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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 22/12/2025, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3053/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Carla Venditti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3053/2022 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Elisabetta Rubini
(c.f. ) e dall'avv. Alessandra Grissini (c.f. ) ed C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliata presso lo studio delle medesime in Milano, via S. Tecla n. 5;
- parte attrice - nei confronti di:
P. iva ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore (c.f. , con sede in Ortisei (BZ), Controparte_2 C.F._4 via Rezia 7, rappresentata e difesa dagli avv. Lorenz Steckholzer (c.f. ) del C.F._5 foro di Bolzano e IE IE RO (c.f. ) del Foro di Lodi ed C.F._6 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Lodi, via Santa Maria del Sole n. 41;
- parte convenuta -
Conclusioni per parte attrice
“Voglia Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione respinta, così giudicare:
Nel merito
i. accertare che la società convenuta è responsabile, ai sensi e per gli Controparte_1 effetti di cui all'art. 2051 c.c. e, in subordine, di cui all'art. 2043 c.c., del danno occorso alla signora in data 24 luglio 2020 presso l' di San Quirico Parte_1 Controparte_3
D'Orcia, di proprietà della convenuta;
ii. conseguentemente condannare la convenuta a risarcire all'attrice le seguenti somme:
Pag. 1 di 10 - € 23.087,00 a titolo di danno biologico non patrimoniale da invalidità permanente;
- € 6.926,00 a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore (c.d. danno morale);
- € 12.441,50 a titolo di danno biologico non patrimoniale da invalidità temporanea;
- € 5.000,00 a titolo di danno esistenziale;
e così in totale la somma di € 47.454,50, con riconoscimento della personalizzazione del danno, per un totale di € 57.843,50;
- condannare altresì la convenuta a rifondere all'attrice le spese mediche sostenute in conseguenza dell'incidente per cui è causa, per un totale di € 33.521,09;
- oltre interessi compensativi e/o legali dalla verificazione dell'evento dannoso e rivalutazione.
In via istruttoria […]
Con vittoria di spese e onorari di giudizio.”.
Conclusioni per parte convenuta
“Voglia il Tribunale adito;
contrariis reiectis;
in via principale:
1. per i motivi esposti, rigettare le domande attoree, perché infondate in fatto ed in diritto;
in via subordinata:
2. nella denegata ipotesi di fondatezza, anche solo parziale, delle domande formulate da parte attrice, determinare ai sensi dell'art. 1227 c.c. il grado di colpa della danneggiata nella causazione della lesione e ridurre conseguentemente l'importo dovuto a titolo di risarcimento danno;
in ogni caso:
3. condannare l'attrice alla rifusione in favore della convenuta al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari anche del presente giudizio, con il relativo aumento ex art.4, co.
1-bis,
D.M. 10/03/2014, n. 55 (atto depositato telematicamente con particolari tecniche di redazione).
In via istruttoria […]”.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c. si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Oggetto
Con atto di citazione ritualmente notificato ha domandato l'accertamento della Parte_1 responsabilità ex art. 2051 c.c. o, in subordine, ex art. 2043 c.c. della per Controparte_1
i danni subiti per quanto occorso il 24.07.2020 presso l' di San Quirico Controparte_3
d'Orcia, con condanna della convenuta al pagamento in suo favore di € 57.843,50 a ristoro del danno
Pag. 2 di 10 biologico patito e di € 33.521,09 per rimborso spese mediche, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A sostegno delle domande sono state dedotte le seguenti circostanze fattuali:
- tra il 18 ed il 24.07.2020 ha soggiornato, insieme alla figlia e alla Parte_1 nipote, presso l' di San Quirico d'Orcia (SI), struttura ricettiva di CP_1 Controparte_3 proprietà della società (cfr. conferma prenotazione, distinta di CP_1 Controparte_1 bonifico e visura – doc.
1-2 parte attrice);
- la sig.ra e le familiari hanno alloggiato in una camera in cui era presente un gradino Pt_1 esteso in lunghezza su tutta la stanza, rivestito in legno e su una porzione del quale era stato applicato un ulteriore rivestimento, presumibilmente in plastica (cfr. fotografie – doc. 3A-
3H);
- attorno alle ore 19:00 del 24.07.2020 la sig.ra è caduta inciampando nel rivestimento Pt_1 del gradino e, soccorsa nell'immediatezza dai familiari, è stata trasportata in ambulanza agli
Ospedali Riuniti della Val di Chiana, in Località Nottola (SI), ove le è stata diagnosticata una
“frattura pertrocanterica di femore sx pluriframmentaria, con distacco anche del piccolo trocantere” (cfr. verbale di pronto soccorso ed esiti RX al bacino – doc. 4);
- il 25.07.2020 la paziente è stata trasferita all' di Rozzano e Controparte_4 sottoposta a nuovo esame radiografico del bacino e dell'anca sinistra, che ha riscontrato una
“frattura scomposta pluriframmentaria pertrocanterica del femore sinistro con angolazione in varo. Non scomposizioni secondarie nei confronti del precedente esame in visione”;
- in mancanza di posti letto, la paziente ha chiesto il trasferimento presso l' Controparte_5
ove in data 27.07.2020 è stata sottoposta ad intervento chirurgico di “riduzione della
[...] frattura femorale e stabilizzazione con chiodo gamma lungo”;
- dal 29.07 al 9.08.2020 la sig.ra è stata in degenza presso il reparto di riabilitazione Pt_1 specialistica del medesimo Istituto, ove le sono state prescritte terapie riabilitative finalizzate alla dimissione ospedaliera (cfr. cartella clinica – doc. 6);
- nei mesi successivi, l'attrice si è sottoposta a diverse visite specialistiche e radiografie e ha eseguito sedute di ginnastica isometrica, come da prescrizioni mediche;
- a causa del sinistro la sig.ra ha patito un'invalidità temporanea al 100% per 16 giorni, Pt_1 al 75% per 45 giorni, al 50% per 45 giorni e al 25% per 45 giorni, oltre ad un danno permanente stimato nel 13-14% dalla perizia di parte del prof. , che ha ricondotto la Per_1 lesività accertata alla dinamica del sinistro riferita dalla paziente (cfr. doc. 5);
Pag. 3 di 10 - per effetto dell'incidente l'attrice è rimasta in casa per molti mesi, nel corso dei quali non ha potuto coltivare vita di relazione, e tutt'ora ha difficoltà di deambulazione e non compie in autonomia le attività quotidiane;
- nel settembre-ottobre 2020 l'attrice ha comunicato l'accaduto sia alla struttura ricettiva che alla società proprietaria, riservandosi all'esito delle terapie riabilitative di quantificare i danni subiti (cfr. pec del 14.09 e dell'8.10.2020 – doc. 7-8);
- a riscontro della precedente, la compagnia assicuratrice della società ha escluso qualsiasi responsabilità dell'assistita e ha individuato nella disattenzione della sig.ra la causa Pt_1 esclusiva del sinistro (cfr. e-mail del 12.10.2020 – doc. 9);
- la successiva richiesta risarcitoria è rimasta inevasa (cfr. e-mail del 13.10.2020 – doc. 10) e parte attrice ha incardinato la presente controversia.
I danni patiti sono stati così quantificati:
- € 23.087,00 a titolo di danno biologico non patrimoniale da invalidità permanente;
- € 6.926,00 a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore (c.d. danno morale);
- € 12.441,50 a titolo di danno biologico non patrimoniale da invalidità temporanea;
- € 5.000,00 a titolo di danno esistenziale;
- somma pari ad € 47.545,50, oltre personalizzazione del danno, per un totale di € 57.843,50;
- € 33.521,09 per spese mediche (cfr. doc. 11 e 24);
- oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Sulla scorta delle richiamate circostanze fattuali, in diritto parte attrice ha dedotto:
- la responsabilità della convenuta ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati dalle dotazioni della camera d'albergo e, nello specifico, dal rivestimento del gradino;
- in via subordinata, la responsabilità della società ai sensi dell'art. 2043 c.c.
1.1. Si è costituita in giudizio che ha domandato il rigetto delle pretese Controparte_1 attoree per infondatezza o, in subordine, la riduzione dell'importo del risarcimento in ragione del concorso di colpa ascrivibile alla condotta della sig.ra Pt_1
A sostegno delle domande ed eccezioni la convenuta ha contestato la ricostruzione attorea della dinamica fattuale da cui è originato il sinistro, specificando che:
- alla sig.ra è stata assegnata una camera al piano terra, disposta su due livelli collegati Pt_1 da un gradino che corre su tutta la lunghezza e divide la zona notte dalla zona soggiorno (cfr. fotografia – doc. 3 parte convenuta);
- il rivestimento del dislivello è in pelle scura antisdrucciolo, illuminato, ben visibile anche per il contrasto dei materiali impiegati e aderente al profilo del gradino su cui poggia, nel rispetto della normativa di settore di cui al D.M. 236/1989;
Pag. 4 di 10 - il rivestimento è allo stesso livello del piano di calpestio, non sporge ed è facilmente percepibile camminando nella stanza, sia dall'esterno verso l'interno che viceversa;
- al momento del sinistro, la sig.ra – di anni 76 e affetta da osteoporosi – conosceva Pt_1 bene la stanza, in cui soggiornava già da sette giorni.
Sulla scorta delle richiamate circostanze fattuali, in diritto parte convenuta ha dedotto:
- l'onere del danneggiato di provare la verificazione dell'evento, il nesso eziologico tra la cosa e il danno subito, nonché la relazione tra il pericolo immanente alla res in custodia e il danno arrecato;
- l'assenza di riscontri probatori alla ricostruzione del sinistro dedotta da parte attrice, che non ha provato la caduta, né la riconducibilità dell'incidente al rivestimento in pelle del gradino, né l'intrinseca pericolosità del dislivello – bene di per sé inerte – e della conseguente inevitabilità del danno;
- l'impossibilità di ascrivere alla convenuta una responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., considerata la negligente e incauta condotta della sig.ra il cui comportamento colposo Pt_1 ha interrotto il nesso di causa fra bene in custodia ed evento dannoso;
- l'irrilevanza della perizia di parte che, assunta in assenza di contraddittorio, non ha adeguatamente considerato l'incidenza causale dell'osteoporosi e delle vertigini di cui soffre l'attrice, fattori determinanti nella causazione del sinistro;
- in subordine, il concorso di colpa del fatto del danneggiato ex art. 1227 c.c., in ragione del fatto che un comportamento diligente dell'ospite avrebbe escluso l'infortunio;
- l'errata quantificazione del danno, operata dalla controparte con immotivata adozione dei valori massimi di I.T.T. ed illegittima duplicazione della personalizzazione del danno;
- l'infondatezza della richiesta di rimborso delle spese mediche, in ragione del fatto che la paziente si è rivolta a strutture private e non già al Servizio sanitario nazionale;
- l'ingiustificato cumulo tra quanto l'attrice avrebbe ottenuto dalla propria assicurazione e l'importo eventualmente riconosciuto in questa sede, con conseguente compensatio lucri cum damno.
1.2. Con le memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c. le parti hanno ribadito le proprie argomentazioni in ordine alla ricorrenza o meno nel caso di specie dell'esimente del caso fortuito, all'ascrivibilità dell'evento alla sola colpa dell'attrice e alla corretta quantificazione dei danni e delle spese mediche risarcibili.
1.3. Con ordinanza del 14.10.2023 il G.I. ha parzialmente ammesso le prove orali richieste dalle parti delegando ex art. 203 c.p.c. il Giudice istruttore presso il Tribunale di Siena per l'escussione dei due testi di parte convenuta.
