CA
Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 30/06/2025, n. 1028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1028 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI BARI
Sezione Prima CIVILE
Composta da
Dr. Maria Mitola - Presidente
Dr. Michele Prencipe - Consigliere
Dr. Emma Manzionna - Consigliere
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 253/2024 promossa da:
(C.F.: , con domicilio digitale al seguente indirizzo PEC: Email_1 C.F._1
e comunque, ove subordinatamente occorra, per elezione in 70122 Email_2
Bari (BA) alla Via Trevisani n. 106, presso lo studio dell'Avv. Antonio Aprea (C.F.:
), che lo rappresenta e difende C.F._2
APPELLANTI
Avverso la Sentenza n. 4293/2023 pubbl. il 31/10/2023 emessa dal Tribunale di Bari nel procedimento RG n. 10176/2016 contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUIDO ANTONIO, _1 C.F._3 elettivamente domiciliato in VIA G. BOVIO 20 - BARI, presso il difensore avv. GUIDO ANTONIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BELLOMO ANTONELLA, Parte_2 C.F._4 elettivamente domiciliato in VIA DANTE ALIGHIERI N. 25 70121 BARI – presso il difensore avv. BELLOMO ANTONELLA
NA GG (C.F. e (C.F. C.F._5 Controparte_1
) in qualità di successori a titolo universale di - C.F._6 A_ contumaci- APPELLATI All'udienza del 17.06.2025 la causa, depositati gli scritti difensivi e le note scritte di udienza, è stata riservata per la decisione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 21.6.2016, citava in giudizio Parte_3 A_
, e chiedendo al Tribunale di Bari di:
[...] _1 Parte_2 “a) accertare e dichiarare che, alla stregua dell'attività di circonvenzione ai danni della zia
, posta in essere da madre di , la predetta A_ Parte_2 _1
ha donato l'immobile di cui in narrativa a , con obbligo di A_ Persona_2 assistenza, invero mai da costei prestata;
b) per l'effetto dichiarare nullo e porre comunque nel nulla l'atto pubblico di donazione del dì 02/12/2011 per Notar di Gioia del LL (BA) - (rep. n. 28220 – racc. n. 11705), di Persona_3 cui alla su estesa narrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1418 c.c. e 643 c.p.;
c) sempre per l'effetto, dichiarare che la convenuta è la legittima proprietaria A_ dell'appartamento indicato in narrativa sito in Bari (BA) alla via Napoli n. 308 (in Catasto Fabbricati del Comune di Bari al Foglio 85, particella 230, sub 25 – Via Napoli n. 308, piano 7, Z.C. 2, cat. A/”, cl. 4, vani 6, con la rendita di euro 960,61 – valore euro 75.168/94);
d) sempre per l'ulteriore effetto, ordinare alla convenuta di rilasciare, in favore di _1
, l'immobile di cui alla su estesa narrativa, libero e sgombro da persone e/o A_ da cose;
e) dare ogni altro provvedimento di legge come mezzo al fine, anche agli effetti della trascrizione dell'emananda sentenza. Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso spese generali e accessori di legge.”
Deduceva l'attore
✓ di essere pronipote della convenuta per essere quest'ultima sorella A_ della di lui nonna paterna defunta . Parte_4
✓ Che il suo defunto padre, , era fratello dell'altra convenuta Persona_4 Parte_2
[...]
✓ che con contratto di donazione del 02.12.2011, aveva alienato all'altra A_ convenuta, , la nuda proprietà di un appartamento in Bari alla Via Napoli _1
n. 308.
✓ Che il contratto di donazione era nullo per violazione di norme imperative in quanto, all'epoca della stipula versava in stato di infermità mentale ed era A_ stata vittima di circonvenzione da parte dell'altra convenuta , madre della Parte_2 donataria. Ha concluso domandando
✓ la nullità della donazione;
✓ la declaratoria della titolarità in capo a piena proprietà dell'immobile; A_
✓ l'ordine di rilascio dell'immobile in favore di da parte di A_ _1
.
[...]
Con vittoria di spese di lite (atto di citazione notificato il 21.06.2016).
Costituitesi con distinte comparse le convenute e Parte_2 A_ CP_2
si opponevano alla domanda di parte attrice, opponendo in primis il proprio difetto di
[...] legittimazione passiva e la carenza di interesse ad agire dell'attore e nel merito l'infondatezza di tutte le domande di cui chiedevano il rigetto, vinte le spese. Nel corso del giudizio, venivano richiesti, ammessi ed espletati interrogatori formali delle tre parti convenute, prova testi a mezzo n. 4 testi di parte attrice ed n. 1 di parte convenuta, _1 nonché la C.T.U. medica.
All'udienza del 22.11.2021 la causa veniva dichiarata interrotta per il decesso di A_
e successivamente riassunta dall'attore con ricorso del 25.11.2021.
[...]
Si costituivano, nuovamente, in giudizio e insistendo nel rigetto _1 Parte_2 della domanda attorea e ribadendo le conclusioni rassegnate nei precedenti atti.
Gli eredi della non si costituivano, pur ritualmente citati e ne era dichiarata la contumacia. Per_1
Con sentenza n. 4293/2023 pubbl. il 31/10/2023, il giudice di prime cure, così provvedeva:
" 1) DICHIARA il difetto di legittimazione passiva della convenuta;
Parte_2
2) RIGETTA ogni domanda dell'attore;
3) ORDINA, al passaggio in giudicato della presente sentenza, la cancellazione della trascrizione della domanda a spese dell'attore, esonerando il Conservatore da ogni responsabilità;
4) CONDANNA alla rifusione, in favore di , di spese e compensi Parte_3 Parte_2 di giudizio che si liquidano in € 12.849,00 oltre R.S.F. al 15% nonché C.P.A. e I.V.A. come per legge;
pagamento da eseguirsi in favore dell'Avv. Antonella Bellomo dichiaratasi anticipataria;
5) CONDANNA alla rifusione, in favore di , di spese e compensi Parte_3 _1 di giudizio che si liquidano in € 12.849,00 oltre R.S.F. al 15% nonché C.P.A. e I.V.A. come per legge;
pagamento da eseguirsi in favore dell'Avv. Antonio Guido dichiaratosi anticipatario;
6) DISPONE che, nel rapporto interno tra le parti, le spese di CTU restano interamente a carico dell'attore."
Riteneva infatti il primo giudice che, in rito, fosse fondata solo l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dalla convenuta , essendo, quest'ultima completamente estranea, Parte_2 già in astratto, ai rapporti giuridici sostanziali dedotti in giudizio.
Pur ritenuta, dall'attore, autrice della circonvenzione di incapace, posta alla base della domanda di nullità della donazione, non poteva considerarsi parte di quel contratto né il Parte_2 soggetto nei cui confronti agire per far sì che la pronuncia giudiziale domandata non fosse inutiliter data.
L'asserita circonvenzione di incapace, infatti, non poteva essere oggetto diretto di una pronuncia giudiziale di accertamento, costituendo il mero antefatto storico per poter sostenere la violazione di una norma imperativa e per poter configurare una nullità del contratto di tipo cd. virtuale.
Nel merito, la domanda doveva ritenersi infondata in quanto, dall'istruttoria, non era emersa la prova dello stato di infermità o deficienza psichica di , fatto costituente uno A_ degli elementi costitutivi del fatto di reato di cui alla fattispecie dell'art. 643 c.p.
La consulenza tecnica, svolta in corso di causa aveva infatti escluso l'esistenza di evidenze di infermità e/o di deficienza psichica all'epoca della conclusione del contratto del 02.12.2011. In data 28.11.2023 ha notificato alle controparti atto di citazione in appello Parte_3 avverso la sentenza resa dal Tribunale di Bari – espressamente specificando che l'atto era notificato ad TA GG e “ai soli meri fini del rispetto del giusto Parte_2 Controparte_1 contraddittorio tra le parti senza che sia stata formulata alcuna domanda nei loro confronti” -, chiedendone l'integrale riforma ed altresì, in data 20.3.2024 istanza di inibitoria unitamente al decreto di fissazione d'udienza, chiedendo la sospensione dell'efficacia della suddetta sentenza con riferimento alla condanna alle spese, istanza rigettata con ordinanza emessa da questa Corte in data
23.4.2024.
Costituitesi, e , con distinti atti hanno chiesto il rigetto Parte_2 Controparte_2 dell'appello in quanto inammissibile e comunque infondato, con vittoria di spese.
