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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/04/2025, n. 3966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3966 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16894/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
In persona dei seguenti magistrati: dott. Salvatore Di Lonardo Presidente dott. Caterina di Martino Giudice dott. Francesca Reale Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 16894 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi del 2021 tra
(Trib. Nola n. 103/2018) (C.F. Parte_1
, con sede in San Giuseppe AN (NA), alla Via Pianillo, n. 137, in persona P.IVA_1
del Curatore, rappresentato e difeso, giusta autorizzazione del G.D. allegata in atti ed in virtù della procura alle liti in calce all'atto di citazione, dall'avv. Giuseppe Ciliberti (c.f.
), con studio in Napoli, alla Via dei Mille, n. 16; C.F._1
ATTORE
e
, nata ad [...] il [...] (c.f. ), CP_1 C.F._2
, nata a [...] il [...] (c.f. ) e Parte_2 C.F._3
pagina 1 di 9 , nato a [...] il [...] (c.f. ), nella Controparte_2 C.F._4
qualità di eredi del SI. (c.f. ), rappresentati e difesi, Persona_1 C.F._5 giusta procura in atti, dall'avv. Antonio Dentice (c.f. , con studio in C.F._6
Napoli, alla via Depretis, n. 114.
CONVENUTI
CONCLUSIONI
All'udienza del 22.10.2024, le parti hanno precisato le proprie conclusioni, riportandosi ai propri pregressi atti: parte attrice: “Chiede che Codesto Ill.mo Giudicante Voglia considerare quale unico criterio possibile di quantificazione del danno quello del c.d. “deficit Fallimentare”, in quanto lo stesso art. 2486, ultimo comma, c.c., stabilisce che in assenza delle scritture contabili (come appunto nel caso di specie) il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura. Ciò posto, si precisano le seguenti conclusioni di cui si chiede l'integrale accoglimento: 1) accertare e dichiarare, per tutti i motivi e gli addebiti esposti in atti e pienamente confermati anche dal CTU nella relazione depositata, la responsabilità del SI.
, quale amministratore e liquidatore della fallita, per la violazione degli Persona_1
obblighi imposti dalla legge agli amministratori di società di capitali, anche in relazione alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale ed alla violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale, e per l'effetto condannare i suoi eredi SI.re Parte_2
(c.f. ) e (c.f. ), e SI.
[...] C.F._3 CP_1 C.F._2
(c.f. ), al pagamento in favore del della Controparte_2 C.F._4 Parte_1
somma di Euro 962.959,21, come richiesto dalla Curatela fin dall'atto introduttivo del presente giudizio e come confermato dal CTU nella prima ipotesi quantificata secondo il corretto criterio del deficit fallimentare (unico applicabile nel caso di specie), ovvero in via subordinata, e salvo gravame, della somma di Euro 304.154,16, di cui alla seconda ipotesi del CTU quantificata secondo il criterio dei netti patrimoniali (assolutamente non applicabile al caso di specie stante
l'assenza delle scritture contabili della fallita), ovvero ancora della maggiore o diversa somma che verrà ritenuta di giustizia da Codesto Tribunale, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
2) condannare, in ogni caso, i convenuti al pagamento delle
pagina 2 di 9 spese e dei compensi professionali del presente giudizio, sia per la fase di merito che per la fase cautelare del sequestro conservativo concesso in corso di causa, gravati di spese generali ed oneri di legge, nonché porre in via definitiva le spese di C.T.U. in capo ai convenuti. Precisate, le conclusioni si chiede che Codesto Ill.mo Giudicante Voglia rimettere la causa al collegio per la decisione con la concessione dei termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c. (vecchio rito), essendovi nel caso di specie esigenze di notevole speditezza e celerità, in quanto nella procedura di esecuzione immobiliare pendente dinanzi il Tribunale di Napoli Nord, recante R.G.E. n.
