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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 12/09/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2911/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Anna Martelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 2911/2021
promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
(Avv. Serena Rossi)
OPPONENTE
contro
in persona del legale rappresentante pro AR
tempore
(Avv. Gabrio Francesconi)
OPPOSTA
e
Controparte_2
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo Sulla base delle conclusioni precisate dalle parti e da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. n.
947/2021 emesso dal Tribunale di Lucca, con il quale gli era stato intimato il pagamento in favore di della somma di € 8.700,00 per l'attività Controparte_3
asseritamente eseguita da quest'ultima per conto della società opponente.
Parte opponente, in via preliminare, eccepiva il difetto di legittimazione passiva, rilevando che
[...]
non rivesta la qualità di “committente” dei lavori per i quali Parte_1 [...]
aveva chiesto il pagamento e, pertanto, non poteva considerarsi il Controparte_3
destinatario del provvedimento monitorio;
che, infatti, era stata incaricata da Parte_1
ad eseguire lavori edili in un appartamento sito in Castelnuovo di Garfagnana, Loc. Controparte_2
Buggina; che, resesi necessarie anche delle opere in cartongesso, conoscendo Parte_1
la società odierna convenuta, intrattenendo con la stessa altri rapporti lavorativi, suggeriva a CP
di rivolgersi alla stessa, offrendosi di richiedere, per suo conto, un'offerta economica, che
[...]
veniva accettata da;
che, pertanto, si era limitata a fare da Controparte_2 Parte_1
tramite, avendo solo suggerito al suo cliente a quale ditta affidarsi;
che, rispetto all'offerta economica inviata da a il committente CP_3 Controparte_3 Parte_1
aveva richiesto a quest'ultima nuove lavorazioni non preventivate, ma eseguite (seppur non a regola d'arte) e poi conteggiate sia nella contabilità dei lavori che nella fattura azionata in via monitoria;
che, dunque, venivano iniziate le lavorazioni da parte della società convenuta, seguiva l'emissione di una prima fattura di cortesia intestata a che, però, non veniva registrata, perché Parte_1
l'opponente comunicava i dati di quale committente dei lavori e soggetto a cui Controparte_2
doveva essere intestata la fattura;
che, quindi, seguiva l'emissione della fattura n. 37/A del 26.03.21
intestata a;
che, però, a seguito dell'installazione dei rivestimenti da parte della ditta Controparte_2 attrice, ad inizio aprile 2021, l'operaio di ( si accorgeva che Parte_1 CP_4
le pareti di cartongesso realizzate da risultavano Controparte_3
“non complanari”, rendendo estremamente difficoltosa la posa in opera dei suddetti rivestimenti;
che veniva, dunque, esperito un sopralluogo a metà aprile 2021, al quale partecipavano il committente un incaricato di Controparte_2 Parte_2 CP_4 Persona_1 [...]
tale Yari, il quale riconosceva i vizi dell'opera e si impegnava Controparte_3
a porvi rimedio;
che veniva formalmente convocato dalla committenza il Direttore dei Lavori (Arch.
, il quale provvedeva alla constatazione dei difetti dell'opera in data 26.04.2021, seguita Tes_1
dalla formale contestazione ad opera del committente a mezzo di proprio legale;
che, in data
14.06.2021, comunicava a di aver provveduto ad Controparte_5 Parte_1
emettere “come da accordi con vs cliente” nota di credito a totale storno della fattura intestata a ed incredibilmente fatturava nuovamente l'intero importo a Controparte_2 Parte_1
che prontamente, in data 15.06.2021, contestava la fattura, chiedendone lo storno, rilevando, tra l'altro, anche il difetto di titolarità passiva e/o legittimazione passiva nel rapporto;
che, pertanto, il decreto ingiuntivo doveva essere revocato, in quanto emesso nei confronti di un soggetto non titolare del rapporto passivo, né passivamente legittimato.
Parte opponente, inoltre, chiedeva al Tribunale l'autorizzazione ex art. 269 c.p.c. alla chiamata in causa del terzo . Controparte_2
Nel merito, rappresentava che, l' circa un mese dopo l'emissione della fattura intestata a Pt_1
, veniva contattato telefonicamente da tale , che la invitava a sollecitare Controparte_2 Per_2
ad eseguire il saldo della fattura n. 37/A del 26.03.2021; che l' convinto di Controparte_2 Pt_1
interloquire con un dipendente di apprendeva solo Controparte_3
durante quella conversazione che il suo interlocutore nulla aveva a che fare con la società opposta,
ma trattavasi di altra e diversa società (di cui tale era il titolare), alla quale era stata Per_2
subappaltata l'opera per cui è causa da che ciò era Controparte_3
avvenuto senza alcuna autorizzazione da parte della committenza, in violazione di quanto previsto dall'art. 1656 c.c.; che nessuna autorizzazione era stata richiesta a proprio a Parte_1
conferma che l'opponente non rivestiva la qualità di committente dei lavori.
Deduceva, inoltre, l'esistenza di vizi nelle opere descritte nella fattura azionata in via monitoria e chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna della opposta al risarcimento dei danni subiti a causa dei vizi sopraindicati, nonché delle spese necessarie alla rimozione e/o eliminazione degli stessi.
Chiedeva, altresì, la condanna di controparte ex art. 96 c.p.c.
Formulava, infine, istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto.
Concludeva formulando le conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Il Giudice, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 649 c.p.c., sospendeva inaudita altera
parte la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva ritualmente in giudizio in persona del legale AR
rappresentante pro tempore, che contestava quanto ex adverso dedotto, eccepito e prodotto.
In particolare, deduceva che parte attrice opponente aveva eccepito il solo difetto di legittimazione passiva, ma non aveva contestato né l'esecuzione dei lavori, né il prezzo applicato in fattura;
che,
dunque, doveva considerarsi pacifico che aveva eseguito le AR
opere indicate nella fattura 76/A del 14/06/2021.
Contestava quanto dedotto da parte opponente in merito al difetto di legittimazione passiva,
rappresentando che, in data 14/01/2021 alle ore 16,59, aveva CP_3 AR
inoltrato una email a specificando espressamente “buonasera, come da Parte_1
accordi invio offerta. Cordiali Saluti”; che, in data 18/01/2021 alle ore 21,33, la opponente scriveva ad “Buonasera, Ti confermo offerta economica. Domani AR
mattina bisogna incominciare a fare le pareti interne del cantiere. Urgente. Attendo una tua
chiamata. Grazie. ; che, in data 25/03/2021 alle ore 15,36, Parte_1 [...]
scriveva: “buonasera, invio fattura di cortesia come da contabilità del AR
28/02/2021 e come da offerta del 14/01/2021; non abbiamo ancora ricevuto il pagamento della
fattura per i lavori eseguiti presso il vs. cantiere Antica Valserchio nell'anno 2020”; che controparte aveva richiesto ed accettato il preventivo della società opposta, senza menzionare, in alcun modo,
l'asserito reale committente;
che dalle richiamate mail si evinceva con chiarezza che controparte aveva tenuto un comportamento tipico ed assolutamente corrispondente al committente o comunque a quello dell'appaltatore nei rapporti con un subappaltatore;
che, infatti, nel momento in cui aveva accettato l'offerta, aveva specificato che il lavoro doveva essere iniziato il giorno successivo e ne evidenziava l'urgenza; che, nella comunicazione di cui al doc. 3 prodotto da parte opponente,
quest'ultima affermava “come da accordi intercorsi, lascio la ragione sociale dove dovrà essere
intestata la fattura allegata”; che, dunque, l'opponente non aveva fatto alcun cenno al committente e indicava che avrebbe pagato gli importi richiesti;
che non vi è alcuna dimostrazione che il vero committente fosse e la documentazione prodotta da parte opposta attestava il Controparte_2
contrario; che aveva commissionato il lavoro a Parte_1 AR
la quale, una volta terminati i lavori, aveva emesso regolare fattura;
che, in seguito
[...]
all'invio di tale fattura, controparte aveva precisato che il pagamento sarebbe stato eseguito da CP
; che preso atto della diversa determinazione di
[...] AR
, aveva nuovamente emesso fattura nei confronti di parte opponente. Controparte_2
Parte opposta, inoltre, contestava quanto ex adverso dedotto in merito ai vizi dell'opera, al divieto di subappalto, alla domanda riconvenzionale e alla responsabilità ex art. 96 c.p.c.
