 insinuatasi al passivo per la medesima somma nonchè in relazione a BNL per €45 milioni, pari al finanziamento, rilevando che €15,7 milioni erano stati restituiti prima della procedura di A.S e che la BNL si era insinuata al passivo per €29,3 milioni, maggiorata di interessi per un totale di €53 milioni circa, di cui €49 milioni con prelazione ipotecaria. Tale criterio era più favorevole per le convenute di quello che si sarebbe ottenuto con il criterio dei netti patrimoniali tra la data delle operazioni e la data dell'inizio della procedura concorsuale.
Tanto premesso, parte attrice concludeva come in epigrafe.
^^^^^^
Si costituiva in giudizio la quale contestava Controparte_8
tutto quanto ex adverso dedotto e richiesto, perché infondato in fatto e in diritto, deducendo:
- in via preliminare l'improcedibilità per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
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- l'inammissibilità delle domande e pretese avversarie, sulla cd. “concessione abusiva del credito”, che (oggi Controparte_4 [...]
… nel dicembre 2008 ha concesso nuova finanza a sotto Controparte_2 Pt_1
forma di apertura di credito per 10 milioni di euro (doc. 3), in difetto di qualsivoglia garanzia”, atteso che tre sentenze delle Sezioni Uniti avevano escluso la legittimazione del curatore fallimentare (ovverossia, degli organi concorsuali) a proporre, nei confronti del finanziatore responsabile, l'azione da illecito aquiliano per il risarcimento dei danni causati ai creditori dall'abusiva concessione di credito, ossia dal finanziamento diretto a mantenere artificiosamente in vita una impresa decotta, che abbia creato nel mercato la falsa impressione che si tratti di impresa economicamente valida. Nel sistema della l.fall., difatti, la legittimazione del curatore ad agire in rappresentanza dei creditori
è limitata alle azioni c.d. di massa - finalizzate, cioè, alla ricostituzione del patrimonio del debitore nella sua funzione di garanzia generica ed aventi carattere indistinto quanto ai possibili beneficiari del loro esito positivo - al cui novero non appartiene l'azione risarcitoria in questione, la quale, analogamente a quella prevista dall'art. 2395 c.c., costituisce strumento di reintegrazione del patrimonio del singolo creditore, giacché, per un verso, il danno derivante dall'attività di sovvenzione abusiva deve essere valutato caso per caso nella sua esistenza ed entità (essendo ipotizzabile che creditori aventi il diritto di partecipare al riparto non abbiano ricevuto pregiudizio dalla continuazione dell'impresa), e, per altro verso, la posizione dei singoli creditori, quanto ai presupposti per la configurabilità del pregiudizio, è diversa a seconda che siano antecedenti o successivi all'attività medesima” (Cassazione civile, sez. un., 28/03/2006, n. 7029).
Il curatore, quindi, non poteva esercitare alcuna azione di massa volta ad ottenere il risarcimento dei danni causati ai creditori dall'abusiva concessione di credito, ma, come successore del fallito, poteva solo agire (per logica residuale) per il “danno alla stessa impresa finanziata, consistente nel costo del finanziamento (per interessi o spese) che la curatela dovrà comunque restituire, nel concorso con gli altri creditori”.
Ulteriori interventi di legittimità avevano precisato che la possibilità da parte del curatore di agire nei confronti della banca, ex art. 146 L.F. e 2393 c.c., quale terzo responsabile del danno cagionato per abusivo ricorso (e conseguente concessione) del credito alla società fallita, era soggetta ad una ben precisa condizione, come affermato dalla pronuncia della Suprema Corte con la sentenza n. 13413 del 2010), che risiedeva nell'avvenuta condanna penale "dell'amministratore e del direttore della banca, in concorso, in bancarotta e ricorso abusivo del credito, da cui viene desunto il concorso
12 RG 81070/2019
dalla banca convenuta in relazione alla condotta del proprio funzionario nella responsabilità per mala gestio dell'amministratore"; nel caso concreto, non era stato allegato un coinvolgimento di dipendenti di in reati di bancarotta ed abusivo CP_3 ricorso al credito, né era stata dimostrata la complicità dell'allora contestava CP_3
la pronuncia n. 9983 del 2017 con la quale la Suprema Corte che sembrava avere incidentalmente riconosciuto la legittimazione generale del curatore ad agire per responsabilità della banca, richiamando la contrapposta tesi espressa dalla stessa corte di legittimità nella pronuncia n. 11798 del 2017;
- nel merito, deduceva l'infondatezza delle domande: l'affidamento de quo era stato concesso alla nel dicembre del 2008 in un contesto storico in cui le condizioni Pt_1
economico-finanziarie della società sovvenzionata non apparivano presagire la sottoposizione della stessa alla procedura concorsuale nel 2010 e il finanziamento non appariva di ammontare tale da produrre l'effetto di mantenere artificiosamente in vita la medesima impresa, asseritamente già decotta;
richiamava la delibera di concessione del credito che ricostruiva in modo esaustivo ogni aspetto dell'operazione creditizia: si rappresentava che nelle more del procedimento di privatizzazione in corso, la convenzione sarebbe stata proroga fino al tutto il 2012; rappresentava che il credito era trimestrale a revoca e ciò consentiva di monitorare la situazione;
tra l'altro, il rapporto avrebbe garantito a un notevole ritorno in termini di flussi di lavoro CP_3
commerciale; nella delibera si dava conto delle leggi intervenuti che garantiva la scadenza della convenzione non prima del 2012, della posizione della Comunità europea che aveva concesso analoghe proroghe a compagnie spagnole e francesi, nelle more della privatizzazione, dando un quadro anche della situazione della cessione alle
Regioni delle suddette compagnie regionali.
Invero, nell'estate del 2010, vi era la reale e concreta possibilità che venisse Pt_1 privatizzata, atteso l'interesse di ben 15 gruppi imprenditoriali all'acquisizione di e si ricordava che l'accordo con non veniva raggiunto posto che Pt_1 CP_14
una clausola riguardo l'accollo definitivo dei debiti bancari senza alcuna possibilità di rescissione in caso di revoche dei fidi ad opera delle banche, ritenuta irricevibile dall'acquirente. Successivamente alla sottoposizione della in amministrazione Pt_1
straordinaria, secondo la Legge Marzano, erano stati pubblicati nuovi inviti a presentare manifestazioni di interesse per l'acquisizione di e per RE. Il 25 Parte_1
luglio 2011 è stato infine stipulato il contratto di cessione di alla CIN - Pt_1
Compagnia Italiana di Navigazione, risultata aggiudicataria della procedura di evidenza
13 RG 81070/2019
pubblica, grazie a un'offerta di 200 milioni di euro, a cui si aggiungeranno tre rate da 60 milioni ciascuna da versare all'ottenimento dei contributi pubblici previsti in base alle convenzioni con lo Stato”
- insussistenza di condotte negligenti ed omissive in capo alla banca, che aveva concesso credito a revoca ad una società interamente partecipata dallo Stato, dopo avere effettuato una scrupolosa istruttoria prodromica alla concessione del finanziamento;
in buona sostanza mancanza di tutti gli elementi necessari: quello oggettivo della abusività della concessione del credito, essendo state rispettate le procedure per accertare il merito creditizio rispetto ad una società di cui si doveva provare l'irreversibile insolvenza;
insussistenza del dolo, quale status soggettivo idoneo a configurare la responsabilità aquiliana in discorso;
mancata allegazione e prova del nesso causale, atteso che parte attrice non aveva provato l'incisività che avrebbe dovuto essere tale da aver occultato la preesistente situazione di grave crisi di;
Pt_1
- danno risarcibile astrattamente quantificabile solo nei costi del finanziamento, secondo la massima della sentenza delle Sezioni Unite n. 7029/06 e riparto di responsabilità anche rispetto all'altra banca convenuta;
- prescrizione delle domande e pretese avversarie trattandosi di responsabilità extracontrattuale, in quanto il termine di prescrizione decorreva dalla data di stipula del contratto di finanziamento;
anche nel caso in cui il termine prescrizionale iniziasse a decorrere dalla manifestazione del danno, tale manifestazione sarebbe avvenuta con la ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 2 del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347 (avvenuta con DPCM del 5 agosto 2010) o, al più tardi, con la emissione della sentenza n. 332 del 12 agosto 2010, con cui il Tribunale di Roma, Sezione Fallimentare, aveva accertato e dichiarato lo stato di insolvenza di;
peraltro, parte della giurisprudenza di merito aveva rilevato Pt_1 che lo stato di insolvenza dovesse essere già percepibile alla data dell'erogazione del credito per la configurazione della fattispecie di abusiva concessione di nuova finanza, sicché la dichiarazione di fallimento doveva in detto caso costituire solo una irrilevante formalizzazione di un dato già evidente. Se, invece, il danno diveniva percepibile solo con il fallimento, allora non si poteva configurare la fattispecie di abusiva concessione del credito.
Premesso ciò, parte convenuta concludeva come in epigrafe.
^^^^^^^
14 RG 81070/2019
Si costituiva in giudizio la quale Controparte_1
chiedeva il rigetto della domanda perché infondata e in fatto ed in diritto, in via pregiudiziale deduceva:
- difetto di capacità processuale dei commissari straordinari di per carenza Pt_1 dell'autorizzazione ad agire in giudizio, attesa la mancanza dell'autorizzazione del
Giudice Delegato della procedura;
dall'art. 8 della L. 18 febbraio 2004, n. 39 (“L.
39/2004”) che rinvia al D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270 (“D.Lgs. 270/1999”) sull'amministrazione straordinaria, il quale, all'art. 19, richiama espressamente l'art. 31 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (“L. Fall.”) importa la necessità per l'organo della procedura di “stare in giudizio senza l'autorizzazione del giudice delegato”. L'art. 19 del D.lgs. n. 270/1999”, al quale rinvia l'art. 8 della L. 39/2004, “fa espresso rinvio agli artt. 31, 32, 34 e 35 l.f. dedicati per l'appunto alla gestione della procedura, alle attribuzioni ed alla integrazione dei poteri del curatore”.
- difetto di legittimazione attiva dei commissari straordinari a promuovere l'azione de qua nei confronti della ai sensi delle pronunce a S.U. del 2006, non CP_1 sussistendo un pregiudizio per l'intero ceto creditorio ma, se accertato, solo eventualmente per singoli creditori, cui il curatore non può sostituirsi;
né è stato configurato un concorso tra BNL e l'amministratore della società per ipotizzare una corresponsabilità da reato, per la quale la responsabilità addebitata alla banca si fondi sul medesimo titolo della responsabilità dell'amministratore; né potrebbe il beneficiario del finanziamento agire per ottenere il risarcimento del danno per asserita abusiva concessione;
- nel merito, eccepiva la prescrizione della domanda: la configurazione della stessa come responsabilità contrattuale si scontrava con la circostanza che il contratto di finanziamento era stato regolarmente adempiuto dalla Banca;
doveva, invece, configurarsi la natura extracontrattuale della responsabilità di un istituto di credito per concessione abusiva di credito, o comunque per concorso “esterno” nella mala gestio degli amministratori, come da pacifica giurisprudenza (la violazione del precetto generale del neminem laedere che trovi il suo fondamento fattuale nell'interferenza del terzo responsabile … nell'altrui rapporto contrattuale, cioè nel contratto … stipulato tra diversi soggetti (in questo caso il contratto sociale), al quale egli è estraneo;
danno ingiusto suscettibile di risarcimento, secondo il paradigma dell'art. 2043 c.c., 'è anche quello derivante dalla lesione esterna di un diritto di credito: da una lesione, cioè, riferibile ad un terzo diverso dall'obbligato, ogni qual
15 RG 81070/2019
volta il comportamento del terzo abbia comunque pregiudicato l'esistenza di quel diritto), cui consegue l'irrimediabile prescrizione della stessa. L'atto di citazione è stato notificato in date 5–6 dicembre 2019 mentre il è stato concluso in Controparte_15
data 23 dicembre 2009. Nessuna interruzione della prescrizione è intervenuta nei confronti dell'esponente, nemmeno ai sensi dell'art. 1310, primo comma, c.c., in mancanza di atto interruttivo anche nei confronti dell'asserito debitore solidale, dott.
con riguardo al Finanziamento BNL CP_5
- In subordine, nel merito, rappresentava l'infondatezza della domanda. Invero, il
23 dicembre 2009 la situazione della era tutt'altro che compromessa: infatti, nel Pt_1
medesimo giorno della sottoscrizione del finanziamento concesso da BNL, NA
S.p.A., società di intero capitale statale, socio unico di , aveva avviato il Pt_1 processo di privatizzazione della Società, pubblicando l'“Invito a manifestare interesse all'acquisto di n. azioni 108.360 rappresentanti l'intero capitale sociale di
[...]
, con il sostegno dello Stato italiano, il quale aveva adottato una Parte_1 serie di misure volte ad assicurare la prosecuzione dell'attività in continuità e in sostanziale equilibro economico–patrimoniale, per valorizzare la Società e accompagnarla nell'iter di privatizzazione in particolare, predisponendo Schemi di convenzione di durata non superiore a otto anni con la ” (e non superiore a Pt_1 dodici anni con RE“ (cfr. art. 19–ter, commi 9, 10 e 11, D.L. 135/2009 ), approvati con decreto interministeriale in data 10.03.2010; convenzione che prevedeva da un lato “un corrispettivo per lo svolgimento dei servizi assentiti pari a
Euro 72,7 mln … commisurato ai costi e ai ricavi ammessi nonché alla remunerazione del capitale investito (cfr. avv. doc. 24, pag. 40), dall'altro, in discontinuità, la “libertà tariffaria”; rappresentava che la procedura d'infrazione iniziata dalla Commissione
Europea era rimasta quiescente durante l'iter della gara, a seguito dei chiarimenti resi e poi archiviata;
- richiamava le relazioni al bilancio 2008 sia del CdA che dei Revisori che non prospettavano minimamente alcun rischio di insolvenza, nonostante le tensioni finanziarie legate ai ritardi nel versamento delle sovvenzioni da parte dello Stato, come dichiarato dalla stessa Corte dei Conti che pure affermava trattarsi di “aspetti di criticità che le nuove convenzioni – che saranno stipulate nel 2010, in esecuzione della legge finanziaria per il 2006 – potranno superare”; affermava, inoltre, la Corte dei Conti sotto il profilo strettamente patrimoniale, che il patrimonio netto del CP_16
ammontava a Euro/mgl 343.733 ed era cresciuto di circa 11,5 milioni di Euro rispetto
16 RG 81070/2019
all'esercizio precedente, già considerati gli effetti del “deconsolidamento” di RE,
EM e AR (cfr. Relazione Corte Conti 2008 sub doc. 12, pagg. 26 e 18, pag.
45); rappresentava che anche l'esercizio 2009, nel corso del quale è stato concesso ed erogato il Finanziamento BNL, si era chiuso in l'equilibrio economico–patrimoniale; che in relazione all'esercizio 2010, valeva la seconda proroga della Convenzione, confermata a novembre 2009 con la conversione in legge del D.L. 135/2009 e l'approvazione dello schema della nuova convenzione con durata di 8 anni;
che tale sostegno era stato mantenuto durante tutto il periodo di svolgimento della gara indetta per la vendita della totalità delle azioni di , fino alla fine del mese di Pt_1 luglio 2010, quando, dopo l'aggiudicazione dell'intero capitale sociale di in Pt_1
favore di Mediterranea Holding di Navigazione S.p.A., del tutto inaspettatamente
NA S.p.A. comunicava la conclusione con esito negativo del processo di privatizzazione di , cui faceva seguito l'ammissione alla procedura di Pt_1
amministrazione straordinaria e la dichiarazione dello stato di insolvenza ad agosto
2010;
- che la situazione di crisi irreversibile veniva a manifestarsi solo dopo il fallimento dell'iter di privatizzazione;
nella relazione ex art. 4 D.L. 347/2003, è lo stesso
Commissario Straordinario della Procedura a mettere in chiara evidenza che solo “dopo la negativa conclusione del procedimento della privatizzazione del Gruppo la situazione di crisi finanziaria è risultata praticamente non reversibile e, anzi, destinata ad aggravarsi, anche in considerazione del fatto che, a norma dell'art. 19–ter della L.
166/09, le Convenzioni che garantivano alle due società le sovvenzioni necessarie alla copertura dei costi per lo svolgimento del servizio pubblico sarebbero venute a definitiva scadenza il 30 settembre 2010” (cfr. avv. doc. 24, pag. 209);
- che la aveva regolarmente adempiuto fino all'ammissione alla procedura Pt_1
straordinaria al piano di ammortamento del finanziamento de quo ed era regolare rispetto agli altri affidamenti con BNL;
- che la BNL era al più parte lesa dell'eventuale inveridicità dei dati contabili di bilancio non rilevati, peraltro, dalla Corte dei Conti;
- che tali assunti trovavano conferma nelle diverse sentenze che avevano già affermato quantomeno la mancanza dell'elemento soggettivo nelle azioni revocatorie promesse dall' (sentenze: Trib. Roma, 30 luglio 2015, cit., sub ns. Parte_1
doc. 5, pag. 5; Trib. Roma, 15 marzo 2016, cit., sub ns. doc. 18; Trib. Roma 15 novembre
17 RG 81070/2019
2017, n. 21626, sub ns. doc. 19; Tribunale di Roma del 25 maggio 2020, n. 7619 sub ns. doc. 7, pagg. 16 e 17;
- contestava comunque la quantificazione del danno e la mancanza di allegazione del nesso causale;
Tanto premesso, parte convenuta concludeva come in epigrafe.
^^^^^^^
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta con chiamata di terzo,
, il quale contestava tutte le domande proposte da parte attrice, Controparte_5
deducendo:
- in via pregiudiziale la litispendenza, ovvero continenza del presente giudizio con altro giudizio di responsabilità per mala gestio pendente dinanzi al Tribunale di Roma (R.G.
n. 45793/2015) nel quale lo stesso era convenuto assieme agli altri componenti del CdA, nonché al collegio sindacale ed alla società di revisione per asserita mala gestio relativa alla violazione dei doveri gravanti sugli amministratori in ipotesi di crisi finanziaria, per l'assunzione di decisioni irragionevoli ed antieconomiche;
- sospensione necessaria del presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. per pendenza del procedimento penale a carico degli organi amministrativi e sindacali della Pt_1 in quanto l'azione di responsabilità è stata congegnata presupponendo il compimento di fatti di reato, al fine di sfruttarne il maggior termine di prescrizione;
- prescrizione dell'azione sociale di responsabilità nei confronti dell'Amministratore
Delegato, in quanto era spirato il termine quinquennale di prescrizione con riferimento alla specifica responsabilità dell'organo sociale e del atteso che l'art. 2393 c.c. CP_5 prevede che: l'azione di responsabilità possa essere esercitata “entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica”; il dies a quo del termine di prescrizione quinquennale doveva computarsi dal 14 luglio 2010, data di cessazione dalla carica del
Cav. CP_5
- nel merito, infondatezza della domanda avversaria non potendo essere la Pt_1 assimilata ad una qualsiasi società privata per il quadro regolatorio, l'assetto dei servizi, la peculiarità ed incidenza dei vincoli statali cui era soggetta;
invero, la era una Pt_1 delle quattro società di navigazione di c.d. “preminente interesse nazionale” costituite nel 1936, ad intero capitale pubblico in regime di sovvenzione di cui alla legge n.
