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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 28/05/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr. Massimo CANOSA Presidente Dr.ssa Chiara D'ALFONSO Giudice Dr.ssa Maria Rosaria BONCOMPAGNI Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 659/2024 R.G., vertente
TRA
n. a Sulmona il 29.4.1975, CF Parte_1
difesa dall'Avv. Maria Rosaria Pedullà C.F._1
E
n. in Marocco il 30.11.1970, CF CP_1
, difeso dall'Avv. Vincenzo Menicucci C.F._2
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
L'Avv. Maria Rosaria Pedullà per conclude: “Voglia Parte_1
l'Onorevole Tribunale, contrariis reiectis, 1)Dichiarare la separazione dei coniugi
(matrimonio contratto in data 23-04-1998 a Lanciano, come in atti) con addebito
a CP_1
2)Disporre l'allontanamento di dalla casa coniugale sita in CP_1
Lanciano Via Corradino Marciani n 16, in quanto assegnata dal Comune di
Lanciano a con determina dirigenziale n 504/1811 del Parte_1
10.12.2018; 3)Assegnare esclusivamente a la proprietà dell'automobile Parte_1
Golf targata CT081TC, acquistata durante il matrimonio e che, per come dichiarato sempre dalla , le è stata ritirata la patente di guida per uso Pt_1 di sostanze stupefacenti.”
L'Avv. Vincenzo Menicucci per conclude: “si insiste CP_1 affinchè il Tribunale di Lanciano, Voglia, contrariis reiectis, pronunciare la separazione personale autorizzando i coniugi a vivere separati con obbligo di mutuo e reciproco rispetto, con rigetto della richiesta di addebito e revoca del provvedimento di assegnazione della casa coniugale.
Con vittoria di spese e compensi legali del presente giudizio”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente va osservato che non vi è dubbio che la convivenza tra i coniugi sia divenuta intollerabile essendosi anche la parte resistente associata alla domanda di separazione.
Quanto alla richiesta di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente nei confronti del va preliminarmente osservato che la sua pronuncia, CP_1
a differenza della mera constatazione di intollerabilità della convivenza, implica l'individuazione di comportamenti oggettivamente contrari ai doveri derivanti dal matrimonio che siano causa determinante l'intollerabilità della convivenza.
La violazione imputabile deve comunque essere causa della intollerabilità della convivenza o del grave pregiudizio all'educazione della prole e non sua conseguenza;
in altri termini, per l'addebito della separazione non è sufficiente il riscontro di una condotta contraria ai doveri del matrimonio, essendo altresì necessario che sussista un nesso di causalità rispetto alla intollerabilità della convivenza o al grave pregiudizio all'educazione della prole (C. 20256/2006;
C. 18074/2014).
Ne discende che non sussistono i presupposti per l'addebito allorché la condotta imputabile del coniuge sia intervenuta quando già era in atto la crisi coniugale o già era venuta meno l'affectio coniugalis (C. 977/2017; C.
10823/2016; C. 19450/2007).
Orbene, la domanda di addebito proposta dalla ricorrente, basata sull'utilizzo di droga del marito e su vessazioni psicologiche e insulti alla sua persona ad opera dello stesso, risulta totalmente sfornita di prova. Gli unici documenti prodotti, un certificato del del e un certificato della di Pt_2 CP_1 Pt_1 accesso al pronto soccorso risalente al 2017, nulla provano in ordine alle doglianze avanzate. Non essendo la documentazione prodotta idonea a fondare una domanda di addebito, e non avendo parte ricorrente richiesto l'ammissione di ulteriori prove, la richiesta avanzata non può trovare accoglimento.
Per quanto riguarda la casa coniugale, si conferma integralmente il provvedimento del 15.1.12025, disponendo che la stessa sia assegnata alla
[...]
Pt_1
Circa l'ulteriore richiesta di parte ricorrente, di assegnazione dell'automobile, se ne dichiara l'inammissibilità in quanto esula dal giudizio di separazione.
La natura delle questioni trattate ritiene di poter portare alla compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, definitivamente pronunciandosi nel procedimento n. 659/2024 RG, promosso da
[...]
nei confronti di così decide: Parte_1 CP_1
- Dichiara la separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1 che hanno contratto matrimonio in Lanciano il 23.4.1998 ed ordina l'annotazione del presente provvedimento sul registro degli atti di matrimonio di tale Comune (anno 1998 numero 6 parte I serie Ufficio 1);
- assegna la casa coniugale a;
Parte_1
- dichiara inammissibile e rigetta ogni altra domanda;
- dichiara integralmente compensate le spese del presente procedimento
Così deciso in Lanciano il 28.5.2025
Il Presidente Massimo Canosa