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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 14/07/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. Trib. n. 997/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del dott. Francesco BONGIOANNI, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter cpc con note da depositare nel termine del 27/05/2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da (CF: ) nato a [...] C.F._1 Caltanissetta, il 25/12/1971 e ivi residente in [...], rappresento e difeso, sia unitamente che disgiuntamente, in forza di procura in formato analogico posta in calce al ricorso, dall'avv. Valeria Granvillano (CF: ) e C.F._2 dall'avv. Giorgio Borgetto (CF: ), con domicilio digitale C.F._3 eletto presso gli indirizzi PEC e Email_1
Email_2
- ricorrente -
CONTRO (CF ), in persona del legale rappresentante pro tempore, che agisce CP_1 P.IVA_1 in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti CP_1 CP_ S.C.C.I. , rappresentato e difeso dagli avv. ti DOLCE STEFANO (CF
,) e RUSSO CARMELO (CF , in forza C.F._4 C.F._5 di procura generale alle liti del 21 luglio 2015 a rogito notaio di Roma, Persona_1 con domicilio digitale presso gli indirizzi PEC: Email_3 e;
Email_4
- convenuto -
CONCLUSIONI: come in atti
* * * MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ex art. 445 co.
6-bis cpc depositato in data 25/06/2024, il sig.
ha contestato le risultanze della consulenza Parte_1 espletata in sede di ATP che ha ritenuto insussistenti le condizioni sanitarie richieste per accedere all'assegno ordinario di invalidità di cui alla l. 222/1984. Nell'atto introduttivo si censura la correttezza dell'indagine peritale, ritenendola affetta da erronee valutazioni diagnostiche e da una sottovalutazione del quadro morboso di cui è portatore il sig. . Pt_1 In particolare, le censure attoree hanno evidenziato:
- come il sig. sia un soggetto affetto da grave obesità, suscettibile di Pt_1 incidere sulle capacità respiratorie e sul piano psicologico;
- che è stato pretermesso l'esame dell'ipertensione arteriosa, a cui si accompagna dispnea a riposo e dopo sforzo>>;
1 - che non è stata indagata la sfera lavorativa e attitudinale del Sig. né Pt_1 si è proceduto all'anamnesi lavorativa. Fissata l'udienza per la comparizione delle parti si è tempestivamente costituito in giudizio l' che ha resistito contestando i fatti ed eccependo l'inammissibilità CP_1 e comunque l'infondatezza della pretesa avversaria. In data 18/09/2024, a supporto delle doglianze veicolate in ricorso, la difesa attorea ha provveduto al deposito di una consulenza di parte (a firma della dott.ssa
) ove è stato evidenziato: <…a differenza dell'invalidità civile, che Persona_2 presuppone una valutazione della capacità lavorativa generica e che, per tale motivo, vede ogni patologia tabellata con un grado di invalidità fisso, per l'invalidità ordinaria la valutazione deve essere fatta in concreto – sulla capacità lavorativa specifica – tenendo conto non soltanto degli stati patologici, ma anche dell'età, del grado di istruzione, delle attitudini psicofisiche, dell'ambiente socio-economico, ect. Una sentenza della Cassazione riporta: “un'interpretazione del dato normativo che tralasci la considerazione delle attitudini del soggetto e delle sue specifiche condizioni di vita, condurrebbe a delle conseguenze difficilmente giustificabili, penalizzando nel rinvenimento dei mezzi economici di sopravvivenza i più deboli e quanti si trovino in situazioni che rendono del tutto teorica la loro collocazione occupazionale” (Cass. Civile sent. 3456/95). E' evidente che, nell'esprimere il giudizio sulla residua capacità lavorativa specifica, non si possa prescindere dal dato obiettivo riguardante il periziato in esame, che ha svolto e tuttora svolge attività di guardia giurata. Tale attività lavorativa presuppone una notevole componente di forza muscolare e una relativa integrità articolare in un soggetto, come il ricorrente, che presenta invece artrosi diffusa in particolare alla colonna ed alle ginocchia, e una condizione di obesità severa che oltre che gravare sulle articolazioni degli arti inferiori, compromette notevolmente anche l'agilità dello stesso e la possibilità di mantenere la posizione in ortostatismo per diverse ore al giorno. Il periziato presenta un peso pari a 135 kg per un'altezza di 175cm, tali dati determinano un BMI di 44, collocando il Signor in una fascia di obesità a Pt_1 rischio grave. Si ricorda a tal proposito che, l'O.M.S. ha fissato i criteri che permettono di classificare l'obesità in base all'indice di massa corporea (BMI). La classificazione indicata dal BMI in base alla probabilità di rischi per la salute è la seguente: BMI < 18,5 sottopeso = malnutrizione;
BMI 18,5 – 24,9 normopeso = nessun rischio;
BMI 25,0 – 29,9 sovrappeso = lieve rischio;
BMI 30,0 – 34,9 obesità di I classe = rischio moderato;
BMI 35 – 39,9 obesità di II classe = alto rischio;
BMI > 40 obesità di III classe = rischio grave. Come è noto l'obesità, rappresenta una patologia altamente invalidante per la difficoltà che la stessa determina nell'esecuzione dei movimenti anche semplici a prescindere dall'insorgenza o meno di patologie concomitanti, in quanto già l'obesità stessa comporta grave limitazione o impedimento nell'esecuzione dei movimenti più semplici con conseguente compromissione della vita lavorativa e relazionale del soggetto che ne è affetto;
inoltre l'aumento ponderale determina un sovraccarico delle strutture articolari con degenerazione graduale delle cartilagini, sottoposte a continuo stress meccanico e gravitario;
a causa delle abnormi sollecitazioni gravitarie si determina l'alterazione patologica della capacità e della funzionalità articolare del soggetto.
2 A causa quindi del grave sovraccarico delle strutture articolari si sviluppa una patologia condrale infiammatoria e degenerativa -osteoartrosi- che è causa di dolori muscolari e articolari diffusi (Cimaglia A. L'invalidità civile e la tutela Parte_2 della disabilità. , S.p.A. Milano, 2009). Controparte_3 Presenta inoltra una “Insufficienza respiratoria cronica moderata con asma bronchiale intermittente ed apnee ostruttive del sonno di grado moderato in grande obeso e deficit ventilatorio restrittivo di grado moderato” (visita pneumologica del 04.04.2022 – presente in atti). Ancora il periziato è affetto da ipertensione arteriosa con impegno cardiaco e ha presentato in passato crisi ipertensive che si sono manifestate anche con episodi di epistassi e che hanno richiesto l'accesso in Pronto Soccorso. In conclusione il Sig. , è affetto da: “Ipertensione arteriosa in Parte_1 compenso labile con lieve impegno cardiaco;
obesità grave, spondilodiscoartrosi e gonartrosi con limitazione funzionale;
insufficienza respiratoria cronica moderata con asma bronchiale intermittente ed OSAS di grado moderato in trattamento con CPAP e deficit ventilatorio restrittivo di grado moderato”. E' evidente, come si evince anche dalla documentazione sanitaria presente in atti, che le patologie riscontrate motivino ampiamente il riconoscimento del diritto alla invalidità lavorativa ai sensi della legge 222/84 e che le stesse fossero presenti con uguale gravità già da tempo ed indubbiamente anche dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa. Alla luce di quanto finora esposto e dall'esame delle patologie da cui è affetto il periziato, si può affermare che le condizioni cliniche del Sig. , Parte_1 fossero di entità tale da determinare la riduzione della capacità lavorativa specifica dello stesso, a meno di un terzo della norma, già all'epoca della presentazione della domanda in via amministrativa;
si ritiene quindi opportuno che fin da tale data debba essergli riconosciuto il beneficio richiesto e per cui v'è causa>>. La causa è stata istruita mediante nuova CTU medico-legale. È stata così rinviata per discussione e decisione all'udienza del giorno 27/05/2025. Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dalle parti e dai difensori, l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. Il Giudice definisce il procedimento con l'adozione fuori udienza della sentenza.
