Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/06/2025, n. 3137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3137 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza resa ex art. 281 sexies cpc, allegata al verbale del 17 giugno 2025
Ruolo Generale n. 5633/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile
In persona dei magistrati:
Dott. Eugenio Forgillo Presidente
Dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo di appello iscritto al numero 5633 del ruolo generale degli affari civili contenziosi della Corte di Appello di Napoli dell'anno 2022, avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli numero 5216 pubblicata il 26 maggio 2022 e non notificata, avente a oggetto pagamento di compensi professionali e vertente tra
(cf ) e (cf Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dagli Avv. Fabio Mariottino (cf C.F._2
) e Benedetta Bruno (cf ), elettivamente C.F._3 C.F._4 domiciliati nello studio dei difensori in Napoli, Viale Gramsci,16, giusta mandato alle liti in calce all'atto di citazione in appello (per le comunicazioni: pec
- Email_1
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1
e già (p. iva ), in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante, Dott. rappresentata e difesa CP_3 dall'Avv. Mauro Fierro (cf ), elettivamente domiciliata in C.F._5
Napoli, Via G. Melisurgo, 15, nello studio del difensore giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello (per le comunicazioni: pec
; Email_3 appellata
CONCLUSIONI
All'udienza del 17 giugno 2025 le parti hanno discusso oralmente la causa, concludendo come da precedenti scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle rispettive domande.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, richiesto Controparte_1
e ottenuto dagli Avv.ti e dell'importo di € 68.619,53, a titolo di saldo Pt_1 Pt_2 degli onorari per l'attività svolta in favore della società in relazione a un arbitrato tra questa e il Controparte_4
Si costituivano in giudizio i legali chiedendo il rigetto dell'opposizione.
All'esito del giudizio, istruito documentalmente, il Tribunale accoglieva l'opposizione ritenendo che il patto intercorso tra i difensori e il cliente, col quale si era previsto in aggiunta al compenso di € 80.000,00 un ulteriore compenso - denominato “success fee” e concordato in misura percentuale al risultato in concreto conseguito, integrasse un vero e proprio patto di quota lite, non qualificabile come palmario, vietato dalla legge.
Il primo giudice, pertanto, revocava il decreto ingiuntivo e condannava i legali alla restituzione di quanto versato dalla società in corso di causa, in ragione della provvisoria esecutorietà del decreto, nonché alla refusione delle spese di lite.
Avverso la decisione proponevano appello e Parte_1 Parte_2 invocandone l'integrale riforma e rassegnando le seguenti conclusioni: “
1. In via
2 principale dichiarare nulla, annullabile e, in ogni caso improduttiva di effetti giuridici la impugnata sentenza stante la inammissibilità del giudizio di opposizione
a decreto ingiuntivo promosso dalla appellata con Controparte_1 conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
2. Nel merito, in ipotesi di rigetto della domanda sub. 1, in via principale, concorrente, subordinata o alternativa, affermare la legittimità e la validità dell'Accordo inter- partes di cui è causa in quanto costituente premio di risultato, cd. “palmario” ovvero
“success fee”, convenuto tra le parti e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, confermare il decreto ingiuntivo opposto rigettando le domande tutte formulate dalla opponente società, perché inammissibili ed infondate;
3. In via di ulteriore subordine, nella denegata ipotesi in cui l'accordo non sia considerato palmario, affermarne, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L. 274/12, per gli esposti motivi, la piena legittimità e validità, e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, confermare il decreto ingiuntivo opposto rigettando le domande tutte formulate dalla opponente società, perché inammissibili ed infondate;
4. Con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio”.
Con comparsa depositata il 13 aprile 2023, si costituiva in giudizio CP_1 chiedendo il rigetto del gravame con vittoria di spese del grado.
[...]
Alla prima udienza di trattazione la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 29 ottobre 2024, svolta a trattazione scritta, il processo veniva trattenuto in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Gli appellanti e l'appellata depositavano comparse e memorie di replica conclusionali.
Per la necessità di comporre diversamente il Collegio, giusta il trasferimento del
Presidente ad altro Ufficio, la causa è stata rimessa sul ruolo per la precisazione delle conclusioni e discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, assegnando alle parti termine fino a 15 gg prima dell'udienza per note conclusionali, con provvedimento comunicato dalla Cancelleria il 15 aprile 2025.
Gli appellanti hanno depositato note conclusionali nel termine assegnato e, all'udienza del 17 giugno 2025, le parti hanno discusso oralmente la causa come da verbale.
