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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/09/2025, n. 3207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3207 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1756/2025 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) con l'Avv. MORTARA Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO; parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Indirizzo Telematico;
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) con l'Avv. Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
AR CO e l'avv. DE FEO DOMENICO;
parte elettivamente domiciliato presso Piazza Armando Diaz n. 6 in Milano;
- RESISTENTE -
Oggetto: superminimo
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
FATTO
1. Con ricorso depositato in data 12/02/2025, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro –
, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “- Controparte_1 ordinare a parte convenuta l'esibizione del LUL;
- dichiarare non assorbibile l'incremento al superminimo riconosciuto dalla convenuta al ricorrente e, per l'effetto, condannare la , in persona del legale CP_3 rappresentante pro-tempore, con sede in Milano alla via Gaetano Negri n.
1, all'immediato pagamento in favore del ricorrente della somma di € 5.924,59= (di cui € 408,59 a titolo di incidenza sul t.f.r.) come specificata dal conteggio allegato al presente ricorso, e che attiene alla corretta applicazione del CCNL per i dipendenti da Telecomunicazioni e che, in ogni caso, viene indicato come parametro per l'adeguamento delle retribuzioni ai sensi dell'art. 36 Costituzione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno della maturazione del diritto al saldo oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno della maturazione del diritto al saldo”.
1.1. Con l'odierno ricorso, il ricorrente allega di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della società convenuta dal 3 aprile 2000, con qualifica di impiegato livello 7° CCNL Telecomunicazioni per poi passare,
a seguito di trasferimento di azienda, dal 30 giugno 2024, alle dipendenze di FiberCop S.p.A.; espone di aver goduto dal 5 novembre
2011 di un superminimo individuale, incrementato nel 2009, che non sarebbe mai stato assorbito negli anni, nonostante i diversi aumenti contrattuali avvenuti negli anni (01.01.2002 – 01.07.2003 – 01.07.2004 –
01.01.2006 – 01.10.2007 – 01.06.2008 – 01.01.2010 - 01.06.2010 -
01.06.2011 - 01.04.2013 – 01-10-2013 – 01.04.2014 – 01.10.2014); solo da febbraio 2018 tale superminimo sarebbe stato in parte assorbito da in occasione dell'accordo di programma per il Controparte_1 rinnovo del CCNL di categoria del 23 novembre 2017 che, nelle more del rinnovo del CCNL di categoria del 1° febbraio 2013, stabiliva aumenti contrattuali ai dipendenti di Evidenzia, peraltro, che Controparte_1 in occasione dei successivi aumenti contrattuali previsti nel 2021 e 2022, la società non avrebbe più disposto alcun assorbimento.
1.2. In diritto, il lavoratore lamenta l'illegittimità dell'assorbimento disposto nel 2018 allegando la sussistenza di un uso aziendale che, in quanto fonte sociale, avrebbe potuto modificarsi solo da norma di rango superiore o previo accordo con le organizzazioni sindacali, con conseguente diritto alle differenze retributive maturate medio tempore.
2. Si è costituita ritualmente in giudizio , Controparte_1 contestando l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.
2 3. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione e ritenuta la causa matura per la decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria, il
Giudice ha invitato le parti alla discussione all'esito della quale ha pronunciato sentenza mediante lettura del dispositivo con riserva di 60 giorni per il deposito delle motivazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
I fatti rilevanti
2. Come risulta dalla documentazione in atti, il ricorrente è stato dipendente della società convenuta dal 3 aprile 2000 sino al 30 giugno
2024, passando poi alle dipendenze di FiberCop S.p.A. a seguito di trasferimento d'azienda. Nel corso del rapporto di lavoro intercorso, il ricorrente ha goduto di un superminimo individuale attribuito il 5 novembre 2011 pari ad un importo di €154,94 poi incrementato, a dicembre 2009, alla complessiva somma di € 384,94.
3. È pacifico, non essendo stato puntualmente contestato, che la società convenuta, per un significativo lasso temporale e fino al 2018, non abbia proceduto all'assorbimento del superminimo in occasione dei precedenti rinnovi ed aumenti contrattuali. La resistente, peraltro, ha specificatamente confermato la decisione di non aver disposto
“l'assorbimento del superminimo il superminimo individuale del ricorrente a fronte dei rinnovi contrattuali” (pag. 5 memoria).