2. Preliminarmente, in punto di ammissibilità del ricorso, deve rilevarsi che l'atto introduttivo del giudizio, unitamente alle considerazioni medico-legali espresse dal CTP di parte ricorrente, hanno contestato in modo specifico le conclusioni cui è giunto il CTU, evidenziando:
- la gravità del complesso morboso che connota lo stato di salute del ricorrente;
- le pesanti ricadute funzionali prodotte dell'interazione delle diverse patologie (in particolare, l'obesità) e la presenza di una comorbilità compatibile con il riconoscimento dell'invalidità pensionabile. Il ricorso in opposizione è pertanto ammissibile.
3. È stata espletata nuova CTU medico legale. Il CTU ha relazionato nei seguenti termini: <
4. DIAGNOSI MEDICO- LEGALE Spondilodiscoartrosi e gonartrosi a lieve incidenza funzionale, obesità con BMI 42; OSAS di grado moderato;
asma bronchiale lieve.
5. CONSIDERAZIONI DIAGNOSTICHE E DEDUZIONI MEDICO-LEGALI IN RISPOSTA AI QUESITI FORMULATI DAL GIUDICE Trattasi di un soggetto che da diversi anni è affetto da
3 obesità, Spondilodiscoartrosi e gonartrosi a lieve incidenza funzionale, asma bronchiale lieve. L'esame clinico ha evidenziato un soggetto in buone condizioni generali. L'esame dell'apparato osteoarticolare mostra un soggetto con tono e trofismo muscolare perfettamente conservati e una mobilizzazione generale conservata. Il periziato presenta una motilità libera fin quasi i gradi massimi, ad eccezione delle ginocchia dove c'è un impaccio articolare dovuto alla gonartrosi bilaterale ma con flesso estensione ai limiti della norma. Alla luce dell'esame clinico e della documentazione in atti si è posto quindi diagnosi di “Spondilodiscoartrosi e gonartrosi a lieve incidenza funzionale, obesità con BMI 42; OSAS di grado moderato;
asma bronchiale lieve. Entrando nel merito del giudizio in esame ciò che bisogna verificare è se il quadro patologico accertato e le ripercussione funzionali comportino una riduzione a meno di 1/3 del normale in occupazioni confacenti le sue attitudini. Il criterio delle confacenti attitudini lavorative comporta un giudizio personalizzato che tenga principalmente conto del quadro patologico e delle manifestazioni funzionali ma in relazioni alle attività lavorative svolte, all'esperienza lavorativa acquisita, all'età e al grado di preparazione scolastica e quindi alla possibilità di eventuale riadattamento lavorativo senza abnorme usura ne declassamento. Nel caso in specie il ricorrente risulta aver espletato attività di guardia giurata, per cui il giudizio deve riferirsi ad attività di vigilanza. Orbene riferendoci alla specifica attività lavorativa o comunque ad attività lavorative similari nel campo delle attività manuali, non appare esserci manifestazioni funzionali tali da poter limitare in maniera determinante la possibilità di attendere con sufficiente validità a queste attività lavorative. Con la consapevolezza del fatto che l'attività di guardia giurata richiede un certo impegno fisico, le condizioni accertate a carico del Sig. non appaiono tali da ridurre a meno di 1/3 del Pt_1 normale le sue capacità di lavoro attitudinali. Ovviamente l'obesità le problematiche articolari hanno rilevanza sul piano lavorativo ma, come abbiamo già detto, il periziato mantiene nel complesso un buon tono trofismo muscolare e una motilità segmentaria sufficientemente conservata che pertanto, con tutta la considerazione del caso, non sembra poter limitare le sua capacità di lavoro a meno di 1/3 del normale. Tutto ciò ci consente di poter affermare che l'esaminando ha, ad oggi, sufficienti capacità lavorative da adibire alle attività lavorative ad esso confacenti e che il quadro clinico accertato, pur avendo un certo grado invalidante, non riduce a meno di 1/3 del normale la possibilità di espletare attività lavorative confacenti le sue attitudini e quindi non può essere giudicato invalido ai sensi della Legge 222/82. CONCLUSIONI Da quanto sopra esposto si può rispondere ai quesiti posti dall'Ill.mo Sig. Giudice Unico del Lavoro come segue: IL Sig. Parte_1 risulta affetto da: “Spondilodiscoartrosi e gonartrosi a lieve incidenza
[...] funzionale, obesità con BMI 42; OSAS di grado moderato;
asma bronchiale lieve. Il complesso morboso accertato in sede peritale non è tale da ridurre le capacità lavorative del ricorrente, ai sensi della legge 222/84, a meno di 1/3 del normale in occupazioni confacenti le sue attitudini, e pertanto lo stesso non ha oggi, e non aveva all'epoca dell'istanza, i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità >>. Tali conclusioni meritano di essere condivise, in quanto fondate su accurati esami clinici e sorrette da corretta ed esauriente motivazione. Le risultanze peritali, peraltro, non sono state investite da alcuna considerazione critica ad opera delle parti. Non sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento della domanda.
4 4. Stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., la ricorrente va esonerata dalla condanna al pagamento delle spese di lite. Le spese di entrambe le CTU vanno poste a carico di in via definitiva. CP_1
* * *
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: i) rigetta la domanda;
ii) nulla sulle spese di lite stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc. iii) pone le spese di CTU a carico di in via definitiva. CP_1
Caltanissetta, 11/07/2025
IL GIUDICE Francesco Bongioanni
5
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del dott. Francesco BONGIOANNI, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter cpc con note da depositare nel termine del 27/05/2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da (CF: ) nato a [...] C.F._1 Caltanissetta, il 25/12/1971 e ivi residente in [...], rappresento e difeso, sia unitamente che disgiuntamente, in forza di procura in formato analogico posta in calce al ricorso, dall'avv. Valeria Granvillano (CF: ) e C.F._2 dall'avv. Giorgio Borgetto (CF: ), con domicilio digitale C.F._3 eletto presso gli indirizzi PEC e Email_1
Email_2
- ricorrente -
CONTRO (CF ), in persona del legale rappresentante pro tempore, che agisce CP_1 P.IVA_1 in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti CP_1 CP_ S.C.C.I. , rappresentato e difeso dagli avv. ti DOLCE STEFANO (CF
,) e RUSSO CARMELO (CF , in forza C.F._4 C.F._5 di procura generale alle liti del 21 luglio 2015 a rogito notaio di Roma, Persona_1 con domicilio digitale presso gli indirizzi PEC: Email_3 e;
Email_4
- convenuto -
CONCLUSIONI: come in atti
* * * MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ex art. 445 co.
6-bis cpc depositato in data 25/06/2024, il sig.
ha contestato le risultanze della consulenza Parte_1 espletata in sede di ATP che ha ritenuto insussistenti le condizioni sanitarie richieste per accedere all'assegno ordinario di invalidità di cui alla l. 222/1984. Nell'atto introduttivo si censura la correttezza dell'indagine peritale, ritenendola affetta da erronee valutazioni diagnostiche e da una sottovalutazione del quadro morboso di cui è portatore il sig. . Pt_1 In particolare, le censure attoree hanno evidenziato:
- come il sig. sia un soggetto affetto da grave obesità, suscettibile di Pt_1 incidere sulle capacità respiratorie e sul piano psicologico;
- che è stato pretermesso l'esame dell'ipertensione arteriosa, a cui si accompagna dispnea a riposo e dopo sforzo>>;
1 - che non è stata indagata la sfera lavorativa e attitudinale del Sig. né Pt_1 si è proceduto all'anamnesi lavorativa. Fissata l'udienza per la comparizione delle parti si è tempestivamente costituito in giudizio l' che ha resistito contestando i fatti ed eccependo l'inammissibilità CP_1 e comunque l'infondatezza della pretesa avversaria. In data 18/09/2024, a supporto delle doglianze veicolate in ricorso, la difesa attorea ha provveduto al deposito di una consulenza di parte (a firma della dott.ssa
) ove è stato evidenziato: <…a differenza dell'invalidità civile, che Persona_2 presuppone una valutazione della capacità lavorativa generica e che, per tale motivo, vede ogni patologia tabellata con un grado di invalidità fisso, per l'invalidità ordinaria la valutazione deve essere fatta in concreto – sulla capacità lavorativa specifica – tenendo conto non soltanto degli stati patologici, ma anche dell'età, del grado di istruzione, delle attitudini psicofisiche, dell'ambiente socio-economico, ect. Una sentenza della Cassazione riporta: “un'interpretazione del dato normativo che tralasci la considerazione delle attitudini del soggetto e delle sue specifiche condizioni di vita, condurrebbe a delle conseguenze difficilmente giustificabili, penalizzando nel rinvenimento dei mezzi economici di sopravvivenza i più deboli e quanti si trovino in situazioni che rendono del tutto teorica la loro collocazione occupazionale” (Cass. Civile sent. 3456/95). E' evidente che, nell'esprimere il giudizio sulla residua capacità lavorativa specifica, non si possa prescindere dal dato obiettivo riguardante il periziato in esame, che ha svolto e tuttora svolge attività di guardia giurata. Tale attività lavorativa presuppone una notevole componente di forza muscolare e una relativa integrità articolare in un soggetto, come il ricorrente, che presenta invece artrosi diffusa in particolare alla colonna ed alle ginocchia, e una condizione di obesità severa che oltre che gravare sulle articolazioni degli arti inferiori, compromette notevolmente anche l'agilità dello stesso e la possibilità di mantenere la posizione in ortostatismo per diverse ore al giorno. Il periziato presenta un peso pari a 135 kg per un'altezza di 175cm, tali dati determinano un BMI di 44, collocando il Signor in una fascia di obesità a Pt_1 rischio grave. Si ricorda a tal proposito che, l'O.M.S. ha fissato i criteri che permettono di classificare l'obesità in base all'indice di massa corporea (BMI). La classificazione indicata dal BMI in base alla probabilità di rischi per la salute è la seguente: BMI < 18,5 sottopeso = malnutrizione;
BMI 18,5 – 24,9 normopeso = nessun rischio;
BMI 25,0 – 29,9 sovrappeso = lieve rischio;
BMI 30,0 – 34,9 obesità di I classe = rischio moderato;
BMI 35 – 39,9 obesità di II classe = alto rischio;
BMI > 40 obesità di III classe = rischio grave. Come è noto l'obesità, rappresenta una patologia altamente invalidante per la difficoltà che la stessa determina nell'esecuzione dei movimenti anche semplici a prescindere dall'insorgenza o meno di patologie concomitanti, in quanto già l'obesità stessa comporta grave limitazione o impedimento nell'esecuzione dei movimenti più semplici con conseguente compromissione della vita lavorativa e relazionale del soggetto che ne è affetto;
inoltre l'aumento ponderale determina un sovraccarico delle strutture articolari con degenerazione graduale delle cartilagini, sottoposte a continuo stress meccanico e gravitario;
a causa delle abnormi sollecitazioni gravitarie si determina l'alterazione patologica della capacità e della funzionalità articolare del soggetto.
2 A causa quindi del grave sovraccarico delle strutture articolari si sviluppa una patologia condrale infiammatoria e degenerativa -osteoartrosi- che è causa di dolori muscolari e articolari diffusi (Cimaglia A. L'invalidità civile e la tutela Parte_2 della disabilità. , S.p.A. Milano, 2009). Controparte_3 Presenta inoltra una “Insufficienza respiratoria cronica moderata con asma bronchiale intermittente ed apnee ostruttive del sonno di grado moderato in grande obeso e deficit ventilatorio restrittivo di grado moderato” (visita pneumologica del 04.04.2022 – presente in atti). Ancora il periziato è affetto da ipertensione arteriosa con impegno cardiaco e ha presentato in passato crisi ipertensive che si sono manifestate anche con episodi di epistassi e che hanno richiesto l'accesso in Pronto Soccorso. In conclusione il Sig. , è affetto da: “Ipertensione arteriosa in Parte_1 compenso labile con lieve impegno cardiaco;
obesità grave, spondilodiscoartrosi e gonartrosi con limitazione funzionale;
insufficienza respiratoria cronica moderata con asma bronchiale intermittente ed OSAS di grado moderato in trattamento con CPAP e deficit ventilatorio restrittivo di grado moderato”. E' evidente, come si evince anche dalla documentazione sanitaria presente in atti, che le patologie riscontrate motivino ampiamente il riconoscimento del diritto alla invalidità lavorativa ai sensi della legge 222/84 e che le stesse fossero presenti con uguale gravità già da tempo ed indubbiamente anche dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa. Alla luce di quanto finora esposto e dall'esame delle patologie da cui è affetto il periziato, si può affermare che le condizioni cliniche del Sig. , Parte_1 fossero di entità tale da determinare la riduzione della capacità lavorativa specifica dello stesso, a meno di un terzo della norma, già all'epoca della presentazione della domanda in via amministrativa;
si ritiene quindi opportuno che fin da tale data debba essergli riconosciuto il beneficio richiesto e per cui v'è causa>>. La causa è stata istruita mediante nuova CTU medico-legale. È stata così rinviata per discussione e decisione all'udienza del giorno 27/05/2025. Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dalle parti e dai difensori, l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. Il Giudice definisce il procedimento con l'adozione fuori udienza della sentenza.
2. Preliminarmente, in punto di ammissibilità del ricorso, deve rilevarsi che l'atto introduttivo del giudizio, unitamente alle considerazioni medico-legali espresse dal CTP di parte ricorrente, hanno contestato in modo specifico le conclusioni cui è giunto il CTU, evidenziando:
- la gravità del complesso morboso che connota lo stato di salute del ricorrente;
- le pesanti ricadute funzionali prodotte dell'interazione delle diverse patologie (in particolare, l'obesità) e la presenza di una comorbilità compatibile con il riconoscimento dell'invalidità pensionabile. Il ricorso in opposizione è pertanto ammissibile.
3. È stata espletata nuova CTU medico legale. Il CTU ha relazionato nei seguenti termini: <
4. DIAGNOSI MEDICO- LEGALE Spondilodiscoartrosi e gonartrosi a lieve incidenza funzionale, obesità con BMI 42; OSAS di grado moderato;
asma bronchiale lieve.
5. CONSIDERAZIONI DIAGNOSTICHE E DEDUZIONI MEDICO-LEGALI IN RISPOSTA AI QUESITI FORMULATI DAL GIUDICE Trattasi di un soggetto che da diversi anni è affetto da
3 obesità, Spondilodiscoartrosi e gonartrosi a lieve incidenza funzionale, asma bronchiale lieve. L'esame clinico ha evidenziato un soggetto in buone condizioni generali. L'esame dell'apparato osteoarticolare mostra un soggetto con tono e trofismo muscolare perfettamente conservati e una mobilizzazione generale conservata. Il periziato presenta una motilità libera fin quasi i gradi massimi, ad eccezione delle ginocchia dove c'è un impaccio articolare dovuto alla gonartrosi bilaterale ma con flesso estensione ai limiti della norma. Alla luce dell'esame clinico e della documentazione in atti si è posto quindi diagnosi di “Spondilodiscoartrosi e gonartrosi a lieve incidenza funzionale, obesità con BMI 42; OSAS di grado moderato;
asma bronchiale lieve. Entrando nel merito del giudizio in esame ciò che bisogna verificare è se il quadro patologico accertato e le ripercussione funzionali comportino una riduzione a meno di 1/3 del normale in occupazioni confacenti le sue attitudini. Il criterio delle confacenti attitudini lavorative comporta un giudizio personalizzato che tenga principalmente conto del quadro patologico e delle manifestazioni funzionali ma in relazioni alle attività lavorative svolte, all'esperienza lavorativa acquisita, all'età e al grado di preparazione scolastica e quindi alla possibilità di eventuale riadattamento lavorativo senza abnorme usura ne declassamento. Nel caso in specie il ricorrente risulta aver espletato attività di guardia giurata, per cui il giudizio deve riferirsi ad attività di vigilanza. Orbene riferendoci alla specifica attività lavorativa o comunque ad attività lavorative similari nel campo delle attività manuali, non appare esserci manifestazioni funzionali tali da poter limitare in maniera determinante la possibilità di attendere con sufficiente validità a queste attività lavorative. Con la consapevolezza del fatto che l'attività di guardia giurata richiede un certo impegno fisico, le condizioni accertate a carico del Sig. non appaiono tali da ridurre a meno di 1/3 del Pt_1 normale le sue capacità di lavoro attitudinali. Ovviamente l'obesità le problematiche articolari hanno rilevanza sul piano lavorativo ma, come abbiamo già detto, il periziato mantiene nel complesso un buon tono trofismo muscolare e una motilità segmentaria sufficientemente conservata che pertanto, con tutta la considerazione del caso, non sembra poter limitare le sua capacità di lavoro a meno di 1/3 del normale. Tutto ciò ci consente di poter affermare che l'esaminando ha, ad oggi, sufficienti capacità lavorative da adibire alle attività lavorative ad esso confacenti e che il quadro clinico accertato, pur avendo un certo grado invalidante, non riduce a meno di 1/3 del normale la possibilità di espletare attività lavorative confacenti le sue attitudini e quindi non può essere giudicato invalido ai sensi della Legge 222/82. CONCLUSIONI Da quanto sopra esposto si può rispondere ai quesiti posti dall'Ill.mo Sig. Giudice Unico del Lavoro come segue: IL Sig. Parte_1 risulta affetto da: “Spondilodiscoartrosi e gonartrosi a lieve incidenza
[...] funzionale, obesità con BMI 42; OSAS di grado moderato;
asma bronchiale lieve. Il complesso morboso accertato in sede peritale non è tale da ridurre le capacità lavorative del ricorrente, ai sensi della legge 222/84, a meno di 1/3 del normale in occupazioni confacenti le sue attitudini, e pertanto lo stesso non ha oggi, e non aveva all'epoca dell'istanza, i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità >>. Tali conclusioni meritano di essere condivise, in quanto fondate su accurati esami clinici e sorrette da corretta ed esauriente motivazione. Le risultanze peritali, peraltro, non sono state investite da alcuna considerazione critica ad opera delle parti. Non sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento della domanda.
4 4. Stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., la ricorrente va esonerata dalla condanna al pagamento delle spese di lite. Le spese di entrambe le CTU vanno poste a carico di in via definitiva. CP_1
* * *
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: i) rigetta la domanda;
ii) nulla sulle spese di lite stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc. iii) pone le spese di CTU a carico di in via definitiva. CP_1
Caltanissetta, 11/07/2025
IL GIUDICE Francesco Bongioanni
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