Art. 4. 1. L' articolo 7 della legge 16 agosto 1962, n. 1354 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 7. - 1. Le caratteristiche analitiche e gli altri requisiti dei diversi tipi di birra, anche in relazione a quanto stabilito dall'articolo 6, saranno stabiliti con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato".
"Art. 7. - 1. Le caratteristiche analitiche e gli altri requisiti dei diversi tipi di birra, anche in relazione a quanto stabilito dall'articolo 6, saranno stabiliti con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato".