Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 13/06/2025, n. 1141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1141 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 01141/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00484/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di NO (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 484 del 2025, proposto da avv. Emilia Senatore, rappresentata e difesa dall'avvocato Sara Ascione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
MU di Vietri Sul Mare, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Rotondo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Agenzia del Demanio – Direzione Regione Campania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di NO, domiciliataria ex lege in NO, c.so Vittorio Emanuele, 58;
nei confronti
Rosa dei Venti s.r.l., non costituita in giudizio;
per l’annullamento:
- del silenzio-diniego formatosi in data 7.2.2025 sull’istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente in data 8.1.2025, mediante la quale, in qualità di consigliere comunale, ha chiesto al MU “copia conforme dei testimoniali, verbali con cui le strutture fisse sul demanio marittimo a Marina di Vietri sul Mare, sono state incamerate a bene indisponibile dello Stato”;
- e di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguente, comunque ostativo all’accoglimento del presente ricorso;
nonché per il conseguente accertamento e declaratoria del diritto della ricorrente, quale consigliere comunale, di accedere alla documentazione richiesta ed eventualmente ottenerne copia e/o pubblicazione sull’albo pretorio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del MU di Vietri sul Mare e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Agenzia del Demanio – Direzione Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 il dott. Marcello Polimeno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con istanza trasmessa a mezzo p.e.c. in data 8.1.2025 la ricorrente, in qualità di consigliere comunale e capogruppo consiliare e premesso che durante la seduta consiliare del 18.7.2024 il Sindaco aveva dichiarato che le strutture fisse erano state incamerate a bene indisponibile dello Stato, ha chiesto ai sensi dell’art. 43 del D. Lgs. 267/2000 “ copia conforme dei relativi testimoniali, verbali con cui le strutture fisse sul demanio marittimo a Marina d Vietri sul Mare, sono state incamerate a bene indisponibile dello Stato ”.
Tale istanza non ha inizialmente ricevuto alcun riscontro da parte del MU.
2. Con l’odierno ricorso (notificato in data 9.3.2025 e depositato in data 22.3.2025) la ricorrente ha agito per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio formatosi sulla suddetta istanza di accesso e per l’accertamento del relativo diritto ad avere accesso alla documentazione richiesta con tale istanza, con conseguente ordine al MU di rilasciare tale documentazione e nomina di commissario ad acta in mancanza del rilascio della stessa nel termine fissato.
A fondamento del ricorso la ricorrente ha posto i motivi come di seguito rubricati:
I) “ Violazione di legge e /o falsa applicazione dell’art 43 co.2 del d.lgs 267/2000 TUEL. Eccesso di potere per illogicità, illegittimità del silenzio-diniego Eccesso di potere per sviamento, arbitrarietà ed irragionevolezza manifesta ”;II) “ Violazione dell’art 13 dello Statuto del MU di Vietri sul Mare Eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria, erroneità dei presupposti, sviamento, arbitrarietà ed irragionevolezza manifesta ”;
II) “ Violazione dell’art 13 dello Statuto del MU di Vietri sul Mare Eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria, erroneità dei presupposti, sviamento, arbitrarietà ed irragionevolezza manifesta ”;
III) “ Violazione di legge violazione degli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione, dei principi di uguaglianza, imparzialità, pubblicità, trasparenza ed efficacia e correttezza dell’azione amministrativa; Il silenzio della P.A. manifesta eccesso di potere, illogicità ed irragionevolezza, manifesta arbitrarietà e discriminatorietà della minoranza, violazione dei canoni di imparzialità e correttezza , difetto di motivazione illogicità o contraddittorietà, travisamento ed erronea valutazione dei fatti ”.
3. Con memoria depositata in data 29.4.2025 si è costituito il MU, il quale inizialmente si è limitato a chiedere la reiezione del ricorso senza svolgere specifiche difese ed ha prodotto documentazione.
In particolare, il MU ha prodotto la nota prot. n. 00004317/2025 del 18.3.2025 con la quale ha riscontrato l’istanza di accesso della ricorrente ed ha evidenziato quanto segue:
“ Con riferimento alla nota richiesta di accesso agli atti da Lei trasmessa in data 08.01.2025 con cui ha richiesto la trasmissione di “copia conforme dei relativi testimoniali, verbali con cui le strutture fisse sul demanio marittimo a Marina di Vietri Sul Mare sono state incamerate a bene indisponibile dello Stato”, cui ha fatto seguito la notifica, in data 10.03.2025 di pedissequo ricorso innanzi al TAR Campania, sezione di NO, finalizzato ad ottenere l’annullamento del silenzio-diniego formatosi in data 07 febbraio 2025 sulla richiamata istanza di accesso formale agli atti, si rappresenta quanto segue.
Questo Ente non ha tempestivamente evaso la Sua richiesta di accesso agli atti in quanto, da approfondite e continuate ricerche effettuate all’interno degli archivi comunali, non è stato possibile reperire gli atti oggetto d’istanza, evidentemente datati e non disponibili in formato digitale, ed anche perché è probabile che l’Ente comunale non ne sia mai pervenuto in possesso, non risultando ex lege direttamente coinvolto nella redazione e tenuta degli stessi.
Per quanto innanzi, nell’invitarLa a rivolgere la Sua istanza agli Enti effettivamente preposti, La invito a non dare seguito alla iscrizione a ruolo del ricorso notificato, al fine di scongiurare ulteriori aggravi di spese ai danni del MU ”.
Si sono altresì costituiti il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Agenzia del Demanio – Direzione Regione Campania senza svolgere difese.
4. Con memoria depositata in data 6.5.2025 la ricorrente ha insistito nell’accoglimento del ricorso, evidenziando l’avvenuta comunicazione della nota del 18.3.2025 soltanto dopo l’intervenuta notifica del ricorso al MU, l’interesse all’esibizione della documentazione richiesta alla luce della qualifica di consigliere comunale rivestita dalla ricorrente e la competenza del MU, trattandosi dell’ente che gestisce il demanio marittimo per delega ricevuta dalla Regione Campania.
5. Con memoria di replica depositata in data 20.5.2025 il MU ha dedotto:
- l’inammissibilità del ricorso per essere stato questo rivolto verso un’amministrazione che non ha formato i documenti di cui la ricorrente chiede l’esibizione e che neppure sarebbe in possesso degli stessi;
- la competenza dello Stato e, in particolare, dell’Agenzia del Demanio alla redazione del testimoniale di Stato;
- la mancata trasmissione al MU da parte dell’ente gestore di tale documentazione, tenuto conto del mancato rinvenimento della stessa da parte del MU; la conseguente inammissibilità ed infondatezza del ricorso.
