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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 20/03/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Savona
Sezione civile
Il Tribunale di Savona in persona del giudice Alberto Princiotta, ha pronunciato la presente
s e n t e n z a nella causa n. 232 del ruolo generale affari contenziosi civili dell' anno 2023 promossa da: codice fiscale, partita IVA e Parte_1 C.F._1
assistiti dagli avv. BRUNO FRANCESCO e Parte_2
BRUNO BEATRICE;
nei confronti di: codice fiscale, partita IVA CP_1
assistita dall' avv. VALLERGA MAURO C.F._2
causa avente ad oggetto: proprietà
Conclusioni assunte dagli attori : Parte_3
preso atto del deposito dell'integrazione peritale da parte dell'Arch Per_1
del 31.12.2024, contesta quanto ivi asserito a pag.7 in relazione alla impossibilità di
“stabilire il confine tra il mappale 347 e il mappale 1228”, richiamando al riguardo le Osservazioni già presentate in ordine a tale punto dal proprio CTP Arch , Per_2
e così precisa le proprie conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Savona, contrariis reiectis, dichiarare
[...]
ha ampliato – senza rispettare le distanze dal map 1284 di proprietà degli CP_1
esponenti - il terrazzo del proprio alloggio sito in Pietra Ligure e descritto al NCEU al F 6 map. 447 sub 17, con i lavori eseguiti nel corso del 2014, ed ha occupato l'intera superficie del testa/muro di proprietà già facente parte del Parte_3
fabbricato (parzialmente demolito) ex mapp.344; accertare che la nuova ringhiera posizionata dalla , all'estremità del CP_1
nuovo terrazzino, e prospiciente sul map 1284, è ancorata alla parete interna (lato ponente) del muro facente parte dell'ex map.344, oggi di proprietà , Parte_3
creando anche nuova e/o maggiore-aggravamento di servitù di veduta e di scarico delle acque piovane sul fondo descritto al map 1284 di proprietà degli stessi;
1 conseguentemente ordinare l'arretramento della profondità del terrazzo alla posizione esistente nel 2014 - come rappresentato nelle foto prodotte in CP_1
atti - con contestuale riposizionamento della parte di ringhiera, che ne delimita la profondità - fronte ovest-, allo stato in cui era a quella data;
restituire alla libera disponibilità degli esponenti il muro già facente parte
(parete lato est) del vecchio fabbricato map.344; ordinare l'eliminazione dello scarico e/o scolo delle acque piovane, provenienti da detto terrazzo, dal fondo descritto al map. 1284 oggi di proprietà degli esponenti.
Altresì condannare al risarcimento danni nei confronti degli CP_1
attori, da liquidarsi in via equitativa, sia per il mancato rispetto delle distanze dalla proprietà degli esponenti sia per l'abusiva occupazione della proprietà degli stessi.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa come per legge”.
Conclusioni assunte dalla convenuta : CP_1
Letti e contestati gli atti di controparte, esaminata la CTU dell'Arch. ed il pertinente supplemento di CTU, la RA , dichiarando fin d'ora di CP_1
non accettare il contraddittorio su eventuali domande ed eccezioni nuove, precisa le conclusioni come segue:
- IN VIA PRELIMINARE, dichiarare l'inammissibilità dell'azione ex adverso proposta, poiché priva di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.,
- IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO, rigettare in quanto infondate in fatto e in diritto le domande avversarie e, in via riconvenzionale, accertare che i IG e hanno violato Pt_1 Pt_2
le distanze di cui agli artt. 889 e 906 c.c., previa:
▪ installazione di un canale di gronda a distanza inferiore di quella prescritta dall'art. 889 c.c.;
▪ realizzazione di una nuova veduta a distanza inferiore di quella prescritta dall'art. 906 c.c.
e, per l'effetto, condannare i medesimi IG e a spostare il Pt_1 Pt_2
ridetto canale di gronda, nel rispetto della distanza prevista dall'art. 889 c.c., nonché ridurre in conformità di legge la suddetta finestra, mediante la chiusura della medesima ovvero nelle modalità ritenute più opportune.
2 Con vittoria di spese, competenze professionali ed esborsi del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge".
ragioni di fatto ed di diritto della decisione
I.- La signora è stata convenuta in giudizio dagli attori al fine di CP_1
accertare l' indebito ampliamento del terrazzo eseguito nel 2014 allorquando la convenuta ha occupato la superficie del testa muro attoreo nonché quando ha posizionato la nuova ringhiera;
chiedevano, quindi, che venisse ordinato l' arretramento della profondità del terrazzo alla precedente posizione, l' eliminazione sul fondo dello scarico delle acque piovane provenienti dal terrazzo ed il risarcimento del danno.
La convenuta ha resistito alla domanda e chiesto in via riconvenzionale l' accertamento della violazione delle distanze di cui agli artt. 889 e 906 c.c. in relazione alla installazione di un canale di gronda ed alla realizzazione di una nuova veduta.
La vertenza è stata istruita documentalmente, con l' audizione dei testimoni indicati e l' esecuzione di una CTU affidata all'architetto Per_1
Dopo che era stata posta in decisione, la causa è stata rimessa in istruttoria disponendosi un supplemento di perizia chiedendosi alla CTU di individuare la linea di confine delle proprietà nonché l' epoca di esecuzione delle costruzioni.
La causa è stata quindi posta nuovamente in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
II.- Le domande attoree appaiono.
Considerando gli accertamenti istruttori effettuati nel corso del giudizio, appaiono significativi le relazioni tecniche redatte dal geometra le Tes_1
deposizioni rese dai testi ed -che hanno chiarito le loro Tes_1 Tes_2 dichiarazioni anche all' esito di un confronto- e gli accertamenti peritali resi dall' architetto questi ultimi ove complessivamente valutati come meglio Per_1
appresso.
