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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/10/2025, n. 3767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3767 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della GOP Dr. Ferdinando
Bisogni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8223/2024, avente ad oggetto:
Opposizione ex art 615 cpc Intimazione di Pagamento, promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata Parte_1 CodiceFiscale_1 presso lo studio dell'avv.to Santo Di Pasquale, P.I. , dal quale è P.IVA_1 rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti, Pec:
Email_1
Opponente
CONTRO
(C.F. ), rapp.ta e Controparte_1 P.IVA_2 difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. ), P.IVA_3
PEC Email_2
Opposto
Nonché
C.F. – P.I. Pec: Controparte_1 P.IVA_4
Email_3 Opposto
Nonché
Controparte_2
C.F. – P.I. , Pec: P.IVA_4 Email_4
Opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione ex art 615 cpc la dichiarava Parte_1 di avere ricevuto in data 17/06/2024 l'intimazione di pagamento n.
07120249019244832000 del 12/04/2024 da parte dell Controparte_1
, per conto dell' ,
[...] Controparte_2 all'esito della quale apprendeva l'esistenza di una pretesa creditoria di € 29.239,60 in relazione alla cartella esattoriale n. 0712004017412518000 notificatale il 28.01.2005, per crediti relativi a Contributo Sanitario Nazionale anno 1994 ed IRPEF anno 1994.
L'opponente eccepiva l'omessa notifica degli atti prodromici e l'intervenuta prescrizione.
Si costituiva l' , la quale eccepiva l'inammissibilità ed Controparte_1 improcedibilità dell'opposizione, stante la rituale notifica della prodromica cartella di pagamento, sottesa all'Intimazione di Pagamento impugnata, e depositava documentazione a suffragio.
Fissata l'udienza di comparizione del 04/03/2025, il Giudice designato, a seguito della espressa contestazione da parte opponente della copia della cartolina di ricevimento della Intimazione n. 07120149095155254000, della quale veniva disconosciuta la conformità con l'originale, nonché la firma autografa ivi apposta, rinviava per il deposito dell'originale da parte dell' all'udienza del Controparte_1
28/10/2025.
In data 03/09/2025 il procedimento in epigrafe veniva assegnato allo scrivente giudicante, giusta Decreto del Presidente di Sezione, il quale differiva l'udienza al
Pag. 2 di 5 30/10/2025.
All'esito dell'udienza, ritenendo la causa matura per la decisone, invitava le parti a rassegnare le proprie conclusioni e tratteneva la causa a sentenza.
MOTIVI
La domanda è fondata ed andrà accolta per i motivi di seguito esposti.
La presente azione va qualificata ai sensi dell'art. 615 c.p.c. essendo stati sollevati fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo.
A tal proposito, va sottolineato che con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. si esercita un'azione di mero accertamento negativo, sostenendosi l'inesistenza originaria del titolo esecutivo o la sua inefficacia sopravvenuta, in questo caso, prima dell'inizio del processo esecutivo (Cass., n. 12239 del 2007; Cass., n. 15190 del 2005).
Essa consiste, cioè, nell'impugnare l'azione esecutiva per una questione di merito, deducendo l'ingiustizia dell'esecuzione (anche se non ancora iniziata) perché senza titolo esecutivo o in contrasto con esso, e quindi, in generale, per difetto di titolo.
Con l'opposizione all'esecuzione è pure possibile contestare la validità, l'esistenza e l'efficacia del diritto incorporato nel titolo esecutivo (c.d. opposizione di merito), mirando ad ottenere un accertamento negativo circa l'esistenza del credito in esso consacrato.
Nel caso di specie, l'opponente sostiene l'illegittimità del titolo esecutivo de quo per non aver ricevuto la notifica degli atti prodromici, e pertanto eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito richiesto con la notifica dell'Intimazione di Pagamento.
Nel merito, l'eccezione di prescrizione è fondata.
In primo luogo, giova precisare che, trattandosi di credito derivante da Tributi Erariali, nello specifico Contributo Sanitario Nazionale e IRPEF, entrambi risalenti all'anno
1994, il termine prescrizionale da applicarsi è quello decennale.
Nel caso in esame il credito veniva dapprima richiesto con la notifica della cartella esattoriale n. 0712004017412518000 notificata il 28.01.2005.
Pag. 3 di 5 Risalendo il credito all'anno 1994, la cartella di pagamento è stata notificata in data
28.01.2005, oltre il termine prescrizionale di dieci anni.
Inoltre, dalla disamina della documentazione prodotta dall' Controparte_1
, risulta cha la prodromica cartella di pagamento n. 0712004017412518000
[...]
è stata notificata a mezzo di messo notificatore, a mani di persona diversa dal destinatario, mancando la prova dell'invio della – Comunicazione di Avvenuta Pt_2
Notifica.
La notifica così come effettuata non è regolare, in quanto agli atti manca la prova dell'invio della C.A.N. – Comunicazione di Avvenuta Notifica.
Con l'ordinanza n. 26069 del 24 settembre 2025, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema della notifica degli atti tributari, dichiarando illegittima la cartella di pagamento e il relativo preavviso di fermo amministrativo, notificati a mezzo messo notificatore, poiché entrambi erano stati consegnati a un familiare convivente della contribuente senza che fosse poi inviata la necessaria raccomandata informativa.
Nell'ambito della notificazione degli atti impositivi, quando la consegna non viene effettuata direttamente al destinatario ma a un soggetto terzo come, ad esempio, un familiare, un collaboratore domestico, il portiere del condominio, un dipendente o un incaricato alla ricezione, la procedura è considerata valida solo se viene successivamente inviata una comunicazione informativa tramite raccomandata semplice.
Pertanto, è decorso il termine prescrizionale decennale dall'anno del tributo, 1994, alla data notifica della intimazione di Pagamento 07120149095155254000, notificata in data
15/12/2014.
In relazione all'impugnazione della Intimazione di Pagamento successiva, n.
07120249019244832000 del 12/04/2024, notificata in data 17/06/2024, si è espressa la
Cassazione con Sentenza n. 16743/2024 secondo la quale è possibile impugnare l'ultima Intimazione di Pagamento notificata al contribuente al fine di eccepire l'intervenuta prescrizione del credito maturata tra la data di notifica delle singole cartelle presupposte e quella di notifica dell'Avviso di Intimazione non impugnato.
Pag. 4 di 5 L'opposizione, dunque, è fondata e va accolta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sommando i valori medi delle varie fasi (tranne quella istruttoria) dello scaglione di riferimento in base al quantum della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara l'illegittimità dell'Intimazione di
Pagamento n. 07120249019244832000 del 12.04.2024, annullando la stessa.
2) condanna, l' , alla refusione delle spese di lite, in Controparte_1 favore di parte opponente, che liquida in complessivi € 2.478,00, per onorario, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, se dovuti, oltre € 280,00 per spese, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
3) compensa le spese tra le restanti parti.
Aversa, 30/10/2025
Il GOP
Dr. Ferdinando Bisogni
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della GOP Dr. Ferdinando
Bisogni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8223/2024, avente ad oggetto:
Opposizione ex art 615 cpc Intimazione di Pagamento, promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata Parte_1 CodiceFiscale_1 presso lo studio dell'avv.to Santo Di Pasquale, P.I. , dal quale è P.IVA_1 rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti, Pec:
Email_1
Opponente
CONTRO
(C.F. ), rapp.ta e Controparte_1 P.IVA_2 difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. ), P.IVA_3
PEC Email_2
Opposto
Nonché
C.F. – P.I. Pec: Controparte_1 P.IVA_4
Email_3 Opposto
Nonché
Controparte_2
C.F. – P.I. , Pec: P.IVA_4 Email_4
Opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione ex art 615 cpc la dichiarava Parte_1 di avere ricevuto in data 17/06/2024 l'intimazione di pagamento n.
07120249019244832000 del 12/04/2024 da parte dell Controparte_1
, per conto dell' ,
[...] Controparte_2 all'esito della quale apprendeva l'esistenza di una pretesa creditoria di € 29.239,60 in relazione alla cartella esattoriale n. 0712004017412518000 notificatale il 28.01.2005, per crediti relativi a Contributo Sanitario Nazionale anno 1994 ed IRPEF anno 1994.
L'opponente eccepiva l'omessa notifica degli atti prodromici e l'intervenuta prescrizione.
Si costituiva l' , la quale eccepiva l'inammissibilità ed Controparte_1 improcedibilità dell'opposizione, stante la rituale notifica della prodromica cartella di pagamento, sottesa all'Intimazione di Pagamento impugnata, e depositava documentazione a suffragio.
Fissata l'udienza di comparizione del 04/03/2025, il Giudice designato, a seguito della espressa contestazione da parte opponente della copia della cartolina di ricevimento della Intimazione n. 07120149095155254000, della quale veniva disconosciuta la conformità con l'originale, nonché la firma autografa ivi apposta, rinviava per il deposito dell'originale da parte dell' all'udienza del Controparte_1
28/10/2025.
In data 03/09/2025 il procedimento in epigrafe veniva assegnato allo scrivente giudicante, giusta Decreto del Presidente di Sezione, il quale differiva l'udienza al
Pag. 2 di 5 30/10/2025.
