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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 28/11/2025, n. 2487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2487 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZ. LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO in persona del giudice, dott.ssa EL VI, all'udienza del 28.11.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
mediante deposito contestuale della stessa nella causa per controversia di lavoro iscritta al n.5841 del
Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2025, vertente
TRA
, in persona del legale rapp.te pro tempore, con l' avv. Anna Lorusso Parte_1
ricorrente
E
Controparte_1
resistente contumace
Fatto e diritto
1.Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Invero, parte ricorrente ha dato atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, in ragione della sopravvenuta conciliazione sindacale e conseguente derubricazione della sanzione disciplinare la cui legittimità veniva richiesto in questa sede di accertare (cfr. note di trattazione scritta per l'odierna udienza della ricorrente).
Tale circostanza evidenzia il venir meno dell'interesse ad una pronuncia giudiziale sul merito della controversia, con la conseguenza che non può che dichiararsi cessata la materia del contendere. L'odierna udienza è stata tenuta con le modalità di cui in epigrafe. Pertanto, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa alla parte ricorrente, che ha documentato la notifica del ricorso introduttivo del giudizio al resistente, acquisite brevi note di trattazione della ricorrente, la causa, di natura documentale, è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
2.Ove un fatto sopravvenuto elimini ogni contrasto tra le parti, come sopra argomentato, vi è difetto di interesse a proseguire il processo e ad ottenere la pronuncia sul merito (ex pluribus, Cass. Civ.
5.6.95 n. 6304), costituendo la cessazione della materia del contendere il mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa appunto venire meno la ragion d'essere della lite per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio (Cass.
Lav. 13.3.99 n. 2268) fino alla sua naturale definizione (così, da ultimo, Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048;
Cass. 19160/07).
3.Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio, è appena il caso di osservare che la declaratoria di cessazione della materia del contendere comporta la delibazione del fondamento della domanda ai fini della decisione sulle spese, secondo il principio della soccombenza virtuale o potenziale (v. Cass. 7847/94 e, da ultimo, Cass. 21244/06), da valutarsi tenendo conto anche della circostanza di aver dato causa al giudizio.
Nel caso di specie, la ricorrente ha dedotto e documentato che le parti hanno sottoscritto un verbale di conciliazione in data 24.11.2025 presso la sede della di Foggia per effetto del quale CP_2 si è convenuto di derubricare la sanzione disciplinare originariamente irrogata, convenendo che parte ricorrente rinuncia a proseguire l'azione di accertamento della legittimità della sanzione originariamente applicata. Le spese del presente procedimento vengono interamente compensate fra le parti, come convenuto nel punto nr. 8 del predetto verbale di conciliazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite.
Foggia, 28.11.2025
Il Giudice del Lavoro
EL VI
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZ. LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO in persona del giudice, dott.ssa EL VI, all'udienza del 28.11.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
mediante deposito contestuale della stessa nella causa per controversia di lavoro iscritta al n.5841 del
Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2025, vertente
TRA
, in persona del legale rapp.te pro tempore, con l' avv. Anna Lorusso Parte_1
ricorrente
E
Controparte_1
resistente contumace
Fatto e diritto
1.Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Invero, parte ricorrente ha dato atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, in ragione della sopravvenuta conciliazione sindacale e conseguente derubricazione della sanzione disciplinare la cui legittimità veniva richiesto in questa sede di accertare (cfr. note di trattazione scritta per l'odierna udienza della ricorrente).
Tale circostanza evidenzia il venir meno dell'interesse ad una pronuncia giudiziale sul merito della controversia, con la conseguenza che non può che dichiararsi cessata la materia del contendere. L'odierna udienza è stata tenuta con le modalità di cui in epigrafe. Pertanto, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa alla parte ricorrente, che ha documentato la notifica del ricorso introduttivo del giudizio al resistente, acquisite brevi note di trattazione della ricorrente, la causa, di natura documentale, è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
2.Ove un fatto sopravvenuto elimini ogni contrasto tra le parti, come sopra argomentato, vi è difetto di interesse a proseguire il processo e ad ottenere la pronuncia sul merito (ex pluribus, Cass. Civ.
5.6.95 n. 6304), costituendo la cessazione della materia del contendere il mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa appunto venire meno la ragion d'essere della lite per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio (Cass.
Lav. 13.3.99 n. 2268) fino alla sua naturale definizione (così, da ultimo, Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048;
Cass. 19160/07).
3.Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio, è appena il caso di osservare che la declaratoria di cessazione della materia del contendere comporta la delibazione del fondamento della domanda ai fini della decisione sulle spese, secondo il principio della soccombenza virtuale o potenziale (v. Cass. 7847/94 e, da ultimo, Cass. 21244/06), da valutarsi tenendo conto anche della circostanza di aver dato causa al giudizio.
Nel caso di specie, la ricorrente ha dedotto e documentato che le parti hanno sottoscritto un verbale di conciliazione in data 24.11.2025 presso la sede della di Foggia per effetto del quale CP_2 si è convenuto di derubricare la sanzione disciplinare originariamente irrogata, convenendo che parte ricorrente rinuncia a proseguire l'azione di accertamento della legittimità della sanzione originariamente applicata. Le spese del presente procedimento vengono interamente compensate fra le parti, come convenuto nel punto nr. 8 del predetto verbale di conciliazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite.
Foggia, 28.11.2025
Il Giudice del Lavoro
EL VI