684/1974, importo determinato sulla base degli introiti netti, dell'ammortamento degli investimenti, delle spese di esercizio e dei costi di organizzazione e degli oneri
18 RG 81070/2019
finanziari”, soggetta a revisione annuale “al fine di conseguire l'equilibrio economico della gestione del relativo esercizio”, regime poi esteso alle compagnie regionali. Il connotato saliente di , dunque, era la soggezione al controllo in via esclusiva Pt_1
dello Stato e della Sezione di Controllo della Corte dei Conti;
non corrispondeva al vero che la privatizzazione avrebbe comportato il venir meno delle sovvenzioni e la stessa Commissione europea aveva considerato legittima la sovvenzione pari al disavanzo netto maggiorato di un rendimento ragionevole per assicurare la gestione della missione di servizio pubblico a prezzi calmierati. Il processo di liberalizzazione del settore di cabotaggio marittimo imposta dalla Comunità Europea non avrebbe affatto comportato la necessità di escludere “l'erogazione della sovvenzione di equilibrio”, nè il venir meno del sostegno statale, tanto che e RE sono state destinatarie Pt_1 delle sovvenzioni ben oltre il “termine finale” del 30 settembre 2010 e ciò in ragione della proroga delle convenzioni fino al termine del processo di privatizzazione disposta con legge 1 ottobre 2010, n.163.
Non era, quindi, fondata l'allegazione di prosecuzione in situazione di deficit patrimoniale o di incaute operazioni gestionali, atteso che dai bilanci della , Pt_1
come attestato nella Relazione del consulente incaricato dal Commissario dott.
emergeva che il valore contabile del patrimonio netto, negli esercizi dal 2002 Per_1
al 2009 e nella stessa situazione contabile al 4 agosto 2010 (pochi giorni prima dell'apertura della procedura di amministrazione straordinaria), era sempre attestato su base positiva, ed in particolare, nel periodo 2002 – 2009, il patrimonio netto della era ampiamente positivo ed in crescita fino al 31 dicembre 2008; al 31 Pt_1
dicembre 2009 il patrimonio netto della ammontava ad euro 345 milioni, e Pt_1 simile importo aveva al momento dell'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, come emergeva dalla Relazione redatta dal Commissario Dott. Per_1
con riferimento alla data del 4 agosto 2010. La situazione finanziaria della , Pt_1 all'approssimarsi della scadenza del regime di convenzionamento, risentiva (i) del ritardo con il quale lo Stato corrispondeva al Gruppo il corrispettivo di convenzione, (ii) della difficoltà di fronteggiare le crescenti pressioni competitive della concorrenza per i ridotti margini di flessibilità in ambito tariffario e di assetto dei servizi, (iii) del ricorso ad operazioni di anticipazione dei corrispettivi di servizio pubblico;
la patrimonializzazione della società e la sua capacità finanziaria, nel 2010, erano state valutate da primari advisor Banca Profilo, RE IS, UN e la stessa CP_17
La perdita di complessiva di valore delle singole componenti dell'attivo era
19 RG 81070/2019
conseguenziale al rifiuto da parte di NA delle condizioni di offerta di CP_14
(25 milioni più accollo dei debiti), ma la relazione di stima del 28 dicembre 2011 effettuata dalla Banca Profilo S.p.A. attestava comunque un valore pari a €380 milioni dell'intero compendio costituito in quasi totalità dalla flotta di proprietà, alienato al medesimo valore in data 25 luglio 2011. Peraltro, le Società del Gruppo (Caremar,
EM e AR) in attuazione del processo di privatizzazione erano state, per factum principis (Legge 20 novembre 2009, n. 166), cedute a titolo gratuito alle Regioni di riferimento con decurtazione del patrimonio netto di . Pt_1
In buona sostanza, mai la aveva agito con patrimonio netto negativo ma anzi Pt_1 aveva ridotto l'indebitamento della società nel lasso di tempo 2005-2009 del 32,7%
(differenza tra i 991 milioni di euro al 31.12.2004 ed i 666 milioni di euro al
31.12.2009; la Direzione Pianificazione e Controllo era sottoposta alla vigilanza dell'azionista NA, che riceveva preventivamente il budget annuale e i piani industriali, i quali, in ogni caso erano redatti sviluppando le linee di indirizzo fornite dal
Dicastero vigilante. Rilevava, inoltre, l'approvazione in data 10.03.2010 il DM di approvazione di “schemi di Convenzione con e RE” di otto anni (quanto a Pt_1
) e 12 anni (quanto a RE) che comunque prevedevano che il rispetto degli Pt_1
obblighi di servizio pubblico imposti avvenisse in condizioni di complessivo equilibrio economico-finanziario della gestione.
In ordine alla mancata sussistenza di uno stato di dissesto, invocava la precedente sentenza del Tribunale di Roma (sentenza n. 21626/2017 del 15 novembre 2017 – doc.
6) che aveva rigettato le domande di revocatoria di finanziamenti. Chiedeva, quindi, la condanna per lite temeraria e comunque chiedeva di chiamare in giudizio
[...]
per essere manlevata. CP_10
Tanto premesso, parte convenuta concludeva come in epigrafe.
^^^^^^^^^^
Si costituiva in giudizio, la terza chiamata la quale contestava le CP_10
avverse pretese, e che la domanda di manleva non meritava accoglimento, esponendo:
- di esser stata chiamata in causa dal Cav. al fine di essere manlevato e Controparte_5 tenuto indenne, entro i limiti ed alle condizioni contrattualmente fissati, “nella denegata
e non creduta ipotesi in cui [...] dovesse essere ritenuto responsabile per gli addebiti formulati ex adverso”;
- che il fondamento dell'avversa domanda di garanzia impropria era di natura contrattuale, e si identificava nella polizza di assicurazione Directors and Officers
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Liability (“D&O”) a suo tempo stipulata da a copertura Parte_1
dei rischi di responsabilità dei propri organi di gestione e controllo.
La terza chiamata deduceva:
- che le due fattispecie contestate da nel giudizio de qua rappresentavano altre e Pt_1
diverse vicende rispetto a quelle oggetto del giudizio R.G. n. 45793/2015 del Tribunale di Roma;
- l'insussistenza di qualsivoglia antecedenza e/o pregiudizialità del procedimento penale n. R.G. 49901/2013 pendente avanti la Procura della Repubblica, presso il Tribunale di
Roma rispetto al presente giudizio civile;
- l'inoperatività nella specie delle garanzie di cui al contratto di assicurazione D&O n.
505523, in relazione ai fatti del giudizio de quo, atteso che nell'atto di citazione nessuna richiesta di risarcimento veniva promossa nei confronti del Cav. e neppure CP_5 risultavano integrati i necessari presupposti per l'operatività del contratto assicurativo ex adverso invocato; ed altresì, l'atto di citazione era stato notificato al in un CP_5
momento (6 dicembre 2019) successivo alla data in cui la Polizza aveva cessato di produrre i propri effetti, poiché il Periodo di Osservazione prepagato era scaduto il 5 agosto 2015.
Ciò premesso, concludeva come in epigrafe.
^^^^^^
Concesso i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente e all'udienza del 30.05.2023 veniva posta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Thema decidendum
in Amministrazione Straordinaria conveniva in giudizio Controparte_18
il Cav. amministratore delegato della medesima società dal maggio Controparte_5
2002 all'agosto 2010, affinché incidentalmente ex art. 34 c.p.c. fosse accertata la commissione da parte di questi delle fattispecie di reato di cui agli art. 217 I co. n. 4
e/o 218 L. Fallimentare o delle fattispecie civilistiche fonti di danno della indebita prosecuzione della gestione operativa nonostante l'intervenuta causa di scioglimento della perdita di capitale sociale;
per l'effetto e comunque autonomamente chiedeva di accertare la responsabilità contrattuale delle banche convenute e BNL per CP_3
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avere abusivamente concesso credito nelle date del 12.12.2008 e del 23.12.2009, con violazione degli obblighi del buon bancario di valutazione del merito creditizio, allorquando la società sarebbe stata da considerare in crisi irreversibile stante la Pt_1
prossima decadenza delle convenzioni con lo Stato e la mancanza di un piano di risanamento plausibile. In forza di ciò si chiedeva alle sole banche convenute il risarcimento del danno quantificato negli importi finanziati.
eccepiva in via preliminare la carenza di autorizzazione del Giudice delegato Pt_4 alla proposizione dell'azione, autorizzata solo dal Ministero dello Sviluppo Economico;
la carenza di legittimazione del curatore in ordine all'azione esercitata;
, Controparte_8 succeduta a eccepiva l'improcedibilità per il mancato esperimento della CP_3 mediazione;
l'inammissibilità della domanda;
tutti i convenuti eccepivano la prescrizione e l'infondatezza della domanda.
Il Cav. in particolare, chiamava in causa per manleva la Compagnia CP_5
assicurativa ed eccepiva in via pregiudiziale la litispendenza e/o continenza con azione di responsabilità promossa dalla nei confronti, inter alios, dello Controparte_19
stesso, per medesima causa petendi;
la sospensione necessaria in relazione a procedimento penale con imputazione a carico anche del tra l'altro, in CP_5
relazione alla prosecuzione della gestione operativa, previa dissimulazione del dissesto, chiedendo anche la condanna per lite temeraria.
2. Le questioni preliminari
2.1. carenza dell'autorizzazione del Giudice delegato L'eccezione non merita accoglimento.
