Ordinanza cautelare 14 dicembre 2021
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 25/06/2025, n. 12614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12614 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 12614/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11871/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11871 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Scotto D'Apollonia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
Ministero della Difesa Direzione Generale per il personale Militare e Comando Generale Arma dei Carabinieri, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del Decreto Ministeriale n. -OMISSIS-, notificato in data 19/08/2021, con cui il Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare ha disposto nei confronti dell’Appuntato Scelto Q.S CC. -OMISSIS- la sanzione della perdita del grado per motivi disciplinari, la cessazione dal servizio permanente e l’iscrizione d’ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell’Esercito Italiano, senza alcun grado;
- della determinazione n°-OMISSIS-, con la quale il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri nella competenza disponeva, in accoglimento della proposta della scala gerarchica del citato graduato, la “sospensione precauzionale dall’impiego “del medesimo, in vista dell’avvio del procedimento disciplinare, a decorrere dal 12.03.2021 (data notifica del provvedimento) ai sensi dell’art 917, comma 1del Decreto Legislativo 15.03.2020 n° 66;
- degli atti preordinati e presupposti relativi all’inchiesta formale n°-OMISSIS- ordinata dal Signor Comandante della Legione Carabinieri Lazio.
- degli atti contenenti le risultanze della Commissione di Disciplina ed in particolare l’atto con cui, nella seduta del 15 maggio 2021, la Commissione di Disciplina ha ritenuto il ricorrente “non meritevole di conservare il grado”;
nonché di tutti gli atti entrati a far parte del procedimento disciplinare di stato instaurato nei confronti del ricorrente;
- dell’art. 861, comma 1, lettera d) e 867 comma 5 del D. Lgs. 66/2010, dell’art. 923 comma primo, lettera i e 861 comma 4 del richiamato Decreto Legislativo n. 66/2010, nell’interpretazione resa negli atti impugnati dall’Amministrazione, nonché di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e conseguente ivi compresi tutti gli atti relativi al procedimento disciplinare in questione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 maggio 2025 la dott.ssa Marilena Di Paolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso, il ricorrente, -OMISSIS-, ha impugnato gli atti in epigrafe con i quali è stata adottata la sanzione disciplinare della “ perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari, la cessazione dal servizio permanente e l’iscrizione d’ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell’Esercito Italiano, senza alcun grado ”.
2. Il procedimento disciplinare era stato avviato in ragione del coinvolgimento del ricorrente, all’epoca dei fatti in servizio presso la Compagnia di Anzio, nel proc. pen. n. 7895/2020 RGNR, attivato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, per i reati di detenzione di sostanze stupefacenti, peculato, e falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale (artt. 73 D.P.R. 309/90, 314 e 479 c.p.) a seguito agli accertamenti svolti dalla predetta Compagnia.
3. Pertanto, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, con -OMISSIS-(doc. 2), aveva disposto, in accoglimento della proposta della scala gerarchica del graduato, la sospensione precauzionale dall’impiego del medesimo, a decorrere dal 12 marzo 2021 (data di notifica del provvedimento di sospensione), ai sensi dell’articolo 917, comma 1 del Decreto Legislativo 66/2020 (Codice dell’ordinamento militare).
4. In data 6 febbraio 2021, il Comandante della Legione Carabinieri “Lazio” aveva disposto un’inchiesta formale sulla vicenda, con addebiti contestati lo stesso giorno (doc. 4).
5. Successivamente, acquisita la relazione finale redatta dall’Ufficiale Inquirente (doc. 5), il Comandante della Legione aveva deferito il ricorrente alla Commissione di Disciplina (doc. 6).
6. Nella seduta del 15 maggio 2021, la citata Commissione di Disciplina ha dichiarato il ricorrente “ non meritevole di conservare il grado ” (doc. 7).
7. Successivamente, la Direzione Generale, con Determinazione Dirigenziale n. -OMISSIS-(doc. 8), notificata il 19 agosto 2021 (doc. 9), ha disposto, nei riguardi del ricorrente la “ perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari ”.
