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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 21/03/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 204/2022
TRIBUNALE DI SCIACCA
Sezione Civile verbale di discussione con sentenza contestuale ex art. 281 sexies c.p.c.. 204/2022 tra
Avv. VULTAGGIO TIZIANA Parte_1
e
Avv. FAGGELLA PELLEGRINO Controparte_1 Parte_2
Oggi 21/03/2025 alle ore 10,00 innanzi al dott. Anna Sandra Bandini, sono comparsi: per l'avv. VULTAGGIO TIZIANA per l'avv. Parte_1 Controparte_1
FAGGELLA PELLEGRINO oggi sostituito dall'avv. SCLAFANI Parte_2
ROSSELLA.
I procuratori chiedono di discutere la causa riportandosi ai propri scritti difensivi ed alle note conclusive depositate tempestivamente ed opponendosi a quelli di controparte.
Il Giudice alle ore 18,50 si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, riaperto il verbale alle ore
20,00, pronuncia la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
dott. Anna Sandra Bandini
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Anna Sandra Bandini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 204 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 , avente per oggetto: “Contratti bancari(deposito bancario, etc) ” promossa
DA nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Tiziana VULTAGGIO C.F._1
OPPONENTE
CONTRO già e per essa la mandataria Controparte_1 Controparte_1 [...]
n persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avv. Antonio Christian FAGGELLA PELLEGRINO
OPPOSTA
Conclusioni delle parti: per l'opponente: “
1. Accogliere l'opposizione e rigettare e dichiarare infondato in fatto e in diritto il decreto ingiuntivo opposto n. 22/2022;
2. Accertare e dichiarare che il credito ingiunto è privo di titolo per violazione della presenza dell'interprete nella sottoscrizione del contratto di finanziamento e per la mancanza della sottoscrizione, che lo ha letto e riconosciuto conforme alla sua volontà, per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo impugnato;
3. Accertare e dichiarare che il credito ingiuntivo è privo di titolo per violazione ex art. 117
TUB, mancanza di prova scritta e per ogni altra eccezione formulata, per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo impugnato;
4. Accertare e dichiarare non dovuta la somma oggetto del decreto ingiuntivo comprensiva degli interessi, oneri e spese legali ed in ogni caso le singole somme addebitate che non trovano
pagina 2 di 11 titolo in specifiche pattuizioni e sono state addebitate per violazione del TUB, violazione della buona fede contrattuale;
5. Accertare e dichiarare per tutti i motivi dedotti in citazione la invalidità/inefficacia/nullità della polizza assicurativa e per l'effetto dichiarare l'inesistenza delle obbligazioni derivanti dai contratti;
6. Accertare e dichiarare la vessatorietà delle clausole impugnate nei contratti e per l'effetto dichiararne la nullità ed inefficacia e nulla ogni obbligazione a carico della opponente;
7. Accertare e dichiarare, a seguito dell'espletanda CTU contabile, l'esatto rapporto di credito/debito tra le parti opponente ed opposta;
8. Con vittoria di spese e competenze. per l'opposta: “ In via preliminare:
- concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo
l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, così come previsto dall'art. 648 c.p.c.;
- concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010.
Nel merito, in via principale:
- respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata:
- nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente, al pagamento, in favore di
[...] dell'importo di euro 9.967,30, oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso Controparte_1 contrattualmente stabilito, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.
In via ulteriormente subordinata:
- nella denegata, e non creduta, ipotesi in cui l'eccezione di nullità sollevata da controparte trovasse accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, si chiede di voler condannare l'opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, della residua somma capitale, detratte le somme già pagate dal debitore, oltre agli interessi al tasso di cui all'art. 117, comma 7, T.U.B.
pagina 3 di 11 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si dà atto che la presente sentenza viene redatta secondo le disposizioni degli artt. 132 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c., come riformati dalla legge n. 69 del 2009 e viene, pertanto, omesso lo svolgimento processuale e la motivazione viene esposta in modo conciso, anche con riferimento a precedenti conformi.
Con atto di citazione regolarmente notificato, via pec, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 22/2022, emesso dal Tribunale di Sciacca, a favore della società . CP_1
L'opponente ha eccepito:
LA NULLITA' DEL CONTRATTO DI Controparte_3 essendo la IG sorda dalla nascita.
[...] Parte_1
DISCONOSCIMENTI DELLA CONFORMITA' ALL'ORIGINALE ART. 214, 215 C.P.C. –
ECCEZIONE DI NULLITA' DEL CONTRATTO PER DIFETTO DI FORMA SCRITTA EX ART. 117
TUB – RIPETIZIONE DELLE SOMME PAGATE DALLA CONSUMATRICE
Ha formulato eccezione di disconoscimento della conformità della copia dei contratti e dei documenti inclusi nei files e prodotti dalla la el proprio fascicolo Controparte_1 monitorio.
