Sentenza 22 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 22/06/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. 1089/2024
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente relatore
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice
Dott.ssa Maria Paduano GOP
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 24/04/2024, da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]N. 13 - CAPIAGO INTIMIANO con l'Avv. CATIA PICHIERRI
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N.
1 - MONTANO LUCINO con l'Avv. CATIA PICHIERRI
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in CAPIAGO INTIMIANO, in data 07/10/2006,
(anno 2006, atto n. 19, parte II, serie A);
SEPARAZIONE:
3.12.2024 (passata in giudicato, v. documenti in atti).
con i seguenti figli MINORI:
- nata il [...] Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 24/04/2024, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2) la figlia è affidata a entrambi i genitori, con collocazione e residenza presso la madre Per_1
nell'immobile di sua esclusiva proprietà, sito in Capiago Intimiano (CO), Via Papa Parte_1
Giovanni XXIII n.13
3) il Sig. si obbliga a contribuire al mantenimento della figlia versando alla Parte_2 Per_1
Sig.ra un assegno mensile di euro 400,00 che verrà corrisposto in via anticipata entro Parte_1
e non oltre il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile secondo gli indici ISTAT a far data dalla sottoscrizione del presente atto e fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica della figlia.
4) Il Sig. si obbliga a corrispondere altresì per la figlia minore il 50% di tutte le spese Pt_2
straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Como;
5) L'Assegno Unico previsto dallo Stato per le famiglie con figli a carico verrà incassato direttamente dalla madre ed utilizzato per le spese di mantenimento della figlia;
Per_1
6) i coniugi sono economicamente autosufficienti;
7) Le parti danno atto delle difficoltà di di relazionarsi con il padre a causa delle dinamiche Per_1
occorse in fase separativa e per cui si prevede che il signor effettuerà un percorso di Pt_2
psicologico e di supporto alla genitorialità finalizzato ad ottenere il necessario sostegno idoneo a superare le criticità relazionali con la figlia ad oggi esistenti, mentre anche potrà effettuare Per_1
un percorso psicologico presso la professionista scelta da entrambe le parti, la dott.ssa Persona_2 8) Una volta che le criticità di cui sopra saranno superate o comunque ridimensionate, le parti concordano che il padre vedrà e terrà con sé la figlia, salvo diversi e più ampi accordi tra le parti, nelle seguenti tempistiche:
- un sabato ogni due settimane;
- ferie e festività ripartite tra i genitori (settimana natalizia;
settimana pasquale;
due settimane anche non consecutive nel periodo estivo) da concordare di volta in volta assecondando anche gli impegni eventuali della minore;
- le parti si autorizzano fin d'ora al rilascio del passaporto proprio nonché della minore, precisando comunque che ogni viaggio all'estero con la minore debba essere concordato tra i genitori;
QUANTO ALL'ASPETTO PATRIMONIALE
9) le parti di comune accordo hanno venduto l'immobile adibito a casa coniugale sita in Montano
Lucino (CO) via Grazia Deledda n.1, ed il cui ricavato è stato utilizzato interamente per adempiere alle obbligazioni personali contratte in via esclusiva dal signor e per la cui definizione le Pt_2
parti hanno sottoscritto un accordo separato;
10) il Sig. quanto al finanziamento n. CP1987608 acceso presso BNL posto in essere dalle Pt_2
parti e sottoscritto in data 20.01.2021 per un residuo di euro 12.431,00, si impegna a trasferirlo sulla sua Postepay [...] entro e non oltre il 31 luglio 2024;
11) le parti concordano che il Sig. entro il termine di 30 giorni dalla sottoscrizione della Pt_2
presente, a proprie spese, provveda a trasferire in proprio favore la proprietà dell'autovettura Mini
Cooper CL872JD impegnandosi a versare il corrispettivo pattuito di euro 1000,00 in favore della
Sig.ra con rate mensili di euro 100,00 decorrenti dal mese da giugno 2024; Pt_1
12) si precisa inoltre che tale autovettura da giugno 2023, data della separazione di fatto, ad oggi è in pieno possesso del Sig. il quale è da ritenersi l'esclusivo responsabile di qualsiasi Pt_2
infrazione stradale e /o danno a terzi causati dall'utilizzo della stessa;
13) le parti dichiarano che le condizioni di cui sopra sono da intendersi immediatamente validi ed efficaci fin dalla loro sottoscrizione Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Giudice, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi ed Parte_1 Parte_2 in data 07/10/2006, in CAPIAGO INTIMIANO con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CAPIAGO INTIMIANO
(anno 2006, atto n. 19, parte II, serie A);
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CAPIAGO INTIMIANO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 20/06/2025 Il Presidente relatore dott.ssa Barbara Cao