3 La CTU -redatta con l' ausilio di planimetrie e di foto dei vari periodi- ha consentito di comprendere l' effettivo stato dei luoghi ed ha individuato la linea dell' attuale confine tra le proprietà.
Ha appurato, infatti, la consulente che “negli anni cinquanta il fabbricato denominato ON AN (mappale 347), in cui insiste l'alloggio della sig.ra
, fu costruito in parte in aderenza all'immobile che chiameremo nel prosieguo CP_1
“fabbricato 344” (mappale 344), come risulta dall'immagine satellitare di giugno
2014 e dalla vista prelevata da Google Maps di luglio 2014, in cui vediamo il fabbricato 344 di colore giallo ocra e subito dietro il fabbricato di colore CP_1 rosa”.
Risulta, quindi, evidente che erano parzialmente in aderenza i due muri per la parte non demolita dell' ex mappale 344 (come si vede dalla foto n. 9 della relazione).
La linea di confine indicata nel supplemento di CTU nella ricostruzione dei luoghi ante demolizione è la prosecuzione della linea esterna al muro dell' esistente dell' esistente fabbricato attoreo che rimane eguale anche a seguito della demolizione (cfr. planimetrie a pag. 2 e 3 del supplemento di consulenza).
Tali conclusioni della CTU trovano efficace riscontro esaminando la ricostruzione tridimensionale su base fotografica comparativa effettuata dal CTP arch. e depositata nelle osservazioni alla bozza della prima perizia;
Per_2
ricostruzione coerente con le fessurazioni dei muri. Le considerazioni del CTP sono state condivise dalla consulente del tribunale che ha concordato “pienamente con l' analisi fatta dal CTP sul quadro fessurativo del muro nelle due epoche Per_2
diverse anche perché trattasi dell'analisi che la CTU unitamente ai CTP ha fatto sul posto durante le operazioni peritali e ritiene corretta la restituzione tridimensionale di parte del volume demolito che corrisponde esattamente a quanto dalla stessa descritto nella relazione”.
Tali considerazioni sono intellegibili esaminando la ricostruzione tridimensionale che si riporta appresso per agevolare la comprensione dello stato dei luoghi.
4 Significativamente, inoltre, nel supplemento di consulenza la CTU, esaminando il pluviale della gronda del tetto di copertura della proprietà attorea ha evidenziato: “ con la demolizione, inoltre, è stato necessario modificare il sistema di raccolta delle acque piovane del tetto del mappale 347; all' estremità est della grondaia esistente sulla falda lato terrazzo è stato innestato un pluviale che CP_1
scende sulla facciata fino a terra, in adiacenza allo spigolo formatosi tra il condominio AN e la nuova facciata fronte mare. Il suddetto pluviale non
5 potendo scendere dritto a causa della presenza della testa del muro perimetrale del mappale 344 che non è stato demolito è stato spostato di circa 30 cm tramite un raccordo inclinato al fine di poter scendere lungo il nuovo spigolo creatosi post demolizione, come risulta dalle fotografie sottostanti. Il suddetto raccordo dall'anno
2014 in cui venne effettuata la demolizione ad aprile 2018 rimaneva all'esterno del terrazzo e della sua ringhiera mentre dall'aprile 2018, quando venne rifatto il CP_1 terrazzo con l'ampliamento sopra alla testa del muro, il raccordo di cui sopra è rimasto a lato della porzione di terrazzo ampliata”.
Parimenti, la CTU, esaminando la distanza dalla finestra attorea rispetto al terrazzo in questione, ha considerato che “nella planimetria dello stato attuale è stata indicata anche la distanza della finestra dal terrazzo che è pari a 0,67 ml CP_1
dal filo attuale del terrazzo così come realizzato ad aprile 2018 quando venne esteso fino a coprire tutta la testa del muro perimetrale del fabbricato 344 demolito ad inizio 2014 di spessore 0,33 ml;
mentre è pari a 1,00 ml rispetto al limite che il terrazzo aveva prima della demolizione del fabbricato ad esso aderente e che ha continuato ad avere fino ai lavori di rifacimento dello stesso con ampliamento fino al filo esterno della testa del muro parzialmente demolito realizzati ad aprile 2018.”
Rileva al riguardo che la CTU, nella seconda perizia, si contraddice laddove considera a pag. 6 “non sappiamo se il muro in oggetto, nella porzione non demolita sottostante al terrazzo un muro singolo in comunione tra l'ex fabbricato CP_2
demolito e il o se vi siano due muri accostati…”. Controparte_3
In precedenza, infatti, aveva evidenziato che “negli anni cinquanta il fabbricato denominato ON AN (mappale 347), in cui insiste l'alloggio della sig.ra , fu costruito in parte in aderenza all'immobile che chiameremo nel CP_1
prosieguo =fabbricato 344=” (cfr. pag.4).
Rileva, invece al riguardo -come condivisibilmente evidenziato dagli attori- che: “se i fabbricati (costruiti in due epoche ben diverse, e quindi con muri perimetrali autonomi) erano in aderenza come può esserci un muro in comune? Ma soprattutto, ci sia consentita una considerazione di carattere tecnico [rectius, logica
N.D.R.]: se non ci fossero i due muri, come ha fatto il terrazzo a stare in piedi CP_1
fino al 2018 dal momento che fino a tale data lo stesso si fermava contro la parete perimetrale dei fabbricati ex map. 344 e map. 347 come bene dimostrato dalla foto
6 4 di pag. 6 della Relazione Originale nonché le foto 3-4 di pag. 3 delle osservazioni fatte da CTP, arch. , alla Prerelazione originaria? Per_2
Se la parte di muro non demolito non fosse (stato) esattamente sottostante la parte (di muro) demolita dell'ex fabbricato 344, costruito decenni prima del
ON AN, e quindi non avesse costituito la parete est del fabbricato, come avrebbe fatto a sorreggersi il tetto originario dei due fabbricati (map. 347 e map. 344) che era completamente in linea e continuo? (sempre foto 4 pag. 6
Relazione Originale)”.