Concludeva formulando le conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Il Giudice, con ordinanza del 23.05.2022, confermava la precedente ordinanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e autorizzava la chiamata in causa di CP
.
[...]
, benché ritualmente citato, non si costituiva in giudizio e, all'udienza del Controparte_2
26.10.2022, veniva dichiarato contumace.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza del 09.05.2025, il Giudice, previa trasformazione del rito, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'opposizione a decreto ingiuntivo è fondata, dovendosi accogliere l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da parte opponente.
Al fine di ricostruire la vicenda oggetto di causa, si osserva quanto segue.
È, innanzitutto, pacifico, in quanto circostanza non contestata, che è stata Parte_1
incaricata da ad eseguire lavori edili in un appartamento sito in Loc. Buggina, Controparte_2
Castelnuovo di Garfagnana (LU).
Parte opponente ha dedotto che, essendosi rese necessarie delle opere in cartongesso, aveva suggerito a di rivolgersi offrendosi di richiedere, Controparte_2 AR
per suo conto, un'offerta economica alla società opposta, che veniva accettata da . Controparte_2
In particolare, parte opponente, nell'email datata 18.01.2021, ha comunicato a parte opposta
“Buonasera. Ti confermo offerta economica. Domattina bisogna incominciare a fare le pareti interne
del cantiere. Urgente. Attendo una tua chiamata. Grazie”.
in data 25.03.2021, ha emesso una prima fattura di cortesia AR
(doc. 2 parte opponente), intestata a per “saldo lavori eseguiti presso vs. Parte_1
cantiere in Castelnuovo di Garfagnana, località Biagi snc, consistenti in realizzazione di parei e
contropareti in cartongesso” e per la somma di euro 8.700,00.
Parte opponente ha inviato a parte opposta una email datata 26.03.2022 (doc. 3 parte opponente),
nella quale ha scritto “Buongiorno, come da accordi telefonici intercorsi, lascio la ragione sociale
dove dovrà essere intestata la fattura allegata (che naturalmente dovrà essere stornata)”, indicando i dati di , specificando “IVA 10%” e descrivendo i lavori realizzati “realizzazione Controparte_2
cappotto interno con isolante e lastra cartongesso c/o fabbricato sito in Loc. Buggina – Castelnuovo
di Garfagnana”.
A fronte di tale comunicazione, parte opposta, in data 26.03.2021, ha emesso la fattura n. 37/A,
intestata a , a “saldo lavori di Realizzazione cappotto interno con isolante e lastra Controparte_2
cartongesso c/o fabbricato sito in Loc. Buggina – Castelnuovo di Garfagnana”, per la somma di euro
8.700, oltre IVA (10%) pari ad euro 870,00, per l'importo complessivo di euro 9.570,00. A seguito della contestazione dei difetti dell'opera da parte del committente, in data 14.06.2021
ha emesso nota di credito a totale storno della fattura intestata AR
a e ha fatturato l'importo a (doc. 1 fascicolo monitorio), che Controparte_2 Parte_1
ha provveduto tempestivamente a contestare la fattura, chiedendone lo storno e eccependo di non essere debitore della prestazione richiesta (doc. 5 parte opponente).
Ebbene, dalla documentazione versata in atti, emerge chiaramente che, rispetto al credito azionato in via monitoria (a prescindere dalla fondatezza dello stesso nell'an e nel quantum), debitore della prestazione eseguita dalla opposta non è bensì . Parte_1 Controparte_2
Infatti, sebbene parte opponente non abbia dichiarato espressamente, nelle comunicazioni avvenute con parte opposta, che il committente dei lavori era , ciò è emerso dalle seguenti Controparte_2
circostanze.