Gli appellanti formulano tre motivi di impugnazione così rubricati:
3 1) Inammissibilità dell'opposizione - Violazione dell'art. 14 D.lgs. n. 150/2011-
Mancato rilievo officioso - Nullità della sentenza;
2) L'Accordo inter-partes non integra un patto di quota lite - Erronea e travisata interpretazione e valutazione del compenso aggiuntivo pattiziamente previsto in favore degli appellanti – Erronea e distorta interpretazione della ratio e dei principi regolanti il cd. palmario - Validità della clausola denominata “success fee”;
3) Sulla corretta lettura ed interpretazione dell'art. 13 (commi 3 e 4) della legge
31.12.2012 n. 247”.
Con primo motivo di censura la difesa appellante argomenta che il Tribunale avrebbe dovuto rilevare anche d'ufficio l'inammissibilità dell'opposizione poiché essa era stata proposta con atto di citazione in luogo di ricorso, come previsto dall'art. 14
Dlgs 150/2011, oltre il termine di quaranta giorni. Il decreto ingiuntivo era stato, difatti, notificato in data 9 giugno 2017, la citazione in opposizione il 17 luglio 2017 e iscritta a ruolo il successivo 21 luglio, dunque, oltre la scadenza del termine di cui all'art. 641 cpc.
Il motivo non è fondato.
A prescindere dalla questione sollevata dalla difesa appellata circa l'applicabilità alla presente controversia, afferente a compensi professionali dovuti per l'attività svolta nel procedimento arbitrale e non in giudizio civile, va rilevato che la norma posta dall'art. 4 del menzionato Dlgs, prevede che “Quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dal presente decreto, il giudice dispone il mutamento del rito con ordinanza” – mutamento neanche disposto nel caso di specie – espressamente disponendo, al comma V, che “Gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento”.
Sul punto si è espressa Cass. SS UU 758/2022, affermando il seguente principio di diritto: “Nei procedimenti disciplinati dal d.lgs. n. 150 del 2011, per i quali la domanda va proposta nelle forme del ricorso e che, al contrario siano introdotti con citazione, il giudizio è correttamente instaurato ove quest'ultima sia notificata tempestivamente, producendo gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte;
tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronunzia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, ex art. 4 del
4 d.lgs. n. 150 cit., la quale opera solo "pro futuro", ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non di quella che avrebbe dovuto avere, avendo riguardo alla data di notifica della citazione, quando la legge prescrive il ricorso, o, viceversa, alla data di deposito del ricorso, quando la legge prescrive l'atto di citazione”.
Il secondo e terzo motivo di impugnazione, tra loro connessi poiché entrambi afferenti all'interpretazione della clausola di pattuizione di un onorario aggiuntivo calcolato in misura percentuale sul risultato in concreto ottenuto, secondo il disposto della L 247/2012, quale patto di quota lite piuttosto che , possono essere Per_1 trattati congiuntamente.
Gli appellanti argomentano che il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato la convenzione sul compenso come integrante un patto di quota lite non tenendo conto che l'accordo intercorso tra i professionisti e il cliente prevedeva il pagamento di un onorario, per € 80.000,00, da corrispondere in ogni caso, ritenuto congruo e satisfattivo per l'attività da espletare.
La clausola successiva prevedeva un ulteriore compenso, del tutto svincolato da quello fisso, quest'ultimo calcolato sulla base del valore della lite con riguardo ai valori tariffari tra medi e massimi;
quindi, un premio aggiuntivo non soggetto alle limitazioni del patto di quota lite.
La giurisprudenza di legittimità avrebbe costantemente affermato che il palmario è un compenso suppletivo straordinario che il cliente si obbliga a corrispondere in funzione dell'esito vittorioso della lite, in aggiunta all'onorario previsto dalle tariffe forensi. In tal senso si esprimeva già Cass. 4078/1986, confermata da Cass. 6519/2012, ritenendo, in particolare, legittima la pattuizione, a titolo di palmario, di una somma determinata anche in percentuale all'importo riconosciuto in giudizio alla parte.
La clausola oggetto di controversia, lungi dall'attribuire, in violazione del divieto posto dalla L 247/2012, una quota parte del bene oggetto di contenzioso, disponeva, espressamente che il compenso aggiuntivo sarebbe stato conteggiato per scaglioni e connesso in percentuale al risultato conseguito, con ciò dimostrandosi che la somma ottenuta in favore del cliente all'esito del giudizio costituirebbe esclusivamente il metro
5 di misura per calcolare il compenso ulteriore, a titolo premiale, in seguito al risultato favorevole conseguito dai professionisti.
Erroneo sarebbe, quindi, il richiamo operato dal Tribunale all'art. 13, comma IV, L
247/2012, nella parte in cui prevede la possibilità di concordare il compenso a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede la parte possa giovarsene e parimenti erronea sarebbe l'affermazione del primo giudice, laddove questi ha statuito che il palmario possa essere pattuito soltanto a causa conclusa e non, come avvenuto nel caso di specie, ex ante.
I motivi non possono trovare accoglimento.