3.1. Deve anche darsi atto che nell'Accordo di programma difetta qualsiasi riferimento alla volontà aziendale di assorbire gli aumenti contrattuali e che non vi è alcun riferimento ad una disdetta del
(contestato) uso aziendale.
Norme applicabili e interpretazione giurisprudenziale
4. Sul tema oggetto di causa è da ultimo intervenuta la Corte di cassazione con ordinanza 11 maggio 2025, n. 12473, mediante la quale ha affermato: “7.3. (…) come noto, costituisce “ius receptum” l'affermazione che il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore,
è normalmente soggetto al principio dell'assorbimento nei successivi
3 miglioramenti contemplati dalla disciplina collettiva, tranne che sia da questa diversamente disposto, o che le parti abbiano attribuito all'eccedenza della retribuzione individuale la natura di compenso speciale strettamente collegato a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente e sia quindi sorretto da un autonomo titolo, alla cui dimostrazione, alla stregua dei principi generali sull'onere della prova, è tenuto lo stesso lavoratore (Cass. n. 26017/2018,
Cass. n. 14689/2012, Cass.19750/2008).
7.4. Non è revocabile in dubbio inoltre che la naturale assorbibilità del superminimo possa venir meno per effetto di diversa pattuizione, individuale o collettiva, o anche in conseguenza di un uso aziendale, vale a dire della reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti
(individuali e collettivi). L'uso aziendale - che per costante affermazione del giudice di legittimità appartiene al novero delle cosiddette fonti sociali, tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'azienda e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale. Ne consegue che ove la modifica "in melius" del trattamento dovuto ai lavoratori trovi origine nell'uso aziendale, ad essa non si applica né l'art. 1340 cod. civ. - che postula la volontà, tacita, delle parti di inserire l'uso o di escluderlo - né, in generale, la disciplina civilistica sui contratti - con esclusione, quindi, di un'indagine sulla volontà del datore di lavoro e dei sindacati - né, comunque, l'art. 2077, comma secondo, cod. civ., con la conseguente legittimazione delle fonti collettive (nazionali e aziendali) di disporre una modifica "in peius" del trattamento in tal modo attribuito (Cass. n.
8342/2010, Cass. n. 5882/2010, Cass. n. 15489/2007); in conseguenza, salvaguardati i diritti quesiti, l'uso aziendale può essere modificato da un
4 successivo accordo anche in senso peggiorativo per i lavoratori (Cass. n.
3296/2016).
7.5. In relazione a tale ultimo profilo, occorre considerare che la sentenza dà atto che nell'Accordo di programma difetta qualsiasi riferimento alla volontà aziendale di assorbire gli aumenti contrattuali e che non vi è alcun riferimento ad una disdetta del (contestato) uso aziendale ma ritiene comunque l'uso aziendale favorevole venuto meno con l'attuazione dell'Accordo di programma del 23.11.2017; il giudice di appello valorizza a tal fine la considerazione che l'uso aziendale non potrebbe comportare la vigenza “sine die” del trattamento migliorativo “rendendo perpetuo il vincolo obbligatorio, né cristallizzare il presunto diritto del lavoratore a mantenere invariato nel tempo l'emolumento speciale percepito <l'uso aziendale è venuto meno nel momento in cui la società, a fronte degli aumenti salariali, ha deciso di disporre nuovamente dell'assorbimento contrattualmente pattuito, senza che a riguardo occorresse una specifica previsione o un espresso recesso, in quanto opera la regola generale dell'assorbimento del superminimo nei miglioramenti contemplati dalla disciplina tranne che diversamente disposto (cfr. Cass. n. 10945/2016)>> ( sentenza, pag.13).
7.6. In base al ragionamento decisorio seguito dalla Corte, quindi, la parte datoriale ben potrebbe, a fronte di una diversa modulazione del trattamento economico del dipendente stabilito in sede collettiva, decidere di sottrarsi all'obbligo scaturente dall'uso aziendale e quindi in via unilaterale “ripristinare” la facoltà di avvalersi del principio della normale assorbibilità del superminimo.