8. Il ricorrente ha impugnato i provvedimenti in epigrafe lamentando i seguenti motivi di illegittimità:
I) Violazione dell’art. 1388 del D. Lgs. n. 66/2010 (Codice dell’Ordinamento Militare) per violazione dell’esercizio del diritto di difesa garantito dall’art.24 comma 2 della Costituzione – in relazione all’impossibilità di poter verificare le formalità di imparzialità e trasparenza degli atti amministrativi previsti dall’art.1 legge 241/90. Eccesso di potere per errore sul presupposto, incongruità, illogicità, irragionevolezza;
II) Violazione, perenzione ed estinzione del procedimento disciplinare, dell’art. 1392 comma 4 C.O.M. essendo intempestiva l’azione disciplinare con conseguente perenzione dei termini. Nullità dell’atto per mancanza di firma. Eccesso di potere per errore sul presupposto, incongruità, illogicità, irragionevolezza.
9. In particolare, il ricorrente si duole:
a) per la compressione del diritto di difesa, per non essere stato, il suo difensore, presente al momento del voto della Commissione di Disciplina;
b) della nullità del provvedimento impugnato che – a suo dire – sarebbe privo di firma;
c) della violazione dei termini perentori (90 gg) del procedimento disciplinare; a suo dire, il procedimento disciplinare sarebbe da considerarsi estinto, essendo trascorsi 110 giorni dal 15 maggio 2021.
10. Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa per resistere al ricorso, depositando documenti e relazione difensiva.
11. Alla Camera di Consiglio del 13 dicembre 2021, questo T.A.R. ha respinto la domanda cautelare << Considerato, ad una sommaria delibazione, propria della presente fase cautelare, che le doglianze svolte dalla parte ricorrente si appalesano prive di sufficienti profili di fumus boni juris, come evidenziato dall’Amministrazione intimata nella relazione depositata agli atti il 10.12.2021, tenuto conto del disvalore delle condotte addebitate al Masci >>.
12. All’udienza di smaltimento del 9 maggio 2025, la causa è passata in decisione.
13. I motivi di ricorso sono infondati.
13.1. Con il primo motivo, il ricorrente sostiene che sarebbe stato violato il suo diritto di difesa, dal momento che il difensore sarebbe stato allontanato dalla Commissione di disciplina proprio nella fase cruciale della decisione, che deve essere eseguita nella più totale trasparenza, così come impone la vigente normativa e come più volte statuito dalla giurisprudenza, che può essere assicurata soltanto con la partecipazione dell’interessato, nella fattispecie tramite la presenza del difensore che lo assiste e rappresenta.
13.2. Orbene, ai sensi dell’art. 1378, comma 11, del D. Lgs. n. 66/2010 prevede che “ La votazione si svolge con modalità tali da garantire la segretezza del voto di ciascun membro ”, sicché è esclusa la presenza del soggetto sottoposto a procedimento disciplinare o del suo difensore, i quali debbono essere sentiti prima della decisione, in ossequio al principio del contraddittorio, strumento attraverso il quale è assicurato il diritto di difesa e che è stato rispettato dall’Amministrazione nel caso di specie.
13.3. Il Collegio osserva, inoltre, che è manifestamente inconferente il richiamo di parte ricorrente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 104 del 2006, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 41, primo comma, e 22, ultimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia).
13.4. Parimenti inconferente è il richiamo all’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che affronta il tema dell’equo processo, della ragionevole durata (articolo 6 § 1), della presunzione di innocenza (articolo 6 § 2) e delle garanzie processuali dell’imputato in relazione al principio del contraddittorio (articolo 6 § 3). Nell’ottica di tali garanzie, ruolo di primaria importanza ha il diritto al contraddittorio, che è stato garantito nel caso di specie. Per stessa ammissione di parte ricorrente, “ il giorno 15/05/2021, nel corso del procedimento davanti alla commissione di disciplina, al termine dell’assunto oggetto della discussione e terminata l’audizione dell’inquisito, fasi fino a quel momento sostenute nel pieno contraddittorio, il presidente della commissione, udite le ragioni della difesa, faceva ritirare sia l’App. QS -OMISSIS- che i loro difensori…. ”.
