CASS
Sentenza 4 luglio 2023
Sentenza 4 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/07/2023, n. 28755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28755 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE PRESSO TRIBUNALE NAPOLI nei confronti di: CORTE DI APPELLO DI MILANO con l'ordinanza del 28/11/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;
lette le conclusioni del PG ASSUNTA COCOMELLO che ha chiesto dichiararsi la competenza del GUP del Tribunale di Napoli. procedimento a trattazione scritta. 1 „A(r Penale Sent. Sez. 1 Num. 28755 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: CURAMI MICAELA SERENA Data Udienza: 20/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 27/11/2018 il Tribunale di Como giudicava UN SACCA', imputato dei reati di cui agli artt. 81 cpv., 640 comma 2 n. 1 e 61 n. 11 cod. pen. (capo a); artt. 56, 81cpv., 640 comma 2 n. 1 e 61 n. 11 cod. pen. (capo b); artt. 81 cpv., 479 con riferimento all'art. 476 comma 2, 61 nn. 2 e 11 cod. pen. (capo c); artt. 81 cpv., 477, 61 nn. 2 e 11 cod. pen. (capo d) e artt. 110, 81 cpv., 314 comma 1 e 323 bis cod. pen. (capo e), assolvendolo per alcuni fatti contestati ai capi a), b) e c), e dichiarando non doversi procedere per intervenuta prescrizione in relazione ad alcuni fatti di cui al capo a), c) e d), nonché per i reati di cui al capo e), previa riqualificazione della condotta ai sensi del secondo comma dell'art. 314 cod. pen;
lo condannava per i residui reati, riqualificati i fatti di cui al capo c) ai sensi degli artt. 479 e 476 comma 1 cod. pen., ritenuta la continuazione tra gli stessi, alla pena di anni tre giorni dieci di reclusione. 2. Con sentenza 27 gennaio 2022 la Corte d'Appello di Milano, investita del gravame proposto da UN SACCA' ed in accoglimento del primo motivo d'appello, dichiarava l'incompetenza per territorio determinata da connessione ex art. 12 c. 1 lett. b) cod. proc. pen. del Tribunale di Como, e per l'effetto annullava la sentenza impugnata ordinando la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli quale giudice territorialmente competente ai sensi dell'art. 16 commi 1 e 3 cod. proc. pen. 2.1 La Corte di Appello di Milano riteneva applicabile al caso di specie il canone tempus regit actum, posto che, se è pur vero che al momento della commissione dei fatti, i capi e) e c) (rispettivamente di peculato ex art. 314 cod. pen., commesso a Napoli dal 26/10/2009 al 30/03/3011 e di falso ex art. 479 cod. pen. in riferimento all'art. 476, comma 2, cod. pen., commesso a Como dal 24/11/2008 al 4/12/2015) risultavano sanzionati con la medesima pena, tuttavia al momento della celebrazione del processo e della prima verifica della competenza svolta all'udienza preliminare del 22/02/2017, il reato di peculato subiva una duplice modifica legislativa, ed era sanzionato con la pena della reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi, radicando così la competenza in Napoli. 2. Investito del processo, il G.u.p. del Tribunale di Napoli, a sua volta, con ordinanza emessa il 28 novembre 2022, declinava la sua competenza e sollevava conflitto negativo di competenza davanti a questa Corte. Nell'emettere il provvedimento declinatorio, il G.U.P. del Tribunale di Napoli evidenziava che la competenza a decidere sul procedimento penale in esame spettava al Tribunale di Como in applicazione del principio del tempus commissi delicti: posto che al momento della commissione dei reati di cui ai capi e) e c), gli stessi prevedevano la medesima sanzione sia nel minimo che nel massimo edittale, la 2 competenza territoriale doveva radicarsi nel luogo ove era stato commesso il reato più antico, ovvero Como. 3. Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi la competenza del GUP del Tribunale di Napoli. 4. Il difensore dell'imputato ha depositato una memoria, con la quale ha chiesto dichiararsi la competenza del GUP del Tribunale di Napoli. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il conflitto negativo, ammissibile in rito, per avere entrambi i giudici coinvolti ricusato di prendere cognizione del procedimento penale, promosso a carico dello stesso imputato in ordine al medesimo fatto di reato, con ciò determinando la stasi del procedimento, superabile soltanto mediante una decisione di questa Corte ai sensi dell'art. 32 cod. proc. pen., deve essere risolto con l'affermazione della competenza del GUP del Tribunale di Napoli. 