Ha eccepito la nullità del finanziamento per mancanza di forma scritta ad substantiam ex art
117 TUB con tutte le conseguenze previste dalla norma imperativa.
ECCEZIONE MANCATA REDAZIONE DEL PIANO DI RIMBORSO E DEL PIANO DI
AMMORTAMENTO DEI FINANZIAMENTI.
CONTESTAZIONE DEL CREDITO OGGETTO DI RICORSO E DECRETO INGIUNTIVO.
Si contesta la validità ai fini probatori degli allegati n. 3 che vengono dichiarati dalla opposta conformi ai sensi dell'art. 50 Tub e ne contesta il loro contenuto.
Ha contestato l'importo richiesto poiché a) non corretto nella sua quantificazione;
b) è determinato in violazione di norme di legge e della buona fede.
ASSENZA VALIDA APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 1341 COMMA 2 C.C. APPLICAZIONE
DEL CODICE DEL CONSUMO – VESSATORIETA' E NULLITA' DI PROTEZIONE
Ha eccepito che non sono stati rispettati i requisiti della specifica approvazione in forma scritta delle clausole vessatorie che devono essere tenute distinte dalle altre condizioni generali di contratto e dalle clausole che tali non sono ed essere indicate specificatamente in pagina 4 di 11 maniera idonea a suscitare l'attenzione del sottoscrittore, che nel caso specifico è un sordo dalla nascita.
VIOLAZIONE DELL'ART. 125 BIS, 117 TUB, - DIVERGENZA TRA IL TAEG INDICATO IN
CONTRATTO ED IL TAEG EFFETTIVO APPLICATO
Ha eccepito che il valore del TAEG indicato/pubblicizzato nel contratto è errato e non veritiero perché non esprime il costo complessivo del finanziamento.
Dai documenti prodotti nel fascicolo monitorio dalla banca non si evince se al contratto di finanziamento è stata stipulata un'assicurazione a garanzia del finanziamento.
POLIZZE ASSICURATIVE – ASSENZA DI ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE CONTESTAZIONE
COMMISSIONI E COSTI – RIPETIZIONE DI INDEBITO contesta di non aver ricevuto, né prima della sottoscrizione del contratto né successivamente – le condizioni generali di polizza né il fascicolo informativo né la nota illustrativa sintetica delle condizioni.
Contestualmente alla stipula del contratto di finanziamento con codice pratica n. 051484870 veniva stipulata la seguente polizza: AVIPOP ASSICURAZIONI SPA.
Non si evince né il numero né se la copertura della garanzia è per tutta la durata.
CONTESTAZIONE COMMISSIONI: Si eccepisce che l'importo a titolo di commissioni non è dovuto in quanto nessuna attività di intermediazione è stata svolta per la stipula della polizza assicurativa. Né vi è prova del soggetto intermediario che avrebbe prestato tale servizio.
- CONTESTAZIONE PREMIO ASSICURATIVO: non è dovuto in quanto oggetto di pattuizioni e poiché non incluso nel calcolo del TAEG come sopra eccepito.
CONTESTAZIONE DELLA DATA DI DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE –
CONSEGUENZE
Si eccepisce che la Società non ha fornito prova certa circa la data in cui sostiene essere avvenuta la decadenza dal beneficio del termine, in riferimento al contratto di finanziamento della IG , l'allegato n. 6 che rappresenta lettera inviata per raccomandata non è Pt_1 mai stata ricevuta dalla RA perché irreperibile il destinatario. Pt_1
ACCERTAMENTO ESATTO DARE/AVERE – RIPETIZIONE DI SOMME PAGATE DALLA
OPPONENTE ALLA Controparte_1
Si formula riserva di produrre, nei termini di legge, documentazione da cui risultino ulteriori pagamenti effettuati dalla opponente in favore della finanziaria.
pagina 5 di 11 Si è costituita la società e per essa la mandataria Controparte_1 [...] eccependo il mancato esperimento della mediazione obbligatoria e Controparte_2 contestando quanto dedotto ed eccepito.
2. Sulla nullità del contratto per la mancata presenza di un interprete della lingua dei segni come stabilito dagli artt. 56 e 57 della Legge Notarile nr. 89 del 1913 che prevede la presenza di un interprete della lingua dei segni nell'ipotesi in cui il soggetto affetto da sordità non sappia leggere, e non attinente alla sig.ra Pt_1
3. Sul disconoscimento ex art. 2719 cod. civ.
Infondatezza del disconoscimento operato in modo assolutamente generico ed apodittico, contestando il richiamo alla disciplina di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c. che hanno ad oggetto il disconoscimento delle sottoscrizioni.
4. La presunta nullità dei contratti di finanziamento ai sensi dell'art. 117 TUB stante la mancata sottoscrizione da parte della Banca
Infondatezza dell'eccezione con richiamo alla recentissima sentenza delle Sezioni Unite, intervenuta a definizione della vexata quaestio sulla validità del contratto c.d. “monofirma” tra Banca e Cliente.
5. Sulla prova del credito, sul piano di ammortamento e sulla dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine
Avuto riguardo all'estratto conto versato in atti ha evidenziato che non Parte_3 avrebbe mai potuto rilasciare la certificazione ex art. 50 TUB, essendo un intermediario finanziario e non un istituto bancario di cui alla normativa ex adverso invocata.
Quanto all'efficacia probatoria dell'estratto conto prodotto nella precedente fase del giudizio si osserva che hanno efficacia fino a prova contraria, potendo essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni, non già attraverso il mero rifiuto del conto o la generica affermazione di nulla dovere.” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 15/09/2000, n. 12169. Conf. ex multis Cass. 21/07/2000, n. 9579; Cass. 18/04/2001, n. 5675 e Cass. 25/02/2002, n. 2751).
Con riferimento, poi, al piano di ammortamento, nessuna norma sanziona con il rimedio della nullità la mancata produzione/allegazione del piano finanziario, né può ritenersi che la sua produzione sia indispensabile per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Nel caso di specie la prova del credito si evince dal contratto di finanziamento e dall'estratto conto, il quale dà conto del pagamento di talune rate.
pagina 6 di 11 Con riferimento alla mancata comunicazione della decadenza dal beneficio del termine, la stessa risale al 27.02.2017, come emerge dall'estratto conto versato in atti e non specificatamente contestato da controparte, con ciò che ne consegue ex art. 115 c.p.c.
6. L'asserita vessatorietà delle clausole contrattuali le condizioni contrattuali sono state regolarmente sottoposte all'attenzione di controparte, regolarmente sottoscritte ed accettate, anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.
Ai sensi dell'art. 34, co. 3 del Codice del Consumo, “Non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che siano riproduttive di disposizioni o attuative di principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea”, così gli artt. 1186 cod. civ. (“Decadenza del termine”), 1382 cod. civ. (“Effetti della clausola penale”), 1282 cod. civ. (“Interessi nelle obbligazioni pecuniarie”), 1284, co. 3, cod. civ. (“Saggio degli interessi”) e 1224 cod. civ.
(“Danni nelle obbligazioni pecuniarie”).
Richiamo al co. 2 dell'art. 34 del Codice del Consumo, “il carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile”.
7. Premio assicurativo (facoltativo) e TAEG
Infondatezza dell'assunto avversario, la polizza sottoscritta dal cliente è facoltativa e, pertanto, va esclusa dal calcolo del TAEG, in ogni nel negozio è indicato altresì il TEAG comprensivo del costo della polizza, pari all'11,30% (cfr. pag. 4, DOC. 3 fascicolo monitorio).
Mancata dimostrazione dell'imposizione della stipula della polizza da parte dell'Istituto originario erogatore del finanziamento.
8. Sulla polizza
L'opponente lamenta la nullità della polizza assicurativa per mancata consegna delle condizioni generali e mancato svolgimento dell'attività di intermediazione: ne deriverebbe la ripetibilità del premio e delle commissioni di intermediazione ivi pagate. CP_ Ha eccepito la carenza di legittimazione di , mera cessionaria del credito e che ad ogni buon conto, in sede di sottoscrizione della polizza, l'opponente ha dichiarato, di aver “preso consegna e preventiva conoscenza del Fascicolo Informativo comprensivo della Nota
Informativa, delle condizioni di Assicurazione e de Glossario, nonché della presente dichiarazione di adesione, che definiscono il contratto di assicurazione” (cfr. pag. 8, DOC. 3 fascicolo monitorio).
pagina 7 di 11 9. Sulla richiesta di CTU contabile
Le statuizioni avversarie sono rimaste prive di prova a supporto, non risultando sufficiente in tale contesto richiedere la nomina di un CTU contabile.
Ha chiesto la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, esperita mediazione negativa, la causa, non essendo state articolate attività istruttorie, è stata discussa e decisa all'udienza del 21 marzo 2025.
**********
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di nullità del finanziamento per mancanza di un interprete della lingua dei segni ai sensi degli art. 56 e 57 L.N., non applicabile al caso che ci occupa, riferentesi alla redazione di atto pubblico nell'ipotesi in cui il soggetto, affetto da sordità, non sappia leggere.
Oggetto del presente giudizio è il decreto ingiuntivo n. 22/2022 emesso in danno di
[...] per l'importo di € 9.967,30, oltre interessi e spese per il finanziamento per Parte_1 prestito personale n. 51484870 stipulato con AGOS-DUCATO S.P.A.
Il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione a decreto ingiuntivo, è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.; pertanto, il creditore dovrà provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che dovrà essere semplicemente allegato - mentre il debitore dovrà eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Nel caso che ci occupa la società opposta ha dato prova del proprio credito producendo sia il contratto di finanziamento con allegate le condizioni applicate al contratto debitamente sottoscritto da , l'estratto conto, la prova dell'erogazione del credito ed il Parte_1 contratto di cessione.
Manca agli atti la prova della comunicazione della cessione e della decadenza del beneficio del termine, non risultando la raccomandata ricevuta pur essendo corretto l'indirizzo indicato come risulta dal contratto di finanziamento, dalla residenza indicata nell'atto di citazione e dal certificato di residenza prodotto. pagina 8 di 11 La decadenza del benefico del termine ex art. 1186 c.c. integra un atto unilaterale recettizio che produce l'effetto della decadenza al momento in cui viene portato a conoscenza del debitore e può ritenersi effettuato sia con l'atto di precetto sia con ricorso per ingiunzione
(cfr. Trib. Firenze 17 luglio 2005; Trib. Monza 2 maggio 2002; Trib. Milano 17 settembre
1992).
Ciò detto va rigettato il disconoscimento ex art. 2719 cod. civ. operato dalla difesa avversaria in modo assolutamente generico ed apodittico.
Si condivide al riguardo la giurisprudenza richiamata da parte opposta per la quale : “L'art.
2719 c.c. esige, difatti, l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche: conseguentemente, la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se la parte comparsa non la disconosce, in modo specifico ed inequivoco (Cass. n. 882/2018; n.
4053/2018; n. 13425/2014) 10. Peraltro, pur a voler ammettere implicitamente formulato dal contribuente il disconoscimento della conformità delle copie degli atti agli originali, non va trascurato che è privo di efficacia il generico disconoscimento della conformità tra l'originale e la copia fotostatica prodotta in giudizio. Perché possa aversi disconoscimento idoneo, è infatti necessario che la parte, nei modi e termini di legge, renda una dichiarazione che - pur nel silenzio della norma predetta, che non richiede forme particolari - evidenzi in modo chiaro ed inequivoco gli elementi differenziali del documento prodotto rispetto all'originale di cui si assume sia copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (cfr. in tal senso Cass. n.
28096 del 30/12/2009 in tema di applicazione dell'art. 2719 c.c.)” (cfr. Cass., 20/06/2019, n.
16557; Cass., 05/12/2019, n. 31870 e Cass., 12/02/2019, n. 4032). Quanto sopra riferito, peraltro, trova conferma anche nella recente giurisprudenza di merito: i) “Parte opponente disconosce ex art. 2719 cod. civ. il contratto di finanziamento depositato in sede monitoria riservandosi altresì di disconoscere “l'autenticità delle sottoscrizioni ivi apposte, in alcun modo riconducibili agli opponenti che mai hanno sottoscritto il predetto contratto” (cfr. pag. 13 citazione. Proseguendo oltre viene in rilievo altresì come il disconoscimento ex art. 2719 cod. civ., sia stato operato da controparte in modo assolutamente generico ed apodittico. È
d'obbligo, infatti, rilevare il carattere irrituale ed inammissibile del medesimo nella misura in cui parte avversa avrebbe dovuto indicare i singoli profili di difformità rispetto agli originali della documentazione versata in atti nella precedente fase del giudizio. Una contestazione della
pagina 9 di 11 conformità all'originale d'un documento prodotto in copia è, infatti, validamente compiuta ai sensi dell'art. 2719 c.c. solo qualora venga indicato espressamente in cosa la copia differisca dall'originale, ovvero quando si neghi l'esistenza stessa d'un originale. (cfr. Cass. Civ. del 03-04-
2014 n. 7775. In mancanza, quindi, la contestazione di cui all'art. 2719 cod. civ. dovrà essere dichiarata inammissibile e, pertanto, andrà rigettata (cfr. ex multis Sent. Tribunale di Napoli,
29-05-2012, n. 6290). Inoltre, si evidenzia che gli originali dei documenti non sono richiesti ex lege ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova: pertanto, eccepire l'inidoneità probatoria della documentazione prodotta in copia è tamquam non esset” (cfr. Trib. Torre Annunziata, sent. 1631/2023: DOC. 14); ii) “In relazione al disconoscimento dei documenti da parte dell'opponente se ne rileva l'assoluta genericità, per l'omessa individuazione delle specifiche difformità intercorrenti tra gli atti depositati da parte opposta e gli originali. Peraltro, si dà nota del fatto che i suddetti documenti sono sufficienti per fornire prova del credito, dato che tra questi l'opposta ha provveduto ad allegare: -copia del contratto di finanziamento;
-copia del contratto di cessione;
- copia dell'estratto conto certificato” (cfr. Trib. Napoli Nord, sent.
2598/2023, in iusletter.com).
Va parimenti rigettata l'eccezione di nullità del contratto per mancanza di forma scritta ai sensi dell'art.117 TUB come evidente dalla documentazione versata in atti.
Le altre contestazioni appaiono generiche, non supportate da specifico riscontro, mentre è certa l'avvenuta erogazione del finanziamento, il pagamento di diverse rate dello stesso ed il conseguente inadempimento sulle stesse con decorrenza dal 2017.
Va, pertanto, rigettata l'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel giudizio iscritto al n. 204/2022 R.G., respinta ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
- Rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
- Conferma il decreto ingiuntivo n.22/2022, emesso dal Tribunale di Sciacca e lo dichiara definitivamente esecutivo;
- Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € Parte_1
1.200,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CpA;
Il Giudice Onorario
pagina 10 di 11 Dott.ssa Anna Sandra Bandini
pagina 11 di 11
TRIBUNALE DI SCIACCA
Sezione Civile verbale di discussione con sentenza contestuale ex art. 281 sexies c.p.c.. 204/2022 tra
Avv. VULTAGGIO TIZIANA Parte_1
e
Avv. FAGGELLA PELLEGRINO Controparte_1 Parte_2
Oggi 21/03/2025 alle ore 10,00 innanzi al dott. Anna Sandra Bandini, sono comparsi: per l'avv. VULTAGGIO TIZIANA per l'avv. Parte_1 Controparte_1
FAGGELLA PELLEGRINO oggi sostituito dall'avv. SCLAFANI Parte_2
ROSSELLA.
I procuratori chiedono di discutere la causa riportandosi ai propri scritti difensivi ed alle note conclusive depositate tempestivamente ed opponendosi a quelli di controparte.
Il Giudice alle ore 18,50 si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, riaperto il verbale alle ore
20,00, pronuncia la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
dott. Anna Sandra Bandini
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Anna Sandra Bandini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 204 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 , avente per oggetto: “Contratti bancari(deposito bancario, etc) ” promossa
DA nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Tiziana VULTAGGIO C.F._1
OPPONENTE
CONTRO già e per essa la mandataria Controparte_1 Controparte_1 [...]
n persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avv. Antonio Christian FAGGELLA PELLEGRINO
OPPOSTA
Conclusioni delle parti: per l'opponente: “
1. Accogliere l'opposizione e rigettare e dichiarare infondato in fatto e in diritto il decreto ingiuntivo opposto n. 22/2022;
2. Accertare e dichiarare che il credito ingiunto è privo di titolo per violazione della presenza dell'interprete nella sottoscrizione del contratto di finanziamento e per la mancanza della sottoscrizione, che lo ha letto e riconosciuto conforme alla sua volontà, per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo impugnato;
3. Accertare e dichiarare che il credito ingiuntivo è privo di titolo per violazione ex art. 117
TUB, mancanza di prova scritta e per ogni altra eccezione formulata, per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo impugnato;
4. Accertare e dichiarare non dovuta la somma oggetto del decreto ingiuntivo comprensiva degli interessi, oneri e spese legali ed in ogni caso le singole somme addebitate che non trovano
pagina 2 di 11 titolo in specifiche pattuizioni e sono state addebitate per violazione del TUB, violazione della buona fede contrattuale;
5. Accertare e dichiarare per tutti i motivi dedotti in citazione la invalidità/inefficacia/nullità della polizza assicurativa e per l'effetto dichiarare l'inesistenza delle obbligazioni derivanti dai contratti;
6. Accertare e dichiarare la vessatorietà delle clausole impugnate nei contratti e per l'effetto dichiararne la nullità ed inefficacia e nulla ogni obbligazione a carico della opponente;
7. Accertare e dichiarare, a seguito dell'espletanda CTU contabile, l'esatto rapporto di credito/debito tra le parti opponente ed opposta;
8. Con vittoria di spese e competenze. per l'opposta: “ In via preliminare:
- concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo
l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, così come previsto dall'art. 648 c.p.c.;
- concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010.
Nel merito, in via principale:
- respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata:
- nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente, al pagamento, in favore di
[...] dell'importo di euro 9.967,30, oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso Controparte_1 contrattualmente stabilito, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.
In via ulteriormente subordinata:
- nella denegata, e non creduta, ipotesi in cui l'eccezione di nullità sollevata da controparte trovasse accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, si chiede di voler condannare l'opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, della residua somma capitale, detratte le somme già pagate dal debitore, oltre agli interessi al tasso di cui all'art. 117, comma 7, T.U.B.
pagina 3 di 11 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si dà atto che la presente sentenza viene redatta secondo le disposizioni degli artt. 132 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c., come riformati dalla legge n. 69 del 2009 e viene, pertanto, omesso lo svolgimento processuale e la motivazione viene esposta in modo conciso, anche con riferimento a precedenti conformi.
Con atto di citazione regolarmente notificato, via pec, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 22/2022, emesso dal Tribunale di Sciacca, a favore della società . CP_1
L'opponente ha eccepito:
LA NULLITA' DEL CONTRATTO DI Controparte_3 essendo la IG sorda dalla nascita.
[...] Parte_1
DISCONOSCIMENTI DELLA CONFORMITA' ALL'ORIGINALE ART. 214, 215 C.P.C. –
ECCEZIONE DI NULLITA' DEL CONTRATTO PER DIFETTO DI FORMA SCRITTA EX ART. 117
TUB – RIPETIZIONE DELLE SOMME PAGATE DALLA CONSUMATRICE
Ha formulato eccezione di disconoscimento della conformità della copia dei contratti e dei documenti inclusi nei files e prodotti dalla la el proprio fascicolo Controparte_1 monitorio.
Ha eccepito la nullità del finanziamento per mancanza di forma scritta ad substantiam ex art
117 TUB con tutte le conseguenze previste dalla norma imperativa.
ECCEZIONE MANCATA REDAZIONE DEL PIANO DI RIMBORSO E DEL PIANO DI
AMMORTAMENTO DEI FINANZIAMENTI.
CONTESTAZIONE DEL CREDITO OGGETTO DI RICORSO E DECRETO INGIUNTIVO.
Si contesta la validità ai fini probatori degli allegati n. 3 che vengono dichiarati dalla opposta conformi ai sensi dell'art. 50 Tub e ne contesta il loro contenuto.
Ha contestato l'importo richiesto poiché a) non corretto nella sua quantificazione;
b) è determinato in violazione di norme di legge e della buona fede.
ASSENZA VALIDA APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 1341 COMMA 2 C.C. APPLICAZIONE
DEL CODICE DEL CONSUMO – VESSATORIETA' E NULLITA' DI PROTEZIONE
Ha eccepito che non sono stati rispettati i requisiti della specifica approvazione in forma scritta delle clausole vessatorie che devono essere tenute distinte dalle altre condizioni generali di contratto e dalle clausole che tali non sono ed essere indicate specificatamente in pagina 4 di 11 maniera idonea a suscitare l'attenzione del sottoscrittore, che nel caso specifico è un sordo dalla nascita.
VIOLAZIONE DELL'ART. 125 BIS, 117 TUB, - DIVERGENZA TRA IL TAEG INDICATO IN
CONTRATTO ED IL TAEG EFFETTIVO APPLICATO
Ha eccepito che il valore del TAEG indicato/pubblicizzato nel contratto è errato e non veritiero perché non esprime il costo complessivo del finanziamento.
Dai documenti prodotti nel fascicolo monitorio dalla banca non si evince se al contratto di finanziamento è stata stipulata un'assicurazione a garanzia del finanziamento.
POLIZZE ASSICURATIVE – ASSENZA DI ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE CONTESTAZIONE
COMMISSIONI E COSTI – RIPETIZIONE DI INDEBITO contesta di non aver ricevuto, né prima della sottoscrizione del contratto né successivamente – le condizioni generali di polizza né il fascicolo informativo né la nota illustrativa sintetica delle condizioni.
Contestualmente alla stipula del contratto di finanziamento con codice pratica n. 051484870 veniva stipulata la seguente polizza: AVIPOP ASSICURAZIONI SPA.
Non si evince né il numero né se la copertura della garanzia è per tutta la durata.
CONTESTAZIONE COMMISSIONI: Si eccepisce che l'importo a titolo di commissioni non è dovuto in quanto nessuna attività di intermediazione è stata svolta per la stipula della polizza assicurativa. Né vi è prova del soggetto intermediario che avrebbe prestato tale servizio.
- CONTESTAZIONE PREMIO ASSICURATIVO: non è dovuto in quanto oggetto di pattuizioni e poiché non incluso nel calcolo del TAEG come sopra eccepito.
CONTESTAZIONE DELLA DATA DI DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE –
CONSEGUENZE
Si eccepisce che la Società non ha fornito prova certa circa la data in cui sostiene essere avvenuta la decadenza dal beneficio del termine, in riferimento al contratto di finanziamento della IG , l'allegato n. 6 che rappresenta lettera inviata per raccomandata non è Pt_1 mai stata ricevuta dalla RA perché irreperibile il destinatario. Pt_1
ACCERTAMENTO ESATTO DARE/AVERE – RIPETIZIONE DI SOMME PAGATE DALLA
OPPONENTE ALLA Controparte_1
Si formula riserva di produrre, nei termini di legge, documentazione da cui risultino ulteriori pagamenti effettuati dalla opponente in favore della finanziaria.
pagina 5 di 11 Si è costituita la società e per essa la mandataria Controparte_1 [...] eccependo il mancato esperimento della mediazione obbligatoria e Controparte_2 contestando quanto dedotto ed eccepito.
2. Sulla nullità del contratto per la mancata presenza di un interprete della lingua dei segni come stabilito dagli artt. 56 e 57 della Legge Notarile nr. 89 del 1913 che prevede la presenza di un interprete della lingua dei segni nell'ipotesi in cui il soggetto affetto da sordità non sappia leggere, e non attinente alla sig.ra Pt_1
3. Sul disconoscimento ex art. 2719 cod. civ.
Infondatezza del disconoscimento operato in modo assolutamente generico ed apodittico, contestando il richiamo alla disciplina di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c. che hanno ad oggetto il disconoscimento delle sottoscrizioni.
4. La presunta nullità dei contratti di finanziamento ai sensi dell'art. 117 TUB stante la mancata sottoscrizione da parte della Banca
Infondatezza dell'eccezione con richiamo alla recentissima sentenza delle Sezioni Unite, intervenuta a definizione della vexata quaestio sulla validità del contratto c.d. “monofirma” tra Banca e Cliente.
5. Sulla prova del credito, sul piano di ammortamento e sulla dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine
Avuto riguardo all'estratto conto versato in atti ha evidenziato che non Parte_3 avrebbe mai potuto rilasciare la certificazione ex art. 50 TUB, essendo un intermediario finanziario e non un istituto bancario di cui alla normativa ex adverso invocata.