All'esito dell'udienza, ritenendo la causa matura per la decisone, invitava le parti a rassegnare le proprie conclusioni e tratteneva la causa a sentenza.
MOTIVI
La domanda è fondata ed andrà accolta per i motivi di seguito esposti.
La presente azione va qualificata ai sensi dell'art. 615 c.p.c. essendo stati sollevati fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo.
A tal proposito, va sottolineato che con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. si esercita un'azione di mero accertamento negativo, sostenendosi l'inesistenza originaria del titolo esecutivo o la sua inefficacia sopravvenuta, in questo caso, prima dell'inizio del processo esecutivo (Cass., n. 12239 del 2007; Cass., n. 15190 del 2005).
Essa consiste, cioè, nell'impugnare l'azione esecutiva per una questione di merito, deducendo l'ingiustizia dell'esecuzione (anche se non ancora iniziata) perché senza titolo esecutivo o in contrasto con esso, e quindi, in generale, per difetto di titolo.
Con l'opposizione all'esecuzione è pure possibile contestare la validità, l'esistenza e l'efficacia del diritto incorporato nel titolo esecutivo (c.d. opposizione di merito), mirando ad ottenere un accertamento negativo circa l'esistenza del credito in esso consacrato.
Nel caso di specie, l'opponente sostiene l'illegittimità del titolo esecutivo de quo per non aver ricevuto la notifica degli atti prodromici, e pertanto eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito richiesto con la notifica dell'Intimazione di Pagamento.
Nel merito, l'eccezione di prescrizione è fondata.
In primo luogo, giova precisare che, trattandosi di credito derivante da Tributi Erariali, nello specifico Contributo Sanitario Nazionale e IRPEF, entrambi risalenti all'anno
1994, il termine prescrizionale da applicarsi è quello decennale.
Nel caso in esame il credito veniva dapprima richiesto con la notifica della cartella esattoriale n. 0712004017412518000 notificata il 28.01.2005.
Pag. 3 di 5 Risalendo il credito all'anno 1994, la cartella di pagamento è stata notificata in data
28.01.2005, oltre il termine prescrizionale di dieci anni.
Inoltre, dalla disamina della documentazione prodotta dall' Controparte_1
, risulta cha la prodromica cartella di pagamento n. 0712004017412518000
[...]
è stata notificata a mezzo di messo notificatore, a mani di persona diversa dal destinatario, mancando la prova dell'invio della – Comunicazione di Avvenuta Pt_2
Notifica.
La notifica così come effettuata non è regolare, in quanto agli atti manca la prova dell'invio della C.A.N. – Comunicazione di Avvenuta Notifica.
Con l'ordinanza n. 26069 del 24 settembre 2025, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema della notifica degli atti tributari, dichiarando illegittima la cartella di pagamento e il relativo preavviso di fermo amministrativo, notificati a mezzo messo notificatore, poiché entrambi erano stati consegnati a un familiare convivente della contribuente senza che fosse poi inviata la necessaria raccomandata informativa.
Nell'ambito della notificazione degli atti impositivi, quando la consegna non viene effettuata direttamente al destinatario ma a un soggetto terzo come, ad esempio, un familiare, un collaboratore domestico, il portiere del condominio, un dipendente o un incaricato alla ricezione, la procedura è considerata valida solo se viene successivamente inviata una comunicazione informativa tramite raccomandata semplice.
Pertanto, è decorso il termine prescrizionale decennale dall'anno del tributo, 1994, alla data notifica della intimazione di Pagamento 07120149095155254000, notificata in data
15/12/2014.
In relazione all'impugnazione della Intimazione di Pagamento successiva, n.
07120249019244832000 del 12/04/2024, notificata in data 17/06/2024, si è espressa la
Cassazione con Sentenza n. 16743/2024 secondo la quale è possibile impugnare l'ultima Intimazione di Pagamento notificata al contribuente al fine di eccepire l'intervenuta prescrizione del credito maturata tra la data di notifica delle singole cartelle presupposte e quella di notifica dell'Avviso di Intimazione non impugnato.
Pag. 4 di 5 L'opposizione, dunque, è fondata e va accolta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sommando i valori medi delle varie fasi (tranne quella istruttoria) dello scaglione di riferimento in base al quantum della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara l'illegittimità dell'Intimazione di
Pagamento n. 07120249019244832000 del 12.04.2024, annullando la stessa.
2) condanna, l' , alla refusione delle spese di lite, in Controparte_1 favore di parte opponente, che liquida in complessivi € 2.478,00, per onorario, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, se dovuti, oltre € 280,00 per spese, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
3) compensa le spese tra le restanti parti.
Aversa, 30/10/2025
Il GOP
Dr. Ferdinando Bisogni
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