Articolo 21 della Legge 1 agosto 1988, n. 345
Articolo 20Articolo 22
Versione
28 agosto 1988
Art. 21. (Entrate) 1. Le entrate correnti, in conto capitale e per accensione di prestiti del bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, accertate nell'esercizio finanziario 1987 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Azienda stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero dei lavori pubblici, in lire 6.076.894.786.577. 2. I residui attivi determinati alla chiusura dell'esercizio 1986 in lire 2.367.728.674.212 risultano stabiliti - per effetto di maggiori e minori entrate - in lire 2.365.995.166.058. 3. I residui attivi al 31 dicembre 1987 ammontano complessivamente a lire 3.116.958.367.596, cosi' risultanti:
Somme versate
Accertamenti 3.599.950.453.358
Residui attivi
dell'esercizio
1986 .. 1.725.981.131.681
Somme rimaste Somme rimaste
da versare da riscuotere Totale
(in lire)
-- 2.476.944.333.219 6.076.894.786.577
-- 640.014.034.377 2.365.995.166.058

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3.116.958.367.596
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Entrata in vigore il 28 agosto 1988