NA GG e , successori a titolo universale di Controparte_1 Per_1
, pur ritualmente citati, non si sono costituiti e ne va dichiarata la contumacia.
[...]
All'udienza del 17.06.2025. la causa, depositati gli scritti difensivi e le note scritte di udienza, è stata riservata per la decisione.
Motivi della decisione
L'appello è infondato e va respinto.
Rileva la Corte, in fatto, che ha introdotto il giudizio chiedendo l'annullamento Parte_3 di un atto di donazione modale della sola nuda proprietà compiuto dalla prozia, A_
– ancora in vita al momento della domanda -, in favore di una nipote,
[...] _1
, deducendo un pregiudizio dei suoi futuri diritti ereditari.
[...]
Prospettava il he la donazione sarebbe stata compiuta mediante raggiro operato dalla CP_3 cugina donataria, unitamente alla madre, , in danno della zia, a _1 Parte_2 suo dire, incapace di intendere e di volere.
Nel corso del giudizio, come sopra evidenziato, veniva espletata Ctu da cui emergeva la piena capacità di agire della donante al momento della stipula, avvenuta il 2.12.2011, nonché negli anni a seguire, sino almeno al 2015.
Deduceva altresì, con la domanda, anche che il modus non fosse stato rispettato.
Con l'appello, il ha riproposto la domanda di dichiarazione della nullità dell'atto di Parte_2 donazione modale per circonvenzione d'incapace e inadempimento del modus, chiedendo la rinnovazione della c.t.u., per l'accertamento dello stato di incapacità della donante, riproponendo le medesime argomentazioni di cui in prime cure, già motivatamente respinte dal primo giudice.
Non è stata impugnata invece la disposizione di cui al punto1. della sentenza con la quale era stato dichiarato il difetto di legittimazione passiva di . Parte_2
In particolare coi motivi di appello, il ha censurato la sentenza per avere, il primo giudice, Parte_2
✓ manifestamente errato per non avere ritenuto necessario, ai fini del decidere, ottenere riscontri probatori, certi e definitivi, in ordine alla sussistenza della denunciata (in)capacità di intendere o di volere di e/o, comunque, della sua certa minorata A_ capacità psichica, con compromissione del potere di critica e indebolimento di quello volitivo, riferibili non solo al momento della sottoscrizione del suddetto atto pubblico di “donazione” del dì 02/12/2011, ma anche a un lasso di tempo immediatamente antecedente e successivo alla stipula dello stesso, e quindi per non avere dato corso all'acquisizione della essenziale documentazione medica, inerente la storia clinica della convenuta , sia A_ presso il medico curante “di famiglia” (dr.ssa di Bari con studio alla Via Persona_5
Tommaso Fiore n. 12) sia presso il Controparte_4
per non avere disposto la convocazione a “chiarimenti” dell'officiato c.t.u. dr.
[...]
contraddittorio con il fiduciario di parte attrice dr. e Persona_6 Persona_7 per non avere infine disposto, in alternativa, la rinnovazione LLgiale delle espletate indagini peritali, già affidate al dr. i sensi e per gli effetti degli artt. 196 - 356 c.p.c., Per_6 con altri consulenti tecnici di rango universitario;
✓ manifestamente errato per essersi limitato, nella motivazione della gravata sentenza, solo ed esclusivamente, a richiamare testualmente e, in buona sostanza, acriticamente (da pag. 7 a pag. 11 della gravata sentenza) le argomentazioni addotte dal tecnico officiato dr. Per_6 nella lacunosa, insufficiente, inattendibile, immotivatamente ostile e inidonea C.T.U. definitiva del dì 06/12/2019 (a pag. 9, righi 22 – 27, della gravata sentenza), senza invece neppure esaminare e/o rispondere dettagliatamente, come certamente si doveva, alle dettagliate censure tecniche proposte dal fiduciario tecnico del on la successiva Parte_2
e ulteriore memoria del 18/01/2020 (doc. n. 8, fasc. pt. attrice, prime cure), in riferimento ai domandati chiarimenti ivi contenuti, e disporre comunque l'esame dei tecnici in contraddittorio;
✓ manifestamente errato per non avere altresì comunque ritenuto provata la dedotta situazione soggettiva di fragilità psichica di già al momento della A_ sottoscrizione dell'atto di “donazione” in data 02/12/2011, pur alla stregua di elementi probatori documentali già in atti, comprovanti l'esatto contrario (certificato medico del dr. del Centro U.V.A. del Policlinico di Bari del dì 05/03/2012 + osservazioni tecnico – Per_8 scientifiche del c.t. di parte attrice dr. del 18/01/2020 alla C.T.U. definitiva del dì Per_7
06/12/2019 del dr. nonché alla luce delle risultanze della prova testimoniale di Per_6 parte attrice espletata nel corso del giudizio di primo grado ( , Testimone_1 Tes_2
e ), anch'esse di segno contrario, e/o comunque
[...] Testimone_3 Controparte_1 finanche alla stregua delle presunzioni ex art. 2729 c.c., tutte circostanze, per il vero, per nulla attentamente esaminate, nello specifico e soprattutto in correlazione tra loro, dal primo giudice, come è stato peraltro ancor di più evidenziato in corso di causa dalle argomentazioni antagoniste, rese per ultimo nelle comparse di costituzione, che non sono per nulla idonee a oscurare la manifesta attività di circonvenzione subita dall'incapace . A_
Così riprodotti testualmente i motivi indicati nel sovrabbondante atto di appello, in quanto intimamente connessi, meritano unitaria trattazione e si ritengono tutti infondati, avendo il primo giudice fatto buon governo di quanto emerso nel corso dell'istruttoria e di principi giurisprudenziali consolidati.
Rileva la Corte che, a sostegno dell'impugnazione, il lamenta, sostanzialmente, l' Parte_2 erroneità della sentenza deducendo la contraddittorietà della motivazione e il travisamento delle risultanze istruttorie e la mancata acquisizione al processo del certificato medico del 05.03.2012 a firma del dott. la cui produzione era stata ritenuta tardiva – pur se comunque Persona_9 sottoposto all'esame del CTU e valutato da quest'ultimo – sostenendo l'inattendibilità della CTU, contestando le valutazioni delle prove orali, assumendo che da queste emergesse il riscontro di uno stato di incapacità della e di un raggiro posto in essere dall'appellata e da sua madre. Per_1
Rileva la Corte, esaminati gli atti del procedimento di primo grado, che, nel corso dell'espletamento della CTU, solo in fase di osservazioni alla bozza della relazione, da parte dei consulenti di parte, Prof.
dott. , quest'ultimo, consulente di parte attrice, produceva in data 24.10.2019, Per_10 Per_7 in allegato alle proprie osservazioni, il citato certificato, per la prima volta.
Il dott. preso atto della produzione tardiva, ne informava il giudice, il quale, con Per_6 provvedimento del 27.11.2019, così disponeva:
"INVITA il Consulente al deposito telematico della relazione definitiva che dovrà contenere la propria bozza di relazione, le osservazioni fatte pervenire dalle parti e le proprie sintetiche valutazioni sulle stesse, anche con riferimento alla produzione documentale sopravvenuta;
RISERVA all'esito, e nel contraddittorio tra le parti, ogni valutazione sull'utilizzabilità dei nuovi documenti prodotti e sulla necessità di eventuali integrazioni peritali;
CONFERMA per la verifica ed il prosieguo l'udienza del 20.01.2020 esonerando il Consulente dalla comparizione personale.".
Il depositava nuovamente il certificato, unitamente a delle controdeduzioni a firma del Parte_2 consulente di parte, dott. , successivamente al deposito della relazione peritale definitiva. Per_7
Il primo giudice, che correttamente aveva ritenuta tardivo il deposito del certificato, verificatesi le preclusioni di legge, tuttavia, facendo richiamo all'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione – cfr. sentenza n. 3086/2022 del 01.02.2022 - secondo cui «in materia di consulenza tecnica d'ufficio il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti
a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio» dava atto che, quanto alla detta certificazione del 05.03.2012 il CTU, su prudenziale ed espressa sua indicazione aveva, comunque, svolto la propria attività considerando detto certificato e ponendolo alla base delle proprie valutazioni.
Il primo giudice, ritenute, condivisibilmente, le argomentazioni del CTU, dr. logiche e Per_6 coerenti, con riferimento al certificato del 5.3.2012, aveva infatti affermato che, "la logicità del ragionamento del CTU non può essere scalfita neppure dalla considerazione del certificato medico del 05.03.2012 a firma del dott. con diagnosi di “demenza degenerativa moderata-grave Per_8 da probabile Malattia Fronto-temporale”.
E infatti il CTU, come riportato dal primo giudice, aveva escluso con riferimento a A_
, l'esistenza di evidenze di infermità e/o di deficienza psichica all'epoca della
[...] conclusione del contratto del 02.12.2011.
A giudizio del Consulente, infatti, a quell'epoca «la convenuta era in possesso delle capacità di autodeterminarsi, poiché l'infermità “demenza frontotemporale” da cui oggi è affetta e che in seguito si renderà florida non aveva ancora dato segni clinici sul piano della libera espressione della propria volontà e sulla capacità di autodeterminarsi di entità severa e quindi non alterava la sua capacità di intendere e\o volere».
Pur potendo riscontrare, all'attualità dell'esame, una totale incapacità naturale della , il Per_1
Consulente concludeva rappresentando che il decorso cronologico della patologia riscontrata
(demenza frontotemporale) fosse tale per cui «almeno fino al 2013 non si rilevano segni clinici evidenti ad un non specialista;
nel 2014 e 2015 la situazione è di progressione non evidente sul piano cognitivo quanto su quello comportamentale. Dal 2016 ad oggi la progressione della malattia è incalzante fino alle condizioni estremamente severe riscontratesi all'oggi».
Le valutazioni del consulente appaiono, anche a giudizio di questa Corte, prive di vizi logici e sono state adeguatamente rapportate, sia all'esame clinico diretto sia a quello ricostruttivo, sulla base della documentazione esaminata che aveva consentito al tecnico di segnalare un congruo decorso della patologia, conforme alle valutazioni rese nelle certificazioni mediche rilevanti di volta in volta considerate.
Più nel dettaglio, il CTU aveva escluso elementi anche solo astrattamente rilevanti in forza dei certificati medici del 17.03.1997 del dott. e del 27.03.1997 del dott. dai quali Per_11 Per_12
«ricaviamo la presenza, nel 1996, di un disturbo ansioso depressivo, considerato non particolarmente severo, come si evince dal documento 5 [n.d.r. verbale commissione invalidi civili del 11.09.1997], in cui la viene considerata “non invalida” dalla Commissione apposita (nonostante la Per_1 presenza anche di patologie ortopediche)».
Con riferimento ad un periodo (ottobre 2012) di poco successivo a quello della conclusione della donazione, il Consulente aveva esaminato la documentazione a supporto di una istanza di invalidità civile, escludendo l'attestazione di patologie rilevanti ai fini della asserita incapacità naturale. Va infatti segnalato che, sulla base del referto di visita della commissione invalidi civili del 08.11.2012, la venne giudicata sì invalida a 75%, ma per motivazioni estranee a qualsivoglia deficit Per_1 psichici in quanto cioè «affetta da “endoprotesi spalla destra, frattura poliframmentata spalla sinistra, gonartrosi bilaterale, discopatie cervicali e dorsali».
Del tutto coerentemente a quanto risultante documentalmente il CTU aveva rilevato che al dicembre 2011, nessuna prova documentale esistesse circa un deficit neuropsichiatrico della , Per_1 posto la stessa, per ottenere il riconoscimento dell'invalidità, avrebbe avuto ogni interesse a fornire il dettagliato elenco delle patologie di cui soffriva, ivi compreso un pur minimo interessamento neuropsichiatrico.
Infine, come tecnicamente argomentato dal CTU «la demenza frontotemporale, la varietà che ha colpito la perizianda, ha un'evoluzione particolarmente rapida ed inizialmente si manifesta con disturbi del comportamento piuttosto che con disturbi cognitivi. Appare congruo quindi che nel 2014
(documento 15) la mostri solo “memoria ed orientamento temporale parzialmente Per_1 compromesse” e sia ancora “capace di esprimere con consapevolezza le sue volontà”. Capacità che certamente sussiste nel 2015, quando la geriatra nulla nota e certifica circa la presenza di demenza evidente (documento 16). Altrettanto congruo è quindi che nel volgere di 4 anni (2015-2019) le condizioni siano peggiorate fino alla estrema gravità riscontrata, come da aspettarsi dal decorso suo proprio caratteristico della demenza fronto-temporale». Secondo l'analisi del CTU, come ritenuto dal primo giudice, a conclusioni diverse neppure poteva giungersi mediante la diagnosi risultante dal certificato medico del 05.03.2012 a firma del dott.
di “demenza degenerativa moderata-grave da probabile Malattia Fronto-temporale”. Per_8
Come si legge nell'impugnata sentenza, alla contestazione del CTP di parte attrice dott. il Per_13
Consulente aveva compiutamente risposto fornendo una logica spiegazione alternativa basata sia sulla valutazione del referto in sé, sia sulla valutazione comparativa rispetto alle certificazioni mediche cronologicamente precedenti e successive.
Il CTU, infatti, aveva segnalato come «La valutazione che il collega fa del certificato del marzo 2012 e delle scale di valutazione utilizzate per la sua redazione è solo parzialmente condivisibile. Infatti il dr correttamente riportando il valore della scala DL, che dimostrerebbe un severo deficit Per_13 della prestazioni strumentali, non valuta a sufficienza che viceversa la scala ADL ha un valore molto meno alterato: se la prima mostra 7\8 (e sarebbe importante conoscere, in tale ambito, quale sia la funzione superstite, potendo essere anche l'ultima di quelle in elenco e cioè la capacità di gestire il danaro) la seconda mostra un valore di 2\6 che usualmente viene considerato indice di discreta autonomia nelle attività non strumentali.
Altri elementi da valutare sono: di fronte ad un esame obiettivo in cui si parla di incongruità, di deliri, di scarso contatto con la realtà, è stato viceversa possibile ottenere la collaborazione della paziente ed effettuare il test MMSE riscontrandosi un valore corretto di 17/30 (si tenga presente che il cut-off usuale per demenza iniziale è intorno a 24 e quello per la demenza avanzata al disotto di 12 o addirittura di 10, secondo i vari Autori); non si può sottacere che il dr a dovuto sospendere Per_8 la precedente terapia neurolettica (mutabon, haldol) e ridurre “al bisogno” la terapia ansiolitica, dichiaratamente perché essa riduceva l'autonomia della paziente;
non si può sottacere che anche la ET (altro neurolettico) è stata mal tollerata poiché induceva “confusione”. Se ne deve obbligatoriamente ricavare che l'esame effettuato in quel giorno, 5 marzo 2011, ed in cui l'unico valore seriamente alterato è quello della scala DL (con la riserva suddetta), rispecchia una situazione in cui la periziata era sotto l'effetto di due neurolettici quali la perfenazina e l'aloperidolo
(se non di tre: ET) e di due ansiolitici (etizolam e lormetazepam), che il dr provvide Per_8 immediatamente a sospendere, invitando la ad un controllo nel breve volgere di due mesi Per_1
(controllo di cui non è traccia documentale). Non è priva di una certa utilità considerare la circostanza che il giorno 9 marzo successivo la paziente abbia effettuato un esame di risonanza magnetica del ginocchio, (esame che richiede collaboratività, tempi lunghi ed assoluta immobilità) risultato totalmente privo di artefatti da movimento, a testimoniare come il repentino cambio di terapia abbia reso la periziata collaborativa, meno incongrua e confusa. Si consideri inoltre che ben due anni dopo, maggio 2014, lo stesso dr (doc. 15) descrive le condizioni cliniche della come Per_8 Per_1
“sufficientemente controllate … riconosce ambiente, situazioni relazionali, persone … riesce ad esprimere con verosimile consapevolezza le sue volontà nella gestione dei suoi beni chiedendo la collaborazione di una nipote adeguatamente individuata” ed a tale epoca la demenza viene da egli definita non “moderata\grave” come nel 2012 (il dr in un lapsus tralascia la parola Per_13 moderata) ma “moderata” sic et simpliciter».
Considerato allora che «la demenza è una malattia a decorso progressivamente ingravescente
[sicché] l'unica interpretazione possibile da dare a quanto descritto dal dr nel marzo 2012 Per_8
(che non collima con quanto riscontrato due anni dopo) è che la massima parte della sintomatologia di incongruità e confusione sia stata all'epoca generata da effetti collaterali dovuti alla psicofarmacoterapia, prontamente valutati e risolti dal medico in questione».
Dall'esame complessivo della documentazione, emerge allora, come più probabile che all'epoca della stipula della donazione impugnata la convenuta non si trovava in alcuno stato di rilevante infermità.
A giudizio di questa Corte la CTU, a firma del dr. , è stata completa, coerente e immune da Per_6 vizi, ed altresì emerge come il consulente abbia esaminato ogni atto, e risposto alle contrarie osservazioni in modo diffuso e motivato, cosicché non è assolutamente condivisibile quanto sostenuto dall'appellante che ha chiesto in questa sede la disposizione di chiarimenti se non addirittura la rinnovazione, stante l'assenza di vizi di forma o mancata risposta ai quesiti posti, o di evidente illogicità.
Peraltro, come già sopra riportato, è del tutto superflua ogni doglianza relativa all'acquisizione in atti del certificato del 5.03.2012, posto che, lo si ripete, il primo Giudice di prime cure ha dato atto in sentenza che il Consulente nello svolgere la propria attività lo aveva comunque considerato e valutato, dandone conto nella Relazione di consulenza, se pur motivatamente dissentendone.
Del tutto correttamente, inoltre, il primo giudice ha respinto la generica istanza di acquisizione della documentazione medica relativa a , presente presso il medico di famiglia A_ dott.ssa e presso il Centro U.V.A, proposta allorché l'istruttoria era stata già praticamente del Per_5 tutto espletata, in quanto tardiva, generica ed esplorativa.
Va quindi ribadito come le asserzioni dell'appellante erano e sono del tutto sguarnite di prova e a tale manchevolezza non può supplirsi, come noto, attraverso la CTU, che mezzo di prova in senso proprio, non è ma è un mezzo per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti – cfr. per tutte Sez. 3 - , Ordinanza n.
8498 del 31/03/2025 (Rv. 674241 - 02)- .
Quanto alla mancata acquisizione della documentazione indicata dall'attore/appellante va segnalato che la SC ha affermato, sul punto che “In tema di poteri istruttori del giudice, l'emanazione di ordine di esibizione è discrezionale e la valutazione di indispensabilità non deve essere neppure esplicitata;
ne consegue che il relativo esercizio è svincolato da ogni onere di motivazione e il provvedimento di rigetto dell'istanza non è sindacabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l'iniziativa della parte istante non abbia finalità esplorativa”. (Cass. Sez. 3, 08/10/2021, n. 27412, Rv. 662416 - 02)).
Peraltro, il CTU, a pag. 5 della sua relazione, aveva indicato come inutili, al fine del decidere, i certificati in questione, perché di natura esclusivamente ortopedica e cardiologica.
Sempre rivolti al contenuto della CTU (e alla mancata acquisizione in atti del certificato del 5.03.2012sono i rilievi mossi dall'appellante alla motivazione della sentenza, definita lacunosa, insufficiente, inattendibile e inidonea, nonché sulla mancata acquisizione del certificato del 5.3.2012 a firma del dott. e all'acritico recepimento delle conclusioni tecniche. Per_8
Sul punto vanno richiamate le argomentazioni già esposte aggiungendo che il CTU ha controdedotto su tutte le osservazioni del consulente di parte del e tali controdeduzioni sono state Parte_2 analizzate con attenzione dal primo giudice che le ha consapevolmente condivise, dandone conto compiutamente in motivazione, in ossequio all'insegnamento della SC “Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive. (cfr. ex multis, Cass. Sez. 1, 16/11/2022, n. 33742, Rv. 666237 - 01)
D'altra parte, lo stato di salute della è stato analizzato a 360° dal CTU, dr. Per_1 Per_6 anche con riferimento alla domanda presentata presso la Commissione Invalidi l'08.11.2012, riferendo nella Relazione che: "Nell'ottobre 2012 la dr.ssa (documento 12) incardina una Per_5 istanza di invalidità civile in cui elenca le patologie da sottoporre all' esame della commissione apposita;
esse sono: cardiopatia ipertensiva, artrosi, osteoporosi, frattura dell'omero. In essa istanza si sostiene che la , per le patologie suddette, non sarebbe in grado di compiere gli atti Per_1 quotidiani senza assistenza continua. ..(omissis) Si tenga presente che la aveva tutto Per_1
l'interesse a fornire il dettagliato elenco delle patologie di cui soffriva, al fine di ottenere il riconoscimento dell'invalidità; quindi, anche un pur minimo interessamento neuropsichiatrico (come accaduto già in occasione della precedente istanza del 1996) sarebbe stato di certo citato.".
