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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 21/02/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N.1102/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai signori:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1102/2018 R.G. vertente tra
(C.F.: ), in persona del Sindaco pro- Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marianna Famà; appellante
e
(C.F.: ) e Controparte_1 C.F._1 [...]
(C.F.: , nella qualità di eredi del Sig. CP_2 C.F._2 Per_1
, rappresentati e difesi dall'avv. Elena M.T. Calabretta;
[...]
appellati
e
(C.F.: ) e CP_3 C.F._3 Controparte_4
(C.F.: ), nella qualità di eredi del Sig. , C.F._4 Persona_1 rappresentati e difesi dall'avv. Damiano Calabretta;
appellati
e
(C.F.: ), rappresentato e Controparte_5 C.F._5
difeso dal1'avv. Gianfranco Parenti;
appellato-appellante incidentale
1 e
Avv. (C.F.: ), rappresentato e CP_6 C.F._5
difeso dagli avv.ti Alessandro Bruno e Vincenzo Bruno;
appellato
e
PUBBLICO MINISTERO;
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 207/2018 del Tribunale di Paola, pubblicata il 14.03.2018, avente ad oggetto querela di falso
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il appellante: “Voglia l'On.le Corte d'Appello adìta, rigettata ogni Pt_1
contraria istanza e deduzione, ritenere fondati i motivi esposti e, previa dichiarazione di ammissibilità a sensi degli artt. 348 bis e 350 c.p.c., accogliere il presente appello e per l'effetto: - riformare integralmente la sentenza impugnata e, quindi, accertare, dichiarare legittimo e confermare il verbale di contestazione
n°P3060 del registro e n°768/2014 del 24/06/2014, a firma del verbalizzante
[...]
per tutte le motivazioni esposte ed argomentate in narrativa, con CP_5
condanna degli appellati alle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio;
- in ogni caso, accertare e dichiarare errata, ingiusta, arbitraria e sproporzionata, per tutte le motivazioni esposte in narrativa, la liquidazione degli onorari posti a carico delle parti soccombenti in primo grado, in solido, quantificati in € 10.343,00, oltre accessori di legge, distratti in favore dell'avv. , integralmente CP_6
pagati dal con mandato di spesa del 22/05/2018 e per l'effetto Parte_1
liquidare gli onorari del giudizio di primo grado, oltre accessori di legge, nel rispetto dei parametri previsti dal d.m. n. 55 del 2014; - condannare l'avv. CP_6
alla restituzione in favore del in persona del Sindaco pro
[...] Parte_1 tempore, dell'intera somma liquidata a titolo di compensi nel giudizio di primo grado, integralmente pagati dal con mandato di spesa del Parte_1
22/05/2018, in caso di accoglimento integrale del presente appello, ovvero condannare l'avv. alla restituzione, in favore del CP_6 Parte_1
in persona del Sindaco pro tempore di quella somma che risulterà non dovuta in caso di accoglimento solo del secondo motivo di appello;
- il tutto con condanna delle parti appellate alle spese e competenze del doppio grado del giudizio”.
2 Per gli appellati , e Controparte_1 Controparte_2 CP_3 [...]
: “si riporta integralmente ai propri atti e scritti difensivi, insistendo per CP_4
il globale accoglimento delle conclusioni ivi formulate, che debbono intendersi qui totalmente riportate e trascritte. Impugna e contesta tutte le deduzioni e richieste avversarie”.
Per : “insiste per l'accoglimento delle conclusioni formulate Controparte_5 nei propri scritti difensivi”.
Per avv. : “si riporta a tutti i propri atti e scritti difensivi, con CP_6
particolare riferimento al contenuto ed alle conclusioni, da intendersi qui ritrascritte, contenute nella depositata comparsa di costituzione e di risposta, così impugnando e contestando ogni eccezione, difesa, ed istanza dell'appellante e, comunque, qualunque contraria eccezione, deduzione e richiesta, in quanto infondate in fatto e in diritto, nonché inammissibili, il tutto, con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
FATTO e DIRITTO
§ 1.Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione in riassunzione, ritualmente notificato, il sig. Per_1
citava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Paola, il in
[...] Parte_1
persona del pro-tempore, il vigile urbano sig. con CP_7 Controparte_5
richiesta di intervento del P.M. presso la Procura della Repubblica di Paola, ai sensi dell'art. 71 c.p.c., al fine di sentir dichiarare la falsità del verbale di contestazione n.
P3060 del registro e n. 768/2014 del 24/06/2014, a firma del verbalizzante
[...]
con vittoria di spese e competenze. CP_5
A fondamento della domanda esponeva di avere preventivamente impugnato dinanzi al Giudice di Pace di con giudizio n. R.G. 597/2014, il verbale sopra Pt_1
indicato, sostenendo la falsità dello stesso sul presupposto che il veicolo di sua proprietà, modello Nissan Qashqai tg EV704KJ, non si sarebbe trovato in sosta vietata, nello spazio riservato alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide, alle ore 10:01 del giorno 24/06/2014 in Paola (CS), alla Via Falcone e
Borsellino, come risultante dal verbale impugnato, in quanto si trovava in Via degli
Itali dello stesso Comune. Precisava ed evidenziava la non corrispondenza alla realtà del verbale impugnato atteso che, in base agli accertamenti derivanti dalle risultanze del contatore satellitare di cui era dotata l'autovettura di sua proprietà (terminale
358639051978669, contratto n. MFL-3907731, Società Octo Telematics Italia srl,
3 con sede in Roma, Via Lamarto n. 51), emergeva che il veicolo Nissan Qashqai, in data 24/06/2014, alle ore 10:01, si trovava posizionato in in prossimità di Via Pt_1
degli Itali (e non in Via Falcone e Borsellino), a quadro spento (off) e che il terminale era regolarmente attivato e non venivano rilevati guasti funzionali dello stesso.
In via istruttoria chiedeva l'ammissione di accertamento tecnico sul contatore satellitare installato sul veicolo del , al fine di verificarne la perfetta Per_1 funzionalità e l'esattezza della sua rilevazione in ordine alla posizione dell'auto di sua proprietà, nella data ed ora in cui il vigile , dichiarava, nel Controparte_5 verbale di accertamento contestato, che l'auto del si trovava in via Falcone Per_1
e Borsellino del in sosta vietata, perché riservata alla sosta o Parte_1
fermata degli invalidi, nonché prova testimoniale con i testi e sulle circostanze meglio indicate e articolate in atti.
Si costituivano in giudizio il in persona del Sindaco pro- Parte_1
tempore, nonché il vigile urbano che resistevano alla domanda. Controparte_5
In particolare, contestavano gli elementi di prova prodotti dal , stante la Per_1
difettosità, mancanza di funzionalità ed inesattezza di rilevazione del contatore satellitare installato sull'autovettura di parte attrice ed evidenziavano la mancata produzione da parte dell'attore di documentazione attestante la regolarità, funzionalità e modalità di impiego dello strumento satellitare, nonché la mancata produzione di tabulati attestanti quanto dallo stesso sostenuto. Osservavano che i tracciati delle scatole nere non hanno alcuna valenza probatoria piena, posto che spesso sono esposti ad alterazioni e variazioni e i dati raccolti possono essere imprecisi ed infedeli rispetto alla esatta collocazione del veicolo ed ancora mettevano in risalto come il sig. fosse avvezzo a violare il codice della strada, in sosta Per_1
vietata, come dimostrato dai verbali di contestazione allegati in atti e come lo stesso avesse fatto uso di espressioni sconvenienti ed offensive nei confronti del vigile
In via istruttoria entrambi i convenuti chiedevano ordinarsi alla controparte la CP_5
produzione dei tabulati relativi al contatore satellitare installato sul veicolo dell'attore e si associavano alla richiesta di c.t.u. avanzata dallo stesso.
La causa veniva istruita a mezzo prova per testi e c.t.u..
Con sentenza n. 207/18 il Tribunale accoglieva la domanda di parte attrice e per l'effetto: - dichiarava “erga omnes” la falsità del verbale di contestazione di violazione del c.d.s. n. P3060 e n. di registro 768/2014 del 24/06/2014, a firma del vigile urbano oggetto dell'opposizione, introdotta da Controparte_5 Pt_2
[..
[...] , iscritta al n. 597/2014 r.g.a.c. del Giudice di Pace di - dichiarava,
[...] Pt_1 per effetto dell'accertata falsità, il verbale di contestazione di violazione al codice della strada predetto, privo di ogni effetto ed efficacia giuridica, ordinandone la totale cancellazione;
- poneva definitivamente a carico dei convenuti e Controparte_5
in persona del Sindaco p.t., in solido, il pagamento delle spese e Parte_1
compensi del c.t.u. ing. , come liquidati con separato Persona_2
provvedimento: condannava i convenuti e in Controparte_5 Parte_1
persona del Sindaco p.t., in solido, al pagamento delle spese processuali che venivano liquidate complessivamente in euro 10.343,00 (compenso tabellare medio- complessità media: fase di studio euro 2.025,00; fase introduttiva euro 1.349,00; fase istruttoria euro 3.560,00; fase decisionale euro 3.409,00 – non si riteneva di liquidare l'aumento per il numero delle parti, posto che i convenuti hanno assunto identica posizione processuale) oltre spese generali, cpa ed iva come per legge, distratte in favore dell'avv. dichiaratosi antistatario. CP_6
In particolare, il Tribunale richiamava le risultanze della c.t.u. a firma dell'ing.
, la quale aveva accertato che alla data del 24.06.2014 alle ore 10,01 Persona_2
l'autovettura del si trovava alla via Degli Itali del e non Per_1 Parte_1
alla via Falcone e Borsellino, così confermandosi le risultanze del report fornito da
Octo Telematics.
1.2.Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata anche al
Pubblico Ministero ai fini dell'intervento obbligatorio, il Parte_1
lamentando che il giudice di prime cure aveva fondato il proprio errato convincimento esclusivamente sulle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, all'esito della quale veniva riscontrata una divergenza tra quanto riportato nel verbale di contestazione n. P3060 del 24/06/2014, a firma del vigile urbano CP_5
e quanto emerso dalle registrazioni del terminale satellitare installato
[...] sull'autovettura Nissan Qashqai di proprietà del , trascurando la rilevanza Per_1 delle ulteriori risultanze processuali che avevano dimostrato, invece, l'inattendibilità dello strumento satellitare. non veniva mosso alcun riferimento sulla mancanza di un rigoroso percorso amministrativo che valuti la conformità tecnica di tali apparecchiature a norme di sicurezza, nonostante il chiaro quesito posto al ctu:
“Accerti ogni altro elemento utile ai fini della decisione della causa”. Esponeva ancora che il giudice di primo grado non aveva attribuito valenza probatoria alla prova testimoniale formulata e articolata dal nella persona Parte_1
5 dell'ausiliare del traffico il quale aveva esattamente chiarito il Persona_3
reale accadimento dei fatti, come già esposto in atti e come verrà meglio articolato nel prosieguo della presente comparsa conclusionale.
Il impugnava la sentenza anche in relazione alla liquidazione delle spese Pt_1
legali, che erano state poste, in solido, a carico di entrambe le parti convenute ed erano state integralmente sostenute da esso appellante con impegno di spesa del
22/05/2018. Lamentava il che il Tribunale era incorso in evidente errore Pt_1
laddove aveva applicato al caso di specie, ingiustamente ed arbitrariamente, lo scaglione relativo al valore della domanda indeterminabile, quando il valore della controversia, dichiarato nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, era pari ad
€ 102,50, il tutto in violazione del codice di rito e del D.M. n. 55/2014 secondo cui, al fine di individuare l'esatto scaglione di valore delle cause, richiama gli artt.10 e seguenti del codice di procedura civile che stabiliscono vari criteri per determinare, nel momento in cui la lite viene promossa (in cui si fissa il disputatum), tale parametro con riferimento alla domanda proposta. Denunciava, in ogni caso,
l'eccessività degli importi liquidati.
Sulla scorta di tali premesse, il formulava le conclusioni di cui in Pt_1
epigrafe.
Con separate comparse depositate in data 21.10.2018 si costituivano
[...]
, e quali eredi CP_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4 dell'originario attore , i quali eccepivano in via preliminare Persona_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. e nel merito ne chiedevano il rigetto in quanto infondato in fatto e in diritto.
In data 23.10.2018 si costituivano sia l'avv. che CP_6 CP_5
.
[...]
Il primo eccepiva in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva sul rilievo che il difensore antistatario non è parte nel giudizio di impugnazione che involga il "quantum" delle spese e competenze liquidate. Eccepiva, comunque, la inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e la infondatezza dello stesso.
chiedeva la riforma della sentenza di primo grado per gli stessi Controparte_5 motivi dedotti a sostegno dell'appello principale proposto dal Pt_1
All'udienza di prima comparizione del 23.10.2028 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 25.05.2021. Seguivano ulteriori differimenti per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
6 Con provvedimento del 19.12.2023 la Corte, preso atto dell'avvenuta cancellazione dall'albo dell'avv. Rita Sorace, difensore dell'appellato CP_5
, dichiarava l'interruzione del processo che veniva tempestivamente riassunto
[...]
dal Comune.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 29.10.2024 il Consigliere Istruttore assegnava i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 07.01.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le questioni preliminari
2.1. Va preliminarmente dato atto che non ha appellato Controparte_5
autonomamente la sentenza impugnata ma si é unicamente costituito in appello con atto depositato all'udienza di prima comparizione del 23.10.2018 senza dichiarare di proporre appello incidentale avverso la sentenza, pur richiedendo, nelle proprie conclusioni, la riforma della sentenza negli stessi termini richiesti dall'appellante principale e sulla base dei medesimi motivi.
Orbene, l'atto in esame si configura come appello incidentale adesivo consistendo in una impugnazione proposta successivamente e all'interno del medesimo processo già avviato con l'interposizione del gravame principale, fondata sugli stessi motivi di censura già avanzati dall'impugnante principale e rivolta contro lo stesso soggetto già destinatario del gravame principale.
In relazione alla ammissibilità della impugnazione incidentale tardiva adesiva, va richiamata la recente pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 8486/24 che ha inteso dare continuità all'orientamento già espresso dalle S.U. con la sentenza n. 24627/07 laddove, componendo un contrasto di giurisprudenza, é stato evidenziato come "l'impugnazione incidentale tardiva é sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte che l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza, e ciò sia quando essa rivesta le forme della contro impugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia quando
7 rivesta le forme della impugnazione adesiva, rivolta contro la parte investita dall'impugnazione principale, e, in tal caso, anche se fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente principale".
A tale determinazione le Sezioni Unite sono pervenute ritenendo che l'interesse all'impugnazione vada ravvisato tutte le volte che, anche nelle cause scindibili, esso sorga dall'impugnazione di uno solo dei coobbligati soccombenti in considerazione del fatto che tale impugnazione, se accolta, comporterebbe una modifica dell'assetto delle situazioni giuridiche accettate dall'altro coobbligato rimasto inerte poiché darebbe luogo ad una soccombenza totale o più grave di quella derivante dalla sentenza impugnata, soccombenza che era stata in origine ritenuta accettabile tenuto conto dell'onere economico e della durata del giudizio di impugnazione".
Nella specie, l'appello principale ha ad oggetto - tra l'altro - la liquidazione delle spese legali poste a carico dei convenuti in solido, sicchè è evidente che dall'accoglimento di esso potrebbe derivare, per l'appellato una soccombenza CP_5
più grave di quella stabilita dalla sentenza impugnata. Emerge, quindi, nitidamente l'interesse a proporre l'impugnazione incidentale tardiva.
2.2. Sempre in via preliminare va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'avv. . Questi ha sollevato l'eccezione CP_6
richiamando il consolidato indirizzo della Corte di Cassazione secondo cui il difensore antistatario, in cui favore siano state distratte le spese di lite, non assume nel successivo giudizio di impugnazione la qualità di parte, salvo che si controverta proprio sulla concessione della distrazione e nei limiti ed ai fini di tale censura.
Invero nella specie viene in rilievo altro orientamento, parimenti consolidato, della Suprema Corte secondo cui “Nell'ipotesi di riforma o annullamento della sentenza di condanna al pagamento delle spese e degli onorari in favore del difensore della parte vittoriosa, il quale abbia reso la dichiarazione in ordine alla distrazione delle spese (art. 93 c.p.c.), tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è lo stesso difensore distrattario. Infatti, il difensore distrattario risulta titolare di un autonomo rapporto instauratosi direttamente con la parte già soccombente, è pertanto, l'unico legittimato passivo rispetto all'azione di ripetizione
d'indebito oggettivo proposta, in favore della quale la restituzione di dette somme può essere disposta, oltre che in un giudizio autonomamente instaurato, anche dal giudice del gravame o, in caso di cassazione, dal giudice di rinvio (art. 389 c.p.c.)”
(da ultimo Cass. n. 21972/22).
8 Nel caso in esame il appellante ha convenuto l'avv. in proprio, Pt_1 CP_6
nella qualità di distrattario delle spese del giudizio di primo grado, al fine di ottenere dallo stesso, in caso di riforma della gravata sentenza, la restituzione delle somme direttamente versategli a titolo di spese legali e rispetto a tale domanda il legale distrattario è senz'altro legittimato passivo.
2.3. L'appello supera il vaglio di ammissibilità in rito di cui all'art. 342 c.p.c. fondandosi su critiche sufficientemente argomentate, in termini tali da consentire l'individuazione delle ragioni di doglianza, rispetto alla ricostruzione dei fatti e alla risoluzione delle questioni di diritto in primo grado, sulle quali è fondata la richiesta di riforma della sentenza appellata. Al riguardo, val la pena rilevare che la Suprema
Corte, con rilevante ed autorevole intervento nomofilattico, ha "mitigato" le rigide preclusioni formali introdotte dalla novellata disposizione processuale (Cass.
SS.UU. n. 27199 del 16/11/2017) con il consolidamento di un principio giuridico cui questo Collegio ha inteso uniformarsi, secondo il quale si esclude che l'atto d'appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella del primo grado.
2.4.Quanto all'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348-bis c.p.c. nel testo vigente ratione temporis (per non avere l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta), occorre evidenziare che, essendo stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la Corte ha implicitamente ritenuto che non vi fossero i presupposti per la pronuncia di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c.. La ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in considerazione dalle norme, è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria. Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348-bis e ter c.p.c..
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1. Con il primo motivo il ed lamentano Parte_1 Controparte_5
una erronea valutazione delle risultanze istruttorie del giudizio di primo grado.
9 Ad avviso degli appellanti il giudicante non avrebbe potuto porre a fondamento della decisione la c.t.u. espletata in corso di causa, non avendo l'ausiliario accertato la conformità tecnica del dispositivo satellitare. Osservano i dispositivi per il tracciamento dei veicoli e la ricostruzione dei sinistri sono privi di copertura regolamentare, non essendo stati ancora indicati i controlli necessari al loro perfetto funzionamento;
si tratta di dispositivi privi di omologazione, esistono soltanto delle certificazioni di prodotto e di servizio che attribuiscono “certezza di qualità” ai dispositivi commercializzati, e tale garanzia proviene esclusivamente dal produttore di tali strumenti. Secondo gli appellanti in assoluta carenza di copertura regolamentare è illegittimo attribuire attendibilità alle risultanze di siffatti strumenti satellitari.
Aggiungono che i dati della scatola nera e quanto concluso dal c.t.u. non possono invalidare gli altri elementi di prova raccolti nel giudizio di primo grado, univocamente convergenti sulla inattendibilità di tali strumenti satellitari.
Rilevano che la veridicità del verbale di contestazione è stata inficiata unicamente sulla scorta di una semplice dichiarazione pervenuta da un dipendente della Octo
Telematics Italia srl, parte interessata all'esito favorevole della lite;
che da tale dichiarazione si prendeva atto, in maniera imprecisata e assolutamente generica, che
“l'autovettura di parte attrice si trovava in prossimità di Via degli Itali”, senza alcuna esatta individuazione e collocazione della vettura (numero civico, documento fotografico, ecc…).
Lamentano, ancora, che il giudice di prime cure ha motivato ingiustamente la sentenza statuendo che: “Nè l'espletata prova testimoniale può portare seriamente
a soluzioni diverse, in quanto generica, imprecisa e per nulla utile a chiarire alcunché”, laddove invece dalle risultanze processuali si evince chiaramente che soltanto la prova testimoniale espletata dal si è rivelata imprecisa e per nulla Per_1 utile ai fini del decidere. Infatti, il teste dott. dirigente all'epoca Testimone_1
dei fatti del settore Ufficio Tecnico del sulle circostanze articolate Parte_1 dalla difesa dell'attore, nulla ricordava e il teste dipendente Testimone_2 dell'Ufficio Tecnico del forniva soltanto la distanza chilometrica Parte_1
tra Via degli Stadi e Via Falcone e Borsellino. Inoltre, il teste che maggiormente avrebbe potuto conferire conforto probatorio alle richieste dell'attore sarebbe stata la sig.ra del servizio Octo Telematics Italia srl, non comparsa benché Tes_3
ritualmente citata a rendere testimonianza. Il teste di parte convenuta, ER
10 , invece, contrariamente alle statuizioni contenute nella sentenza ER impugnata, è stato tutt'altro che generico ed impreciso e la sua deposizione è stata utile a chiarire il reale accadimento dei fatti, così come riportato nel verbale di contestazione impugnato, avendo il predetto teste dichiarato: “...preciso che mi trovavo sul posto ad operare quale ausiliare del traffico del Comune di ove Pt_1 operava anche l'agente . Preciso che alcune persone autorizzate al CP_8
parcheggio invalidi si erano lamentate della presenza di autovettura non autorizzata
e pertanto arriva l'agente . CP_5
Ritiene la Corte che le doglianze siano infondate avendo il Tribunale di Paola fatto buon governo delle risultanze istruttorie.