461/2021, dove la Curatela è intervenuta in virtù del sequestro conservativo concesso da
Codesto Tribunale, è già stato emesso il decreto di trasferimento (che si esibisce) dell'immobile pignorato che era di proprietà dei convenuti e la procedura si avvia alla chiusura, per cui la
Curatela ha esigenza che il sequestro si converta in pignoramento ai fini del riparto tra i creditori”; parte convenuta: “Si riporta a tutte le proprie difese in atti chiedendone l'integrale accoglimento. Impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito attesa la totale infondatezza sotto il profilo contabile e giuridico. Chiede la convocazione a chiarimenti del consulente tecnico d'ufficio Dott. sottoponendo allo stesso i seguenti quesiti: Persona_2
Precisi il CTU:
1. sulla scorta dell'oggetto sociale della società risultante dal registro Pt_1
delle imprese qual è l'attività da essa svolta. In particolare, se è compresa la vendita di calzature
o di prodotti per calzature;
2. quando ritiene che si sia manifestata l'erosione del capitale sociale ed in che anno risulta effettuata dai soci il finanziamento alla società;
3. il CTU ha ipotizzato, tra gli altri, il calcolo dei netti patrimoniali che, in caso di apertura di una procedura concorsuale, è pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data di apertura di tale procedura
e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'art. 2484, quali valori (addendi) sono stati considerati per la determinazione delle sue conclusioni relativamente a tale metodologia. In subordine, conclude per il rigetto della domanda proposta dalla curatela attrice e rassegna le conclusioni indicate nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel presente giudizio e chiede che la causa sia assegnata a sentenza con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c.”, ovvero: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito reietta ogni avversa istanza e deduzione così provvedere:
1. in via preliminare, rigettare integralmente la domanda prodotta dal curatore fallimentare siccome destituita di qualsivoglia
pagina 3 di 9 fondamento in fatto e diritto e comunque sfornita, in ogni sua articolazione, di prova;
2. in via gradata, limitare la sfera di responsabilità dei convenuti agli eventi dannosi eziologicamente riconducibili a specifici atti e/o comportamenti a loro ascrivibili ridimensionando, in tal caso, la pretesa risarcitoria della curatela così che la stessa resti, secondo diritto, circoscritta nel quantum ai soli pregiudizi che si provassero generati dalla asserita violazione dei doveri imposti dall'art. 2486 c.c. e comunque nei limiti dell'eredità ricevuta al netto delle passività accertate ed accertabili;
3. rigettare la richiesta della nomina di un CTU che accerti il danno assunto provocato dall'amministratore/liquidatore essendo tale onere posto a carico di parte attrice;
4. condannare la parte attrice al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con gli accessori di legge con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 28.06.21, la curatela attrice deduceva che con sentenza n. 105/2018 del 27/11/2018 il Tribunale di Nola aveva dichiarato il Parte_3
. Precisava che gli accertamenti svolti dalla Curatela avevano consentito di enucleare, a
[...] carico dell'amministratore unico nonché (nell'ultimo periodo) liquidatore della società fallita, SI.
, una serie di condotte contrarie agli obblighi imposti dalla legge e dallo statuto che - Persona_1
ponendosi in rapporto di diretta causalità con i danni concretamente arrecati alla società fallita - erano idonee a fondare l'azione di responsabilità ex art. 146 l. fall..
In particolare il SI. , amministratore unico e poi liquidatore della fallita, si era reso Persona_1
responsabile di irregolarità contabili, consistenti anche nella irregolare e sommaria tenuta dei libri e delle scritture contabili, dell'inadempimento di obbligazioni fiscali e previdenziali di “sottrazione” o destinazione extrasociale di valori aziendali e, comunque, di non avere adottato le iniziative di cui agli artt. 2482 bis e ss. c.c. al verificarsi di una riduzione del capitale sociale, all'accertamento ed all'iscrizione nel Registro delle Imprese della causa discioglimento ex artt. 2484 e 2485 c.c., proseguendo l'attività caratteristica e cagionando ingenti danni alla società ed ai creditori sociali, in particolare nel periodo 2014/2017, quando il SI. era stato prima amministratore unico ed infine Persona_1
liquidatore della società.
Considerato che , amministratore unico e poi liquidatore della fallita, era deceduto in Persona_1
data 29 Luglio 2018 lasciando ai suoi familiari ed eredi (odierni resistenti),in particolare alla moglie
SI.ra ( ), ed ai figli SI.ra CP_1 C.F._2 Parte_2
( ) e SI. ( ), due immobili siti in C.F._3 Controparte_2 C.F._4
Arzano (NA), ed in particolare un opificio industriale ed un'abitazione, la curatela svolgeva pagina 4 di 9 azione di responsabilità ex art 146 L.F. nei loro confronti chiedendo di “ condannare gli eredi
SI.ri/e , e , nei limiti dell'eredità CP_1 Parte_2 Controparte_2
ricevuta, al pagamento in favore del della somma complessiva di Euro 962.959,21 Parte_1
e/o della maggiore o diversa somma che sarà quantificata in corso di causa anche in via equitativa ex art. 1226 c.c. e ss., oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto sino al soddisfo.
Nelle more del giudizio di merito l'opificio industriale sito in Arzano (NA), pervenuto in eredità ai convenuti, è stato oggetto di pignoramento immobiliare da parte della creditrice ipotecaria
Banca ED e il Fallimento, ritenendo sussistente sia il fumus boni iuris che il periculum in mora, a causa della procedura esecutiva in corso, ha chiesto ed ottenuto il sequestro conservativo su tutti i beni immobili, mobili, titoli, saldi di conto corrente, che rientravano nell'eredità del SI.
