Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 05/02/2025, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
BBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE IMPRESA
N. 11504/2019 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lina Tosi Presidente
dott.ssa Chiara Campagner Giudice
dott. Fabio Doro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 11504/2019 R.G. promossa da:
GH DR (c.f. [...]) e COSENTINO DR (c.f.
[...]), rappresentati e difesi dall'avv. MOLIN GIOVANNI e dall'avv. MOLIN
NICOLA,
attori,
contro
NE US (c.f. [...]), rappresentato e difeso dall'avv.
TERROSI VAGNOLI NICCOLO,
NE SI (c.f. [...]), rappresentato e difeso dall'avv. ZANVIT
MANUEL,
STUDIO AA S.R.L.S. (c.f. 05105920283), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ZANVIT MANUEL,
SAN GIORGIO SERVICE - GS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (c.f. 02070880287), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. BONSEMBIANTE ELENA
pagina 1 di 48
convenuti,
in punto: impugnazione delibere assembleari;
accertamento dello stato di scioglimento;
azione di responsabilità; risarcimento del danno.
CONCLUSIONI
Conclusioni degli attori:
"rigettata ogni diversa domanda ed eccezione,
Nel merito:
A. quanto a San OR Service s.r.l.
1. dichiararsi la nullità e/o pronunciarsi l'annullamento delle delibere assunte dall'assemblea di San
OR Service s.r.l. in data 16.4.2019 e 22.10.2019.
2. accertarsi il verificarsi delle cause di scioglimento della società San OR Service di cui all'art. 2484.1 nn. 2. 3 e 4.
3.onerarsi la società delle spese di lite e competenze di patrocinio.
B. quanto a EP, SI LB e UD AA
1. accertarsi che EP LB, nella veste di amministratore unico di San OR Service
s.r.l., e SI LB, quale socio di San OR Service e amministratore di UD AA
s.r.l.s., hanno arrecato nocumento patrimoniale alla Società San OR Service con la conclusione del contratto di locazione 10.1.2019 a condizione inique e fuori mercato per la locatrice, anche ex art. 2043 c.c..
2. determinarsi il danno nella differenza tra il canone pattuito e quello di mercato o quello convenuto con i soci GH e EN in data 30.1.2018, ragguagliato alla durata del contratto stesso, nonché sulla differenza tra valore venale del bene libero da vincoli e il valore di mercato del bene vincolato, come indicati nella misura determinata dal consulente tecnico dell'ufficio o nelle diversa ritenuta di giustizia.
3. condannarsi EP LB, SI LB e UD AA s.r.l.s. tra loro in solido, a corrispondere il danno nella misura ritenuta di giustizia in favore di San OR Service s.r.l. con interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. e rivalutazione alla data della sentenza, anche con sentenza di condanna generica per quanto non quantificabile nel corso del giudizio, come dipendenti dai pagina 2 di 48 medesimi titoli dedotti. 4. spese di lite e competenze di patrocinio a carico di San OR Service con diritto di ripetizione nei confronti dei convenuti LB e dei convenuti in solido per quanto di competenza".
Conclusioni del convenuto LB G.:
"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis in via pregiudiziale di rito:
1) dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità della domanda proposta dagli attori per tutti i motivi esposti in atti;
2) dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 co. 4 c.p.c. per tutti i motivi esposti in atti;
nel merito:
3) rigettare tutte le domande avanzate dagli attori in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti
i motivi esposti in atti;
in ogni caso
4) con vittoria di spese e compensi del presente procedimento, oltre a rimborso spese forfettarie ex
D.M. 55/2014".
Conclusioni del convenuto LB M.:
"IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO:
1) dichiararsi l'improcedibilità e/o l'inammissibilità della domanda proposta;
2) dichiararsi la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 co. 3 c.p.c.;
NEL MERITO:
3) rigettarsi la domanda in quanto infondata in fatto e in diritto;
IN OGNI CASO: con rifusione delle spese e delle competenze di causa secondo il valore della domanda proposta".
Conclusioni della convenuta UD AA s.r.l.s.:
"IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO:
1) dichiararsi l'improcedibilità e/o l'inammissibilità della domanda proposta;
2) in via subordinata dichiararsi l'incompetenza territoriale del Tribunale di Venezia a favore del
Tribunale di Padova e l'incompetenza per materia del Tribunale Collegiale - Sez. Imprese a favore del Tribunale Monocratico;
pagina 3 di 48 3) dichiararsi la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 co. 3 c.p.c.;
NEL MERITO:
2) rigettarsi la domanda in quanto infondata in fatto e in diritto;
IN OGNI CASO:
con rifusione delle spese e delle competenze di causa secondo il valore della domanda proposta".
Conclusioni della convenuta San OR Service - GS s.r.l. in liquidazione:
"disattesa e reietta ogni avversa domanda, eccezione ed istanza:
Nel merito, con riferimento alle domande proposte dagli attori nei confronti della Società San
OR Service S.r.l. in liquidazione:
- (A) rigettarsi le domande proposte dagli attori, siccome formulate in difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.;
- (B) in ipotesi in cui venga ritenuto sussistere l'interesse ad agire, la Società San OR Service
S.r.l. in Liquidazione: (B1) si attiene a quanto statuito dall'Autorità Giudiziaria sin qui, e pertanto nulla oppone alla domanda attorea di invalidazione della delibera 16.4.2019; (B2) nulla oppone alla invalidazione della delibera 22.10.2019, dato atto che la stessa in ogni caso è improduttiva di effetti;
(B3) si attiene a quanto statuito dall'Autorità Giudiziaria sin qui, e pertanto nulla oppone alla domanda attorea di accertamento dello scioglimento della Società ex art. 2484 c.c.
Sempre nel merito, con riferimento alle domande proposte dagli attori nei confronti degli altri convenuti:
- (C) accertata la fondatezza dei fatti costitutivi della responsabilità dei Sig.ri EP e SI
LB allegati dagli attori, si associa alla domanda formulata da parte attrice rivolta a veder condannati i Sig.ri EP e SI LB al risarcimento del danno in favore di San
OR Service S.r.l. in Liquidazione siccome accertato in corso di giudizio ovvero ritenuto di giustizia.
In ogni caso:
(D) Con vittoria di spese e competenze di giudizio, ovvero con la loro compensazione, con riferimento alle domande formulate dagli attori nei confronti della Società San OR Service
S.r.l. in Liquidazione;
- (E) Per quanto concerne le spese e competenze del processo in relazione alle domande attoree pagina 4 di 48 formulate nei confronti degli altri convenuti, disporsi in conformità all'art. 2476, IV comma c.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione avviato alla notifica in data 6.11.2019 i sig.ri GH DR e EN
DR convenivano in giudizio i sig.ri LB EP e LB SI e le società San
OR Service GS s.r.l. (di seguito: GS) e UD AA s.r.l.s. (di seguito: UD AA), esponendo in punto di fatto che:
essi erano soci di GS per la quota del 24% ciascuno, unitamente ad LB G. (quota del
26%) e LB M. (quota del 26%);
GS, inizialmente, quale oggetto sociale aveva la prestazione di servizi contabili e fiscali;
verso la fine del 2017, i soci avevano deciso di porre fine all'associazione professionale che aveva giustificato l'ingresso in GS del GH e del EN, assumendo informalmente la decisione di mettere in liquidazione la società, essendo venuto meno lo scopo che giustificava lo svolgimento dell'attività in comune;
il programma della liquidazione era stato definito dai soci in una riunione tenutasi in data
11.12.2017 ed era stato sintetizzato dal EN in un messaggio di posta elettronica inviato agli altri soci in data 20.12.2017;
la fase liquidatoria avrebbe dovuto essere gestita da LB G., Presidente del Consiglio di
Amministrazione e avrebbe dovuto concludersi entro il 30.6.2018;
in esecuzione di tale decisione, alla data del 31.12.2017 era stato licenziato tutto il personale dipendente, ad eccezione della sig.ra ID IA, che avrebbe dovuto coadiuvare LB G. fino al termine sopra indicato;
con delibera del 30.1.2018, quindi, era stata affidata ad LB G. la gestione della liquidazione e per tale incombente gli era stato riconosciuto un compenso di euro 1.500,00
mensili;
sempre in data 30.1.2018, in attesa di trovare una nuova collocazione per svolgere l'attività professionale, ciascuno di essi aveva stipulato con GS una convenzione per il godimento temporaneo dell'immobile e delle attrezzature ivi esistenti per il corrispettivo mensile di euro
800,00 (euro 9.600,00 annui);
in data 30.1.2018 era stato comunicato alla C.C.I.A.A. che l'attività prevalente di GS era pagina 5 di 48 divenuta quella di locazione di immobili propri;
all'assemblea del 27.4.2018 i soci, preso atto che GS nell'esercizio 2017 aveva registrato una perdita di euro 66.498,87, avevano deliberato di coprirla in parte utilizzando la riserva straordinaria (euro 6.778,05) e in parte con versamenti individuali a fondo perduto (euro
59.258,06), poi eseguiti entro il 30.5.2018, come stabilito;
in data 21.6.2018 LB G. era stato nominato amministratore unico di GS;
in data 30.6.2018 era stata licenziata anche la dipendente ID;
la fase liquidatoria avrebbe dovuto concludersi con la cessione dell'immobile e delle attrezzature,
direttamente a terzi o indirettamente con l'acquisto delle quote da parte di qualcuno dei soci, ma ciò non era stato possibile perché i soci non si erano accordati sul valore dei beni;
per l'intero anno 2018 LB G. aveva percepito il compenso di euro 1.500,00 mensili riconosciutogli dalla delibera dell'assemblea del 30.1.2018, nonostante tale emolumento non fosse stato confermato dall'assemblea del 21.6.2018;
essi, nel corso del 2018, avevano reperito un'altra sede per la loro attività professionale, mentre gli LB avevano conservato la detenzione materiale della sede di GS, utilizzando per la loro attività professionale anche le attrezzature rimaste;
con contratto del 10.1.2019 LB G., quale amministratore unico di GS, aveva concesso in locazione per la durata di otto anni l'immobile di proprietà di GS a UD AA, società che,
come GS, prestava servizi contabili e fiscali, era stata costituita in data 9.1.2018 ed era partecipata all'1% da LB G. e al 99% da LB M., che ne era anche amministratore unico;
nel contratto di locazione era stato previsto, tra l'altro: a) il diritto di recesso della conduttrice anche in assenza di gravi motivi;
b) un canone annuo pari ad euro 8.400,00; c) l'automaticità dell'adeguamento del canone alla variazione dell'indice ISTAT, con decorrenza dal terzo anno;
e)
la possibilità per UD AA di sublocare o concedere in comodato parte dei locali;
f) un deposito cauzionale di euro 700,00; g) la risoluzione del rapporto contrattuale in caso di mancato pagamento anche di una sola rata del canone, fatta salva l'applicazione di quanto previsto dagli artt. 5 e 55 della legge n. 392/1978; h) il riconoscimento alla conduttrice del diritto di prelazione per la vendita e la locazione;
pagina 6 di 48 nel frattempo, il contrasto tra le parti in merito al valore dei cespiti che componevano il patrimonio di GS aveva determinato uno stallo dell'attività sociale;
invero, i due gruppi antagonisti erano portatori, rispettivamente, del 52% (LB G. e M.) e del 48% (GH e EN) delle quote e lo statuto prevedeva che per la costituzione dell'assemblea ordinaria e straordinaria fosse necessaria la maggioranza dei 2/3 del capitale e un quorum deliberativo della maggioranza del capitale per l'assemblea ordinaria e sempre dei
2/3 del capitale per l'assemblea straordinaria;
essi si erano astenuti e si astenevano dal partecipare alle assemblee e queste non riuscivano a costituirsi validamente;
LB G. aveva convocato un'assemblea per il 16.4.2019, indicando all'ordine del giorno l'approvazione di modifiche allo statuto per l'adeguamento dello stesso alle norme della riforma delle società di capitali e per la deliberazione della messa in liquidazione della società; in realtà, il contenuto della bozza mirava a trasformare radicalmente il contenuto dello statuto e a consegnare GS al controllo esclusivo degli LB;
essi, dunque, non avevano partecipato all'assemblea del 16.4.2019 allo scopo di far mancare il quorum costitutivo;
LB G., tuttavia, aveva ritenuto validamente costituita l'assemblea nonostante non fosse
-
stato raggiunto il quorum costitutivo dei 2/3 previsto dallo statuto e aveva altresì ritenuto valida la modifica a maggioranza del capitale su argomenti di straordinaria amministrazione, come l'approvazione di modifiche statutarie, che invece richiedevano un quorum deliberativo pari a
2/3 del capitale sociale;
in particolare, LB G. aveva ritenuto sufficiente la maggioranza del capitale asserendo che si trattava di adeguare lo statuto alla normativa vigente, con conseguente applicabilità dell'art. 223-bis disp. att. c.c.;
l'assemblea del 16.4.2019 aveva modificato le maggioranze necessarie per la costituzione dell'assemblea e l'adozione delle deliberazioni, la previsione sull'organo di controllo, la disciplina del trasferimento delle partecipazioni, la clausola compromissoria e le clausole in materia di liquidazione, sopprimendo altresì la doppia convocazione dell'assemblea e i limiti posti al potere di straordinaria amministrazione dell'organo gestorio dal precedente statuto, che prevedeva che pagina 7 di 48 per certi atti tra cui la concessione in locazione di beni della società
-fosse necessaria l'approvazione di almeno 2/3 delle quote;
il Notaio rogante, ritenendo che l'assemblea si fosse svolta in maniera gravemente irregolare, aveva rifiutato l'iscrizione al Registro delle Imprese della deliberazione, invitando l'amministratore di GS a rivolgersi al Tribunale ai sensi dell'art. 2436, terzo comma, c.c.;
GS, allora, aveva proposto ricorso al Tribunale di Venezia iscritto al n. 1790/2019 V.G. al fine di ottenere l'omologazione della delibera del 16.4.2019;
essi, inoltre, avevano proposto ricorso al Tribunale di Venezia iscritto al n. 2330/2019 V.G. al fine di ottenere l'accertamento dell'intervenuta verificazione dello scioglimento della società per impossibilità di funzionamento dell'assemblea ed erosione del capitale sociale;
il Tribunale di Venezia aveva accertato l'intervenuto scioglimento di GS soltanto per erosione del capitale sociale, mentre aveva ritenuto che le modifiche statutarie introdotte dalla delibera del 16.4.2019 consentissero all'assemblea di poter legittimamente deliberare con i nuovi quorum costitutivo e deliberativo;
avverso tale decreto essi avevano proposto reclamo alla Corte d'Appello di Venezia, iscritto al n.
767/2019 V.G., con udienza fissata per il 14.11.2019;
in data 31.5.2019 l'assemblea di GS, senza la loro partecipazione, aveva approvato il bilancio al
31.12.2018 con i quorum previsti dallo statuto modificato con delibera del 16.4.2019, e tale delibera era stata da essi impugnata avanti il Tribunale di Venezia (giudizio n. 7809/2019);
in data 11.10.2019 era stata convocata l'assemblea per il giorno 22.10.2019, per deliberare il ripianamento delle perdite e la ricostituzione del capitale sociale, ma senza che nell'ordine del giorno fosse contenuto alcun riferimento alla riduzione del capitale sociale;
essi avevano ritenuto di non partecipare all'assemblea del 22.10.2019 perché: a) l'avviso di convocazione non era sufficientemente chiaro in merito agli argomenti che sarebbero stati trattati;
b) nella relazione dell'amministratore si leggeva che la situazione finanziaria della società non presentava squilibri tali da mettere a rischio la continuità, ma ciò era in evidente contraddizione con il contenuto del bilancio, da cui invece emergeva una riduzione di dieci volte del valore della produzione nel 2019 rispetto al 2018, l'assenza di personale dipendente nel 2019
e l'insufficienza dei ricavi (euro 7.963,00) rispetto ai ratei maturati nel semestre per i mutui pagina 8 di 48 contratti con gli istituti di credito;
c) la relazione dell'amministratore non conteneva alcuna indicazione su prospettive future di incremento della redditività tali da far ritenere che l'evoluzione avrebbe avuto un'evoluzione positiva;
d) erano convinti che il Notaio avrebbe rifiutato il deposito della delibera, in ragione del fatto che delibera del 16.4.2019, non essendo stata iscritta nel Registro delle Imprese ed essendo stata oggetto di ricorso al Tribunale per l'omologazione, era inefficace ai sensi del combinato disposto degli artt. 2480 e 2436, quinto comma, c.c. fino all'omologa e all'iscrizione nel Registro delle Imprese;
l'assemblea del 22.10.2019 si era tenuta, nonostante la loro assenza, e nonostante fosse stata fatta applicazione dei quorum previsti dallo statuto modificato, il Notaio rogante non aveva sollevato eccezioni;
nel corso della seduta LB G. aveva fatto menzione del decreto del Tribunale di Venezia
che aveva accolto il ricorso ex art. 2487 c.c. solo sotto il profilo della perdita del capitale sociale e non anche per l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea, tacendo però che tale provvedimento era stato impugnato avanti la Corte d'Appello e dunque era inefficace ex art. 741
c.p.c.;
l'assemblea era stata ritenuta regolare nonostante i due provvedimenti che costituivano il presupposto della sua regolare costituzione e deliberazione - ossia la modifica dello statuto e l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea - fossero inefficaci e ancora sub judice,
sotto altro profilo, l'opportunità di provvedere al ripianamento delle perdite e alla ricapitalizzazione era stata giustificata dalla necessità di far fronte all'indebitamento verso le banche, ma, mancando una redditività adeguata, i pagamenti agli istituti di credito avrebbero nuovamente eroso il capitale ricostituito, come emergeva dal confronto tra l'ammontare dei debiti esigibili entro l'esercizio (euro 12.973,00) e quello del capitale reintegrato (euro
10.400,00);
una conferma di ciò era dato dal fatto che già nel 2018 i soci avevano deliberato di ripianare le perdite verificatesi nell'esercizio 2017 attraverso l'utilizzo della riserva straordinaria e il versamento di somme a fondo perduto e, nonostante ciò, nell'esercizio 2018 era maturata una nuova perdita per euro 66.377,08 nonostante ricavi di esercizio per euro 108.680,00; la relazione dell'organo gestorio che accompagnava il documento contabile predisposto ai fini pagina 9 di 48 delle determinazioni che i soci avrebbero dovuto assumere all'assemblea del 22.10.2019 non recava alcuna indicazione né sulle cause della perdita registrata nel 2018 né sui possibili rimedi;
la deliberazione non teneva conto della volontà dei soci di mettere in liquidazione GS a seguito del venir meno dell'associazione professionale;
infine, all'assemblea del 22.10.2019 avevano partecipato anche i sig.ri LB IC e
LB CO - figli di LB G. - i quali avevano dichiarato di voler coprire le perdite e ricostituire il capitale sociale in luogo dei soci assenti ossia Ghiro e Cosentino
- =e sotto condizione risolutiva della partecipazione di questi ultimi entro il termine di trenta giorni all'aumento del capitale.
Gli attori dichiaravano di voler proporre in primo luogo domanda di risarcimento del danno nei confronti di LB G., LB M. e di UD AA.
A fondamento della domanda risarcitoria deducevano che:
il contratto di locazione intercorso tra GS e UD AA era stato concluso da LB G. in conflitto di interessi poiché quest'ultimo era socio all'1% di UD AA e le condizioni del contratto erano di particolare favore per la conduttrice;
in particolare, l'immobile era stato concesso in godimento a UD AA con le attrezzature, seppur non menzionate ad un canone annuo di euro 8.400,00, inferiore a quello che nel 2018
ciascun associato aveva corrisposto per l'utilizzo degli spazi assegnati e delle attrezzature, pari ad euro 9.600,00 annui;
mentre, dunque, nel 2018 GS aveva incassato canoni dagli associati per l'ammontare complessivo di euro 28.800,00, ampiamente sufficiente a sostenere gli oneri dei mutui (euro
12.973,00) e a ridurre per la differenza (euro 15.827,00) le perdite, nel 2019 la società avrebbe incassato da UD AA l'importo di soli euro 8.400,00, chiaramente insufficiente a coprire le rate dei mutui pari ad euro 20.189,40;
di particolare favore erano anche: a) la facoltà di recesso anche in assenza di gravi motivi
-
riconosciuta alla conduttrice;
b) la facoltà di sublocare o concedere in comodato parte dei locali,
la quale consentiva a UD AA di arricchirsi a discapito di GS;
c) il deposito cauzionale, inferiore a quello d'uso, pari a tre mensilità; d) il riconoscimento alla conduttrice dei benefici previsti dagli artt. 5 e 55 della legge n. 392/1978, normalmente applicabili ai contratti di pagina 10 di 48 locazione ad uso abitativo;
e) il riconoscimento a UD AA del diritto di prelazione per la vendita e la locazione, non dovuto per il tipo di contratto;
il vincolo locatizio posto sull'immobile ne aveva ridotto l'appetibilità sul mercato e il valore di alienazione in misura rilevante, corrispondente al 40-50%;
il valore di alienazione era ulteriormente ridotto dalla presenza della clausola di prelazione;
UD AA aveva sede e oggetto sociale corrispondente con quello di GS e dunque operava in evidente aperta potenziale concorrenza con quest'ultima;
laddove UD AA fosse stata costituita per offrire alla clientela i medesimi servizi offerti da
GS, nulla quaestio, mentre laddove le due società avessero continuato surrettiziamente ad operare col medesimo oggetto sociale era necessario chiedersi su quali maggiori ricavi per la prosecuzione dell'attività avesse contato LB G., che aveva tutto l'interesse a convogliare gli affari in UD AA per non dividere gli utili anche con il GH e il EN;
LB G., inoltre, aveva concluso il contratto di locazione con GS senza averne i poteri,
poiché l'art. 13, comma 2, dello statuto richiedeva l'assenso dei 2/3 del capitale sociale, che però non era stato acquisito dall'amministratore convenuto;
l'operazione, dunque, aveva concorso e concorreva a determinare l'incremento delle perdite e la contrazione dei ricavi, peraltro già insufficienti a coprire i costi di gestione e l'indebitamento; una prima voce di danno consisteva nella differenza tra il canone pattuito tra GS e UD AA
e quello di mercato o quello convenuto nei contratti del 30.1.2018 intercorsi tra GS e GH e tra GS e EN, ragguagliato alla durata del contratto del 10.1.2019, che, al momento della notifica della citazione, era pari ad euro 14.800,00;
una seconda voce di danno consisteva nella differenza tra il valore venale del bene libero da vincoli e il valore di mercato del bene vincolato dal contratto di locazione, la quale, al momento della notifica della citazione, era pari ad euro 192.000,00; essi, comunque, chiedevano la condanna dei convenuti, in solido tra loro, a corrispondere il danno nella misura ritenuta di giustizia in favore di GS, oltre interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c. e rivalutazione alla data della sentenza;
gli LB non potevano addurre l'incensurabilità dei fatti di gestione in base all'indagine ex post del risultato economico, perché essi erano a conoscenza del valore venale del godimento pagina 11 di 48 dell'immobile e delle attrezzature, non avevano posto la locazione sul mercato e non avevano fatto indagini di mercato o consultato le valutazioni O.M.I. per acquisire le informazioni necessarie;
le facoltà riconosciute alla conduttrice rivelavano la consapevolezza in capo agli LB della dannosità del contratto;
era evidente la volontà degli LB di utilizzare l'iniziativa per escludere il GH e il
EN dai vantaggi economici della partecipazione, mantenendo la proprietà o il godimento esclusivo dei beni sociali senza alcun sacrificio o con il minimo sacrificio possibile;
LB G. rispondeva quale amministratore di GS ex art. 2476, terzo comma, c.c. e comunque ai sensi dell'art. 2043 c.c. per aver depauperato il patrimonio sociale;
LB M., avendo sottoscritto il contratto di locazione quale legale rappresentante di UD
AA, era perfettamente a conoscenza dell'operazione e della sua dannosità cosicché rispondeva quale socio di GS che aveva partecipato all'illecito gestorio ex art. 2476, ottavo comma, c.c. e comunque ex art. 2043 c.c.;
UD AA rispondeva dell'illecito in forza del principio di immedesimazione organica, poiché
LB M. aveva sottoscritto il contratto di locazione quale suo legale rappresentante.
In secondo luogo, il GH e il EN chiedevano che la delibera del 16.4.2019 fosse dichiarata nulla per impossibilità o illiceità dell'oggetto e per assoluta mancanza di informazione.
Osservavano, in particolare, che:
le modifiche dello statuto erano state approvate in violazione dell'art. 9 dello statuto di GS, che imponeva per la valida costituzione dell'assemblea straordinaria una maggioranza pari ad almeno 2/3 del capitale sociale e per la validità della deliberazione dell'assemblea una maggioranza pari ad almeno 2/3 del capitale sociale;
l'assemblea, infatti, aveva deliberato a maggioranza del capitale sociale in asserita applicazione dell'art. 223-bis, terzo comma, disp. att. c.c., che prevedeva che entro il 30.9.2024 potessero essere adottate a maggioranza semplice le deliberazioni dell'assemblea straordinaria di mero adattamento dell'atto costitutivo e dello statuto a nuove disposizioni inderogabili e aventi ad oggetto l'introduzione nello statuto di clausole che escludessero l'applicazione di nuove disposizioni di legge derogabili con specifica clausola statutaria;
pagina 12 di 48 tale disposizione, tuttavia, era stata invocata erroneamente perché nel caso in cui - come nella fattispecie in esame lo statuto contenesse delle clausole negoziali che disciplinavano espressamente il funzionamento dell'assemblea attraverso quorum costitutivi e/o deliberativi rafforzati rispetto a quelli di legge si doveva continuare a far riferimento alle disposizioni statutarie;
da un lato, infatti, pretendere una nuova deliberazione per confermare il contenuto dello statuto appariva in contrasto con la logica giuridica e con la lettera dell'art. 223, terzo comma, disp. att.
c.c., che faceva riferimento alla sola introduzione di clausole e, dunque, all'inserimento nella disciplina pattizia di un quid novi,
dall'altro, gli artt. 2479 e 2479-bis c.c., nel disciplinare le maggioranze per le decisioni dei soci e per le delibere assembleari nella s.r.l., facevano comunque salve le diverse disposizioni statutarie e consentivano la previsione di maggioranze rafforzate rispetto a quelle previste dal legislatore,
cosicché lo statuto di GS, per quanto anteriore, non poteva ritenersi incompatibile con le nuove disposizioni introdotte dal D. Lgs. n. 6/2003;
nella fattispecie in esame erano state previste delle maggioranze rafforzate in ragione della composizione del capitale sociale, che vedeva da una parte gli LB, portatori del 52%, e dall'altra il GH e il EN, portatori del 48%;
l'applicazione della maggioranza semplice avrebbe visto, infatti, prevalere sempre gli LB in danno del GH e del EN, cosicché i soci avevano voluto dettare quella maggioranza particolare dei 2/3 che si rinveniva nell'art. 9 dello statuto per la costituzione delle assemblee ordinarie e straordinarie e per la deliberazione nelle assemblee straordinarie;
era compatibile con l'art. 2479-bis c.c. pure la previsione di una prima e di una seconda convocazione;
sotto altro profilo, l'art. 223-bis, terzo comma, disp. att. c.c. non poteva essere applicato perché la facoltà ivi prevista avrebbe dovuto essere esercitata entro il 30.9.2004 e tale termine era scaduto;
ne conseguiva che, decorso il termine del 30.9.2004, poteva aversi solo la sostituzione di diritto delle clausole incompatibili con le norme inderogabili e la modifica dello statuto non poteva essere introdotta con le maggioranze agevolate previste dalla disposizione in esame, con pagina 13 di 48 conseguente conservazione di efficacia delle clausole originarie pattizie;
l'avviso di convocazione del 5.4.2019 non conteneva alcun riferimento all'art. 223-bis disp. att.
c.c., ma contemplava all'ordine del giorno esclusivamente l'approvazione di un nuovo statuto sociale, allegato in bozza, adeguato alla normativa vigente e la messa in liquidazione della società con nomina dei liquidatori;
essi, dunque, non potevano nemmeno immaginare che venisse proposta l'applicazione dell'art. 223-bis disp. att. c.c., anche perché nei quindici anni trascorsi dall'entrata in vigore del D. Lgs.
n. 6/2003 GS era sempre stata gestita secondo le norme statutarie;
l'avviso di convocazione, dunque, non recava un'informazione adeguata ai soci in merito alle
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tematiche in discussione.
In terzo luogo, gli attori chiedevano che la delibera del 22.10.2019 fosse dichiarata nulla o annullata perché:
l'assemblea aveva deliberato con le maggioranze previste dallo statuto così come modificato
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dalla delibera del 16.4.2019, nonostante la stessa fosse inefficace perché il Notaio rogante ne aveva rifiutato l'iscrizione e GS si era rivolta al Tribunale per la sua omologazione;
nella relazione sulla gestione non erano state indicate le ragioni delle perdite accumulatesi nel corso dell'esercizio 2018, indicazione che sarebbe stata necessaria perché una perdita della medesima consistenza si era prodotta nell'esercizio precedente ed era stata ripianata dai soci con versamenti a fondo perduto;
la relazione sulla gestione non indicava le iniziative che l'organo gestorio intendeva assumere per ripristinare la redditività dell'impresa, così da giustificare la sua permanenza sul mercato, ossia la prevedibile evoluzione della gestione;
dall'incompletezza della relazione discendeva l'impossibilità di ritenere la chiarezza, la veridicità
e la correttezza della situazione rappresentata dal documento contabile;
il contenuto della relazione di gestione era contraddittorio rispetto al bilancio, poiché nella
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prima si dava atto che GS non presentava squilibri finanziari tali da mettere a rischio la continuità aziendale mentre dal secondo emergeva la presenta di una perdita di esercizio, la contrazione dei ricavi e la pressoché totale assenza dei colti di gestione;
l'aumento di capitale era stato proposto per far fronte ai costi del contenzioso in corso e pagina 14 di 48 sostenere gli impegni finanziari assunti con gli istituti di credito, senza considerare che già
soltanto l'importo dei mutui assorbiva e azzerava il capitale sociale ricostituito e senza alcuna indicazione dell'ammontare approssimativo dei costi del contenzioso e dei ricavi prevedibili;
l'indicazione dei ricavi prevedibili era necessaria soprattutto con riguardo alla decisione di qualificare l'attività principale di GS come rivolta alla locazione di immobili propri;
in quest'ottica, i proventi erano costituiti dai corrispettivi della locazione degli immobili e dell'attrezzatura, ossia il canone corrisposto da UD AA per l'intero immobile, assolutamente insufficiente al solo pagamento degli oneri derivanti dai mutui accesi con gli istituti di credito;
il capitale sociale era stato illegittimamente sottoscritto da soggetti terzi, ossia da LB
IC e LB CO, figli di LB G.;
era vero che l'azzeramento del capitale sociale determinava la perdita delle quote da parte dei soci, che la sottoscrizione del capitale ricostituendo equivaleva a nuova sottoscrizione e che era possibile, in presenza di previsione statutaria, che l'aumento del capitale sociale potesse essere attuato anche mediante offerta ai terzi (art. 2481-bis c.c.); nondimeno, anche in costanza di previsione statutaria, non era possibile offrire a terzi la sottoscrizione dell'aumento di capitale per la ricostituzione dello stesso nell'ipotesi disciplinata dall'art. 2482-ter c.c.;
tale divieto era giustificato dal fatto che, consentendo l'ingresso a terzi, i soci avrebbero visto inciso il loro diritto sul valore dei beni costituenti il patrimonio sociale, che, ripianate le perdite, tornava ad assumere un valore superiore a quello del capitale sociale;
in concreto, tenuto conto del valore delle immobilizzazioni materiali, pari ad euro 137.387,00, il valore della quota degli attori era pari ad euro 65.945,76 rispetto ad un valore nominale di euro
4.992,00;
questa era la ragione per la quale l'art. 2481, secondo comma, c.c. prevedeva un soprapprezzo per i terzi sottoscrittori dell'aumento di capitale;
doveva ritenersi, pertanto, nulla la sottoscrizione del capitale da parte di LB IC e
LB CO prima del decorso del termine di trenta giorni entro il quale il GH e il
EN avrebbero potuto decidere di partecipare all'aumento; tale illegittimità non poteva essere superata con la sottoposizione della sottoscrizione di pagina 15 di 48 LB IC e LB CO a condizione risolutiva, perché ciò poneva seri problemi sull'esercizio dei diritti amministrativi medio tempore e sull'affidabilità delle decisioni assunte nei confronti dei terzi, offrendo una falsa rappresentazione della componente societaria, della concreta riduzione delle perdite e della reale consistenza del capitale sottoscritto;
la delibera, dunque, era in parte qua nulla perché contraria a norma imperativa e si comunicava all'intera delibera, rappresentando falsamente la situazione patrimoniale della società rispetto ai terzi.
In quarto luogo, il GH e il EN chiedevano fosse accertato il verificarsi delle cause di scioglimento previste dall'art. 2484, primo comma, nn. 2, 3 e 4 c.c. con riguardo a GS, giacché:
laddove si fosse ancora considerato come oggetto sociale quello originario di prestazione di servizi contabili e fiscali, questo era divenuto impossibile per il venir meno dell'associazione professionale e perché l'assemblea non aveva modificato lo statuto in modo tale da far risultare, anche nell'interesse dei terzi, con formulazione chiara e univoca, che la locazione di immobili propri era divenuta l'oggetto della società;
se, come essi si ritenevano, l'assemblea del 16.4.2019 doveva considerarsi invalida per aver fatto impropria applicazione dell'art. 223-bis, terzo comma, disp. att. c.c., allora si doveva prendere atto dell'insanabile dissidio esistente tra i soci di maggioranza e di minoranza;
la società aveva perso il proprio capitale sociale;
i ricavi dalla locazione a UD AA erano inidonei al superamento della problematica, posto che erano pari ad euro 9.600,00 e dunque inferiori al pagamento anche del solo importo delle rate del mutuo, pari ad euro 20.189,40;
la differenza tra i ricavi da canoni di locazione e costi per rate del mutuo determinava delle perdite che erano di importo superiore ad euro 10.400,00, ossia al capitale ricostituito con la delibera del 22.10.2019; la delibera del 22.10.2019, dunque, era inidonea a risolvere la problematica della perdita del
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capitale sociale.
Infine, gli attori chiedevano che le delibere del 16.4.2019 e del 22.10.2019 fossero annullate per abuso di maggioranza, in ragione del fatto che:
le operazioni di liquidazione si erano bloccate per il contrasto insorto tra i soci in merito al pagina 16 di 48 valore dei beni che componevano il patrimonio della società; gli LB avevano interesse ad acquisire le quote della società per poter indirettamente acquisire anche l'immobile, che continuavano ad utilizzare per l'esercizio dell'attività
professionale tramite UD AA;
essi avevano preteso che la valutazione dell'immobile e, di riflesso, delle quote avvenisse secondo criteri di mercato;
per superare tali resistenze, gli LB avevano posto in essere una serie di atti dal contenuto sicuramente fraudolento, ossia: a) la conclusione della locazione tra GS e UD AA a condizioni inique e in conflitto di interessi;
b) la modificazione dello statuto attraverso un'illegittima applicazione dell'art. 223-bis, comma 3, disp. att. c.c. allo scopo di poter gestire
GS senza il concorso del GH e del EN;
c) la decisione di ricorrere all'aumento di capitale dopo la proposizione da parte degli attori del ricorso ex art. 2487 c.c., pur non sussistendone i requisiti e avvalendosi della posizione dominante acquisita per effetto della delibera del 16.4.2019, nonostante questa e l'accertamento dello scioglimento fossero sub judice;
d) il consenso alla partecipazione di terzi all'assemblea del 22.10.2019.
Gli attori chiedevano la sospensione dell'efficacia esecutiva della delibera del 22.10.2019, che veniva accolta con decreto inaudita altera parte del 22.11.2019, confermato, all'esito del contraddittorio con GS, con ordinanza del 25.3.2020.
Si costituiva in giudizio LB M., deducendo che:
a seguito dello scioglimento dell'associazione professionale, a gennaio 2018 GS aveva sottoscritto singolarmente con il GH, il EN e UD AA dei contratti di locazione della durata di un anno, rinnovabili di anno in anno, e poi aveva venduto a ciascuno i propri beni mobili e ripartito i clienti;
a gennaio 2019 l'amministratore unico di GS aveva chiesto a UD AA di procedere ad una novazione del contratto di locazione di cui al punto precedente per evitare che GS si trovasse senza fondi per far fronte al mutuo e per tutelare l'immobile; il nuovo contratto di locazione prevedeva sì un canone leggermente più basso del precedente
(euro 700,00 anziché euro 800,00), ma con la promessa che UD AA avrebbe liberato l'immobile a semplice richiesta di GS e laddove fosse necessario per la corretta liquidazione;
pagina 17 di 48 inoltre, sempre in ottica di favore per GS e a tutela di tutti i soci, LB G. si accordava con
UD AA affinché quest'ultima fornisse a GS i software e gli hardware necessari, si occupasse della gestione dell'archivio di GS, provvedesse alla ricezione e allo smistamento delle comunicazioni, predisponesse la contabilità e curasse gli adempimenti e gli oneri derivanti dalle comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate;
UD AA aveva inviato recesso dal contratto di locazione a far data dal 30.6.2020;
le domande del GH e del EN erano inammissibili e/o improcedibili per violazione degli
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artt. 103, 33 e 40 c.p.c., non essendovi connessione né propria né impropria tra le domande proposte
contro
GS e quelle proposte contro gli LB e UD AA, con conseguente elusione anche dell'obbligo di versamento del contributo unificato;
non era neppure possibile applicare l'art. 103, secondo comma, c.p.c., poiché il potere di separazione delle domande poteva essere esercitato soltanto laddove i presupposti per l'instaurazione di un valido procedimento litisconsortile sussistessero ab origine e tra questi presupposti vi era anche l'esistenza di un rapporto di connessione tra le domande proposte nei confronti delle varie parti;
la domanda ex art. 2043 c.c. era inammissibile per violazione dell'art. 81 c.p.c., posto che gli attori erano privi di legittimazione attiva, non potendo far valere in nome proprio un diritto che gli stessi GH e EN dichiaravano essere di GS;
la domanda proposta era nulla per indeterminatezza dell'edictio actionis, poiché gli addebiti indicati nella parte in fatto non erano sviluppati nella parte in diritto e non era chiaro se il danno fosse chiesto per una somma precisamente determinata o da liquidarsi in via equitativa;
la domanda di risarcimento del danno era inammissibile per violazione dell'art. 1226 c.c., poiché la liquidazione in via equitativa era ammessa nelle sole ipotesi di impossibilità di dimostrare il pregiudizio nel suo preciso ammontare, presupposto che non ricorreva nella fattispecie in esame secondo la prospettazione degli stessi GH e EN;
difettava l'elemento dell'intenzionalità previsto dall'art. 2476, ottavo comma, c.c., poiché
LB G. aveva stipulato il contratto di locazione con UD AA allo scopo di procurare liquidità a GS in un momento di stallo;
UD AA era già conduttrice di GS, con il consenso degli attori, e in forza del nuovo pagina 18 di 48 contratto si evitava che essa potesse rimanere sine die nei locali, si assicurava a GS una serie di servizi e soprattutto la pronta disponibilità dell'immobile ove necessario;
GS, dunque, non aveva patito alcun danno;
venuto meno il contratto di locazione, non vi era nemmeno il danno derivante dall'impossibilità
di vendere l'immobile come libero;
il canone di mercato indicato da controparte (euro 2.400,00 mensili) era eccessivo e non trovava riscontro nel mercato immobiliare della zona dove era ubicato l'immobile, posto che nessuno sarebbe stato disposto a sostenere un esborso nella misura indicata dal GH e dal EN per un ufficio ristrutturato da oltre vent'anni;
non vi era alcuno sviamento di clientela, perché non vi era alcun vincolo di non concorrenza tra le due società e la GS era in stato di scioglimento e aveva quale oggetto sociale la locazione di immobili e non più la prestazione di servizi contabili e finanziari, tanto che la clientela era già stata suddivisa tra i soci di GS.
Insisteva, dunque, per l'accoglimento delle conclusioni sopra indicate.
Si costituivano in giudizio anche UD AA e LB G., svolgendo argomentazioni sostanzialmente coincidenti con quelle di LB M.
UD AA eccepiva altresì, con specifico riferimento alla sua posizione, l'incompetenza per territorio e per materia, deducendo di non essere socia di GS ed evidenziando l'assenza di una connessione tra la domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti e quelle proposte avverso gli
LB.
Si costituiva in giudizio, infine, anche GS, in persona di LB G., dando atto che: con decreto n. 2970/2019 del 19.11.2019 questo Tribunale aveva deciso di non omologare la delibera del 16.4.2019, ma essa aveva reclamato tale provvedimento avanti la Corte d'Appello di
Venezia;
con decreto n. 4223/2019 del 19.12.2019 la Corte d'Appello di Venezia aveva ritenuto sussistente anche la causa di scioglimento prevista dall'art. 2484, n. 3, c.c. per impossibilità di funzionamento dell'assemblea e aveva nominato un liquidatore.
GS chiedeva che le domande proposte dagli attori fossero dichiarate improcedibili e/o inammissibili e/o comunque infondate, osservando che:
pagina 19 di 48 non erano connesse con quelle avanzate nei confronti degli altri convenuti;
difettava l'interesse a coltivare la domanda di accertamento dello stato di scioglimento, poiché tale fatto era già stato accertato da questo Tribunale e dalla Corte d'Appello; difettava l'interesse ad impugnare le delibere del 16.4.2019 e del 22.10.2019, che erano inefficaci per non essere state iscritte nel registro delle imprese;
l'impugnazione della delibera del 16.4.2019 era tardiva, in quanto era stata proposta quando il termine previsto dall'art. 2479-ter c.c. era ampiamente decorso;
l'assemblea della GS non era più governata dalle maggioranze previste dall'art. 9 dello statuto ma da quelle previste dall'art. 2479-bis c.c.; lo statuto di GS risaliva agli anni '80 e l'art. 9 dello stesso aveva riprodotto pedissequamente l'art. 2486 c.c. allora vigente, volendo fare un rinvio mobile alla disciplina legislativa di volta in volta in vigore;
la riforma del diritto societario del 2003 aveva previsto una nuova disciplina all'art. 2479-bis c.c.
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e, quale regime transitorio, aveva previsto entro il 30.9.2004 le società avrebbero potuto introdurre nello statuto delle clausole che escludessero l'applicazione delle nuove disposizioni di legge derogabili dalle parti, tipologia nella quale rientrava l'art. 2479-bis c.c.; entro il 30.9.2004 GS non aveva assunto alcuna delibera in tal senso, cosicché non poteva che trovare applicazione la nuova disciplina contenuta nell'art. 2479-bis c.c.; in altre occasioni GS aveva deliberato in conformità alla disciplina introdotta dal D. Lgs. n.
6/2003 e disapplicato le norme statutarie;
anche dopo che i rapporti tra i soci si erano incrinati, LB G. aveva concluso contratti di locazione direttamente, senza la preventiva deliberazione dell'assemblea a maggioranza dei 2/3 del capitale sociale come invece era prescritto dall'art. 13 dello statuto;
LB IC e LB CO avevano sottoscritto l'aumento del capitale sociale sotto condizione sospensiva della mancata sottoscrizione dell'aumento da parte del GH e del
EN, ma tale condizione non si era avverata;
non sussisteva la causa di scioglimento prevista dall'art. 2484, primo comma, n. 3, c.c., in considerazione della possibilità per l'assemblea di funzionare con le maggioranze previste dall'art. 2479-bis c.c.;
pagina 20 di 48 la sussistenza della causa di scioglimento prevista dall'art. 2484, primo comma, n. 4, c.c. era già stata acclarata dal Tribunale e GS nulla aveva contestato;
la causa di scioglimento prevista dall'art. 2484, primo comma, n. 1, c.c. era insussistente, poiché
l'oggetto sociale contemplava anche l'intermediazione mobiliare e immobiliare, la rappresentanza di partecipazioni sociali e interessi in azienda, incarichi promozionali e fiduciari in genere, servizi amministrativi in genere, amministrazione di beni, eredità, ecc., che erano attività ancora possibili da conseguire.
Con ordinanza del 20.5.2021 il g.i., ritenuta l'esistenza di una connessione soggettiva tra le domande e rigettata l'eccezione di improcedibilità, disponeva la rinnovazione della notificazione della citazione a GS, in ragione del fatto che questa si era costituita in giudizio in persona di
LB G., che però non ne era il legale rappresentante al momento della costituzione perché era stato medio tempore nominato un liquidatore ed era in conflitto di interessi con la società quantomeno in relazione all'azione di responsabilità.
Gli attori rinnovavano la notifica della citazione a GS, la quale si costituiva nuovamente in giudizio in persona del liquidatore, dando preliminarmente atto che il decreto con il quale questo
Tribunale aveva rigettato il ricorso volto ad ottenere l'omologa della delibera del 16.4.2019 era stato confermato dalla Corte d'Appello e che tale provvedimento era stato impugnato avanti la
Corte di Cassazione.
GS, inoltre, deduceva che:
le delibere del 16.4.2019 e del 22.10.2019 non erano state iscritte nel registro delle imprese, con conseguente inefficacia delle medesime e carenza di interesse alla loro impugnazione;
gli attori non avevano nemmeno interesse all'accoglimento della domanda di accertamento delle cause di scioglimento, poiché essa era assorbita dai provvedimenti assunti dal Tribunale e dalla
Corte d'Appello che avevano portato alla nomina del liquidatore;
laddove l'eccezione di carenza di interesse non fosse condivisa, essa nulla opponeva all'accoglimento sia dell'impugnazione delle delibere assembleari sia all'accertamento dell'intervenuta verificazione di una causa di scioglimento;
laddove l'istruttoria avesse confermato la fondatezza dei fatti dedotti dal GH e dal EN a fondamento della responsabilità di LB G. e LB M., essa si associava alle domande di pagina 21 di 48 risarcimento del danno proposte dagli attori nei confronti dei due convenuti.
Le parti scambiavano le memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., nelle quali GS dava atto che la
Corte di Cassazione con ordinanza n. 3177 del 2.2.2022 aveva rigettato il ricorso proposto avverso il decreto della Corte d'Appello di Venezia che aveva rigettato l'omologa della delibera del
16.4.2019.
Gli attori proponevano istanza di sequestro conservativo nei confronti degli LB che inizialmente veniva rigettata dal g.i. con ordinanza del 10.11.2022, ma poi veniva accolta parzialmente dal Collegio, il quale, all'esito del giudizio di reclamo n. 10034/2022 R.G., con ordinanza dell'8.2.2023 autorizzava la misura cautelare fino alla concorrenza dell'importo di euro
70.000,00, riferibile al solo danno da intervenuta locazione dei beni aziendali a canone inferiore a quello di mercato.
Il sequestro conservativo era attuato sulle quote di GS appartenenti ad LB G. e ad LB
M., cosicché il GH e il EN proponevano ricorso ex art. 669-duodecies c.p.c. per la nomina di un custode, che il Collegio decideva disattendendo l'eccezione di inefficacia della misura cautelare sollevata dagli LB e designando quale custode la dott.ssa Strazzer Paola.
La causa veniva istruita con C.T.U. e quindi trattenuta in decisione all'udienza del 24.4.2024, alla quale le parti precisavano le conclusioni come sopra indicato.
***
L'eccezione di inammissibilità/improcedibilità per violazione degli artt. 103, 33 e 40 c.p.c. è infondata poiché le domande proposte sono connesse:
a) sotto il profilo soggettivo per quanto concerne le domande risarcitorie proposte contro gli
LB e le impugnazioni delle delibere assembleari, poiché GS è litisconsorte necessaria con riferimento alle prime e unica legittimata passiva con riferimento alle seconde;
b) sotto il profilo oggettivo per quanto riguarda le domande risarcitorie contro gli LB e
UD AA, giacché il fatto dedotto dagli attori a fondamento delle medesime è lo stesso, ossia la concessione in locazione a UD AA dell'immobile di GS in conflitto di interessi e a canone inferiore a quello di mercato.
Ciò era sufficiente per giustificare la loro proposizione in un unico giudizio, fermo restando che nessuna norma processuale sanziona con l'improcedibilità la proposizione in un unico giudizio di pagina 22 di 48 domande tra loro non connesse.
Al più, il giudice istruttore può procedere alla separazione delle medesime, ma nel presente giudizio correttamente non sono stati ravvisati i presupposti per adottare tale provvedimento, posto che le domande proposte dal GH e dal EN non sono tra loro così eterogenee da ostacolare l'ordinato svolgimento del processo.
***
Per quanto concerne le domande di risarcimento del danno, devono essere innanzitutto scrutinate le eccezioni processuali sollevate dai convenuti LB G., LB M. e UD AA.
L'eccezione di incompetenza per territorio e per materia sollevata da UD AA è infondata.
L'art. 3 del D. Lgs. n. 168/2003 prevede che le sezioni specializzate in materia d'impresa siano competenti, tra l'altro, per quanto concerne le azioni di responsabilità promosse contro gli amministratori di s.r.l. (comma 2, lett. a) e “per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione" con queste ultime (comma 3).
La domanda di risarcimento del danno proposta
contro
UD AA deve ritenersi connessa con l'azione di responsabilità proposta
contro
LB G., amministratore di GS, poiché, come sopra si è anticipato, il fatto generatore del danno è il medesimo.
L'eccezione di nullità per indeterminatezza dell'edictio actionis va rigettata, perché tale vizio ricorre soltanto quando il petitum è mancante o assolutamente incerto oppure manca l'esposizione dei fatti a fondamento delle domande.
Nella fattispecie in esame è chiaro:
a) sia ciò che il GH e il EN chiedono, ossia il risarcimento del danno consistente nella differenza tra il canone di mercato e quello pattuito nel contratto concluso da LB G. per conto di GS con UD AA e nella diminuzione del valore dell'immobile derivante dalla presenza del contratto di locazione;
b) sia i fatti posti a fondamento delle domande di risarcimento del danno, ossia la stipulazione del contratto in conflitto di interessi e a condizioni particolarmente favorevoli per UD AA, la qualità di amministratore di LB G., la qualità di socio e l'approvazione dell'atto da parte di
LB M., il rapporto di immedesimazione organica che legava LB M. a UD AA.
I convenuti, d'altronde, si sono difesi nel merito di tali domande, dimostrando di aver ben compreso pagina 23 di 48 il loro tenore.
Si aggiunge che il fatto che nella narrativa dell'atto di citazione gli attori abbiano menzionato l'intervenuta percezione da parte di LB G. di compensi non deliberati dall'assemblea (cfr. pag. 3 dell'atto di citazione) e poi nella parte in diritto abbiano omesso di trattare tale problematica non determina una contraddittorietà dell'atto introduttivo del giudizio tale da determinarne la nullità.
Il contenuto della parte espositiva dell'atto di citazione va interpretato, infatti, nel suo complesso e alla luce anche delle conclusioni di cui viene chiesto l'accoglimento.
Posto che nella fattispecie in esame il GH e il EN chiedono soltanto il risarcimento del danno derivante dalla stipulazione del contratto di locazione tra GS e UD AA, si dovrà ritenere che l'addebito consistente nella percezione di compensi non deliberati dall'assemblea non sia stato fatto valere.
Non determina nullità della citazione nemmeno il fatto che sia stato richiesto l'accertamento specifico dei danni e poi sia stata chiesta una condanna in via equitativa, poiché deve ritenersi, in conformità all'art. 1226 c.c., che quest'ultima domanda sia stata proposta per l'ipotesi in cui il danno non possa essere quantificato coi criteri indicati dagli attori al punto B.2 delle conclusioni della citazione.
L'eccezione di inammissibilità della domanda per violazione dell'art. 1226 c.c. va respinta, poiché la domanda di condanna al risarcimento del danno in via equitativa formulata dal GH e dal
EN al punto B.3 delle conclusioni dell'atto di citazione va interpretata come si è esposto al paragrafo precedente.
Va aggiunto che la proposizione di una domanda di condanna in via equitativa per l'ipotesi in cui il danno possa essere quantificato agevolmente non determina l'inammissibilità della medesima, ma la sua infondatezza.
Passando alle eccezioni di inammissibilità per difetto di legittimazione attiva, si deve ricordare che ai sensi dell'art. 81 c.p.c. "fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui.
In altri termini, colui che agisce in giudizio deve anche affermarsi titolare del rapporto giuridico dedotto in causa, a meno che la legge, eccezionalmente, non gli consenta di agire in giudizio pagina 24 di 48 sostituendosi al titolare del rapporto giuridico.
L'art. 2476, terzo comma, c.c. consente ai soci di promuovere l'azione di responsabilità contro gli amministratori nell'interesse della società e rappresenta proprio un'ipotesi di legittimazione straordinaria ad agire.
Deve ritenersi, inoltre, che il socio possa promuovere nell'interesse della società anche la domanda di risarcimento del danno contro i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società e che, per questo motivo, sono solidalmente responsabili con gli amministratori ai sensi dell'art. 2476, ottavo comma, c.c.
Quest'ultima disposizione, infatti, prevede che la responsabilità solidale dei soci con gli amministratori sussista “ai sensi dei precedenti commi" e da tale clausola di rinvio si desume che anche a questa domanda risarcitoria può essere esteso quanto previsto dal terzo comma dell'art. 2476 c.c. in merito alla legittimazione sostitutiva del socio.
Da ciò discende che, sebbene prospettino la titolarità del diritto al risarcimento del danno in capo a
GS, gli attori:
hanno la legittimazione attiva alla proposizione dell'azione contrattuale di responsabilità con l'amministratore LB G., e ciò ex art. 2476, terzo comma, c.c.;
hanno la legittimazione alla proposizione della domanda di risarcimento del danno contro
LB M. quale socio che ha intenzionalmente deciso o approvato l'operazione consistente nella concessione in locazione a UD AA dell'immobile di GS, e ciò ex dell'art. 2476, ottavo comma, c.C.
Il GH e il EN, invece, non sono legittimati:
a proporre la domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. nei confronti di UD AA, poiché non vi è alcuna norma che consente loro di sostituirsi a GS nell'esercitare tale azione;
a proporre nei confronti di LB G. e LB M. domande di risarcimento del danno fondate su titoli diversi da quelli previsti dall'art. 2476, terzo e ottavo comma, c.c. e, segnatamente, sull'art. 2043 c.c., che pure viene richiamato in atto di citazione.
La domanda di risarcimento del danno proposta dagli attori nei confronti dello UD AA, dunque, va dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione attiva, anche perché GS non ha dichiarato di voler far propria tale domanda, ma solo quelle proposte dal GH e dal EN nei pagina 25 di 48 confronti degli LB.
Va puntualizzato che non è possibile nemmeno ritenere che gli attori possano proporre tale domanda in via surrogatoria ex art. 2900 c.c., poiché quest'ultima norma è invocata dal GH e dal
EN soltanto a pag. 17 della comparsa conclusionale e dunque tardivamente.
Quanto, invece, alle domande di risarcimento del danno proposte dagli attori per conto di GS nei confronti degli LB e fondate sull'art. 2043 c.c., deve ritenersi che la problematica dell'inammissibilità sia superata dal fatto che GS, nel costituirsi in giudizio e nel precisare le conclusioni, ha espressamente fatto proprie le domande proposte dal GH e dal EN nei confronti degli LB, e dunque anche quella extracontrattuale.
Infine, per quanto concerne il perimetro della domanda risarcitoria, si deve precisare che, come si è già anticipato nello scrutinare l'eccezione di nullità della domanda, l'unico addebito fatto valere tempestivamente dagli attori è quello relativo alla concessione in locazione a UD AA dell'immobile di GS in conflitto di interessi e ad un canone inferiore a quello di mercato e che il
GH e il EN hanno chiesto nei termini di preclusione assertiva esclusivamente il risarcimento del danno pari alla differenza tra il canone contrattuale e quello di mercato e alla diminuzione del valore commerciale dell'immobile derivante dalla presenza del contratto di locazione.
Ne consegue che deve ritenersi estranea all'oggetto del contendere l'asserita percezione da parte di
LB G. di compensi non previsti da delibere assembleari, poiché tale fatto, sebbene tempestivamente allegato nei termini di preclusione assertiva (cfr. pag. 3 dell'atto di citazione), non si è tradotto in una domanda di risarcimento del danno.
Non rientra nel perimetro della domanda risarcitoria proposta dagli attori nemmeno il danno derivante dall'asserita illegittimità delle delibere del 16.4.2019 e del 22.10.2019, poiché non allegato e non richiesto nelle conclusioni formulate nell'atto di citazione.
Né può indurre a conclusioni diverse il fatto che a pag. 6 della memoria ex art. 183, sesto comma, n.
1, c.p.c. gli attori, replicando alle difese di LB G., imputino a quest'ultimo "una defatigante attività giudiziale a sostegno di una tesi giuridica reiteratamente smentita ma pervicacemente perseguita, gli oneri per le prestazioni professionali, appostati in bilancio per euro 40.000,00, le spese notarili per assemblee, le cui deliberazioni erano inevitabilmente destinate al naufragio, la pagina 26 di 48 costituzione in giudizio per la società in palese conflitto d'interessi" (cfr. pag. 6).
Queste ultime, infatti, sono allegazioni nuove e svolte dal GH e dal EN al fine di negare il
diritto al compenso di amministratore ad LB G. e non quali ulteriori profili di responsabilità, tanto che nelle conclusioni della memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c. gli attori continuano a chiedere esclusivamente il risarcimento dei danni di cui alle conclusioni precisate nell'atto di citazione.
Sotto altro profilo, anche laddove fosse possibile ritenere formulata una domanda risarcitoria, si dovrebbe comunque verificarne la tempestività, dovendosi ricordare che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità:
a) nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c. può essere proposta anche una domanda diversa per petitum e/o causa petendi da quella originariamente formulata a condizione che essa sia pur sempre connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e che ciò non sia lesivo del diritto di difesa della controparte e del principio della ragionevole domanda del processo;
b) la domanda così modificata per essere ammissibile deve porsi in rapporto di alternatività o incompatibilità rispetto a quella originaria e non come ulteriore e aggiuntiva rispetto a quest'ultima, così da ampliare il thema decidendum;
c) la domanda modificata non deve necessariamente sostituire quella originaria e nemmeno è imprescindibile che quest'ultima sia esplicitamente o implicitamente rinunciata, giacché la domanda modificata può essere anche cumulata con quella inizialmente proposta quale domanda principale o subordinata;
d) tra la domanda originaria e quella modificata deve sussistere un rapporto di teleologica complanarità, nel senso che il diritto introdotto in giudizio con la domanda modificata deve attenere alla medesima vicenda sostanziale già dedotta con la domanda principale, correre tra le stesse parti e tendere in buona sostanza alla realizzazione, almeno in parte, dell'utilità finale già
avuta di mira dalla parte con la sua iniziativa giudiziale e dunque risultare incompatibile con il diritto originariamente dedotto in giudizio;
e) è sufficiente che in virtù di tale rapporto di alternatività/incompatibilità l'accoglimento della domanda modificata abbia una portata sostitutiva dell'accoglimento della domanda iniziale in caso di ritenuta inammissibilità o infondatezza della stessa e l'obiettivo avuto di mira dall'attore pagina 27 di 48 sia unico sotto il profilo sostanziale, al di là della diversa qualificazione giuridica della pretesa avanzata (cfr. Cass. civ., SS.UU., n. 12310/2015, come poi specificata nella sua portata da Cass. civ., SS.UU., n. 22404/2018, nonché, a sezioni semplici, Cass. n. 4322/2019, n. 11226/2019, n.
31078/2019, n. 2914/2020, n. 9662/2020, n. 18546/2020, n. 20898/2020, n. 3127/2021, sent. n.
3571/2021, n. 4031/2021, n. 26245/2021, n. 199/2022, n. 8127/2022, n. 20768/2022, n.
22539/2022 e n. 26985/2022);
f) si è al cospetto di un'inammissibile mutatio libelli quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte e alterare il regolare svolgimento del processo (cfr. Cass. n. 20870/2019);
g) si ha, invece, semplice emendatio libelli quando le modifiche incidano sulla causa petendi, in modo che risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul petitum, nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più
idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere (cfr. sempre Cass. n.
20870/2019).
La domanda di risarcimento del danno da illegittimità delle delibere assembleari, laddove si intenda formulata, si porrebbe non già come una domanda "sostitutiva" o "alternativa” rispetto a quella originariamente proposta, ma andrebbe a "cumularsi" alla medesima e, sulla base dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, dovrebbe considerarsi nuova e inammissibile.
Non è possibile esaminare nemmeno la problematica della congruità del prezzo di cessione dei beni strumentali a UD AA, poiché tale ipotetica voce di danno è stata prospettata dagli attori per la prima volta soltanto nell'istanza di C.T.U. formulata a pag. 2 della memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c. e dunque è inammissibile in quanto allegata oltre i termini di preclusione assertiva.
Infine, è inammissibile anche la richiesta, quale componente del danno, della somma di euro 25,00 per ogni giorno di ritardo nella riconsegna dell'immobile prevista dalla clausola 21 del contratto di locazione stipulato da GS con UD AA, giacché si tratta di una voce di danno prospettata pagina 28 di 48 soltanto a pag. 31 della comparsa conclusionale e dunque, ancora una volta, tardivamente e che potrebbe comunque essere fatta valere soltanto da GS.
Nel merito, così delimitato il perimetro della domanda risarcitoria, deve ritenersi che il contratto di locazione intercorso tra GS e UD AA (cfr. doc. n. 3 attori) sia stato stipulato da LB G. quale legale rappresentante di GS in una situazione di conflitto d'interessi e sia stato dannoso per
GS.
LB G., infatti, era il legale rappresentante di GS, ma era anche socio all'1% di UD AA e amministratore e socio di maggioranza di quest'ultima era LB M., fratello di LB G.
(cfr. doc. n. 4 attori)
Il contratto di locazione conteneva delle clausole particolarmente favorevoli per UD AA, quali la facoltà di sublocare o di concedere in comodato l'immobile (clausola n. 7), un deposito cauzionale di euro 700,00, notevolmente inferiore rispetto a quello comune nella prassi del mercato immobiliare pari a tre mensilità del canone (clausola n. 15) e il riconoscimento della facoltà di chiedere il c.d. termine di grazia previsto dall'art. 55 della legge n. 392/1978 che è tipica delle locazioni abitative (cfr. clausola n. 17).
Ad essere determinante, tuttavia, è la previsione di un canone di locazione incongruo rispetto ai valori di mercato, posto che il contratto prevedeva un corrispettivo per il godimento pari ad euro
700,00 mensili a fronte di un canone di mercato che il C.T.U. ha stimato come congruo in euro
1.475,00.
Sotto quest'ultimo profilo, l'apprezzamento del C.T.U. deve essere tenuto fermo sia perché è congruamente motivato sul piano logico e dei principi della tecnica estimativa sia perché il C.T.U. ha confutato le osservazioni dei C.T.P. con controdeduzioni puntualmente e logicamente motivate, a cui pertanto questo Tribunale ritiene di poter rinviare per relationem (cfr. pagg. da 25 a 32 dell'elaborato peritale depositato in data 24.4.2023 e pagg. da 7 a 9 dell'integrazione alla relazione depositata in data 21.2.2024).
I convenuti deducono che gli attori non potrebbero lamentarsi del contenuto del contratto stipulato tra GS e UD AA in data 10.1.2019 giacché tra le medesime parti era già in essere un contratto di locazione stipulato a gennaio 2018 con il consenso del GH e del EN e che, rispetto a quest'ultimo, vi sarebbe stata una modesta diminuzione del canone, ossia da euro 800,00
pagina 29 di 48 ad euro 700,00.
L'assunto non è condivisibile, poiché, anche volendo prescindere dalle contestazioni degli attori sull'assenza di data certa del contratto del gennaio 2018 (cfr. doc. n. 3 LB M.), è dirimente osservare che tale rapporto di locazione si collocava in un contesto negoziale ben diverso rispetto a quello a quello stipulato nel gennaio 2019 e ritenuto incongruo dal GH e dal EN.
Per stessa ammissione dei convenuti, infatti, a gennaio 2018 GS aveva in essere tre contratti di locazione relativamente agli spazi e alle attrezzature presenti nell'immobile di sua proprietà e ricavava un canone di euro 800,00 mensili per ciascun contratto: uno era il contratto asseritamente in essere con UD AA, LB G., LB IC e LB CO (cfr. doc. n. 3
LB M.) e gli altri due erano i contratti in essere con il GH (cfr. doc. n. 4 LB M.) e il
EN (cfr. doc. n. 5 LB M.).
GS, dunque, dalla concessione in godimento di tutti gli spazi dell'immobile di sua proprietà era in condizione di percepire un canone mensile di euro 2.400,00.
Ben diversa era la situazione in essere a gennaio 2019, posto che nel corso dell'anno 2018 il GH
e il EN avevano reperito una nuova sede per la loro attività (circostanza non contestata), e dunque UD AA era in condizione di godere dell'intero immobile aziendale e non soltanto di una parte come a gennaio 2018.
Ne consegue che i due contratti non sono in alcun modo confrontabili, poiché l'oggetto era diverso e, a ben vedere, erano diverse anche le parti, posto che nel contratto di gennaio 2018 era parte non solo UD AA, ma anche LB IC e LB CO (cfr. doc. n. 3 LB M.),
mentre in quello di gennaio 2019 figurava come parte soltanto UD AA (cfr. doc. n. 3 attori).
Quanto all'allegazione secondo cui GS avrebbe beneficiato di servizi di UD AA, si osserva che l'allegazione è generica, poiché i convenuti non quantificano chiaramente il valore economico di tali prestazioni e ciò non consente di tenere conto di tale circostanza per valutare l'effettiva congruità del canone di locazione.
Va aggiunto, comunque, che è in atti una nota di UD AA nella quale viene chiesto a GS un compenso per gli adempimenti fiscali prestati nell'anno 2020 nell'interesse della società (cfr. doc. n.
25 attori), cosicché è lecito dubitare che la concessione in godimento dell'immobile compensasse anche le attività allegate dai convenuti.
pagina 30 di 48 Infine, non è nemmeno invocabile la c.d. business judgement rule, giacché tale principio secondo cui non si può imputare all'amministratore a titolo di responsabilità ex art. 2392 c.c. di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico non si applica agli atti irragionevoli,
imprudenti o che dimostrano arbitrarietà palese dell'iniziativa economica e, dunque, tantomeno in presenza di inequivoche violazioni di legge (cfr. Cass. n. 8069/2024), e nel caso di specie la scelta di concedere in locazione a UD AA l'immobile aziendale al canone di euro 700,00 era evidentemente irragionevole alla luce del contenuto dei contratti di locazione stipulati in precedenza, del canone di mercato e soprattutto della situazione di indebitamento in cui si trovava
GS.
Da ciò discende che LB G. deve ritenersi responsabile per aver concesso in godimento a
UD AA l'immobile di GS ad un canone incongruo e, più in generale, in una situazione di conflitto di interessi.
Sussiste, inoltre, la responsabilità solidale ex art. 2476, ottavo comma, c.c. di LB M. quale socio di GS, in quanto egli ha approvato l'operazione conclusa da LB G., sottoscrivendo il contratto di locazione quale legale rappresentante di UD AA.
LB M. sostiene che difetterebbe il requisito dell'intenzionalità, ma tale assunto non è condivisibile, poiché ai fini della configurabilità della responsabilità del socio ex art. 2476, ottavo comma, c.c. non è necessario che sussista un dolo specifico, ossia che il socio agisca con la finalità di arrecare danno alla società, ma soltanto che il socio sia consapevole della contrarietà dell'atto di gestione a norme di legge o dell'atto costitutivo o ai principi di corretta amministrazione nonché delle sue possibili conseguenze dannose (cfr. Trib. Roma, sez. impresa, 12 dicembre 2016, n.
23021).
Tale consapevolezza che si risolve sostanzialmente nell'imputabilità dell'atto sul piano psicologico al socio deve ritenersi sussistente nel caso di specie, da un lato perché LB M. ha sottoscritto il contratto di locazione per conto di UD AA e dall'altro perché quale socio di entrambe le società era ben consapevole che nel gennaio 2018 UD AA aveva corrisposto euro 800,00 per una parte dell'immobile mentre nel gennaio 2019 sarebbe stato corrisposto euro 700,00 per l'intero immobile.
La consapevolezza dell'operazione e della sua dannosità, inoltre, può ricavarsi sul piano presuntivo pagina 31 di 48 dall'esistenza di un rapporto di parentela tra LB G. e LB M. e dal fatto che i convenuti hanno sempre assunto una posizione unitaria per quanto riguardava le scelte di gestione di GS nel periodo successivo allo scioglimento dell'associazione professionale con gli attori.
Per quanto concerne la quantificazione del danno, è sostanzialmente pacifico che:
- il contratto è durato dal 10.1.2019 al 30.6.2020, poiché UD AA aveva dato disdetta con efficacia da quest'ultima data (cfr. doc. n. 19 LB M. e doc. n. 4 GS);
successivamente alla disdetta UD AA aveva continuato ad occupare l'immobile sino al
28.2.2023 (doc. n. 26 LB G. e doc. n. 11 GS), data in cui il bene è stato rilasciato dopo che GS aveva introdotto un giudizio volto ad ottenerne la restituzione e che le parti avevano sottoscritto un verbale di conciliazione prevedendo tale scadenza per la riconsegna dell'immobile (cfr. docc. nn. 6 e 7 LB M. nonché doc. nn. 18, 19 e 20 LB G.);
UD AA ha corrisposto a GS euro 700,00 al mese, oltre IVA, da gennaio 2019 a dicembre
2022.
Il danno, dunque, sarà pari ad euro 775,00 mensili, ossia la differenza tra il canone mensile incongruo pattuito tra GS e UD AA (euro 700,00) e quello mensile accertato dal CTU come congruo (euro 1.475,00).
Gli attori chiedono che tale differenza sia applicata per 50 mesi, ossia dalla stipulazione del contratto (gennaio 2019) al rilascio (febbraio 2023) (cfr. pagg. da 31 a 34 comparsa conclusionale e pag. 2 replica), mentre la quantificazione di GS è leggermente diversa, poiché la società chiede per le mensilità di gennaio e febbraio 2023 la somma di euro 1.475,00, in considerazione del fatto che UD AA nulla avrebbe corrisposto per queste due mensilità a titolo di indennità di occupazione.
Sul punto, deve ritenersi che l'ammontare del danno debba essere circoscritto ad euro 775,00 anche per le due mensilità del 2023, posto che l'inadempimento di UD AA non è imputabile ad
LB G.
LB G., a sua volta, sostiene che la sua responsabilità dovrebbe essere circoscritta al periodo in cui è stato amministratore, con esclusione pertanto delle mensilità successive al 19.11.2019, data di pubblicazione del provvedimento della Corte d'Appello che aveva nominato a GS il liquidatore;
asserisce, altresì, che, poiché il contratto di locazione tra GS e UD AA era cessato il giorno pagina 32 di 48 30.6.2020, la sua responsabilità non potrebbe comunque estendersi successivamente a tale data
(cfr. pagg.21 e 22 della comparsa conclusionale).
Tali argomentazioni non sono condivisibili e LB G. deve ritenersi responsabile per l'intera durata del contratto e dell'occupazione di UD AA, poiché la stipulazione del contratto di locazione in conflitto di interessi si pone quale antecedente causale dell'occupazione da parte di
UD AA dell'immobile di GS e ciò anche successivamente alla sua cessazione dalla carica di amministratore e all'efficacia della disdetta inviata dalla conduttrice.
Il danno, dunque, deve ritenersi pari ad euro 775,00 mensili per un periodo di cinquanta mensilità, ossia ad euro 38.750,00, oltre rivalutazione e interessi, da calcolarsi con le modalità che saranno indicate infra.
LB G. sostiene che da tale somma dovrebbe essere detratta l'IVA versata da UD AA
sull'indennità di occupazione, in quanto non dovuta (cfr. pag. 24 comparsa conclusionale), ma l'assunto non è condivisibile, poiché l'orientamento dell'Agenzia delle Entrate richiamato dal convenuto risulta essere stato superato, come evidenziato da GS a pag. 13 della memoria di replica.
Il GH e il EN, quale ulteriore voce di danno, chiedono la differenza tra il valore che avrebbe avuto l'immobile privo del vincolo derivante dalla presenza del contratto di locazione e il valore dell'immobile gravato dal contratto.
Tale pregiudizio, tuttavia, non può essere riconosciuto, perché in data 28.3.2023 GS ha venduto a
HUB s.r.l. società riconducibile agli attori - l'immobile privo di qualsiasi rapporto di locazione, al corrispettivo di euro 340.000,00, sostanzialmente in linea con quanto accertato dal C.T.U. (cfr.
pagg. da 20 a 23 dell'elaborato peritale depositato in data 24.4.2023).
Il GH e il EN, inoltre, non hanno dimostrato nemmeno che, prima della vendita intervenuta in data 28.3.2023, fossero pervenute a GS offerte da parte di terzi interessati ad acquistare l'immobile privo del contratto di locazione in essere con UD AA e che la presenza di tale vincolo contrattuale sia stato ostativo alla conclusione dell'affare.
In tal senso, deve ritenersi irrilevante l'offerta dimessa dagli attori sub doc. n. 34, poiché si tratta di un documento proveniente dagli stessi GH e EN che contiene una decurtazione del valore dell'immobile stabilita unilateralmente dagli stessi per la presenza del rapporto locatizio.
pagina 33 di 48 Da ciò discende anche l'impossibilità di risarcire il danno nella diversa prospettiva indicata dagli attori a pag. 35 della loro comparsa conclusionale, ossia "nella differenza tra quanto stimato dal consulente d'ufficio riferito all'anno 2019 (351.900,00), quindi euro 11.900,00, sostanzialmente corrispondente alla flessione del mercato (pari al 2%) rilevata dal CTU".
Invero, il riconoscimento di un danno anche in questa minor misura presupporrebbe pur sempre la dimostrazione che in ragione dell'esistenza del contratto di locazione GS non era riuscita a vendere l'immobile, ma tale prova, però, manca;
inoltre, il GH e il EN non considerano che al valore di euro 351.900,00 stimato al 1.1.2019 deve essere detratto un importo di euro 10.500,00
per la regolarizzazione di alcune difformità (cfr. pagg. 11, 12, 20, 24 e 25dell'elaborato peritale depositato in data 24.4.2023), cosicché il valore dell'immobile dovrebbe essere quantificato in circa euro 340.000,00, sostanzialmente corrispondente al prezzo di vendita.
Infine, anche volendo prescindere da quanto si è appena rilevato, si deve osservare che la voce di danno che si sta esaminando appare logicamente incompatibile con la prima voce che è stata chiesta dagli attori ed è stata riconosciuta sussistente.
Il riconoscimento della differenza tra il valore di mercato dell'immobile privo del contratto di locazione e il valore dell'immobile gravato dalla presenza del rapporto locatizio, infatti, presuppone che sia contestata la correttezza della decisione dell'amministrazione di concedere il bene in godimento, che però nella fattispecie in esame non forma oggetto di addebito all'LB da parte del GH, del EN e di GS.
Gli attori, infatti, non lamentano che LB G. non avrebbe dovuto concedere l'immobile in locazione, ma criticano le condizioni del contratto stipulato, e in quest'ottica correttamente chiedono che il danno sia liquidato nella differenza tra le condizioni pattuite e quelle che sarebbero state congrue.
Nel momento in cui chiedono il risarcimento di questo danno, tuttavia, il GH e il EN non possono anche chiedere il riconoscimento del danno derivante dalla mera esistenza del rapporto locatizio, posto che quest'ultima non solo non è stata oggetto di contestazione, ma addirittura costituisce un presupposto logico per liquidare il danno in misura pari alla differenza tra le condizioni pattuite e quelle di mercato.
In conclusione, la domanda di risarcimento del danno va accolta nei limiti sopra indicati e, pertanto,
pagina 34 di 48 LB G. e LB M. vanno condannati in solido tra loro a versare a GS la somma di euro
38.750.00, oltre rivalutazione e interessi.
La rivalutazione dovrà essere calcolata sull'importo di euro 775,00 mensili dalla data di scadenza di ciascuna mensilità del canone di locazione alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Gli interessi dovranno essere calcolati al tasso legale sull'importo di euro 775,00 progressivamente rivalutato (cfr. Cass., SS.UU., n. 1715/1995) e sempre dalla data di scadenza di ciascuna mensilità del canone di locazione alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Sulla somma così determinata, infine, decorreranno interessi legali dalla data della pubblicazione del presente provvedimento sino al saldo effettivo.
Non può trovare applicazione il tasso di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c., invocato dagli attori, in quanto nel caso di specie si tratta di liquidare l'ammontare del danno all'attualità e non del ritardo nel pagamento di un corrispettivo, ipotesi a cui si applica la previsione richiamata dagli attori.
***
L'impugnazione della delibera del 16.4.2019 è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Come si è esposto in narrativa, tale delibera aveva introdotto delle modificazioni allo statuto di GS
e il Notaio che l'aveva rogata si era rifiutato di iscriverla nel registro delle imprese, manifestando dubbi sulla possibilità di approvare le modifiche con la maggioranza prevista dall'art. 223-bis, secondo e terzo comma, disp. att. c.p.c. e aveva invitato LB G. a rivolgersi al Tribunale per la necessaria omologazione (cfr. doc. n. 11 attori).
Con ricorso depositato in data 26.4.2019 e iscritto al n. 1790/2019 R.G. GS aveva adito questo
Tribunale insistendo per l'omologazione della delibera del 16.4.2019.
Al momento della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio - ossia alla data del 6.11.2019 - il procedimento di omologazione non era ancora stato definito, cosicché la delibera era inefficace,
posto che non era stata iscritta nel registro delle imprese e avrebbe potuto esserlo soltanto laddove questo Tribunale avesse accolto il ricorso di GS e ordinato tale adempimento (art. 2436, quarto e quinto comma, c.c., richiamato dall'art. 2480 c.c.).
Nondimeno, gli attori avevano interesse ad impugnare la delibera del 16.4.2019, poiché, come si è appena detto, ben poteva accadere che successivamente alla notifica della citazione il Tribunale
accogliesse il ricorso proposto da GS, ne ordinasse l'iscrizione nel registro delle imprese e pagina 35 di 48 LB G. provvedesse all'adempimento, facendo diventare così efficace la delibera.
Successivamente all'avvio alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio e prima della costituzione dei convenuti, con decreto n. 2970/2019 del 19.11.2019 questo Tribunale aveva rigettato il ricorso proposto da GS, rilevando quanto segue:
"Il ricorso non è fondato.
Il testo dell'art. 223-bis, disp. att. cod. civ., come modificato dall'art. 5, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n.
37, dispone che:
1° comma «Le società di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro V, del codice civile, iscritte nel registro delle imprese alla data del 1° gennaio 2004, devono uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni inderogabili entro il 30 settembre 2004».
3° comma «Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria di mero adattamento dell'atto costitutivo e dello statuto a nuove disposizioni inderogabili possono essere assunte, entro il termine di cui al primo comma, a maggioranza semplice, qualunque sia la parte di capitale rappresentata in assemblea. Con la medesima maggioranza ed entro il medesimo termine possono essere assunte le delibera-zioni dell'assemblea straordinaria aventi ad oggetto l'introduzione nello statuto di clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni di legge, derogabili con specifica clausola statutaria;
fino alla avvenuta adozione della modifica statutaria e comunque non oltre il 30
settembre 2004, per tali società resta in vigore la relativa disciplina statutaria e di legge vigente alla data del 31 dicembre 2003».
5° comma «Fino alla data indicata al primo comma, le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle disposizioni inderogabili del presente decreto>>
In ordine alle conseguenze del mancato adeguamento dello statuto entro il termine del 30 settembre 2004, esclusa l'ipotesi di scioglimento ex lege, sono state avanzate plurime ricostruzioni, nel senso dell'inefficacia sopravvenuta delle clausole a partire dal 1° ottobre 2004 o, secondo altra opinione, nel senso della nullità della clausola per contrasto con norme inderogabili sopravvenute.
Alla inefficacia o all'invalidità delle clausole consegue la sostituzione di diritto (art. 1419 cod. civ.,
ultimo comma) con il regime legale, a far data dal 1° ottobre 2004, poiché sino a tale data le pagina 36 di 48 vecchie clausole conservano efficacia anche se non sono conformi alle disposizioni inderogabili.
Pertanto, l'inefficacia e/o nullità e la sostituzione di diritto con il regime legale, concerne esclusivamente le clausole statutarie previgenti contrarie alle nuove norme di legge inderogabili.