Pag. 5 di 10 1.4. All'udienza del 17.11.2023 è stata escussa , teste di parte attrice. Testimone_1
1.5. All'udienza del 15.01.2024 il g.o.p. dott. Rossi del Tribunale di Siena ha escusso i testi di parte convenuta, e Testimone_2 Testimone_3
1.6. In esito all'udienza del 15.03.2024, con ordinanza del 26.04.2024, considerata esaurita l'istruttoria senza necessità di disporre CTU medico-legale e ritenuta la causa matura per la decisione, il G.I. ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni.
1.7. All'udienza del 2.09.2025 la causa è stata trattenuta in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. Seguiva, infine, il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Sull'accertamento della responsabilità esclusiva di per i danni Controparte_1 subiti dall'attrice il 24.07.2020
Parte attrice ha domandato la condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro avvenuto il 24.07.2020 presso l' di San Quirico d'Orcia, Controparte_3 quantificati in € 57.843,50 per danno biologico ed in € 33.521,09 per rimborso spese mediche, oltre interessi e rivalutazione monetaria. La società è stata, così, citata in giudizio per i danni occorsi presso la struttura alberghiera di cui è proprietaria, e le è stata ascritta una responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Parte convenuta ha escluso la propria responsabilità eccependo l'omessa prova dell'evento e del nesso causale, ha dedotto di aver assunto tutte le precauzioni necessarie e ha ascritto l'evento all'esclusiva condotta dell'ospite, idonea ad integrare l'esimente del caso fortuito. In subordine, la parte ha domandato di limitare l'importo del risarcimento in ragione del concorso di colpa integrato dalla condotta della sig.ra Pt_1
2.1. Per delibare in ordine alla domanda risarcitoria giova richiamare i pertinenti principi in tema di onere della prova e verificarne il corretto assolvimento ad opera delle parti.
In punto di qualificazione giuridica (Cass. civ., ord. n. 5153 del 21.02.2019), la domanda deve essere ricondotta nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c., atteso che, per consolidata giurisprudenza, la responsabilità di un albergatore per i danni cagionati ad un cliente dalle dotazioni della struttura ricettiva va ricondotta alla disciplina del danno da cose in custodia (cfr. Cass. civ., sent. n. 1769 dell'8.02.2012).
Com'è noto, accanto all'ipotesi generale di responsabilità da fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c., il
Codice civile disciplina ulteriori fattispecie, connotate dall'esistenza di una particolare relazione idonea ad attribuire la responsabilità in capo ad un determinato soggetto. Nello specifico, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. si fonda sul rapporto intercorrente tra un bene ed il soggetto che ne è custode, intendendosi come tale colui che ha il potere – di diritto o anche di mero fatto – di
Pag. 6 di 10 vigilanza e di controllo sulla cosa: “la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione […]” (cfr. Cass. civ., sent. n. 4279 del 19.02.2008).
La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo – in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra il bene in custodia e il danno e non già su una presunzione di colpa del custode – e regola le ipotesi in cui una cosa abbia assunto ai fini della produzione del danno un'autonoma efficienza causale, indipendentemente dall'azione dell'uomo.
Pertanto, per la sua configurazione è sufficiente che l'attore dimostri la sussistenza dell'evento dannoso e del nesso causale tra questo e la cosa in custodia, senza che rilevi la condotta del custode, né l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza: “Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva.” (cfr. Cass. civ., ord. n. 27724 del 30.10.2018).
Più nello specifico e per ciò che in questa sede rileva, in relazione ai danni cagionati da un elemento inerte, per giurisprudenza costante “è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato”
(così Cass. civ., ord. n. 11526 dell'11.05.2017; più di recente, Cass. civ., ord. n. 12663 del 9.05.2024).
Pertanto, ai fini della responsabilità in esame, ciò che rileva è che il danno derivi dalla cosa in quanto esplicazione della sua concreta potenzialità dannosa, come effetto di una sua naturale dinamicità o del concorso di fattori esterni che tale potenzialità dannosa determinino allorquando la cosa sia inerte.
Laddove, invece, il danno lamentato non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, determinato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma sia stato cagionato dall'agire umano, ed in particolare da quello del danneggiato, la prova del nesso causale diventa particolarmente gravosa, occorrendo
Pag. 7 di 10 dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno stesso (“In tema di danno cagionato da cose in custodia, il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno estraneo alla cosa deve essere parametrato sulla natura della cosa stessa e sulla sua pericolosità; sicché, quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è tale da essere prevista
e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più influente deve considerarsi l'efficienza causale dell'imprudente condotta della vittima, fino ad interromperne il nesso tra la cosa ed il danno ed escludere, dunque, la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c.”, così Cass. civ., ord. n. 2345 del 29.01.2019; in termini, Cass. civ., ord. n. 2480 dell'1.02.2018).
Nella complessiva valutazione dell'evento dannoso, occorre rammentare infine che la condotta incauta della vittima, qualora non sia tale da recidere il nesso di causa in quanto unico fattore eziologico del danno, può in ogni caso assumere rilievo ai sensi dell'art. 1227, comma 1 c.c. e, così, comportare una graduazione del risarcimento. Nello specifico, la più recente giurisprudenza, nel solco delle pronunce n. 2477-2483 del 01.02.2018, ha chiarito che “In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile.” (cfr. Cass. civ., sent. n. 2376 del
24.01.2024).