Va innanzitutto osservato che i rilievi degli appellanti in ordine alla pretesa inattendibilità delle risultanze del dispositivo satellitare installato sull'autovettura del non colgono nel segno. Per_1
Il c.t.u. ha, infatti, acquisito dalla società Octo Telematics Italia s.r.l. l'attestazione che alla data del 24.06.2014 “il terminale era regolarmente attivo e funzionante” e
“non è stato riscontrato alcun malfunzionamento o guasto dal sistema di autodiagnosi del terminale o dal … centro servizi”, ragion per cui “i sistemi preposti alla rilevazione di eventuali crash e delle percorrenze del veicolo risultavano correttamente operanti”. Né vi è motivo di dubitare della veridicità di detta attestazione, non comprendendosi quale potrebbe essere l'interesse, supposto dall'appellante, della società Octo Telematics ad un esito della lite favorevole all'attore.
L'ausiliario ha poi puntualmente risposto alle osservazioni delle parti convenute secondo cui, essendo stata redatta la Relazione di C.T.U. “sulla scorta della sola documentazione unilateralmente offerta dalla controparte e dalla OC
TE … sarebbe stato opportuno per il CTU procedere alla verifica di quanto richiesto mediante posizionamento dell'Autovettura del sig. (e Per_1
quindi della scatola nera della predetta autovettura) in Via Falcone e Borsellino, al fine, dunque, di esattamente verificare, alla presenza delle parti, le risultanze dello strumento fornito dalla OC TE”. Il c.t.u. ha al riguardo precisato che
“l'accertamento richiesto nell'interesse delle Parti convenute non risulta necessario ai fini della risposta ai Quesiti formulati dall'ill.mo Sig. poiché, a seguito di Pt_3
specifica richiesta avanzata a OC TE, lo scrivente ha avuto modo di acquisire l'intero tracciato degli spostamenti subiti dall'Autovettura di Parte Attrice
11 anche nel giorno precedente (23.04.2016) ai fatti di causa;
dall'analisi del report fornito da OC TE si deve escludere che vi possa essere stata la rilevazione di “una posizione al posto di un'altra”, ossia che possa esservi stata confusione tra Via degli Itali e Via Falcone e Borsellino. Infatti, il report fornito da OC TE contiene, non solo l'indirizzo della posizione in cui viene rilevato il veicolo al variare del tempo, ma anche le relative coordinate geografiche
(latitudine-longitudine). A tal proposito, come già detto in risposta al 1° Quesito, occorre altresì precisare che l'analisi condotta dallo scrivente è stata effettuata con riferimento esclusivamente alle coordinate geografiche, e non agli indirizzi che potrebbero essere, effettivamente, soggetti ad approssimazioni o errori dovuti a scarsa informazione del database del gestore OC TE, oppure ad aggiornamenti e variazioni della toponomastica non ancora sincronizzate nel citato database al momento della georeferenziazione. Ciò detto, pur riconoscendo quanto sostenuto dalle Parti convenute e cioè che Via Falcone e Borsellino, in linea d'aria, dista poche centinaia di metri da Via degli Itali, è altrettanto certo che il percorso seguito dal veicolo attoreo prima dell'ultimo spegnimento registratosi alle ore
20:47 del 23.06.2014 (ricostruito sulla base delle coordinate geografiche gps e non degli indirizzi) è tale che la posizione finale non può non coincidere con Via degli
Itali del Paola (CS) e non anche con Via Falcone e Borsellino” (cfr. Parte_1
pag. 20-21 della c.t.u.).
Sulla scorta degli accertamenti eseguiti l'autovettura del , la cui posizione Per_1
è stata rilevata in via Degli Itali (coincidente, peraltro, con l'indirizzo di residenza all'epoca del ) a quadro spento il giorno antecedente la data della presunta Per_1
violazione al codice della strada (ovverosia, il 23.06.2014 alle ore 20,47) ed, ancora,
a quadro spento sempre in via Degli Itali alle ore 08,53 del giorno 24.06.2014 (la rilevazione a quadro spento avviene, infatti, ogni dodici ore, come sopra precisato), solo alle ore 12,59 dello stesso giorno del 24 è risultata in movimento e, pertanto, anche al di là di qualsivoglia preteso errore nella rilevazione, non può sostenersi che alle 10,01 l'autovettura si trovasse in via Falcone e Borsellino, ovverosia in sosta ad un chilometro e quattrocento metri di distanza dall'ultima rilevazione a quadro spento.
Né, tantomeno, possono assumere rilievo le dichiarazioni generiche rese dall'ausiliario del traffico sig. , il quale ha fatto riferimento ad Persona_4
12 un'auto in sosta nello spazio riservato ai disabili in via Falcone e Borsellino, senza fornire alcun elemento utile ai fini del decidere.
Va, dunque, confermato l'accertamento della falsità del verbale di contestazione del 24.06.2014 contenuto nella sentenza impugnata.
3.2. Gli appellanti, con il secondo motivo, hanno impugnato il capo della sentenza relativo alla liquidazione delle spese legali in favore di parte attrice.
Lamentano che il Tribunale avrebbe applicato i parametri relativi ad una controversia di natura indeterminabile, mentre il valore della causa dichiarato sarebbe stato di soli euro 102,50 e che, comunque, avrebbe operato una liquidazione esagerata e sproporzionata in relazione alle caratteristiche dell'urgenza, del pregio dell'attività prestata, dell'importanza dell'opera, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, della quantità e qualità delle attività compiute, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e in fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali rilevanti.
Il motivo va accolto per le ragioni e nei limiti di cui appresso.
Correttamente il Tribunale ha ritenuto la controversia di valore indeterminabile.
Come chiarito dalla Suprema Corte “In materia di querela di falso in via incidentale, ed ai fini della liquidazione delle spese giudiziali, il valore della causa di falso deve ritenersi indeterminabile, giacché connaturato sia allo scopo del giudizio (che è quello di eliminare la verità del documento, anche al di là dell'utilizzo nella controversia in cui la querela è incidentalmente insorta), sia alle possibili implicazioni, al di fuori del processo, dell'accertamento della falsità” (cfr. Cass. n.
15642/17).
Tuttavia, avuto riguardo alla natura del documento oggetto di querela di falso ed alla semplicità delle questioni trattate, appare conforme a giustizia fare riferimento allo scaglione tariffario per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità, applicando i valori minimi, pervenendosi così ad una liquidazione di €4.488,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, cpa ed iva.
La sentenza impugnata va, quindi, riformata nei termini appena indicati.
Risultando ex actis l'avvenuta corresponsione, da parte del ed in favore Pt_1
del difensore distrattario, dell'intera somma liquidata in primo grado, l'avv. CP_6 va condannato alla restituzione, in favore del dell'importo eccedente la Pt_1
liquidazione sopra indicata.
13 § 4. Le spese processuali
4.1. L'accoglimento del solo motivo d'appello relativo alla liquidazione delle spese processuali giustifica la integrale compensazione delle spese di lite del presente grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dal in persona del pro-tempore, e sull'appello incidentale Parte_1 CP_7
adesivo proposto da , nei confronti di Controparte_5 Controparte_1
, , quali eredi di , e Controparte_2 CP_3 Controparte_4 Persona_1
dell'avv. , avverso la sentenza del Tribunale di Paola n. 207/2018, CP_6
pubblicata il 14.03.2018, così provvede:
a) accoglie l'appello principale e quello incidentale per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto, liquida in
€4.488,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva, le spese processuali del giudizio di primo grado a favore della parte attrice ed a carico dei convenuti, ed , in solido, condannando l'avv. Parte_1 Controparte_5
, distrattario, alla restituzione, in favore del dell'importo CP_6 Pt_1
eccedente la suddetta liquidazione;
b) compensa le spese di lite del presente grado.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 04.02.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai signori:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1102/2018 R.G. vertente tra
(C.F.: ), in persona del Sindaco pro- Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marianna Famà; appellante
e
(C.F.: ) e Controparte_1 C.F._1 [...]
