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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/06/2025, n. 1536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1536 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 17/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 1342 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa, giusta Parte_1 procura generale alle liti, dall'avv. Antonio Emmolo e domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura Capitolina in via del Tempio di Giove n. 21 Pt_1
Appellante
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Controparte_1
IP GE e domiciliata presso lo studio del difensore in via Firenze n. 43 Pt_1
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 4871/2023 del Tribunale di Roma pubblicata in data 11/05/2023 e notificata in data 12/05/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale dell'udienza del 17/04/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , funzionario della Polizia Locale di , premesso di Controparte_1 Parte_1 aver ricevuto in data 16/12/2021 - mentre godeva di un periodo di congedo straordinario ex art. 4, comma 1, legge n. 104/1992 per assistere la propria madre - la notifica dell'invito ex art. 4 d.l. n. 44/2021 e, successivamente, in data 10/01/2022, la notifica del provvedimento datoriale di sospensione ex art. 4 d.l. n. 44/2021, e dedotta l'illegittimità di tale provvedimento essendo il rapporto di lavoro già sospeso, ha agito in giudizio contro rassegnando le seguenti conclusioni: “accertare e Parte_1 dichiarare l'illegittimità e/o nullità del provvedimento datoriale di sospensione ex.art.4
1 D.L.n.44/2021 come riformato dal D.L.172/2021 assunto in data 04/01/2022 Repertorio: RH/12/2022 Rif.20220200042, dal diritto di svolgere l'attività lavorativa e dal diritto di percepire il proprio stipendio con efficacia retroattiva a far data dal 22/12/2021 senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
… illegittimamente adottato ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 44/2021 come riformato dal DL 172/2021; E per l'effetto in accoglimento del presente ricorso condannare
[...]
(CF ) in persona del suo Sindaco p.t. di versare alla ricorrente tutte Pt_1 P.IVA_1 le mensilità non corrisposte a far data dal mese di Gennaio 2022 fino al mese di Aprile 2022 pari , salvo errore, a complessivi € 12.449,00 netti, oltre ratei di TFR indennità, competenze, ritenute e qualsiasi altra voce della busta paga come evidenziato nella busta paga di Dicembre 2021; oltre rivalutazione ed interessi dal di del dovuto fino al saldo per ogni mensilità non corrisposta di cui: - € 2.676,00 lordi per il mese di Gennaio 2022 oltre rateo di TFR, indennità, competenze, ritenute e qualsiasi altra voce della busta paga come evidenziato nella busta paga di Dicembre 2021 rivalutazione ed interessi dal di del dovuto fino al saldo;
- € 2.676,00 lordi per il mese di Febbraio 2022 oltre rateo di TFR, indennità, competenze e ritenute rivalutazione ed interessi dal di del dovuto fino al saldo;
- € 2.676,00lordi per il mese di Marzo 2022 oltre rateo di TFR, indennità, competenze e ritenute rivalutazione ed interessi dal di del dovuto fino al saldo;
- € 1.745,00 netti per il mese di di Aprile 2022 oltre rateo di TFR, indennità, competenze e ritenute rivalutazione ed interessi dal di del dovuto fino al saldo;
Ovvero la somma maggiore o minore per gli stipendi dovuti dal 22/12/20221 al 27/04/2022; - Condannare (CF Parte_1
) in persona del suo Sindaco p.t. al pagamento in favore della ricorrente, le P.IVA_1 spese e compensi legali maggiorati del 15% per spese generali oltre cap ed iva relative al presente giudizio nonché in caso di resistenza in giudizio con dolo o colpa grave condannare il resistente, al risarcimento in favore dell'attore ex.art.96 comma n. I cpc …”.
1.1. Nella resistenza di il Tribunale di Roma ha così statuito: “in Parte_1 accoglimento del ricorso: - accerta l'illegittimità del provvedimento di sospensione dallo svolgimento dell'attività lavorativa con privazione della retribuzione a far data dal 22.12.2021 al 24.03.2022; - condanna al pagamento in favore della Parte_1 ricorrente dei seguenti importi: per trattamento stipendiale fondamentale € 7.800,00, per ratei mensilita' aggiuntiva € 650,00, per illegittima decurtazione € 650,68, oltre accessori di legge come in motivazione;
accerta, per il periodo di cui sopra, il diritto della dipendente all'accantonamento della somma di € 578,00 a titolo di TFR;
- condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 3.300,00 , oltre IVA, CPA e spese generali al 15%”.
1.2. Premessa una ricostruzione dei fatti oggetto di causa, pacifici tra le parti, e riportate le modifiche legislative introdotte dall'art. 2 d.l. n. 172/2021, il primo giudice ha ritenuto fondata la domanda di parte ricorrente per essere ostativo all'operatività dell'obbligo di legge il regime di sospensione continuativa della prestazione lavorativa, determinato dal congedo retribuito per assistenza a familiare convivente portatore di handicap grave.
1.3. Tanto è stato affermato alla stregua dei seguenti rilievi: a) l'art. 4 comma 1 del d.l. n. 44/2021 nella versione conseguente alle modifiche apportate dal d.l. n. 172 del 2021, nella sua formulazione testuale, prevede che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per “l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative”, stabilendo, quindi, una netta correlazione tra obbligo vaccinale e concreto esercizio della professione e svolgimento della prestazione lavorativa;
b) la
2 ratio della norma, ossia realizzare un meccanismo di prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 e contenere la diffusione dell'epidemia, impedendo che lavoratori non vaccinati entrassero in contatto con altri soggetti, non può essere riferita ad un lavoratore in continuativo regime di sospensione della prestazione lavorativa per assistenza a genitore disabile in situazione di gravità, dato che, in costanza di sospensione, il dipendente, anche se non vaccinato, non può costituire alcun rischio per la salute e le condizioni di sicurezza sul luogo di lavoro;
c) il provvedimento sospensivo datoriale adottato in applicazione del regime sopra richiamato, nei casi quali il presente di dipendente in congedo, è inutiliter datum, in quanto va a sovrapporsi su un'altra fattispecie sospensiva già in atto, peraltro per ragioni di protezione di interessi di rango primario;
d) è inconsistente la tesi secondo cui la legge avrebbe esentato dall'obbligo solo specifiche categorie di lavoratori, non menzionando e, quindi, escludendo i soggetti in congedo o aspettativa, poiché la norma dell'art.
