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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 15/05/2025, n. 1672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1672 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Giuseppina Guttadauro Presidente Relatore dott. Caterina Condò Giudice dott. ssa Umberto Castagnini Giudice nella causa iscritta a ruolo generale N. 13999 DEL 2023 tra
(C.F. ) con l'Avv. Alì Listi Maman (C.F. Parte_1 C.F._1
), C.F._2
Parte Ricorrente
e
difesa Controparte_1 ex lege da Avvocatura Distrettuale dello Stato - Firenze
Parte Convenuta
ha pronunciato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA
OGGETTO: procedimento in materia di immigrazione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
IN FATTO Con ricorso ex artt. 281 decies c.p.c. e 19 ter D. Lgs. 286/1998 depositato in data 4 dicembre 2023,. , nato il [...] a [...], ha impugnato, previa istanza Parte_1 di sospensiva, la decisione della Questura di del 4 marzo 2021 con cui il Questore di Firenze, CP_1 adeguandosi al parere negativo della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di espresso il 03.06.2021 ha rigettato la sua richiesta di rilascio CP_1 di permesso di soggiorno per protezione speciale ex art 19 comma1.1. D.L.vo 286\1998.
Nel ricorso si espone che il ricorrente aveva depositato il 18 aprile 2021 ricorso ex art. 19, comma 1 e 1.1. D.lvo 286\2008 T.U.I.M.) dinanzi al Tribunale Civile di Palermo, Prima Sezione Civile, R.G. n. 5515/2021 il quale Tribunale in data 13 settembre 2023 aveva dichiarato la propria
Pagina 1 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
incompetenza, indicando quale Giudice competente il Tribunale di Firenze avanti al quale la causa è stata riassunta il 4.12.2023 ; che il è stato titolare di permesso di soggiorno per motivi umanitari valido fino al 24 Pt_1 febbraio 2020 e che alla scadenza dello stesso, ne aveva chiesto il rinnovo alla Questura di CP_1 la quale, a seguito di tale richiesta gli aveva notificato il 23 ottobre 2021 il provvedimento contenente parere negativo della Commissione Territoriale di Palermo, per asserita mancanza di sussistenza dei presupposti necessari per la concessione, cui si era adeguato non ritenendo sussistenti ulteriori requisiti al fine del rilascio del permesso di soggiorno o di altro titolo, né altri seri motivi per consentire la presenza in Italia del ricorrente;
che invece il ricorrente avrebbe effettuato significativi percorsi di integrazione per potersi collocare nel mondo del lavoro per cui , in presenza dei requisiti previsti dall'art. 19, comma 1 e 1.1 e annullato il provvedimento impugnato, sia dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione speciale e sia ordinato alla Questura competente il rilascio del relativo permesso di soggiorno, previa sospensiva dello stesso .
A dimostrazione dell'integrazione socio-lavorativa sul Territorio Nazionale la difesa ha prodotto con il ricorso una nota di Parroco della Chiesa di Santa Maria Maggiore in Vicofaro Persona_1 di Pistoia, che accoglie giovani migranti nei locali della propria Parrocchia, che attesta come il si occupa assieme ad alcuni suoi compagni delle pulizie dei locali comuni della Parrocchia e Pt_1 della Chiesa, prodigandosi anche nell'attività di mediatore, se necessario.
Con provvedimento del 18 dicembre 2023, il giudice relatore per il Collegio, non ravvisate gravi e comprovate ragioni, ha respinto la richiesta di sospensiva del provvedimento impugnato, fissando, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la trattazione cartolare della causa al 5 dicembre 2024 con concessione di termine per note e produzioni.
Il Questura di non si è costituito in giudizio non essendo del Controparte_1 CP_1 resto mai stata prodotta in atti prova della notifica del ricorso presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato.
Rinviata nuovamente all'udienza del 31.3.2025 su richiesta del difensore che intendeva documentare il contatto del ricorrente con lo Sportello Antisfruttamento Soleil presente in Tribunale e produrre documentazione lavorativa aggiornata la causa è stata rimessa quindi direttamente al Collegio in assenza di richiesta delle parti di ulteriore discussione orale avanti al Collegio ex art 275 c.p.c.