il tutto fino a concorrenza della somma di euro 962.959,21, somma Persona_1
corrispondente al passivo accertato
Si sono costituiti i convenuti contestando la domanda del fallimento e chiedendone il rigetto, contestando la ricostruzione contabile operata dalla curatela. Tentata la conciliazione tra le parti,
i convenuti offrivano il pagamento di euro 190.000,00, somma offerta anche in sede di precisazione delle conclusioni, a titolo transattivo, ma l' offerta non era ritenuta congrua dagli organi della procedura, pertanto all'udienza del 22.10.24 la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
Va anzitutto ricordato che l'azione ex art. 146 l.f. presenta natura inscindibile ed unitaria, in quanto cumula le due possibili forme di tutela previste per la società e per i creditori, le quali si trasferiscono, con l'apertura del fallimento, in capo al curatore. Essa non rappresenta quindi un tertium genus, potendo fondarsi su presupposti sia dell'una che dell'altra azione, fermo il rispetto delle regole e degli oneri probatori inerenti a ciascuna. In questo senso la Suprema Corte ha affermato che “L'azione di responsabilità, esercitata dal curatore ai sensi dell'art. 146 legge fall., cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 cod. civ., a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, onde il curatore può formulare istanze risarcitorie (nella specie, verso i sindaci) tanto con riferimento ai presupposti della loro responsabilità contrattuale verso la società, quanto a quelli della responsabilità extracontrattuale nei confronti dei creditori;
ma, una volta effettuata la scelta nell'ambito di ogni
pagina 5 di 9 singola questione, egli soggiace anche agli aspetti eventualmente sfavorevoli dell'azione individuata, riguardando le divergenze non solo la decorrenza del termine di prescrizione, ma anche l'onere della prova e l'ammontare dei danni risarcibili”. (Cass. civ. Sez. I, 20.09.19 n.
23452; Cass. civ., Sez. I, 20.09.2012 n. 15955; conforme Cass. civ. Sez. I, 21.06.2012 n. 10378).
La responsabilità dell'amministratore sussiste solo in presenza (i) della violazione degli obblighi posti a suo carico dalla legge o dallo statuto, (ii) della causazione di un danno al patrimonio sociale e (iii) di un nesso causale tra la violazione dei doveri e la produzione del danno, come da sempre rilevato dalla dottrina e dalla giurisprudenza per ogni forma di responsabilità civile.
Una volta individuati quindi i comportamenti violativi, che siano addebitabili agli organi gestori, occorre dedurre e provare che gli stessi abbiano arrecato un danno al patrimonio sociale
(e quello conseguente alle aspettative di soddisfacimento dei creditori) e che, come detto, tra condotta e pregiudizi sussista un nesso causale.
Tanto premesso la domanda è parzialmente fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
Il CTU nominato ha accertato che la causa di scioglimento si era verificata già al 31.12.15 dovendosi già a quella data procedersi ad una significativa svalutazione delle rimanenze .
L'amministratore avrebbe dunque dovuto procedere alla messa in liquidazione della società e non continuare nella gestione caratteristica. La prosecuzione dell'attività d'impresa, secondo la ricostruzione operata dal CTU, ha determinato un ingente danno alla società che il CTU ha quantificato in via equitativa sulla scorta del criterio dei netti patrimoniali. Tale criterio deve ritenersi preferibile a quello dello sbilancio, da ritenersi sempre residuale, tutte le volte in cui è possibile una ricostruzione della situazione contabile della società.
Come evidenziato dalla giurisprudenza, nelle azioni di responsabilità esercitate dal curatore fallimentare ex art. 146 L.F., il criterio della differenza dei netti patrimoniali si configura come uno strumento idoneo a quantificare il danno derivante dalla prosecuzione dell'attività economica di una società dopo il verificarsi di una causa di scioglimento. Tale criterio si basa sulla misurazione della differenza tra il patrimonio netto della società al momento in cui gli amministratori avrebbero dovuto accorgersi della causa di scioglimento e il patrimonio netto della società al momento della messa in liquidazione o della dichiarazione di fallimento . È fondamentale che il patrimonio netto sia rettificato alla luce dei criteri di redazione di un bilancio pagina 6 di 9 di liquidazione, al fine di confrontare situazioni patrimoniali omogenee e sterilizzare l'abbattimento dei valori contabili conseguente alla doverosa messa in liquidazione. Questo metodo si rivela particolarmente utile quando la natura dinamica e complessa dell'attività
d'impresa rende difficoltosa la ricostruzione ex post delle singole operazioni non conservative e il collegamento diretto di un danno specifico a ciascuna di esse.
Nel caso in esame, il CTU dott. in risposta ai quesiti formulati da questo Persona_2
Giudice, ha accertato, sulla base delle risultanze contabili, che già al 31 dicembre 2015 la società versava in una situazione di perdita integrale del capitale sociale. In Parte_1
particolare, il CTU ha rilevato che una svalutazione del magazzino di oltre 1.900.000,00 euro, svalutazione doverosa sin dal 31 dicembre 2015 in ossequio al principio della competenza, avrebbe determinato la perdita integrale del patrimonio netto. Sin dal 2015, dunque,
l'amministratore avrebbe dovuto adottare le iniziative di cui agli artt. 2482 bis e ss. c.c. al verificarsi di una riduzione del capitale sociale e procedere all'accertamento della causa di scioglimento ex artt. 2484 e 2485 c.c.. attenendosi a quanto prescritto dall'art 2486 c.c. L'attività caratteristica è invece proseguita fino 30.12.17 con costante e perdurante omissione nel versamento di imposte ed oneri previdenziali, conconseguente incremento esponenziale di relativi oneri, interessi e commissioni e con l'accumulo di ulteriori debiti.
Per quanto riguarda la quantificazione del danno il CTU ne ha individuato l'importo secondo il criterio dei netti patrimoniali rettificando il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e quantificandolo in euro -663.948,84. Tale importo è stato ulteriormente depurato delle poste dell'attivo la cui valorizzazione si giustificava esclusivamente nell'ottica della continuità aziendale, pervenendo ad un Patrimonio Netto Rettificato al 31 dicembre 2015 di euro -
670.905,84. Questa data, 31 dicembre 2015, costituisce il momento in cui si è verificata la causa di scioglimento e da cui decorre l'obbligo di agire in conservazione del patrimonio sociale.
Successivamente, con sentenza n. 103/2018 del Tribunale di Nola, è stato dichiarato il fallimento della Dalla relazione del CTU si evince che l'attivo fallimentare realizzato Parte_1
ammonta ad euro 12.100,79, mentre il passivo accertato è pari ad euro 975.060,00, determinando un deficit fallimentare di euro 962.959,21. Tale deficit rappresenta il patrimonio netto (negativo) al momento della dichiarazione di fallimento .
pagina 7 di 9 Applicando il criterio della differenza dei netti patrimoniali, il CTU ha calcolato il danno derivante dalla prosecuzione dell'attività come la differenza tra il patrimonio netto fallimentare
(€-962.959,21) e il patrimonio netto rettificato al 31 dicembre 2015 (€-670.905,84), quantificando tale danno in euro 304.154,16.
Questo Tribunale ritiene che la quantificazione del danno operata dal CTU secondo il criterio della differenza dei netti patrimoniali sia congrua e ben motivata, in linea con i principi enunciati dalla dottrina e dalla giurisprudenza in materia di responsabilità degli amministratori per prosecuzione illecita dell'attività.
Il CTU ha correttamente individuato il momento in cui si è verificata la causa di scioglimento della società (perdita integrale del capitale sociale al 31.12.2015).
Il patrimonio netto a tale data è stato rettificato in un'ottica liquidatoria, escludendo i valori giustificati unicamente dalla prospettiva della continuità aziendale.
Il confronto con la situazione patrimoniale al momento del fallimento (rappresentata dal deficit fallimentare) consente di apprezzare la diminuzione patrimoniale intervenuta nel periodo di illegittima prosecuzione dell'attività.
Sebbene nel caso di specie vi sia stata una segnalata mancanza delle scritture contabili complete, il CTU è stato in grado, attraverso l'analisi dei bilanci depositati e la rilevazione delle significative omissioni valutative (in primis la mancata svalutazione del magazzino), di ricostruire la situazione patrimoniale al momento della perdita del capitale sociale in modo sufficientemente attendibile.
Pertanto, in accoglimento della domanda attorea, i convenuti vanno condannati al pagamento in favore della curatela di euro 304154,00, rivalutata all'attualità in euro 369.547,11.
Invero, trattandosi di debito di valore - benché derivante da responsabilità per inadempimento contrattuale - l'importo sopra indicato va rivalutato all'attualità sulla base del coefficiente di rivalutazione calcolato dall'Istat dalla data dell'evento che ha cagionato il danno determinato dall'inadempimento alla data del deposito della sentenza.
Nel caso di specie, la rivalutazione deve farsi decorrere dal giorno di verificazione dell'evento dannoso per la società e quindi a far data dal 31.12.2015
Vanno poi riconosciuti, alla luce della nota sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n.
pagina 8 di 9 1712/1995, gli interessi compensativi o da lucro cessante, quale voce del danno diretta a ristorare il danneggiato delle conseguenze economiche nascenti dal tardivo pagamento dei danni liquidati.
Tali interessi possono essere determinati al tasso previsto dall'art. 1284 comma 1 c.c., calcolati sulla somma di euro 304154,00 via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat, dalla data del 31/12/2015 fino alla data di notifica dell'atto di citazione (28 giugno 2021),mentre per il periodo successivo, sino alla data di deposito della sentenza, tali interessi dovranno essere calcolati al tasso di cui al successivo comma 4 dello stesso art. 1284 c.c., avendo la Suprema
Corte chiarito che tale disposizione normativa si applica anche alle obbligazioni nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle (cfr., Cass. n. 61/2023).
Gli interessi corrispettivi, invece, che matureranno successivamente al deposito della sentenza, dovranno essere determinati al medesimo tasso da ultimo indicato (art. 1284, comma 4, c.c.).
Le spese di lite, comprese quelle della fase cautelare ,seguono la soccombenza si liquidano come da dispositivo. ai sensi del d.m. n. 55/2014 e s.s.m., con attribuzione a favore dello Stato a norma dell'art 133 d.p.r. 115/02 essendo la curatela ammessa al patrocino a spese dello Stato tenendo conto del valore della controversia . Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto vanno poste a carico delle parti in solido, mentre nei rapporti tra le parti devono essere poste a carico dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie la domanda e per l'effetto condanna i convenuti al pagamento in favore del Parte_1 della somma già rivalutata di € 369.547,11 oltre interessi così come determinati in parte motiva;
Condanna, infine, i convenuti al pagamento in favore del delle spese e competenze Parte_1
del presente giudizio che liquida in complessivi euro 17.114,00 per compensi , di cui euro
5.884,00 per la fase cautelare, oltre C.U, rimborso forfettario nella misura del 15% Iva e c.p.a. come per legge , con attribuzione in favore dello Stato ex art 133 DPR 115/02;
Pone le spese di ctu ,liquidate come da separato decreto, a carico delle parti in solido.