4-ter va interpretata ed applicata all'interno del sistema ordinamentale generale, e dunque, deve essere letta in una prospettiva d'insieme: il legislatore dell'emergenza ha dettato un regime di diritto eccezionale, prevedendo specifiche ipotesi derogatorie, tuttavia ciò non osta a che, in presenza di fattispecie rispetto alle quali la ratio della norma non ricorra, il precetto non possa trovare applicazione.
1.4. Pertanto, il giudice di prime cure ha affermato che ha diritto al Controparte_1 pagamento della somma corrispondente agli emolumenti mensili non percepiti, dalla data della sospensione sino al suo termine: in particolare, alla lavoratrice sono dovuti, oltre la cifra di € 650,68 illegittimamente decurtata dalla busta paga di aprile 2022 per recupero di una trattenuta non dovuta relativa al mese di dicembre 2021, i seguenti importi: - per trattamento stipendiale fondamentale € 7.800,00; - per ratei mensilità aggiuntiva € 650,00; - per trattamento di fine rapporto € 578,00, fermo restando, quanto al TFR, unicamente l'accertamento di esistenza di tale diritto della lavoratrice, in quanto tale trattamento viene accantonato in costanza di rapporto dall'Amministrazione ed effettivamente erogato al dipendente solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.
2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello Parte_1 lamentando l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui ha ritenuto illegittimo il provvedimento di sospensione adottato dall'ente in virtù di una errata interpretazione della normativa antipandemica, dei principi costituzionali e delle circolari ministeriali emanate in materia, nella parte in cui ha quantificato gli importi dovuti alla dipendente, e nella parte in cui è stata disposta la condanna dell'ente datoriale al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado.
2.1. Si è costituita in giudizio resistendo al gravame e chiedendone il Controparte_1 rigetto.
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. L'appello è fondato e deve essere accolto.
4. Con il primo motivo di gravame parte appellante lamenta violazione di legge con riguardo alla declaratoria di illegittimità della determina dirigenziale sospensiva adottata nei confronti della dipendente sostenendo, in sintesi, che: i) il giudice CP_1 di prime cure ha ritenuto illegittimo il provvedimento sospensivo sulla base dell'erroneo presupposto giuridico che l'interesse pubblico sotteso all'emanazione del d.l. n. 172/2021 sia stato quello di garantire “la sicurezza sul luogo di lavoro”:
3 diversamente, il fine pubblico sul quale si fonda la normativa di natura emergenziale è il “contenimento dell'epidemia da COVID-19 e …. svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”; ii) con la succitata normativa il legislatore ha inteso tutelare la salute pubblica e garantire l'ordine pubblico, favorendo l'esercizio della attività produttive e di quelle più propriamente inerenti alla persona: al fine di perseguire tale obiettivo è stato imposto l'obbligo de quo ad alcune categorie di cittadini dotate di quelle conoscenze ed abilitazioni e/o abilità ritenute all'uopo più appropriate, trattandosi di coloro i quali, anche fuori dal sinallagma contrattuale, erano tenuti indefettibilmente a preservare l'integrità psicofisica propria, anche per preservare quella altrui, e dare il proprio contributo a garantire alla cittadinanza livelli minimi di esercizio e fruizione delle “attività economiche e sociali”; iii) ha Parte_1 correttamente attuato la normativa in scrutinio, atteso che l'adempimento dell'obbligo vaccinale in esame è stato delineato dal legislatore come requisito co-essenziale alla esistenza stessa del rapporto di lavoro e, eccetto nei casi tassativamente indicati, non poteva essere evitato da parte del lavoratore: la ricorrente non ha mai trasmesso all'Ente datoriale attestazione, proveniente “dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore”, della sussistenza di “specifiche condizioni cliniche documentate” idonee a determinare “pericolo per la salute” della medesima, né la sopravvenuta fruizione del congedo de quo poteva costituire fonte di esonero, mai prevista dal legislatore, dalla vaccinazione;
iv) difatti, da un lato, il fine precipuo alla fruizione del superiore istituto è assicurare l'assistenza a soggetto rientrante tra quelli
“estremamente vulnerabili”, con conseguente genetica incompatibilità tra la fruizione del congedo de quo da parte della dipendente (soggetto non vaccinato) e il perseguimento del fine sotteso a detto istituto (tutela del benessere psicofisico dell'assistito); dall'altro, la circolare n. 333-A 21554 del 10/12/2021 del
[...]
escludeva dalla deroga all'obbligo vaccinale la condizione del personale in CP_2 congedo per assistenza a familiare disabile grave ex art. 42 c. 5 d.lgs. 151/2001, mentre la circolare n. 333-A 23276 del 27/12/2021 precisava che la regola generale era che il personale in congedo ai sensi dell'art. 42, comma 5 d.lgs. n. 151/2001 era soggetto all'obbligo vaccinale e, dunque, agli adempimenti di cui all'art. 4 co. 3, d.l. n. 44/2021, mentre l'eccezione, a carattere tassativo, era che non fossero destinatari dell'obbligo vaccinale soltanto quanti avessero richiesto il congedo prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 172/2021 (26/11/2021); v) sia il datore di lavoro, che la dipendente, erano tenuti ad assicurare che la medesima preservasse il proprio stato di salute, peraltro indipendentemente dall'erogazione, da parte della stessa, della prestazione lavorativa: alla luce del poziore interesse alla tutela della salute pubblica, e dell'inosservanza, da parte della ricorrente, della normativa sopra richiamata, stante il rifiuto, della medesima, di vaccinarsi in assenza dell'unica causa di giustificazione normativamente prevista (certificato d'esenzione), l'Ente capitolino era indefettibilmente tenuto ad emanare il provvedimento sospensivo gravato;
vi) inoltre, nonostante la dipendente fosse in congedo, la stessa era in possesso di “distintivo, arma e manette”, dotazione funzionalmente connessa al rapporto lavorativo, per l'evidente ragione che il rapporto lavorativo de quo, specie se, come nel caso in esame, in “stato d'emergenza”, non poteva affatto dirsi radicalmente sospeso durante la fruizione del congedo de quo, potendo e dovendo detto personale intervenire nell'ipotesi che ve ne fosse concreto bisogno.