Lo spostamento “in avanti” verso l' attuale mappale 1284 del solaio del terrazzo della convenuta appare provato anche solo esaminando le planimetrie e le foto della integrazione della CTU che evidenziano come che il terrazzo non sia più in aderenza alla facciata esterna del muro perimetrale dell' ex mappale 344 ma in appoggio con conseguente violazione dell' art. 873 c.c.
7 8 9 , quindi, provati l' effettivo stato dei luoghi e, conseguentemente, Pt_4
anche la proprietà del muro sottostante la porzione demolita (rimasto a confine ) in capo agli attori in quanto parte della parete del fabbricato mappale 344 parzialmente demolito.
Tale ricostruzione dello stato dei luoghi, di per sé evidente, ha trovato conferma nella deposizione resa dal teste la cui testimonianza Testimone_3
unitamente a quella resa dal geometra ha compiutamente chiarito la Tes_1
consistenza degli interventi effettuati dalle parti.
Il teste, rappresentante dalla società Ranzi uno srl che ha alienato l' ex mappale 344, attuale 1284, ha, infatti, dichiarato: “preciso che il muro è stato parzialmente demolito in profondità-larghezza e quindi essendone rimasto in piedi una parte di minore profondità il terrazzo ha occupato questa porzione di CP_1 muro che saranno stati circa 30 centimetri” (misurazione pressocchè identica alla larghezza indicata dalla CTU che ha stimato in 33 centimetri). Il teste, inoltre, con riferimento allo spostamento del pluviale ha dichiarato: “posso confermare che era unico il tetto che univa i due fabbricati originari;
a seguito della demolizione di uno dei due fabbricati ex map 344 lo scarico di gronda al servizio del map 347, che prima era posto al termine del map 344, è stato posto a lato confine con il map
447.”
Le circostanze indicate da sono state confermate dal Testimone_3
geometra ha riferito anche le relazioni redatte a suo tempo riguardo le Tes_1
pratiche edilizie presentate nel 2014 dalla signora ( “…la foto di cui al doc. 3 CP_1
di parte attrice …rappresenta l'originaria parete del fabbricato ex mapp. 344 con l'altezza esistente all'epoca della SCIA che la signora presentò nel 2014 … la CP_1
foto era allegata agli atti di detta SCIA;
… nella foto si vede la porzione di costruzione poi demolita;
…le foto doc. 3 di cui all'atto di citazione ed 1, 1bis e 5 di cui alla terza memoria attorea … raffigurano il cornicione del tetto del fabbricato ex mapp. 344 sporgente verso il terrazzo dell'alloggio ; la foto 2ter di cui sopra CP_1 raffigura l'ampliamento del terrazzo di proprietà e precisamente il fatto che in CP_1
tal modo è stata occupata totalmente la testa del muro ex mapp. 344; confermo che la ringhiera di protezione del terrazzo di proprietà è ancorata sulla facciata CP_1
interna del muro che affaccia verso la proprietà (mapp. 1284): questo Parte_5
10 ben si vede nella foto 9bis prod. 5 di cui all'atto di citazione integrata dalla 2ter prodotta con la terza memoria attorea;
confermo che le foto di cui alla prod. 4/13 attorea raffigurano la situazione post demolizione dell'area su cui insisteva il fabbricato ex mapp. 344 di cui è rimasta in piedi solo la parete lato levante e che rappresentava il muro perimetrale della porzione di fabbricato demolita;
…il tratto di muro che si vede nella foto di cui alla prod. 4 di parte attrice che mi viene rammostrata era parte del fabbricato ex map 344 di proprietà della
[...]
fabbricato che confermo venne parzialmente demolito …l' CP_4
ampliamento del terrazzino-lastrico solare appartenente all' alloggio di proprietà
non ha interessato alcuna intercapedine in quanto insistente in quel punto ma Per_3
è stato esteso su tutta la testa del muro perimetrale non demolito di proprietà della soc. ). Controparte_4
Non attendibile in quanto contrastante con i riscontri documentali e peritali e, comunque, generica risulta, invece, quanto riferito dall' attuale amministratrice del condominio AN secondo cui “le ringhiere sono ora ancorate alla testa di muro prospiciente l' area cortilizia liberata dopo la demolizione e che ritengo sia, come detto, il muro perimetrale del condominio”.
Risultano, quindi, provati la proprietà e l' appartenenza del muro all' ex mappale 344, oggi mappale 1284 di pertinenza ed acquistato dagli attori, la violazione delle distanze lamentate nonché l' ampliamento del terrazzo.
Va quindi accolta la richiesta di arretramento della profondità del terrazzo alla posizione esistente nel 2014 con cessazione dell'attività lesiva della convenuta
(cfr. Cassazione civile Sez. 2, ordinanza n. 25191 del 17/09/2021 edita su : CP_5
“In tema di distanze legali fra edifici, non sono computabili le sporgenze esterne del fabbricato che abbiano funzione meramente artistica o ornamentale, mentre costituiscono corpo di fabbrica le sporgenze degli edifici aventi particolari proporzioni, come i balconi sostenuti da solette aggettanti, anche se scoperti, ove siano di apprezzabile profondità e ampiezza, giacché, pur non corrispondendo a volumi abitativi coperti, rientrano nel concetto civilistico di costruzione, in quanto destinati ad estendere ed ampliare la consistenza dei fabbricati”.
