Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 07/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SULMONA
In funzione del Giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Alessandra De Marco, a definizione ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. del procedimento iscritto al n.36/2022 R.G.A.C.L., vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell'avv. Luciana Gerardi, che lo Parte_1 rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo
OPPONENTE
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Armando Gambino e Antonella Trovati, come da atto di costituzione di nuovo difensore del 25.05.2023 ed elettivamente domiciliato in Sulmona presso l'Ufficio
Legale dell'Agenzia dell' CP_1
OPPOSTO
NONCHE'
, con sede in Roma, in persona del procuratore speciale Controparte_2 CP_3
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla memoria difensiva, dall'avv. Francesco Di Stazio
[...] ed elettivamente domiciliato presso il suso studio in Napoli
OPPOSTO
Visto l'art. 429 c.p.c.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione disattesa, ha emesso mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
- Rigetta l'opposizione;
- Condanna l'opponente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida per ciascuna delle parti resistenti in complessivi €.900,00, oltre alle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione, quanto all , in favore del difensore Controparte_4 dichiaratosi antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.01.2022, il ricorrente, il sig. , ha proposto Parte_1 opposizione ex art. 615, co. 1 c.p.c. ad intimazione di pagamento dell' di Roma Controparte_2 notificatagli in data 26.11.2021 per il recupero di contribuzione IVS omessa nella Gestione Inps
Commercianti -Sede di Roma, eccependo, unitamente al difetto di motivazione, la mancata previa notifica dei sottostanti cartella n. 097 2007 0366936174000 ed avviso di addebito n. 097 2012 00140231140 e la conseguente intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 3, c. 9, L. 335/1995 della contribuzione previdenziale richiesta, chiedendo preliminarmente disporsi la sospensione dell'esecutività di tutti gli atti impugnati
1
Si è, altresì, costituito in giudizio l' , eccependo il difetto di legittimazione passiva dell' in CP_1 CP_1 riferimento ai fatti estintivi verificatisi successivamente alla formazione del ruolo ed alla notifica delle cartelle, chiedendo, anche nel merito, il rigetto.
Istruita mediante l'acquisizione della documentazione complessivamente versata in atti, all'odierna udienza, la causa è stata, previo deposito di note conclusive autorizzate, discussa e decisa, dando lettura del dispositivo.
L'opposizione è infondata e va pertanto rigettata per le ragioni di seguito spiegate.
Come risulta dall'atto introduttivo del presente giudizio, gli avvisi di addebito e le cartelle di pagamento opposte risultano essere le seguenti:
- cartella esattoriale n. 097 2007 0366936174000 avente ad oggetto i contributi eccedenti il minimale dell'anno 2004;
- avviso di addebito n. 397 2012 0014023114000 (nel ricorso è riportato erroneamente il n. 097 2012
0014023114000) avente ad oggetto la contribuzione IVS dovuta in misura fissa, riferita al IV trimestre 2010.
Venendo in primo luogo alla disamina dell'eccezione di mancata conoscenza delle cartelle di pagamento per mancata o irregolare notifica si rileva anzitutto che l'azione proposta è stata correttamente qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., contestandosi il diritto dell
[...]
di procedere esecutivamente. Controparte_4
Infatti, nel caso si contesti, come nella specie, l'insussistenza del presupposto di fatto per procedere all'esecuzione forzata (quali la mancata notifica della cartella esattoriale o anche la prescrizione della pretesa per il decorso del termine di legge), lo strumento processuale è quello dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c, proponibile in qualsiasi momento e svincolato quindi da qualsivoglia termine decadenziale.
Orbene, sia l' che l odierni resistenti, alla luce della documentazione prodotta, hanno CP_1 CP_5 rispettivamente dimostrato la regolare notificazione sia dell'avviso di addebito sia della cartella di pagamento, di talché va dichiarata la tardività dell'opposizione al ruolo quanto all'eccepita non debenza dei crediti contributivi per fatti estintivi anteriori alla notifica di detti atti nonché all'eccepita carenza del titolo legittimante l'iscrizione a ruolo e, quindi, l'inammissibilità della stessa.
La cartella esattoriale n. 097 2007 0366936174000 emessa dall' Controparte_6 all'epoca competente risulta essere stata notificata in data 13.12.2007 presso l'indirizzo in Roma, alla
[...] via Galilei n.35, 00185.
Eccepisce sul punto l'opponente che il medesimo a far data dal 20.02.2015 risulta residente presso il
Comune di Castel di Sangro, alla Via Nicola Mancini 15,
Detta eccezione è infondata.