4.1. Appare sufficiente, ai fini dell'accoglimento dell'appello, il richiamo al recentissimo orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui “La mancata ottemperanza
4 all'obbligo vaccinale, così come previsto dal D.L. n. 44 del 2021, comporta la sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa ed esclude il diritto alla retribuzione o a qualsiasi altro emolumento, prevalendo su altre cause di sospensione del rapporto di lavoro, anche se il lavoratore si trova in congedo per assistenza familiare” (Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 18/02/2025, n. 4245; conforme Cass. Sez. L, Sentenza n. 1881 del 27/01/2025 “In tema di inottemperanza all'obbligo vaccinale anti Covid-19, alla sospensione dal lavoro prevista dall'art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, conv. con l. n. 76 del 2021, ratione temporis vigente, disposta in presenza di precedente legittima causa di sospensione della prestazione lavorativa, non è applicabile il principio della cd. priorità della causa di sospensione, secondo cui ai fini del trattamento retributivo prevale la causa verificatasi per prima, poiché tale principio riguarda solo le cause di sospensione con diritto alla retribuzione, e non opera quando la causa sopravvenuta è conseguenza dell'assoluta impossibilità di rendere la prestazione. (Fattispecie riguardante provvedimento di sospensione, disposto per inosservanza dell'obbligo vaccinale, nei Part confronti di infermiera dipendente di già assente dal lavoro per malattia)”).
4.2. Ricostruito il quadro normativo in materia, e richiamati i principi affermati dalla Corte costituzionale, la Suprema Corte ha così argomentato: «
6. La ricostruzione del quadro normativo ed i principi che questa Corte ha già enunciato, in coerenza con la giurisprudenza costituzionale, inducono a ritenere che nella fattispecie la questione degli effetti derivanti dal provvedimento di sospensione, adottato quando il rapporto era già sospeso per altra causa, non possa essere risolta in applicazione del principio della cosiddetta "priorità della causa sospensiva", sulla base del quale i giudici del merito, erroneamente, hanno deciso la controversia. Osta a detta applicazione innanzitutto l'assoluta specialità ed eccezionalità della normativa, che, come si è già evidenziato, in entrambe le versioni succedutesi nel tempo, ha previsto che "per il periodo di sospensione... non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato" ed ha imposto al datore di lavoro di adottare il provvedimento di sospensione, in quanto conseguenza necessaria (seppure nella prima fase solo una volta verificata l' impossibilità del repechage) della mancata sottoposizione all'obbligo vaccinale esteso a tutti gli appartenenti alla categoria. Il legislatore non ha attribuito alcun rilievo a situazioni soggettive del dipendente ed ha esentato dalla vaccinazione esclusivamente coloro che sarebbero stati esposti ad "accertato pericolo per la salute", e questa scelta, motivata dalla eccezionalità e dalla temporaneità dell'emergenza sanitaria, è stata ritenuta non irragionevole dalla Corte Costituzionale per le ragioni di cui si è già dato conto. D'altro canto, la giurisprudenza richiamata dalla Corte territoriale, invocata dalla controricorrente anche in questa sede, oltre a circoscrivere l'ambito di applicazione del principio della priorità della causa sospensiva alle cause di sospensione con diritto alla retribuzione, è chiara nell'escluderne l'applicazione qualora la causa sopravvenuta sia conseguenza della assoluta impossibilità di rendere la prestazione lavorativa (Cass. n. 15941/2013 e Cass. n. 18528/2011). Nella fattispecie ricorrono entrambe le condizioni ritenute ostative all'applicazione di quel principio perché, da un lato, la sospensione disposta ai sensi del più volte citato art. 4 del D.L. n. 44/2021 comporta come effetto la perdita della retribuzione e di ogni altro emolumento che trova causa nel rapporto di lavoro, comunque denominato;
dall'altro la mancata ottemperanza all'obbligo vaccinale impedisce all'operatore sanitario di rendere la prestazione e lo espone, ove ciò accada, a sanzione amministrativa, sicché la causa di sospensione sopravvenuta, da sola sufficiente ad impedire il rapporto sinallagmatico, non
5 può che prevalere su quelle che si innestano su un rapporto la cui funzionalità non sarebbe impedita in difetto della causa sospensiva. Né si può fondatamente sostenere che, così interpretata, la disciplina emergenziale si porrebbe in contrasto con l'art. 38 Cost., perché neutralizzerebbe le tutele previste dall'ordinamento in favore del lavoratore malato o in congedo familiare. Si è già richiamata la giurisprudenza costituzionale che ha posto l'accento sull'adeguato bilanciamento, realizzato dal legislatore, dei diritti individuali con il diritto alla salute collettiva, che trova il suo punto di equilibrio anche nel carattere temporaneo della misura, la quale non assume connotazioni disciplinari, garantisce la conservazione del posto di lavoro e non compromette le specifiche ragioni della tutela in esame. Infatti, la sospensione determinata dalla violazione dell'obbligo vaccinale non incide sulla possibilità di proseguire lo stato di malattia ovvero di continuare a prestare assistenza al proprio familiare, nel caso del congedo, e la mancata percezione dell'indennità prevista anche in tali evenienze non discrimina il lavoratore in malattia o in congedo che viene ad essere destinatario del medesimo trattamento riservato agli altri appartenenti alla categoria, sottrattisi volontariamente all'obbligo vaccinale, in assenza di particolari condizioni di salute idonee a giustificare il rifiuto.
7. Nel caso di specie la sospensione è stata adottata in data 28 aprile 2022, nella vigenza delle modifiche apportate all'art. 4 del D.L. n. 44 del 2021 con il citato D.L. 26 novembre 2021 n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022 n.
3. Ne consegue, per quanto sinora osservato, che la sospensione è legittima in ragione della violazione dell'obbligo vaccinale, a prescindere dalla circostanza che la dipendente si trovasse in congedo familiare» (sentenza n. 4245/2025 cit.).
4.3. Dunque, l'affermazione del giudice di prime cure, secondo cui “in costanza di sospensione, il dipendente, anche se non vaccinato, non può, per definizione, costituire alcun rischio per la salute e le condizioni di sicurezza sul luogo di lavoro”, è certamente in contrasto con le motivazioni della Suprema Corte e, soprattutto, con l'individuato carattere eccezionale delle ipotesi derogatorie dell'obbligo vaccinale (“accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale”), che nel caso di specie, come evidenziato dal gravame, pacificamente non ricorrono.
4.4. D'altro canto, la Corte costituzionale (sentenza n. 14/2023) - che riguarda nello specifico le professioni sanitarie - ha affermato che la conseguenza del mancato adempimento dell'obbligo è rappresentata dalla sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie, con reintegro al venir meno dell'inadempimento dell'obbligo e, comunque, dello stato di crisi epidemiologica, sottolineando altresì che tale scelta, che non riveste natura sanzionatoria, “si muove nell'ambito della responsabilità del legislatore di individuare una conseguenza calibrata, in termini di sacrificio dei diritti dell'operatore sanitario, che sia strettamente funzionale rispetto alla finalità perseguita di riduzione della circolazione del virus”. E tale finalità, come prospettato dall'appellante, non può ritenersi circoscritta al solo ambiente di lavoro, bensì va considerata nell'ottica della tutela della salute pubblica.
4.5. Con la successiva sentenza n. 185/2023, il Giudice delle leggi, nel verificare se “sia non irragionevole l'opzione del legislatore di imporre l'obbligo vaccinale per categorie e, più specificatamente, per categorie individuate sulla base dei criteri adottati” con l'art. 4 d.l. n. 44/2021, ha evidenziato che, nella gestione dell'emergenza sanitaria, “il legislatore, a seguito della scoperta di un vaccino ritenuto, alla luce delle conoscenze medico-scientifiche allora disponibili, idoneo a ridurre la diffusione della circolazione del
6 virus, ha operato una chiara scelta in favore di una diffusa vaccinazione” ed ha nuovamente richiamato generali finalità di tutela della salute pubblica e della continuità dei servizi essenziali: «Con riguardo alla perimetrazione dell'imposizione dell'obbligo vaccinale, … ha quindi effettuato una scelta di carattere generale basata su categorie predeterminate, individuate progressivamente sulla base dell'evoluzione della pandemia … In prima battuta, ha individuato categorie professionali i cui componenti prevalentemente svolgessero attività di natura tale da giustificare l'imposizione dell'obbligo vaccinale: soggetti che risultavano statisticamente maggiormente colpiti e più probabili veicoli di circolazione del virus verso soggetti fragili e verso l'intera popolazione, e che, al contempo, erano determinanti per la tenuta del sistema sanitario, al fine di evitare l'interruzione di servizi essenziali per la collettività (sentenze n. 14 del 2023 e n. 268 del 2017). Finalità, quest'ultima, "particolarmente avvertita in un momento in cui, da un lato, il sistema sanitario nel suo complesso era sottoposto ad un gravissimo stress, dovendo affrontare - oltre a crescenti richieste di assistenza domiciliare - un enorme e incessante incremento di ricoveri per i pazienti affetti da patologia da SARS- CoV-2, con conseguente congestione delle strutture ospedaliere e dei reparti intensivi, e, dall'altro lato, si assisteva a una crescente diffusione del contagio tra il personale sanitario" (sentenza n. 14 del 2023). Proprio nel perseguimento di tali finalità - in considerazione dell'andamento della pandemia, crescente sia in termini di gravità che di diffusione - il legislatore, in seconda battuta, ha esteso l'obbligo vaccinale ad altri soggetti individuati anche in base al solo luogo di svolgimento dell'attività lavorativa».
4.6. Il primo motivo di appello deve, pertanto, ritenersi fondato, con conseguente assorbimento del secondo motivo di impugnazione, che lamenta una errata quantificazione degli importi liquidati dal primo giudice in favore della lavoratrice.
5. Le suesposte considerazioni conducono, pertanto, a ritenere che non sussista alcun profilo di illegittimità “del provvedimento di sospensione dallo svolgimento dell'attività lavorativa con privazione della retribuzione a far data dal 22.12.2021 al 24.03.2022” adottato ex art. 4 d.l. n. 44/2021, con conseguente accoglimento dell'appello e riforma della sentenza appellata nel senso dell'integrale reiezione di tutte le domande proposte in primo grado da . Controparte_1
6. La novità della questione, le obiettive difficoltà interpretative e l'essere sopravvenuto in corso di causa l'orientamento giurisprudenziale di legittimità sopra riportato giustificano la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, rimanendo così assorbito anche il terzo motivo di appello.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in riforma della gravata sentenza, rigetta il ricorso proposto in primo grado da . Compensa integralmente tra le Controparte_1 parti le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Roma, 17/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Dott. Guido Rosa
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Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 17/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 1342 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa, giusta Parte_1 procura generale alle liti, dall'avv. Antonio Emmolo e domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura Capitolina in via del Tempio di Giove n. 21 Pt_1
Appellante
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Controparte_1
IP GE e domiciliata presso lo studio del difensore in via Firenze n. 43 Pt_1
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 4871/2023 del Tribunale di Roma pubblicata in data 11/05/2023 e notificata in data 12/05/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale dell'udienza del 17/04/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , funzionario della Polizia Locale di , premesso di Controparte_1 Parte_1 aver ricevuto in data 16/12/2021 - mentre godeva di un periodo di congedo straordinario ex art. 4, comma 1, legge n. 104/1992 per assistere la propria madre - la notifica dell'invito ex art. 4 d.l. n. 44/2021 e, successivamente, in data 10/01/2022, la notifica del provvedimento datoriale di sospensione ex art. 4 d.l. n. 44/2021, e dedotta l'illegittimità di tale provvedimento essendo il rapporto di lavoro già sospeso, ha agito in giudizio contro rassegnando le seguenti conclusioni: “accertare e Parte_1 dichiarare l'illegittimità e/o nullità del provvedimento datoriale di sospensione ex.art.4
1 D.L.n.44/2021 come riformato dal D.L.172/2021 assunto in data 04/01/2022 Repertorio: RH/12/2022 Rif.20220200042, dal diritto di svolgere l'attività lavorativa e dal diritto di percepire il proprio stipendio con efficacia retroattiva a far data dal 22/12/2021 senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
… illegittimamente adottato ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 44/2021 come riformato dal DL 172/2021; E per l'effetto in accoglimento del presente ricorso condannare
[...]
(CF ) in persona del suo Sindaco p.t. di versare alla ricorrente tutte Pt_1 P.IVA_1 le mensilità non corrisposte a far data dal mese di Gennaio 2022 fino al mese di Aprile 2022 pari , salvo errore, a complessivi € 12.449,00 netti, oltre ratei di TFR indennità, competenze, ritenute e qualsiasi altra voce della busta paga come evidenziato nella busta paga di Dicembre 2021; oltre rivalutazione ed interessi dal di del dovuto fino al saldo per ogni mensilità non corrisposta di cui: - € 2.676,00 lordi per il mese di Gennaio 2022 oltre rateo di TFR, indennità, competenze, ritenute e qualsiasi altra voce della busta paga come evidenziato nella busta paga di Dicembre 2021 rivalutazione ed interessi dal di del dovuto fino al saldo;
- € 2.676,00 lordi per il mese di Febbraio 2022 oltre rateo di TFR, indennità, competenze e ritenute rivalutazione ed interessi dal di del dovuto fino al saldo;
- € 2.676,00lordi per il mese di Marzo 2022 oltre rateo di TFR, indennità, competenze e ritenute rivalutazione ed interessi dal di del dovuto fino al saldo;
- € 1.745,00 netti per il mese di di Aprile 2022 oltre rateo di TFR, indennità, competenze e ritenute rivalutazione ed interessi dal di del dovuto fino al saldo;
Ovvero la somma maggiore o minore per gli stipendi dovuti dal 22/12/20221 al 27/04/2022; - Condannare (CF Parte_1
) in persona del suo Sindaco p.t. al pagamento in favore della ricorrente, le P.IVA_1 spese e compensi legali maggiorati del 15% per spese generali oltre cap ed iva relative al presente giudizio nonché in caso di resistenza in giudizio con dolo o colpa grave condannare il resistente, al risarcimento in favore dell'attore ex.art.96 comma n. I cpc …”.
1.1. Nella resistenza di il Tribunale di Roma ha così statuito: “in Parte_1 accoglimento del ricorso: - accerta l'illegittimità del provvedimento di sospensione dallo svolgimento dell'attività lavorativa con privazione della retribuzione a far data dal 22.12.2021 al 24.03.2022; - condanna al pagamento in favore della Parte_1 ricorrente dei seguenti importi: per trattamento stipendiale fondamentale € 7.800,00, per ratei mensilita' aggiuntiva € 650,00, per illegittima decurtazione € 650,68, oltre accessori di legge come in motivazione;
accerta, per il periodo di cui sopra, il diritto della dipendente all'accantonamento della somma di € 578,00 a titolo di TFR;
- condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 3.300,00 , oltre IVA, CPA e spese generali al 15%”.
1.2. Premessa una ricostruzione dei fatti oggetto di causa, pacifici tra le parti, e riportate le modifiche legislative introdotte dall'art. 2 d.l. n. 172/2021, il primo giudice ha ritenuto fondata la domanda di parte ricorrente per essere ostativo all'operatività dell'obbligo di legge il regime di sospensione continuativa della prestazione lavorativa, determinato dal congedo retribuito per assistenza a familiare convivente portatore di handicap grave.
1.3. Tanto è stato affermato alla stregua dei seguenti rilievi: a) l'art. 4 comma 1 del d.l. n. 44/2021 nella versione conseguente alle modifiche apportate dal d.l. n. 172 del 2021, nella sua formulazione testuale, prevede che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per “l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative”, stabilendo, quindi, una netta correlazione tra obbligo vaccinale e concreto esercizio della professione e svolgimento della prestazione lavorativa;
b) la
2 ratio della norma, ossia realizzare un meccanismo di prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 e contenere la diffusione dell'epidemia, impedendo che lavoratori non vaccinati entrassero in contatto con altri soggetti, non può essere riferita ad un lavoratore in continuativo regime di sospensione della prestazione lavorativa per assistenza a genitore disabile in situazione di gravità, dato che, in costanza di sospensione, il dipendente, anche se non vaccinato, non può costituire alcun rischio per la salute e le condizioni di sicurezza sul luogo di lavoro;
c) il provvedimento sospensivo datoriale adottato in applicazione del regime sopra richiamato, nei casi quali il presente di dipendente in congedo, è inutiliter datum, in quanto va a sovrapporsi su un'altra fattispecie sospensiva già in atto, peraltro per ragioni di protezione di interessi di rango primario;
d) è inconsistente la tesi secondo cui la legge avrebbe esentato dall'obbligo solo specifiche categorie di lavoratori, non menzionando e, quindi, escludendo i soggetti in congedo o aspettativa, poiché la norma dell'art.