(C.F.: , nella qualità di eredi del Sig. CP_2 C.F._2 Per_1
, rappresentati e difesi dall'avv. Elena M.T. Calabretta;
[...]
appellati
e
(C.F.: ) e CP_3 C.F._3 Controparte_4
(C.F.: ), nella qualità di eredi del Sig. , C.F._4 Persona_1 rappresentati e difesi dall'avv. Damiano Calabretta;
appellati
e
(C.F.: ), rappresentato e Controparte_5 C.F._5
difeso dal1'avv. Gianfranco Parenti;
appellato-appellante incidentale
1 e
Avv. (C.F.: ), rappresentato e CP_6 C.F._5
difeso dagli avv.ti Alessandro Bruno e Vincenzo Bruno;
appellato
e
PUBBLICO MINISTERO;
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 207/2018 del Tribunale di Paola, pubblicata il 14.03.2018, avente ad oggetto querela di falso
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il appellante: “Voglia l'On.le Corte d'Appello adìta, rigettata ogni Pt_1
contraria istanza e deduzione, ritenere fondati i motivi esposti e, previa dichiarazione di ammissibilità a sensi degli artt. 348 bis e 350 c.p.c., accogliere il presente appello e per l'effetto: - riformare integralmente la sentenza impugnata e, quindi, accertare, dichiarare legittimo e confermare il verbale di contestazione
n°P3060 del registro e n°768/2014 del 24/06/2014, a firma del verbalizzante
[...]
per tutte le motivazioni esposte ed argomentate in narrativa, con CP_5
condanna degli appellati alle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio;
- in ogni caso, accertare e dichiarare errata, ingiusta, arbitraria e sproporzionata, per tutte le motivazioni esposte in narrativa, la liquidazione degli onorari posti a carico delle parti soccombenti in primo grado, in solido, quantificati in € 10.343,00, oltre accessori di legge, distratti in favore dell'avv. , integralmente CP_6
pagati dal con mandato di spesa del 22/05/2018 e per l'effetto Parte_1
liquidare gli onorari del giudizio di primo grado, oltre accessori di legge, nel rispetto dei parametri previsti dal d.m. n. 55 del 2014; - condannare l'avv. CP_6
alla restituzione in favore del in persona del Sindaco pro
[...] Parte_1 tempore, dell'intera somma liquidata a titolo di compensi nel giudizio di primo grado, integralmente pagati dal con mandato di spesa del Parte_1
22/05/2018, in caso di accoglimento integrale del presente appello, ovvero condannare l'avv. alla restituzione, in favore del CP_6 Parte_1
in persona del Sindaco pro tempore di quella somma che risulterà non dovuta in caso di accoglimento solo del secondo motivo di appello;
- il tutto con condanna delle parti appellate alle spese e competenze del doppio grado del giudizio”.
2 Per gli appellati , e Controparte_1 Controparte_2 CP_3 [...]
: “si riporta integralmente ai propri atti e scritti difensivi, insistendo per CP_4
il globale accoglimento delle conclusioni ivi formulate, che debbono intendersi qui totalmente riportate e trascritte. Impugna e contesta tutte le deduzioni e richieste avversarie”.
Per : “insiste per l'accoglimento delle conclusioni formulate Controparte_5 nei propri scritti difensivi”.
Per avv. : “si riporta a tutti i propri atti e scritti difensivi, con CP_6
particolare riferimento al contenuto ed alle conclusioni, da intendersi qui ritrascritte, contenute nella depositata comparsa di costituzione e di risposta, così impugnando e contestando ogni eccezione, difesa, ed istanza dell'appellante e, comunque, qualunque contraria eccezione, deduzione e richiesta, in quanto infondate in fatto e in diritto, nonché inammissibili, il tutto, con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
FATTO e DIRITTO
§ 1.Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione in riassunzione, ritualmente notificato, il sig. Per_1
citava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Paola, il in
[...] Parte_1
persona del pro-tempore, il vigile urbano sig. con CP_7 Controparte_5
richiesta di intervento del P.M. presso la Procura della Repubblica di Paola, ai sensi dell'art. 71 c.p.c., al fine di sentir dichiarare la falsità del verbale di contestazione n.
P3060 del registro e n. 768/2014 del 24/06/2014, a firma del verbalizzante
[...]
con vittoria di spese e competenze. CP_5
A fondamento della domanda esponeva di avere preventivamente impugnato dinanzi al Giudice di Pace di con giudizio n. R.G. 597/2014, il verbale sopra Pt_1
indicato, sostenendo la falsità dello stesso sul presupposto che il veicolo di sua proprietà, modello Nissan Qashqai tg EV704KJ, non si sarebbe trovato in sosta vietata, nello spazio riservato alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide, alle ore 10:01 del giorno 24/06/2014 in Paola (CS), alla Via Falcone e
Borsellino, come risultante dal verbale impugnato, in quanto si trovava in Via degli
Itali dello stesso Comune. Precisava ed evidenziava la non corrispondenza alla realtà del verbale impugnato atteso che, in base agli accertamenti derivanti dalle risultanze del contatore satellitare di cui era dotata l'autovettura di sua proprietà (terminale
358639051978669, contratto n. MFL-3907731, Società Octo Telematics Italia srl,
3 con sede in Roma, Via Lamarto n. 51), emergeva che il veicolo Nissan Qashqai, in data 24/06/2014, alle ore 10:01, si trovava posizionato in in prossimità di Via Pt_1
degli Itali (e non in Via Falcone e Borsellino), a quadro spento (off) e che il terminale era regolarmente attivato e non venivano rilevati guasti funzionali dello stesso.
In via istruttoria chiedeva l'ammissione di accertamento tecnico sul contatore satellitare installato sul veicolo del , al fine di verificarne la perfetta Per_1 funzionalità e l'esattezza della sua rilevazione in ordine alla posizione dell'auto di sua proprietà, nella data ed ora in cui il vigile , dichiarava, nel Controparte_5 verbale di accertamento contestato, che l'auto del si trovava in via Falcone Per_1
e Borsellino del in sosta vietata, perché riservata alla sosta o Parte_1
fermata degli invalidi, nonché prova testimoniale con i testi e sulle circostanze meglio indicate e articolate in atti.
Si costituivano in giudizio il in persona del Sindaco pro- Parte_1
tempore, nonché il vigile urbano che resistevano alla domanda. Controparte_5
In particolare, contestavano gli elementi di prova prodotti dal , stante la Per_1
difettosità, mancanza di funzionalità ed inesattezza di rilevazione del contatore satellitare installato sull'autovettura di parte attrice ed evidenziavano la mancata produzione da parte dell'attore di documentazione attestante la regolarità, funzionalità e modalità di impiego dello strumento satellitare, nonché la mancata produzione di tabulati attestanti quanto dallo stesso sostenuto. Osservavano che i tracciati delle scatole nere non hanno alcuna valenza probatoria piena, posto che spesso sono esposti ad alterazioni e variazioni e i dati raccolti possono essere imprecisi ed infedeli rispetto alla esatta collocazione del veicolo ed ancora mettevano in risalto come il sig. fosse avvezzo a violare il codice della strada, in sosta Per_1
vietata, come dimostrato dai verbali di contestazione allegati in atti e come lo stesso avesse fatto uso di espressioni sconvenienti ed offensive nei confronti del vigile
In via istruttoria entrambi i convenuti chiedevano ordinarsi alla controparte la CP_5
produzione dei tabulati relativi al contatore satellitare installato sul veicolo dell'attore e si associavano alla richiesta di c.t.u. avanzata dallo stesso.