2 In tema di validità della notificazione effettuata dall'Agente della Riscossione a mezzo del servizio postale vanno, poi, richiamati gli approdi interpretativi della Suprema Corte cui questo giudice intende attenersi, i quali chiariscono che:
a) in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del D.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982 (Cass. Sez. 6,
Ordinanza n. 12083 del 13/06/2016, Rv. 640025), sicché, non soltanto non è affatto precluso all , alla luce della vigente formulazione dell'art. 26 cit., di procedere Controparte_6 direttamente alla notifica della cartella esattoriale a mezzo posta, ma non può neppure trovare applicazione il disposto dell'art. 7, comma 6, della legge da ultimo citata, introdotto dall'articolo 36, comma 2-quater del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 - convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31 - e poi abrogato nel 2014, che prevedeva l'invio di una raccomandata in caso di consegna non personale dell'atto, di guisa che non è condivisibile è la censura di parte ricorrente di inesistenza della notifica dei titoli;
b) non solo non va redatta alcuna relata di notificazione o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, ma l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (così, Cass. Civ., Sez. III, 7 maggio 2015, n. 9246;
Sez. Trib., 4 luglio 2014, n. 15315; 6 giugno 2012, n. 9111, nonché, in fattispecie analoga, 30 settembre 2011, n. 20027, dove si precisa che la prova dell'arrivo della raccomandata fa presumere, ex art. 1335 cod. civ., l'invio e la conoscenza dell'atto, "spettando al destinatario l'onere eventuale di provare che il plico non conteneva l'avviso", non operando tale presunzione ed invertendosi l'onere della prova soltanto se il mittente affermi di avere inserito più di un atto nello stesso plico ed il destinatario contesti tale circostanza);
c) quanto, poi, alla ritualità della notifica eseguita mediante consegna dell'atto a mani di un
"familiare convivente", deve rimarcarsi che il Supremo Collegio, con una serie di recenti pronunce, ha affermato il principio secondo cui l'art. 139 cod. proc. civ., consentendo la consegna della copia dell'atto da notificare a persona di famiglia del destinatario, per l'ipotesi in cui non sia stata possibile la consegna nelle mani di quest'ultimo, non impone all'ufficiale giudiziario procedente di svolgere ricerche in ordine al rapporto di convivenza indicato dalla suddetta persona con dichiarazione della quale viene dato atto nella relata di notifica, incombendo, invece, a chi contesta la veridicità di siffatta dichiarazione di fornire la prova del contrario, la quale, peraltro, può essere data soltanto provando che il familiare era presente per ragioni occasionali e momentanee nel luogo di abitazione del destinatario, mentre non è sufficiente, per negare validità alla notificazione, la produzione di un certificato anagrafico attestante che il familiare abbia altrove la propria residenza (cfr., al riguardo,
3 da ultimo, Cass. Civ., Sez. sez. VI, 14 novembre 2017, n. 26928; v., in termini, Sez. I, 24 agosto
2016, n. 17288).
Orbene, nella specie, - in disparte del fatto che all'epoca della notifica (13.12.2007) della cartella di pagamento n. 097 2007 0366936174000 l'opponente risultava ancora residente in [...], n.35 -, la notificazione deve intendersi validamente perfezionata, essendo carente qualsivoglia principio di prova in merito al carattere solo occasionale della presenza, all'indirizzo indicato, del familiare firmatario dell'avviso di ricevimento della raccomandata a.r. n.60551389993-2.
L'avviso di addebito n. 397 2012 0014023114000 è stato ritualmente notificato all'opponente in data
11.10.2012, come attestato dalla documentazione depositata dall' a corredo della memoria di CP_1 costituzione.
Inoltre, l'estratto crediti a ruolo (ES.Co.Car) versato in atti dall' attesta l'esistenza per tutti i CP_1 crediti per cui è causa di una preesistente domanda di dilazione e di versamenti in conto presso l' - CP_5 circostanza rimasta del tutto incontestata tra le parti -, cui va pertanto attribuita efficacia interruttiva della prescrizione quali atti di riconoscimento del debito provenienti dal debitore.
Pertanto, anche l'eccezione di prescrizione successiva alla notifica della cartella di pagamento e dell'avviso di che trattasi, pertanto, appare destituita di fondamento.
Deve infine escludersi l'asserito vizio dell'intero procedimento per difetto di motivazione, riportando tutti gli atti impugnati indicazioni sintetiche ma ben sufficienti ad individuare la pretesa contributiva fatta valere, il periodo e la causale di riferimento, gli importi dovuti per somme aggiuntive e aggi esattoriali.
Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'opponente ed in favore di ciascuna delle parti costituite, con distrazione, quanto all CP_2
, in favore del difensore in ragione della dichiarata anticipazione.
[...]
Sulmona, 7 gennaio 2025
Il Giudice
f.to digit. Alessandra De Marco
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