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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/01/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Quarta Sezione Civile
R.G. 22161/2020
SENTENZA nella causa civile tra
(C.F. , assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. BATTAGLIA MARA attore e
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
assistito e difeso dall'Avv. COCOLA FRANCESCO MATTIA convenuto
CONCLUSIONI per parte attrice del 24/06/24 : nel merito, in via principale: • accertare e dichiarare che la causa degli ammaloramenti per i quali si richiede il risarcimento è da attribuirsi al • CP_1 condannare il alla eliminazione delle cause CP_1 dell'ammaloramento; • condannare il al risarcimento di € CP_1
8.125 oltre IVA, per la ristrutturazione dell'appartamento della sig.ra ; Con vittoria di spese da distrarre a favore del presente Parte_1 difensore che si dichiara antistatario.
CONCLUSIONI per parte convenuta : nel merito: - rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto, mandando assolto il convenuto da ogni avversaria pretesa;
- visto l'art. 89 cpc, confermata l'ordinanza in data 07/04/22, dichiarare tenuta e condannare parte attrice al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, sofferto dall'avv. Francesco Cocola, da liquidarsi, in favore di quest'ultimo, nella misura che parrà di giustizia, e comunque, in misura non inferiore ad euro 1.000,00 Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA e successive occorrende.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 27/11/2020 la SI conveniva in giudizio innanzi a codesto Parte_1
Tribunale di Torino il per Controparte_2 sentirlo condannare all'eliminazione delle cause degli ammaloramenti presenti all'interno dell'appartamento di proprietà di parte attrice oltre al risarcimento del danno in favore di parte attrice quantificato in € € 4.225 + € 8.125 oltre IVA, per la ristrutturazione dell'appartamento della sig.ra ; oltre al risarcimento danni pari ad € 700 Parte_1 per l'imbiancatura dell'appartamento; al pagamento di € 200 al giorno per tutti i giorni in cui l'appartamento non sarà abitabile a causa della dannosità dei prodotti usati per la ristrutturazione e da ultimo in via equitativa al pagamento dei danni non patrimoniale per lesione al diritto dell'abitazione e al diritto alla salute. Con comparsa datata 29/01/2021 si costituiva nel presente giudizio il CP_1 convenuto chiedendo il rigetto di tutte le doman dalla parte attrice perché infondate. Nel corso della prima udienza in data 26/4/21 veniva rilevato il decesso del legale rappresentante del convenuto. Il processo veniva CP_1 interrotto con ordinanza del 30/04/21. Il Giudizio veniva riassunto e all'udienza del 12/07/21 venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 163 VI comma c.p.c.. La causa veniva trattenuta a riserva anche per la decisione sul deposito di note da parte del convenuto in data CP_1
17/11/21. Con ordinanza del 31/01/22 veniva disposta CTU tecnica percipiente per l'accertamento degli eventi dannosi lamentati da parte attrice e loro collocazione temporale oltre all'accertamento delle cause dei fenomeni se provenienti da parti condominiali individuando in questa eventualità gli interventi necessari ed esprimendosi sulla congruità degli interventi eseguiti dall'attrice e sulla necessità di abbandono dell'immobile durante gli eventuali lavori. Il consulente prestava giuramento e venivano assegnati i termini per lo pag. 2/13 svolgimento dell'incarico. La relazione anche con il mandato integrativo per supplemento di perizia veniva depositata in data 10 ottobre 2022. In data 27 ottobre il Giudice rilevata l'assenza di possibilità conciliative fra le parti riteneva la causa matura per la decisione. Entrambe le parti depistavano note di precisazione delle conclusioni e, da ultimo, in data 02/07/2024 la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La presente vertenza deve essere giuridicamente inquadrata nell'alveo dell'art. 2051 del codice civile come correttamente richiamato anche dalle parti in lite. L'ipotesi disciplinata dall'art. 2051 c.c. è un'ipotesi di responsabilità oggettiva che, come noto, esonera la parte attrice dalla prova dell'elemento soggettivo in capo al convenuto. Incombe sull'attore, non già come nell'ipotesi di cui all'art. 2043 la prova di tutti gli elementi della fattispecie il danno, il dolo o la colpa ed in nesso eziologico che lega comportamento doloso o colposo ed evento di danno, ma solo l'evento di danno ed in nesso di causa. L'art. 2051 esonera il danneggiato dalla prova dell'elemento soggettivo per il particolare rapporto che, in ragione della normativa, esiste fra la cosa ed il custode in grado di intervenire sulla sua pericolosità intrinseca e/o sopravvenuta.