Agli atti è presente l'autorizzazione rilasciata ai Commissari Straordinari del
[...]
dal Ministero dello Sviluppo Economico nella quale è compiutamente CP_16
rappresentata la lite che si intende promuovere e che, nei fatti, si è promossa, ivi inclusa l'affermazione che “il coinvolgimento delle banche per la concessione del credito presuppone l'accertamento in via incidentale della responsabilità gestoria dell' di CP_7
per fatti diversi da quelli interessati dalla causa incardinata nel 2015”. Pt_1
Benché non siano stati prodotti in atti né l'istanza di ammissione alla Amministrazione
Straordinaria né il provvedimento conseguente, dall'incipit della Relazione depositata
22 RG 81070/2019
dal Commissario Straordinario Dott. nel maggio del 2011 si evince Parte_5
che, in data 5 agosto 2010, l'amministratore unico della , lo Parte_1
stesso presentava istanza al Ministero dello Sviluppo Economico Parte_5 ed al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'ammissione di alla procedura Pt_1
di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto legge n. 347 del
23.12.2003, convertito in legge n. 39 del 18.02.2004 (cd. legge Marzano) e successive modificazioni;
in pari data con decreto della Presidenza del Consiglio, verificata l'esistenza dei requisiti dimensionali, veniva decretata l'ammissione della società all'amministrazione straordinaria e contestualmente nominato Commissario
Straordinario, lo stesso il quale depositava in data 6 agosto 2010 Parte_5
ricorso al Tribunale ordinario di Roma, sezione fallimentare per la dichiarazione dello stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2 comma I D.L: 347/2003; il 12 agosto 2010 il
Tribunale di Roma, con sentenza 332/2010 accertava lo stato di insolvenza. Veniva poi sottoposta all'amministrazione straordinaria anche la società RE.
Ai sensi dell'art. 4 D.L n. 347/2003 il Commissario Straordinario presentava al
Ministero dello Sviluppo Economico il programma e al Giudice Delegato la relazione contenente la descrizione particolareggiata delle cause di insolvenza prevista dall'articolo 28 del D.Lgs 270/1999.
Da ciò si ricava che l'amministrazione straordinaria è stata adottata ai sensi della Legge
Marzano del 2003 che, secondo gli intenti acceleratori, non prevede la fase del
Commissario Giudiziale, successiva alla dichiarazione dello stato di insolvenza da parte del Tribunale Fallimentare, e consente immediatamente la nomina da parte dell'autorità amministrativa di Commissari Straordinari.
Come è noto, l'art. 31 L. Fallimentare prevede che il curatore “non può stare in giudizio senza l'autorizzazione scritta del giudice delegato, salvo in materia di contestazioni e di tardive denunzie di crediti e di diritti reali mobiliari”.
L'art. 19 III co. del D.Lgs 270/1999 rubricato “effetti e provvedimenti immediati”, dopo l'emissione della sentenza di insolvenza e della nomina di commissario giudiziale (che dovrà valutare per l'ammissione della società all'Amministrazione Straordinaria la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico dell'attività imprenditoriale) dispone “fermo quanto previsto dall'art. 18 l'affidamento della
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gestione al commissario giudiziale determina gli effetti stabiliti dagli articoli 42, 43, 44,
46 e 47 della L.Fall, sostituito al curatore il commissario giudiziale. Si applicano altresì al commissario giudiziale, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 31, 32, 34 e 35 della legge fallimentare, salva facoltà del Tribunale di stabilire ulteriori limiti ai suoi poteri”.
Al contrario, l'art 2-bis del D .L. 23 dicembre 2003 , n. 347 convertito con modifiche, prevede che, a seguito dell'istanza al Ministro delle Attività produttive, sia l'autorità amministrativa ad adottare il provvedimento di ammissione immediata all'Amministrazione Straordinaria e che “Il decreto di cui al comma 2 determina lo spossessamento del debitore e l'affidamento al commissario straordinario della gestione dell'impresa e dell'amministrazione dei beni dell'imprenditore insolvente.
Determina altresì gli effetti di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 270 e agli articoli 42, 44, 45, 46 e 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale dell'impresa, sta in giudizio il commissario straordinario”. In tale disciplina non vi è più il riferimento all'art. 31 L.
Fall. Trattandosi, quindi, della fase successiva dell'Amministrazione Straordinaria, vale il richiamo dell'art. 36 D.Lgs 270/99 (ossia le Legge della Amministrazione
Straordinaria base), che per quanto non previsto, rimanda alle disposizioni della lca, previa sostituzione della figura del commissario liquidatore con quella del
[...]
. L'art. 206 della L.Fall. in tema di poteri del commissario liquidatore Parte_6 dispone che l'azione di responsabilità contro gli organi di controllo dell'impresa a norma degli artt. 2393 e 2394 c.c. sia esercitata dal commissario liquidatore previa autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione.
Non è, quindi, competente il giudice delegato ad autorizzare la proposta domanda, ma l'autorità amministrativa.
L'eccezione non è meritevole di accoglimento.
2.2. omesso esperimento della mediazione obbligatoria L'eccezione, formulata in modo del tutto generico, non risulta fondata.
Come si è richiamato, nella prospettazione di parte attrice, la responsabilità delle banche convenute viene allegata per la concausazione del dissesto, per la negligente concessione del credito, in unione o anche in via autonoma con la responsabilità
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dell'amministratore, per l'abusiva e comunque negligente concessione di credito. La domanda dell' , avuto riguardo alle allegazioni, in fatto e Parte_1
in diritto, non è oggettivamente riconducibile tra le cause in materia di contratti bancari, nelle quali cioè il thema decidendum e la causa petendi dell'esperita azione sono costituiti dal contratto inter partes (nella specie, di finanziamento) e dalla sua corretta e puntuale esecuzione, prospettandosi, invece, che la responsabilità dell'istituto di credito per aver contribuito, in modo quantomeno negligente, attraverso l'erogato finanziamento, all'aggravamento del dissesto della società, anche in concorso con gli amministratori di quest'ultima a loro volta rei di aver violato i doveri loro imposti dalla legge e dallo statuto.
2.3. Litispendenza/continenza
Il Cav. chiede, invece, dichiararsi la litispendenza o la continenza con il CP_5
giudizio rubricato al n. 45793/15 -Sez. III – XVI -G.I. Dott. Cardinali) per identità di parti, causa petendi e petitum, con ogni conseguenziale provvedimento.
Quanto al primo profilo si osserva che nel presente giudizio, dopo avere astrattamente rappresentato che la responsabilità dell'amministratore delegato nella richiesta di finanziamenti, oltre che per violazione della diligenza, possa integrare diverse fattispecie di reato tra cui la bancarotta per fatti di occultamento, dissimulazione e dissipazione del patrimonio (216 legge fall) - come contestato nel processo penale - le operazioni di grave imprudenza e il ritardo nella richiesta di fallimento (art. 217), la richiesta di credito, dissimulando lo stato di dissesto (art. 218), la difesa dell' non prende posizione su quale sia in concreto la Parte_1 causa petendi del diritto risarcitorio nei confronti dell'amministratore, avallando la tesi che una delle fattispecie penali e/o la negligente scelta gestoria in una situazione di scadenza della convenzione e di assenza di piano di salvataggio, possa costituire il diverso titolo di responsabilità dell'organo gestorio.
Nel diverso giudizio introdotto nel 2015 – di cui è stato prodotto dallo stesso Cav. con la seconda memoria ex art. 183 VI c.p.c. l'atto di citazione - si contesta CP_5 all'amministratore delegato la mancata assunzione di qualunque iniziativa volta ad assicurare l'equilibrio economico patrimoniale finanziario della società nel momento in cui sarebbero scadute le convenzioni con lo Stato e sarebbe conseguentemente cessata l'erogazione delle cosiddette sovvenzioni di equilibrio ( p. 20), osservando che si
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operava in regime di prossimità della scadenza della convenzione, e che “eventuali future nuove convenzioni (…) non sarebbero poi ovviamente intervenute data la loro palese incompatibilità con le norme principi comunitari (p.33)”. In tale quadro non si contesta sic et simpliciter la prosecuzione dell'attività in una situazione di patrimonio netto negativo ma l'adozione di scelte gestorie irragionevoli in punto di acquisto di navi con assunzioni di debiti per periodi successivi alla scadenza della convenzione nell'attesa “messianica della privatizzazione”, che si sarebbe in effetti realizzata ma senza la copertura da parte dell'acquirente della situazione debitoria irragionevolmente determinata. La quantificazione del danno veniva colà prospettata in via alternativa con riferimento al valore potenziale di tre anni di perdite l'esercizio in non meno di 234 milioni o nella differenza tra il prezzo di aggiudicazione dell'azienda nel luglio Pt_1
2011 per 380 milioni ed il delta negativo di circa 230 milioni di debiti della società oppure anche come quantificazione dei costi dei beni non ammortizzati per 239 milioni o nella diversa somma determinata in giudizio.
Non vi è alcun riferimento alla richiesta ed all'ottenimento di finanziamento da parte di e di BNL. CP_3
Orbene, la domanda risarcitoria deve considerarsi domanda eterodeterminata.
In ordine a cosa debba intendersi in punto di individuazione della domanda, occorre osservare che vi sono almeno due orientamenti giurisprudenziali in ordine alla rilevanza del titolo, contrattuale o extracontrattuale, quale fatto costitutivo della fattispecie legale;
per il primo, sarebbe inammissibile in appello la modifica della domanda da extracontrattuale a contrattuale, posto che la domanda sarebbe diversa per la causa petendi (salvo emendatio libelli nella prima memoria ex art. 183 VI c.p..c Cass. N.