In primo luogo, il fatto che parte opposta, prima che venissero contestati i vizi delle opere eseguite,
abbia emesso una fattura intestata a , rappresenta un importante indice presuntivo Controparte_2
da cui desumere la qualità di committente in capo allo stesso, non riscontrandosi nella documentazione versata in atti una diversa ragione giustificativa dell'addebito a Controparte_2
dell'importo indicato in fattura.
Inoltre, appare decisiva in tal senso la comunicazione inviata in data 06.05.2021 dall'Avv. Silvia
Romei (difensore di ) a (doc. 9 parte Controparte_2 AR
opponente), prodotta da parte opponente all'udienza del 05.08.2021, dalla quale emerge inequivocabilmente che il committente delle opere eseguite dall'opposta è . Controparte_2
In particolare, nella comunicazione sopraindicata si legge: “A nome e per conto del signor CP
committente i lavori edili all'immobile sito in Castelnuovo di Garfagnana (LU), Loc.
[...]
Buggina, che me ne ha conferito incarico e sottoscrive la presente ad ogni effetto di legge, sono a
contestare integralmente il contenuto della fattura 37/a del 26.03.2021 da Voi emessa per posa in
opera di cartongesso eseguita nell'immobile sopra indicato e, nuovamente a denunciare vizi e
difetti nell'opera realizzata. La fattura da Voi riferita a “saldo lavori di realizzazione cappotto interno con isolante e lastra
cartongesso” risulta allo stato assolutamente ingiustificata, stante il mancato completamento a
regola d'arte di alcuni lavori commissionati, e la presenza di numerosi vizi e difetti già in
precedenza denunciati dal committente, e da Voi riconosciuti, che di seguito vado sommariamente
a rielencare: il lavoro di posa in opera del cartongesso non risulta realizzato a regola d'arte, stante
le pareti fuori squadra di 3/ 4 cm;
non si individua l'esecuzione di una corretta stuccatura tra i
pannelli utilizzati;
si rileva la mancanza di angolari in diverse pareti;
si evidenzia l'imbrattamento
con gesso delle travi in legno;
il mancato smaltimento del cartongesso avanzato e abbandonato sul
cantiere, la mancata finitura a regola d'arte della cappa del camino, salvo se altro già denunciato.
Ai vizi sopra indicati si aggiunge il fatto che nella specifica inviata, che del pari si contesta, si
conteggia anche il materiale per la parete del bagno, in verità acquistato personalmente dal signor
e da Voi solo posizionato. … ”. CP
Ebbene, essendosi espressamente dichiarato il committente dei lavori eseguiti e, in Controparte_2
quanto tale, avendo lo stesso contestato il contenuto della fattura emessa dalla società opposta e i vizi delle opere da quest'ultima eseguiti, appare evidente che, a prescindere dalla sua fondatezza nell'an
e nel quantum, la pretesa creditoria oggetto del decreto ingiuntivo opposto debba essere rivolta nei confronti di e non anche nei confronti della opponente. Controparte_2
In conclusione, essendo stato il decreto ingiuntivo opposto emesso nei confronti di un soggetto risultato non debitore della prestazione oggetto del credito azionato in via monitoria e, dunque, non dotato di legittimazione passiva, l'opposizione va accolta e, conseguentemente, deve essere revocato il provvedimento monitorio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, parte opposta deve essere condannata a rifondere a parte opponente le spese di lite del presente procedimento, che si liquidano come in dispositivo,
facendo applicazione delle tariffe medie dello scaglione di valore di riferimento (da euro 5.201,00 a euro 26.000,00) per la fase di studio e per la fase introduttiva e le tariffe minime quanto alla fase istruttoria, che non si è svolta, e alla fase decisionale, in cui non sono state affrontate questioni nuove rispetto a quelle in precedenza già trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna parte opposta a rifondere a parte opponente le spese di lite del presente giudizio,
che liquida in euro 3.387,00, per compensi, oltre Iva, Cap, spese generali come per legge, oltre C.U.e spese di notifica.
Lucca, 12.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Martelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Anna Martelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 2911/2021
promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
(Avv. Serena Rossi)
OPPONENTE
contro
in persona del legale rappresentante pro AR
tempore
(Avv. Gabrio Francesconi)
OPPOSTA
e
Controparte_2
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo Sulla base delle conclusioni precisate dalle parti e da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. n.
947/2021 emesso dal Tribunale di Lucca, con il quale gli era stato intimato il pagamento in favore di della somma di € 8.700,00 per l'attività Controparte_3
asseritamente eseguita da quest'ultima per conto della società opponente.
Parte opponente, in via preliminare, eccepiva il difetto di legittimazione passiva, rilevando che
[...]
non rivesta la qualità di “committente” dei lavori per i quali Parte_1 [...]
aveva chiesto il pagamento e, pertanto, non poteva considerarsi il Controparte_3
destinatario del provvedimento monitorio;
che, infatti, era stata incaricata da Parte_1
ad eseguire lavori edili in un appartamento sito in Castelnuovo di Garfagnana, Loc. Controparte_2
Buggina; che, resesi necessarie anche delle opere in cartongesso, conoscendo Parte_1
la società odierna convenuta, intrattenendo con la stessa altri rapporti lavorativi, suggeriva a CP
di rivolgersi alla stessa, offrendosi di richiedere, per suo conto, un'offerta economica, che
[...]
veniva accettata da;
che, pertanto, si era limitata a fare da Controparte_2 Parte_1
tramite, avendo solo suggerito al suo cliente a quale ditta affidarsi;
che, rispetto all'offerta economica inviata da a il committente CP_3 Controparte_3 Parte_1
aveva richiesto a quest'ultima nuove lavorazioni non preventivate, ma eseguite (seppur non a regola d'arte) e poi conteggiate sia nella contabilità dei lavori che nella fattura azionata in via monitoria;
che, dunque, venivano iniziate le lavorazioni da parte della società convenuta, seguiva l'emissione di una prima fattura di cortesia intestata a che, però, non veniva registrata, perché Parte_1
l'opponente comunicava i dati di quale committente dei lavori e soggetto a cui Controparte_2
doveva essere intestata la fattura;
che, quindi, seguiva l'emissione della fattura n. 37/A del 26.03.21
intestata a;
che, però, a seguito dell'installazione dei rivestimenti da parte della ditta Controparte_2 attrice, ad inizio aprile 2021, l'operaio di ( si accorgeva che Parte_1 CP_4
le pareti di cartongesso realizzate da risultavano Controparte_3
“non complanari”, rendendo estremamente difficoltosa la posa in opera dei suddetti rivestimenti;
che veniva, dunque, esperito un sopralluogo a metà aprile 2021, al quale partecipavano il committente un incaricato di Controparte_2 Parte_2 CP_4 Persona_1 [...]
tale Yari, il quale riconosceva i vizi dell'opera e si impegnava Controparte_3
a porvi rimedio;
che veniva formalmente convocato dalla committenza il Direttore dei Lavori (Arch.
, il quale provvedeva alla constatazione dei difetti dell'opera in data 26.04.2021, seguita Tes_1
dalla formale contestazione ad opera del committente a mezzo di proprio legale;
che, in data
14.06.2021, comunicava a di aver provveduto ad Controparte_5 Parte_1
emettere “come da accordi con vs cliente” nota di credito a totale storno della fattura intestata a ed incredibilmente fatturava nuovamente l'intero importo a Controparte_2 Parte_1
che prontamente, in data 15.06.2021, contestava la fattura, chiedendone lo storno, rilevando, tra l'altro, anche il difetto di titolarità passiva e/o legittimazione passiva nel rapporto;
che, pertanto, il decreto ingiuntivo doveva essere revocato, in quanto emesso nei confronti di un soggetto non titolare del rapporto passivo, né passivamente legittimato.