In relazione alle residue questioni oggetto di causa, gli attori hanno prodotto l' atto di acquisto del bene a rogito notaio la loro domanda va, quindi, Per_4
11 qualificata quale azione negatoria servitutis (cfr. Cassazione civile Sez. 2, ordinanza n. 1905 del 23/01/2023 edita su : “In tema di "actio negatoria servitutis", la CP_5
titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, sicché la parte che agisce in giudizio per far accertare l'inesistenza dell'altrui diritto di servitù su un fondo del quale affermi di essere il proprietario ha l'onere non già di fornire, come nell'azione di revindica, la prova rigorosa della proprietà del fondo, ma di dimostrare, con ogni mezzo e anche in via presuntiva, di possederlo in forza di un valido titolo, atteso che detta azione non tende necessariamente all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà, ma all'ottenimento della cessazione dell'attività lesiva, spettando, invece, al convenuto l'onere di provare l'esistenza del proprio diritto, in virtù di rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dalla controparte”).
Seppure appurata la violazione delle distanze lamentata in difetto di prova di un concreto danno non può trovare accoglimento la domanda di risarcimento danni avanzata dagli attori.
III.- Parimenti meritevole di accoglimento, infine, la domanda proposta dagli attori riguardo la servitù di scarico costituita indebitamente dalla convenuta considerando quanto dichiarato dal detto tese (“sulla soglia del terrazzo Tes_1
così come è attualmente e che sporge leggermente, non esiste un canale di CP_1
gronda per cui le acque meteoriche si riversano direttamente sul mapp. 1284, come detto di proprietà – ”). Pt_1 Pt_2
IV.- Non fondate, di contra, appaiono entrambe le domande riconvenzionali avanzate dalla convenuta.
In relazione allo scarico della grondaia relativa al tetto di copertura del fabbricato attoreo, gli accertamenti istruttori hanno appurato che la demolizione intervenuta nel 2014 dell' originario fabbricato mapp.344 ha comportato lo spostamento di uno dei canali di scarico per continuare a svolgere lo scarico a favore della grondaia del tetto residuato continuando a beneficiare della servitù come già evidenziato dalla CTU (cfr. pag. 22 già richiamata).
12 Parimenti, in relazione alle contestate aperture sulla nuova facciata attorea, la CTU ha appurato che nella facciata lato mare “sono state realizzate due bucature, allineate una sopra l'altra, a distanza di 100 cm dallo spigolo del fabbricato e di 67 cm dal filo del terrazzo attuale, oltre ad una finestrella nel sottotetto più spostata verso il colmo, come risulta dalla fotografia sottostante.”
Trattasi quindi due vedute oblique rispetto al fondo della convenuta ( ): CP_1
quindi la distanza da rispettarsi ex art 905 c.c. è di mt 0,75 (cm 75).
Tali bucature, rispetto al limite di proprietà attorea (“dallo spigolo del fabbricato”) sono quindi ad una distanza maggiore di cm 75 in quanto alla misura di cm 67 (“dal filo del terrazzo attuale”) va aggiunta la profondità del muro rimasto in piedi dell'ex fabbricato map. 344 misurata in 33 centimetri dalla CTU per una distanza complessiva di cm.100 (67+33=100).
V.- In applicazione del principio della soccombenza, le spese processuali vanno poste a carico di parte convenuta e liquidate applicando i parametri medi, ritenendo il valore della controversia indeterminato di complessità alta.
Parimenti le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento nel corso del giudizio, vanno definitivamente poste a carico della parte convenuta, ferma la solidarietà esterna delle parti nei confronti del consulente tecnico d'ufficio.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge
per questi motivi
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, per le ragioni indicate in motivazione, così provvede:
1.- accerta e dichiara che la signora ha ampliato – senza CP_1
rispettare le distanze dal map 1284 di proprietà attorea - il terrazzo del suo alloggio sito in Pietra Ligure e descritto al NCEU al F 6 map. 447 sub 17, con i lavori eseguiti nel corso del 2014, ed ha occupato l'intera superficie del testa/muro di proprietà già facente parte del fabbricato (parzialmente demolito) ex Parte_3
mapp.344;
13 2.- accerta e dichiara che la attuale nuova ringhiera posizionata dalla , CP_1 all'estremità del nuovo terrazzino, e prospiciente sul map 1284, è ancorata alla parete interna (lato ponente) del muro facente parte dell'ex map.344, oggi di proprietà , creando anche nuova e/o maggiore-aggravamento di Parte_3
servitù di veduta e di scarico delle acque piovane sul fondo descritto al map 1284 di proprietà degli stessi;
3.- conseguentemente ordina l'arretramento della profondità del terrazzo alla posizione esistente nel 2014 con contestuale riposizionamento della parte CP_1
di ringhiera, che ne delimita la profondità - fronte ovest-, allo stato in cui era a quella data restituendo alla libera disponibilità degli attori il muro già facente parte
(parete lato est) del vecchio fabbricato map.344;
4.- ordina l'eliminazione dello scarico e/o scolo delle acque piovane, provenienti da detto terrazzo, dal fondo descritto al map. 1284 di proprietà attorea;
5.- condanna la convenuta al pagamento delle spese CP_1 processuali che in favore dell' attrice, liquida in €. 518,00 per esborsi ed
€.14.103,00 per compensi al difensore, oltre oneri fiscali, previdenziali e tariffari nella misura di legge;
6.- pone definitivamente a carico della convenuta le spese CP_1
della CTU architetto già liquidate Persona_5 C.F._3
nel corso del giudizio con separati provvedimenti, ferma la solidarietà esterna delle parti nei confronti del consulente tecnico d' ufficio.