La causa veniva istruita a mezzo prova per testi e c.t.u..
Con sentenza n. 207/18 il Tribunale accoglieva la domanda di parte attrice e per l'effetto: - dichiarava “erga omnes” la falsità del verbale di contestazione di violazione del c.d.s. n. P3060 e n. di registro 768/2014 del 24/06/2014, a firma del vigile urbano oggetto dell'opposizione, introdotta da Controparte_5 Pt_2
[..
[...] , iscritta al n. 597/2014 r.g.a.c. del Giudice di Pace di - dichiarava,
[...] Pt_1 per effetto dell'accertata falsità, il verbale di contestazione di violazione al codice della strada predetto, privo di ogni effetto ed efficacia giuridica, ordinandone la totale cancellazione;
- poneva definitivamente a carico dei convenuti e Controparte_5
in persona del Sindaco p.t., in solido, il pagamento delle spese e Parte_1
compensi del c.t.u. ing. , come liquidati con separato Persona_2
provvedimento: condannava i convenuti e in Controparte_5 Parte_1
persona del Sindaco p.t., in solido, al pagamento delle spese processuali che venivano liquidate complessivamente in euro 10.343,00 (compenso tabellare medio- complessità media: fase di studio euro 2.025,00; fase introduttiva euro 1.349,00; fase istruttoria euro 3.560,00; fase decisionale euro 3.409,00 – non si riteneva di liquidare l'aumento per il numero delle parti, posto che i convenuti hanno assunto identica posizione processuale) oltre spese generali, cpa ed iva come per legge, distratte in favore dell'avv. dichiaratosi antistatario. CP_6
In particolare, il Tribunale richiamava le risultanze della c.t.u. a firma dell'ing.
, la quale aveva accertato che alla data del 24.06.2014 alle ore 10,01 Persona_2
l'autovettura del si trovava alla via Degli Itali del e non Per_1 Parte_1
alla via Falcone e Borsellino, così confermandosi le risultanze del report fornito da
Octo Telematics.
1.2.Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata anche al
Pubblico Ministero ai fini dell'intervento obbligatorio, il Parte_1
lamentando che il giudice di prime cure aveva fondato il proprio errato convincimento esclusivamente sulle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, all'esito della quale veniva riscontrata una divergenza tra quanto riportato nel verbale di contestazione n. P3060 del 24/06/2014, a firma del vigile urbano CP_5
e quanto emerso dalle registrazioni del terminale satellitare installato
[...] sull'autovettura Nissan Qashqai di proprietà del , trascurando la rilevanza Per_1 delle ulteriori risultanze processuali che avevano dimostrato, invece, l'inattendibilità dello strumento satellitare. non veniva mosso alcun riferimento sulla mancanza di un rigoroso percorso amministrativo che valuti la conformità tecnica di tali apparecchiature a norme di sicurezza, nonostante il chiaro quesito posto al ctu:
“Accerti ogni altro elemento utile ai fini della decisione della causa”. Esponeva ancora che il giudice di primo grado non aveva attribuito valenza probatoria alla prova testimoniale formulata e articolata dal nella persona Parte_1
5 dell'ausiliare del traffico il quale aveva esattamente chiarito il Persona_3
reale accadimento dei fatti, come già esposto in atti e come verrà meglio articolato nel prosieguo della presente comparsa conclusionale.
Il impugnava la sentenza anche in relazione alla liquidazione delle spese Pt_1
legali, che erano state poste, in solido, a carico di entrambe le parti convenute ed erano state integralmente sostenute da esso appellante con impegno di spesa del
22/05/2018. Lamentava il che il Tribunale era incorso in evidente errore Pt_1
laddove aveva applicato al caso di specie, ingiustamente ed arbitrariamente, lo scaglione relativo al valore della domanda indeterminabile, quando il valore della controversia, dichiarato nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, era pari ad
€ 102,50, il tutto in violazione del codice di rito e del D.M. n. 55/2014 secondo cui, al fine di individuare l'esatto scaglione di valore delle cause, richiama gli artt.10 e seguenti del codice di procedura civile che stabiliscono vari criteri per determinare, nel momento in cui la lite viene promossa (in cui si fissa il disputatum), tale parametro con riferimento alla domanda proposta. Denunciava, in ogni caso,
l'eccessività degli importi liquidati.
Sulla scorta di tali premesse, il formulava le conclusioni di cui in Pt_1
epigrafe.
Con separate comparse depositate in data 21.10.2018 si costituivano
[...]
, e quali eredi CP_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4 dell'originario attore , i quali eccepivano in via preliminare Persona_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. e nel merito ne chiedevano il rigetto in quanto infondato in fatto e in diritto.
In data 23.10.2018 si costituivano sia l'avv. che CP_6 CP_5
.
[...]
Il primo eccepiva in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva sul rilievo che il difensore antistatario non è parte nel giudizio di impugnazione che involga il "quantum" delle spese e competenze liquidate. Eccepiva, comunque, la inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e la infondatezza dello stesso.
chiedeva la riforma della sentenza di primo grado per gli stessi Controparte_5 motivi dedotti a sostegno dell'appello principale proposto dal Pt_1
All'udienza di prima comparizione del 23.10.2028 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 25.05.2021. Seguivano ulteriori differimenti per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
6 Con provvedimento del 19.12.2023 la Corte, preso atto dell'avvenuta cancellazione dall'albo dell'avv. Rita Sorace, difensore dell'appellato CP_5
, dichiarava l'interruzione del processo che veniva tempestivamente riassunto
[...]
dal Comune.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 29.10.2024 il Consigliere Istruttore assegnava i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 07.01.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le questioni preliminari
2.1. Va preliminarmente dato atto che non ha appellato Controparte_5
autonomamente la sentenza impugnata ma si é unicamente costituito in appello con atto depositato all'udienza di prima comparizione del 23.10.2018 senza dichiarare di proporre appello incidentale avverso la sentenza, pur richiedendo, nelle proprie conclusioni, la riforma della sentenza negli stessi termini richiesti dall'appellante principale e sulla base dei medesimi motivi.
Orbene, l'atto in esame si configura come appello incidentale adesivo consistendo in una impugnazione proposta successivamente e all'interno del medesimo processo già avviato con l'interposizione del gravame principale, fondata sugli stessi motivi di censura già avanzati dall'impugnante principale e rivolta contro lo stesso soggetto già destinatario del gravame principale.
In relazione alla ammissibilità della impugnazione incidentale tardiva adesiva, va richiamata la recente pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 8486/24 che ha inteso dare continuità all'orientamento già espresso dalle S.U. con la sentenza n. 24627/07 laddove, componendo un contrasto di giurisprudenza, é stato evidenziato come "l'impugnazione incidentale tardiva é sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte che l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza, e ciò sia quando essa rivesta le forme della contro impugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia quando
7 rivesta le forme della impugnazione adesiva, rivolta contro la parte investita dall'impugnazione principale, e, in tal caso, anche se fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente principale".