Una volta spirato il termine del 30.9.2004, a tutte le società di capitali si applicano le norme inderogabili.
Le norme derogabili introdotte dalla riforma trovano, invece, applicazione in tanto in quanto non vi sia una contraria volontà espressa nello Statuto.
Tanto premesso, la società San OR Service srl non ha ottemperato all'obbligo sancito dall'art. 223-bis, co. 1, delle Norme di attuazione e transitorie del codice civile, né ha volontariamente provveduto ad operare modificazioni del proprio statuto per adeguarlo alle innovazioni legislative recate dalla novella anzidetta.
Ai fini della decisione, occorre prendere le mosse dall'esame dell'art. 8 dello Statuto previgente, che detta i quorum costitutivi e deliberativi per l'assemblea ordinaria e straordinaria.
Ed invero, l'art. 8 dello Statuto introduce per l'assemblea ordinaria il quorum costitutivo dei due terzi del capitale sociale e il quorum deliberativo della maggioranza del capitale sociale.
Il medesimo art. 8, con riferimento all'assemblea straordinaria, prevede il quorum costitutivo e deliberativo dei due terzi del capitale sociale.
L'art. 2486 c.c. all'epoca vigente non prevedeva come necessaria una seconda convocazione dell'assemblea nel caso in cui l'adunanza di prima convocazione fosse andata deserta.
Nondimeno, la previsione della seconda convocazione era rimessa all'autonomia convenzionale dei soci, i quali avevano facoltà di inserirla in una clausola dello statuto sociale, come avvenuto nel caso di specie.
L'art. 8 dello Statuto in esame prevede, infatti, in caso di mancato raggiungimento delle maggioranze suindicate sia nell'assemblea ordinaria che in quella straordinaria la seconda convocazione della stessa, con le stesse maggioranze previste per la prima convocazione.
L'art. 8 contiene dunque una previsione derogativa dell'art. 2486 c.c., vigente ratione temporis con riferimento all'assemblea ordinaria;
la disposizione codicistica da ultimo richiamata dettava per l'assemblea ordinaria il solo quorum deliberativo della maggioranza del capitale sociale e faceva salve le diverse disposizioni dello Statuto.
pagina 37 di 48 Con riferimento alle deliberazioni dell'assemblea straordinaria, la trasposizione integrale del testo dell'art. 2486 c.c. nell'art. 8 dello Statuto, da leggersi unitamente alla previsione di mantenimento del medesimo quorum deliberativo anche in seconda convocazione, impone all'interprete di intendere tale disposizione normativa quale espressione della volontà dei soci di recepire nel contratto sociale la disciplina legislativa all'epoca vigente, in modo da renderla applicabile in ogni tempo.
In conclusione, i soci hanno adottato una disciplina pattizia dei quorum assembleari, sia con riferimento all'assemblea ordinaria che straordinaria, di tal che essa resta valida, pur in presenza di una diversa regolamentazione legale derogabile della materia.
Come sopra esposto, i soci non si sono avvalsi della facoltà di riformulare il proprio Statuto entro il termine del 30 settembre 2004, con la maggioranza ridotta di cui all'art. 223 bis comma 3 disp. att.
c.c. (maggioranza semplice, quale che sia la parte del capitale sociale rappresentata in assemblea).
Quest'inerzia non è priva di significato, ma denota la volontà dei soci di mantenere fermo l'assetto organizzativo previgente, non venendo in rilievo, in relazione ai quorum assembleari, norme inderogabili.
Pertanto, se i soci intendono, all'attualità, modificare lo statuto, devono applicare la maggioranza prevista dall'art. 8 per le modifiche statutarie, che, nella concreta fattispecie è quella dei 2/3 del capitale sociale, sia in prima che in seconda convocazione.
La delibera del 16 aprile 2019, avente ad oggetto l'adozione del nuovo statuto, è stata approvata con il voto favorevole del 52% del capitale sociale e non con il quorum dei 2/3 del capitale sociale,
come previsto dal previgente statuto, che trova applicazione per i motivi sopra esposti.
Conseguentemente, la delibera del 16 aprile 2019 avente ad oggetto l'approvazione e l'adeguamento sullo statuto di San OR Service srl alle vigenti norme di legge non può essere omologata" (cfr. doc. n. 17 LB M.).
Il decreto, poi, era stato reclamato avanti la Corte d'Appello, che aveva rigettato l'impugnazione con decreto n. 836 del 4.3.2020, poi confermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 3177 del
2.2.2022 (cfr. doc. n. 10 GS).
Deve ritenersi che, a seguito del sopravvenuto pronunciamento della S.C., la delibera del 16.4.2019
non potrà più essere iscritta e sia venuta meno quella situazione di incertezza sull'iscrivibilità della pagina 38 di 48 delibera in questione che, al momento della notifica della citazione, giustificava l'interesse del
GH e del EN a coltivare l'impugnazione.
Ciò determina il consolidamento dell'inefficacia della delibera del 16.4.2019 e l'assenza in capo agli attori di un interesse attuale e concreto alla sua caducazione, stante l'impossibilità di trarre un vantaggio da una simile statuizione.
Il GH e il EN sostengono che sussisterebbe l'interesse a coltivare l'impugnazione perché i decreti del Tribunale e della Corte d'Appello che hanno rigettato l'istanza di omologa della delibera sarebbero inidonei al giudicato e sempre revocabili ex art. 742 c.p.c.
Tale circostanza, tuttavia, è irrilevante poiché la revoca dei provvedimenti sopra richiamati costituisce una mera eventualità e ciò che rileva è lo stato di fatto e di diritto in essere al momento della pronuncia della presente sentenza, che, come si è detto, vede il procedimento di omologazione definito e la delibera del 16.4.2019 inefficace, con le implicazioni di cui si è detto in punto di carenza di interesse ad agire.
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GS eccepisce l'inammissibilità per carenza di interesse anche per quanto concerne l'impugnazione della delibera del 22.10.2019, avente ad oggetto il ripianamento delle perdite e la ricostituzione del capitale sociale (cfr. doc. n. 18 attori), sempre sulla base del fatto che la stessa sarebbe inefficace perché non iscritta nel registro delle imprese.
L'assunto, tuttavia, non è condivisibile, poiché la delibera del 22.10.2019, a differenza di quella precedente del 16.4.2019, non era stata oggetto né di rifiuto di iscrizione nel registro delle imprese da parte del Notaio rogante né conseguentemente di ricorso per omologa avanti questo Tribunale.
La delibera del 22.10.2019, dunque, ben poteva essere iscritta e GS non vi ha provveduto soltanto perché questo Tribunale con decreto inaudita altera parte del 22.11.2019 ne aveva sospeso l'efficacia.
Inoltre, tale delibera potrebbe essere ancora iscritta perché il termine di trenta giorni previsto per l'iscrizione dal combinato disposto degli artt. 2480 e 2436, primo comma, c.c. non è previsto a pena di decadenza o di inefficacia.
Lo stato di fatto e di diritto, dunque, è diverso da quello relativo alla delibera del 16.4.2019, poiché
mentre per quest'ultima vi è un provvedimento giurisdizionale che, avendone rifiutato pagina 39 di 48 l'omologazione, osta alla sua iscrizione, con riguardo alla delibera del 22.10.2019 non vi è analogo provvedimento.
Da ciò discende la sussistenza di un interesse degli attori ad ottenere un esame nel merito della validità della delibera del 22.10.2019, poiché solo attraverso un provvedimento che ne dichiara l'invalidità il GH e il EN possono evitare che la stessa produca effetto.
L'eccezione di inammissibilità per carenza di interesse ad agire, pertanto, va rigettata.
Nel merito, appare fondata e assorbente la doglianza con la quale gli attori lamentano che la delibera del 22.10.2019 è stata approvata ritenendo erroneamente valido il quorum costitutivo di cui all'art. 6 dello statuto così come modificato dalla delibera del 16.4.2019 e all'art. 2479-bis c.c.
(metà del capitale sociale, cfr. doc. n. 11 attori), anziché il quorum costitutivo di 2/3 del capitale sociale previsto dall'art. 9 dello statuto originario di GS (cfr. doc. n. 7 attori).
Al momento dell'adozione della delibera del 22.10.2019, infatti, la delibera del 16.4.2019 era inefficace, perché, come sopra si è detto, non era stata iscritta nel registro delle imprese ed era stata oggetto di un ricorso per omologazione presentato da GS avanti questo Tribunale, fino alla decisione del quale non poteva essere iscritta e acquisire efficacia (artt. 2480 e 2436, quarto e quinto comma, c.c.).
Ne consegue che le maggioranze di riferimento continuavano ad essere quelle previste dall'art. 9 dell'originario statuto di GS, non potendo nemmeno ipotizzarsi una sostituzione automatica con le maggioranze previste dall'art. 2479-bis c.c. per le ragioni, che si condividono, di cui al decreto n.
2790/2019 di questo Tribunale sopra riportate, nonché di cui al decreto n. 4223/2019 del
19.12.2019 della Corte d'Appello.
In quest'ultimo provvedimento, invero, si osserva che «le maggioranze rafforzate previste dallo statuto (art.9) trovano ragione, all'evidenza, nella composizione del capitale sociale, a prescindere anche dalle vicende che hanno determinato il trasferimento delle quote già appartenenti alla madre dei soci LB e dall'originaria titolarità delle stesse, e dunque appaiono formulate nell'ottica di consentire all'assemblea, in una così limitata base societaria, di deliberare solo attraverso l'accordo di una significativa maggioranza dei soci. Occorre anche sottolineare come le nuove norme in materia (2479 bis cc) sono applicabili "salvo diversa disposizione", e dunque appartengono, pacificamente, al novero delle disposizioni derogabili.
pagina 40 di 48 Ora, la norma transitoria dell'art.223 bis, comma terzo, espressamente prevedeva la possibilità di adeguare lo Statuto alle disposizioni inderogabili, entro il 30/9/2004, con maggioranze semplificate, al fine di anticipare l'inserzione automatica prevista, in ogni caso, a partire dal
1/10/2004; con la stessa procedura consentiva l'adozione di clausole che "escludono l'applicazione di nuove disposizioni di legge derogabili", con la conseguenza che, decorso tale termine, le disposizioni non soggette, perché derogabili, alla sostituzione automatica, hanno conservato la loro efficacia.
Del resto, nel caso di specie, le originarie disposizioni dello statuto regolano pedissequamente entrambi i quorum, senza limitarsi ad un generico richiamo alle disposizioni di legge (in allora) vigenti (pur se ricalcano il disposto del previgente art.2486 cc); deve pertanto escludersi che la disposizione statutaria risponda all'intento di determinare l'automatico recepimento delle disposizioni (anche in futuro) vigenti.
Ancora, è del tutto palese che la società non si è avvalsa delle previsioni della norma transitoria - che regola il diritto intertemporale di efficacia delle previgenti disposizioni sino al 30/9/2009 - introducendo nello statuto, con il procedimento semplificato, clausole che escludessero l'applicazione di (nuove) disposizioni derogabili;
ne consegue che una modifica statutaria non è più adottabile né con la procedura semplificata né con le diverse maggioranze previste dal 2479 bis cc;
ne consegue ancora che le nuove disposizioni, proprio perché derogabili, non possono ritenersi automaticamente inserite nello statuto come previsto, invece, per quelle inderogabili.
La modifica con le maggioranze non qualificate finirebbe per essere, ora, contraria al principio di buona fede alla stregua del quale è contraddittorio "in presenza di una clausola statutaria finalizzata a garantire, con riferimento a determinate materie, un potere di interdizione ad una minoranza determinata, contemporaneamente consentire alla maggioranza non qualificata di modificare liberamente la previsione che tale potere attribuisce. In altre parole una clausola che protegga la minoranza richiedendo una maggioranza rafforzata per le delibere aventi ad oggetto gli argomenti concernenti determinate materie non può essere modificata da una maggioranza più
limitata (confr. Cass. 4967/16)» (cfr. doc. n. 18 LB M.).
Da ciò discende che la delibera del 22.10.2019 va annullata, anche perché GS nulla ha opposto a tale declaratoria per l'ipotesi in cui venga riconosciuto l'interesse ad agire del GH e del pagina 41 di 48 EN.
***
Infine, va scrutinata la domanda di accertamento dell'intervenuta verificazione delle cause di scioglimento previste dall'art. 2484, primo comma, nn. 2, 3 e 4, c.c.
GS eccepisce l'inammissibilità per carenza di interesse di tale domanda perché lo stato di scioglimento sarebbe già stato accertato da questo Tribunale con decreto n. 2379/2019 del
19.11.2019 con riguardo alla perdita del capitale sociale e dalla Corte d'Appello di Venezia con decreto n. 4223/2019 del 19.12.2019 con riguardo all'impossibilità di funzionamento dell'assemblea
(cfr. docc. nn. 16 e 18 LB M.).
L'assunto non è condivisibile, poiché l'accertamento della sussistenza di una o più cause di scioglimento compiuta nei procedimenti ex artt. 2485, secondo comma, e 2487, secondo comma, c.c.
avviene con provvedimenti privi di efficacia di giudicato, in quanto emanati a conclusione di procedimenti di volontaria giurisdizione.
È ben possibile, dunque, introdurre un giudizio ordinario di cognizione volto ad ottenere l'accertamento della sussistenza di una o più cause di scioglimento prevista dalla legge, poiché ciò avviene con sentenza avente gli effetti tipici del giudicato e dunque con efficacia irretrattabile.
Nel merito, la domanda è fondata con riferimento alla causa di scioglimento prevista dall'art. 2484,
primo comma, n. 3, c.c., essendo pacifica l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea.