Con sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso il 10/03/2025
Il giudice Alberto Princiotta atto sottoscritto con firma digitale, sentenza depositata in via telematica in data
20/03/2025
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Savona
Sezione civile
Il Tribunale di Savona in persona del giudice Alberto Princiotta, ha pronunciato la presente
s e n t e n z a nella causa n. 232 del ruolo generale affari contenziosi civili dell' anno 2023 promossa da: codice fiscale, partita IVA e Parte_1 C.F._1
assistiti dagli avv. BRUNO FRANCESCO e Parte_2
BRUNO BEATRICE;
nei confronti di: codice fiscale, partita IVA CP_1
assistita dall' avv. VALLERGA MAURO C.F._2
causa avente ad oggetto: proprietà
Conclusioni assunte dagli attori : Parte_3
preso atto del deposito dell'integrazione peritale da parte dell'Arch Per_1
del 31.12.2024, contesta quanto ivi asserito a pag.7 in relazione alla impossibilità di
“stabilire il confine tra il mappale 347 e il mappale 1228”, richiamando al riguardo le Osservazioni già presentate in ordine a tale punto dal proprio CTP Arch , Per_2
e così precisa le proprie conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Savona, contrariis reiectis, dichiarare
[...]
ha ampliato – senza rispettare le distanze dal map 1284 di proprietà degli CP_1
esponenti - il terrazzo del proprio alloggio sito in Pietra Ligure e descritto al NCEU al F 6 map. 447 sub 17, con i lavori eseguiti nel corso del 2014, ed ha occupato l'intera superficie del testa/muro di proprietà già facente parte del Parte_3
fabbricato (parzialmente demolito) ex mapp.344; accertare che la nuova ringhiera posizionata dalla , all'estremità del CP_1
nuovo terrazzino, e prospiciente sul map 1284, è ancorata alla parete interna (lato ponente) del muro facente parte dell'ex map.344, oggi di proprietà , Parte_3
creando anche nuova e/o maggiore-aggravamento di servitù di veduta e di scarico delle acque piovane sul fondo descritto al map 1284 di proprietà degli stessi;
1 conseguentemente ordinare l'arretramento della profondità del terrazzo alla posizione esistente nel 2014 - come rappresentato nelle foto prodotte in CP_1
atti - con contestuale riposizionamento della parte di ringhiera, che ne delimita la profondità - fronte ovest-, allo stato in cui era a quella data;
restituire alla libera disponibilità degli esponenti il muro già facente parte
(parete lato est) del vecchio fabbricato map.344; ordinare l'eliminazione dello scarico e/o scolo delle acque piovane, provenienti da detto terrazzo, dal fondo descritto al map. 1284 oggi di proprietà degli esponenti.
Altresì condannare al risarcimento danni nei confronti degli CP_1
attori, da liquidarsi in via equitativa, sia per il mancato rispetto delle distanze dalla proprietà degli esponenti sia per l'abusiva occupazione della proprietà degli stessi.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa come per legge”.
Conclusioni assunte dalla convenuta : CP_1
Letti e contestati gli atti di controparte, esaminata la CTU dell'Arch. ed il pertinente supplemento di CTU, la RA , dichiarando fin d'ora di CP_1
non accettare il contraddittorio su eventuali domande ed eccezioni nuove, precisa le conclusioni come segue:
- IN VIA PRELIMINARE, dichiarare l'inammissibilità dell'azione ex adverso proposta, poiché priva di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.,
- IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO, rigettare in quanto infondate in fatto e in diritto le domande avversarie e, in via riconvenzionale, accertare che i IG e hanno violato Pt_1 Pt_2
le distanze di cui agli artt. 889 e 906 c.c., previa:
▪ installazione di un canale di gronda a distanza inferiore di quella prescritta dall'art. 889 c.c.;
▪ realizzazione di una nuova veduta a distanza inferiore di quella prescritta dall'art. 906 c.c.
e, per l'effetto, condannare i medesimi IG e a spostare il Pt_1 Pt_2
ridetto canale di gronda, nel rispetto della distanza prevista dall'art. 889 c.c., nonché ridurre in conformità di legge la suddetta finestra, mediante la chiusura della medesima ovvero nelle modalità ritenute più opportune.
2 Con vittoria di spese, competenze professionali ed esborsi del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge".
ragioni di fatto ed di diritto della decisione
I.- La signora è stata convenuta in giudizio dagli attori al fine di CP_1
accertare l' indebito ampliamento del terrazzo eseguito nel 2014 allorquando la convenuta ha occupato la superficie del testa muro attoreo nonché quando ha posizionato la nuova ringhiera;
chiedevano, quindi, che venisse ordinato l' arretramento della profondità del terrazzo alla precedente posizione, l' eliminazione sul fondo dello scarico delle acque piovane provenienti dal terrazzo ed il risarcimento del danno.
La convenuta ha resistito alla domanda e chiesto in via riconvenzionale l' accertamento della violazione delle distanze di cui agli artt. 889 e 906 c.c. in relazione alla installazione di un canale di gronda ed alla realizzazione di una nuova veduta.
La vertenza è stata istruita documentalmente, con l' audizione dei testimoni indicati e l' esecuzione di una CTU affidata all'architetto Per_1
Dopo che era stata posta in decisione, la causa è stata rimessa in istruttoria disponendosi un supplemento di perizia chiedendosi alla CTU di individuare la linea di confine delle proprietà nonché l' epoca di esecuzione delle costruzioni.
La causa è stata quindi posta nuovamente in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
II.- Le domande attoree appaiono.
Considerando gli accertamenti istruttori effettuati nel corso del giudizio, appaiono significativi le relazioni tecniche redatte dal geometra le Tes_1
deposizioni rese dai testi ed -che hanno chiarito le loro Tes_1 Tes_2 dichiarazioni anche all' esito di un confronto- e gli accertamenti peritali resi dall' architetto questi ultimi ove complessivamente valutati come meglio Per_1
appresso.
3 La CTU -redatta con l' ausilio di planimetrie e di foto dei vari periodi- ha consentito di comprendere l' effettivo stato dei luoghi ed ha individuato la linea dell' attuale confine tra le proprietà.
Ha appurato, infatti, la consulente che “negli anni cinquanta il fabbricato denominato ON AN (mappale 347), in cui insiste l'alloggio della sig.ra
, fu costruito in parte in aderenza all'immobile che chiameremo nel prosieguo CP_1
“fabbricato 344” (mappale 344), come risulta dall'immagine satellitare di giugno
2014 e dalla vista prelevata da Google Maps di luglio 2014, in cui vediamo il fabbricato 344 di colore giallo ocra e subito dietro il fabbricato di colore CP_1 rosa”.
Risulta, quindi, evidente che erano parzialmente in aderenza i due muri per la parte non demolita dell' ex mappale 344 (come si vede dalla foto n. 9 della relazione).
La linea di confine indicata nel supplemento di CTU nella ricostruzione dei luoghi ante demolizione è la prosecuzione della linea esterna al muro dell' esistente dell' esistente fabbricato attoreo che rimane eguale anche a seguito della demolizione (cfr. planimetrie a pag. 2 e 3 del supplemento di consulenza).
Tali conclusioni della CTU trovano efficace riscontro esaminando la ricostruzione tridimensionale su base fotografica comparativa effettuata dal CTP arch. e depositata nelle osservazioni alla bozza della prima perizia;
Per_2
ricostruzione coerente con le fessurazioni dei muri. Le considerazioni del CTP sono state condivise dalla consulente del tribunale che ha concordato “pienamente con l' analisi fatta dal CTP sul quadro fessurativo del muro nelle due epoche Per_2
diverse anche perché trattasi dell'analisi che la CTU unitamente ai CTP ha fatto sul posto durante le operazioni peritali e ritiene corretta la restituzione tridimensionale di parte del volume demolito che corrisponde esattamente a quanto dalla stessa descritto nella relazione”.
Tali considerazioni sono intellegibili esaminando la ricostruzione tridimensionale che si riporta appresso per agevolare la comprensione dello stato dei luoghi.
4 Significativamente, inoltre, nel supplemento di consulenza la CTU, esaminando il pluviale della gronda del tetto di copertura della proprietà attorea ha evidenziato: “ con la demolizione, inoltre, è stato necessario modificare il sistema di raccolta delle acque piovane del tetto del mappale 347; all' estremità est della grondaia esistente sulla falda lato terrazzo è stato innestato un pluviale che CP_1
scende sulla facciata fino a terra, in adiacenza allo spigolo formatosi tra il condominio AN e la nuova facciata fronte mare. Il suddetto pluviale non
5 potendo scendere dritto a causa della presenza della testa del muro perimetrale del mappale 344 che non è stato demolito è stato spostato di circa 30 cm tramite un raccordo inclinato al fine di poter scendere lungo il nuovo spigolo creatosi post demolizione, come risulta dalle fotografie sottostanti. Il suddetto raccordo dall'anno
2014 in cui venne effettuata la demolizione ad aprile 2018 rimaneva all'esterno del terrazzo e della sua ringhiera mentre dall'aprile 2018, quando venne rifatto il CP_1 terrazzo con l'ampliamento sopra alla testa del muro, il raccordo di cui sopra è rimasto a lato della porzione di terrazzo ampliata”.
Parimenti, la CTU, esaminando la distanza dalla finestra attorea rispetto al terrazzo in questione, ha considerato che “nella planimetria dello stato attuale è stata indicata anche la distanza della finestra dal terrazzo che è pari a 0,67 ml CP_1
dal filo attuale del terrazzo così come realizzato ad aprile 2018 quando venne esteso fino a coprire tutta la testa del muro perimetrale del fabbricato 344 demolito ad inizio 2014 di spessore 0,33 ml;
mentre è pari a 1,00 ml rispetto al limite che il terrazzo aveva prima della demolizione del fabbricato ad esso aderente e che ha continuato ad avere fino ai lavori di rifacimento dello stesso con ampliamento fino al filo esterno della testa del muro parzialmente demolito realizzati ad aprile 2018.”
Rileva al riguardo che la CTU, nella seconda perizia, si contraddice laddove considera a pag. 6 “non sappiamo se il muro in oggetto, nella porzione non demolita sottostante al terrazzo un muro singolo in comunione tra l'ex fabbricato CP_2
demolito e il o se vi siano due muri accostati…”. Controparte_3
In precedenza, infatti, aveva evidenziato che “negli anni cinquanta il fabbricato denominato ON AN (mappale 347), in cui insiste l'alloggio della sig.ra , fu costruito in parte in aderenza all'immobile che chiameremo nel CP_1
prosieguo =fabbricato 344=” (cfr. pag.4).
Rileva, invece al riguardo -come condivisibilmente evidenziato dagli attori- che: “se i fabbricati (costruiti in due epoche ben diverse, e quindi con muri perimetrali autonomi) erano in aderenza come può esserci un muro in comune? Ma soprattutto, ci sia consentita una considerazione di carattere tecnico [rectius, logica
N.D.R.]: se non ci fossero i due muri, come ha fatto il terrazzo a stare in piedi CP_1
fino al 2018 dal momento che fino a tale data lo stesso si fermava contro la parete perimetrale dei fabbricati ex map. 344 e map. 347 come bene dimostrato dalla foto
6 4 di pag. 6 della Relazione Originale nonché le foto 3-4 di pag. 3 delle osservazioni fatte da CTP, arch. , alla Prerelazione originaria? Per_2
Se la parte di muro non demolito non fosse (stato) esattamente sottostante la parte (di muro) demolita dell'ex fabbricato 344, costruito decenni prima del
ON AN, e quindi non avesse costituito la parete est del fabbricato, come avrebbe fatto a sorreggersi il tetto originario dei due fabbricati (map. 347 e map. 344) che era completamente in linea e continuo? (sempre foto 4 pag. 6
Relazione Originale)”.