L'attore danneggiato gode di una particolare posizione di tutela in ragione della responsabilità attribuita al custode dal legislatore il quale può liberarsi solo provando il caso fortuito.
pag. 3/13 Questa speciale condizione che la legge attribuisce all'attore non lo esonera, tuttavia, dalla prova rigorosa degli elementi che comunque concorrono a formare la fattispecie disciplinata. Parte attrice dunque, non può essere esonerata dalla prova del danno e della sua riconducibilità alla cosa della cui custodia è gravato il convenuto. Nel caso che interessa parte attrice deve provare i danni presenti nell'appartamento di sua proprietà e la loro riconducibilità ad elementi che si qualificano come parti comuni dell'edificio. In tema di responsabilità per danni cagionati da cosa in custodia, la funzione della norma di cui alla'rt. 2051 c.c., secondo cui “…ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito…” è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, in conformità al principio “cuius commoda eius et incommoda”.
Ne discende che elementi essenziali di tale fattispecie di responsabilità sono: a) l'esistenza di una relazione di custodia tra un soggetto e la “res”, tale da consentire al custode il potere di controllare le modalità di uso e conservazione della stessa, di eliminare le situazioni di pericolo eventualmente insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
b) la sussistenza del nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, a prescindere dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa e dalla condotta, diligente o meno, in concreto tenuta dal custode. Quanto,
pag. 4/13 infine, al regime di riparto dell'onere della prova, muovendosi dall'assunto che la responsabilità in esame si fonda, non su un comportamento o un'attività del custode, ma su una relazione di custodia intercorrente tra questi e la cosa dannosa e che il limite di tale responsabilità risiede nell'intervento di un fattore (il caso fortuito) che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma alle modalità di causazione del danno, discende che all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o del danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'assoluta eccezionalità. In altri termini, opera al riguardo un'inversione dell'onere della prova, per cui il danneggiato ha solo l'onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa e il danno, mentre sul custode grava l'onere di provare che il danno non
è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato.
(Tribunale Mantova, 04/09/2023, n.596).
Le ragioni di parte attrice potranno essere accolte solo se la stessa avrà provato gli elementi che delineano la fattispecie di cui all'art.2051 c.c.: il danno e la sua riconducibilità alla cosa pag. 5/13 nello specifico alle parti comuni di cui il come CP_1
ente di gestione è custode. Non sono state richieste, dalle parti, prove orali volte a dimostrare l'esistenza di ammaloramenti o danni e la loro collocazione temporale.
Parte attrice non ha presentato una propria relazione tecnica per l'accertamento della presenza dei bagnamenti lamentati e per la riconducibilità degli stessi a condizioni di parti comuni quali facciate o altri elementi. Sono state prodotte dalla GN (doc. 1 allegato all'atto di citazione e n. 6 Parte_1
allegato alla memoria n. 2) fotografie che, in quanto contestate, sono elementi provenienti da un'unica parte. Le fotografie ritraggono in parte macchie di umidità ed in parte muffe estese in alcuni locali dell'appartamento; in particolare viene documentato il locale bagno e parte del locale ingresso con pareti rosate;
dette foto non datate non provano il danno ed il nesso causale. Anche il documento n. 2 di parte attrice non è determinante anzi, nel fare riferimento alle muffe non esclude che le stesse siano determinate da ragioni di conduzione e comunque la relazione (una pagina di poche righe) non è idonea a provare il collegamento causale fra le macchie e le parti comuni come le facciate. La parte più importante delle fotografie, sia quelle allegate all'atto di citazione sia le successive prodotte con le memorie 183 VI comma c.p.c., evidenzia bagnamenti sui soffitti e dunque a confine con il pavimento dell'appartamento sovrastante non con le parti comuni. Non sono indicative né determinanti le pag. 6/13 fotografie che documentano muffe nelle vicinanze degli infissi dove è fortemente probabile che il fenomeno sia da ricollegare alla presenza di ponti termici (punti particolarmente freddi all'interno di locali riscaldati). Il preventivo di SA SR
(doc. 6) elenca una serie di lavorazioni all'interno dell'appartamento della GN senza Parte_1
preoccuparsi dell'origine delle macchie e/o delle muffe che suggerisce di trattare ed eliminare.
Il fatto come affermato da parte attrice non corroborato da relazione tecnica ha reso necessaria la consulenza percipiente che è stata disposta dal Giudice. La consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. Questi può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso
è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche
(Cassazione civile sez. II, 13/09/2022, n.26854). Il risultato della consulenza tecnica non ha evidenziato argomentazioni decisive o sostegno tesi attorea. Parte attrice non ha provato pag. 7/13 l'unico elemento che è richiesto dalla fattispecie di diritto è segnatamente il nesso di causa fra il danno e la cosa in custodia che a suo parere, lo avrebbe provocato. Il nesso eziologico affermato dalla GN non è Parte_1
corroborato da elementi di prova volti a suffragarlo. L'unico elemento a disposizione del Giudicante al fine di dipanare i fatti, presentati dalla parte attrice ma contestati dalla parte convenuta, è la relazione del perito consulente del Giudice. E' da premettere che il consulente del magistrato non ha potuto rilevare i fenomeni lamentati dalla parte attrice che alla data del sopralluogo li aveva già eliminati. Non risulta che il in concomitanza o successivamente CP_1
all'esecuzione dei lavori nell'abitazione dell'attrice, abbia eseguito opere straordinarie. Se nulla è stato fatto da parte del convenuto ed i bagnamenti e le muffe sono da ricollegarsi alle pareti condominiali ne consegue che i fenomeni documentati all'interno dell'appartamento di proprietà
dovrebbero ripresentarsi. Anche il perito Parte_1 Tes_1
dopo avere affermato che ha eseguito il sopralluogo solo basandosi sulle fotografie di parte attrice (contestate), constata di non avere rinvenuto fenomeni di bagnamento a distanza di ben 11 mesi dai lavori eseguiti a cura dell'attrice.
Anche la misurazione eseguita nel mese di Luglio 2022
(supplemento di indagine richiesto dalla parte attrice) non è determinante e/o probante. L'umidità riscontrata è bassa in quasi tutti i punti soggetti a rilievo con eccezioni legate alla pag. 8/13 parte esterna (cioè al balcone non oggetto di causa) ed ai soffitti (a confine con l'appartamento sovrastante). Il tecnico afferma che le cause di umidità sono da ricollegarsi con probabilità, dunque senza certezza, all'appartamento sovrastante e anche all'insufficiente aerazione. A dire del perito solo alcuni danni sul balcone sono causalmente ricollegabili ad elementi condominiali ma il balcone non è oggetto della presente vertenza. L'incertezza della relazione causale grava sulla parte attrice alla quale sola incombe l'onere della prova dell'eziologia del danno. Dall'incertezza è caratterizzata la relazione peritale anche nella parte ove esamina la risposta al quesito C). Viene constata la presenza di un innesto di tubazione nuova e viene ipotizzato che sia stato eseguito un intervento ad opera di un privato o ad opera del senza alcuna certezza dato che non vi è CP_1
menzione o prova dell'intervento che presumibilmente è avvenuto. Appurato che non è dimostra la riconducibilità dei fenomeni lamentati dalla parte attrice alle parti comuni nella custodia del convenuto non occorre esaminare i costi di ripristino anche alla luce degli interventi già eseguiti dalla GN . Come già argomentato, il preventivo Parte_1
SA, esaminato anche dal consulente del Giudice, non attiene la ricerca delle cause dello stato dei luoghi (situazione umidità appartamento ) ma solo l'eliminazione Parte_1
delle macchie, il trattamento delle superfici e la ritinteggiatura. E' appena il caso di osservare che le uniche pag. 9/13 zone ove il consulente indica la necessità di intervento sono il balcone ed il piccolo soppalco che non richiedono alcuna necessità di abbandono dell'abitazione e che, come evidenziato dal legale di parte attrice (osservazioni alla CTU e precisazione delle conclusioni) non sono oggetto di domanda.
La domanda di parte attrice non può essere accolta perché destituita di prova nell'an come nel quantum. Il danno non è più esistente all'epoca della presente vertenza e della relazione tecnica d'ufficio, unica ricostruzione della situazione fattuale a disposizione del Giudicante, dalla quale non è possibile determinarlo con certezza. Il nesso causale non è provato e non è stato possibile ricostruirlo a posteriori con gli elementi a disposizione del consulente del magistrato. Gli elementi che la normativa di settore e cioè l'art. 2051 c.c. pone a carico dell'attore non sono dimostrati e non sono provati.
I documenti, tardivamente prodotti dal CP_1
Convenuto, se pur non hanno concorso alla formazione del convincimento del Giudice sull'esito della domanda, possono essere valutati nel corso del presente giudizio. Sebbene, dunque, la produzione documentale sia intervenuta dopo la chiusura della fase istruttoria disciplinata dall'art. 183 c.p.c., la stessa non possa essere considerata totalmente inammissibile in quanto, con specifico riferimento all'atto prodotto, risulta che lo stesso sia stato formato solo in data successiva rispetto al termine di maturazione delle barriere pag. 10/13 preclusive per l'istruttoria. Può, dunque, applicarsi il principio giurisprudenziale pacifico della Suprema Corte secondo il quale la produzione di un documento formato dopo la scadenza del termine per il deposito delle memorie istruttorie non incorre nella decadenza di cui all'art. 183 c.p.c. comma 6 laddove sia impossibile produrlo nell'anzidetto termine e non richiede alcuna preventiva istanza di rimessione in termini (Cassazione civile sez. III,
13/06/2019 n. 15879). Di conseguenza, nel caso che ci occupa, anche in assenza di una formale rimessione in termini, l'atto prodotto - essendo, peraltro, anche rilevante ai fini della decisione - avrebbe potuto ugualmente trovare ingresso ed essere utilizzato ai fini del decidere. Detti atti – il verbale di assemblea condominiale ed il ricorso presentato innanzi al GdP ex art. 316 3 281 decies – corroborano la decisione alla quale è pervenuto il giudicante sulla base di tutti gli elementi del processo.
In merito, poi, allo svolgimento del processo ed al comportamento delle parti, ferma l'ordinanza del 07/04/2022 che ha già disposto la cancellazione della frase contenuta in atto di parte attrice da riferirsi alla parte convenuta e precisamente “affermando falsamente che era stato sottoscritto dalla ”, ritiene questo Giudicante che Parte_1
detta frase debba essere non solo cancellata ma anche sanzionata. In nessuno degli atti di parte convenuta vi è una pag. 11/13 falsa affermazione che attiene il documento prodotto che non
è indicato come firmato dalla parte attrice. Appare manifestamente come un abuso del diritto di difesa non necessario ed ultroneo il comportamento nella redazione dell'atto a tutela delle ragioni di parte attrice. L'affermazione contenuta nell'atto di parte attrice travalica l'esigenza del diritto di difesa e manifesta una mancanza di correttezza e di rispetto del collega del Giudice e dell'istituto processuale. Per le motivazioni addotte ritiene in applicazione dell'art. 89 c.p.c. di condannare parte attrice, in quanto gli atti del difensore sono sempre riferibili alla parte, al pagamento in favore dell'avv. Coccola Francesco Mattia della somma di € 500,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
Le spese di lite, calcolate considerando che la fase probatoria ha interessato la sola consulenza tecnica, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando nella causa proposta da con atto di citazione Parte_1
notificato il 27/11/2020 nei confronti di
[...]
così provvede: Respinge le Controparte_1
domande formulate dalla Parte Attrice Sig.ra Parte_1
perché infondata in fatto ed in diritto;
condanna la parte attrice al pagamento, in favore della parte convenuta
, delle spese del Controparte_3
presente giudizio, che liquida in € 4.200,00 - comprensiva pag. 12/13 della fase stragiudiziale - , oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge. Condanna parte attrice al versamento in favore dell'avv. Coccola Francesco
Mattia della somma di € 500,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
Così deciso Quarta Sezione Civile, in data 10/01/2025.
Il Giudice Onorario
Laura Gussoni
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Quarta Sezione Civile
R.G. 22161/2020
SENTENZA nella causa civile tra
(C.F. , assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. BATTAGLIA MARA attore e
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
assistito e difeso dall'Avv. COCOLA FRANCESCO MATTIA convenuto
CONCLUSIONI per parte attrice del 24/06/24 : nel merito, in via principale: • accertare e dichiarare che la causa degli ammaloramenti per i quali si richiede il risarcimento è da attribuirsi al • CP_1 condannare il alla eliminazione delle cause CP_1 dell'ammaloramento; • condannare il al risarcimento di € CP_1
8.125 oltre IVA, per la ristrutturazione dell'appartamento della sig.ra ; Con vittoria di spese da distrarre a favore del presente Parte_1 difensore che si dichiara antistatario.
CONCLUSIONI per parte convenuta : nel merito: - rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto, mandando assolto il convenuto da ogni avversaria pretesa;
- visto l'art. 89 cpc, confermata l'ordinanza in data 07/04/22, dichiarare tenuta e condannare parte attrice al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, sofferto dall'avv. Francesco Cocola, da liquidarsi, in favore di quest'ultimo, nella misura che parrà di giustizia, e comunque, in misura non inferiore ad euro 1.000,00 Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA e successive occorrende.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 27/11/2020 la SI conveniva in giudizio innanzi a codesto Parte_1
Tribunale di Torino il per Controparte_2 sentirlo condannare all'eliminazione delle cause degli ammaloramenti presenti all'interno dell'appartamento di proprietà di parte attrice oltre al risarcimento del danno in favore di parte attrice quantificato in € € 4.225 + € 8.125 oltre IVA, per la ristrutturazione dell'appartamento della sig.ra ; oltre al risarcimento danni pari ad € 700 Parte_1 per l'imbiancatura dell'appartamento; al pagamento di € 200 al giorno per tutti i giorni in cui l'appartamento non sarà abitabile a causa della dannosità dei prodotti usati per la ristrutturazione e da ultimo in via equitativa al pagamento dei danni non patrimoniale per lesione al diritto dell'abitazione e al diritto alla salute. Con comparsa datata 29/01/2021 si costituiva nel presente giudizio il CP_1 convenuto chiedendo il rigetto di tutte le doman dalla parte attrice perché infondate. Nel corso della prima udienza in data 26/4/21 veniva rilevato il decesso del legale rappresentante del convenuto. Il processo veniva CP_1 interrotto con ordinanza del 30/04/21. Il Giudizio veniva riassunto e all'udienza del 12/07/21 venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 163 VI comma c.p.c.. La causa veniva trattenuta a riserva anche per la decisione sul deposito di note da parte del convenuto in data CP_1
17/11/21. Con ordinanza del 31/01/22 veniva disposta CTU tecnica percipiente per l'accertamento degli eventi dannosi lamentati da parte attrice e loro collocazione temporale oltre all'accertamento delle cause dei fenomeni se provenienti da parti condominiali individuando in questa eventualità gli interventi necessari ed esprimendosi sulla congruità degli interventi eseguiti dall'attrice e sulla necessità di abbandono dell'immobile durante gli eventuali lavori. Il consulente prestava giuramento e venivano assegnati i termini per lo pag. 2/13 svolgimento dell'incarico. La relazione anche con il mandato integrativo per supplemento di perizia veniva depositata in data 10 ottobre 2022. In data 27 ottobre il Giudice rilevata l'assenza di possibilità conciliative fra le parti riteneva la causa matura per la decisione. Entrambe le parti depistavano note di precisazione delle conclusioni e, da ultimo, in data 02/07/2024 la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La presente vertenza deve essere giuridicamente inquadrata nell'alveo dell'art. 2051 del codice civile come correttamente richiamato anche dalle parti in lite. L'ipotesi disciplinata dall'art. 2051 c.c. è un'ipotesi di responsabilità oggettiva che, come noto, esonera la parte attrice dalla prova dell'elemento soggettivo in capo al convenuto. Incombe sull'attore, non già come nell'ipotesi di cui all'art. 2043 la prova di tutti gli elementi della fattispecie il danno, il dolo o la colpa ed in nesso eziologico che lega comportamento doloso o colposo ed evento di danno, ma solo l'evento di danno ed in nesso di causa. L'art. 2051 esonera il danneggiato dalla prova dell'elemento soggettivo per il particolare rapporto che, in ragione della normativa, esiste fra la cosa ed il custode in grado di intervenire sulla sua pericolosità intrinseca e/o sopravvenuta.
L'attore danneggiato gode di una particolare posizione di tutela in ragione della responsabilità attribuita al custode dal legislatore il quale può liberarsi solo provando il caso fortuito.
pag. 3/13 Questa speciale condizione che la legge attribuisce all'attore non lo esonera, tuttavia, dalla prova rigorosa degli elementi che comunque concorrono a formare la fattispecie disciplinata. Parte attrice dunque, non può essere esonerata dalla prova del danno e della sua riconducibilità alla cosa della cui custodia è gravato il convenuto. Nel caso che interessa parte attrice deve provare i danni presenti nell'appartamento di sua proprietà e la loro riconducibilità ad elementi che si qualificano come parti comuni dell'edificio. In tema di responsabilità per danni cagionati da cosa in custodia, la funzione della norma di cui alla'rt. 2051 c.c., secondo cui “…ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito…” è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, in conformità al principio “cuius commoda eius et incommoda”.
Ne discende che elementi essenziali di tale fattispecie di responsabilità sono: a) l'esistenza di una relazione di custodia tra un soggetto e la “res”, tale da consentire al custode il potere di controllare le modalità di uso e conservazione della stessa, di eliminare le situazioni di pericolo eventualmente insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
b) la sussistenza del nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, a prescindere dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa e dalla condotta, diligente o meno, in concreto tenuta dal custode. Quanto,
pag. 4/13 infine, al regime di riparto dell'onere della prova, muovendosi dall'assunto che la responsabilità in esame si fonda, non su un comportamento o un'attività del custode, ma su una relazione di custodia intercorrente tra questi e la cosa dannosa e che il limite di tale responsabilità risiede nell'intervento di un fattore (il caso fortuito) che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma alle modalità di causazione del danno, discende che all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o del danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'assoluta eccezionalità. In altri termini, opera al riguardo un'inversione dell'onere della prova, per cui il danneggiato ha solo l'onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa e il danno, mentre sul custode grava l'onere di provare che il danno non
è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato.
(Tribunale Mantova, 04/09/2023, n.596).
Le ragioni di parte attrice potranno essere accolte solo se la stessa avrà provato gli elementi che delineano la fattispecie di cui all'art.2051 c.c.: il danno e la sua riconducibilità alla cosa pag. 5/13 nello specifico alle parti comuni di cui il come CP_1
ente di gestione è custode. Non sono state richieste, dalle parti, prove orali volte a dimostrare l'esistenza di ammaloramenti o danni e la loro collocazione temporale.
Parte attrice non ha presentato una propria relazione tecnica per l'accertamento della presenza dei bagnamenti lamentati e per la riconducibilità degli stessi a condizioni di parti comuni quali facciate o altri elementi. Sono state prodotte dalla GN (doc. 1 allegato all'atto di citazione e n. 6 Parte_1
allegato alla memoria n. 2) fotografie che, in quanto contestate, sono elementi provenienti da un'unica parte. Le fotografie ritraggono in parte macchie di umidità ed in parte muffe estese in alcuni locali dell'appartamento; in particolare viene documentato il locale bagno e parte del locale ingresso con pareti rosate;
dette foto non datate non provano il danno ed il nesso causale. Anche il documento n. 2 di parte attrice non è determinante anzi, nel fare riferimento alle muffe non esclude che le stesse siano determinate da ragioni di conduzione e comunque la relazione (una pagina di poche righe) non è idonea a provare il collegamento causale fra le macchie e le parti comuni come le facciate. La parte più importante delle fotografie, sia quelle allegate all'atto di citazione sia le successive prodotte con le memorie 183 VI comma c.p.c., evidenzia bagnamenti sui soffitti e dunque a confine con il pavimento dell'appartamento sovrastante non con le parti comuni. Non sono indicative né determinanti le pag. 6/13 fotografie che documentano muffe nelle vicinanze degli infissi dove è fortemente probabile che il fenomeno sia da ricollegare alla presenza di ponti termici (punti particolarmente freddi all'interno di locali riscaldati). Il preventivo di SA SR
(doc. 6) elenca una serie di lavorazioni all'interno dell'appartamento della GN senza Parte_1
preoccuparsi dell'origine delle macchie e/o delle muffe che suggerisce di trattare ed eliminare.