13091/2018, n. 22865/2019); secondo il secondo orientamento, la domanda risarcitoria
è individuata nel petitum mediato e dalla causa petendi, intesa quale insieme di fatti materiali allegati dall'attore, a prescindere dalla loro qualificazione giuridica che spetta al giudice.
Si può, quindi, argomentare che, in disparte ogni considerazione sulla possibilità di mutare il titolo contrattuale o extracontrattuale in corso di causa, lo specifico fatto materiale allegato individua comunque la domanda, sicché diversi fatti materiali possono integrare plurime e diverse violazione rilevanti sul piano contrattuale o
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extracontrattuale anche ove siano con causative del medesimo danno (non potendosi, tuttavia, duplicare i danni).
Nel caso specifico, i fatti materiali attribuiti nell'azione di responsabilità introdotta nel
2015 nei confronti del Cav. nella sua qualità di amministratore delegato sono CP_5 diversi. Deve, quindi, escludersi l'ipotesi di litispendenza mentre dovrebbe considerarsi l'ipotesi di continenza, posto che si tratterebbe comunque di un danno ingiusto aggiuntivo, causato alla società, con aggravamento del dissesto determinato dall'indebita prosecuzione della gestione operativa ed assunzione di ulteriori obbligazioni (tra cui proprio quelle relative alla restituzione dei finanziamenti) rispetto al danno già contestato per altre allegazioni specifiche allo stesso amministratore.
Ciò dovrebbe comportare la riunione, alla causa previamente incardinata, della domanda nei confronti dell'amministratore delegato per la sua condotta negligente causativa di danno e/o per avere causato danno alla società commettendo fattispecie di reato.
Tuttavia, si deve notare che nei confronti del Cav. non è stata svolta una CP_5
domanda di condanna ma solo una domanda di accertamento.
Peraltro, la dizione utilizzata è piuttosto equivoca in quanto si chiede un accertamento “solo incidenter tantum” ma si menziona l'art. 34 che prevede, invece, l'accertamento su questione ritenuta pregiudiziale, con efficacia di giudicato tra le parti.
Nella prospettiva di parte attrice, la decisione risulterebbe prodromica e quindi pregiudiziale all'accoglimento della domanda nei confronti delle banche convenute, sebbene parte attrice ritenga che la domanda risarcitoria nei confronti delle banche debba essere accolta “per l'effetto e comunque anche in via autonoma”.
Ad intendere la domanda la domanda di accertamento della responsabilità risarcitoria nei confronti del Cav. solo in via incidentale priva della statuizione avente CP_5
forza di giudicato, la stessa dovrebbe essere dichiarata inammissibile.
Ove si voglia considerare prevalente il richiamo all'art. 34 che prevede l'accertamento con efficacia di giudicato di questione pregiudiziale per legge o per richiesta delle parti con efficacia di giudicato, si pone il problema della continenza con l'azione di
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responsabilità già promossa nel 2015. Tuttavia, in ragione della natura eterodeterminata dell'azione di responsabilità la questione attiene ad un eventuale rischio di duplicazione del danno che, tuttavia, non rileva in quanto non viene richiesta una statuizione condannatoria che, peraltro, rimarrebbe assorbita dalla richiesta come formulata nel precedente giudizio.
In detti termini la richiesta di assumere i provvedimenti conseguenti (in questa caso di disporre la riunione alla causa promossa innanzi al medesimo ufficio giudiziario) deve essere disattesa.
2.4. La richiesta di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c.
Egualmente deve essere disattesa la richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c. in relazione al processo penale in corso nei confronti, inter alios, del Cav. nel CP_5 quale gli si contesta, tra l'altro, di avere concorso a causare il dissesto della società, traendo intenzionalmente in inganno i soci ed il pubblico, in particolare, lo Stato erogatore delle sovvenzioni, esponendo nei bilanci dal 2003 al 2009 “fatti materiali non rispondenti al vero, determinando in tal modo la prosecuzione di una gestione la cui natura gravemente deficitaria veniva intenzionalmente occultata con il conseguente, progressivo ed insanabile aggravamento dello stato di dissesto e, poi, di vera e propria insolvenza”.
Come è ben noto, nel nostro ordinamento non è più prevista la cosiddetta unità della giurisdizione con prevalenza del giudizio penale su quello civile;
a seguito della riformulazione dell'articolo 295 c.p.c. ad opera della legge 353/1990 si deve ritenere la completa autonomia e separazione dei giudizi tranne in alcune ipotesi particolari di sospensione del processo civile previste dall'articolo 75 comma III c.p.p. (ossia nei casi in cui l'azione è promossa in sede civile dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado); al di fuori di queste ipotesi, il processo civile deve proseguire il suo corso senza essere influenzato dal processo penale. Il giudice civile deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità civile dedotta in giudizio.
La sospensione necessaria del processo civile ex articolo 295 può essere disposta solo se una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile ed a condizione che la sentenza penale possa avere nel caso concreto valore di giudicato nel processo civile. Perché si realizzi tale evenienza
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non basta l'eventuale coincidenza dei fatti materiali ma occorre che l'effetto giuridico dedotto nel processo civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che oggetto di imputazione nel giudizio penale (Cass. 18918/2018)1.
Nel caso concreto, la commissione da parte del Cav. Pecorini di falsità in bilancio che avevano concorso a cagionare il dissesto, consentendo l'indebita prosecuzione della gestione operativa, costituisce uno dei fatti di reato, genericamente allegati, dalla difesa dell'Amministrazione come condotta violativa degli obblighi incombenti Parte_1 sull'amministratore, ipotesi dedotta in alternativa ed in cumulo ad altre fattispecie di reato e comunque alla negligente condotta di avere richiesto credito in una situazione di crisi irreversibile.
In definitiva, la commissione del reato contestato non costituisce elemento pregiudiziale per l'accertamento della responsabilità in capo all'amministratore, in ragione della ben più ampia prospettazione assunta in sede civile.
2.5. L'eccezione di carenza di legittimazione attiva del curatore
Le banche convenute sostengono la carenza di legittimazione attiva del curatore in relazione alla domanda di risarcimento per abusiva concessione del credito sulla scorta di pronunce a Sezioni Unite del 2006. In dette pronunce la Suprema Corte aveva ritenuto che il curatore fallimentare non potesse esercitare l'azione da illecito aquiliano relativo al danno subito dal fallace affidamento creato in capo al creditore dalla apparente solvibilità del debitore, poi fallito, a causa dell'indebita concessione di credito, trattandosi di una domanda individuale del creditore e non di una azione di massa;
quanto all'azione contrattuale, rinvenuta nel patrimonio del fallito, il curatore avrebbe potuto richiedere solo gli oneri del finanziamento. Inoltre, si richiamava l'ipotesi peculiare per cui l'azione risarcitoria era stata riconosciuta al curatore nel caso
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in cui fosse stata provata in sede penale la complicità dell'amministratore e del direttore della banca in relazione alla condotta di mala gestio dell'amministratore, con estensione della responsabilità contrattuale anche alla banca 'complice'.
Tale quadro giurisprudenziale frammentato è stato recentemente rivisitato funditus dalla recente pronuncia n. 24725/2021.
Si premette che l'art. 218 L. Fall che sanziona il ricorso abusivo al credito, con dissimulazione della situazione di dissesto, costituisce un reato proprio e che, a prescindere dalla dissimulazione del dissesto, il fatto materiale di chiedere finanziamento in una situazione di crisi può essere annoverato anche nella fattispecie di cui all'art. 217 l. fall. di operazioni di grave imprudenza e comunque costituisce illecito civile. Dal lato del finanziatore, lo stesso è tenuto dalla normativa di settore ad agire con diligenza ed in particolare, a verificare il merito creditizio. Il finanziamento lecito anche verso società in difficoltà viene sostenuto dall'ordinamento, come si ricava da una serie di disposizioni in materia di finanza - ponte, finanza interinale a strumenti di risanamento (art. 182 quater quinquies L. Fall introdotti nel 2010), sicché, anche al di fuori di tali istituti, il possibile e lecito finanziamento all'impresa in crisi deve essere riconosciuto, con il limite della ragionevolezza e fattibilità del piano aziendale di risanamento (anche non formalizzato: cfr. Cass. N. 16706/2020).
In punto di legittimazione, secondo tale ricostruzione, che si condivide pienamente, il curatore (o nel caso il commissario straordinario) quale successore del fallito, ha legittimazione esclusiva a far valere la lesione diretta del patrimonio dell'impresa nei confronti del soggetto che ha abusivamente finanziato la società aggravando il dissesto.
Il curatore succede nei diritti del fallito e, quindi, può esercitare l'azione volta al ristoro del danno diretto ed immediato causato sul suo patrimonio dalla abusiva concessione del credito, come parimenti, può far valere la responsabilità di terzi per fatti anteriori e colpevolmente causativi dello stato di insolvenza (Cass. N. 5028/2000;
n. 7407/2013). Si tratta, come si dice, di diritti che lo stesso rinviene nel patrimonio del fallito.
Si deve contestare la ricostruzione per la quale il curatore che succede al fallito che ha richiesto il finanziamento non potrebbe lamentarsi della sua abusiva concessione, non potendo essere al contempo fautore e vittima dell'illecito. Tale assunto è ingiustificato e
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nessuno dubita che il curatore possa agire nei casi di distrazione da parte dell'amministratore, di contratti stipulati in conflitto di interessi, ipotesi in cui l'amministratore ha agito infedelmente danneggiando la società.