14. Infondata è pure la censura di illegittimità del provvedimento per mancanza di firma, atteso che risulta firmato digitalmente dal Direttore Generale per il personale militare ai sensi dell’art. 40 del D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82, Codice dell’Amministrazione Digitale, come modificato dal D. Lgs. 179/2016, il quale prevede, al comma 1, che: “ Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le regole tecniche di cui all’articolo 71 ”.
15. Quanto infine alla violazione dei termini perentori del procedimento disciplinare previsti dall’art. 1392 del Decreto Legislativo n. 66/2010, la censura è infondata.
15.1. In punto di diritto, il Collegio rileva come nessun dubbio sussista sulla perentorietà del termine di 90 giorni di cui all'art. 1392, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2010 (Cons. St, sez. IV, 10 luglio 2018, n. 4205).
15.2. Il procedimento disciplinare, infatti, si estingue quando siano decorsi novanta giorni dall'ultimo atto senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto (Cons. Stato, sez. VI, 13 ottobre 2017, n. 4761; Tar Calabria, Reggio Calabria, 9 febbraio 2011, n. 95).
15.3. La perentorietà del suddetto termine si giustifica con l'esigenza di tutelare il soggetto sottoposto al procedimento disciplinare per evitare che resti soggetto al procedimento pendente per un tempo indeterminato in ragione della natura pregiudizievole della stessa durata, nonché con la garanzia di ricevere una risposta in tempi certi da parte dell'amministrazione procedente.
15.4. A tale riguardo, la giurisprudenza ha affermato che non si richiede che il procedimento si concluda entro novanta giorni dal suo inizio, ma soltanto che non vi sia, all'interno dello stesso, una volta avviato, un periodo di 90 giorni senza che nessun atto sia compiuto. Ad ovviare l'estinzione del procedimento disciplinare è, tuttavia, sufficiente l'adozione di un atto procedimentale di carattere interno, dal quale si possa inequivocabilmente desumere la volontà dell'Amministrazione di portare a conclusione il procedimento stesso (T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 3 marzo 2021, n.2593).
15.5. In altri termini, in sede di procedimento disciplinare, al fine di interrompere il termine di 90 giorni è utile ogni atto con il quale l'amministrazione esprima la volontà di portare avanti il procedimento, ancorché di natura endoprocedimentale e di rilievo interno (T.A.R. Lazio Roma, Sez. I bis, 14 novembre 2018, n. 10986; Consiglio di Stato, sez. III, 3 agosto 2015, n. 3812; TAR Lazio, Roma, Sez. II, 8 gennaio 2015, n. 146; TAR Molise, Campobasso, Sez. I, 13 marzo 2015, n. 95).
15.6. Risulta dagli atti versati in giudizio che:
- l’inchiesta formale è stata disposta in data 6 febbraio 2021, con contestazione degli addebiti effettuata in pari data (doc. 3 e 4);
- in data 30 marzo 2021, l’Ufficiale inquirente ha redatto la relazione finale (doc. 5);
- in data 1° aprile 2021, il ricorrente è stato deferito alla Commissione di Disciplina (doc. 6);
- in data 15 maggio 2021, la suddetta Commissione ha espresso il proprio giudizio (doc. 7).
Il procedimento si è concluso il 29 luglio 2021, data di emissione della Determinazione Dirigenziale n. -OMISSIS- (doc. 8), sicché all’interno del procedimento non si rilevano intervalli temporali superiori ai 90 giorni.
16. Per le ragioni sopra esposte, il ricorso è dunque infondato e va respinto.
17. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite a favore del Ministero della Difesa, che liquida in € 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Calogero Commandatore, Presidente FF
Matthias Viggiano, Referendario
Marilena Di Paolo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marilena Di Paolo | Calogero Commandatore |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.