7.7. Il Collegio non ritiene conforme a diritto l'approdo al quale è pervenuta la sentenza impugnata.
7.8. In linea di principio appare del tutto condivisibile l'affermazione che l'uso aziendale di non assorbibilità del superminimo non può vincolare
“sine die” la parte datoriale, impedendole a fronte di tutti i successivi rinnovi contrattuali l'esercizio di una facoltà comunque prevista nel contratto individuale. A riguardo può farsi utile riferimento a quanto statuito da questa Corte in tema di contratto collettivo senza un termine
5 predeterminato di efficacia. Il giudice di legittimità ha infatti affermato che esso non può vincolare per sempre le parti contraenti perché in tal caso finirebbe per essere vanificata la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su termini temporali non eccessivamente dilatati, deve parametrarsi su una realtà socio economica in continua evoluzione, sicché a tale contrattazione va estesa la regola, di generale applicazione nei negozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, che risponde all'esigenza di evitare - nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto - la perpetuità del vincolo obbligatorio (così Cass.
23105/2019).
7.9. Invero, anche nel caso dell'uso aziendale, la cristallizzazione del vincolo da esso scaturente finirebbe per non essere funzionale alle esigenze di una realtà socio economica sulla quale l'uso aziendale è destinato ad incidere, per definizione mutevole nel tempo. Va quindi affermata, in linea di principio, la possibilità per la parte datoriale di
“disdettare” l'uso aziendale.
7.10. Tale possibilità, onde evitare che essa si traduca nella sottrazione al vincolo scaturente dall'uso, rimessa alla sostanziale arbitrarietà del datore di lavoro, deve essere esercitata in conformità del principio di correttezza e buona fede ed in coerenza con le caratteristiche di fonte sociale, pacificamente riconosciuta a tale strumento destinato ad operare quale fonte eteronoma di regolazione del rapporto di lavoro. Ciò implica, innanzitutto la necessità che la disdetta sia giustificata, vale a dire fondata su un sopravvenuto sostanziale mutamento di circostanze rispetto all'epoca di formazione dell'uso aziendale quali, ad esempio, una rimodulazione del trattamento economico dei dipendenti per effetto di successivo contratto collettivo;
implica, inoltre, la necessità di una sua formalizzazione, mediante dichiarazione della parte datoriale che espliciti le ragioni alla base della “disdetta” medesima, diretta alla collettività dei lavoratori. Viene qui in rilievo la considerazione della natura di fonte sociale dell'uso aziendale, destinata ad avere ricadute su interessi di
6 carattere collettivo riferiti alla generalità dei lavoratori, i quali, per un'elementare esigenza di trasparenza e controllo, come proprio del fisiologico esplicarsi delle relazioni aziendali, devono avere tempestiva, inequivoca ed adeguata conoscenza della volontà datoriale di “recedere” dall'uso e delle ragioni che la sorreggono;
ciò analogamente a quanto avviene di regola in ipotesi di disdetta del contratto collettivo realizzata mediante dichiarazione formale alla controparte sociale, contratto cui l'uso aziendale è assimilato quale fonte di regolazione della generalità dei rapporti di lavoro”.
Applicazione al caso di specie
5. Nel caso in esame, a fronte dell'allegazione da parte del lavoratore di tutti gli elementi costitutivi dell'uso aziendale - ed in particolare della reiterazione costante e generalizzata, da parte del datore di lavoro, del comportamento favorevole per i dipendenti (il mancato assorbimento), per un periodo pluriennale risalente addirittura alla precedente forma societaria di la contestazione di è stata Parte_2 CP_1 infatti generica, e non accompagnata nemmeno dall'indicazione di un caso concreto in cui detto assorbimento, prima dei fatti di causa, sarebbe stato effettuato.
