Sentenza 17 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 17/04/2026, n. 1769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1769 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01769/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01976/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1976 del 2024, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, in proprio e nella loro qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Ruggiero Ricatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio in Milano, via Freguglia, 1;
Istituto di Istruzione Superiore -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- del verbale di scrutinio finale dell’anno scolastico 2023/2024, del Consiglio di Classe “2CTUR Turismo” dell’Istituto di Istruzione Superiore “-OMISSIS- di -OMISSIS-” del 10.6.2024, pubblicato in data 14.6.2024, attestante la non ammissione di -OMISSIS- alla frequenza della classe successiva;
- della valutazione finale dell’anno scolastico 2023/2024, espressa dal Consiglio di Classe “2CTUR Turismo” dell’Istituto di Istruzione Superiore “-OMISSIS- di -OMISSIS-” del 10.6.2024, pubblicata in data 14.6.2024 di non ammissione di -OMISSIS- alla classe successiva;
- della valutazione finale dell’anno scolastico 2023/2024, espressa dal Consiglio di Classe “2CTUR Turismo” dell’Istituto di Istruzione Superiore “-OMISSIS- di -OMISSIS-” del 10.6.2024, pubblicata in data 14.6.2024, ove -OMISSIS- risulta aver riportato in Chimica, Diritto ed Economia, Economia Aziendale Biennio, Geografia una valutazione di 5/10, e in Lingua Inglese, Matematica, Seconda lingua comunitaria francese, Storia una valutazione di 4/10 ;
- del provvedimento di non ammissione di -OMISSIS- alla classe successiva reso dal Consiglio di Classe “2CTUR Turismo” dell’Istituto di Istruzione Superiore “-OMISSIS- di -OMISSIS-” in data 10.6.2024, pubblicato in data 14.6.2024, dell’efficacia del detto provvedimento;
-di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale, anteriore e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2026 il dott. RE PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e TO
1. I ricorrenti hanno impugnato, in qualità di genitori della minore -OMISSIS-, gli atti di mancata ammissione della figlia alla classe terza dell’Istituto di Istruzione Superiore “-OMISSIS- di -OMISSIS-”.
1.1. In fatto, deducono che alla minore è stato diagnosticato, in data 3.5.2023, un Disturbo Specifico dell’Apprendimento (DSA), con diagnosi di dislessia, disortografia e disgrafia di grado lieve e discalculia di grado severo.
Nell’anno scolastico 2023/2024 l’Istituto scolastico resistente ha predisposto per l’alunna un Piano Didattico Personalizzato (PDP).
Tuttavia, nel corso dell’anno non sarebbero state applicate le misure compensative e dispensative; sarebbero state svolte verifiche non adeguate al PDP, spesso identiche a quelle della classe o solo ridotte quantitativamente; non sarebbero stati effettuati interventi di recupero individualizzati; non sarebbero state comunicate alla famiglia le difficoltà emergenti; sarebbero emersi atteggiamenti di alcuni docenti ritenuti non adeguati alla condizione della studentessa.
Espongono le parti istanti che la situazione ha determinato un progressivo peggioramento del benessere psicologico della minore, con insorgenza di attacchi di panico e necessità di accessi al pronto soccorso.
Nel secondo quadrimestre la studentessa, pur impegnandosi costantemente, avrebbe incontrato crescenti difficoltà, soprattutto nelle materie di matematica e lingue straniere, anche a causa della mancata applicazione del PDP. Non vi sarebbe stata inoltre alcuna comunicazione scuola-famiglia sulle criticità emerse.
La situazione sarebbe peggiorata a fine anno, a seguito della convocazione di un consiglio di classe straordinario per l’irrogazione di una sanzione disciplinare, che ha generato forte stress nella studentessa. Nei giorni finali, l’alunna sarebbe stata sottoposta a numerose verifiche concentrate, ed in particolare il 5 giugno 2024 avrebbe svolto le verifiche di chimica e diritto ed economia, ricevendo altresì una valutazione negativa in francese senza aver svolto interrogazioni.
1.2. I ricorrenti formulano i motivi di diritto sintetizzati come segue.
I) “ Violazione e falsa applicazione degli articoli 3, 24, 97 e 113 della Costituzione – violazione e falsa applicazione della legge n. 170/2010, della legge n. 241/1990, del D.P.R. n. 122/2009, del D.M. n. 5669/2011, dell’O.M. n. 92/2017, del D.M. n. 80/2007, della circolare MIUR n. 8 del 6 marzo 2013, della circolare dell’Istituto scolastico n. 165 del 15 maggio 2020 – eccesso di potere, difetto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità ed ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, violazione dei principi di proporzionalità”.
L’esito negativo dell’anno scolastico sarebbe diretta conseguenza della mancata e non corretta applicazione della normativa in materia di DSA. In particolare, il Piano Didattico Personalizzato sarebbe rimasto un documento meramente formale, privo di concreta attuazione nella pratica didattica quotidiana, non essendo stati predisposti né interventi individualizzati né adeguati percorsi di recupero.
Le verifiche somministrate non sarebbero state adattate alle effettive esigenze della studentessa e le valutazioni sarebbero state fondate su prove non conformi a quanto previsto dal PDP. A ciò si aggiungerebbe la mancata informazione tempestiva alla famiglia circa le criticità emerse nel corso dell’anno scolastico. La valutazione finale, inoltre, risulterebbe influenzata da una mera media aritmetica di voti conseguiti in condizioni non adeguate e non rispettose delle peculiarità della studentessa.
La decisione finale sarebbe, infine, affetta da difetto di motivazione, in quanto priva di un’adeguata e specifica valutazione della situazione individuale della studentessa.
II) “ Omessa comunicazione e aggiornamento alla famiglia dell’andamento scolastico dell’allieva nel corso dell’anno scolastico - Violazione art. 1 comma 7 D.P.R. N. 122/2009 ”. I ricorrenti non sarebbero mai stati informati in merito alle carenze della figlia.
III) “ Illegittimità del provvedimento di non ammissione di -OMISSIS- alla classe successiva – Illegittimità della valutazione finale dell’anno scolastico 2023/2024, espressa dal Consiglio di Classe “2CTUR Turismo” dell’Istituto di Istruzione Superiore “-OMISSIS- di -OMISSIS-” del 10.6.2024, pubblicata in data 14.6.2024, ove -OMISSIS- risulta aver riportato in Chimica, Diritto ed Economia, Economia Aziendale Biennio, Geografia una valutazione di 5/10, e in Lingua Inglese, Matematica, Seconda lingua comunitaria francese, Storia una valutazione di 4/10. Motivazione apparente e/o mancanza di motivazione personalizzata - Violazione art. 3 L. 241/1990 ”. Il provvedimento di non ammissione sarebbe fondato su una valutazione finale non aderente al reale percorso scolastico della studentessa e su una motivazione meramente apparente, generica e non individualizzata. Il Consiglio di Classe avrebbe utilizzato formule di stile in merito l’applicazione degli strumenti compensativi, senza analizzare il caso specifico.
Il giudizio non avrebbe considerato la situazione soggettiva della studentessa, né il suo percorso, né le concause (anche patologiche) delle difficoltà riscontrate, con conseguente violazione del principio di individualizzazione e personalizzazione della valutazione.
IV) “ Eccesso di potere per ingiustizia manifesta – Violazione DPR 122/2009 ”. La valutazione finale sarebbe fondata sostanzialmente su una media aritmetica dei voti, non considerando gli elementi previsti dal PTOF (impegno, partecipazione, progressi) e senza che siano stati attivati gli interventi di recupero individualizzati. Le singole valutazioni sarebbero inoltre incoerenti rispetto all’andamento dell’anno, in quanto: in più discipline i voti finali sarebbero peggiorati a causa di singole prove svolte in condizioni di stress; non sarebbero state svolte adeguate verifiche né sarebbe stato rispettato il PDP; non sarebbe stato dato rilievo alle prestazioni sufficienti, soprattutto nelle prove orali.
V) “ Omessa comunicazione dell’avviso di mancata ammissione prima della pubblicazione dei risultati dello scrutinio - Violazione dell’art. 6 O.M. 92/2007 ”. La scuola avrebbe omesso di informare tempestivamente la famiglia sull’andamento scolastico, sulle carenze e sul rischio concreto di non ammissione all’anno successivo.
3. Si è costituito il Ministero intimato, deducendo l’infondatezza del ricorso.
Ad avviso dell’amministrazione, non vi sarebbe stato alcun comportamento scorretto da parte dei docenti, né carenze nella didattica: l’Istituto avrebbe regolarmente adottato interventi personalizzati, strumenti compensativi e verifiche conformi al PDP, condiviso anche dalla famiglia. I docenti avrebbero inoltre costantemente informato i genitori sull’andamento scolastico dell’alunna e attivato percorsi di recupero per le materie insufficienti.
La parte resistente contesta la ricostruzione degli episodi riportati nel ricorso (convocazione del consiglio straordinario, verifiche del 5 giugno, presunti attacchi di panico), che in ogni caso non sarebbero stati determinanti rispetto all’esito finale, dal momento che la bocciatura sarebbe dovuta alle numerose insufficienze, alle assenze e a un impegno ritenuto non costante.
4. All’udienza pubblica del 13 aprile 2026, all’esito della discussione la causa è passata in decisione.
5. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.
6. Il primo, il terzo e il quarto motivo sono esaminabili congiuntamente, stante la loro connessione.
Con il primo si deduce la mancata applicazione del PDP, la mancanza di interventi individualizzati e di prove e valutazioni adeguate alle difficoltà della studentessa, la mancata tempestiva informazione della famiglia, la circostanza che la valutazione finale sarebbe basata su una semplice media dei voti, nonché la carenza di motivazione.
Con il terzo si prospetta che la non ammissione sarebbe fondata su una valutazione non aderente al reale percorso scolastico della studentessa e su una motivazione meramente apparente, generica e non individualizzata. Il giudizio non avrebbe considerato la situazione soggettiva della studentessa, né il suo percorso, né le concause (anche patologiche) delle difficoltà riscontrate.
Con il quarto motivo si lamenta che la valutazione finale sarebbe fondata sostanzialmente su una media aritmetica dei voti, senza considerare gli elementi previsti dal PTOF, e che non sarebbero stati attivati gli interventi di recupero individualizzati. Le singole valutazioni sarebbero inoltre incoerenti rispetto all’andamento dell’anno.
Detti motivi sono infondati.
6.1. Dalla documentazione agli atti, risulta che la ricorrente non è stata ammessa alla classe successiva avendo conseguito, nella valutazione finale dell’anno scolastico 2023/2024, una valutazione di 5/10 in chimica, diritto ed economia, economia aziendale biennio e geografia, e una valutazione di 4/10 in lingua inglese, matematica, francese e storia.
6.2. Ciò posto, in primo luogo, deve rammentarsi che per consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, condiviso da questo Tribunale, la mancata individuazione nel PDP di misure compensative o dispensative adeguate, ovvero l’omessa attuazione delle stesse durante l’anno scolastico, non costituiscono elementi sufficienti a considerare illegittimo il giudizio di non ammissione alla classe superiore, ove non risulti superato il dato oggettivo costituito dal mancato raggiungimento degli obiettivi formativi (TAR Lombardia, Milano, V, 28.1.2025, n. 256; TAR Veneto, IV, 14.7.2025, n. 1191; TAR Lombardia, Brescia, II, 17.6.2025, n. 558; Cons. Stato, VII, 14.5.2025, n. 4150).
6.3. Nel caso di specie è del resto indimostrato che le valutazioni negative conseguite dalla studentessa siano da ricondurre alla mancata applicazione degli strumenti del PDP.
I ricorrenti lamentano che la scuola non avrebbe attivato corsi di recupero per emendare alle criticità emerse nelle tre materie valutate come insufficienti nel primo quadrimestre con l’assegnazione del voto 5 (ossia matematica, inglese e francese).
Tali circostanze sono smentite dagli atti, là dove risulta che il collegio docenti ha individuato una settimana, all'inizio del secondo quadrimestre, per permettere l’effettuazione di interventi di recupero per gli studenti che avessero riportato insufficienze nella pagella del primo quadrimestre; di ciò ha evidentemente potuto usufruire anche la studentessa -OMISSIS-. L'effettuazione di tali interventi di recupero è documentata sui registri elettronici di classe (Doc. 31, 32, 33 depositati da parte resistente).