Napoli, 14.01.2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Francesca Reale dott. Salvatore Di Lonardo
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
In persona dei seguenti magistrati: dott. Salvatore Di Lonardo Presidente dott. Caterina di Martino Giudice dott. Francesca Reale Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 16894 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi del 2021 tra
(Trib. Nola n. 103/2018) (C.F. Parte_1
, con sede in San Giuseppe AN (NA), alla Via Pianillo, n. 137, in persona P.IVA_1
del Curatore, rappresentato e difeso, giusta autorizzazione del G.D. allegata in atti ed in virtù della procura alle liti in calce all'atto di citazione, dall'avv. Giuseppe Ciliberti (c.f.
), con studio in Napoli, alla Via dei Mille, n. 16; C.F._1
ATTORE
e
, nata ad [...] il [...] (c.f. ), CP_1 C.F._2
, nata a [...] il [...] (c.f. ) e Parte_2 C.F._3
pagina 1 di 9 , nato a [...] il [...] (c.f. ), nella Controparte_2 C.F._4
qualità di eredi del SI. (c.f. ), rappresentati e difesi, Persona_1 C.F._5 giusta procura in atti, dall'avv. Antonio Dentice (c.f. , con studio in C.F._6
Napoli, alla via Depretis, n. 114.
CONVENUTI
CONCLUSIONI
All'udienza del 22.10.2024, le parti hanno precisato le proprie conclusioni, riportandosi ai propri pregressi atti: parte attrice: “Chiede che Codesto Ill.mo Giudicante Voglia considerare quale unico criterio possibile di quantificazione del danno quello del c.d. “deficit Fallimentare”, in quanto lo stesso art. 2486, ultimo comma, c.c., stabilisce che in assenza delle scritture contabili (come appunto nel caso di specie) il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura. Ciò posto, si precisano le seguenti conclusioni di cui si chiede l'integrale accoglimento: 1) accertare e dichiarare, per tutti i motivi e gli addebiti esposti in atti e pienamente confermati anche dal CTU nella relazione depositata, la responsabilità del SI.
, quale amministratore e liquidatore della fallita, per la violazione degli Persona_1
obblighi imposti dalla legge agli amministratori di società di capitali, anche in relazione alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale ed alla violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale, e per l'effetto condannare i suoi eredi SI.re Parte_2
(c.f. ) e (c.f. ), e SI.
[...] C.F._3 CP_1 C.F._2
(c.f. ), al pagamento in favore del della Controparte_2 C.F._4 Parte_1
somma di Euro 962.959,21, come richiesto dalla Curatela fin dall'atto introduttivo del presente giudizio e come confermato dal CTU nella prima ipotesi quantificata secondo il corretto criterio del deficit fallimentare (unico applicabile nel caso di specie), ovvero in via subordinata, e salvo gravame, della somma di Euro 304.154,16, di cui alla seconda ipotesi del CTU quantificata secondo il criterio dei netti patrimoniali (assolutamente non applicabile al caso di specie stante
l'assenza delle scritture contabili della fallita), ovvero ancora della maggiore o diversa somma che verrà ritenuta di giustizia da Codesto Tribunale, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
2) condannare, in ogni caso, i convenuti al pagamento delle
pagina 2 di 9 spese e dei compensi professionali del presente giudizio, sia per la fase di merito che per la fase cautelare del sequestro conservativo concesso in corso di causa, gravati di spese generali ed oneri di legge, nonché porre in via definitiva le spese di C.T.U. in capo ai convenuti. Precisate, le conclusioni si chiede che Codesto Ill.mo Giudicante Voglia rimettere la causa al collegio per la decisione con la concessione dei termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c. (vecchio rito), essendovi nel caso di specie esigenze di notevole speditezza e celerità, in quanto nella procedura di esecuzione immobiliare pendente dinanzi il Tribunale di Napoli Nord, recante R.G.E. n.
461/2021, dove la Curatela è intervenuta in virtù del sequestro conservativo concesso da
Codesto Tribunale, è già stato emesso il decreto di trasferimento (che si esibisce) dell'immobile pignorato che era di proprietà dei convenuti e la procedura si avvia alla chiusura, per cui la
Curatela ha esigenza che il sequestro si converta in pignoramento ai fini del riparto tra i creditori”; parte convenuta: “Si riporta a tutte le proprie difese in atti chiedendone l'integrale accoglimento. Impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito attesa la totale infondatezza sotto il profilo contabile e giuridico. Chiede la convocazione a chiarimenti del consulente tecnico d'ufficio Dott. sottoponendo allo stesso i seguenti quesiti: Persona_2
Precisi il CTU:
1. sulla scorta dell'oggetto sociale della società risultante dal registro Pt_1
delle imprese qual è l'attività da essa svolta. In particolare, se è compresa la vendita di calzature
o di prodotti per calzature;
2. quando ritiene che si sia manifestata l'erosione del capitale sociale ed in che anno risulta effettuata dai soci il finanziamento alla società;
3. il CTU ha ipotizzato, tra gli altri, il calcolo dei netti patrimoniali che, in caso di apertura di una procedura concorsuale, è pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data di apertura di tale procedura
e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'art. 2484, quali valori (addendi) sono stati considerati per la determinazione delle sue conclusioni relativamente a tale metodologia. In subordine, conclude per il rigetto della domanda proposta dalla curatela attrice e rassegna le conclusioni indicate nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel presente giudizio e chiede che la causa sia assegnata a sentenza con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c.”, ovvero: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito reietta ogni avversa istanza e deduzione così provvedere:
1. in via preliminare, rigettare integralmente la domanda prodotta dal curatore fallimentare siccome destituita di qualsivoglia
pagina 3 di 9 fondamento in fatto e diritto e comunque sfornita, in ogni sua articolazione, di prova;
2. in via gradata, limitare la sfera di responsabilità dei convenuti agli eventi dannosi eziologicamente riconducibili a specifici atti e/o comportamenti a loro ascrivibili ridimensionando, in tal caso, la pretesa risarcitoria della curatela così che la stessa resti, secondo diritto, circoscritta nel quantum ai soli pregiudizi che si provassero generati dalla asserita violazione dei doveri imposti dall'art. 2486 c.c. e comunque nei limiti dell'eredità ricevuta al netto delle passività accertate ed accertabili;
3. rigettare la richiesta della nomina di un CTU che accerti il danno assunto provocato dall'amministratore/liquidatore essendo tale onere posto a carico di parte attrice;
4. condannare la parte attrice al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con gli accessori di legge con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 28.06.21, la curatela attrice deduceva che con sentenza n. 105/2018 del 27/11/2018 il Tribunale di Nola aveva dichiarato il Parte_3
. Precisava che gli accertamenti svolti dalla Curatela avevano consentito di enucleare, a
[...] carico dell'amministratore unico nonché (nell'ultimo periodo) liquidatore della società fallita, SI.
, una serie di condotte contrarie agli obblighi imposti dalla legge e dallo statuto che - Persona_1
ponendosi in rapporto di diretta causalità con i danni concretamente arrecati alla società fallita - erano idonee a fondare l'azione di responsabilità ex art. 146 l. fall..
In particolare il SI. , amministratore unico e poi liquidatore della fallita, si era reso Persona_1
responsabile di irregolarità contabili, consistenti anche nella irregolare e sommaria tenuta dei libri e delle scritture contabili, dell'inadempimento di obbligazioni fiscali e previdenziali di “sottrazione” o destinazione extrasociale di valori aziendali e, comunque, di non avere adottato le iniziative di cui agli artt. 2482 bis e ss. c.c. al verificarsi di una riduzione del capitale sociale, all'accertamento ed all'iscrizione nel Registro delle Imprese della causa discioglimento ex artt. 2484 e 2485 c.c., proseguendo l'attività caratteristica e cagionando ingenti danni alla società ed ai creditori sociali, in particolare nel periodo 2014/2017, quando il SI. era stato prima amministratore unico ed infine Persona_1
liquidatore della società.
Considerato che , amministratore unico e poi liquidatore della fallita, era deceduto in Persona_1
data 29 Luglio 2018 lasciando ai suoi familiari ed eredi (odierni resistenti),in particolare alla moglie
SI.ra ( ), ed ai figli SI.ra CP_1 C.F._2 Parte_2
( ) e SI. ( ), due immobili siti in C.F._3 Controparte_2 C.F._4
Arzano (NA), ed in particolare un opificio industriale ed un'abitazione, la curatela svolgeva pagina 4 di 9 azione di responsabilità ex art 146 L.F. nei loro confronti chiedendo di “ condannare gli eredi
SI.ri/e , e , nei limiti dell'eredità CP_1 Parte_2 Controparte_2
ricevuta, al pagamento in favore del della somma complessiva di Euro 962.959,21 Parte_1
e/o della maggiore o diversa somma che sarà quantificata in corso di causa anche in via equitativa ex art. 1226 c.c. e ss., oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto sino al soddisfo.
Nelle more del giudizio di merito l'opificio industriale sito in Arzano (NA), pervenuto in eredità ai convenuti, è stato oggetto di pignoramento immobiliare da parte della creditrice ipotecaria
Banca ED e il Fallimento, ritenendo sussistente sia il fumus boni iuris che il periculum in mora, a causa della procedura esecutiva in corso, ha chiesto ed ottenuto il sequestro conservativo su tutti i beni immobili, mobili, titoli, saldi di conto corrente, che rientravano nell'eredità del SI.
il tutto fino a concorrenza della somma di euro 962.959,21, somma Persona_1
corrispondente al passivo accertato
Si sono costituiti i convenuti contestando la domanda del fallimento e chiedendone il rigetto, contestando la ricostruzione contabile operata dalla curatela. Tentata la conciliazione tra le parti,
i convenuti offrivano il pagamento di euro 190.000,00, somma offerta anche in sede di precisazione delle conclusioni, a titolo transattivo, ma l' offerta non era ritenuta congrua dagli organi della procedura, pertanto all'udienza del 22.10.24 la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
Va anzitutto ricordato che l'azione ex art. 146 l.f. presenta natura inscindibile ed unitaria, in quanto cumula le due possibili forme di tutela previste per la società e per i creditori, le quali si trasferiscono, con l'apertura del fallimento, in capo al curatore. Essa non rappresenta quindi un tertium genus, potendo fondarsi su presupposti sia dell'una che dell'altra azione, fermo il rispetto delle regole e degli oneri probatori inerenti a ciascuna. In questo senso la Suprema Corte ha affermato che “L'azione di responsabilità, esercitata dal curatore ai sensi dell'art. 146 legge fall., cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 cod. civ., a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, onde il curatore può formulare istanze risarcitorie (nella specie, verso i sindaci) tanto con riferimento ai presupposti della loro responsabilità contrattuale verso la società, quanto a quelli della responsabilità extracontrattuale nei confronti dei creditori;
ma, una volta effettuata la scelta nell'ambito di ogni
pagina 5 di 9 singola questione, egli soggiace anche agli aspetti eventualmente sfavorevoli dell'azione individuata, riguardando le divergenze non solo la decorrenza del termine di prescrizione, ma anche l'onere della prova e l'ammontare dei danni risarcibili”. (Cass. civ. Sez. I, 20.09.19 n.