Giova chiarire che il Tribunale ha chiaramente statuito in sentenza, a differenza di quanto argomenta la difesa appellante, che il palmario può essere legittimamente concordato con il difensore purché esso venga determinato ex ante rapportandolo, in tal caso, al valore dell'affare e non al risultato in concreto conseguito, oppure all'esito della lite, dunque, su parametri certi e chiari per entrambe le parti al momento dell'accordo.
La decisione del primo giudice, che ha analizzato approfonditamente il divieto di patto di quota lite nonché la differenza tra questo e il cd palmario è corretta e va confermata.
Il Consiglio Nazionale Forense ha, anche di recente, ribadito che “Il divieto di patto di quota lite ex art. 13 L. n. 247/2012 è applicabile sia all'attività stragiudiziale, quando si fa riferimento alla prestazione, sia all'attività giudiziale, quando si fa riferimento alla ragione litigiosa.
In precedenti pronunce, questo Consiglio ha rilevato che la pattuizione è lecita quando viene rapportata al valore dei beni o agli interessi litigiosi, ma non a ciò che si prevede e né a ciò che costituisce il consuntivo della prestazione professionale
(cf. CNF 206/2022). Tale interpretazione, oltre che conforme al dato letterale, risulta coerente con la ratio del divieto, accentuando il distacco dell'avvocato dagli esiti della lite, diminuendo la portata dell'eventuale commistione di interessi che si avrebbe se il compenso fosse collegato, in tutto o in parte, all'esito della lite, con il conseguente rischio di trasformare il rapporto professionale da rapporto di scambio a rapporto associativo.
6 La nuova disciplina, infatti, individua, da un lato, una liceità circoscritta alla percentuale sul valore dell'affare, o su ciò che si prevede possa essere il risultato, e dall'altro una illiceità segnata dalla pattuizione di una percentuale sul risultato”
(CNF ). C.F._6
In senso identico si è espressa la Corte di Cassazione, con la recente sentenza
23738/2024, confermando che “Il patto di quota lite (vietato dall'art. 13, comma 4, della l. n. 247 del 2012) è integrato anche nel caso in cui il compenso dell'avvocato sia convenzionalmente correlato al risultato pratico dell'attività svolta, realizzandosi in tal modo la partecipazione del professionista agli interessi pratici esterni alla prestazione richiestagli, che il divieto suddetto mira a scongiurare”. Nel caso sottoposto alla Corte è stata cassata con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimo il patto con cui il compenso dell'avvocato era stato parametrato a una percentuale dell'importo che, in caso di esito positivo della lite, il cliente avrebbe percepito a titolo di risarcimento del danno.
La tesi che la clausola, per come convenuta, esulerebbe dal divieto va esclusa in ragione del chiaro disposto dell'art. 13, comma IV, Legge Professionale, che vieta “... i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa”.
Le pronunce di legittimità richiamate dalla difesa appellante sono afferenti a fattispecie consumatesi nel vigore del divieto posto dall'art. 2233 cc, sino alla modifica intervenuta con DL 223/2006, dovendosi, invece, oggi tenere conto che il menzionato art. 13, al cui alveo va ascritta la pattuizione intercorsa tra le parti nell'anno 2014, vieta il percepimento come compenso anche solo “in parte” di una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.
La tesi, dunque, che la clausola vada ricondotta al cd palmario, per essere stato già stabilito il compenso in misura fissa, nonché che le somme oggetto di condanna in favore di rappresenterebbero solo un parametro per il calcolo Controparte_1 del palmario va disattesa, essendo evidente, dal tenore letterale della norma oggi vigente, che sono consentiti accordi in misura percentuale esclusivamente in rapporto al “valore dell'affare” ed essendo stato vietato, espressamente, il percepimento di un compenso anche solo “in parte” di una quota del bene attribuito al cliente all'esito del giudizio.
7 Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano sulla scorta dei criteri di cui al dm 55/2014 e ss modificazioni, quindi, tenuto conto del valore della lite, € 68.000,00 circa, dell'attività effettivamente espletata dalle parti e della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate e risolte, con riguardo ai valori minimi del corrisponde scaglione tariffario di riferimento da €
52.001,00 a € 260.000,00, determinandole in € 7.160,00 per onorari oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva, come per legge.
Al rigetto totale dell'appello consegue l'onere di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, Testo Unico delle Spese di
Giustizia.
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli numero 5216 pubblicata il 25 maggio 2022, proposto da e Parte_1
nei confronti di così dispone: Parte_2 Controparte_1
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2) condanna e alla refusione in favore di Parte_1 Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, delle Controparte_1 spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in € 7.160,00 per onorari, oltre al
15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva, come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, Testo Unico delle Spese di Giustizia.
Così deciso in Napoli, il 17 giugno 2025
Il Giudice Ausiliario estensore avv. Flora de Caro
Il Presidente
dott. Eugenio Forgillo
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