Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 26/05/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3 4 1 / 2 0 1 8 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Maurizio Ferrara, pronunzia la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 341/2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi e vertente
TRA
(C.F. ), in Parte_1 C.F._1
qualità di erede della sig. (C.F. , Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Mario Ferraro, elettivamente domiciliato presso lo studio di lui in Cosenza, alla Piazza Fusto e Luigi Gullo, n. 23
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
(C.F. e P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. dall'Avv. Michele Messina, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Giuseppe Sabella in Lagonegro, alla via Tribunale, n. 5
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
E
con sede legale in Piazza Controparte_2 Controparte_3
Salimbene n. 3 CP_1
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: contratto finanziari.
Conclusioni: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 18.05.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato in data 2.03.2018 conveniva Parte_2 in giudizio innanzi all'intestato Tribunale la nonché Controparte_1
21.000,00, da restituire in 120 rate mensili, ciascuna dell'importo di € 328,79, con TAN all'11,65% e TAEG/ISC al 14,86% e di aver commissionato una perizia econometrica su detto contratto dalla quale sarebbero emersi numerosi profili di illiceità del contratto in violazione degli artt.1283 c.c., 1815 c.c., 117 T.U.B. e ss, nonché della L. 108/1996 e dell'art. 644 c.p..
L'attrice, dunque, chiedeva al Tribunale adito in relazione al menzionato rapporto contrattuale di: “a) accertare e dichiarare l'illiceità del contratto di finanziamento, nella parte in cui prevede che gli interessi di mora siano computati anche sugli interessi corrispettivi (nonché su ogni altra remunerazione prevista dalla rata) e non sul mero capitale. b) Dichiarare per gli effetti che il finanziamento sia usurario in ragione del fatto che al momento della pattuizione è stato convenuto un tasso di mora che sommato al valore delle altre spese, a esclusione di tasse e imposte, e comunque rientrante nel seno del piano di ammortamento si è determinato un travalicamento del tasso soglia di riferimento. c) Dichiarare che anche il solo tasso di mora travalica il tasso soglia vigente al tempo della convenzione. d) Accertare
l'effettiva corresponsione degli interessi di mora applicati, a seguito dei ritardi nel pagamento delle rate, in sommatoria al tasso di interesse;
e) Accertare che parte attrice abbia pagato la somma di euro 39.454,80 tra capitale e interessi e che nell'ipotesi di gratuità sono da stornare euro 16.211,12 a titolo di interessi usurari;
f) Accertare e dichiarare la nullità della clausola relativa alla determinazione degli interessi convenzionali e moratori perché in violazione dell'art. 117 TUB;
g) in via gradata e in considerazione di quanto esposto in narrativa, deliberare che, in caso di ritardato pagamento, il suddetto tasso di mora potrà essere applicato solo sul mero capitale e non già anche sugli interessi corrispettivi, oltre che su ogni altra remunerazione prevista in rata. h) Provvedere all'esatta determinazione dare/avere tra le parti, imputando i pagamenti già effettuati dall'attrice a pagamento del capitale indicato nel contratto di finanziamento con obbligo della Consumit.it
S.p.A. e/o della banca Monte dei Paschi di Siena S.p..A., a restituire le somme pagate a titolo di interessi usurari. i) Ordinare la ripetizione, a favore della parte finanziata, di tutte le somme ha indebitamente incamerato. j) In ogni caso, dichiarare dovuta la restituzione del solo residuo prestato e, quindi, le rate a scadere composte dal solo capitale senza interessi. In via subordinata Dichiarare nulla la clausola determinativa degli interessi perché in violazione degli artt. 1815, 1346, 1418,1419 c.c., nonché incompatibile con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali e/o per violazione dell'art.9 comma 3 della Legge 192/1998,individuando il saggio di interesse applicabile in sua sostituzione sulle rate scadute e per l'effetto disporre la restituzione da parte degli attori del solo capitale imputando ad esso le somme pagate in più a titolo di interessi ultralegali, secondo quanto meglio precisato nelle due perizie redatte dal Consulente Tecnico di Parte, da intendersi parte integrante del presente atto, o nella somma superiore o inferiore accertata in corso di causa e ciò a titolo di maggiori somme non dovute e corrisposte per rate di ammortamento in scadenza determinando per l'effetto un piano di ammortamento a tasso legale con quote capitali costanti.
In via istruttoria. Si chiede sin da ora:
- l'ammissione di Consulenza Tecnica d'Ufficio contabile;
- di ordinare alla società finanziaria convenuta ai sensi dell'art. 210 c.p.c. l'esibizione della documentazione inerente al contratto per cui è causa. Si dichiara ai sensi della Legge 488/99
e successive modifiche (D.L. 11 marzo 2002, n.19) che il valore della presente controversia è di € 19.100,01 e che pertanto il contributo unificato della presente controversia è di € 237,00.
Con vittoria di spese e competenze per le quali il sottoscritto procuratore si dichiara antistatario. Nella sola e denegata ipotesi di rigetto della presente domanda, voglia l'Ill.le
Giudicante adito, disporre la compensazione delle spese di lite”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 29.5.2018 si costituiva tempestivamente
[...]
chiedendo il rigetto delle domande attoree, in quanto Controparte_1
infondate e sprovviste di necessari supporti probatori.
Nelle more del procedimento, in data 21.9.2018, interveniva il decesso di parte attrice, pertanto all'udienza del 20.03.2019 il giudizio veniva interrotto.
Con ricorso in riassunzione ex art. 303 c.p.c. del 14.6.2019 Parte_1
erede unico della sig. , chiedeva la prosecuzione di detto giudizio.
[...] Parte_2
La causa è stata istruita in via documentale e previo conferimento dell'incarico al CTU contabile.
Dopo una serie di rinvii a causa di esigenze del ruolo la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale.
2. In via preliminare va dichiarata la contumacia della la quale non si è Controparte_2
costituita sebbene sia stata ritualmente evocata in giudizio.
3. Passando al merito, in primo luogo, va rigettata la contestazione sollevata da parte attrice relativa all'asserita violazione dell'art. 117 co. 6 d.lgs. n. 385/1993 (T.U.B.) per l'inesattezza del TAEG/ISC indicato in contratto. In merito giova precisare che il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) nei contratti di credito al consumo così come l'ISC (Indicatore Sintetico di Costo) nelle altre operazioni finanziarie non rappresentano un elemento negoziale del contratto ma rappresentano indici di trasparenza del costo complessivo del finanziamento che assumono una funzione meramente conoscitiva, comprendendo una pluralità di voci di spesa a carico del debitore.
L'erronea indicazione di tali indicatori non comporta pertanto una maggiore onerosità del finanziamento e non è sottoposta alla previsione della nullità della clausola di cui all'art. 117 co. VI T.U.B. potendo al più, configurar, sussistendone i presupposti, una fattispecie di responsabilità della banca a fini risarcitori.
Il e l' sono quindi formule che gli intermediari finanziari devono rendere note CP_4 CP_5 per rispondere a finalità per così dire “preventive” (servono sostanzialmente a rendere edotto il consumatore del costo del suo credito in considerazione della sua debolezza contrattuale ed asimmetria informativa).
La Corte di Cassazione ha affermato che “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima” (Cass. n. 4597/2023; conf. Cass. n. 39169/2021).
In via generale dunque, in conformità all'orientamento espresso dalla giurisprudenza maggioritaria, deve quindi escludersi che l'eventuale difformità tra il TAEG/ISC effettivamente applicato e quello indicato nel contratto di mutuo possa inficiare la valida pattuizione del tasso di interesse (ex multis Trib. Bologna 29.9.2017 e Trib. Bologna
8.2.2018; Trib. Livorno 19.7.2017; Trib. Mantova 20.12.2017; Trib. Tempio Pausania
15.9.2017; Trib. Terni 15.2.2018; Trib. Roma 3.1.2018; Trib. Roma 23.2.2018; Trib. Bari
7.6.2017; Trib. Napoli Nord 9.7.2018; Trib. Lucca 7.1.2019).
Tanto precisato va ulteriormente evidenziato che solo in relazione al credito al consumo, l'art. 125 bis comma VI T.U.B., entrato in vigore il 19.09.2010, in alcun modo citato dall'attore, prevede che “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”.
Ebbene il Tribunale che, in applicazione dei principi richiamati, va rigettata la contestazione sollevata da parte attrice perché l'art. 117 T.U.B. non si applica alla fattispecie in esame mentre quella di cui all'art 125 bis co. VI T.U.B. non è stata invocata e comunque è entrata in vigore dopo la stipulazione del contratto per cui è causa (2008).
4. Passando ad esaminare le contestazioni relative alla natura usuraria degli interessi previsti nel contratto di prestito personale n. 3034527 per cui è causa, il Tribunale osserva che, quanto agli interessi moratori deve farsi applicazione dei principi di diritto espressi dalle Sezioni
Unite con la sentenza 18 settembre 2020 n. 19597, che ha sancito definitivamente l'applicabilità della disciplina antiusura anche agli interessi moratori pur sempre nel rispetto del principio di simmetria, in adesione alle rationens legis della L. 108/1996 quale tutela del fruitore del finanziamento, per la repressione della criminalità economica, la direzione del mercato creditizio e la stabilità del sistema bancario che verrebbero compromessi qualora si lasciasse il debitore sfornito di tutela nella pattuizione degli interessi moratori.
Come è noto gli interessi corrispettivi si applicano sul capitale e scadere, costituendo il corrispettivo del diritto del mutuatario di godere la somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale (artt. 821 e 1815 cc); gli interessi di mora si applicano, invece, solamente sul capitale scaduto (art. 1224 cc) e sono maggiori rispetto agli interessi corrispettivi in quanto remunerano il maggiore godimento in capo al mutuatario delle somme erogate derivante dalla mancata restituzione delle stesse alle scadenze pattuite. L'interesse di mora non si somma a quello corrispettivo, poiché, qualora il debitore divenga moroso, il tasso di interesse moratorio non si aggiunge agli interessi corrispettivi, ma si sostituisce agli stessi.
L'applicazione degli interessi moratori ha natura solo eventuale in quanto subentra in ipotesi di inadempimento del mutuatario. Ne consegue un duplice ordine di conseguenze in punto di disamina dell'eventuale natura usuraria del contratto di mutuo: gli interessi corrispettivi e quelli moratori, ai fini del rispetto del tasso soglia usura, non debbono essere sommati tra loro bensì raffrontati singolarmente e separatamente con il tasso soglia (così che può essere usurario il tasso degli interessi corrispettivi oppure il tasso degli interessi moratori, ma non la somma del tasso degli interessi corrispettivi e del tasso degli interessi moratori); gli interessi moratori assumono rilievo ai fini dell'applicazione della normativa in materia di usura solo qualora ricorrano effettivamente le condizioni di applicabilità degli stessi, e cioè qualora il mutuatario divenga inadempiente. Sulla scorta di tali principi la S.C. ha affermato che “La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio”
(Cass. S.U. cit.; principio riaffermato ex multis da Cass. n. 31615/2021: “In tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento”).
Ebbene, alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, non può quindi essere condivisa né
l'operazione di cumulo degli interessi moratori con quelli corrispettivi né il ricorso alla formula per la determinazione del “T.E.M.O.” prospettate da parte attrice ai fini della valutazione dell'usura.
Tanto precisato, ai fini dell'esame della doglianza in esame, è stata disposta c.t.u. a cura del dott. , le cui conclusioni il Tribunale condivide e intende far propria in Persona_1 considerazione della completezza dei rilievi e degli accertamenti compiuti, della coerenza logica e correttezza scientifica dei criteri di conteggio, delle argomentazioni ivi svolte e delle repliche fornite alle osservazioni formulate. Del resto, “Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (Cass. n.
1815/2015).
L'ausiliario del giudice, sia nella relazione peritale depositata il 3.08.2022 sia nella successiva integrazione depositata il 6.09.2023, ha concluso che: “Nessuno sforamento si rileva per il tasso di mora in quanto quello pattuito è al di sotto della soglia usura sia nel trimestre di pattuizione che in quelli successivi così come quello in concreto applicato sui ritardi di pagamento come si evince dall'estratto conto che da quanto si rileva sono pari a pochi € al max € 6 circa”.