2. Il punto di effettivo contrasto tra i giudici, chiamati a pronunciarsi nei riguardi della vicenda penale contestata, investe la regola di giudizio per l'individuazione del più grave tra i reati contestati all'imputato, pacificamente tutti connessi ai sensi dell'art. 12 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. 2.1. Al riguardo la Corte di Appello di Milano, con rilievi contestati dal giudice rimettente, ha osservato che, in applicazione del canone tempus regit actum, il reato più grave tra quelli contestati al Sacca' dovesse essere ritenuto il reato di cui al capo e)- art. 314 cod. pen.; argomentava in particolare la Corte milanese che, seppure al momento della commissione dei fatti i capi e) e c) (rispettivamente di peculato ex art. 314 cod. pen., commesso a Napoli dal 26/10/2009 al 30/03/3011 e di falso ex art. 479 cod. pen. in riferimento all'art. 476, comma 2, cod. pen., commesso a Como dal 24/11/2008 al 4/12/2015) risultassero sanzionati con la medesima pena, tuttavia al momento della celebrazione del processo e della prima verifica della competenza svolta all'udienza preliminare del 22/02/2017, il reato di peculato era sanzionato con la pena, più elevata, della reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi, radicando così la competenza in Napoli. Il reato più grave quindi (riferito alla pena edittale cristallizzata al momento dell'esercizio dell'azione penale), era quello di cui al capo e) della contestazione, commesso a Napoli dal 26/10/2009 al 30/03/3011. 2.2. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha, invece, ritenuto che nel caso di specie dovesse essere applicato il diverso principio del tempus commissi delicti, non potendo rivestire alcuna rilevanza processuale le modifiche normative intervenute in punto di pena per il delitto di peculato, essendo queste ultime successive alla commissione dei fatti medesimi. 3 Dal momento quindi che, al momento della commissione dei reati di cui ai capi e) e c), gli stessi prevedevano la medesima sanzione, doveva ritenersi competente il Tribunale nel cui distretto era stato consumato il reato più antico, ossia il reato di cui al capo c), commesso, appunto, in Como. 3. Osserva il Collegio che la soluzione prescelta dal GUP presso Tribunale di Napoli non è corretta sul piano giuridico e non può essere condivisa. 3.1 La giurisprudenza di legittimità, infatti, si è espressa, da tempo, in termini univoci e chiarissimi affermando che "ai fini della determinazione della competenza per territorio in caso di procedimenti connessi, l'individuazione del reato più grave, ai sensi dell'art. 16, comma 1 e 3, cod. proc. pen., va effettuata con riferimento alla misura della pena vigente per il suddetto reato al momento dell'esercizio dell'azione penale" (Sez. 1, n. 348/2018, Rv. 271995). Ne consegue che, come correttamente rilevato dal provvedimento emesso dalla Corte di Appello di Milano, in considerazione dell' avvenuto esercizio dell'azione penale, nel procedimento di cui trattasi, nell'anno 2017, vanno considerate le modifiche introdotte dalla I. n. 69/2015, che hanno elevato la pena della reclusione per il reato di cui all'art. 314 cod. pen., fissando la nuova cornice edittale in anni dieci e mesi sei di reclusione. Essendo pacifico che, all'atto dell'esercizio dell'azione penale, il reato di cui all'art. 314 c.p., contestato al capo e) della richiesta di rinvio a giudizio, risultava punito con la pena edittale della reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi e che, invece, il reato di cui all'art. 479 c.p., in relazione all'art. 476 c. 2 c.p., contestato al capo c) della richiesta di rinvio a giudizio, era punito con pena della reclusione da tre a dieci anni, risulta inconfutabile che il reato più grave sia quello di cui al capo e), contestato come commesso a Napoli, con conseguente radicamento della competenza territoriale presso detta Autorità Giudiziaria. 4. In conclusione, deve essere indicata la competenza del Giudice per le indagini preliminari di Napoli, al quale vanno restituiti gli atti.