Quanto all'efficacia probatoria dell'estratto conto prodotto nella precedente fase del giudizio si osserva che hanno efficacia fino a prova contraria, potendo essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni, non già attraverso il mero rifiuto del conto o la generica affermazione di nulla dovere.” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 15/09/2000, n. 12169. Conf. ex multis Cass. 21/07/2000, n. 9579; Cass. 18/04/2001, n. 5675 e Cass. 25/02/2002, n. 2751).
Con riferimento, poi, al piano di ammortamento, nessuna norma sanziona con il rimedio della nullità la mancata produzione/allegazione del piano finanziario, né può ritenersi che la sua produzione sia indispensabile per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Nel caso di specie la prova del credito si evince dal contratto di finanziamento e dall'estratto conto, il quale dà conto del pagamento di talune rate.
pagina 6 di 11 Con riferimento alla mancata comunicazione della decadenza dal beneficio del termine, la stessa risale al 27.02.2017, come emerge dall'estratto conto versato in atti e non specificatamente contestato da controparte, con ciò che ne consegue ex art. 115 c.p.c.
6. L'asserita vessatorietà delle clausole contrattuali le condizioni contrattuali sono state regolarmente sottoposte all'attenzione di controparte, regolarmente sottoscritte ed accettate, anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.
Ai sensi dell'art. 34, co. 3 del Codice del Consumo, “Non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che siano riproduttive di disposizioni o attuative di principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea”, così gli artt. 1186 cod. civ. (“Decadenza del termine”), 1382 cod. civ. (“Effetti della clausola penale”), 1282 cod. civ. (“Interessi nelle obbligazioni pecuniarie”), 1284, co. 3, cod. civ. (“Saggio degli interessi”) e 1224 cod. civ.
(“Danni nelle obbligazioni pecuniarie”).
Richiamo al co. 2 dell'art. 34 del Codice del Consumo, “il carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile”.
7. Premio assicurativo (facoltativo) e TAEG
Infondatezza dell'assunto avversario, la polizza sottoscritta dal cliente è facoltativa e, pertanto, va esclusa dal calcolo del TAEG, in ogni nel negozio è indicato altresì il TEAG comprensivo del costo della polizza, pari all'11,30% (cfr. pag. 4, DOC. 3 fascicolo monitorio).
Mancata dimostrazione dell'imposizione della stipula della polizza da parte dell'Istituto originario erogatore del finanziamento.
8. Sulla polizza
L'opponente lamenta la nullità della polizza assicurativa per mancata consegna delle condizioni generali e mancato svolgimento dell'attività di intermediazione: ne deriverebbe la ripetibilità del premio e delle commissioni di intermediazione ivi pagate. CP_ Ha eccepito la carenza di legittimazione di , mera cessionaria del credito e che ad ogni buon conto, in sede di sottoscrizione della polizza, l'opponente ha dichiarato, di aver “preso consegna e preventiva conoscenza del Fascicolo Informativo comprensivo della Nota
Informativa, delle condizioni di Assicurazione e de Glossario, nonché della presente dichiarazione di adesione, che definiscono il contratto di assicurazione” (cfr. pag. 8, DOC. 3 fascicolo monitorio).
pagina 7 di 11 9. Sulla richiesta di CTU contabile
Le statuizioni avversarie sono rimaste prive di prova a supporto, non risultando sufficiente in tale contesto richiedere la nomina di un CTU contabile.
Ha chiesto la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, esperita mediazione negativa, la causa, non essendo state articolate attività istruttorie, è stata discussa e decisa all'udienza del 21 marzo 2025.
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Preliminarmente va rigettata l'eccezione di nullità del finanziamento per mancanza di un interprete della lingua dei segni ai sensi degli art. 56 e 57 L.N., non applicabile al caso che ci occupa, riferentesi alla redazione di atto pubblico nell'ipotesi in cui il soggetto, affetto da sordità, non sappia leggere.
Oggetto del presente giudizio è il decreto ingiuntivo n. 22/2022 emesso in danno di
[...] per l'importo di € 9.967,30, oltre interessi e spese per il finanziamento per Parte_1 prestito personale n. 51484870 stipulato con AGOS-DUCATO S.P.A.
Il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione a decreto ingiuntivo, è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.; pertanto, il creditore dovrà provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che dovrà essere semplicemente allegato - mentre il debitore dovrà eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Nel caso che ci occupa la società opposta ha dato prova del proprio credito producendo sia il contratto di finanziamento con allegate le condizioni applicate al contratto debitamente sottoscritto da , l'estratto conto, la prova dell'erogazione del credito ed il Parte_1 contratto di cessione.
