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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 22/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3723/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nelle persone di:
Dott.ssa Lorena Mussoni - Presidente rel.
Dott. Davide Storti - Giudice
Dott.ssa Manuela Mari - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nell'emarginato procedimento per divorzio congiunto/scioglimento del matrimonio civile contratto a Pesaro in data 27/06/2015 da:
nato il [...] a [...] - STATI UNITI D'AMERICA Per_1
E
nata il [...] a [...] - REPUBBLICA POPOLARE CINESE Per_2
Premesso:
- che con ricorso congiunto, nell'emarginato procedimento, i coniugi suddetti hanno chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, indicando compiutamente nel ricorso le condizioni pattuite;
- che l'udienza presidenziale è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., dove le parti hanno confermato l'accordo raggiunto;
Rilevato che il PM non ha mosso rilievi;
Udito il relatore;
RILEVATO:
che i predetti vivono separati da oltre sei mesi, per effetto di separazione consensuale omologata da questo Tribunale il 27/11/2023;
che tra essi non è mai intervenuta riconciliazione e, pertanto, deve ritenersi cessata da anni ogni comunione materiale e spirituale;
che dal matrimonio sono nati a Pesaro due figli: il 31/11/2015 e Persona_3 Per_4
il 09/01/2020 entrambi minorenni;
RITENUTO
che le condizioni concordate rispondano all'interesse della prole, che le clausole relative ai figli non siano in contrasto con i loro interessi e che siano sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
che l'ascolto dei minori non sia necessario (articolo 473 bis. 4 c.pc.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo;
che, pertanto, il divorzio in questione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contrario alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare;
Visti gli artt. 3 n. 2 lett. b), della legge 898/70
DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio di cui sopra, tra le parti del presente giudizio;
PRENDE ATTO
delle condizioni concordate di cui al ricorso congiunto come sopra riportate, che devono intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autenticata di questa sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto per le prescritte annotazioni di legge. Deciso in data 22/01/2025
Il Presidente
Lorena Mussoni
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nelle persone di:
Dott.ssa Lorena Mussoni - Presidente rel.
Dott. Davide Storti - Giudice
Dott.ssa Manuela Mari - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nell'emarginato procedimento per divorzio congiunto/scioglimento del matrimonio civile contratto a Pesaro in data 27/06/2015 da:
nato il [...] a [...] - STATI UNITI D'AMERICA Per_1
E
nata il [...] a [...] - REPUBBLICA POPOLARE CINESE Per_2
Premesso:
- che con ricorso congiunto, nell'emarginato procedimento, i coniugi suddetti hanno chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, indicando compiutamente nel ricorso le condizioni pattuite;
- che l'udienza presidenziale è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., dove le parti hanno confermato l'accordo raggiunto;
Rilevato che il PM non ha mosso rilievi;
Udito il relatore;
RILEVATO:
che i predetti vivono separati da oltre sei mesi, per effetto di separazione consensuale omologata da questo Tribunale il 27/11/2023;
che tra essi non è mai intervenuta riconciliazione e, pertanto, deve ritenersi cessata da anni ogni comunione materiale e spirituale;
che dal matrimonio sono nati a Pesaro due figli: il 31/11/2015 e Persona_3 Per_4
il 09/01/2020 entrambi minorenni;
RITENUTO
che le condizioni concordate rispondano all'interesse della prole, che le clausole relative ai figli non siano in contrasto con i loro interessi e che siano sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
che l'ascolto dei minori non sia necessario (articolo 473 bis. 4 c.pc.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo;
che, pertanto, il divorzio in questione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contrario alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare;
Visti gli artt. 3 n. 2 lett. b), della legge 898/70
DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio di cui sopra, tra le parti del presente giudizio;
PRENDE ATTO
delle condizioni concordate di cui al ricorso congiunto come sopra riportate, che devono intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autenticata di questa sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto per le prescritte annotazioni di legge. Deciso in data 22/01/2025
Il Presidente
Lorena Mussoni