Parte opponente, inoltre, chiedeva al Tribunale l'autorizzazione ex art. 269 c.p.c. alla chiamata in causa del terzo . Controparte_2
Nel merito, rappresentava che, l' circa un mese dopo l'emissione della fattura intestata a Pt_1
, veniva contattato telefonicamente da tale , che la invitava a sollecitare Controparte_2 Per_2
ad eseguire il saldo della fattura n. 37/A del 26.03.2021; che l' convinto di Controparte_2 Pt_1
interloquire con un dipendente di apprendeva solo Controparte_3
durante quella conversazione che il suo interlocutore nulla aveva a che fare con la società opposta,
ma trattavasi di altra e diversa società (di cui tale era il titolare), alla quale era stata Per_2
subappaltata l'opera per cui è causa da che ciò era Controparte_3
avvenuto senza alcuna autorizzazione da parte della committenza, in violazione di quanto previsto dall'art. 1656 c.c.; che nessuna autorizzazione era stata richiesta a proprio a Parte_1
conferma che l'opponente non rivestiva la qualità di committente dei lavori.
Deduceva, inoltre, l'esistenza di vizi nelle opere descritte nella fattura azionata in via monitoria e chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna della opposta al risarcimento dei danni subiti a causa dei vizi sopraindicati, nonché delle spese necessarie alla rimozione e/o eliminazione degli stessi.
Chiedeva, altresì, la condanna di controparte ex art. 96 c.p.c.
Formulava, infine, istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto.
Concludeva formulando le conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Il Giudice, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 649 c.p.c., sospendeva inaudita altera
parte la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva ritualmente in giudizio in persona del legale AR
rappresentante pro tempore, che contestava quanto ex adverso dedotto, eccepito e prodotto.
In particolare, deduceva che parte attrice opponente aveva eccepito il solo difetto di legittimazione passiva, ma non aveva contestato né l'esecuzione dei lavori, né il prezzo applicato in fattura;
che,
dunque, doveva considerarsi pacifico che aveva eseguito le AR
opere indicate nella fattura 76/A del 14/06/2021.
Contestava quanto dedotto da parte opponente in merito al difetto di legittimazione passiva,
rappresentando che, in data 14/01/2021 alle ore 16,59, aveva CP_3 AR
inoltrato una email a specificando espressamente “buonasera, come da Parte_1
accordi invio offerta. Cordiali Saluti”; che, in data 18/01/2021 alle ore 21,33, la opponente scriveva ad “Buonasera, Ti confermo offerta economica. Domani AR
mattina bisogna incominciare a fare le pareti interne del cantiere. Urgente. Attendo una tua
chiamata. Grazie. ; che, in data 25/03/2021 alle ore 15,36, Parte_1 [...]
scriveva: “buonasera, invio fattura di cortesia come da contabilità del AR
28/02/2021 e come da offerta del 14/01/2021; non abbiamo ancora ricevuto il pagamento della
fattura per i lavori eseguiti presso il vs. cantiere Antica Valserchio nell'anno 2020”; che controparte aveva richiesto ed accettato il preventivo della società opposta, senza menzionare, in alcun modo,
l'asserito reale committente;
che dalle richiamate mail si evinceva con chiarezza che controparte aveva tenuto un comportamento tipico ed assolutamente corrispondente al committente o comunque a quello dell'appaltatore nei rapporti con un subappaltatore;
che, infatti, nel momento in cui aveva accettato l'offerta, aveva specificato che il lavoro doveva essere iniziato il giorno successivo e ne evidenziava l'urgenza; che, nella comunicazione di cui al doc. 3 prodotto da parte opponente,
quest'ultima affermava “come da accordi intercorsi, lascio la ragione sociale dove dovrà essere
intestata la fattura allegata”; che, dunque, l'opponente non aveva fatto alcun cenno al committente e indicava che avrebbe pagato gli importi richiesti;
che non vi è alcuna dimostrazione che il vero committente fosse e la documentazione prodotta da parte opposta attestava il Controparte_2
contrario; che aveva commissionato il lavoro a Parte_1 AR
la quale, una volta terminati i lavori, aveva emesso regolare fattura;
che, in seguito
[...]
all'invio di tale fattura, controparte aveva precisato che il pagamento sarebbe stato eseguito da CP
; che preso atto della diversa determinazione di
[...] AR
, aveva nuovamente emesso fattura nei confronti di parte opponente. Controparte_2
Parte opposta, inoltre, contestava quanto ex adverso dedotto in merito ai vizi dell'opera, al divieto di subappalto, alla domanda riconvenzionale e alla responsabilità ex art. 96 c.p.c.
