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Sentenza 17 luglio 2024
Sentenza 17 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 17/07/2024, n. 898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 898 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Maria Giuseppina Sanna Presidente
Marta Guadalupi Giudice est.
Elisa Remonti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale 155/2024, avente per oggetto “separazione giudiziale”,
promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
MARTINA PINNA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
Ricorrente
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. PATRIZIA Controparte_1 C.F._2
MARCORI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato
Resistente
con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: conclusioni congiunte contenute nelle Note depositate in data
27.06.2024 e di seguito riportate:
pagina 1 di 3 “1. i coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto e la sposterà altrove la Pt_1
propria residenza, se ancora non vi avesse provveduto;
2. La casa, sita in Sassari, via Del Castagno n.8, di proprietà esclusiva del marito, verrà assegnata al
con gli arredi e corredi che vi vivrà con il figlio CP_1 Per_1
3. Il marito verserà a titolo di mantenimento alla moglie la somma di 350,00 euro mensili, (sulla carta
Postapay n.5333171307640729 Iban IT4I3608105138258572858626) e provvederà al mantenimento
diretto del figlio fino a quando non sarà economicamente autosufficiente;
4. spese compensate tra le parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere provata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 151 c.c.; in accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta allo stato l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la separazione personale consensuale delle parti del presente giudizio.
Quanto alle condizioni relative alla separazione, il Collegio conferma le conclusioni congiunte contenute nelle Note del 27.06.2024 (come trascritte in epigrafe), e prende atto delle condizioni che le parti hanno ivi reciprocamente assunto, in quanto conformi all'interesse primario della prole.
Le spese di lite vengono compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
1) Dichiara la separazione personale consensuale dei coniugi e Parte_1
autorizzando l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PORTO TORRES Controparte_1
(SS) alle trascrizioni di legge (v. registro degli atti di matrimonio del Comune di PORTO TORRES -
Anno 1984 – Numero 36 - Parte 2 – Serie A).
pagina 2 di 3 2) Conferma le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti nelle Note scritte del 27.06.2024,
come riportate in epigrafe, in quanto conformi all'interesse preminente della prole.
3) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Sassari oggi 17.07.2024 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
Maria Giuseppina Sanna Marta Guadalupi
pagina 3 di 3