Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 21/05/2025, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 21.05.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 3391/2024
promossa da
C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
LOREDANA TUZZOLINO, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. VIVIANA CARLISI, giusta procura in atti
-resistente-
Oggetto: ripetizione di indebito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 31.10.2024 il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio l' chiedendo dichiararsi l'illegittimità del provvedimento del 29.06.2024, CP_1
con il quale l'ente previdenziale ha comunicato la revoca del reddito di cittadinanza per il periodo compreso tra aprile 2019 a settembre 2020, chiedendo la restituzione dell'importo pari ad euro 14.809,68; chiedeva, previa sospensione, riconoscersi la spettanza del beneficio
Si costituiva in giudizio l' eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale del CP_1
giudice adito e, nel merito, contestando la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
Con condanna alle spese di giudizio.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Va preliminarmente analizzata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte resistente.
Sul punto l'art. 442 c.p.c. prescrive che: “Nei procedimenti relativi controversie relative
dall'applicazione delle norme riguardanti le assicurazioni sociali, gli infortuni sul lavoro, le malattie
professionali, gli assegni familiari, nonché ogni altra forma di previdenza e di assistenza obbligatorie,
si osservano loe disposizioni di cui al capo I di questo titolo”; l'art. 444 c.p.c. prescrive che: “Le
controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell'art. 442 sono di
competenza del tribunale, in funzione del giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha residenza
l'attore”.
Nel caso di specie il ricorrente risulta residente a [...](provincia di Palermo), così
come indicato in ricorso e come emerge da certificato di residenza allegato;
pertanto, questi avrebbe dovuto incardinare il giudizio innanzi al Tribunale di Termini Imerese.
La causa dovrà pertanto essere riassunta davanti al Tribunale di Termini Imerese, entro il termine perentorio di giorni trenta.
Le spese si compensano stante la pronuncia di rito.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando,
dichiara la propria incompetenza per territorio, in favore del Tribunale di Termini Imerese,
in funzione di giudice del lavoro;
indica il termine perentorio di giorni trenta per la riassunzione davanti al giudice competente;
spese compensate.
Così deciso in Agrigento, il 21/05/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo