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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 16/12/2025, n. 1496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1496 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa RI AS ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2414/2019 vertente tra
( ), ( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
( ), Parte_3 C.F._3
rappresentate e difese, giusta procura in atti, dall'avv. EUGENIO GALASSI, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Teramo, Corso De Michetti n.80;
OPPONENTI
e
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ALESSIA DE AMBROSIIS, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Teramo, Via Trento e Trieste n.29/31;
OPPOSTA
nonché in persona del legale rappresentante pro tempore, quale Controparte_2 mandataria con rappresentanza di Controparte_3
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ALESSIA DE AMBROSIIS, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Teramo, Via Trento e Trieste n.29/31;
INTERVENUTA nonché
(P. IVA ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. MASSIMO ORLANDO, elettivamente domiciliata come in atti.
TERZA CHIAMATA DALLE OPPONENTI Tribunale di Teramo
OGGETTO: contratti bancari – opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 16 settembre 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
Con atto di citazione regolarmente notificato e Parte_1 Parte_2 Pt_3
hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 688/2019 del 17 maggio 2019
[...] emesso dal Tribunale di Teramo in data 9 maggio 2019, con il quale era stato loro ingiunto di pagare in favore di la somma di € 29.446,21 oltre interessi, spese di procedura e successive CP_1 necessarie, in qualità di garanti della società Doctor Ice s.r.l., a capitale ridotto, in liquidazione.
La pretesa creditoria azionata da traeva origine dal finanziamento n. CP_1
00005/6000/55227565 chirografo, di originari € 30.000,00 da rimborsarsi in 60 mesi, giusta contratto sottoscritto in data 23 settembre 2013.
A sostegno dell'opposizione proposta, hanno dedotto:
-che la sorte capitale ingiunta era stata erroneamente calcolata: segnatamente, le opponenti hanno evidenziato che “a fronte di un finanziamento di € 30.000,00 ben € 2.250,00 siano state trattenute da
FidiImpresa ed addirittura 1 6 rate siano state pagate, come confermato dallo stesso istituto di credito che , con nota del 24/3/2015 , attestava un debito residuo pari a € 22.595,00”, e che erano stati applicati interessi anatocistici e usurai;
-sotto altro profilo, che il finanziamento in oggetto era stato garantito nella misura del 70% (e quindi fino a € 21.000,00) dalla società . Controparte_4
Hanno chiesto, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Voglia l'On.le Tribunale adito, in accoglimento del presente atto di citazione,
A) in via preliminare, autorizzare la chiamata in causa del LL , in Controparte_4 persona del l.r.p.t., con sede in Pescara alla Via Cetteo Piglia n° 8 e, per l'effetto differire, la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 -bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio;
B) in via principale, nel merito, accertare e dichiarare che la somma ingiunta risulta erroneamente calcolata, per i motivi meglio specificati nella narrativa che precede, e per l'effetto revocare il decreto
2 Tribunale di Teramo
monitorio notificato rideterminandone il quantum debitum reale decurtando la manifesta indebita superfetazione operata dalla società convenuta/opposta, plausibilmente in funzione di interessi anatocistici/usurari applicati, per come rilevabili anche a mezzo di apposita C.T.U. contabile;
C) in ogni caso, condannare la , terza chiamata in garanzia, a manlevare le Controparte_4 attrici/opponenti, tenendole indenni dal pagamento fino alla concorrenza della somma di € 21.000,00 oltreché degli interessi e delle spese rispettivamente maturati ed occorse in ragione del mancato, tempestivo ottemperamento all'impegno contrattuale da quella convenuto con le parti in causa, nonostante la sua costituzione in mora;
D) con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 7 novembre 2019 si è costituita in giudizio esponendo, in punto di fatto, che: CP_1
-con contratto e relativo documento di sintesi sottoscritto in data 23 settembre 2013, presso la filiale dell'allora la società Doctor Ice s.r.l., a capitale ridotto, in Controparte_5 liquidazione, in persona del liquidatore p.t., con sede in Corropoli (TE), Viale Adriatico s.n.c., C.F. e
P.IVA , REA n. TE – 159726, aveva stipulato un finanziamento chirografo n. P.IVA_3
00005/6000/55227565, di originari € 30.000,00 da rimborsarsi in 60 mesi, al tasso convenzionale di mora contrattualmente previsto;
-tale finanziamento era stato garantito da e Parte_1 Parte_2 Parte_3
i quali si erano costituiti fideiussori della suindicata società per le obbligazioni CP_6 dipendenti dal suddetto finanziamento sino alla concorrenza di € 30.000,00;
-in data 23 settembre 2013 il suddetto finanziamento era stato altresì garantito dalla società
i garanzia fino al 70% del valore;
Controparte_7
-parte debitrice non aveva provveduto a corrispondere, alle scadenze pattuite, alcune delle mensilità e, pertanto, con raccomandate a.r. del 13 giugno 2016 e del 26 agosto 2016, Controparte_3 aveva intimato alla società debitrice, nonché ai garanti fideiussori, il pagamento di quanto
[...] dovuto nel termine ivi indicato dal ricevimento delle predette;
-stante il perdurare dell'inadempimento alle obbligazioni contratte, l'istituto di credito era stato costretto ad adire le vie legali per il recupero del credito ed a richiedere l'emissione del decreto ingiuntivo oggi opposto.
Quanto alle doglianze mosse dalle opponenti, ha società opposta ha evidenziato che:
-il calcolo del dovuto era da ritenersi del tutto corretto, come risultante dall'estratto conto analitico prodotto in sede monitoria;
-le contestazioni relative all'applicazione di interessi anatocistici/usurai erano del tutto generiche;
3 Tribunale di Teramo
-non era rilevante che il credito fosse stato garantito anche da , in quanto occorreva CP_4 prima dar prova di aver tentato di escutere il credito presso il debitore principale e gli altri garanti.
Ha chiesto, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1. in via cautelare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi spiegati in premessa;
2. nel merito, accertare e dichiarare validi ed efficaci i contratti di finanziamento chirografario ed
i relativi atti di fideiussione del 23.09.2013, per i motivi spiegati in premessa;
3. sempre nel merito, rigettare la pretesa declaratoria di nullità e/o la richiesta di revoca del decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi spiegati in premessa;
4. sempre nel merito, rigettare comunque ed in ogni caso tutte le domande formulate da parte opponente, in particolare quelle relative ad asseriti interessi anatocistici/usurai, perché inammissibili, infondate e sfornite di prove, per tutti i motivi spiegati in premessa.
5. sempre nel merito, ritenere valido ed efficace il decreto ingiuntivo n. 688/2019 del 17.05.2019 reso dal Tribunale di Teramo il 09.05.2019 e, per l'effetto condannare gli opponenti al pagamento della somma di pari a complessivi € 29.466,21 alla data del 17.04.2019, oltre interessi al tasso come meglio stabilito nel decreto ingiuntivo e le competenze e spese del procedimento monitorio;
6. condannare la parte attrice alla rifusione delle competenze legali.
Con ordinanza del 2 gennaio 2020, il Tribunale ha autorizzato la chiamata in causa di
, la quale si è costituita in giudizio in data 24 luglio 2020, e ha eccepito la Controparte_4 propria carenza di legittimazione passiva, sul presupposto che “le opponenti non hanno nessuna legittimazione attiva nei confronti della terza chiamata in causa in quanto Controparte_8
l'unico soggetto legittimato ad attivare la garanzia consortile e, quindi, a chiedere l'intervento a garanzia del mediante escussione della garanzia, è la banca a cui favore il ha prestato CP_9 CP_9 la stessa garanzia”.
Ha chiesto, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Voglia l'On.le Tribunale adito - ogni contraria istanza, deduzione, eccezione, produzione e domanda, in rito e in merito, in fatto e in diritto, principale e subordinata, formulate - così giudicare: - in via pregiudiziale, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Controparte_10 per le causali di cui in premessa, con conseguente estromissione dal presente
[...] giudizio;
- sempre in via pregiudiziale, rigettare la domanda svolta dagli opponenti nei confronti di per difetto di titolarità del rapporto sostanziale dedotto in Controparte_10 giudizio;
In ogni caso con vittoria di spese di lite.
4 Tribunale di Teramo
Così instauratosi il contraddittorio, con ordinanza del 27 gennaio 2021 è stata concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata istruita esclusivamente in via documentale;
in data 11 marzo 2021,
[...] quale mandataria con rappresentanza di si è Controparte_2 Controparte_3 costituita in giudizio deducendo di aver acquisito il credito originariamente vantato dall'opposta nei confronti delle opponenti, facendo proprie tutte le difese e conclusioni già spiegate da CP_1
All'udienza del 16 settembre 2025, celebratasi nelle forme della trattazione scritta, è stata assunta in decisione, con assegnazione di giorni sessanta (decorrenti dal 23.9.2025 incluso) per il deposito di comparse conclusionali e ulteriori giorni venti per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e come tale non può trovare accoglimento.
Deve preliminarmente rilevarsi che, per giurisprudenza costante, l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì una ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena e in contraddittorio tra le parti.
Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su costui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Nel caso di specie, non è oggetto di contestazione l'esistenza del contratto da cui trae origine la pretesa creditoria azionata in via monitoria.
Parte opponente, semmai, contesta, invero piuttosto genericamente, la quantificazione del credito operata dalla banca, limitandosi ad affermare che a fronte di un finanziamento di € 30.000,00 ben €
2.250,00 siano state trattenute da FidiImpresa ed addirittura 1 6 rate siano state pagate, come confermato dallo stesso istituto di credito che, con nota del 24/3/2015, attestava un debito residuo pari
a € 22.595,00.
Invero, la documentazione prodotta in atti dall'opponente, nulla prova al riguardo, né è stata operata una adeguata contestazione dell'estratto conto analitico prodotto in atti dall'istituto di credito sin dalla fase monitoria.
5 Tribunale di Teramo
Il debitore che, in sede di opposizione, contesta la quantificazione del credito deve farlo in modo specifico e puntuale. La semplice confutazione del calcolo operato dal creditore non è sufficiente per assolvere l'onere probatorio del debitore e il giudice non è tenuto a svolgere un'attività esplorativa o ricostruttiva in luogo della parte.
È parimenti generica l'eccezione afferente alla ritenuta indebita applicazione, nel corso del rapporto, di interessi anatocistici e usurai.
Infatti, allorché il cliente contesti il credito invocato dalla banca lamentando esborsi illegittimi, incombe sul medesimo l'onere della prova dei fatti costituivi della pretesa dedotta in giudizio: pertanto, nel denunciare la nullità delle varie clausole contrattuali (interessi, usura, valute, anatocismo), il cliente dovrà allegare dettagliatamente le clausole contrattuali di cui deduce la nullità e dare specifica indicazione del modo e della misura in cui egli afferma che le diverse voci di indebito siano state illegittimamente computate dalla banca (c.d. onere di contestazione specifica).
Nel caso di specie, come detto, le contestazioni mosse dalle opponenti appaiono eccessivamente generiche per poter essere seriamente apprezzate.
Da ultimo, in merito alla domanda di manleva proposta dagli opponenti nei confronti della terza chiamata , si osserva quanto segue. CP_11
I Confidi promuovono e favoriscono l'accesso al credito da parte della piccole medie imprese assurgendo ad una sorta di ponte tra queste ultime e gli Istituti di credito, svolgendo un ruolo di primaria importanza soprattutto in periodi di crisi economica posto che l'intermediario finanziario, potendo contare sull'intervento (seppur nei limiti e con le precisazioni che qui di seguito si analizzeranno) del nel caso di inadempimento del soggetto finanziato, è certamente agevolato nella concessione del credito.
La precipua funzione dei Confidi, infatti, è appunto quella di tenere indenne, totalmente o parzialmente, il creditore dalle perdite che potrebbero derivargli dall'inadempimento del proprio debitore e dei suoi eventuali fideiussori ove, escussi questi ultimi, non sia, comunque, riuscito ad essere soddisfatto delle proprie pretese.
Sebbene attraverso la loro intermediazione i Confidi agevolino l'accesso al credito in favore delle piccole medie imprese, deve escludersi che gravi in capo a tali Consorzi un obbligo di rilascio della garanzia nei confronti di un loro socio, il quale non può vantare alcun diritto soggettivo a riguardo
(Tribunale Pescara n. 1945/2019).
Quanto appena enucleato è ravvisabile anche dalla lettura della Convenzione prodotta in atti, stipulata tra il e la banca, ove si legge, all'art.
8.1 che in caso di Garanzia del Fondo Rischi la CP_9
Banca potrà addebitare “d'ufficio, decorsi cinque giorni dalla comunicazione di escussione, il Fondo
Rischi di un importo corrispondente all'ammontare del proprio credito” e ciò in quanto “il Confidi
6 Tribunale di Teramo
attribuisce fin fa ora mandato alla – anche ai sensi dell'art. 1723 comma 2 codice civile – CP_5 affinché possa effettuare le predette operazioni” (cit. art.
8.1 convenzione).
Con l'ulteriore previsione che “in seguito all'inadempimento, la Banca deciderà se avviare o proseguire azioni giudiziali di recupero nei confronti dell'Impresa Socia e dei terzi garanti” (Art. 8.3.
Convenzione) e che “tali azioni verranno intraprese dalla Banca che provvederà ad agire sia per il recupero del credito che residui in capo alla dopo che sia stato escusso il Confidi in dipendenza CP_5 di una Garanzia a Prima Richiesta, sia dell'importo che quest'ultimo sia stato chiamato a pagare in virtù di tale garanzia (nel qual caso le azioni verranno esperite anche in nome e per conto del Confidi che a tal fine conferisce fin da ora alla Banca il mandato a tal fine necessario…)”.
Sempre nella Convenzione ripassata tra la Banca ed il Confidi risulta altresì previsto che
“nell'ipotesi in cui la Banca ravvisi l'opportunità di non proseguire o promuovere azioni di recupero, la stessa, su espressa richiesta del Confidi che abbia effettuato il pagamento dell'importo garantito, surrogherà quest'ultimo nei propri diritti nei confronti dell'Impresa socia e di eventuali terzi garanti”
(Art.
8.3. Conv.).
In altre parole, il si impegna a tenere indenne la banca, e non il debitore principale e CP_12
i suoi fideiussori, dall'insufficienza del patrimonio del debitore principale e dei suoi garanti, nel caso di insolvenza degli stessi.
Anche la domanda di manleva, pertanto, appare infondata.
Quanto alle spese processuali, non si apprezzano plausibili ragioni per derogare alla regola generale della soccombenza sancita dall' art. 91 c.p.c., pertanto le opponenti devono essere condannate alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'opposta e dalla terza chiamata;
tali spese vengono liquidate come da dispositivo, mediante applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 secondo il valore dichiarato della controversia, ivi comprese le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa RI
AS, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 2414/2019 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
I) Rigetta l'opposizione proposta da , , Parte_1 Parte_2
, e per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
Parte_3
II) Rigetta la domanda di manleva proposta dalle opponenti nei confronti della terza chiamata;
III) Condanna le opponenti, in solido, al rimborso delle spese di lite sostenute da parte opposta, che liquida in € 5.000,00, oltre rimborso forfetario, IVA e Cap come per legge;
7 Tribunale di Teramo
IV) Condanna le opponenti, in solido, al rimborso delle spese di lite sostenute dalla terza chiamata, che liquida in € 4.350,00, oltre rimborso forfetario, IVA e Cap come per legge.
Così deciso, in Teramo, il giorno 16 dicembre 2025.
IL GIUDICE
RI AS
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa RI AS ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2414/2019 vertente tra
( ), ( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
( ), Parte_3 C.F._3
rappresentate e difese, giusta procura in atti, dall'avv. EUGENIO GALASSI, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Teramo, Corso De Michetti n.80;
OPPONENTI
e
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ALESSIA DE AMBROSIIS, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Teramo, Via Trento e Trieste n.29/31;
OPPOSTA
nonché in persona del legale rappresentante pro tempore, quale Controparte_2 mandataria con rappresentanza di Controparte_3
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ALESSIA DE AMBROSIIS, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Teramo, Via Trento e Trieste n.29/31;
INTERVENUTA nonché
(P. IVA ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. MASSIMO ORLANDO, elettivamente domiciliata come in atti.
TERZA CHIAMATA DALLE OPPONENTI Tribunale di Teramo
OGGETTO: contratti bancari – opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 16 settembre 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
Con atto di citazione regolarmente notificato e Parte_1 Parte_2 Pt_3
hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 688/2019 del 17 maggio 2019
[...] emesso dal Tribunale di Teramo in data 9 maggio 2019, con il quale era stato loro ingiunto di pagare in favore di la somma di € 29.446,21 oltre interessi, spese di procedura e successive CP_1 necessarie, in qualità di garanti della società Doctor Ice s.r.l., a capitale ridotto, in liquidazione.
La pretesa creditoria azionata da traeva origine dal finanziamento n. CP_1
00005/6000/55227565 chirografo, di originari € 30.000,00 da rimborsarsi in 60 mesi, giusta contratto sottoscritto in data 23 settembre 2013.
A sostegno dell'opposizione proposta, hanno dedotto:
-che la sorte capitale ingiunta era stata erroneamente calcolata: segnatamente, le opponenti hanno evidenziato che “a fronte di un finanziamento di € 30.000,00 ben € 2.250,00 siano state trattenute da
FidiImpresa ed addirittura 1 6 rate siano state pagate, come confermato dallo stesso istituto di credito che , con nota del 24/3/2015 , attestava un debito residuo pari a € 22.595,00”, e che erano stati applicati interessi anatocistici e usurai;
-sotto altro profilo, che il finanziamento in oggetto era stato garantito nella misura del 70% (e quindi fino a € 21.000,00) dalla società . Controparte_4
Hanno chiesto, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Voglia l'On.le Tribunale adito, in accoglimento del presente atto di citazione,
A) in via preliminare, autorizzare la chiamata in causa del LL , in Controparte_4 persona del l.r.p.t., con sede in Pescara alla Via Cetteo Piglia n° 8 e, per l'effetto differire, la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 -bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio;
B) in via principale, nel merito, accertare e dichiarare che la somma ingiunta risulta erroneamente calcolata, per i motivi meglio specificati nella narrativa che precede, e per l'effetto revocare il decreto
2 Tribunale di Teramo
monitorio notificato rideterminandone il quantum debitum reale decurtando la manifesta indebita superfetazione operata dalla società convenuta/opposta, plausibilmente in funzione di interessi anatocistici/usurari applicati, per come rilevabili anche a mezzo di apposita C.T.U. contabile;
C) in ogni caso, condannare la , terza chiamata in garanzia, a manlevare le Controparte_4 attrici/opponenti, tenendole indenni dal pagamento fino alla concorrenza della somma di € 21.000,00 oltreché degli interessi e delle spese rispettivamente maturati ed occorse in ragione del mancato, tempestivo ottemperamento all'impegno contrattuale da quella convenuto con le parti in causa, nonostante la sua costituzione in mora;
D) con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 7 novembre 2019 si è costituita in giudizio esponendo, in punto di fatto, che: CP_1
-con contratto e relativo documento di sintesi sottoscritto in data 23 settembre 2013, presso la filiale dell'allora la società Doctor Ice s.r.l., a capitale ridotto, in Controparte_5 liquidazione, in persona del liquidatore p.t., con sede in Corropoli (TE), Viale Adriatico s.n.c., C.F. e