2.2. Applicando i richiamati principi al caso di specie, la domanda non può trovare accoglimento.
La sig.ra infatti, ha assunto di essere rovinata a terra nella stanza d'albergo inciampando sul Pt_1 rivestimento del gradino, res che deve qualificarsi come elemento inerte, di per sé privo di intrinseca pericolosità. Ebbene, pur dando prova della ricorrenza dell'evento, attestato dalle dichiarazioni testimoniali della figlia (“Mi trovavo vicina alla porta d'ingresso della stanza, Testimone_1 mia madre stava venendo verso di me attraversando la camera, a quel punto è inciampata ed è caduta. Mia mamma è caduta in avanti, colpendo il piano di calpestio con la parte frontale del proprio corpo. […] Il gradino era posizionato circa a metà della camera da letto, che era dislocata su due livelli;
vi era un gradino, alto circa una spanna, una quindicina di centimetri.”), parte attrice non ha dimostrato il nesso causale tra il gradino e l'evento-caduta né l'obiettiva situazione di pericolosità immanente allo stato dei luoghi, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi dell'evento dannoso, né di aver tenuto un comportamento cauto e prudente.
Al contrario, le risultanze istruttorie escludono il nesso eziologico tra il gradino (bene in custodia) e la caduta (evento dannoso).
2.3. In particolare, non consta che il gradino presente nella stanza integrasse un elemento obiettivamente pericoloso, atteso che, stando alle dichiarazioni dei testimoni e Testimone_2
Pag. 8 di 10 nonché alle fotografie versate in atti, il rivestimento in pelle del gradino non era Testimone_3 sporgente ma aderiva al profilo del gradino ed era ben visibile per il contrasto, anche cromatico, tra il colore marrone scuro del rivestimento stesso e il legno chiaro del rivestimento del pavimento (cfr. fotografie, in atti). D'altra parte, l'attrice stessa ha riportato di essere inciampata sul gradino, senza riferire alcuna sconnessione né un cattivo stato manutentivo.
A opposte conclusioni non può giungersi in forza della testimonianza di figlia Testimone_1 dell'attrice, che ha dichiarato: “Un pezzo del gradino era ricoperto da altro materiale diverso dal parquet, non saprei dire se plastica o pelle [vengono esibite al teste le foto sub 6-a, 6-b del fascicolo di parte convenuta, stampate a colori]. Rispetto alle fotografie, posso dire che, nella nostra stanza, il materiale marrone era applicato in modo da non essere esattamente complanare al parquet, ma risultava leggermente sporgente in altezza.”.
Le dichiarazioni rese non dimostrano un'effettiva sconnessione lungo il dislivello, ma attestano soltanto che sul gradino era applicata una fascia di diverso materiale, con il necessario spessore minimo a separare i due materiali. L'affermazione che il rivestimento fosse leggermente sporgente in altezza appare infatti eccessivamente generica e contrastante con quanto affermato dagli altri testimoni sul punto e con le immagini fotografiche in atti.
D'altronde, la scelta dell'hotel di rivestire il gradino con tale tessuto di colore diverso dal pavimento assolve proprio alla funzione di dare risalto allo scalino e di indurre gli ospiti a porre maggiore attenzione nei movimenti.
2.4. Occorre apprezzare anche il momento in cui il sinistro si è verificato, ossia in un tardo pomeriggio estivo in cui il dislivello era ancora direttamente illuminato dalla luce solare che filtrava dall'ampia vetrata della camera, come confermato dalle fotografie prodotte (cfr. doc. 3A-3H parte attrice). La struttura ricettiva, in ogni caso, aveva assunto adeguate precauzioni, predisponendo un sistema di illuminazione a led che indicava il dislivello nelle ore notturne, evidenza confermata anche dalle dichiarazioni della figlia dell'attrice (“C'era una luce a led che si accendeva, a quel che ricordo, in modo automatico, credo di ricordare che ci fosse un sensore crepuscolare, non ricordo che vi fossero luci accese in quel momento.”).
Deve, altresì, valorizzarsi la circostanza che, al momento dell'incidente, la sig.ra stava Pt_1 soggiornando all' già da sette giorni e che, dunque, la conformazione della Controparte_3 camera le fosse ben nota e le permettesse di prestare la dovuta attenzione negli spostamenti all'interno della stanza e di evitare di incorrere in infortuni.
2.5. Oltre a non fornire prova dell'obiettiva pericolosità dei luoghi, l'attrice non ha neppure dedotto alcun elemento idoneo a dimostrare di aver tenuto un comportamento prudente e diligente mentre camminava all'interno della camera. Nello specifico, non sono state rappresentate circostanze volte
Pag. 9 di 10 a dimostrare l'adozione delle necessarie cautele, correlate al percepibile rischio di scivolare o di inciampare camminando, che le avrebbero consentito di evitare il dislivello e di patire gravi conseguenze cliniche.
In tale contesto, quindi, negata la pericolosità intrinseca della res, può affermarsi che il dislivello ha avuto soltanto un ruolo passivo ed è stata la mera occasione dell'evento, ma non già la causa che ha determinato la caduta e i danni conseguenti.
Per le esposte ragioni, nel caso di specie non risulta sufficientemente provato il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso che appare riconducibile piuttosto alla condotta imprudente tenuta dall'attrice, che ha omesso di osservare le necessarie cautele richieste dalle circostanze del caso concreto.
2.6. Le considerazioni che precedono, in ordine alla mancanza di nesso causale con la res in custodia ed alla condotta della danneggiata, escludono anche di poter ascrivere quanto occorso ad una responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Com'è noto, qualora una parte agisca per vedersi riconosciuto il risarcimento del danno extracontrattuale, grava sulla stessa, in virtù del principio di cui all'art. 2697 c.c., la rigorosa dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, ossia il fatto illecito, il danno – nelle due componenti di danno-evento e danno-conseguenza – e il nesso di causalità (cfr. Cass. civ.
1931/2017; Cass. civ. 207/2019).
In mancanza della prova del nesso causale, la domanda non può quindi trovare accoglimento.
3. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto dell'attività difensiva svolta, si liquidano come in dispositivo con applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 147/2022, applicabili ratione temporis (scaglione di valore compreso tra € 52.001,00 e € 260.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta la domanda formulata da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
2) condanna alla rifusione in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 di lite, che si liquidano in € 7.052,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa se dovuti per legge.