23452; Cass. civ., Sez. I, 20.09.2012 n. 15955; conforme Cass. civ. Sez. I, 21.06.2012 n. 10378).
La responsabilità dell'amministratore sussiste solo in presenza (i) della violazione degli obblighi posti a suo carico dalla legge o dallo statuto, (ii) della causazione di un danno al patrimonio sociale e (iii) di un nesso causale tra la violazione dei doveri e la produzione del danno, come da sempre rilevato dalla dottrina e dalla giurisprudenza per ogni forma di responsabilità civile.
Una volta individuati quindi i comportamenti violativi, che siano addebitabili agli organi gestori, occorre dedurre e provare che gli stessi abbiano arrecato un danno al patrimonio sociale
(e quello conseguente alle aspettative di soddisfacimento dei creditori) e che, come detto, tra condotta e pregiudizi sussista un nesso causale.
Tanto premesso la domanda è parzialmente fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
Il CTU nominato ha accertato che la causa di scioglimento si era verificata già al 31.12.15 dovendosi già a quella data procedersi ad una significativa svalutazione delle rimanenze .
L'amministratore avrebbe dunque dovuto procedere alla messa in liquidazione della società e non continuare nella gestione caratteristica. La prosecuzione dell'attività d'impresa, secondo la ricostruzione operata dal CTU, ha determinato un ingente danno alla società che il CTU ha quantificato in via equitativa sulla scorta del criterio dei netti patrimoniali. Tale criterio deve ritenersi preferibile a quello dello sbilancio, da ritenersi sempre residuale, tutte le volte in cui è possibile una ricostruzione della situazione contabile della società.
Come evidenziato dalla giurisprudenza, nelle azioni di responsabilità esercitate dal curatore fallimentare ex art. 146 L.F., il criterio della differenza dei netti patrimoniali si configura come uno strumento idoneo a quantificare il danno derivante dalla prosecuzione dell'attività economica di una società dopo il verificarsi di una causa di scioglimento. Tale criterio si basa sulla misurazione della differenza tra il patrimonio netto della società al momento in cui gli amministratori avrebbero dovuto accorgersi della causa di scioglimento e il patrimonio netto della società al momento della messa in liquidazione o della dichiarazione di fallimento . È fondamentale che il patrimonio netto sia rettificato alla luce dei criteri di redazione di un bilancio pagina 6 di 9 di liquidazione, al fine di confrontare situazioni patrimoniali omogenee e sterilizzare l'abbattimento dei valori contabili conseguente alla doverosa messa in liquidazione. Questo metodo si rivela particolarmente utile quando la natura dinamica e complessa dell'attività
d'impresa rende difficoltosa la ricostruzione ex post delle singole operazioni non conservative e il collegamento diretto di un danno specifico a ciascuna di esse.
Nel caso in esame, il CTU dott. in risposta ai quesiti formulati da questo Persona_2
Giudice, ha accertato, sulla base delle risultanze contabili, che già al 31 dicembre 2015 la società versava in una situazione di perdita integrale del capitale sociale. In Parte_1
particolare, il CTU ha rilevato che una svalutazione del magazzino di oltre 1.900.000,00 euro, svalutazione doverosa sin dal 31 dicembre 2015 in ossequio al principio della competenza, avrebbe determinato la perdita integrale del patrimonio netto. Sin dal 2015, dunque,
l'amministratore avrebbe dovuto adottare le iniziative di cui agli artt. 2482 bis e ss. c.c. al verificarsi di una riduzione del capitale sociale e procedere all'accertamento della causa di scioglimento ex artt. 2484 e 2485 c.c.. attenendosi a quanto prescritto dall'art 2486 c.c. L'attività caratteristica è invece proseguita fino 30.12.17 con costante e perdurante omissione nel versamento di imposte ed oneri previdenziali, conconseguente incremento esponenziale di relativi oneri, interessi e commissioni e con l'accumulo di ulteriori debiti.
Per quanto riguarda la quantificazione del danno il CTU ne ha individuato l'importo secondo il criterio dei netti patrimoniali rettificando il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e quantificandolo in euro -663.948,84. Tale importo è stato ulteriormente depurato delle poste dell'attivo la cui valorizzazione si giustificava esclusivamente nell'ottica della continuità aziendale, pervenendo ad un Patrimonio Netto Rettificato al 31 dicembre 2015 di euro -
670.905,84. Questa data, 31 dicembre 2015, costituisce il momento in cui si è verificata la causa di scioglimento e da cui decorre l'obbligo di agire in conservazione del patrimonio sociale.