Come si è esposto sopra, infatti, l'art. 9 dello statuto di GS prevede un quorum costitutivo per le assemblee ordinarie e straordinarie di 2/3 del capitale sociale, che non si riusciva e non si riesce a raggiungere poiché:
vi era disaccordo tra il GH e il EN da una parte e LB M. e LB G. dall'altra;
nessuno dei due gruppi raggiungeva la maggioranza sopra indicata;
la delibera del 16.4.2019, che aveva modificato lo statuto prevedendo la maggioranza semplice
-
per il funzionamento dell'assemblea e avrebbe potuto consentire l'operatività dell'organo, non è
stata omologata.
La domanda è altresì fondata in relazione alla causa di scioglimento prevista dall'art. 2484, primo comma, n. 4, c.c., poiché al 31.12.2018 GS aveva perso il proprio capitale sociale (cfr. doc. n. 12 attori), tale situazione sussisteva anche al 30.6.2019 (cfr. doc. n. 15 attori) e la delibera del pagina 42 di 48 22.10.2019 che aveva ripianato tali perdite è inefficace perché non è mai stata iscritta nel registro delle imprese ed è stata annullata con la presente sentenza.
La domanda, invece, è infondata con riguardo alla causa di scioglimento prevista dall'art. 2484. primo comma, n. 2, c.c., poiché l'oggetto sociale di GS contempla non solo la prestazione di servizi contabili e finanziari ma anche l'amministrazione di beni e l'intermediazione commerciale mobiliare e immobiliare.
Ne consegue che il venir meno dell'associazione professionale tra gli attori e gli LB non rendeva impossibile il conseguimento dell'oggetto sociale.
***
Gli attori vanno condannati, in solido tra loro, a rifondere le spese di lite a UD AA, stante l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno proposta contro tale convenuta;
si liquidano le sole spese del giudizio di merito, poiché UD AA non è stata parte degli altri procedimenti cautelari in corso di causa.
Per quanto concerne i rapporti tra le altre parti in causa occorre tener conto che: la domanda di risarcimento del danno proposta dal GH e dal EN nell'interesse di GS
-
contro gli LB è stata accolta soltanto in minima parte rispetto all'ammontare originariamente prospettato, anche per la condotta processuale poco lineare degli attori, che - come si è visto si è tradotta nell'allegazione di voci di risarcimento del danno inammissibili per tardività;
il ricorso per sequestro conservativo proposto in corso di causa dal GH e dal EN nell'interesse di GS contro gli LB è stato accolto soltanto parzialmente e, comunque, per una misura superiore alla somma che poi è stata liquidata a titolo di risarcimento del danno all'esito del giudizio di merito;
il ricorso ex art. 669-duodecies c.p.c. proposto dagli attori per la nomina di un custode sempre nell'interesse di GS è stato accolto, con soccombenza degli LB, che avevano infondatamente eccepito l'inefficacia della misura cautelare;
l'art. 2476, quarto comma, c.c. prevede che i soci che esercitano per conto della s.r.l. l'azione di responsabilità abbiano diritto ad essere rimborsati dalla società delle spese di giudizio e di quelle sostenute per l'accertamento dei fatti "in caso di accoglimento della domanda" e che la pagina 43 di 48 società poi abbia diritto di regresso nei confronti degli amministratori;
tale previsione, naturalmente, si estende anche alla domanda di risarcimento del danno proposta dal socio per conto della s.r.l. ex art. 2476, ottavo comma, c.c. nei confronti dei soci che abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento dell'atto dannoso da parte degli amministratori e siano con questi solidalmente responsabili, e ciò in virtù della clausola di rinvio
"ai precedenti commi" contenuta nell'ottavo comma dell'art. 2476 c.c., che rende applicabile anche il quarto comma della medesima disposizione;
laddove, pertanto, l'azione di responsabilità esercitata dei soci per conto della società sia dichiarata infondata, le spese del giudizio restano a carico dei soci e non sussiste alcun diritto al rimborso;
nel giudizio di merito GS è soccombente nei confronti degli attori per quanto concerne l'accertamento dello stato di scioglimento e l'impugnazione della delibera del 22.10.2019;
GS è risultata, altresì, soccombente nei confronti del GH e del EN per quanto concerne il procedimento cautelare di sospensione della delibera del 22.10.2019; il GH e il EN hanno insistito per la declaratoria di invalidità della delibera del
16.4.2019 anche dopo che la relativa impugnazione era divenuta improcedibile per effetto della pronuncia della S.C. del febbraio 2022, cosicché devono farsi carico delle relative spese di lite;
GS, comunque, pur eccependo infondatamente l'inammissibilità delle domande di impugnazione della delibera del 22.10.2019 e di accertamento dello stato di scioglimento, non si comunque opposta al loro accoglimento nel merito, semplificando l'onere difensivo del GH e è
del EN.
Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che:
GS debba rimborsare agli attori le spese del procedimento cautelare in corso di causa di sospensione della delibera del 22.10.2019;
GS debba rimborsare agli attori la quota di 3/4 delle spese di lite del giudizio di merito, del procedimento cautelare in corso di causa di sequestro conservativo, del reclamo e della fase di attuazione;
GS abbia diritto ad essere rimborsata dagli LB della quota di 1/2 della quota delle spese di lite che è chiamata a rimborsare agli attori relativamente al giudizio di merito, al sequestro pagina 44 di 48 conservativo in corso di causa, al reclamo e alla fase di attuazione, poiché soltanto la frazione di
1/2 è imputabile all'azione di responsabilità, mentre la restante è riconducibile all'impugnazione della delibera del 22.10.2019 e all'accertamento delle cause di scioglimento, per la quale vi è
soccombenza esclusivamente di GS e non anche degli LB;
per la restante frazione le spese di lite del giudizio di merito, del sequestro conservativo in corso di causa, del reclamo e della fase di attuazione debbano essere compensate.
I compensi del procedimento cautelare in corso di causa di sospensione degli effetti della delibera del 22.10.2019 si liquidano facendo riferimento a quanto previsto dal D.M. n. 55/2014 per le controversie cautelari di valore indeterminabile, complessità media.
Si applicano i minimi tabellari poiché gli attori hanno sostanzialmente proposto argomentazioni già introdotte nel giudizio di merito e vanno evitate duplicazioni.
Il D.M. n. 55/2014 viene in rilievo nella versione anteriore alle modifiche apportate dal D.M. n.
147/2022, in quanto l'attività difensiva relativa al procedimento cautelare in questione si è esaurita prima dell'entrata in vigore del D.M. n. 147/2022.
Nulla viene riconosciuto per anticipazioni, in quanto nulla viene chiesto a tale titolo nella nota spese dimessa dai procuratori del GH e del EN.
I compensi del procedimento cautelare di sequestro conservativo in corso di causa e del reclamo si liquidano facendo sempre riferimento a quanto previsto dal D.M. n. 55/2014 per le controversie cautelari di valore indeterminabile, complessità media, applicando una maggiorazione del 10% ai sensi dell'art. 4, comma 2, del medesimo D.M. per la difesa nei confronti di più soggetti.
Non viene riconosciuto l'aumento di cui all'art. 4, comma 1-bis, del D.M. n. 55/2014, non sussistendone i presupposti.
Le fasi di studio e introduttiva sono liquidate secondo valori intermedi tra i minimi e i medi tabellari, mentre per le fasi istruttoria e decisionale si prendono a riferimento i valori minimi, tenuto conto che, anche in questo caso, sono state riproposte per la massima parte le argomentazioni già svolte nel giudizio di merito e l'attività difensiva si è esaurita in un'unica udienza sia in prime cure sia nel giudizio di reclamo, senza istruttoria diversa da quella documentale.
Le anticipazioni vengono liquidate come da nota spese dimessa dai difensori degli attori.
pagina 45 di 48 I compensi e le anticipazioni della fase di attuazione vengono liquidati come da nota spese dimessa dai procuratori del GH e del EN, in quanto congrui.
Non viene riconosciuto l'aumento di cui all'art. 4, comma 1-bis, del D.M. n. 55/2014, non sussistendone i presupposti.
I compensi del giudizio di merito si liquidano facendo riferimento ai valori medi previsti dal D.M.
n. 55/2014 per le controversie indeterminabili, complessità media, applicando una maggiorazione del 10% ai sensi dell'art. 4, comma 2, del medesimo D.M. per la difesa nei confronti di più soggetti;
per le anticipazioni, invece, si provvede come da nota spese.
Non si ritiene, invece, di riconoscere l'aumento di cui all'art. 4, comma 1-bis, del D.M. n. 55/2014
perché l'uso delle tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione degli atti è avvenuta un rilievo in buona sostanza soltanto nella comparsa conclusionale, e dunque ha avuto sostanzialmente marginale.
Le spese di C.T.U. vanno poste definitivamente per la quota 1/4 a carico degli attori, per la quota di
1/4 a carico di LB G., per la quota di 1/4 a carico di LB M. e per la quota di 1/4 a carico di GS.
Ai sensi dell'art. 2476, quarto comma, poi:
GS va condannata a rimborsare al GH e al EN la frazione di 1/2 della quota delle spese di C.T.U. di competenza degli stessi attori, poiché soltanto per tale parte l'accertamento peritale è riferibile alla voce di risarcimento del danno che è stata riconosciuta (differenza tra canone contrattuale e canone di mercato), mentre per la rimanente frazione deve restare a carico degli attori perché si riferisce a voci di danno non riconosciute (differenza tra valore di mercato dell'immobile libero dalla locazione e valore di mercato dell'immobile locato e congruità del prezzo di cessione delle attrezzature);
GS avrà diritto di regresso nei confronti degli LB per la somma di cui al punto precedente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa n. 11504/2019 R.G. promossa da GH DR e
EN DR
contro
NE US, NE SI, STUDIO
AA S.R.L.S. e SAN GIORGIO SERVICE - GS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, ogni altra diversa pagina 46 di 48 domanda ed eccezione respinta:
1) dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno proposta dagli attori nei confronti di UD AA s.r.l.s.;
2) condanna LB EP e LB SI a versare a San OR Service - GS s.r.l.
in liquidazione la somma di euro 38.750,00, oltre rivalutazione e interessi - da calcolarsi dalla data di scadenza di ciascuna mensilità del canone di locazione di cui al contratto stipulato da
San OR Service - GS s.r.l. e UD AA s.r.l.s. a quella della pubblicazione della presente sentenza e, quanto alla rivalutazione, sull'importo di euro 775,00 mensile e, quanto agli interessi, sull'importo di euro 775,00 mensile progressivamente rivalutato oltre interessi legali sulla somma così determinata dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;
3) dichiara improcedibile l'impugnazione della delibera dell'assemblea dei soci di San OR
Service GS s.r.l. in liquidazione del 16.4.2019;
4) annulla la delibera dell'assemblea dei soci di San OR Service - GS s.r.l. in liquidazione del 22.10.2019;
5) accerta l'intervenuta verificazione delle cause di scioglimento di cui all'art. 2484, primo comma, nn. 3 e 4, c.c. in relazione alla società San OR Service - GS s.r.l. in liquidazione;
6) condanna GH DR e EN DR, in solido tra loro, a rifondere le spese di lite del giudizio di merito a UD AA s.r.l., che si liquidano in euro 11.946,00 per compensi, nulla per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi e accessori come per legge;
7) condanna San OR Service GS s.r.l. in liquidazione a rifondere a GH DR e a
EN DR le spese di lite del procedimento cautelare in corso di causa di sospensione della delibera del 22.10.2019, che si liquidano in euro 3.834,00 per compensi, nulla per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge;
8) condanna San OR Service GS s.r.l. in liquidazione a rifondere a GH DR e a
EN DR la quota di 3/4 delle spese di lite del procedimento di sequestro conservativo in corso di causa, del reclamo, della fase di attuazione e del giudizio di merito, che si liquidano per tale frazione in euro 17.741,92 per compensi (euro 3.303,71 per il sequestro conservativo in pagina 47 di 48 corso di causa;
euro 3.303,71 per il reclamo;
euro 2.175,00 per la fase di attuazione;
euro
8.959,50 per il giudizio di merito), euro 2.894,29 per anticipazioni (euro 589,50 per il sequestro conservativo in corso di causa;
euro 240,75 per il reclamo;
euro 183,75 per la fase di attuazione;
euro 1.880,29 per il giudizio di merito), oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi e accessori come per legge;
9) condanna LB SI e LB EP, in solido tra loro, a rifondere a San
OR Service - GS s.r.l. in liquidazione la quota di 1/2 delle spese di lite che questa dovrà
rimborsare agli attori, liquidate come al punto 8;
10) compensa per la restante parte le spese di lite del procedimento di sequestro conservativo in corso di causa, del reclamo, della fase di attuazione e del giudizio di merito tra GH DR,
EN DR, San OR Service GS s.r.l. in liquidazione, LB SI e
-
LB EP;
11) pone definitivamente le spese di C.T.U. per la quota di 1/4 a carico degli attori, per la quota di
1/4 a carico di LB EP, per la quota di 1/4 a carico di LB SI e per la quota di 1/4 a carico di San OR Service - GS s.r.l. in liquidazione;
12) condanna San OR Service - GS s.r.l. in liquidazione a rimborsare agli attori la frazione di
1/2 della quota delle spese di C.T.U. di competenza di GH DR e EN DR;
13) condanna LB SI e LB EP, in solido tra loro, a rimborsare a San
OR Service - GS s.r.l. in liquidazione la somma di cui al punto 12.
Venezia, 8 gennaio 2025
Il Giudice estensore dott. Fabio Doro
Il Presidente
dott.ssa Lina Tosi
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