4-ter va interpretata ed applicata all'interno del sistema ordinamentale generale, e dunque, deve essere letta in una prospettiva d'insieme: il legislatore dell'emergenza ha dettato un regime di diritto eccezionale, prevedendo specifiche ipotesi derogatorie, tuttavia ciò non osta a che, in presenza di fattispecie rispetto alle quali la ratio della norma non ricorra, il precetto non possa trovare applicazione.
1.4. Pertanto, il giudice di prime cure ha affermato che ha diritto al Controparte_1 pagamento della somma corrispondente agli emolumenti mensili non percepiti, dalla data della sospensione sino al suo termine: in particolare, alla lavoratrice sono dovuti, oltre la cifra di € 650,68 illegittimamente decurtata dalla busta paga di aprile 2022 per recupero di una trattenuta non dovuta relativa al mese di dicembre 2021, i seguenti importi: - per trattamento stipendiale fondamentale € 7.800,00; - per ratei mensilità aggiuntiva € 650,00; - per trattamento di fine rapporto € 578,00, fermo restando, quanto al TFR, unicamente l'accertamento di esistenza di tale diritto della lavoratrice, in quanto tale trattamento viene accantonato in costanza di rapporto dall'Amministrazione ed effettivamente erogato al dipendente solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.
2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello Parte_1 lamentando l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui ha ritenuto illegittimo il provvedimento di sospensione adottato dall'ente in virtù di una errata interpretazione della normativa antipandemica, dei principi costituzionali e delle circolari ministeriali emanate in materia, nella parte in cui ha quantificato gli importi dovuti alla dipendente, e nella parte in cui è stata disposta la condanna dell'ente datoriale al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado.
2.1. Si è costituita in giudizio resistendo al gravame e chiedendone il Controparte_1 rigetto.
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. L'appello è fondato e deve essere accolto.
4. Con il primo motivo di gravame parte appellante lamenta violazione di legge con riguardo alla declaratoria di illegittimità della determina dirigenziale sospensiva adottata nei confronti della dipendente sostenendo, in sintesi, che: i) il giudice CP_1 di prime cure ha ritenuto illegittimo il provvedimento sospensivo sulla base dell'erroneo presupposto giuridico che l'interesse pubblico sotteso all'emanazione del d.l. n. 172/2021 sia stato quello di garantire “la sicurezza sul luogo di lavoro”:
3 diversamente, il fine pubblico sul quale si fonda la normativa di natura emergenziale è il “contenimento dell'epidemia da COVID-19 e …. svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”; ii) con la succitata normativa il legislatore ha inteso tutelare la salute pubblica e garantire l'ordine pubblico, favorendo l'esercizio della attività produttive e di quelle più propriamente inerenti alla persona: al fine di perseguire tale obiettivo è stato imposto l'obbligo de quo ad alcune categorie di cittadini dotate di quelle conoscenze ed abilitazioni e/o abilità ritenute all'uopo più appropriate, trattandosi di coloro i quali, anche fuori dal sinallagma contrattuale, erano tenuti indefettibilmente a preservare l'integrità psicofisica propria, anche per preservare quella altrui, e dare il proprio contributo a garantire alla cittadinanza livelli minimi di esercizio e fruizione delle “attività economiche e sociali”; iii) ha Parte_1 correttamente attuato la normativa in scrutinio, atteso che l'adempimento dell'obbligo vaccinale in esame è stato delineato dal legislatore come requisito co-essenziale alla esistenza stessa del rapporto di lavoro e, eccetto nei casi tassativamente indicati, non poteva essere evitato da parte del lavoratore: la ricorrente non ha mai trasmesso all'Ente datoriale attestazione, proveniente “dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore”, della sussistenza di “specifiche condizioni cliniche documentate” idonee a determinare “pericolo per la salute” della medesima, né la sopravvenuta fruizione del congedo de quo poteva costituire fonte di esonero, mai prevista dal legislatore, dalla vaccinazione;
iv) difatti, da un lato, il fine precipuo alla fruizione del superiore istituto è assicurare l'assistenza a soggetto rientrante tra quelli
“estremamente vulnerabili”, con conseguente genetica incompatibilità tra la fruizione del congedo de quo da parte della dipendente (soggetto non vaccinato) e il perseguimento del fine sotteso a detto istituto (tutela del benessere psicofisico dell'assistito); dall'altro, la circolare n. 333-A 21554 del 10/12/2021 del
[...]
escludeva dalla deroga all'obbligo vaccinale la condizione del personale in CP_2 congedo per assistenza a familiare disabile grave ex art. 42 c. 5 d.lgs. 151/2001, mentre la circolare n. 333-A 23276 del 27/12/2021 precisava che la regola generale era che il personale in congedo ai sensi dell'art. 42, comma 5 d.lgs. n. 151/2001 era soggetto all'obbligo vaccinale e, dunque, agli adempimenti di cui all'art. 4 co. 3, d.l. n. 44/2021, mentre l'eccezione, a carattere tassativo, era che non fossero destinatari dell'obbligo vaccinale soltanto quanti avessero richiesto il congedo prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 172/2021 (26/11/2021); v) sia il datore di lavoro, che la dipendente, erano tenuti ad assicurare che la medesima preservasse il proprio stato di salute, peraltro indipendentemente dall'erogazione, da parte della stessa, della prestazione lavorativa: alla luce del poziore interesse alla tutela della salute pubblica, e dell'inosservanza, da parte della ricorrente, della normativa sopra richiamata, stante il rifiuto, della medesima, di vaccinarsi in assenza dell'unica causa di giustificazione normativamente prevista (certificato d'esenzione), l'Ente capitolino era indefettibilmente tenuto ad emanare il provvedimento sospensivo gravato;
vi) inoltre, nonostante la dipendente fosse in congedo, la stessa era in possesso di “distintivo, arma e manette”, dotazione funzionalmente connessa al rapporto lavorativo, per l'evidente ragione che il rapporto lavorativo de quo, specie se, come nel caso in esame, in “stato d'emergenza”, non poteva affatto dirsi radicalmente sospeso durante la fruizione del congedo de quo, potendo e dovendo detto personale intervenire nell'ipotesi che ve ne fosse concreto bisogno.
4.1. Appare sufficiente, ai fini dell'accoglimento dell'appello, il richiamo al recentissimo orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui “La mancata ottemperanza
4 all'obbligo vaccinale, così come previsto dal D.L. n. 44 del 2021, comporta la sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa ed esclude il diritto alla retribuzione o a qualsiasi altro emolumento, prevalendo su altre cause di sospensione del rapporto di lavoro, anche se il lavoratore si trova in congedo per assistenza familiare” (Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 18/02/2025, n. 4245; conforme Cass. Sez. L, Sentenza n. 1881 del 27/01/2025 “In tema di inottemperanza all'obbligo vaccinale anti Covid-19, alla sospensione dal lavoro prevista dall'art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, conv. con l. n. 76 del 2021, ratione temporis vigente, disposta in presenza di precedente legittima causa di sospensione della prestazione lavorativa, non è applicabile il principio della cd. priorità della causa di sospensione, secondo cui ai fini del trattamento retributivo prevale la causa verificatasi per prima, poiché tale principio riguarda solo le cause di sospensione con diritto alla retribuzione, e non opera quando la causa sopravvenuta è conseguenza dell'assoluta impossibilità di rendere la prestazione. (Fattispecie riguardante provvedimento di sospensione, disposto per inosservanza dell'obbligo vaccinale, nei Part confronti di infermiera dipendente di già assente dal lavoro per malattia)”).
4.2. Ricostruito il quadro normativo in materia, e richiamati i principi affermati dalla Corte costituzionale, la Suprema Corte ha così argomentato: «
6. La ricostruzione del quadro normativo ed i principi che questa Corte ha già enunciato, in coerenza con la giurisprudenza costituzionale, inducono a ritenere che nella fattispecie la questione degli effetti derivanti dal provvedimento di sospensione, adottato quando il rapporto era già sospeso per altra causa, non possa essere risolta in applicazione del principio della cosiddetta "priorità della causa sospensiva", sulla base del quale i giudici del merito, erroneamente, hanno deciso la controversia. Osta a detta applicazione innanzitutto l'assoluta specialità ed eccezionalità della normativa, che, come si è già evidenziato, in entrambe le versioni succedutesi nel tempo, ha previsto che "per il periodo di sospensione... non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato" ed ha imposto al datore di lavoro di adottare il provvedimento di sospensione, in quanto conseguenza necessaria (seppure nella prima fase solo una volta verificata l' impossibilità del repechage) della mancata sottoposizione all'obbligo vaccinale esteso a tutti gli appartenenti alla categoria. Il legislatore non ha attribuito alcun rilievo a situazioni soggettive del dipendente ed ha esentato dalla vaccinazione esclusivamente coloro che sarebbero stati esposti ad "accertato pericolo per la salute", e questa scelta, motivata dalla eccezionalità e dalla temporaneità dell'emergenza sanitaria, è stata ritenuta non irragionevole dalla Corte Costituzionale per le ragioni di cui si è già dato conto. D'altro canto, la giurisprudenza richiamata dalla Corte territoriale, invocata dalla controricorrente anche in questa sede, oltre a circoscrivere l'ambito di applicazione del principio della priorità della causa sospensiva alle cause di sospensione con diritto alla retribuzione, è chiara nell'escluderne l'applicazione qualora la causa sopravvenuta sia conseguenza della assoluta impossibilità di rendere la prestazione lavorativa (Cass. n. 15941/2013 e Cass. n. 18528/2011). Nella fattispecie ricorrono entrambe le condizioni ritenute ostative all'applicazione di quel principio perché, da un lato, la sospensione disposta ai sensi del più volte citato art. 4 del D.L. n. 44/2021 comporta come effetto la perdita della retribuzione e di ogni altro emolumento che trova causa nel rapporto di lavoro, comunque denominato;
dall'altro la mancata ottemperanza all'obbligo vaccinale impedisce all'operatore sanitario di rendere la prestazione e lo espone, ove ciò accada, a sanzione amministrativa, sicché la causa di sospensione sopravvenuta, da sola sufficiente ad impedire il rapporto sinallagmatico, non
5 può che prevalere su quelle che si innestano su un rapporto la cui funzionalità non sarebbe impedita in difetto della causa sospensiva. Né si può fondatamente sostenere che, così interpretata, la disciplina emergenziale si porrebbe in contrasto con l'art. 38 Cost., perché neutralizzerebbe le tutele previste dall'ordinamento in favore del lavoratore malato o in congedo familiare. Si è già richiamata la giurisprudenza costituzionale che ha posto l'accento sull'adeguato bilanciamento, realizzato dal legislatore, dei diritti individuali con il diritto alla salute collettiva, che trova il suo punto di equilibrio anche nel carattere temporaneo della misura, la quale non assume connotazioni disciplinari, garantisce la conservazione del posto di lavoro e non compromette le specifiche ragioni della tutela in esame. Infatti, la sospensione determinata dalla violazione dell'obbligo vaccinale non incide sulla possibilità di proseguire lo stato di malattia ovvero di continuare a prestare assistenza al proprio familiare, nel caso del congedo, e la mancata percezione dell'indennità prevista anche in tali evenienze non discrimina il lavoratore in malattia o in congedo che viene ad essere destinatario del medesimo trattamento riservato agli altri appartenenti alla categoria, sottrattisi volontariamente all'obbligo vaccinale, in assenza di particolari condizioni di salute idonee a giustificare il rifiuto.
7. Nel caso di specie la sospensione è stata adottata in data 28 aprile 2022, nella vigenza delle modifiche apportate all'art. 4 del D.L. n. 44 del 2021 con il citato D.L. 26 novembre 2021 n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022 n.
3. Ne consegue, per quanto sinora osservato, che la sospensione è legittima in ragione della violazione dell'obbligo vaccinale, a prescindere dalla circostanza che la dipendente si trovasse in congedo familiare» (sentenza n. 4245/2025 cit.).
4.3. Dunque, l'affermazione del giudice di prime cure, secondo cui “in costanza di sospensione, il dipendente, anche se non vaccinato, non può, per definizione, costituire alcun rischio per la salute e le condizioni di sicurezza sul luogo di lavoro”, è certamente in contrasto con le motivazioni della Suprema Corte e, soprattutto, con l'individuato carattere eccezionale delle ipotesi derogatorie dell'obbligo vaccinale (“accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale”), che nel caso di specie, come evidenziato dal gravame, pacificamente non ricorrono.
4.4. D'altro canto, la Corte costituzionale (sentenza n. 14/2023) - che riguarda nello specifico le professioni sanitarie - ha affermato che la conseguenza del mancato adempimento dell'obbligo è rappresentata dalla sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie, con reintegro al venir meno dell'inadempimento dell'obbligo e, comunque, dello stato di crisi epidemiologica, sottolineando altresì che tale scelta, che non riveste natura sanzionatoria, “si muove nell'ambito della responsabilità del legislatore di individuare una conseguenza calibrata, in termini di sacrificio dei diritti dell'operatore sanitario, che sia strettamente funzionale rispetto alla finalità perseguita di riduzione della circolazione del virus”. E tale finalità, come prospettato dall'appellante, non può ritenersi circoscritta al solo ambiente di lavoro, bensì va considerata nell'ottica della tutela della salute pubblica.
4.5. Con la successiva sentenza n. 185/2023, il Giudice delle leggi, nel verificare se “sia non irragionevole l'opzione del legislatore di imporre l'obbligo vaccinale per categorie e, più specificatamente, per categorie individuate sulla base dei criteri adottati” con l'art. 4 d.l. n. 44/2021, ha evidenziato che, nella gestione dell'emergenza sanitaria, “il legislatore, a seguito della scoperta di un vaccino ritenuto, alla luce delle conoscenze medico-scientifiche allora disponibili, idoneo a ridurre la diffusione della circolazione del
6 virus, ha operato una chiara scelta in favore di una diffusa vaccinazione” ed ha nuovamente richiamato generali finalità di tutela della salute pubblica e della continuità dei servizi essenziali: «Con riguardo alla perimetrazione dell'imposizione dell'obbligo vaccinale, … ha quindi effettuato una scelta di carattere generale basata su categorie predeterminate, individuate progressivamente sulla base dell'evoluzione della pandemia … In prima battuta, ha individuato categorie professionali i cui componenti prevalentemente svolgessero attività di natura tale da giustificare l'imposizione dell'obbligo vaccinale: soggetti che risultavano statisticamente maggiormente colpiti e più probabili veicoli di circolazione del virus verso soggetti fragili e verso l'intera popolazione, e che, al contempo, erano determinanti per la tenuta del sistema sanitario, al fine di evitare l'interruzione di servizi essenziali per la collettività (sentenze n. 14 del 2023 e n. 268 del 2017). Finalità, quest'ultima, "particolarmente avvertita in un momento in cui, da un lato, il sistema sanitario nel suo complesso era sottoposto ad un gravissimo stress, dovendo affrontare - oltre a crescenti richieste di assistenza domiciliare - un enorme e incessante incremento di ricoveri per i pazienti affetti da patologia da SARS- CoV-2, con conseguente congestione delle strutture ospedaliere e dei reparti intensivi, e, dall'altro lato, si assisteva a una crescente diffusione del contagio tra il personale sanitario" (sentenza n. 14 del 2023). Proprio nel perseguimento di tali finalità - in considerazione dell'andamento della pandemia, crescente sia in termini di gravità che di diffusione - il legislatore, in seconda battuta, ha esteso l'obbligo vaccinale ad altri soggetti individuati anche in base al solo luogo di svolgimento dell'attività lavorativa».
4.6. Il primo motivo di appello deve, pertanto, ritenersi fondato, con conseguente assorbimento del secondo motivo di impugnazione, che lamenta una errata quantificazione degli importi liquidati dal primo giudice in favore della lavoratrice.
5. Le suesposte considerazioni conducono, pertanto, a ritenere che non sussista alcun profilo di illegittimità “del provvedimento di sospensione dallo svolgimento dell'attività lavorativa con privazione della retribuzione a far data dal 22.12.2021 al 24.03.2022” adottato ex art. 4 d.l. n. 44/2021, con conseguente accoglimento dell'appello e riforma della sentenza appellata nel senso dell'integrale reiezione di tutte le domande proposte in primo grado da . Controparte_1
6. La novità della questione, le obiettive difficoltà interpretative e l'essere sopravvenuto in corso di causa l'orientamento giurisprudenziale di legittimità sopra riportato giustificano la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, rimanendo così assorbito anche il terzo motivo di appello.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in riforma della gravata sentenza, rigetta il ricorso proposto in primo grado da . Compensa integralmente tra le Controparte_1 parti le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Roma, 17/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Dott. Guido Rosa
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