Lo spostamento “in avanti” verso l' attuale mappale 1284 del solaio del terrazzo della convenuta appare provato anche solo esaminando le planimetrie e le foto della integrazione della CTU che evidenziano come che il terrazzo non sia più in aderenza alla facciata esterna del muro perimetrale dell' ex mappale 344 ma in appoggio con conseguente violazione dell' art. 873 c.c.
7 8 9 , quindi, provati l' effettivo stato dei luoghi e, conseguentemente, Pt_4
anche la proprietà del muro sottostante la porzione demolita (rimasto a confine ) in capo agli attori in quanto parte della parete del fabbricato mappale 344 parzialmente demolito.
Tale ricostruzione dello stato dei luoghi, di per sé evidente, ha trovato conferma nella deposizione resa dal teste la cui testimonianza Testimone_3
unitamente a quella resa dal geometra ha compiutamente chiarito la Tes_1
consistenza degli interventi effettuati dalle parti.
Il teste, rappresentante dalla società Ranzi uno srl che ha alienato l' ex mappale 344, attuale 1284, ha, infatti, dichiarato: “preciso che il muro è stato parzialmente demolito in profondità-larghezza e quindi essendone rimasto in piedi una parte di minore profondità il terrazzo ha occupato questa porzione di CP_1 muro che saranno stati circa 30 centimetri” (misurazione pressocchè identica alla larghezza indicata dalla CTU che ha stimato in 33 centimetri). Il teste, inoltre, con riferimento allo spostamento del pluviale ha dichiarato: “posso confermare che era unico il tetto che univa i due fabbricati originari;
a seguito della demolizione di uno dei due fabbricati ex map 344 lo scarico di gronda al servizio del map 347, che prima era posto al termine del map 344, è stato posto a lato confine con il map
447.”
Le circostanze indicate da sono state confermate dal Testimone_3
geometra ha riferito anche le relazioni redatte a suo tempo riguardo le Tes_1
pratiche edilizie presentate nel 2014 dalla signora ( “…la foto di cui al doc. 3 CP_1
di parte attrice …rappresenta l'originaria parete del fabbricato ex mapp. 344 con l'altezza esistente all'epoca della SCIA che la signora presentò nel 2014 … la CP_1
foto era allegata agli atti di detta SCIA;
… nella foto si vede la porzione di costruzione poi demolita;
…le foto doc. 3 di cui all'atto di citazione ed 1, 1bis e 5 di cui alla terza memoria attorea … raffigurano il cornicione del tetto del fabbricato ex mapp. 344 sporgente verso il terrazzo dell'alloggio ; la foto 2ter di cui sopra CP_1 raffigura l'ampliamento del terrazzo di proprietà e precisamente il fatto che in CP_1
tal modo è stata occupata totalmente la testa del muro ex mapp. 344; confermo che la ringhiera di protezione del terrazzo di proprietà è ancorata sulla facciata CP_1
interna del muro che affaccia verso la proprietà (mapp. 1284): questo Parte_5
10 ben si vede nella foto 9bis prod. 5 di cui all'atto di citazione integrata dalla 2ter prodotta con la terza memoria attorea;
confermo che le foto di cui alla prod. 4/13 attorea raffigurano la situazione post demolizione dell'area su cui insisteva il fabbricato ex mapp. 344 di cui è rimasta in piedi solo la parete lato levante e che rappresentava il muro perimetrale della porzione di fabbricato demolita;
…il tratto di muro che si vede nella foto di cui alla prod. 4 di parte attrice che mi viene rammostrata era parte del fabbricato ex map 344 di proprietà della
[...]
fabbricato che confermo venne parzialmente demolito …l' CP_4
ampliamento del terrazzino-lastrico solare appartenente all' alloggio di proprietà
non ha interessato alcuna intercapedine in quanto insistente in quel punto ma Per_3
è stato esteso su tutta la testa del muro perimetrale non demolito di proprietà della soc. ). Controparte_4
Non attendibile in quanto contrastante con i riscontri documentali e peritali e, comunque, generica risulta, invece, quanto riferito dall' attuale amministratrice del condominio AN secondo cui “le ringhiere sono ora ancorate alla testa di muro prospiciente l' area cortilizia liberata dopo la demolizione e che ritengo sia, come detto, il muro perimetrale del condominio”.
Risultano, quindi, provati la proprietà e l' appartenenza del muro all' ex mappale 344, oggi mappale 1284 di pertinenza ed acquistato dagli attori, la violazione delle distanze lamentate nonché l' ampliamento del terrazzo.
Va quindi accolta la richiesta di arretramento della profondità del terrazzo alla posizione esistente nel 2014 con cessazione dell'attività lesiva della convenuta
(cfr. Cassazione civile Sez. 2, ordinanza n. 25191 del 17/09/2021 edita su : CP_5
“In tema di distanze legali fra edifici, non sono computabili le sporgenze esterne del fabbricato che abbiano funzione meramente artistica o ornamentale, mentre costituiscono corpo di fabbrica le sporgenze degli edifici aventi particolari proporzioni, come i balconi sostenuti da solette aggettanti, anche se scoperti, ove siano di apprezzabile profondità e ampiezza, giacché, pur non corrispondendo a volumi abitativi coperti, rientrano nel concetto civilistico di costruzione, in quanto destinati ad estendere ed ampliare la consistenza dei fabbricati”.
In relazione alle residue questioni oggetto di causa, gli attori hanno prodotto l' atto di acquisto del bene a rogito notaio la loro domanda va, quindi, Per_4
11 qualificata quale azione negatoria servitutis (cfr. Cassazione civile Sez. 2, ordinanza n. 1905 del 23/01/2023 edita su : “In tema di "actio negatoria servitutis", la CP_5
titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, sicché la parte che agisce in giudizio per far accertare l'inesistenza dell'altrui diritto di servitù su un fondo del quale affermi di essere il proprietario ha l'onere non già di fornire, come nell'azione di revindica, la prova rigorosa della proprietà del fondo, ma di dimostrare, con ogni mezzo e anche in via presuntiva, di possederlo in forza di un valido titolo, atteso che detta azione non tende necessariamente all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà, ma all'ottenimento della cessazione dell'attività lesiva, spettando, invece, al convenuto l'onere di provare l'esistenza del proprio diritto, in virtù di rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dalla controparte”).
Seppure appurata la violazione delle distanze lamentata in difetto di prova di un concreto danno non può trovare accoglimento la domanda di risarcimento danni avanzata dagli attori.
III.- Parimenti meritevole di accoglimento, infine, la domanda proposta dagli attori riguardo la servitù di scarico costituita indebitamente dalla convenuta considerando quanto dichiarato dal detto tese (“sulla soglia del terrazzo Tes_1
così come è attualmente e che sporge leggermente, non esiste un canale di CP_1
gronda per cui le acque meteoriche si riversano direttamente sul mapp. 1284, come detto di proprietà – ”). Pt_1 Pt_2
IV.- Non fondate, di contra, appaiono entrambe le domande riconvenzionali avanzate dalla convenuta.
In relazione allo scarico della grondaia relativa al tetto di copertura del fabbricato attoreo, gli accertamenti istruttori hanno appurato che la demolizione intervenuta nel 2014 dell' originario fabbricato mapp.344 ha comportato lo spostamento di uno dei canali di scarico per continuare a svolgere lo scarico a favore della grondaia del tetto residuato continuando a beneficiare della servitù come già evidenziato dalla CTU (cfr. pag. 22 già richiamata).
12 Parimenti, in relazione alle contestate aperture sulla nuova facciata attorea, la CTU ha appurato che nella facciata lato mare “sono state realizzate due bucature, allineate una sopra l'altra, a distanza di 100 cm dallo spigolo del fabbricato e di 67 cm dal filo del terrazzo attuale, oltre ad una finestrella nel sottotetto più spostata verso il colmo, come risulta dalla fotografia sottostante.”
Trattasi quindi due vedute oblique rispetto al fondo della convenuta ( ): CP_1
quindi la distanza da rispettarsi ex art 905 c.c. è di mt 0,75 (cm 75).
Tali bucature, rispetto al limite di proprietà attorea (“dallo spigolo del fabbricato”) sono quindi ad una distanza maggiore di cm 75 in quanto alla misura di cm 67 (“dal filo del terrazzo attuale”) va aggiunta la profondità del muro rimasto in piedi dell'ex fabbricato map. 344 misurata in 33 centimetri dalla CTU per una distanza complessiva di cm.100 (67+33=100).
V.- In applicazione del principio della soccombenza, le spese processuali vanno poste a carico di parte convenuta e liquidate applicando i parametri medi, ritenendo il valore della controversia indeterminato di complessità alta.
Parimenti le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento nel corso del giudizio, vanno definitivamente poste a carico della parte convenuta, ferma la solidarietà esterna delle parti nei confronti del consulente tecnico d'ufficio.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge
per questi motivi
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, per le ragioni indicate in motivazione, così provvede:
1.- accerta e dichiara che la signora ha ampliato – senza CP_1
rispettare le distanze dal map 1284 di proprietà attorea - il terrazzo del suo alloggio sito in Pietra Ligure e descritto al NCEU al F 6 map. 447 sub 17, con i lavori eseguiti nel corso del 2014, ed ha occupato l'intera superficie del testa/muro di proprietà già facente parte del fabbricato (parzialmente demolito) ex Parte_3
mapp.344;
13 2.- accerta e dichiara che la attuale nuova ringhiera posizionata dalla , CP_1 all'estremità del nuovo terrazzino, e prospiciente sul map 1284, è ancorata alla parete interna (lato ponente) del muro facente parte dell'ex map.344, oggi di proprietà , creando anche nuova e/o maggiore-aggravamento di Parte_3
servitù di veduta e di scarico delle acque piovane sul fondo descritto al map 1284 di proprietà degli stessi;
3.- conseguentemente ordina l'arretramento della profondità del terrazzo alla posizione esistente nel 2014 con contestuale riposizionamento della parte CP_1
di ringhiera, che ne delimita la profondità - fronte ovest-, allo stato in cui era a quella data restituendo alla libera disponibilità degli attori il muro già facente parte
(parete lato est) del vecchio fabbricato map.344;
4.- ordina l'eliminazione dello scarico e/o scolo delle acque piovane, provenienti da detto terrazzo, dal fondo descritto al map. 1284 di proprietà attorea;
5.- condanna la convenuta al pagamento delle spese CP_1 processuali che in favore dell' attrice, liquida in €. 518,00 per esborsi ed
€.14.103,00 per compensi al difensore, oltre oneri fiscali, previdenziali e tariffari nella misura di legge;
6.- pone definitivamente a carico della convenuta le spese CP_1
della CTU architetto già liquidate Persona_5 C.F._3
nel corso del giudizio con separati provvedimenti, ferma la solidarietà esterna delle parti nei confronti del consulente tecnico d' ufficio.
Con sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso il 10/03/2025
Il giudice Alberto Princiotta atto sottoscritto con firma digitale, sentenza depositata in via telematica in data
20/03/2025
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