Per quanto riguarda gli interessi corrispettivi, nell'integrazione depositata il 6.09.2023, in conformità alle disposizioni del Tribunale di cui all'ordinanza del 26.05.2023, e quindi utilizzando il tasso previsto dai D.M. per la categoria “anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari” e tenendo conto ai fini del calcolo dell'usura delle spesa polizza, spese incasso RID e spese istruttoria, ha accertato che vi è stato uno sforamento della soglia usura L. n. 108/1996 nella misura dello 0,43%.
A tal proposito, in relazione alle osservazioni formulate dall'intermediario convenuto, appare opportuno evidenziare che correttamente sono state incluse le spese incasso RID e quelle di istruttoria dal momento che le “Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura” della Banca d'Italia vigenti all'epoca del contratto per cui è causa (2006, punto C4) prevedono che il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito e che sono incluse 1) le spese di istruttoria del finanziamento e 2) le spese di incasso delle rate.
Parimenti devono essere incluse le spese per la polizza assicurativa dal momento che essa è stata stipulata contestualmente al contratto di prestito personale, ha durata pari a quella del finanziamento, prevede un diritto di recesso limitato a 30 giorni e, inoltre, come evidenziato anche dall'ausiliario del giudice, assume prevalentemente la funzione di copertura del rischio di credito. Ne consegue che, in base ai più recenti orientamenti giurisprudenziali (cfr Cass. n.
8806/2017: “In relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito,
è necessario e sufficiente che detta spesa risulti collegata all'operazione di credito. La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa ed erogazioni”, nello stesso senso anche Cass.
n. 5160/2018; Cass. n. 2989/2022), la polizza deve ritenersi collegata all'operazione di credito e pertanto la relativa spesa va inclusa ai fini del calcolo dell'usura.
Accertata la natura usuraria degli interessi applicati, l'ausiliario del giudice ha quindi proceduto al ricalcolo del piano di ammortamento con epurazione degli interessi ai sensi dell'art. 1815 co. 2 c.c., così concludendo: “dall'estratto conto esibito si rileva che la signora o il suo erede ha/hanno pagato n. 83 rate per un totale di € 27.289,57 (€ 328,79 x 83) e Pt_2 considerando lo sforamento della soglia usura avrebbe invece maturato un credito di €
6.289,57 (€ 27.289,57 – € 21.000) quale differenza tra il totale delle rate pagate e l'importo iniziale del finanziamento concesso”. Come indicato nell'integrazione alla ctu l'importo di euro 6.289,57 è riferito alla data di gennaio 2016.
In definitiva, il Tribunale accerta la natura usuraria degli interessi previsti nel contratto di prestito personale n. 3034527 e per l'effetto in applicazione dell'art. 1815 co 2 c.c. dichiara che la clausola è nulla e non sono dovuti interessi. Per l'effetto la Controparte_1
nella quale la è stata fusa per incorporazione, va condannata al
[...] Controparte_2 pagamento in favore di dell'importo di euro 6.289,57 a titolo di interessi Parte_2
usurari indebitamente pagati oltre interessi legali dalla domanda a titolo di ripetizione di indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c.
5. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come indicate in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda, ai valori medi.
Le spese della CTU, così come liquidate con separato decreto, devono porsi definitivamente a carico della in base al principio della soccombenza. Controparte_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Lagonegro, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) dichiara la contumacia della Controparte_2 2) accoglie nei limiti indicati in parte motiva la domanda di parte attrice e, accertata la natura usurari degli interessi applicati nel contratto di prestito personale n. 3034527 per cui è causa, applicato l'art. 1815 co. 2 c.c., condanna la Controparte_1
in persona del l.r.p.t. al pagamento, per i motivi esposti in parte motiva, in
[...]
favore di , dell'importo di euro 6.289,57 oltre Parte_1
interessi legali dalla domanda;
3) condanna la in persona del l.r.p.t. al pagamento delle Controparte_1
spese di lite in favore di che liquida in complessivi Parte_1
euro 5.345,00 di cui euro 5.077,00 per compensi professionali ed euro 268,00 per esborsi, oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso forfettario per spese generali da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
4) pone definitivamente a carico della le spese di Controparte_1
CTU così come liquidate con separato decreto.
Così deciso in Lagonegro in data 26.05.2025
Il Giudice dott. Maurizio Ferrara