A tale determinazione le Sezioni Unite sono pervenute ritenendo che l'interesse all'impugnazione vada ravvisato tutte le volte che, anche nelle cause scindibili, esso sorga dall'impugnazione di uno solo dei coobbligati soccombenti in considerazione del fatto che tale impugnazione, se accolta, comporterebbe una modifica dell'assetto delle situazioni giuridiche accettate dall'altro coobbligato rimasto inerte poiché darebbe luogo ad una soccombenza totale o più grave di quella derivante dalla sentenza impugnata, soccombenza che era stata in origine ritenuta accettabile tenuto conto dell'onere economico e della durata del giudizio di impugnazione".
Nella specie, l'appello principale ha ad oggetto - tra l'altro - la liquidazione delle spese legali poste a carico dei convenuti in solido, sicchè è evidente che dall'accoglimento di esso potrebbe derivare, per l'appellato una soccombenza CP_5
più grave di quella stabilita dalla sentenza impugnata. Emerge, quindi, nitidamente l'interesse a proporre l'impugnazione incidentale tardiva.
2.2. Sempre in via preliminare va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'avv. . Questi ha sollevato l'eccezione CP_6
richiamando il consolidato indirizzo della Corte di Cassazione secondo cui il difensore antistatario, in cui favore siano state distratte le spese di lite, non assume nel successivo giudizio di impugnazione la qualità di parte, salvo che si controverta proprio sulla concessione della distrazione e nei limiti ed ai fini di tale censura.
Invero nella specie viene in rilievo altro orientamento, parimenti consolidato, della Suprema Corte secondo cui “Nell'ipotesi di riforma o annullamento della sentenza di condanna al pagamento delle spese e degli onorari in favore del difensore della parte vittoriosa, il quale abbia reso la dichiarazione in ordine alla distrazione delle spese (art. 93 c.p.c.), tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è lo stesso difensore distrattario. Infatti, il difensore distrattario risulta titolare di un autonomo rapporto instauratosi direttamente con la parte già soccombente, è pertanto, l'unico legittimato passivo rispetto all'azione di ripetizione
d'indebito oggettivo proposta, in favore della quale la restituzione di dette somme può essere disposta, oltre che in un giudizio autonomamente instaurato, anche dal giudice del gravame o, in caso di cassazione, dal giudice di rinvio (art. 389 c.p.c.)”
(da ultimo Cass. n. 21972/22).
8 Nel caso in esame il appellante ha convenuto l'avv. in proprio, Pt_1 CP_6
nella qualità di distrattario delle spese del giudizio di primo grado, al fine di ottenere dallo stesso, in caso di riforma della gravata sentenza, la restituzione delle somme direttamente versategli a titolo di spese legali e rispetto a tale domanda il legale distrattario è senz'altro legittimato passivo.
2.3. L'appello supera il vaglio di ammissibilità in rito di cui all'art. 342 c.p.c. fondandosi su critiche sufficientemente argomentate, in termini tali da consentire l'individuazione delle ragioni di doglianza, rispetto alla ricostruzione dei fatti e alla risoluzione delle questioni di diritto in primo grado, sulle quali è fondata la richiesta di riforma della sentenza appellata. Al riguardo, val la pena rilevare che la Suprema
Corte, con rilevante ed autorevole intervento nomofilattico, ha "mitigato" le rigide preclusioni formali introdotte dalla novellata disposizione processuale (Cass.
SS.UU. n. 27199 del 16/11/2017) con il consolidamento di un principio giuridico cui questo Collegio ha inteso uniformarsi, secondo il quale si esclude che l'atto d'appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella del primo grado.
2.4.Quanto all'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348-bis c.p.c. nel testo vigente ratione temporis (per non avere l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta), occorre evidenziare che, essendo stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la Corte ha implicitamente ritenuto che non vi fossero i presupposti per la pronuncia di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c.. La ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in considerazione dalle norme, è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria. Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348-bis e ter c.p.c..
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1. Con il primo motivo il ed lamentano Parte_1 Controparte_5
una erronea valutazione delle risultanze istruttorie del giudizio di primo grado.
9 Ad avviso degli appellanti il giudicante non avrebbe potuto porre a fondamento della decisione la c.t.u. espletata in corso di causa, non avendo l'ausiliario accertato la conformità tecnica del dispositivo satellitare. Osservano i dispositivi per il tracciamento dei veicoli e la ricostruzione dei sinistri sono privi di copertura regolamentare, non essendo stati ancora indicati i controlli necessari al loro perfetto funzionamento;
si tratta di dispositivi privi di omologazione, esistono soltanto delle certificazioni di prodotto e di servizio che attribuiscono “certezza di qualità” ai dispositivi commercializzati, e tale garanzia proviene esclusivamente dal produttore di tali strumenti. Secondo gli appellanti in assoluta carenza di copertura regolamentare è illegittimo attribuire attendibilità alle risultanze di siffatti strumenti satellitari.
Aggiungono che i dati della scatola nera e quanto concluso dal c.t.u. non possono invalidare gli altri elementi di prova raccolti nel giudizio di primo grado, univocamente convergenti sulla inattendibilità di tali strumenti satellitari.
Rilevano che la veridicità del verbale di contestazione è stata inficiata unicamente sulla scorta di una semplice dichiarazione pervenuta da un dipendente della Octo
Telematics Italia srl, parte interessata all'esito favorevole della lite;
che da tale dichiarazione si prendeva atto, in maniera imprecisata e assolutamente generica, che
“l'autovettura di parte attrice si trovava in prossimità di Via degli Itali”, senza alcuna esatta individuazione e collocazione della vettura (numero civico, documento fotografico, ecc…).
Lamentano, ancora, che il giudice di prime cure ha motivato ingiustamente la sentenza statuendo che: “Nè l'espletata prova testimoniale può portare seriamente
a soluzioni diverse, in quanto generica, imprecisa e per nulla utile a chiarire alcunché”, laddove invece dalle risultanze processuali si evince chiaramente che soltanto la prova testimoniale espletata dal si è rivelata imprecisa e per nulla Per_1 utile ai fini del decidere. Infatti, il teste dott. dirigente all'epoca Testimone_1
dei fatti del settore Ufficio Tecnico del sulle circostanze articolate Parte_1 dalla difesa dell'attore, nulla ricordava e il teste dipendente Testimone_2 dell'Ufficio Tecnico del forniva soltanto la distanza chilometrica Parte_1
tra Via degli Stadi e Via Falcone e Borsellino. Inoltre, il teste che maggiormente avrebbe potuto conferire conforto probatorio alle richieste dell'attore sarebbe stata la sig.ra del servizio Octo Telematics Italia srl, non comparsa benché Tes_3
ritualmente citata a rendere testimonianza. Il teste di parte convenuta, ER
10 , invece, contrariamente alle statuizioni contenute nella sentenza ER impugnata, è stato tutt'altro che generico ed impreciso e la sua deposizione è stata utile a chiarire il reale accadimento dei fatti, così come riportato nel verbale di contestazione impugnato, avendo il predetto teste dichiarato: “...preciso che mi trovavo sul posto ad operare quale ausiliare del traffico del Comune di ove Pt_1 operava anche l'agente . Preciso che alcune persone autorizzate al CP_8
parcheggio invalidi si erano lamentate della presenza di autovettura non autorizzata
e pertanto arriva l'agente . CP_5
Ritiene la Corte che le doglianze siano infondate avendo il Tribunale di Paola fatto buon governo delle risultanze istruttorie.
Va innanzitutto osservato che i rilievi degli appellanti in ordine alla pretesa inattendibilità delle risultanze del dispositivo satellitare installato sull'autovettura del non colgono nel segno. Per_1
Il c.t.u. ha, infatti, acquisito dalla società Octo Telematics Italia s.r.l. l'attestazione che alla data del 24.06.2014 “il terminale era regolarmente attivo e funzionante” e
“non è stato riscontrato alcun malfunzionamento o guasto dal sistema di autodiagnosi del terminale o dal … centro servizi”, ragion per cui “i sistemi preposti alla rilevazione di eventuali crash e delle percorrenze del veicolo risultavano correttamente operanti”. Né vi è motivo di dubitare della veridicità di detta attestazione, non comprendendosi quale potrebbe essere l'interesse, supposto dall'appellante, della società Octo Telematics ad un esito della lite favorevole all'attore.
L'ausiliario ha poi puntualmente risposto alle osservazioni delle parti convenute secondo cui, essendo stata redatta la Relazione di C.T.U. “sulla scorta della sola documentazione unilateralmente offerta dalla controparte e dalla OC
TE … sarebbe stato opportuno per il CTU procedere alla verifica di quanto richiesto mediante posizionamento dell'Autovettura del sig. (e Per_1
quindi della scatola nera della predetta autovettura) in Via Falcone e Borsellino, al fine, dunque, di esattamente verificare, alla presenza delle parti, le risultanze dello strumento fornito dalla OC TE”. Il c.t.u. ha al riguardo precisato che
“l'accertamento richiesto nell'interesse delle Parti convenute non risulta necessario ai fini della risposta ai Quesiti formulati dall'ill.mo Sig. poiché, a seguito di Pt_3
specifica richiesta avanzata a OC TE, lo scrivente ha avuto modo di acquisire l'intero tracciato degli spostamenti subiti dall'Autovettura di Parte Attrice
11 anche nel giorno precedente (23.04.2016) ai fatti di causa;
dall'analisi del report fornito da OC TE si deve escludere che vi possa essere stata la rilevazione di “una posizione al posto di un'altra”, ossia che possa esservi stata confusione tra Via degli Itali e Via Falcone e Borsellino. Infatti, il report fornito da OC TE contiene, non solo l'indirizzo della posizione in cui viene rilevato il veicolo al variare del tempo, ma anche le relative coordinate geografiche
(latitudine-longitudine). A tal proposito, come già detto in risposta al 1° Quesito, occorre altresì precisare che l'analisi condotta dallo scrivente è stata effettuata con riferimento esclusivamente alle coordinate geografiche, e non agli indirizzi che potrebbero essere, effettivamente, soggetti ad approssimazioni o errori dovuti a scarsa informazione del database del gestore OC TE, oppure ad aggiornamenti e variazioni della toponomastica non ancora sincronizzate nel citato database al momento della georeferenziazione. Ciò detto, pur riconoscendo quanto sostenuto dalle Parti convenute e cioè che Via Falcone e Borsellino, in linea d'aria, dista poche centinaia di metri da Via degli Itali, è altrettanto certo che il percorso seguito dal veicolo attoreo prima dell'ultimo spegnimento registratosi alle ore
20:47 del 23.06.2014 (ricostruito sulla base delle coordinate geografiche gps e non degli indirizzi) è tale che la posizione finale non può non coincidere con Via degli
Itali del Paola (CS) e non anche con Via Falcone e Borsellino” (cfr. Parte_1
pag. 20-21 della c.t.u.).
Sulla scorta degli accertamenti eseguiti l'autovettura del , la cui posizione Per_1
è stata rilevata in via Degli Itali (coincidente, peraltro, con l'indirizzo di residenza all'epoca del ) a quadro spento il giorno antecedente la data della presunta Per_1
violazione al codice della strada (ovverosia, il 23.06.2014 alle ore 20,47) ed, ancora,
a quadro spento sempre in via Degli Itali alle ore 08,53 del giorno 24.06.2014 (la rilevazione a quadro spento avviene, infatti, ogni dodici ore, come sopra precisato), solo alle ore 12,59 dello stesso giorno del 24 è risultata in movimento e, pertanto, anche al di là di qualsivoglia preteso errore nella rilevazione, non può sostenersi che alle 10,01 l'autovettura si trovasse in via Falcone e Borsellino, ovverosia in sosta ad un chilometro e quattrocento metri di distanza dall'ultima rilevazione a quadro spento.
Né, tantomeno, possono assumere rilievo le dichiarazioni generiche rese dall'ausiliario del traffico sig. , il quale ha fatto riferimento ad Persona_4
12 un'auto in sosta nello spazio riservato ai disabili in via Falcone e Borsellino, senza fornire alcun elemento utile ai fini del decidere.
Va, dunque, confermato l'accertamento della falsità del verbale di contestazione del 24.06.2014 contenuto nella sentenza impugnata.
3.2. Gli appellanti, con il secondo motivo, hanno impugnato il capo della sentenza relativo alla liquidazione delle spese legali in favore di parte attrice.
Lamentano che il Tribunale avrebbe applicato i parametri relativi ad una controversia di natura indeterminabile, mentre il valore della causa dichiarato sarebbe stato di soli euro 102,50 e che, comunque, avrebbe operato una liquidazione esagerata e sproporzionata in relazione alle caratteristiche dell'urgenza, del pregio dell'attività prestata, dell'importanza dell'opera, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, della quantità e qualità delle attività compiute, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e in fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali rilevanti.
Il motivo va accolto per le ragioni e nei limiti di cui appresso.
Correttamente il Tribunale ha ritenuto la controversia di valore indeterminabile.
Come chiarito dalla Suprema Corte “In materia di querela di falso in via incidentale, ed ai fini della liquidazione delle spese giudiziali, il valore della causa di falso deve ritenersi indeterminabile, giacché connaturato sia allo scopo del giudizio (che è quello di eliminare la verità del documento, anche al di là dell'utilizzo nella controversia in cui la querela è incidentalmente insorta), sia alle possibili implicazioni, al di fuori del processo, dell'accertamento della falsità” (cfr. Cass. n.
15642/17).
Tuttavia, avuto riguardo alla natura del documento oggetto di querela di falso ed alla semplicità delle questioni trattate, appare conforme a giustizia fare riferimento allo scaglione tariffario per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità, applicando i valori minimi, pervenendosi così ad una liquidazione di €4.488,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, cpa ed iva.
La sentenza impugnata va, quindi, riformata nei termini appena indicati.
Risultando ex actis l'avvenuta corresponsione, da parte del ed in favore Pt_1
del difensore distrattario, dell'intera somma liquidata in primo grado, l'avv. CP_6 va condannato alla restituzione, in favore del dell'importo eccedente la Pt_1
liquidazione sopra indicata.
13 § 4. Le spese processuali
4.1. L'accoglimento del solo motivo d'appello relativo alla liquidazione delle spese processuali giustifica la integrale compensazione delle spese di lite del presente grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dal in persona del pro-tempore, e sull'appello incidentale Parte_1 CP_7
adesivo proposto da , nei confronti di Controparte_5 Controparte_1
, , quali eredi di , e Controparte_2 CP_3 Controparte_4 Persona_1
dell'avv. , avverso la sentenza del Tribunale di Paola n. 207/2018, CP_6
pubblicata il 14.03.2018, così provvede:
a) accoglie l'appello principale e quello incidentale per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto, liquida in
€4.488,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva, le spese processuali del giudizio di primo grado a favore della parte attrice ed a carico dei convenuti, ed , in solido, condannando l'avv. Parte_1 Controparte_5
, distrattario, alla restituzione, in favore del dell'importo CP_6 Pt_1
eccedente la suddetta liquidazione;
b) compensa le spese di lite del presente grado.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 04.02.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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