5.1. La modifica di un uso aziendale è certamente possibile ma, operando sullo stesso piano delle disposizioni collettive, richiede che la stessa risulti espressamente da una fonte di pari o superiore rango. Nella fattispecie in esame, invece, sul piano collettivo non risulta alcuna espressa modifica del sussistente uso aziendale inerente alla non assorbibilità del superminimo. Ed invero, negli accordi intervenuti nel novembre 2017, non risulta una volontà in tal senso, ma solo che “i trattamenti economici del personale dipendente… vengono adeguati come da tabelle allegate”, dove le tabelle allegate prevedono solo aumenti retributivi e il riconoscimento dell'Elemento Retributivo Separato.
5.2. Con riguardo alla possibilità del datore di lavoro di “disdettare” l'uso aziendale, la Corte di Cassazione ha chiaramente affermato che la disdetta non può essere esercitata per fatti concludenti – come illustrato da parte resistente – essendo, invece, necessaria una sua
7 formalizzazione, mediante un'espressa dichiarazione del datore di lavoro che espliciti le ragioni poste alla base della disdetta medesima e diretta alla generalità dei lavoratori.
Conseguenze
6. Alla luce di quanto sopra illustrato, va accertata l'illegittimità dell'assorbimento dei superminimi operato dalla Società nei confronti del ricorrente;
per l'effetto, la resistente va condannata a ricostituire tale voce nella misura goduta dal ricorrente fino a gennaio 2018 nonché al versamento di tutte le somme per l'effetto assorbite-trattenute, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dal dovuto al saldo, pari a €
5.924,59 (di cui € 408,59 a titolo di incidenza sul t.f.r.), oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, come da conteggi non contestati dalla controparte (cfr. verbale 8.7.2025).
7. La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, deve essere condannata al pagamento Controparte_1 delle stesse liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014 tenuto conto del pregio dell'attività prestata nonché della complessità delle questioni giuridiche affrontate, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., si riserva la motivazione a 60 giorni.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1. accerta e dichiara l'illegittimità degli assorbimenti della voce in busta paga “ operati dalla Controparte_4 [...]
in danno del ricorrente dal febbraio 2018; CP_1
2. condanna la società resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di € 5.924,59= (di cui € 408,59 a titolo di incidenza sul t.f.r.) oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno della maturazione del diritto al saldo;
8 3. condanna la società resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.109,00 oltre I.V.A. e C.P.A. e 15% spese generali da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Milano, 08/07/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Eleonora Palmisani
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) con l'Avv. MORTARA Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO; parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Indirizzo Telematico;
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) con l'Avv. Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
AR CO e l'avv. DE FEO DOMENICO;
parte elettivamente domiciliato presso Piazza Armando Diaz n. 6 in Milano;
- RESISTENTE -
Oggetto: superminimo
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
FATTO
1. Con ricorso depositato in data 12/02/2025, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro –
, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “- Controparte_1 ordinare a parte convenuta l'esibizione del LUL;
- dichiarare non assorbibile l'incremento al superminimo riconosciuto dalla convenuta al ricorrente e, per l'effetto, condannare la , in persona del legale CP_3 rappresentante pro-tempore, con sede in Milano alla via Gaetano Negri n.
1, all'immediato pagamento in favore del ricorrente della somma di € 5.924,59= (di cui € 408,59 a titolo di incidenza sul t.f.r.) come specificata dal conteggio allegato al presente ricorso, e che attiene alla corretta applicazione del CCNL per i dipendenti da Telecomunicazioni e che, in ogni caso, viene indicato come parametro per l'adeguamento delle retribuzioni ai sensi dell'art. 36 Costituzione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno della maturazione del diritto al saldo oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno della maturazione del diritto al saldo”.