Successivamente, con sentenza n. 103/2018 del Tribunale di Nola, è stato dichiarato il fallimento della Dalla relazione del CTU si evince che l'attivo fallimentare realizzato Parte_1
ammonta ad euro 12.100,79, mentre il passivo accertato è pari ad euro 975.060,00, determinando un deficit fallimentare di euro 962.959,21. Tale deficit rappresenta il patrimonio netto (negativo) al momento della dichiarazione di fallimento .
pagina 7 di 9 Applicando il criterio della differenza dei netti patrimoniali, il CTU ha calcolato il danno derivante dalla prosecuzione dell'attività come la differenza tra il patrimonio netto fallimentare
(€-962.959,21) e il patrimonio netto rettificato al 31 dicembre 2015 (€-670.905,84), quantificando tale danno in euro 304.154,16.
Questo Tribunale ritiene che la quantificazione del danno operata dal CTU secondo il criterio della differenza dei netti patrimoniali sia congrua e ben motivata, in linea con i principi enunciati dalla dottrina e dalla giurisprudenza in materia di responsabilità degli amministratori per prosecuzione illecita dell'attività.
Il CTU ha correttamente individuato il momento in cui si è verificata la causa di scioglimento della società (perdita integrale del capitale sociale al 31.12.2015).
Il patrimonio netto a tale data è stato rettificato in un'ottica liquidatoria, escludendo i valori giustificati unicamente dalla prospettiva della continuità aziendale.
Il confronto con la situazione patrimoniale al momento del fallimento (rappresentata dal deficit fallimentare) consente di apprezzare la diminuzione patrimoniale intervenuta nel periodo di illegittima prosecuzione dell'attività.
Sebbene nel caso di specie vi sia stata una segnalata mancanza delle scritture contabili complete, il CTU è stato in grado, attraverso l'analisi dei bilanci depositati e la rilevazione delle significative omissioni valutative (in primis la mancata svalutazione del magazzino), di ricostruire la situazione patrimoniale al momento della perdita del capitale sociale in modo sufficientemente attendibile.
Pertanto, in accoglimento della domanda attorea, i convenuti vanno condannati al pagamento in favore della curatela di euro 304154,00, rivalutata all'attualità in euro 369.547,11.
Invero, trattandosi di debito di valore - benché derivante da responsabilità per inadempimento contrattuale - l'importo sopra indicato va rivalutato all'attualità sulla base del coefficiente di rivalutazione calcolato dall'Istat dalla data dell'evento che ha cagionato il danno determinato dall'inadempimento alla data del deposito della sentenza.
Nel caso di specie, la rivalutazione deve farsi decorrere dal giorno di verificazione dell'evento dannoso per la società e quindi a far data dal 31.12.2015
Vanno poi riconosciuti, alla luce della nota sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n.
pagina 8 di 9 1712/1995, gli interessi compensativi o da lucro cessante, quale voce del danno diretta a ristorare il danneggiato delle conseguenze economiche nascenti dal tardivo pagamento dei danni liquidati.
Tali interessi possono essere determinati al tasso previsto dall'art. 1284 comma 1 c.c., calcolati sulla somma di euro 304154,00 via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat, dalla data del 31/12/2015 fino alla data di notifica dell'atto di citazione (28 giugno 2021),mentre per il periodo successivo, sino alla data di deposito della sentenza, tali interessi dovranno essere calcolati al tasso di cui al successivo comma 4 dello stesso art. 1284 c.c., avendo la Suprema
Corte chiarito che tale disposizione normativa si applica anche alle obbligazioni nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle (cfr., Cass. n. 61/2023).
Gli interessi corrispettivi, invece, che matureranno successivamente al deposito della sentenza, dovranno essere determinati al medesimo tasso da ultimo indicato (art. 1284, comma 4, c.c.).
Le spese di lite, comprese quelle della fase cautelare ,seguono la soccombenza si liquidano come da dispositivo. ai sensi del d.m. n. 55/2014 e s.s.m., con attribuzione a favore dello Stato a norma dell'art 133 d.p.r. 115/02 essendo la curatela ammessa al patrocino a spese dello Stato tenendo conto del valore della controversia . Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto vanno poste a carico delle parti in solido, mentre nei rapporti tra le parti devono essere poste a carico dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie la domanda e per l'effetto condanna i convenuti al pagamento in favore del Parte_1 della somma già rivalutata di € 369.547,11 oltre interessi così come determinati in parte motiva;
Condanna, infine, i convenuti al pagamento in favore del delle spese e competenze Parte_1
del presente giudizio che liquida in complessivi euro 17.114,00 per compensi , di cui euro
5.884,00 per la fase cautelare, oltre C.U, rimborso forfettario nella misura del 15% Iva e c.p.a. come per legge , con attribuzione in favore dello Stato ex art 133 DPR 115/02;
Pone le spese di ctu ,liquidate come da separato decreto, a carico delle parti in solido.
Napoli, 14.01.2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Francesca Reale dott. Salvatore Di Lonardo
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