Al curatore, poi, spetta la legittimazione per le cd. azioni di massa volte alla ricostituzione della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c. di cui tutti i creditori beneficeranno, così come le azioni revocatorie, le azioni di responsabilità verso gli organi sociali ivi compresa quella dei creditori per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione della integrità del patrimonio sociale (art. 2394 bis c.c. – art. 146 L. fall). Tali disposizioni costituirebbero la manifestazione di un principio generale per cui la legittimazione del curatore ad agire in rappresentanza dei creditori è limitata a quelle di massa finalizzate alla ricostituzione del capitale sociale, mentre gli sono precluse le domande che presuppongono l'accertamento della sussistenza di un diritto soggettivo in capo ad uno o più creditori. In detta ipotesi, il danno è individuale e non potrà essere fatto valere dal singolo creditore durante la procedura (salvo art. 240 L. fall che prevede l'ipotesi di costituzione di parte civile del singolo creditore che agisca per un'azione personale).
La legittimazione del curatore non è diversa da quella normalmente delineata ai sensi dell'art. 146 l. fall, in ragione della quale si afferma che al curatore appartiene sia la legittimazione attiva a richiedere al finanziatore abusivo il risarcimento per i danni diretti cagionati alla società sia quella per i danni indiretti cagionati alla massa dei creditori per la diminuzione del patrimonio sociale a causa della prosecuzione dell'attività d'impresa, indebitamente finanziata, con aggravamento del dissesto. Avrà, quindi, sia l'azione che spetta alla società sia l'azione a favore dei creditori.
Quanto al titolo, ove agisca rispetto al danno patito direttamente dalla società, farà valere la responsabilità contrattuale: in particolare, nella richiamata pronuncia si distingue in responsabilità precontrattuale (ma sempre in applicazione dell'art. 1218 c.c. essendo preesistente un'obbligazione da contatto sociale qualificato) nel caso in cui vi sia concessione di credito nonostante la violazione della normativa specifica di valutazione del merito creditizio. Si tratta, infatti, di doveri che seppure di fonte legale, integrano il regolamento negoziale. Si avrà, invece, responsabilità contrattuale in ipotesi di prosecuzione (indebita) di finanziamento già in corso, posto che la fase della condotta negligente della banca è quella dell'esecuzione del rapporto. Riparto
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della prova e prescrizione seguono in entrambi i casi la disciplina della responsabilità contrattuale.
Al contrario, ove il curatore agisca a favore della massa dei creditori, la responsabilità è extracontrattuale e lo stesso dovrà provare la condotta violativa delle regole che disciplinano l'attività bancaria, il danno evento, il danno conseguenza ed il nesso di causalità.
Orbene, così delineata la legittimazione, si osserva che parte attrice ha espressamente dichiarato di agire facendo valere la responsabilità contrattuale nei confronti della banca, sia in quanto la stessa non avrebbe adeguatamente valutato il merito creditizio sia in quanto avrebbe “concorso” negli inadempimenti imputabili agli organi di gestione della società, seppure a prescindere da qualsiasi accordo e connivenza tra i vari soggetti.
Nei confronti dell'amministratore, il titolo di responsabilità è sempre contrattuale afferente sia alla commissione di fattispecie di reato sia comunque alla mala gestio per l'indebita prosecuzione dell'attività societaria.
Come è stato schematizzato dalla Suprema Corte, il curatore può agire nei confronti del banchiere che abbia concesso abusivamente credito sia a titolo di responsabilità contrattuale, sia a titolo di responsabilità extracontrattuale quale azione di massa in favore dell'insieme del ceto creditizio.
L'eccezione, in definitiva, deve essere respinta.
3. Il merito: l'eccezione di prescrizione In ordine a tale eccezione, si deve osservare che l'Amministrazione Giudiziaria fa valere la violazione da parte del finanziatore delle normative di settore che avrebbero dovuto, in tesi, precludere la concessione del credito: si contesta, infatti, per quanto genericamente, l'errata valutazione della solvibilità della banca (per la mancata concessione di nuova finanza dal 2006, per il significativo rientro dall'esposizione verso il ceto bancario;
per l'incapacità della società di sostenersi senza le sovvenzioni dello
Stato, per la scadenza della convenzione).
La responsabilità è contrattuale e la prescrizione, non decorsa, è decennale. Non si tratta, invero, della lesione da parte di un terzo estraneo (la banca) del rapporto sociale
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tra amministratore e socio, ma della violazione di un rapporto contrattuale tra società e banca.
Nei confronti degli istituti di credito si fa valere la violazione del rapporto contrattuale, come integrato dalle norme imperative di settore.
Nei confronti del Cav. è stata proposta domanda di accertamento incidentale, CP_5
senza richiesta di alcuna statuizione condannatoria;
gli si contesta in via alternativa la commissione di diverse fattispecie di reato, tra cui quella contestatagli in sede penale di avere concorso a cagionare il dissesto esponendo nei bilanci fatti non rispondenti al vero, rendendo possibile la prosecuzione dell'attività operativa, nonché comunque la mala gestio dell'indebita prosecuzione consentita dal finanziamento.
L'allegazione di falso si riduce al mero richiamo dell'imputazione di cui all'avviso di conclusione delle indagini depositato in atti (quindi, in fase anteriore al rinvio a giudizio).
La delibazione incidentale è stata richiesta presumibilmente per aderire a quella giurisprudenza che ha riconosciuto la responsabilità della banca nel caso di concorso nel reato dell'amministratore.
Nessun dubbio che sia che si tratti di mala gestio dell'amministratore sia che si tratti della commissione di fatti di reato il titolo di responsabilità sarebbe comunque quello contrattuale.
Peraltro, l'azione di responsabilità ha durata quinquennale e testualmente l'art. 2394 comma IV stabilisce che l'azione sociale di responsabilità può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dalla carica dell'amministratore.
Secondo l'orientamento che si ritiene preferibile ed è adottato dalla presente sezione, il termine non è di decadenza – non avendosi a cuore l'obiettivo di assicurare certezza ai rapporti giuridici societari come in relazione, ad esempio, all'impugnative delle delibere assembleari, all'opposizione ad operazioni di fusione, all'opposizione al bilancio di liquidazione – ma è di prescrizione.
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Sicché la corretta lettura della norma è quella per cui l'azione sociale di responsabilità si prescrive nel termine di 5 anni dalla cessazione dalla carica ovvero dal successivo momento in cui danno si è esteriorizzato.
La data di cessazione dall'incarico da parte del Cav. è quella del 14.07.2010; il CP_5 provvedimento di ammissione all'amministrazione straordinaria data il 06.08.2010
e la successiva sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza è del 12.08.2010.
Peraltro, nella stessa prospettazione di parte attrice l'abusività della condotta da parte sia del cav. sia della stessa è quella di avere già nel dicembre 2008 e il CP_5 CP_1
13.03.2009 stipulato contratti di finanziamento in condizioni di percepibile dissesto.
L'azione di responsabilità civilistica, quindi, iscritta il 13.12.2019, è prescritta.
L'allungamento della prescrizione ai sensi dell'art. 2947 c.c. III - per il quale se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile - importa che sia stata allegata e provata la commissione di una precisa fattispecie di reato.
Nel caso concreto, l'Amministrazione Straordinaria nulla ha dedotto di specifico, invocando in via alternativa le diverse ipotesi, senza peritarsi quantomeno di allegare gli elementi costitutivi dei diversi reati. Si osserva, poi, che solo la bancarotta prevista dall'art. 216, 223 L. Fall ha una cornice edittale fino a 10 anni, con prescrizione a 15 anni, mentre gli altri reati scontano una prescrizione massima di 6 anni e mezzo, che non sarebbe utile allo scopo.
In definitiva, l'azione nei confronti del Cav. è comunque prescritta. CP_5
4. Assorbimento della domanda di manleva
Le conclusioni in relazione alla domanda promossa nei confronti del Cav. CP_5
consentono di ritenere assorbita la chiamata in garanza della Compagnia CP_10
5. Infondatezza nel merito Nonostante, una certa enfasi di parte attrice nell'evocare il 'concorso' delle banche nell'atto di mala gestio dell'amministratore, l'Amministrazione Straordinaria non ha
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mai allegato precisi elementi da cui trarre la partecipazione dolosa di dipendenti dei suddetti istituti di credito alle condotte di consapevole dissimulazione dello stato di dissesto, pur predicati tanto nel processo penale che in quello civile di responsabilità nei confronti degli amministratori, del collegio sindacale e della società di revisione.
Tantomeno ha chiaramente enucleato un'ipotesi di compartecipazione colposa nel reato di cui all'art. 217 L. Fall di aggravamento del dissesto per avere tardivamente richiesto la dichiarazione di fallimento o per aver compiuto operazioni manifestamente imprudenti per ritardare il dissesto, compartecipazione con la responsabilità dell'amministratore dalla quale, a livello sistematico, dovrebbe seguire il diverso termine prescrizionale dell'azione di responsabilità o da reato.
Invero, residua la responsabilità della banca a titolo contrattuale, come ricostruita dalla citata pronuncia della Suprema Corte (n. 24725/2021, est. Nazzicone) per la quale il curatore, che subentra nei rapporti giuridici del fallito, può contestare alla banca di non aver ottemperato alla normativa di settore a protezione anche di interessi pubblici nel credit risk management.
Infatti, in via generale, vale premettere come da tempo è stata individuata una condotta, illecita, di chi conceda un credito senza prudentemente valutare se il soggetto mutuatario sia nelle condizioni oggettive di far fronte al medesimo, qualificata come
“concessione abusiva di credito”: con essa si designa l'agire del finanziatore che conceda, o continui a concedere, incautamente credito in favore dell'imprenditore che versi in istato d'insolvenza o comunque di crisi conclamata.
Nell'integrazione della fattispecie, rilievo primario assumono, accanto alla regola generale del diritto delle obbligazioni relativa all'esecuzione diligente della prestazione professionale ex art. 1176 c.c., la disciplina primaria e secondaria di settore e gli accordi internazionali. Il soggetto finanziatore, sulla base di questa, è invero tenuto all'obbligo di rispettare i principi di c.d. sana e corretta gestione, verificando, in particolare, il merito creditizio del cliente in forza di informazioni adeguate. Il tema è stato più approfonditamente analizzato in relazione al credito concesso nei confronti di imprenditori, elaborando il principio della “sana e corretta gestione”, ripetuto, quale criterio essenziale per tali imprenditori, in numerose norme del testo unico bancario, con le relative disposizioni di attuazione: come essenziale finalità della vigilanza in capo alle autorità creditizie (art. 5 t.u.b.); requisito per l'autorizzazione all'esercizio
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dell'attività bancaria (art. 14, comma 2), di intermediario finanziario (art. 107), istituto di moneta elettronica (art. 114-quinquies) o istituto di pagamento (art. 114-nonies); presupposto per l'autorizzazione all'acquisizione di partecipazioni in una banca (artt. 19
e 25), a modificazioni statutarie (art. 56), alla fusione e scissione (art. 57); compito degli esponenti aziendali (art. 26) e ragione della loro rimozione dalla carica, ove la permanenza nella stessa sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione (artt. 53-bis,
67-ter, 108, 114-quinquies. 2, 114-quaterdecies). A rafforzamento di tali concetti, gli artt. 53, 67, 108, 114-quinquies. 2 e 114-quaterdecies t.u.b. prevedono la vigilanza regolamentare della Banca d'Italia mediante disposizioni sul “contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni”. Un'indicazione dei metodi di ponderazione dei rischi
è contenuta negli accordi di Basilea;
si ricorda, altresì, l'art. 142 del Regolamento UE n.
575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, laddove descrive il metodo basato sui rating interni, ai fini della valutazione delle esposizioni di credito: ivi si afferma che si intende per “sistema di rating”, l'insieme di metodi, processi, controlli, meccanismi di raccolta dati e sistemi informativi che fungono da supporto alla valutazione del rischio di credito, all'attribuzione delle esposizioni a classi o pool di rating e alla stima quantitativa dei default e delle perdite per un dato tipo di esposizione. In sostanza, dal sistema normativo nel suo complesso emerge la rilevanza primaria per l'ordinamento dell'obbligo di valutare con prudenza, da parte dell'istituto bancario, la concessione del credito ai soggetti finanziati, in particolare ove in difficoltà economica.
Pertanto, la banca, che è soggetto professionale altamente specializzato e qualificato nella valutazione del merito creditizio del debitore, ove non svolga una puntuale e doverosa valutazione, è responsabile a titolo di risarcimento del danno.
Dalla natura contrattuale del titolo di responsabilità invocato consegue che parte attrice debba solo allegare il rapporto giuridico, spettando alle banche convenute provare l'esatto adempimento della loro prestazione, nella fase genetica – precontrattuale – del rapporto.
La lettura delle emergenze documentali consente di smentire tanto la situazione di evidente dissesto della società che si aggrappava con fede 'messianica' (così Pt_1
testualmente) alla imminente privatizzazione ed al rinnovo della convenzione tanto il
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mancato assolvimento da parte delle convenute della valutazione del merito creditizio della società richiedente.
Invero, il dato di fatto da cui prendere le mosse è la struttura societaria, il sistema di controllo ed il quadro normativo di tipo convenzionale che riguardava la società
. Parte_1
La stessa era partecipata integralmente da NA a sua volta partecipata integralmente dallo Stato e sottoposta al Controllo della Corte dei Conti.
Già dal 1974 la gestione dei servizi marittimi di era disciplinata tramite Pt_1 convenzioni con lo Stato che prevedevano tratte, frequenze, tariffe nell'ottica di garanzia del servizio pubblico (di cui alle leggi n. 684 del 1974 e n. 169 del 1975) di collegamento con le isole ma anche, correlativamente, il pagamento da parte dello Stato di sovvenzioni annuali di equilibrio che coprivano tutta la differenza tra gli introiti ed i costi, ivi compresa la remunerazione del capitale investito (cfr. atto di citazione dell'Amministrazione Straordinaria del 2015 in atti).
Si trattava, quindi, palesemente di una società che operava convenzionalmente e, si direbbe, istituzionalmente, in una situazione di disequilibrio economico, posto che le diverse convenzioni imponevano alla società la copertura di tutte le tratte ritenute rilevanti e con tariffe predefinite;
ciò impediva alla stessa di migliorare il proprio risultato operativo, non potendosi mettere in concorrenza neppure nelle tratte più remunerative.
A fronte di tale quadro strutturale, dal punto di vista economico la società non poteva andare in dissesto ma poteva subire una crisi a livello di liquidità finanziaria dovuta ai ritardi con i quali lo Stato provvedeva ad erogare le sovvenzioni richieste (“a pié di lista”).
La situazione è divenuta maggiormente critica anche a causa del credit crunch determinatasi nel 2008 a seguito della nota crisi dei subprime generatasi negli USA: come risulta dalle relazioni del CdA allegate, diverse banche non avevano prorogato le linee di credito già concesse, determinando la necessità di 'ingenti rientri' rispetto al ceto bancario.
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La domanda di responsabilità della Amministrazione Straordinaria viene costruita sul duplice elemento della scadenza della convenzione con lo Stato e sul processo di privatizzazione il cui esito sarebbe stato incerto e non tale da garantire la prosecuzione dell'attività della società, anche in ragione della affermata incompatibilità del sistema delle sovvenzioni al mercato unico europeo.
Invero, rimandando all'esaustiva disamina compiuta dalla Corte dei Conti nella relazione all'esercizio 2008, da una parte la sanzione successiva alla procedura d'infrazione per aiuti di stato alla , iniziata nel 1999 dalla Commissione ai sensi Pt_1 dell'art. 88 par. 2 del Trattato e conclusa nel 2004, era stata annullata dalla Corte di
Giustizia europea con decisione del 04.03.2009, sulla scorta di precedenti analoghe decisioni del 10.005.2005 e del 20.06.2007, dall'altra il processo di privatizzazione aveva visto nel 2008 una intensificazione dell'azione del Governo, in attuazione dei principi segnati dalla l. 481/1995 che demandava al Governo definire i criteri per la privatizzazione di ciascuna impresa deputata allo svolgimento di servizi di pubblica utilità, in linea con la necessità di aderire al Regolamento CEE n. 3577/1992 che impone l'affidamento dei contratti di servizio pubblico su basi non discriminatorie mediante procedure aperte al mercato.
La Corte dei Conti dava, quindi, conto nella citata Relazione della circostanza che le convenzioni stipulate nel luglio del 1991 erano venute a scadenza nel 2008 e che la legge finanziaria del 2007 art. 1 commi 998 e 999 aveva delineato un percorso di liberalizzazione del cabotaggio marittimo attraverso la privatizzazione della società esercenti i servizi di collegamento in regime di servizio pubblico e la stipula tra lo stato e le società neo privatizzare di nuove convenzioni con scadenza non anteriore al
31.12.2012, nonché degli ulteriori passaggi normativi che prevedevano la cessione alle
Regioni delle articolazioni regionali della;
inoltre, rappresentava che “Sul finire Pt_1
del 2008, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, in risposta a una nota della competente direzione generale della Commissione Europea che esprimeva considerazioni in ordine al regime del servizio pubblico di cabotaggio in Italia, rappresentava il nuovo quadro normativo quale si delinea a partire dalle disposizioni recate dalla legge finanziaria 2007 e, nel contempo, trasmetteva un primo schema
'nella loro veste pressoché definitiva' delle nuove convenzioni (dal 2009 al 2014), non mancando di sottolineare come la privatizzazione del e la stipula delle CP_16
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convenzioni fossero elementi interdipendenti ed assolutamente necessari per il successo dell'operazione” (cfr. ns. doc. 12, p. 15). Inoltre, sempre la Corte dei Conti riferisce che la Commissione Europea, a seguito del confronto con le autorità italiane, “è apparsa propensa a esprimersi favorevolmente sulla linea d'azione … il cui nucleo centrale restava la cessione contestuale da parte dello Stato, con procedura competitiva, a soggetti privati del capitale di e delle controllate, associato all'affidamento di Pt_1 nuove convenzioni di servizio pubblico” (cfr. doc. 12, p. 14).
Nelle more dell'iter di approvazione e di stipulazione delle nuove convenzioni, con
D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni in L. 27 febbraio 2009, n.
14 (D.L. 207/2008), lo Stato italiano ha disposto la proroga della Convenzione fino al
31 dicembre 2009 proprio “al fine di pervenire alla completa liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo attraverso il completamento, entro il 31 dicembre
2009, del processo di privatizzazione delle società esercenti i servizi di collegamento ritenuti essenziali …, a condizioni che assicurino la migliore valorizzazione delle suddette società” (cfr. art. 26 D.L. 207/2008).
Nel frattempo, il ha provveduto ad aggiornare la pianificazione CP_16
industriale.
Successivamente, il processo di privatizzazione del è stato avviato nel CP_16 corso dell'anno 2009, il D.L. 135/2009 ha previsto la proroga della Convenzione sino al 31 settembre 2010 ed ha imposto la pubblicazione del bando di gara per la privatizzazione di e di RE, l'unica società rimasta sotto il controllo della Pt_1
capogruppo entro il 31.12.2009 (cfr. art. 19–ter, comma 9, D.L. 135/2009).
Invero, l'Invito a manifestare interesse all'acquisto di n. azioni 108.360 rappresentanti
l'intero capitale sociale di è stato pubblicato da Parte_1
NA S.p.A. in data 23 dicembre 2009. Tra gli atti di gara doveva essere presente anche lo schema della Nuova Convenzione che, infatti, è stata approvata in data
10.03.2010; tale nuova Convenzione introduceva meccanismi di efficientamento volti a ridurre i costi del servizio per l'utenza, nonché forme di flessibilità tariffaria non distorsive della concorrenza.