P. Q. M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice per le indagini preliminari di Napoli, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso il 20/04/2023
lette le conclusioni del PG ASSUNTA COCOMELLO che ha chiesto dichiararsi la competenza del GUP del Tribunale di Napoli. procedimento a trattazione scritta. 1 „A(r Penale Sent. Sez. 1 Num. 28755 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: CURAMI MICAELA SERENA Data Udienza: 20/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 27/11/2018 il Tribunale di Como giudicava UN SACCA', imputato dei reati di cui agli artt. 81 cpv., 640 comma 2 n. 1 e 61 n. 11 cod. pen. (capo a); artt. 56, 81cpv., 640 comma 2 n. 1 e 61 n. 11 cod. pen. (capo b); artt. 81 cpv., 479 con riferimento all'art. 476 comma 2, 61 nn. 2 e 11 cod. pen. (capo c); artt. 81 cpv., 477, 61 nn. 2 e 11 cod. pen. (capo d) e artt. 110, 81 cpv., 314 comma 1 e 323 bis cod. pen. (capo e), assolvendolo per alcuni fatti contestati ai capi a), b) e c), e dichiarando non doversi procedere per intervenuta prescrizione in relazione ad alcuni fatti di cui al capo a), c) e d), nonché per i reati di cui al capo e), previa riqualificazione della condotta ai sensi del secondo comma dell'art. 314 cod. pen;
lo condannava per i residui reati, riqualificati i fatti di cui al capo c) ai sensi degli artt. 479 e 476 comma 1 cod. pen., ritenuta la continuazione tra gli stessi, alla pena di anni tre giorni dieci di reclusione. 2. Con sentenza 27 gennaio 2022 la Corte d'Appello di Milano, investita del gravame proposto da UN SACCA' ed in accoglimento del primo motivo d'appello, dichiarava l'incompetenza per territorio determinata da connessione ex art. 12 c. 1 lett. b) cod. proc. pen. del Tribunale di Como, e per l'effetto annullava la sentenza impugnata ordinando la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli quale giudice territorialmente competente ai sensi dell'art. 16 commi 1 e 3 cod. proc. pen. 2.1 La Corte di Appello di Milano riteneva applicabile al caso di specie il canone tempus regit actum, posto che, se è pur vero che al momento della commissione dei fatti, i capi e) e c) (rispettivamente di peculato ex art. 314 cod. pen., commesso a Napoli dal 26/10/2009 al 30/03/3011 e di falso ex art. 479 cod. pen. in riferimento all'art. 476, comma 2, cod. pen., commesso a Como dal 24/11/2008 al 4/12/2015) risultavano sanzionati con la medesima pena, tuttavia al momento della celebrazione del processo e della prima verifica della competenza svolta all'udienza preliminare del 22/02/2017, il reato di peculato subiva una duplice modifica legislativa, ed era sanzionato con la pena della reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi, radicando così la competenza in Napoli. 2. Investito del processo, il G.u.p. del Tribunale di Napoli, a sua volta, con ordinanza emessa il 28 novembre 2022, declinava la sua competenza e sollevava conflitto negativo di competenza davanti a questa Corte. Nell'emettere il provvedimento declinatorio, il G.U.P. del Tribunale di Napoli evidenziava che la competenza a decidere sul procedimento penale in esame spettava al Tribunale di Como in applicazione del principio del tempus commissi delicti: posto che al momento della commissione dei reati di cui ai capi e) e c), gli stessi prevedevano la medesima sanzione sia nel minimo che nel massimo edittale, la 2 competenza territoriale doveva radicarsi nel luogo ove era stato commesso il reato più antico, ovvero Como. 3. Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi la competenza del GUP del Tribunale di Napoli. 4. Il difensore dell'imputato ha depositato una memoria, con la quale ha chiesto dichiararsi la competenza del GUP del Tribunale di Napoli. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il conflitto negativo, ammissibile in rito, per avere entrambi i giudici coinvolti ricusato di prendere cognizione del procedimento penale, promosso a carico dello stesso imputato in ordine al medesimo fatto di reato, con ciò determinando la stasi del procedimento, superabile soltanto mediante una decisione di questa Corte ai sensi dell'art. 32 cod. proc. pen., deve essere risolto con l'affermazione della competenza del GUP del Tribunale di Napoli. 