1.1. Con l'odierno ricorso, il ricorrente allega di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della società convenuta dal 3 aprile 2000, con qualifica di impiegato livello 7° CCNL Telecomunicazioni per poi passare,
a seguito di trasferimento di azienda, dal 30 giugno 2024, alle dipendenze di FiberCop S.p.A.; espone di aver goduto dal 5 novembre
2011 di un superminimo individuale, incrementato nel 2009, che non sarebbe mai stato assorbito negli anni, nonostante i diversi aumenti contrattuali avvenuti negli anni (01.01.2002 – 01.07.2003 – 01.07.2004 –
01.01.2006 – 01.10.2007 – 01.06.2008 – 01.01.2010 - 01.06.2010 -
01.06.2011 - 01.04.2013 – 01-10-2013 – 01.04.2014 – 01.10.2014); solo da febbraio 2018 tale superminimo sarebbe stato in parte assorbito da in occasione dell'accordo di programma per il Controparte_1 rinnovo del CCNL di categoria del 23 novembre 2017 che, nelle more del rinnovo del CCNL di categoria del 1° febbraio 2013, stabiliva aumenti contrattuali ai dipendenti di Evidenzia, peraltro, che Controparte_1 in occasione dei successivi aumenti contrattuali previsti nel 2021 e 2022, la società non avrebbe più disposto alcun assorbimento.
1.2. In diritto, il lavoratore lamenta l'illegittimità dell'assorbimento disposto nel 2018 allegando la sussistenza di un uso aziendale che, in quanto fonte sociale, avrebbe potuto modificarsi solo da norma di rango superiore o previo accordo con le organizzazioni sindacali, con conseguente diritto alle differenze retributive maturate medio tempore.
2. Si è costituita ritualmente in giudizio , Controparte_1 contestando l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.
2 3. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione e ritenuta la causa matura per la decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria, il
Giudice ha invitato le parti alla discussione all'esito della quale ha pronunciato sentenza mediante lettura del dispositivo con riserva di 60 giorni per il deposito delle motivazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
I fatti rilevanti
2. Come risulta dalla documentazione in atti, il ricorrente è stato dipendente della società convenuta dal 3 aprile 2000 sino al 30 giugno
2024, passando poi alle dipendenze di FiberCop S.p.A. a seguito di trasferimento d'azienda. Nel corso del rapporto di lavoro intercorso, il ricorrente ha goduto di un superminimo individuale attribuito il 5 novembre 2011 pari ad un importo di €154,94 poi incrementato, a dicembre 2009, alla complessiva somma di € 384,94.
3. È pacifico, non essendo stato puntualmente contestato, che la società convenuta, per un significativo lasso temporale e fino al 2018, non abbia proceduto all'assorbimento del superminimo in occasione dei precedenti rinnovi ed aumenti contrattuali. La resistente, peraltro, ha specificatamente confermato la decisione di non aver disposto
“l'assorbimento del superminimo il superminimo individuale del ricorrente a fronte dei rinnovi contrattuali” (pag. 5 memoria).
3.1. Deve anche darsi atto che nell'Accordo di programma difetta qualsiasi riferimento alla volontà aziendale di assorbire gli aumenti contrattuali e che non vi è alcun riferimento ad una disdetta del
(contestato) uso aziendale.
Norme applicabili e interpretazione giurisprudenziale
4. Sul tema oggetto di causa è da ultimo intervenuta la Corte di cassazione con ordinanza 11 maggio 2025, n. 12473, mediante la quale ha affermato: “7.3. (…) come noto, costituisce “ius receptum” l'affermazione che il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore,
è normalmente soggetto al principio dell'assorbimento nei successivi
3 miglioramenti contemplati dalla disciplina collettiva, tranne che sia da questa diversamente disposto, o che le parti abbiano attribuito all'eccedenza della retribuzione individuale la natura di compenso speciale strettamente collegato a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente e sia quindi sorretto da un autonomo titolo, alla cui dimostrazione, alla stregua dei principi generali sull'onere della prova, è tenuto lo stesso lavoratore (Cass. n. 26017/2018,
Cass. n. 14689/2012, Cass.19750/2008).