Per altro verso, sulla legittimità del giudizio finale espresso in sede di valutazione per l’ammissione alla classe successiva non possono incidere la mancata attivazione nel corso dell'anno scolastico delle iniziative di sostegno concretantisi in appositi corsi di recupero. Siffatta evenienza, in disparte l’inadeguato assolvimento dell’onere probatorio gravante al riguardo sull’esponente, non ha alcuna influenza sul giudizio che il Consiglio di classe è chiamato ad esprimere in sede di scrutinio finale, atteso che le eventuali disfunzioni organizzative verificatesi nel corso dell'anno scolastico, pur se idonee a determinare una minore fruizione di attività integrative, non sono di per sé sufficienti a giustificare o a modificare l'esito negativo delle prove di esame (cfr., tra le tante, TAR Milano, V, 9.3.2026, n. 1138; Cons. Stato, VI, 27.1.2020, n. 616).
Quanto al mancato utilizzo delle mappe concettuali, l’unica censura relativa al secondo quadrimestre riguarda la materia di italiano, nella quale la studentessa ha conseguito la sufficienza.
Viene altresì dedotto che in data 5 giugno 2024 la studentessa sarebbe stata sottoposta a più verifiche: in chimica, diritto e francese.
Al riguardo, il Collegio osserva che il PDP richiedeva, per le tre materie suindicate, di “ evitare, se possibile, la sovrapposizione di interrogazioni e verifiche ”: si trattava, quindi, di un divieto non assoluto, ma da valutare in relazione alle concrete esigenze. Nel caso di specie, dalle relazioni dei docenti interessati (prof. -OMISSIS- per chimica, prof. -OMISSIS- per diritto, prof.ssa -OMISSIS- per francese: rispettivamente All. nn. 13, 14, 8 e 9 di parte resistente) risulta che la studentessa non si sia presentata alle verifiche previste in date antecedenti, e che pertanto i docenti abbiano voluto agevolare il recupero delle insufficienze mediante lo svolgimento di più prove il 5 giugno 2024, giorno in cui l’alunna era presente in classe. Si tratta, quindi, di una scelta conforme a quanto previsto dal Piano Didattico Personalizzato, oltre che funzionale agli interessi della stessa ricorrente.
Quanto alla asserita mancata riduzione della prova di matematica del 28.5.2024, la griglia valutazioni e verifiche (doc. 30 di parte ricorrente) riferisce puntualmente che, per gli alunni con PDP, la verifica sia stata ridotta del 25% rispetto al testo somministrato, e tale atto pubblico, in assenza di querela di falso fa piena prova di quanto in essi contenuto, ai sensi dell’art. 2700 cod. civ ( ex multis , T.A.R. Umbria, 2 ottobre 2025, n. 719). Per altro, le risultanze di tale atto non sono state neppure specificamente contestate dai ricorrenti, sui quali gravava l’onere - in base al principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ., secondo cui chi vuole far valere un diritto in giudizio deve dimostrare i fatti che ne costituiscono il fondamento – di dimostrare il mancato rispetto del PDP.
Infine, la censura per cui dalle valutazioni annotate nel registro elettronico emergerebbe come i voti siano stati espressi “ senza alcuna considerazione non solo del fatto che le verifiche non fossero rispettose del PDP, ma neppure del percorso scolastico e del contesto che ha caratterizzato la seconda parte dell’anno ”, è generica e irrilevante. Invero, per consolidato orientamento giurisprudenziale, il fatto che nel registro elettronico non venga fatta menzione delle misure compensative applicate non è sufficiente a dimostrare che le stesse siano state disattese, non rinvenendosi, peraltro, nell’ordinamento un siffatto obbligo di annotazione (TAR Milano, V, 9.3.2026, n. 1138).
6.4. Quanto alla dedotta carenza di motivazione, il Collegio osserva come il Regolamento sulla valutazione delle studentesse e degli studenti del secondo ciclo di istruzione (di cui al d.P.R. 22/06/2009, n. 122), abbia previsto all’art. 4 (rubricato « Valutazione degli studenti e delle studentesse nella scuola secondaria di secondo grado »), comma 5, che: « Sono ammessi alla classe successiva gli studenti e le studentesse che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento superiore a sei decimi e, ai sensi dell'articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dello studente e della studentessa è riferita a ciascun anno scolastico ».
La norma è chiara nel porre al centro della valutazione per la mancata ammissione degli studenti della scuola secondaria di secondo grado alla classe successiva la constatazione dell’insufficiente preparazione e dell'incompleta maturazione personale. In altre parole, il dato oggettivo del rendimento scolastico e della preparazione dimostrata dallo studente funge da presupposto necessario e sufficiente per la decisione in sede di scrutinio finale (cfr., tra le tante, TAR Lazio, Roma, III- bis, 29.12.2025, n. 23996; TAR Sicilia, Catania, III, 18.9.2025, n. 2716; TAR Veneto, Venezia, IV, 8.9.2025, n. 1527; TAR Umbria, Perugia, 5.9.2025, n. 674; TAR Emilia Romagna, Bologna, I, 17.2.2025, n. 150).
In tale contesto, è infondata la censura di difetto di motivazione riferita alla decisione del Consiglio di Classe, siccome basata sulle plurime insufficienze riportate dalla studentessa in otto materie del percorso scolastico dalla stessa prescelto.
Occorre al riguardo osservare come lo scrutinio demandato al Consiglio di classe al termine dell’anno scolastico ben possa essere affidato all’indicazione dei voti riportati nei vari insegnamenti, senza che occorra, in un atto che rappresenta la sintesi di un percorso didattico lungo un anno, che l’organo collegiale si dilunghi nel motivare perché valuti insufficienti i risultati raggiunti in relazione alla condizione soggettiva dell’alunno (cfr. Cons. Stato, VII, 31.5.2022, n. 4408; TAR Lombardia, Milano, V, 15.1.2024, n. 76; id., 22.12.2023, n. 3166).
Ne consegue che il giudizio impugnato risulta conforme ai parametri normativi che disciplinano la materia, ed esente dai vizi di illogicità, di difetto di istruttoria e di motivazione, così come sopra dedotti.
7. Con il secondo motivo si lamenta che i ricorrenti non sarebbero stati informati in merito alle carenze della figlia. Con il quinto si ribadisce che la scuola avrebbe omesso di informare tempestivamente la famiglia, la quale non avrebbe neppure ricevuto la comunicazione preventiva di mancata ammissione prima della pubblicazione dei risultati dello scrutinio ex art. 6 O.M. 92/2007.
7.1. I due motivi, esaminabili congiuntamente, sono infondati.
Al riguardo, il Collegio osserva che, stando all’orientamento giurisprudenziale prevalente e condivisibile, le asserite carenze nella comunicazione tra la scuola e la famiglia (di cui parte ricorrente non ha fornito, com’era suo onere, elementi di prova e che, anzi, appaiono smentite da quanto riportato nel Registro Elettronico e dalle relazioni dei docenti, stando a quanto allegato e documentato in atti da parte resistente) non sembrano idonee ad incidere sulla legittimità del giudizio finale di non ammissione, il quale “ si basa esclusivamente sulla constatazione sia dell'insufficiente preparazione dello studente, sia dell'incompleta maturazione personale, ritenute necessarie per accedere alla successiva fase di studi ” (così, Cons. Stato, sez. VI, 27 gennaio 2020, n. 616; in tal senso, ex multis , TAR Toscana, sez. IV, 13.6.2024 n. 718; TAR Basilicata, I, 26.9.2016, n. 923.
Per quanto riguarda poi la questione più specifica relativa alla asserita mancanza della preventiva comunicazione del risultato finale alla famiglia, in primo luogo non è contestato che la comunicazione sia avvenuta, sia pure telefonicamente. In ogni caso, appare decisivo osservare che, secondo condivisibile giurisprudenza, l’eventuale mancanza della comunicazione preventiva non potrebbe in incidere in modo negativo sulla legittimità del giudizio finale (Cons. Stato, VI, 11.3.2015, n. 1245). Del resto, dal momento che il fine perseguito con la comunicazione preventiva è puramente informativo e mira a evitare lo “shock” che il giudizio finale di non ammissione potrebbe determinare in capo a genitori e alunno laddove solo al momento della esposizione dei quadri gli stessi abbiano per la prima volta conoscenza del risultato, nel caso di specie la comunicazione telefonica da parte della Scuola (non specificamente contestata dalla ricorrente) ha comunque garantito in eguale misura lo scopo di comunicazione preventiva perseguito.
8. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso va respinto con riguardo alla domanda di annullamento.
9. Conseguentemente, deve essere respinta anche la domanda risarcitoria, non sussistendo l’elemento oggettivo dell’illecito costituito dall’illegittimità del provvedimento impugnato.
10. Le spese di lite devono essere compensate tra le parti costituite, tenuto conto delle peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
EF IE, Presidente
Silvana Bini, Consigliere
RE PA, Referendario, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| RE PA | EF IE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.