2. Il punto di effettivo contrasto tra i giudici, chiamati a pronunciarsi nei riguardi della vicenda penale contestata, investe la regola di giudizio per l'individuazione del più grave tra i reati contestati all'imputato, pacificamente tutti connessi ai sensi dell'art. 12 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. 2.1. Al riguardo la Corte di Appello di Milano, con rilievi contestati dal giudice rimettente, ha osservato che, in applicazione del canone tempus regit actum, il reato più grave tra quelli contestati al Sacca' dovesse essere ritenuto il reato di cui al capo e)- art. 314 cod. pen.; argomentava in particolare la Corte milanese che, seppure al momento della commissione dei fatti i capi e) e c) (rispettivamente di peculato ex art. 314 cod. pen., commesso a Napoli dal 26/10/2009 al 30/03/3011 e di falso ex art. 479 cod. pen. in riferimento all'art. 476, comma 2, cod. pen., commesso a Como dal 24/11/2008 al 4/12/2015) risultassero sanzionati con la medesima pena, tuttavia al momento della celebrazione del processo e della prima verifica della competenza svolta all'udienza preliminare del 22/02/2017, il reato di peculato era sanzionato con la pena, più elevata, della reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi, radicando così la competenza in Napoli. Il reato più grave quindi (riferito alla pena edittale cristallizzata al momento dell'esercizio dell'azione penale), era quello di cui al capo e) della contestazione, commesso a Napoli dal 26/10/2009 al 30/03/3011. 2.2. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha, invece, ritenuto che nel caso di specie dovesse essere applicato il diverso principio del tempus commissi delicti, non potendo rivestire alcuna rilevanza processuale le modifiche normative intervenute in punto di pena per il delitto di peculato, essendo queste ultime successive alla commissione dei fatti medesimi. 3 Dal momento quindi che, al momento della commissione dei reati di cui ai capi e) e c), gli stessi prevedevano la medesima sanzione, doveva ritenersi competente il Tribunale nel cui distretto era stato consumato il reato più antico, ossia il reato di cui al capo c), commesso, appunto, in Como. 3. Osserva il Collegio che la soluzione prescelta dal GUP presso Tribunale di Napoli non è corretta sul piano giuridico e non può essere condivisa. 3.1 La giurisprudenza di legittimità, infatti, si è espressa, da tempo, in termini univoci e chiarissimi affermando che "ai fini della determinazione della competenza per territorio in caso di procedimenti connessi, l'individuazione del reato più grave, ai sensi dell'art. 16, comma 1 e 3, cod. proc. pen., va effettuata con riferimento alla misura della pena vigente per il suddetto reato al momento dell'esercizio dell'azione penale" (Sez. 1, n. 348/2018, Rv. 271995). Ne consegue che, come correttamente rilevato dal provvedimento emesso dalla Corte di Appello di Milano, in considerazione dell' avvenuto esercizio dell'azione penale, nel procedimento di cui trattasi, nell'anno 2017, vanno considerate le modifiche introdotte dalla I. n. 69/2015, che hanno elevato la pena della reclusione per il reato di cui all'art. 314 cod. pen., fissando la nuova cornice edittale in anni dieci e mesi sei di reclusione. Essendo pacifico che, all'atto dell'esercizio dell'azione penale, il reato di cui all'art. 314 c.p., contestato al capo e) della richiesta di rinvio a giudizio, risultava punito con la pena edittale della reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi e che, invece, il reato di cui all'art. 479 c.p., in relazione all'art. 476 c. 2 c.p., contestato al capo c) della richiesta di rinvio a giudizio, era punito con pena della reclusione da tre a dieci anni, risulta inconfutabile che il reato più grave sia quello di cui al capo e), contestato come commesso a Napoli, con conseguente radicamento della competenza territoriale presso detta Autorità Giudiziaria. 4. In conclusione, deve essere indicata la competenza del Giudice per le indagini preliminari di Napoli, al quale vanno restituiti gli atti.
P. Q. M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice per le indagini preliminari di Napoli, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso il 20/04/2023