7.4. Non è revocabile in dubbio inoltre che la naturale assorbibilità del superminimo possa venir meno per effetto di diversa pattuizione, individuale o collettiva, o anche in conseguenza di un uso aziendale, vale a dire della reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti
(individuali e collettivi). L'uso aziendale - che per costante affermazione del giudice di legittimità appartiene al novero delle cosiddette fonti sociali, tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'azienda e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale. Ne consegue che ove la modifica "in melius" del trattamento dovuto ai lavoratori trovi origine nell'uso aziendale, ad essa non si applica né l'art. 1340 cod. civ. - che postula la volontà, tacita, delle parti di inserire l'uso o di escluderlo - né, in generale, la disciplina civilistica sui contratti - con esclusione, quindi, di un'indagine sulla volontà del datore di lavoro e dei sindacati - né, comunque, l'art. 2077, comma secondo, cod. civ., con la conseguente legittimazione delle fonti collettive (nazionali e aziendali) di disporre una modifica "in peius" del trattamento in tal modo attribuito (Cass. n.
8342/2010, Cass. n. 5882/2010, Cass. n. 15489/2007); in conseguenza, salvaguardati i diritti quesiti, l'uso aziendale può essere modificato da un
4 successivo accordo anche in senso peggiorativo per i lavoratori (Cass. n.
3296/2016).
7.5. In relazione a tale ultimo profilo, occorre considerare che la sentenza dà atto che nell'Accordo di programma difetta qualsiasi riferimento alla volontà aziendale di assorbire gli aumenti contrattuali e che non vi è alcun riferimento ad una disdetta del (contestato) uso aziendale ma ritiene comunque l'uso aziendale favorevole venuto meno con l'attuazione dell'Accordo di programma del 23.11.2017; il giudice di appello valorizza a tal fine la considerazione che l'uso aziendale non potrebbe comportare la vigenza “sine die” del trattamento migliorativo “rendendo perpetuo il vincolo obbligatorio, né cristallizzare il presunto diritto del lavoratore a mantenere invariato nel tempo l'emolumento speciale percepito <
7.6. In base al ragionamento decisorio seguito dalla Corte, quindi, la parte datoriale ben potrebbe, a fronte di una diversa modulazione del trattamento economico del dipendente stabilito in sede collettiva, decidere di sottrarsi all'obbligo scaturente dall'uso aziendale e quindi in via unilaterale “ripristinare” la facoltà di avvalersi del principio della normale assorbibilità del superminimo.
7.7. Il Collegio non ritiene conforme a diritto l'approdo al quale è pervenuta la sentenza impugnata.
7.8. In linea di principio appare del tutto condivisibile l'affermazione che l'uso aziendale di non assorbibilità del superminimo non può vincolare
“sine die” la parte datoriale, impedendole a fronte di tutti i successivi rinnovi contrattuali l'esercizio di una facoltà comunque prevista nel contratto individuale. A riguardo può farsi utile riferimento a quanto statuito da questa Corte in tema di contratto collettivo senza un termine
5 predeterminato di efficacia. Il giudice di legittimità ha infatti affermato che esso non può vincolare per sempre le parti contraenti perché in tal caso finirebbe per essere vanificata la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su termini temporali non eccessivamente dilatati, deve parametrarsi su una realtà socio economica in continua evoluzione, sicché a tale contrattazione va estesa la regola, di generale applicazione nei negozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, che risponde all'esigenza di evitare - nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto - la perpetuità del vincolo obbligatorio (così Cass.
23105/2019).
7.9. Invero, anche nel caso dell'uso aziendale, la cristallizzazione del vincolo da esso scaturente finirebbe per non essere funzionale alle esigenze di una realtà socio economica sulla quale l'uso aziendale è destinato ad incidere, per definizione mutevole nel tempo. Va quindi affermata, in linea di principio, la possibilità per la parte datoriale di
“disdettare” l'uso aziendale.