Alcuna violazione degli gli artt. 115-116-132 2°co. n. 4 c.p.c. art. 118 disp. att. c.p.c. è stata inoltre compiuta dal primo giudice, con riferimento alle prove testimoniali, posto che dalle dichiarazioni dei testi (ammesso che possano avere valore maggiore o pari alle certificazioni mediche) non è affatto emersa la prova della grave infermità mentale della all'atto del compimento degli atti Per_1 dispositivi in favore dell'appellata; né possono ritenersi disinteressati i testi indicati dall'attore/appellante, che, come rappresentato anche dal primo giudice, ne erano infatti parenti o affini.
Ancora nei i certificati del 2014 e del 2015 la geriatra dell'Asl non fa alcun cenno a problemi neurologici della e ciò è tanto più significativo se sol si consideri che detti certificati Per_1 risalgono a ben 2-3 anni dopo la stipula dell'atto di donazione impugnato;
né può ragionevolmente sostenersi, come da parte dell'appellante che "un medico geriatra non ha, come noto, nessuna competenza clinica specifica sui disturbi cognitivi e sulle demenze" se sol si consideri che la molte patologie neurologiche insorgono con l'avanzare dell'età.
Viepiù, negli atti conclusivi delle indagini della Polizia Giudiziaria nel procedimento aperto a seguito delle querele del così si legge: "Alla seduta del 8.11.2012 la richiedente veniva Parte_2 riconosciuta della Commissione Medica Invalidi ultrasessantacinquenne con difficoltà medio-gravi 75% e che tale riconoscimento non dà luogo ad alcun beneficio economico. La patologia diagnosticata: "Portatrice di endoprotesi spalla destra ed esiti di frattura plutiframmentaria spalla sin. Gonartrosi bilaterale. Discopatie cervicali e dorsali" (cfr. all. n. 5)” e ancora, "non è emersa in capo alla l'incontrovertibile conferma del dedotto decadimento psichico né A_ sono emersi evidenti disagi di natura psichica e/o deficit di natura cognitiva né risulta altrimenti accertata l'incapacità della medesima d'intendere e di volere. Inoltre, agli atti del fascicolo
d'indagine nessun certificato sanitario risulta pervenuto unitamente alle querele a comprova dell'asserito decadimento cognitivo della suddetta”. Se ne deduce che, anche il procedimento penale attivato per effetto della querela sporta dall'attore non aveva portato ad alcun concreto risultato in ordine al riscontro degli eventi lamentati.
Poiché né dall'istruttoria del giudizio civile né in sede penale, erano emersi elementi di prova della lamentata circonvenzione asseritamente posta in essere da in danno di Parte_2 alcuna la nullità del contratto di donazione per l'asserita violazione di Controparte_5 norma imperativa, sarebbe stata configurabile.
RITENUTO, pertanto, che la ricostruzione dei fatti e l'applicazione delle norme di diritto compiute nella sentenza impugnata sono esenti da censura e meritano di essere senz'altro condivise.
Ne deriva, per le stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto e di diritto poste a base della decisione impugnata, l'appello proposto è manifestamente infondato e non può essere accolto;
Va disposto il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM
147/22, V scaglione, valori medi, esclusa la fase istruttoria, non essendosi svolta, solo in favore di Pt_1
e compensate con riguardo a , citata solo ai fini dell'integrità del contraddittorio.
[...] Parte_2
P.Q.M.
Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 4293/2023 pubbl. il 31/10/2023 Parte_3 emessa dal Tribunale di Bari nel procedimento RG n. 10176/2016 del Tribunale di Bari;
condanna al pagamento in favore dell'appellata delle spese del Parte_3 _1 presente grado, che liquida in € 9.991,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % IVA e CPA .
Spese compensate fra l'appellante e . Parte_2
Va disposto il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012.
Così deciso il 17.06.2025
Il Presidente est.
Maria Mitola