Alla data del 19.02.2010, data di scadenza del bando promosso da NA, erano pervenute diverse manifestazioni di interesse e in data 28.06.2010 CP_14
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Holding di Navigazione S.p.A., che in data 28 giugno 2010 aveva formulato l'offerta vincolante di acquisto, era risultata aggiudicataria delle azioni in data 28 Pt_1
luglio 2010. Il contratto non era poi stato sottoscritto dalla società in data
05.08.2010, società che avrebbe avuto, secondo la stampa, solo 24 ore per la sottoscrizione (cfr. 4.10.2010). CP_20
Nelle more della sottoscrizione, il Governo emanava il D.L. 06.07.2010 n. 103 che
“considerata la necessità di completare la procedura di dismissione dell'intero capitale sociale di e, nel contempo, di assicurare l'esatto Parte_1
adempimento delle obbligazioni derivanti dalle convenzioni di pubblico servizio di trasporto marittimo fino al 30 settembre 2010, data della loro scadenza stabilita dalla legge” disponeva una serie di misure straordinarie, ed in particolare attribuiva al MEF di concerto con il Ministero dei Trasporti la nomina dell'amministratore unico, con immediata decadenza del CdA;
prevedeva che fino al 30.09.2010 fosse consentita
l'erogazione da parte delle banche di nuovi finanziamenti, stabilendo che gli stessi sarebbero stati “equiparati a crediti prededucibili”, non soggetti a revocatoria e garantiti da NA.
Egualmente anche nella legge di conversione si diceva che tale nuova finanza dovesse servire a ad evitare la compromissione della continuità del servizio pubblico Pt_1
di navigazione con le isole e per fronteggiare i fabbisogni di liquidità corrente.
Se ne trae che lo Stato italiano, ha ritenuto nell'estate del 2010 di non portare a termine in quel momento il procedimento di privatizzazione, volendo comunque garantire l'espletamento dei servizi pubblici, imponendo per legge l'esenzione da eventuali successive azioni revocatorie di nuovi finanziamenti che erano imprescindibili per la continuità aziendale e che venivano garantiti dallo Stato.
Risulta, quindi, che, a maggior ragione, dovesse ritenersi meritevole di tutela la concessione di finanziamento nella prospettiva di prognosi positiva che era propria delle banche nel dicembre 2008 e dicembre 2009 e che si poneva a valle di interventi normativi volti alla proroga della convenzione ed al perseguimento di una non facile privatizzazione.
In conclusione, vale la pena ripercorrere le conclusioni della relazione del Dott.
nominato prima amministratore unico a seguito del D.L. del 2010, poi Per_1
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commissario straordinario, sulle cause di insolvenza della società che lo stesso Pt_1
addebitava alla crisi di natura finanziaria che si era manifestata nell'ultimo trimestre del
2008, che trovava origine nell'incertezza determinata dalla mancata conclusione del processo di rinnovo delle convenzioni e della privatizzazione delle società del gruppo
(cfr. la “Relazione dettagliata sulle cause dell'insolvenza, depositata nel maggio 2011 p.
207).
In buona sostanza, non si può ritenere che la concessione di credito da parte degli istituti di credito potesse ritenersi preclusa: invero, dal punto di vista economico contabile, la società non aveva patrimonio netto negativo, potendo contare sul ripianamento della differenza tra ricavi e costi, né si può affermare che non fosse in corso il processo di privatizzazione che avrebbe garantito nuova finanza e la stipulazione di una nuova convenzione che avrebbe consentito all'aggiudicataria una gestione più efficiente in forza della anticipazione delle sovvenzioni (non più erogate ex post ma ex ante) ed una maggiore flessibilità tariffaria.
Se è vero – come risulta dalla relazione del Dott. - che la riduzione delle Per_1
sovvenzioni non avrebbe potuto garantire il risultato economico positivo (drogato) che vi era stato fino ad allora, il subentro di una società privata comunque affidataria ed in convenzione per almeno quella parte del servizio di trasporto pubblico marittimo ritenuta essenziale, non poteva che essere un elemento di rassicurazione in capo alle banche.
Come dimostra la stessa copertura normativa alla nuova finanza, equiparata a crediti prededucibili e non soggette a revocatoria, disposta dal D.L. 6 luglio 2010, n. 103, anteriormente all'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ed anteriore alla presentazione di un piano di risanamento, lo Stato intendeva garantire in tutti i modi la continuità del servizio pubblico.
Da altro punto di vista, l'assenza di alcuna scientia decoctionis, elemento imprescindibile nella valutazione di abusività della concessione del credito, è stata esclusa in capo alle banche in diverse pronunce giudiziale su azioni revocatorie promosse dall' di Tirennia di Navigazione verso diversi Parte_1
istituti di credito che si condividono integralmente. (Trib. Roma n. 5369/2916 RG
55294/2913 su azione revocatoria avverso la Banca Popolare di Ancona;
n. Parte_7
41 RG 81070/2019
21626/2017 RG 22954/17 nei confronti di MPS, Intesa San Paolo, Carige, Banca Nuova
Marche, UN, Banca Nuova;
Banco BPM e altre).
Peraltro, ha evidenziato di avere concesso un finanziamento a revoca CP_3
trimestrale ed ha prodotto in atti la propria esaustiva relazione istruttoria: dalla stessa si evince il rilievo di flusso commerciale del rapporto con , la consapevolezza Pt_1
della procedura di privatizzazione in corso che non si sarebbe completata prima del
2009 e della predisposizione di nuova convenzione;
la valutazione delle relazioni con il sistema bancario e finanziario dalle quali si ricavava che l'accordato aveva un utilizzo pieno ma regolare e che vi era una buona riserva sul credito autoliquidante. Tra gli elementi presi in considerazione si attribuiva rilevanza allo standing della società, partecipata interamente da NA e operante in regime di sovvenzione.
BNL ha prodotto il contratto di finanziamento ed il separato atto di costituzione del pegno stipulati il 23.12.2009.
Nel contratto di finanziamento si legge che la società non è in stato di insolvenza, che non si sono contenziosi in grado di incidere sulla capacità di parte finanziata di adempiere alle obbligazioni, che tutti i libri sociali e le scritture contabili della Parte
Finanziata sono completi, corretti ed accurati ed i bilanci rappresentano in modo veritiero i risultati operativi e la situazione patrimoniale e finanziaria della . Pt_1
Inoltre, BNL ha sottolineato che la stipulazione del contratto di finanziamento è avvenuta a ridosso della conversione del D.L. 135/2009 che prorogava la durata della convenzione e nella stessa data di pubblicazione dell'Invito a partecipare alla manifestazione di interesse, che segnava l'inizio della procedura di privatizzazione, bando che affermava “Sono stati definiti, ad opera delle competenti Autorità nazionali, gli schemi delle nuove convenzioni di servizio pubblico della durata di 8 anni per la
e di 12 anni per la RE ... Detti schemi di convenzione sono stati portati Pt_1 all'esame delle Autorità comunitarie”.
Non può, quindi, muoversi alcun rimprovero di negligenza e violazione della corretta valutazione nel merito creditizio a fronte degli elementi di fatto conosciuti e conoscibili al momento dell'erogazione dei finanziamenti, in ragione della natura di servizi pubblici essenziali operati dalla e che non potevano essere ex abrupto abbandonati dallo Pt_1
Stato.
42 RG 81070/2019
6. Conclusioni Deve essere dichiarata prescritta l'azione promossa nei confronti del Cav. per CP_5
quanto in narrativa e comunque infondata per quanto si è argomentato.
Il rigetto della domanda nei confronti del Cav. importa la necessità di parte CP_5
attrice di rifondere le spese di lite della terza chiamata in causa in virtù del principio di causalità
Deve essere rigettata per infondatezza la domanda di responsabilità contrattuale svolta nei confronti di oggi incorporata in e nei confronti di CP_3 CP_21 Pt_4
per quanto in narrativa.
[...]
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) RIGETTA la domanda di Parte_1
(c.f. nei confronti del Cav. di
[...] P.IVA_1 Controparte_5 CP_3 oggi incorporata in e nei confronti di per quanto in Controparte_22 Pt_4 narrativa;
2) DICHIARA assorbita la domanda di manleva proposta dal Cav. Controparte_5 nei confronti di;
Controparte_6
3) CONDANNA a Parte_1 rifondere a , Controparte_5 Controparte_6
e nei confronti di le spese di giudizio, che liquida Controparte_8 Pt_4 per ogni parte in €64.053 per compensi ex DM. 55/2014, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12.11.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Cristina Pigozzo Dott. Giuseppe Di Salvo
43 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La Corte ha, ad esempio, confermato l'ordinanza di sospensione di un processo civile avente ad oggetto una successione testamentaria basata su due testamenti olografi con domande di esclusione di alcuni eredi per indegnità sull'assunto che avessero falsificato uno dei testamenti, avendo pregiudizialità logica e giuridica il giudizio penale volto ad accertare l'avvenuta falsificazione di uno dei testamenti. Al contrario, non si sono ritenuti i presupposti della sospensione della causa civile in un caso in cui vi era stata costituzione nel processo penale del curatore in relazione ad ipotesi di falso in bilancio, rispetto all'azione di responsabilità promossa nei confronti degli amministratori di società di capitale formulata per inadempimento dei doveri nei confronti della società e l'osservanza di obblighi avente ad oggetto la conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, trattandosi di fatti diversi e più ampi (Cfr. Cassazione 34529 del 2019).