7.10. Tale possibilità, onde evitare che essa si traduca nella sottrazione al vincolo scaturente dall'uso, rimessa alla sostanziale arbitrarietà del datore di lavoro, deve essere esercitata in conformità del principio di correttezza e buona fede ed in coerenza con le caratteristiche di fonte sociale, pacificamente riconosciuta a tale strumento destinato ad operare quale fonte eteronoma di regolazione del rapporto di lavoro. Ciò implica, innanzitutto la necessità che la disdetta sia giustificata, vale a dire fondata su un sopravvenuto sostanziale mutamento di circostanze rispetto all'epoca di formazione dell'uso aziendale quali, ad esempio, una rimodulazione del trattamento economico dei dipendenti per effetto di successivo contratto collettivo;
implica, inoltre, la necessità di una sua formalizzazione, mediante dichiarazione della parte datoriale che espliciti le ragioni alla base della “disdetta” medesima, diretta alla collettività dei lavoratori. Viene qui in rilievo la considerazione della natura di fonte sociale dell'uso aziendale, destinata ad avere ricadute su interessi di
6 carattere collettivo riferiti alla generalità dei lavoratori, i quali, per un'elementare esigenza di trasparenza e controllo, come proprio del fisiologico esplicarsi delle relazioni aziendali, devono avere tempestiva, inequivoca ed adeguata conoscenza della volontà datoriale di “recedere” dall'uso e delle ragioni che la sorreggono;
ciò analogamente a quanto avviene di regola in ipotesi di disdetta del contratto collettivo realizzata mediante dichiarazione formale alla controparte sociale, contratto cui l'uso aziendale è assimilato quale fonte di regolazione della generalità dei rapporti di lavoro”.
Applicazione al caso di specie
5. Nel caso in esame, a fronte dell'allegazione da parte del lavoratore di tutti gli elementi costitutivi dell'uso aziendale - ed in particolare della reiterazione costante e generalizzata, da parte del datore di lavoro, del comportamento favorevole per i dipendenti (il mancato assorbimento), per un periodo pluriennale risalente addirittura alla precedente forma societaria di la contestazione di è stata Parte_2 CP_1 infatti generica, e non accompagnata nemmeno dall'indicazione di un caso concreto in cui detto assorbimento, prima dei fatti di causa, sarebbe stato effettuato.
5.1. La modifica di un uso aziendale è certamente possibile ma, operando sullo stesso piano delle disposizioni collettive, richiede che la stessa risulti espressamente da una fonte di pari o superiore rango. Nella fattispecie in esame, invece, sul piano collettivo non risulta alcuna espressa modifica del sussistente uso aziendale inerente alla non assorbibilità del superminimo. Ed invero, negli accordi intervenuti nel novembre 2017, non risulta una volontà in tal senso, ma solo che “i trattamenti economici del personale dipendente… vengono adeguati come da tabelle allegate”, dove le tabelle allegate prevedono solo aumenti retributivi e il riconoscimento dell'Elemento Retributivo Separato.
5.2. Con riguardo alla possibilità del datore di lavoro di “disdettare” l'uso aziendale, la Corte di Cassazione ha chiaramente affermato che la disdetta non può essere esercitata per fatti concludenti – come illustrato da parte resistente – essendo, invece, necessaria una sua
7 formalizzazione, mediante un'espressa dichiarazione del datore di lavoro che espliciti le ragioni poste alla base della disdetta medesima e diretta alla generalità dei lavoratori.
Conseguenze
6. Alla luce di quanto sopra illustrato, va accertata l'illegittimità dell'assorbimento dei superminimi operato dalla Società nei confronti del ricorrente;
per l'effetto, la resistente va condannata a ricostituire tale voce nella misura goduta dal ricorrente fino a gennaio 2018 nonché al versamento di tutte le somme per l'effetto assorbite-trattenute, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dal dovuto al saldo, pari a €
5.924,59 (di cui € 408,59 a titolo di incidenza sul t.f.r.), oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, come da conteggi non contestati dalla controparte (cfr. verbale 8.7.2025).
7. La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, deve essere condannata al pagamento Controparte_1 delle stesse liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014 tenuto conto del pregio dell'attività prestata nonché della complessità delle questioni giuridiche affrontate, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., si riserva la motivazione a 60 giorni.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1. accerta e dichiara l'illegittimità degli assorbimenti della voce in busta paga “ operati dalla Controparte_4 [...]
in danno del ricorrente dal febbraio 2018; CP_1
2. condanna la società resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di € 5.924,59= (di cui € 408,59 a titolo di incidenza sul t.f.r.) oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno della maturazione del diritto al saldo;
8 3. condanna la società resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.109,00 oltre I.V.A. e C.P.A. e 15% spese generali da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Milano, 08/07/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Eleonora Palmisani
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