Lodi, 20/12/2025
Il Giudice dott.ssa Carla Venditti
Pag. 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Carla Venditti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3053/2022 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Elisabetta Rubini
(c.f. ) e dall'avv. Alessandra Grissini (c.f. ) ed C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliata presso lo studio delle medesime in Milano, via S. Tecla n. 5;
- parte attrice - nei confronti di:
P. iva ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore (c.f. , con sede in Ortisei (BZ), Controparte_2 C.F._4 via Rezia 7, rappresentata e difesa dagli avv. Lorenz Steckholzer (c.f. ) del C.F._5 foro di Bolzano e IE IE RO (c.f. ) del Foro di Lodi ed C.F._6 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Lodi, via Santa Maria del Sole n. 41;
- parte convenuta -
Conclusioni per parte attrice
“Voglia Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione respinta, così giudicare:
Nel merito
i. accertare che la società convenuta è responsabile, ai sensi e per gli Controparte_1 effetti di cui all'art. 2051 c.c. e, in subordine, di cui all'art. 2043 c.c., del danno occorso alla signora in data 24 luglio 2020 presso l' di San Quirico Parte_1 Controparte_3
D'Orcia, di proprietà della convenuta;
ii. conseguentemente condannare la convenuta a risarcire all'attrice le seguenti somme:
Pag. 1 di 10 - € 23.087,00 a titolo di danno biologico non patrimoniale da invalidità permanente;
- € 6.926,00 a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore (c.d. danno morale);
- € 12.441,50 a titolo di danno biologico non patrimoniale da invalidità temporanea;
- € 5.000,00 a titolo di danno esistenziale;
e così in totale la somma di € 47.454,50, con riconoscimento della personalizzazione del danno, per un totale di € 57.843,50;
- condannare altresì la convenuta a rifondere all'attrice le spese mediche sostenute in conseguenza dell'incidente per cui è causa, per un totale di € 33.521,09;
- oltre interessi compensativi e/o legali dalla verificazione dell'evento dannoso e rivalutazione.
In via istruttoria […]
Con vittoria di spese e onorari di giudizio.”.
Conclusioni per parte convenuta
“Voglia il Tribunale adito;
contrariis reiectis;
in via principale:
1. per i motivi esposti, rigettare le domande attoree, perché infondate in fatto ed in diritto;
in via subordinata:
2. nella denegata ipotesi di fondatezza, anche solo parziale, delle domande formulate da parte attrice, determinare ai sensi dell'art. 1227 c.c. il grado di colpa della danneggiata nella causazione della lesione e ridurre conseguentemente l'importo dovuto a titolo di risarcimento danno;
in ogni caso:
3. condannare l'attrice alla rifusione in favore della convenuta al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari anche del presente giudizio, con il relativo aumento ex art.4, co.
1-bis,
D.M. 10/03/2014, n. 55 (atto depositato telematicamente con particolari tecniche di redazione).
In via istruttoria […]”.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c. si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Oggetto
Con atto di citazione ritualmente notificato ha domandato l'accertamento della Parte_1 responsabilità ex art. 2051 c.c. o, in subordine, ex art. 2043 c.c. della per Controparte_1
i danni subiti per quanto occorso il 24.07.2020 presso l' di San Quirico Controparte_3
d'Orcia, con condanna della convenuta al pagamento in suo favore di € 57.843,50 a ristoro del danno
Pag. 2 di 10 biologico patito e di € 33.521,09 per rimborso spese mediche, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A sostegno delle domande sono state dedotte le seguenti circostanze fattuali:
- tra il 18 ed il 24.07.2020 ha soggiornato, insieme alla figlia e alla Parte_1 nipote, presso l' di San Quirico d'Orcia (SI), struttura ricettiva di CP_1 Controparte_3 proprietà della società (cfr. conferma prenotazione, distinta di CP_1 Controparte_1 bonifico e visura – doc.
1-2 parte attrice);
- la sig.ra e le familiari hanno alloggiato in una camera in cui era presente un gradino Pt_1 esteso in lunghezza su tutta la stanza, rivestito in legno e su una porzione del quale era stato applicato un ulteriore rivestimento, presumibilmente in plastica (cfr. fotografie – doc. 3A-
3H);
- attorno alle ore 19:00 del 24.07.2020 la sig.ra è caduta inciampando nel rivestimento Pt_1 del gradino e, soccorsa nell'immediatezza dai familiari, è stata trasportata in ambulanza agli
Ospedali Riuniti della Val di Chiana, in Località Nottola (SI), ove le è stata diagnosticata una
“frattura pertrocanterica di femore sx pluriframmentaria, con distacco anche del piccolo trocantere” (cfr. verbale di pronto soccorso ed esiti RX al bacino – doc. 4);
- il 25.07.2020 la paziente è stata trasferita all' di Rozzano e Controparte_4 sottoposta a nuovo esame radiografico del bacino e dell'anca sinistra, che ha riscontrato una
“frattura scomposta pluriframmentaria pertrocanterica del femore sinistro con angolazione in varo. Non scomposizioni secondarie nei confronti del precedente esame in visione”;
- in mancanza di posti letto, la paziente ha chiesto il trasferimento presso l' Controparte_5
ove in data 27.07.2020 è stata sottoposta ad intervento chirurgico di “riduzione della
[...] frattura femorale e stabilizzazione con chiodo gamma lungo”;
- dal 29.07 al 9.08.2020 la sig.ra è stata in degenza presso il reparto di riabilitazione Pt_1 specialistica del medesimo Istituto, ove le sono state prescritte terapie riabilitative finalizzate alla dimissione ospedaliera (cfr. cartella clinica – doc. 6);
- nei mesi successivi, l'attrice si è sottoposta a diverse visite specialistiche e radiografie e ha eseguito sedute di ginnastica isometrica, come da prescrizioni mediche;
- a causa del sinistro la sig.ra ha patito un'invalidità temporanea al 100% per 16 giorni, Pt_1 al 75% per 45 giorni, al 50% per 45 giorni e al 25% per 45 giorni, oltre ad un danno permanente stimato nel 13-14% dalla perizia di parte del prof. , che ha ricondotto la Per_1 lesività accertata alla dinamica del sinistro riferita dalla paziente (cfr. doc. 5);
Pag. 3 di 10 - per effetto dell'incidente l'attrice è rimasta in casa per molti mesi, nel corso dei quali non ha potuto coltivare vita di relazione, e tutt'ora ha difficoltà di deambulazione e non compie in autonomia le attività quotidiane;
- nel settembre-ottobre 2020 l'attrice ha comunicato l'accaduto sia alla struttura ricettiva che alla società proprietaria, riservandosi all'esito delle terapie riabilitative di quantificare i danni subiti (cfr. pec del 14.09 e dell'8.10.2020 – doc. 7-8);
- a riscontro della precedente, la compagnia assicuratrice della società ha escluso qualsiasi responsabilità dell'assistita e ha individuato nella disattenzione della sig.ra la causa Pt_1 esclusiva del sinistro (cfr. e-mail del 12.10.2020 – doc. 9);
- la successiva richiesta risarcitoria è rimasta inevasa (cfr. e-mail del 13.10.2020 – doc. 10) e parte attrice ha incardinato la presente controversia.
I danni patiti sono stati così quantificati:
- € 23.087,00 a titolo di danno biologico non patrimoniale da invalidità permanente;
- € 6.926,00 a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore (c.d. danno morale);
- € 12.441,50 a titolo di danno biologico non patrimoniale da invalidità temporanea;
- € 5.000,00 a titolo di danno esistenziale;
- somma pari ad € 47.545,50, oltre personalizzazione del danno, per un totale di € 57.843,50;
- € 33.521,09 per spese mediche (cfr. doc. 11 e 24);
- oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Sulla scorta delle richiamate circostanze fattuali, in diritto parte attrice ha dedotto:
- la responsabilità della convenuta ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati dalle dotazioni della camera d'albergo e, nello specifico, dal rivestimento del gradino;
- in via subordinata, la responsabilità della società ai sensi dell'art. 2043 c.c.
1.1. Si è costituita in giudizio che ha domandato il rigetto delle pretese Controparte_1 attoree per infondatezza o, in subordine, la riduzione dell'importo del risarcimento in ragione del concorso di colpa ascrivibile alla condotta della sig.ra Pt_1
A sostegno delle domande ed eccezioni la convenuta ha contestato la ricostruzione attorea della dinamica fattuale da cui è originato il sinistro, specificando che:
- alla sig.ra è stata assegnata una camera al piano terra, disposta su due livelli collegati Pt_1 da un gradino che corre su tutta la lunghezza e divide la zona notte dalla zona soggiorno (cfr. fotografia – doc. 3 parte convenuta);
- il rivestimento del dislivello è in pelle scura antisdrucciolo, illuminato, ben visibile anche per il contrasto dei materiali impiegati e aderente al profilo del gradino su cui poggia, nel rispetto della normativa di settore di cui al D.M. 236/1989;
Pag. 4 di 10 - il rivestimento è allo stesso livello del piano di calpestio, non sporge ed è facilmente percepibile camminando nella stanza, sia dall'esterno verso l'interno che viceversa;
- al momento del sinistro, la sig.ra – di anni 76 e affetta da osteoporosi – conosceva Pt_1 bene la stanza, in cui soggiornava già da sette giorni.
Sulla scorta delle richiamate circostanze fattuali, in diritto parte convenuta ha dedotto:
- l'onere del danneggiato di provare la verificazione dell'evento, il nesso eziologico tra la cosa e il danno subito, nonché la relazione tra il pericolo immanente alla res in custodia e il danno arrecato;
- l'assenza di riscontri probatori alla ricostruzione del sinistro dedotta da parte attrice, che non ha provato la caduta, né la riconducibilità dell'incidente al rivestimento in pelle del gradino, né l'intrinseca pericolosità del dislivello – bene di per sé inerte – e della conseguente inevitabilità del danno;
- l'impossibilità di ascrivere alla convenuta una responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., considerata la negligente e incauta condotta della sig.ra il cui comportamento colposo Pt_1 ha interrotto il nesso di causa fra bene in custodia ed evento dannoso;
- l'irrilevanza della perizia di parte che, assunta in assenza di contraddittorio, non ha adeguatamente considerato l'incidenza causale dell'osteoporosi e delle vertigini di cui soffre l'attrice, fattori determinanti nella causazione del sinistro;
- in subordine, il concorso di colpa del fatto del danneggiato ex art. 1227 c.c., in ragione del fatto che un comportamento diligente dell'ospite avrebbe escluso l'infortunio;
- l'errata quantificazione del danno, operata dalla controparte con immotivata adozione dei valori massimi di I.T.T. ed illegittima duplicazione della personalizzazione del danno;
- l'infondatezza della richiesta di rimborso delle spese mediche, in ragione del fatto che la paziente si è rivolta a strutture private e non già al Servizio sanitario nazionale;
- l'ingiustificato cumulo tra quanto l'attrice avrebbe ottenuto dalla propria assicurazione e l'importo eventualmente riconosciuto in questa sede, con conseguente compensatio lucri cum damno.
1.2. Con le memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c. le parti hanno ribadito le proprie argomentazioni in ordine alla ricorrenza o meno nel caso di specie dell'esimente del caso fortuito, all'ascrivibilità dell'evento alla sola colpa dell'attrice e alla corretta quantificazione dei danni e delle spese mediche risarcibili.
1.3. Con ordinanza del 14.10.2023 il G.I. ha parzialmente ammesso le prove orali richieste dalle parti delegando ex art. 203 c.p.c. il Giudice istruttore presso il Tribunale di Siena per l'escussione dei due testi di parte convenuta.