6. All’udienza camerale del giorno 27.5.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Tanto premesso, va ricordato che:
“ - per effetto del combinato disposto dell’art. 22, comma 1, lett. d.), l. 241/1990 (a mente del quale, per quanto è qui di stretto interesse, per “documento amministrativo” si intende: “ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, (…) detenuti da una pubblica amministrazione (…).) e dell’art. 22, comma 4, l. 241/1990 (a mente del quale: “Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono”), l’oggetto dell’accesso ai documenti amministrativi si compendia nel “diritto” a ricevere una copia di un atto già formato e, quindi esistente e comunque detenuto, nel momento in cui viene posta la richiesta di accesso documentale, dall’amministrazione destinataria di tale richiesta, senza che quest’ultima (ovvero i suoi uffici) sia tenuta a reperire i documenti presso altre amministrazioni o soggetti ovvero sia tenuta a svolgere complicate attività istruttorie distinte dal mero recupero nel proprio archivio del documento e dall’attività di riproduzione (ovvero rendendolo disponibile alla visione, laddove lo preferisse l’accedente);
- l’assunzione di responsabilità da parte dell’amministrazione circa la irreperibilità ovvero l’inesistenza del documento fatto oggetto della richiesta ostensiva, di per sé non contestabile dal giudice amministrativo, esorbitando tale attività (e il presupposto scrutinio) dai poteri giudiziali ad esso attribuiti, esaurisce l’interesse giudiziale della parte interessata all’accesso che ha proposto domanda dinanzi al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 116 c.p.a., determinando la sopravvenuta cessazione di tale interesse e provocando, conseguentemente, la dichiarazione di improcedibilità del giudizio pendente (si veda, in argomento, tra le molte, Cons. Stato, Sez. IV, 25 novembre 2019 n. 7999) ” (Consiglio di Stato, VI Sez., 20 gennaio 2022, n. 373);
ancora, “ il diritto di accesso ha ad oggetto documenti formati e quindi venuti ad esistenza che si trovino nella certa disponibilità dell'Amministrazione, non potendo l'esercizio di tale diritto o l'ordine di esibizione impartito dal giudice, alla luce del principio generale per cui “ad impossibilia nemo tenetur” e per evidenti ragioni di buon senso, riguardare documenti non più esistenti o mai formati; laddove infatti l'esistenza del documento sia incerta o solo eventuale o ancora di là da venire, l'azione di accesso agli atti non può essere ritenuta ammissibile (Consiglio di Stato sez. V, 7 ottobre 2021, n. 6713).
17. L’onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto fatti negativi, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo; tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (cfr. Cass. Civ. 9 giugno 2008, n. 15162) ” (Consiglio di Stato, V Sez., 8 novembre 2023, n. 9622).
Tali coordinate ermeneutiche risultano pienamente applicabili anche al diritto di accesso del consigliere comunale di cui al comma 2 dell’art. 43 del D. Lgs. 267/2000, in quanto nel caso di specie l’accesso richiesto dalla ricorrente con l’istanza suddetta ha riguardato specifici documenti (vale a dire “ testimoniali, verbali con cui le strutture fisse sul demanio marittimo a Marina d Vietri sul Mare, sono state incamerate a bene indisponibile dello Stato ”) che il Responsabile dell’Area Tecnica del MU intimato con la nota suddetta ha espressamente dichiarato di non aver potuto reperire in archivio e di non essere nella disponibilità del MU.
A fronte di tale attestazione da parte del MU la ricorrente non ha offerto alcuna prova (anche solo indiziaria) della disponibilità da parte del MU dei documenti ai quali è stato richiesto l’accesso.
Del resto, la circostanza che il Sindaco in sede di seduta del Consiglio Comunale abbia dichiarato che le strutture fisse realizzate su aree del demanio marittimo erano state incamerate a bene indisponibile dello Stato non può di per sé sola (e soprattutto a fronte dell’attestazione suddetta di segno contrario proveniente da organo amministrativo del MU) dimostrare che il MU sia effettivamente nel possesso della suddetta documentazione.
In conclusione, coglie sostanzialmente nel segno la difesa del MU (fatta salva la corretta riqualificazione dell’eccezione proposta come relativa alla procedibilità del ricorso alla stregua della suddetta giurisprudenza del Consiglio di Stato) ed il ricorso proposto va dichiarato improcedibile, poiché, l’avvenuta assunzione di responsabilità da parte dell’amministrazione comunale circa la irreperibilità dei documenti oggetto della richiesta ostensiva esaurisce l’interesse giudiziale della ricorrente all’accesso, determinando la sopravvenuta cessazione di tale interesse e provocando, conseguentemente, la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
8. Le spese vanno compensate alla luce della peculiarità della fattispecie e dell’intervenuto riscontro da parte del MU all’istanza della ricorrente soltanto dopo l’avvenuta notifica del ricorso al MU.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di NO (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NO nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
Marcello Polimeno, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marcello Polimeno | Pierluigi Russo |
IL SEGRETARIO