************
Passando all'esame del caso di specie, occorre subito rilevare, in rito, che ad una verifica di quanto versato in atti dalla difesa del ricorrente, non è dato trovare alcuna documentazione relativa alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alla parte convenuta presso il foro erariale previsto ex lege (art. 25 c.p.c.). né, d'altra parte la difesa del ricorrente ha mai chiesto la rimessione in termini per la notifica dello stesso all'Avvocatura distrettuale dello Stato.
Visto tuttavia l'art. 101 c.p.c. comma 2, ritenuto che dalla eventuale violazione del diritto al contraddittorio della parte convenuta, non sia derivata una concreta lesione del diritto di difesa, considerato l'esito della presente decisione di cui ci si appresta a riferire, non si ritiene necessario, per chiare ragioni di economia processuale, rimettere la causa sul ruolo per verificare la corretta integrazione del contraddittorio.
Pagina 2 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
In primo luogo si rileva che il ricorrente non ha mai prodotto in giudizio il provvedimento impugnato, ossia il diniego da parte del Questore di Firenze al rilascio del permesso di soggiorno del quale il aveva chiesto il “rinnovo”, né la relata di notifica dello stesso, mancanze che già Pt_1 di per sé impediscono al giudice di verificare compiutamente la legittimità dell'atto impugnato in base alle doglianze del ricorso e la tempestività della sua impugnazione.
In ogni caso, anche laddove vi fosse stata una corretta e tempestiva notifica dell'odierna impugnazione alla P.A. convenuta e fosse stato prodotto il provvedimento impugnato non sarebbero stati comunque ravvisabili nel caso di specie i presupposti per riconoscere il diritto alla protezione Contr speciale di cui all'art. 19.1.1. (versione 'Lamorgese' oggi modificata con soppressione dei riferimenti all'art. 3 e 8 C.E.D.U. ma vigente al momento della domanda e quindi applicabile al caso di specie).
Tale norma prevede una forma di protezione nazionale che limita il potere statale di respingimento ed espulsione ogni volta che ciò possa comportare il rischio di refoulement e\o violazione del diritto dello straniero alla vita privata e familiare costruita nel paese ospitante, per quanto tali ultimi diritti siano suscettibili di subire un affievolimento di tutela per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e di sicurezza pubblica.
In coerenza con la giurisprudenza della Corte E.D.U la suddetta norma interna ha indicato i parametri di valutazione di tale rischio quali : la natura ed effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine, in sostanza, la maturazione di un sistema di significative relazioni familiari e sociali nel territorio italiano dea bilanciare col grado affievolimento di quei legami nel Paese di origine (vedi in particolare gli enunciati interpretativi dell'ordinanza di rimessione alle suddette Sezioni Unite n. 28316 dell'11 dicembre 2020 1).
Tanto premesso, tali presupposti non appaiono comunque integrati.
Il richiedente è infatti un adulto di 36 anni che non risulta presentare patologie di rilevo né trattenere sul Territorio Nazionale alcun significativo legame familiare il quale, nonostante gli oltre dieci anni ormai trascorsi in Italia e le possibilità di emancipazione e istruzione professionalizzante connesse all'accoglienza e la possibilità di lavorare consentita dai titoli di soggiorno di cui ha goduto per richiesta di asilo prima e per motivi umanitari poi, oltre che per la durata del presente procedimento instaurato prima a Palermo e poi riassunto a , non ha saputo o potuto, forse CP_1 anche per incolpevoli limiti culturali o personali, trarne frutto per guadagnare una prospettiva di vita migliore di quella che potrebbe avere nel suo paese.
Certamente una tale prospettiva non è ricavabile in atti mancando una qualsivoglia esperienza lavorativa documentata , che non può essere ravvisata nella attività svolte nella Parrocchia
Pagina 3 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini
[...]
[...]
, del resto doverose per ricambiare l'ospitalità che don offre agli 'ultimi' che Pt_2 Per_1 affollano la struttura con conseguenti e notorie problematiche di sovraffollamento e salubrità2) .
Ben poco è stato ulteriormente prodotto dalla difesa sotto il profilo della integrazione socio- lavorativa nonostante le apposite richieste di rinvio, salvo una apertura di partita IVA ed alcune fatture per lavori di 'pulizia' nei confronti di soggetti diversi, non si comprende se per pulizia domestica o di esercizi commerciali o luoghi di lavoro, senza alcuna spiegazione su come e dove il ricorrente serviti tale attività, e comunque per importi non tali da consentire una autonomia economica, né del resto è stata approfondita la possibilità che il ricorrente lavori in 'nero' e in condizioni di sfruttamento non essendosi egli mai presentato ai due colloqui che erano stati per lui fissati presso lo Sportello Antisfruttamento Soleil .
In sostanza il livello di inserimento sociale\ familiare \ lavorativo che il ricorrente espone di avere raggiunto sul T.N. , nonostante gli anni di permanenza non è affatto significativo e comunque tale da a sostanziare l'acquisizione di un diritto alla vita privata e familiare ex art. 8 CEDU 3 che potrebbe esser leso dall'azionamento di un'eventuale procedura espulsiva, non essendovi né elementi relativi all'intrattenimento di stabili e rapporti familiari né di una condizione di stabilità sul T.N. che realizzi il concetto di vita privata elaborato dalla Corte EDU che richiede la verifica di uno 'stabile insediamento' sul territorio dello Stato ospitante ("…dal momento che l'articolo 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e comprende a volte alcuni aspetti dell'identità sociale di un individuo, si deve accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono faccia parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. Indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita famigliare", l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata».”4) .
Non appare ravvisabile una fragilità neppure rispetto alla situazione sociopolitica del paese di provenienza, il Gambia che, per quanto rimanga uno dei paesi più poveri e meno sviluppati del mondo, rispetto all'epoca in cui il ricorrente è espatriato, non presenta al momento attuale una situazione di instabilità tale da mettere a rischio i diritti primari dei suoi abitanti 5..
Pagina 4 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
In ogni caso va ricordato l'insegnamento della S.C. per il quale la valutazione della condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria, che vale anche oggi per la “protezione speciale” non può essere ancorata unicamente alla situazione del Paese di origine in considerazione di un contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani relativo al paese di provenienza perché, altrimenti, si prenderebbe in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto ma piuttosto quella del suo paese di origine, inidonea al riconoscimento della situazione 'umanitaria' (cfr. Cass. n.17072\2018 e Cass. 9304/2019)-
Non essendovi altri elementi da cui desumere che egli si sia radicato sul Territorio Nazionale né dal punto vista sociale o culturale o della permanenza di legami familiari, e preso atto che egli non presenta patologie che evidenzino una vulnerabilità dal punto di vista sanitario, pur tenendo conto del tempo trascorso dall'epoca in cui si è allontanato dal contesto di origine e la situazione di soggetto fragile che egli evidentemente presentava all'arrivo in Italia, non si ravvisa attualmente in capo al ricorrente una condizione per cui l'allontanamento dal Territorio Nazionale possa integrare una violazione della sua salute ovvero del rispetto della sua vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU .
Il ricorso va pertanto rigettato .
Nulla sulle spese data l'assenza in giudizio della parte convenuta
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo
- rigetta il ricorso
- spese interamente compensate.
Dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 30.4.2025 sul relazione della d.ssa Guttadauro
Il Presidente est.
D.ssa Giuseppina Guttadauro
Per tali motivi, il ricorso è dichiarato inammissibile.
SPESE
Il Giudice, esaminata la situazione complessiva della parte ricorrente, dispone con separato decreto la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio, non avendo la parte ricorrente fornito elementi adeguati a giustificare la sussistenza delle condizioni per la concessione di tale beneficio, in
Pagina 5 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
conformità a quanto stabilito dall'art. 76 del d.p.r. n. 115/2022, con conseguente obbligo per la parte ricorrente di provvedere alle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo
- rigetta il ricorso
- nulla sulle spese.
Dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 2025 sul relazione della d.ssa Guttadauro
Il Presidente est.
D.ssa Giuseppina Guttadauro
Pagina 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Art. 8 C.E.D.U: 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.». 2 È dato notorio e richiamato dalla Avvocatura dello Stato nella sua comparsa che il Parroco di Santa Maria Maggiore di Vicofaro (PT) la Chiesa di Vicofaro, fornisce un alloggio di fortuna a cittadini stranieri senza fissa dimora, che nei locali della parrocchia trovano un giaciglio, senza alcun servizio igienico e le altre dotazioni necessarie per un alloggio. Tanto che criticità relative al sovraffollamento della struttura, ( da comunicazioni del Comune di Pistoia e dai controlli effettuati ospitato fino a 250 persone contemporaneamente) nel 2020 sopralluoghi dell'ASL hanno rilevato condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza precarie, da cui ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della regione Toscana e del Sindaco di Pistoia dirette a decongestionamento e sanificazione della struttura con esiti niente affatto risolutivi 3 Art. 8 C.E.D.U « 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.». 4 Vedi sentenza Narjis c. Italia del 14 febbraio 2019 : 5 si ricorda come la situazione interna del Gambia sia mutata profondamente dopo la fine la dittatura durata per 22 anni dell'ex presidente e del suo partito di governo Alleanza per il Riorientamento e la Costruzione Patriottica Persona_2 (APRC)4 quando la situazione dei diritti umani veniva stata considerata molto problematica e l'inizio della transizione verso la democrazia con la vittoria alle elezioni del 2016 del presidente . Ad oggi, nonostante le difficoltà Persona_3 dovute a tale processo di transizione, il Gambia – secondo quanto riportato da BTI nel più recente country report sul Paese – è, nel complesso, una società pacifica nonostante un certo aumento delle tensioni sociali e politiche a causa del mancato miglioramento della situazione economica.
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Giuseppina Guttadauro Presidente Relatore dott. Caterina Condò Giudice dott. ssa Umberto Castagnini Giudice nella causa iscritta a ruolo generale N. 13999 DEL 2023 tra
(C.F. ) con l'Avv. Alì Listi Maman (C.F. Parte_1 C.F._1
), C.F._2
Parte Ricorrente
e
difesa Controparte_1 ex lege da Avvocatura Distrettuale dello Stato - Firenze
Parte Convenuta
ha pronunciato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA
OGGETTO: procedimento in materia di immigrazione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
IN FATTO Con ricorso ex artt. 281 decies c.p.c. e 19 ter D. Lgs. 286/1998 depositato in data 4 dicembre 2023,. , nato il [...] a [...], ha impugnato, previa istanza Parte_1 di sospensiva, la decisione della Questura di del 4 marzo 2021 con cui il Questore di Firenze, CP_1 adeguandosi al parere negativo della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di espresso il 03.06.2021 ha rigettato la sua richiesta di rilascio CP_1 di permesso di soggiorno per protezione speciale ex art 19 comma1.1. D.L.vo 286\1998.
Nel ricorso si espone che il ricorrente aveva depositato il 18 aprile 2021 ricorso ex art. 19, comma 1 e 1.1. D.lvo 286\2008 T.U.I.M.) dinanzi al Tribunale Civile di Palermo, Prima Sezione Civile, R.G. n. 5515/2021 il quale Tribunale in data 13 settembre 2023 aveva dichiarato la propria
Pagina 1 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
incompetenza, indicando quale Giudice competente il Tribunale di Firenze avanti al quale la causa è stata riassunta il 4.12.2023 ; che il è stato titolare di permesso di soggiorno per motivi umanitari valido fino al 24 Pt_1 febbraio 2020 e che alla scadenza dello stesso, ne aveva chiesto il rinnovo alla Questura di CP_1 la quale, a seguito di tale richiesta gli aveva notificato il 23 ottobre 2021 il provvedimento contenente parere negativo della Commissione Territoriale di Palermo, per asserita mancanza di sussistenza dei presupposti necessari per la concessione, cui si era adeguato non ritenendo sussistenti ulteriori requisiti al fine del rilascio del permesso di soggiorno o di altro titolo, né altri seri motivi per consentire la presenza in Italia del ricorrente;
che invece il ricorrente avrebbe effettuato significativi percorsi di integrazione per potersi collocare nel mondo del lavoro per cui , in presenza dei requisiti previsti dall'art. 19, comma 1 e 1.1 e annullato il provvedimento impugnato, sia dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione speciale e sia ordinato alla Questura competente il rilascio del relativo permesso di soggiorno, previa sospensiva dello stesso .
A dimostrazione dell'integrazione socio-lavorativa sul Territorio Nazionale la difesa ha prodotto con il ricorso una nota di Parroco della Chiesa di Santa Maria Maggiore in Vicofaro Persona_1 di Pistoia, che accoglie giovani migranti nei locali della propria Parrocchia, che attesta come il si occupa assieme ad alcuni suoi compagni delle pulizie dei locali comuni della Parrocchia e Pt_1 della Chiesa, prodigandosi anche nell'attività di mediatore, se necessario.
Con provvedimento del 18 dicembre 2023, il giudice relatore per il Collegio, non ravvisate gravi e comprovate ragioni, ha respinto la richiesta di sospensiva del provvedimento impugnato, fissando, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la trattazione cartolare della causa al 5 dicembre 2024 con concessione di termine per note e produzioni.
Il Questura di non si è costituito in giudizio non essendo del Controparte_1 CP_1 resto mai stata prodotta in atti prova della notifica del ricorso presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato.
Rinviata nuovamente all'udienza del 31.3.2025 su richiesta del difensore che intendeva documentare il contatto del ricorrente con lo Sportello Antisfruttamento Soleil presente in Tribunale e produrre documentazione lavorativa aggiornata la causa è stata rimessa quindi direttamente al Collegio in assenza di richiesta delle parti di ulteriore discussione orale avanti al Collegio ex art 275 c.p.c.
************
Passando all'esame del caso di specie, occorre subito rilevare, in rito, che ad una verifica di quanto versato in atti dalla difesa del ricorrente, non è dato trovare alcuna documentazione relativa alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alla parte convenuta presso il foro erariale previsto ex lege (art. 25 c.p.c.). né, d'altra parte la difesa del ricorrente ha mai chiesto la rimessione in termini per la notifica dello stesso all'Avvocatura distrettuale dello Stato.
Visto tuttavia l'art. 101 c.p.c. comma 2, ritenuto che dalla eventuale violazione del diritto al contraddittorio della parte convenuta, non sia derivata una concreta lesione del diritto di difesa, considerato l'esito della presente decisione di cui ci si appresta a riferire, non si ritiene necessario, per chiare ragioni di economia processuale, rimettere la causa sul ruolo per verificare la corretta integrazione del contraddittorio.
Pagina 2 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
In primo luogo si rileva che il ricorrente non ha mai prodotto in giudizio il provvedimento impugnato, ossia il diniego da parte del Questore di Firenze al rilascio del permesso di soggiorno del quale il aveva chiesto il “rinnovo”, né la relata di notifica dello stesso, mancanze che già Pt_1 di per sé impediscono al giudice di verificare compiutamente la legittimità dell'atto impugnato in base alle doglianze del ricorso e la tempestività della sua impugnazione.
In ogni caso, anche laddove vi fosse stata una corretta e tempestiva notifica dell'odierna impugnazione alla P.A. convenuta e fosse stato prodotto il provvedimento impugnato non sarebbero stati comunque ravvisabili nel caso di specie i presupposti per riconoscere il diritto alla protezione Contr speciale di cui all'art. 19.1.1. (versione 'Lamorgese' oggi modificata con soppressione dei riferimenti all'art. 3 e 8 C.E.D.U. ma vigente al momento della domanda e quindi applicabile al caso di specie).
Tale norma prevede una forma di protezione nazionale che limita il potere statale di respingimento ed espulsione ogni volta che ciò possa comportare il rischio di refoulement e\o violazione del diritto dello straniero alla vita privata e familiare costruita nel paese ospitante, per quanto tali ultimi diritti siano suscettibili di subire un affievolimento di tutela per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e di sicurezza pubblica.
In coerenza con la giurisprudenza della Corte E.D.U la suddetta norma interna ha indicato i parametri di valutazione di tale rischio quali : la natura ed effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine, in sostanza, la maturazione di un sistema di significative relazioni familiari e sociali nel territorio italiano dea bilanciare col grado affievolimento di quei legami nel Paese di origine (vedi in particolare gli enunciati interpretativi dell'ordinanza di rimessione alle suddette Sezioni Unite n. 28316 dell'11 dicembre 2020 1).
Tanto premesso, tali presupposti non appaiono comunque integrati.
Il richiedente è infatti un adulto di 36 anni che non risulta presentare patologie di rilevo né trattenere sul Territorio Nazionale alcun significativo legame familiare il quale, nonostante gli oltre dieci anni ormai trascorsi in Italia e le possibilità di emancipazione e istruzione professionalizzante connesse all'accoglienza e la possibilità di lavorare consentita dai titoli di soggiorno di cui ha goduto per richiesta di asilo prima e per motivi umanitari poi, oltre che per la durata del presente procedimento instaurato prima a Palermo e poi riassunto a , non ha saputo o potuto, forse CP_1 anche per incolpevoli limiti culturali o personali, trarne frutto per guadagnare una prospettiva di vita migliore di quella che potrebbe avere nel suo paese.
Certamente una tale prospettiva non è ricavabile in atti mancando una qualsivoglia esperienza lavorativa documentata , che non può essere ravvisata nella attività svolte nella Parrocchia
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Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini
[...]
[...]
, del resto doverose per ricambiare l'ospitalità che don offre agli 'ultimi' che Pt_2 Per_1 affollano la struttura con conseguenti e notorie problematiche di sovraffollamento e salubrità2) .
Ben poco è stato ulteriormente prodotto dalla difesa sotto il profilo della integrazione socio- lavorativa nonostante le apposite richieste di rinvio, salvo una apertura di partita IVA ed alcune fatture per lavori di 'pulizia' nei confronti di soggetti diversi, non si comprende se per pulizia domestica o di esercizi commerciali o luoghi di lavoro, senza alcuna spiegazione su come e dove il ricorrente serviti tale attività, e comunque per importi non tali da consentire una autonomia economica, né del resto è stata approfondita la possibilità che il ricorrente lavori in 'nero' e in condizioni di sfruttamento non essendosi egli mai presentato ai due colloqui che erano stati per lui fissati presso lo Sportello Antisfruttamento Soleil .
In sostanza il livello di inserimento sociale\ familiare \ lavorativo che il ricorrente espone di avere raggiunto sul T.N. , nonostante gli anni di permanenza non è affatto significativo e comunque tale da a sostanziare l'acquisizione di un diritto alla vita privata e familiare ex art. 8 CEDU 3 che potrebbe esser leso dall'azionamento di un'eventuale procedura espulsiva, non essendovi né elementi relativi all'intrattenimento di stabili e rapporti familiari né di una condizione di stabilità sul T.N. che realizzi il concetto di vita privata elaborato dalla Corte EDU che richiede la verifica di uno 'stabile insediamento' sul territorio dello Stato ospitante ("…dal momento che l'articolo 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e comprende a volte alcuni aspetti dell'identità sociale di un individuo, si deve accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono faccia parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. Indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita famigliare", l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata».”4) .
Non appare ravvisabile una fragilità neppure rispetto alla situazione sociopolitica del paese di provenienza, il Gambia che, per quanto rimanga uno dei paesi più poveri e meno sviluppati del mondo, rispetto all'epoca in cui il ricorrente è espatriato, non presenta al momento attuale una situazione di instabilità tale da mettere a rischio i diritti primari dei suoi abitanti 5..
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Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
In ogni caso va ricordato l'insegnamento della S.C. per il quale la valutazione della condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria, che vale anche oggi per la “protezione speciale” non può essere ancorata unicamente alla situazione del Paese di origine in considerazione di un contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani relativo al paese di provenienza perché, altrimenti, si prenderebbe in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto ma piuttosto quella del suo paese di origine, inidonea al riconoscimento della situazione 'umanitaria' (cfr. Cass. n.17072\2018 e Cass. 9304/2019)-
Non essendovi altri elementi da cui desumere che egli si sia radicato sul Territorio Nazionale né dal punto vista sociale o culturale o della permanenza di legami familiari, e preso atto che egli non presenta patologie che evidenzino una vulnerabilità dal punto di vista sanitario, pur tenendo conto del tempo trascorso dall'epoca in cui si è allontanato dal contesto di origine e la situazione di soggetto fragile che egli evidentemente presentava all'arrivo in Italia, non si ravvisa attualmente in capo al ricorrente una condizione per cui l'allontanamento dal Territorio Nazionale possa integrare una violazione della sua salute ovvero del rispetto della sua vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU .
Il ricorso va pertanto rigettato .
Nulla sulle spese data l'assenza in giudizio della parte convenuta
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo
- rigetta il ricorso
- spese interamente compensate.
Dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 30.4.2025 sul relazione della d.ssa Guttadauro
Il Presidente est.
D.ssa Giuseppina Guttadauro
Per tali motivi, il ricorso è dichiarato inammissibile.
SPESE
Il Giudice, esaminata la situazione complessiva della parte ricorrente, dispone con separato decreto la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio, non avendo la parte ricorrente fornito elementi adeguati a giustificare la sussistenza delle condizioni per la concessione di tale beneficio, in
Pagina 5 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
conformità a quanto stabilito dall'art. 76 del d.p.r. n. 115/2022, con conseguente obbligo per la parte ricorrente di provvedere alle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo
- rigetta il ricorso
- nulla sulle spese.
Dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 2025 sul relazione della d.ssa Guttadauro
Il Presidente est.
D.ssa Giuseppina Guttadauro
Pagina 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Art. 8 C.E.D.U: 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.». 2 È dato notorio e richiamato dalla Avvocatura dello Stato nella sua comparsa che il Parroco di Santa Maria Maggiore di Vicofaro (PT) la Chiesa di Vicofaro, fornisce un alloggio di fortuna a cittadini stranieri senza fissa dimora, che nei locali della parrocchia trovano un giaciglio, senza alcun servizio igienico e le altre dotazioni necessarie per un alloggio. Tanto che criticità relative al sovraffollamento della struttura, ( da comunicazioni del Comune di Pistoia e dai controlli effettuati ospitato fino a 250 persone contemporaneamente) nel 2020 sopralluoghi dell'ASL hanno rilevato condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza precarie, da cui ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della regione Toscana e del Sindaco di Pistoia dirette a decongestionamento e sanificazione della struttura con esiti niente affatto risolutivi 3 Art. 8 C.E.D.U « 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.». 4 Vedi sentenza Narjis c. Italia del 14 febbraio 2019 : 5 si ricorda come la situazione interna del Gambia sia mutata profondamente dopo la fine la dittatura durata per 22 anni dell'ex presidente e del suo partito di governo Alleanza per il Riorientamento e la Costruzione Patriottica Persona_2 (APRC)4 quando la situazione dei diritti umani veniva stata considerata molto problematica e l'inizio della transizione verso la democrazia con la vittoria alle elezioni del 2016 del presidente . Ad oggi, nonostante le difficoltà Persona_3 dovute a tale processo di transizione, il Gambia – secondo quanto riportato da BTI nel più recente country report sul Paese – è, nel complesso, una società pacifica nonostante un certo aumento delle tensioni sociali e politiche a causa del mancato miglioramento della situazione economica.