Il fatto come affermato da parte attrice non corroborato da relazione tecnica ha reso necessaria la consulenza percipiente che è stata disposta dal Giudice. La consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. Questi può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso
è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche
(Cassazione civile sez. II, 13/09/2022, n.26854). Il risultato della consulenza tecnica non ha evidenziato argomentazioni decisive o sostegno tesi attorea. Parte attrice non ha provato pag. 7/13 l'unico elemento che è richiesto dalla fattispecie di diritto è segnatamente il nesso di causa fra il danno e la cosa in custodia che a suo parere, lo avrebbe provocato. Il nesso eziologico affermato dalla GN non è Parte_1
corroborato da elementi di prova volti a suffragarlo. L'unico elemento a disposizione del Giudicante al fine di dipanare i fatti, presentati dalla parte attrice ma contestati dalla parte convenuta, è la relazione del perito consulente del Giudice. E' da premettere che il consulente del magistrato non ha potuto rilevare i fenomeni lamentati dalla parte attrice che alla data del sopralluogo li aveva già eliminati. Non risulta che il in concomitanza o successivamente CP_1
all'esecuzione dei lavori nell'abitazione dell'attrice, abbia eseguito opere straordinarie. Se nulla è stato fatto da parte del convenuto ed i bagnamenti e le muffe sono da ricollegarsi alle pareti condominiali ne consegue che i fenomeni documentati all'interno dell'appartamento di proprietà
dovrebbero ripresentarsi. Anche il perito Parte_1 Tes_1
dopo avere affermato che ha eseguito il sopralluogo solo basandosi sulle fotografie di parte attrice (contestate), constata di non avere rinvenuto fenomeni di bagnamento a distanza di ben 11 mesi dai lavori eseguiti a cura dell'attrice.
Anche la misurazione eseguita nel mese di Luglio 2022
(supplemento di indagine richiesto dalla parte attrice) non è determinante e/o probante. L'umidità riscontrata è bassa in quasi tutti i punti soggetti a rilievo con eccezioni legate alla pag. 8/13 parte esterna (cioè al balcone non oggetto di causa) ed ai soffitti (a confine con l'appartamento sovrastante). Il tecnico afferma che le cause di umidità sono da ricollegarsi con probabilità, dunque senza certezza, all'appartamento sovrastante e anche all'insufficiente aerazione. A dire del perito solo alcuni danni sul balcone sono causalmente ricollegabili ad elementi condominiali ma il balcone non è oggetto della presente vertenza. L'incertezza della relazione causale grava sulla parte attrice alla quale sola incombe l'onere della prova dell'eziologia del danno. Dall'incertezza è caratterizzata la relazione peritale anche nella parte ove esamina la risposta al quesito C). Viene constata la presenza di un innesto di tubazione nuova e viene ipotizzato che sia stato eseguito un intervento ad opera di un privato o ad opera del senza alcuna certezza dato che non vi è CP_1
menzione o prova dell'intervento che presumibilmente è avvenuto. Appurato che non è dimostra la riconducibilità dei fenomeni lamentati dalla parte attrice alle parti comuni nella custodia del convenuto non occorre esaminare i costi di ripristino anche alla luce degli interventi già eseguiti dalla GN . Come già argomentato, il preventivo Parte_1
SA, esaminato anche dal consulente del Giudice, non attiene la ricerca delle cause dello stato dei luoghi (situazione umidità appartamento ) ma solo l'eliminazione Parte_1
delle macchie, il trattamento delle superfici e la ritinteggiatura. E' appena il caso di osservare che le uniche pag. 9/13 zone ove il consulente indica la necessità di intervento sono il balcone ed il piccolo soppalco che non richiedono alcuna necessità di abbandono dell'abitazione e che, come evidenziato dal legale di parte attrice (osservazioni alla CTU e precisazione delle conclusioni) non sono oggetto di domanda.
La domanda di parte attrice non può essere accolta perché destituita di prova nell'an come nel quantum. Il danno non è più esistente all'epoca della presente vertenza e della relazione tecnica d'ufficio, unica ricostruzione della situazione fattuale a disposizione del Giudicante, dalla quale non è possibile determinarlo con certezza. Il nesso causale non è provato e non è stato possibile ricostruirlo a posteriori con gli elementi a disposizione del consulente del magistrato. Gli elementi che la normativa di settore e cioè l'art. 2051 c.c. pone a carico dell'attore non sono dimostrati e non sono provati.
I documenti, tardivamente prodotti dal CP_1
Convenuto, se pur non hanno concorso alla formazione del convincimento del Giudice sull'esito della domanda, possono essere valutati nel corso del presente giudizio. Sebbene, dunque, la produzione documentale sia intervenuta dopo la chiusura della fase istruttoria disciplinata dall'art. 183 c.p.c., la stessa non possa essere considerata totalmente inammissibile in quanto, con specifico riferimento all'atto prodotto, risulta che lo stesso sia stato formato solo in data successiva rispetto al termine di maturazione delle barriere pag. 10/13 preclusive per l'istruttoria. Può, dunque, applicarsi il principio giurisprudenziale pacifico della Suprema Corte secondo il quale la produzione di un documento formato dopo la scadenza del termine per il deposito delle memorie istruttorie non incorre nella decadenza di cui all'art. 183 c.p.c. comma 6 laddove sia impossibile produrlo nell'anzidetto termine e non richiede alcuna preventiva istanza di rimessione in termini (Cassazione civile sez. III,
13/06/2019 n. 15879). Di conseguenza, nel caso che ci occupa, anche in assenza di una formale rimessione in termini, l'atto prodotto - essendo, peraltro, anche rilevante ai fini della decisione - avrebbe potuto ugualmente trovare ingresso ed essere utilizzato ai fini del decidere. Detti atti – il verbale di assemblea condominiale ed il ricorso presentato innanzi al GdP ex art. 316 3 281 decies – corroborano la decisione alla quale è pervenuto il giudicante sulla base di tutti gli elementi del processo.
In merito, poi, allo svolgimento del processo ed al comportamento delle parti, ferma l'ordinanza del 07/04/2022 che ha già disposto la cancellazione della frase contenuta in atto di parte attrice da riferirsi alla parte convenuta e precisamente “affermando falsamente che era stato sottoscritto dalla ”, ritiene questo Giudicante che Parte_1
detta frase debba essere non solo cancellata ma anche sanzionata. In nessuno degli atti di parte convenuta vi è una pag. 11/13 falsa affermazione che attiene il documento prodotto che non
è indicato come firmato dalla parte attrice. Appare manifestamente come un abuso del diritto di difesa non necessario ed ultroneo il comportamento nella redazione dell'atto a tutela delle ragioni di parte attrice. L'affermazione contenuta nell'atto di parte attrice travalica l'esigenza del diritto di difesa e manifesta una mancanza di correttezza e di rispetto del collega del Giudice e dell'istituto processuale. Per le motivazioni addotte ritiene in applicazione dell'art. 89 c.p.c. di condannare parte attrice, in quanto gli atti del difensore sono sempre riferibili alla parte, al pagamento in favore dell'avv. Coccola Francesco Mattia della somma di € 500,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
Le spese di lite, calcolate considerando che la fase probatoria ha interessato la sola consulenza tecnica, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando nella causa proposta da con atto di citazione Parte_1
notificato il 27/11/2020 nei confronti di
[...]
così provvede: Respinge le Controparte_1
domande formulate dalla Parte Attrice Sig.ra Parte_1
perché infondata in fatto ed in diritto;
condanna la parte attrice al pagamento, in favore della parte convenuta
, delle spese del Controparte_3
presente giudizio, che liquida in € 4.200,00 - comprensiva pag. 12/13 della fase stragiudiziale - , oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge. Condanna parte attrice al versamento in favore dell'avv. Coccola Francesco
Mattia della somma di € 500,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
Così deciso Quarta Sezione Civile, in data 10/01/2025.
Il Giudice Onorario
Laura Gussoni
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