Concludeva formulando le conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Il Giudice, con ordinanza del 23.05.2022, confermava la precedente ordinanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e autorizzava la chiamata in causa di CP
.
[...]
, benché ritualmente citato, non si costituiva in giudizio e, all'udienza del Controparte_2
26.10.2022, veniva dichiarato contumace.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza del 09.05.2025, il Giudice, previa trasformazione del rito, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'opposizione a decreto ingiuntivo è fondata, dovendosi accogliere l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da parte opponente.
Al fine di ricostruire la vicenda oggetto di causa, si osserva quanto segue.
È, innanzitutto, pacifico, in quanto circostanza non contestata, che è stata Parte_1
incaricata da ad eseguire lavori edili in un appartamento sito in Loc. Buggina, Controparte_2
Castelnuovo di Garfagnana (LU).
Parte opponente ha dedotto che, essendosi rese necessarie delle opere in cartongesso, aveva suggerito a di rivolgersi offrendosi di richiedere, Controparte_2 AR
per suo conto, un'offerta economica alla società opposta, che veniva accettata da . Controparte_2
In particolare, parte opponente, nell'email datata 18.01.2021, ha comunicato a parte opposta
“Buonasera. Ti confermo offerta economica. Domattina bisogna incominciare a fare le pareti interne
del cantiere. Urgente. Attendo una tua chiamata. Grazie”.
in data 25.03.2021, ha emesso una prima fattura di cortesia AR
(doc. 2 parte opponente), intestata a per “saldo lavori eseguiti presso vs. Parte_1
cantiere in Castelnuovo di Garfagnana, località Biagi snc, consistenti in realizzazione di parei e
contropareti in cartongesso” e per la somma di euro 8.700,00.
Parte opponente ha inviato a parte opposta una email datata 26.03.2022 (doc. 3 parte opponente),
nella quale ha scritto “Buongiorno, come da accordi telefonici intercorsi, lascio la ragione sociale
dove dovrà essere intestata la fattura allegata (che naturalmente dovrà essere stornata)”, indicando i dati di , specificando “IVA 10%” e descrivendo i lavori realizzati “realizzazione Controparte_2
cappotto interno con isolante e lastra cartongesso c/o fabbricato sito in Loc. Buggina – Castelnuovo
di Garfagnana”.
A fronte di tale comunicazione, parte opposta, in data 26.03.2021, ha emesso la fattura n. 37/A,
intestata a , a “saldo lavori di Realizzazione cappotto interno con isolante e lastra Controparte_2
cartongesso c/o fabbricato sito in Loc. Buggina – Castelnuovo di Garfagnana”, per la somma di euro
8.700, oltre IVA (10%) pari ad euro 870,00, per l'importo complessivo di euro 9.570,00. A seguito della contestazione dei difetti dell'opera da parte del committente, in data 14.06.2021
ha emesso nota di credito a totale storno della fattura intestata AR
a e ha fatturato l'importo a (doc. 1 fascicolo monitorio), che Controparte_2 Parte_1
ha provveduto tempestivamente a contestare la fattura, chiedendone lo storno e eccependo di non essere debitore della prestazione richiesta (doc. 5 parte opponente).
Ebbene, dalla documentazione versata in atti, emerge chiaramente che, rispetto al credito azionato in via monitoria (a prescindere dalla fondatezza dello stesso nell'an e nel quantum), debitore della prestazione eseguita dalla opposta non è bensì . Parte_1 Controparte_2
Infatti, sebbene parte opponente non abbia dichiarato espressamente, nelle comunicazioni avvenute con parte opposta, che il committente dei lavori era , ciò è emerso dalle seguenti Controparte_2
circostanze.
In primo luogo, il fatto che parte opposta, prima che venissero contestati i vizi delle opere eseguite,
abbia emesso una fattura intestata a , rappresenta un importante indice presuntivo Controparte_2
da cui desumere la qualità di committente in capo allo stesso, non riscontrandosi nella documentazione versata in atti una diversa ragione giustificativa dell'addebito a Controparte_2
dell'importo indicato in fattura.
Inoltre, appare decisiva in tal senso la comunicazione inviata in data 06.05.2021 dall'Avv. Silvia
Romei (difensore di ) a (doc. 9 parte Controparte_2 AR
opponente), prodotta da parte opponente all'udienza del 05.08.2021, dalla quale emerge inequivocabilmente che il committente delle opere eseguite dall'opposta è . Controparte_2
In particolare, nella comunicazione sopraindicata si legge: “A nome e per conto del signor CP
committente i lavori edili all'immobile sito in Castelnuovo di Garfagnana (LU), Loc.
[...]
Buggina, che me ne ha conferito incarico e sottoscrive la presente ad ogni effetto di legge, sono a
contestare integralmente il contenuto della fattura 37/a del 26.03.2021 da Voi emessa per posa in
opera di cartongesso eseguita nell'immobile sopra indicato e, nuovamente a denunciare vizi e
difetti nell'opera realizzata. La fattura da Voi riferita a “saldo lavori di realizzazione cappotto interno con isolante e lastra
cartongesso” risulta allo stato assolutamente ingiustificata, stante il mancato completamento a
regola d'arte di alcuni lavori commissionati, e la presenza di numerosi vizi e difetti già in
precedenza denunciati dal committente, e da Voi riconosciuti, che di seguito vado sommariamente
a rielencare: il lavoro di posa in opera del cartongesso non risulta realizzato a regola d'arte, stante
le pareti fuori squadra di 3/ 4 cm;
non si individua l'esecuzione di una corretta stuccatura tra i
pannelli utilizzati;
si rileva la mancanza di angolari in diverse pareti;
si evidenzia l'imbrattamento
con gesso delle travi in legno;
il mancato smaltimento del cartongesso avanzato e abbandonato sul
cantiere, la mancata finitura a regola d'arte della cappa del camino, salvo se altro già denunciato.
Ai vizi sopra indicati si aggiunge il fatto che nella specifica inviata, che del pari si contesta, si
conteggia anche il materiale per la parete del bagno, in verità acquistato personalmente dal signor
e da Voi solo posizionato. … ”. CP
Ebbene, essendosi espressamente dichiarato il committente dei lavori eseguiti e, in Controparte_2
quanto tale, avendo lo stesso contestato il contenuto della fattura emessa dalla società opposta e i vizi delle opere da quest'ultima eseguiti, appare evidente che, a prescindere dalla sua fondatezza nell'an
e nel quantum, la pretesa creditoria oggetto del decreto ingiuntivo opposto debba essere rivolta nei confronti di e non anche nei confronti della opponente. Controparte_2
In conclusione, essendo stato il decreto ingiuntivo opposto emesso nei confronti di un soggetto risultato non debitore della prestazione oggetto del credito azionato in via monitoria e, dunque, non dotato di legittimazione passiva, l'opposizione va accolta e, conseguentemente, deve essere revocato il provvedimento monitorio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, parte opposta deve essere condannata a rifondere a parte opponente le spese di lite del presente procedimento, che si liquidano come in dispositivo,
facendo applicazione delle tariffe medie dello scaglione di valore di riferimento (da euro 5.201,00 a euro 26.000,00) per la fase di studio e per la fase introduttiva e le tariffe minime quanto alla fase istruttoria, che non si è svolta, e alla fase decisionale, in cui non sono state affrontate questioni nuove rispetto a quelle in precedenza già trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna parte opposta a rifondere a parte opponente le spese di lite del presente giudizio,
che liquida in euro 3.387,00, per compensi, oltre Iva, Cap, spese generali come per legge, oltre C.U.e spese di notifica.
Lucca, 12.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Martelli