Manca agli atti la prova della comunicazione della cessione e della decadenza del beneficio del termine, non risultando la raccomandata ricevuta pur essendo corretto l'indirizzo indicato come risulta dal contratto di finanziamento, dalla residenza indicata nell'atto di citazione e dal certificato di residenza prodotto. pagina 8 di 11 La decadenza del benefico del termine ex art. 1186 c.c. integra un atto unilaterale recettizio che produce l'effetto della decadenza al momento in cui viene portato a conoscenza del debitore e può ritenersi effettuato sia con l'atto di precetto sia con ricorso per ingiunzione
(cfr. Trib. Firenze 17 luglio 2005; Trib. Monza 2 maggio 2002; Trib. Milano 17 settembre
1992).
Ciò detto va rigettato il disconoscimento ex art. 2719 cod. civ. operato dalla difesa avversaria in modo assolutamente generico ed apodittico.
Si condivide al riguardo la giurisprudenza richiamata da parte opposta per la quale : “L'art.
2719 c.c. esige, difatti, l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche: conseguentemente, la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se la parte comparsa non la disconosce, in modo specifico ed inequivoco (Cass. n. 882/2018; n.
4053/2018; n. 13425/2014) 10. Peraltro, pur a voler ammettere implicitamente formulato dal contribuente il disconoscimento della conformità delle copie degli atti agli originali, non va trascurato che è privo di efficacia il generico disconoscimento della conformità tra l'originale e la copia fotostatica prodotta in giudizio. Perché possa aversi disconoscimento idoneo, è infatti necessario che la parte, nei modi e termini di legge, renda una dichiarazione che - pur nel silenzio della norma predetta, che non richiede forme particolari - evidenzi in modo chiaro ed inequivoco gli elementi differenziali del documento prodotto rispetto all'originale di cui si assume sia copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (cfr. in tal senso Cass. n.
28096 del 30/12/2009 in tema di applicazione dell'art. 2719 c.c.)” (cfr. Cass., 20/06/2019, n.
16557; Cass., 05/12/2019, n. 31870 e Cass., 12/02/2019, n. 4032). Quanto sopra riferito, peraltro, trova conferma anche nella recente giurisprudenza di merito: i) “Parte opponente disconosce ex art. 2719 cod. civ. il contratto di finanziamento depositato in sede monitoria riservandosi altresì di disconoscere “l'autenticità delle sottoscrizioni ivi apposte, in alcun modo riconducibili agli opponenti che mai hanno sottoscritto il predetto contratto” (cfr. pag. 13 citazione. Proseguendo oltre viene in rilievo altresì come il disconoscimento ex art. 2719 cod. civ., sia stato operato da controparte in modo assolutamente generico ed apodittico. È
d'obbligo, infatti, rilevare il carattere irrituale ed inammissibile del medesimo nella misura in cui parte avversa avrebbe dovuto indicare i singoli profili di difformità rispetto agli originali della documentazione versata in atti nella precedente fase del giudizio. Una contestazione della
pagina 9 di 11 conformità all'originale d'un documento prodotto in copia è, infatti, validamente compiuta ai sensi dell'art. 2719 c.c. solo qualora venga indicato espressamente in cosa la copia differisca dall'originale, ovvero quando si neghi l'esistenza stessa d'un originale. (cfr. Cass. Civ. del 03-04-
2014 n. 7775. In mancanza, quindi, la contestazione di cui all'art. 2719 cod. civ. dovrà essere dichiarata inammissibile e, pertanto, andrà rigettata (cfr. ex multis Sent. Tribunale di Napoli,
29-05-2012, n. 6290). Inoltre, si evidenzia che gli originali dei documenti non sono richiesti ex lege ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova: pertanto, eccepire l'inidoneità probatoria della documentazione prodotta in copia è tamquam non esset” (cfr. Trib. Torre Annunziata, sent. 1631/2023: DOC. 14); ii) “In relazione al disconoscimento dei documenti da parte dell'opponente se ne rileva l'assoluta genericità, per l'omessa individuazione delle specifiche difformità intercorrenti tra gli atti depositati da parte opposta e gli originali. Peraltro, si dà nota del fatto che i suddetti documenti sono sufficienti per fornire prova del credito, dato che tra questi l'opposta ha provveduto ad allegare: -copia del contratto di finanziamento;
-copia del contratto di cessione;
- copia dell'estratto conto certificato” (cfr. Trib. Napoli Nord, sent.
2598/2023, in iusletter.com).
Va parimenti rigettata l'eccezione di nullità del contratto per mancanza di forma scritta ai sensi dell'art.117 TUB come evidente dalla documentazione versata in atti.
Le altre contestazioni appaiono generiche, non supportate da specifico riscontro, mentre è certa l'avvenuta erogazione del finanziamento, il pagamento di diverse rate dello stesso ed il conseguente inadempimento sulle stesse con decorrenza dal 2017.
Va, pertanto, rigettata l'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel giudizio iscritto al n. 204/2022 R.G., respinta ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
- Rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
- Conferma il decreto ingiuntivo n.22/2022, emesso dal Tribunale di Sciacca e lo dichiara definitivamente esecutivo;
- Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € Parte_1
1.200,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CpA;
Il Giudice Onorario
pagina 10 di 11 Dott.ssa Anna Sandra Bandini
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