Pag. 5 di 10 1.4. All'udienza del 17.11.2023 è stata escussa , teste di parte attrice. Testimone_1
1.5. All'udienza del 15.01.2024 il g.o.p. dott. Rossi del Tribunale di Siena ha escusso i testi di parte convenuta, e Testimone_2 Testimone_3
1.6. In esito all'udienza del 15.03.2024, con ordinanza del 26.04.2024, considerata esaurita l'istruttoria senza necessità di disporre CTU medico-legale e ritenuta la causa matura per la decisione, il G.I. ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni.
1.7. All'udienza del 2.09.2025 la causa è stata trattenuta in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. Seguiva, infine, il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Sull'accertamento della responsabilità esclusiva di per i danni Controparte_1 subiti dall'attrice il 24.07.2020
Parte attrice ha domandato la condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro avvenuto il 24.07.2020 presso l' di San Quirico d'Orcia, Controparte_3 quantificati in € 57.843,50 per danno biologico ed in € 33.521,09 per rimborso spese mediche, oltre interessi e rivalutazione monetaria. La società è stata, così, citata in giudizio per i danni occorsi presso la struttura alberghiera di cui è proprietaria, e le è stata ascritta una responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Parte convenuta ha escluso la propria responsabilità eccependo l'omessa prova dell'evento e del nesso causale, ha dedotto di aver assunto tutte le precauzioni necessarie e ha ascritto l'evento all'esclusiva condotta dell'ospite, idonea ad integrare l'esimente del caso fortuito. In subordine, la parte ha domandato di limitare l'importo del risarcimento in ragione del concorso di colpa integrato dalla condotta della sig.ra Pt_1
2.1. Per delibare in ordine alla domanda risarcitoria giova richiamare i pertinenti principi in tema di onere della prova e verificarne il corretto assolvimento ad opera delle parti.
In punto di qualificazione giuridica (Cass. civ., ord. n. 5153 del 21.02.2019), la domanda deve essere ricondotta nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c., atteso che, per consolidata giurisprudenza, la responsabilità di un albergatore per i danni cagionati ad un cliente dalle dotazioni della struttura ricettiva va ricondotta alla disciplina del danno da cose in custodia (cfr. Cass. civ., sent. n. 1769 dell'8.02.2012).
Com'è noto, accanto all'ipotesi generale di responsabilità da fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c., il
Codice civile disciplina ulteriori fattispecie, connotate dall'esistenza di una particolare relazione idonea ad attribuire la responsabilità in capo ad un determinato soggetto. Nello specifico, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. si fonda sul rapporto intercorrente tra un bene ed il soggetto che ne è custode, intendendosi come tale colui che ha il potere – di diritto o anche di mero fatto – di
Pag. 6 di 10 vigilanza e di controllo sulla cosa: “la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione […]” (cfr. Cass. civ., sent. n. 4279 del 19.02.2008).
La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo – in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra il bene in custodia e il danno e non già su una presunzione di colpa del custode – e regola le ipotesi in cui una cosa abbia assunto ai fini della produzione del danno un'autonoma efficienza causale, indipendentemente dall'azione dell'uomo.
Pertanto, per la sua configurazione è sufficiente che l'attore dimostri la sussistenza dell'evento dannoso e del nesso causale tra questo e la cosa in custodia, senza che rilevi la condotta del custode, né l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza: “Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva.” (cfr. Cass. civ., ord. n. 27724 del 30.10.2018).
Più nello specifico e per ciò che in questa sede rileva, in relazione ai danni cagionati da un elemento inerte, per giurisprudenza costante “è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato”
(così Cass. civ., ord. n. 11526 dell'11.05.2017; più di recente, Cass. civ., ord. n. 12663 del 9.05.2024).
Pertanto, ai fini della responsabilità in esame, ciò che rileva è che il danno derivi dalla cosa in quanto esplicazione della sua concreta potenzialità dannosa, come effetto di una sua naturale dinamicità o del concorso di fattori esterni che tale potenzialità dannosa determinino allorquando la cosa sia inerte.
Laddove, invece, il danno lamentato non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, determinato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma sia stato cagionato dall'agire umano, ed in particolare da quello del danneggiato, la prova del nesso causale diventa particolarmente gravosa, occorrendo
Pag. 7 di 10 dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno stesso (“In tema di danno cagionato da cose in custodia, il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno estraneo alla cosa deve essere parametrato sulla natura della cosa stessa e sulla sua pericolosità; sicché, quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è tale da essere prevista
e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più influente deve considerarsi l'efficienza causale dell'imprudente condotta della vittima, fino ad interromperne il nesso tra la cosa ed il danno ed escludere, dunque, la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c.”, così Cass. civ., ord. n. 2345 del 29.01.2019; in termini, Cass. civ., ord. n. 2480 dell'1.02.2018).
Nella complessiva valutazione dell'evento dannoso, occorre rammentare infine che la condotta incauta della vittima, qualora non sia tale da recidere il nesso di causa in quanto unico fattore eziologico del danno, può in ogni caso assumere rilievo ai sensi dell'art. 1227, comma 1 c.c. e, così, comportare una graduazione del risarcimento. Nello specifico, la più recente giurisprudenza, nel solco delle pronunce n. 2477-2483 del 01.02.2018, ha chiarito che “In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile.” (cfr. Cass. civ., sent. n. 2376 del
24.01.2024).
2.2. Applicando i richiamati principi al caso di specie, la domanda non può trovare accoglimento.
La sig.ra infatti, ha assunto di essere rovinata a terra nella stanza d'albergo inciampando sul Pt_1 rivestimento del gradino, res che deve qualificarsi come elemento inerte, di per sé privo di intrinseca pericolosità. Ebbene, pur dando prova della ricorrenza dell'evento, attestato dalle dichiarazioni testimoniali della figlia (“Mi trovavo vicina alla porta d'ingresso della stanza, Testimone_1 mia madre stava venendo verso di me attraversando la camera, a quel punto è inciampata ed è caduta. Mia mamma è caduta in avanti, colpendo il piano di calpestio con la parte frontale del proprio corpo. […] Il gradino era posizionato circa a metà della camera da letto, che era dislocata su due livelli;
vi era un gradino, alto circa una spanna, una quindicina di centimetri.”), parte attrice non ha dimostrato il nesso causale tra il gradino e l'evento-caduta né l'obiettiva situazione di pericolosità immanente allo stato dei luoghi, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi dell'evento dannoso, né di aver tenuto un comportamento cauto e prudente.
Al contrario, le risultanze istruttorie escludono il nesso eziologico tra il gradino (bene in custodia) e la caduta (evento dannoso).
2.3. In particolare, non consta che il gradino presente nella stanza integrasse un elemento obiettivamente pericoloso, atteso che, stando alle dichiarazioni dei testimoni e Testimone_2
Pag. 8 di 10 nonché alle fotografie versate in atti, il rivestimento in pelle del gradino non era Testimone_3 sporgente ma aderiva al profilo del gradino ed era ben visibile per il contrasto, anche cromatico, tra il colore marrone scuro del rivestimento stesso e il legno chiaro del rivestimento del pavimento (cfr. fotografie, in atti). D'altra parte, l'attrice stessa ha riportato di essere inciampata sul gradino, senza riferire alcuna sconnessione né un cattivo stato manutentivo.
A opposte conclusioni non può giungersi in forza della testimonianza di figlia Testimone_1 dell'attrice, che ha dichiarato: “Un pezzo del gradino era ricoperto da altro materiale diverso dal parquet, non saprei dire se plastica o pelle [vengono esibite al teste le foto sub 6-a, 6-b del fascicolo di parte convenuta, stampate a colori]. Rispetto alle fotografie, posso dire che, nella nostra stanza, il materiale marrone era applicato in modo da non essere esattamente complanare al parquet, ma risultava leggermente sporgente in altezza.”.
Le dichiarazioni rese non dimostrano un'effettiva sconnessione lungo il dislivello, ma attestano soltanto che sul gradino era applicata una fascia di diverso materiale, con il necessario spessore minimo a separare i due materiali. L'affermazione che il rivestimento fosse leggermente sporgente in altezza appare infatti eccessivamente generica e contrastante con quanto affermato dagli altri testimoni sul punto e con le immagini fotografiche in atti.
D'altronde, la scelta dell'hotel di rivestire il gradino con tale tessuto di colore diverso dal pavimento assolve proprio alla funzione di dare risalto allo scalino e di indurre gli ospiti a porre maggiore attenzione nei movimenti.
2.4. Occorre apprezzare anche il momento in cui il sinistro si è verificato, ossia in un tardo pomeriggio estivo in cui il dislivello era ancora direttamente illuminato dalla luce solare che filtrava dall'ampia vetrata della camera, come confermato dalle fotografie prodotte (cfr. doc. 3A-3H parte attrice). La struttura ricettiva, in ogni caso, aveva assunto adeguate precauzioni, predisponendo un sistema di illuminazione a led che indicava il dislivello nelle ore notturne, evidenza confermata anche dalle dichiarazioni della figlia dell'attrice (“C'era una luce a led che si accendeva, a quel che ricordo, in modo automatico, credo di ricordare che ci fosse un sensore crepuscolare, non ricordo che vi fossero luci accese in quel momento.”).
Deve, altresì, valorizzarsi la circostanza che, al momento dell'incidente, la sig.ra stava Pt_1 soggiornando all' già da sette giorni e che, dunque, la conformazione della Controparte_3 camera le fosse ben nota e le permettesse di prestare la dovuta attenzione negli spostamenti all'interno della stanza e di evitare di incorrere in infortuni.
2.5. Oltre a non fornire prova dell'obiettiva pericolosità dei luoghi, l'attrice non ha neppure dedotto alcun elemento idoneo a dimostrare di aver tenuto un comportamento prudente e diligente mentre camminava all'interno della camera. Nello specifico, non sono state rappresentate circostanze volte
Pag. 9 di 10 a dimostrare l'adozione delle necessarie cautele, correlate al percepibile rischio di scivolare o di inciampare camminando, che le avrebbero consentito di evitare il dislivello e di patire gravi conseguenze cliniche.
In tale contesto, quindi, negata la pericolosità intrinseca della res, può affermarsi che il dislivello ha avuto soltanto un ruolo passivo ed è stata la mera occasione dell'evento, ma non già la causa che ha determinato la caduta e i danni conseguenti.
Per le esposte ragioni, nel caso di specie non risulta sufficientemente provato il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso che appare riconducibile piuttosto alla condotta imprudente tenuta dall'attrice, che ha omesso di osservare le necessarie cautele richieste dalle circostanze del caso concreto.
2.6. Le considerazioni che precedono, in ordine alla mancanza di nesso causale con la res in custodia ed alla condotta della danneggiata, escludono anche di poter ascrivere quanto occorso ad una responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Com'è noto, qualora una parte agisca per vedersi riconosciuto il risarcimento del danno extracontrattuale, grava sulla stessa, in virtù del principio di cui all'art. 2697 c.c., la rigorosa dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, ossia il fatto illecito, il danno – nelle due componenti di danno-evento e danno-conseguenza – e il nesso di causalità (cfr. Cass. civ.
1931/2017; Cass. civ. 207/2019).
In mancanza della prova del nesso causale, la domanda non può quindi trovare accoglimento.
3. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto dell'attività difensiva svolta, si liquidano come in dispositivo con applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 147/2022, applicabili ratione temporis (scaglione di valore compreso tra € 52.001,00 e € 260.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta la domanda formulata da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
2) condanna alla rifusione in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 di lite, che si liquidano in € 7.052,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa se dovuti per legge.
Lodi, 20/12/2025
Il Giudice dott.ssa Carla Venditti
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