P.IVA , REA n. TE – 159726, aveva stipulato un finanziamento chirografo n. P.IVA_3
00005/6000/55227565, di originari € 30.000,00 da rimborsarsi in 60 mesi, al tasso convenzionale di mora contrattualmente previsto;
-tale finanziamento era stato garantito da e Parte_1 Parte_2 Parte_3
i quali si erano costituiti fideiussori della suindicata società per le obbligazioni CP_6 dipendenti dal suddetto finanziamento sino alla concorrenza di € 30.000,00;
-in data 23 settembre 2013 il suddetto finanziamento era stato altresì garantito dalla società
i garanzia fino al 70% del valore;
Controparte_7
-parte debitrice non aveva provveduto a corrispondere, alle scadenze pattuite, alcune delle mensilità e, pertanto, con raccomandate a.r. del 13 giugno 2016 e del 26 agosto 2016, Controparte_3 aveva intimato alla società debitrice, nonché ai garanti fideiussori, il pagamento di quanto
[...] dovuto nel termine ivi indicato dal ricevimento delle predette;
-stante il perdurare dell'inadempimento alle obbligazioni contratte, l'istituto di credito era stato costretto ad adire le vie legali per il recupero del credito ed a richiedere l'emissione del decreto ingiuntivo oggi opposto.
Quanto alle doglianze mosse dalle opponenti, ha società opposta ha evidenziato che:
-il calcolo del dovuto era da ritenersi del tutto corretto, come risultante dall'estratto conto analitico prodotto in sede monitoria;
-le contestazioni relative all'applicazione di interessi anatocistici/usurai erano del tutto generiche;
3 Tribunale di Teramo
-non era rilevante che il credito fosse stato garantito anche da , in quanto occorreva CP_4 prima dar prova di aver tentato di escutere il credito presso il debitore principale e gli altri garanti.
Ha chiesto, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1. in via cautelare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi spiegati in premessa;
2. nel merito, accertare e dichiarare validi ed efficaci i contratti di finanziamento chirografario ed
i relativi atti di fideiussione del 23.09.2013, per i motivi spiegati in premessa;
3. sempre nel merito, rigettare la pretesa declaratoria di nullità e/o la richiesta di revoca del decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi spiegati in premessa;
4. sempre nel merito, rigettare comunque ed in ogni caso tutte le domande formulate da parte opponente, in particolare quelle relative ad asseriti interessi anatocistici/usurai, perché inammissibili, infondate e sfornite di prove, per tutti i motivi spiegati in premessa.
5. sempre nel merito, ritenere valido ed efficace il decreto ingiuntivo n. 688/2019 del 17.05.2019 reso dal Tribunale di Teramo il 09.05.2019 e, per l'effetto condannare gli opponenti al pagamento della somma di pari a complessivi € 29.466,21 alla data del 17.04.2019, oltre interessi al tasso come meglio stabilito nel decreto ingiuntivo e le competenze e spese del procedimento monitorio;
6. condannare la parte attrice alla rifusione delle competenze legali.
Con ordinanza del 2 gennaio 2020, il Tribunale ha autorizzato la chiamata in causa di
, la quale si è costituita in giudizio in data 24 luglio 2020, e ha eccepito la Controparte_4 propria carenza di legittimazione passiva, sul presupposto che “le opponenti non hanno nessuna legittimazione attiva nei confronti della terza chiamata in causa in quanto Controparte_8
l'unico soggetto legittimato ad attivare la garanzia consortile e, quindi, a chiedere l'intervento a garanzia del mediante escussione della garanzia, è la banca a cui favore il ha prestato CP_9 CP_9 la stessa garanzia”.
Ha chiesto, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Voglia l'On.le Tribunale adito - ogni contraria istanza, deduzione, eccezione, produzione e domanda, in rito e in merito, in fatto e in diritto, principale e subordinata, formulate - così giudicare: - in via pregiudiziale, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Controparte_10 per le causali di cui in premessa, con conseguente estromissione dal presente
[...] giudizio;
- sempre in via pregiudiziale, rigettare la domanda svolta dagli opponenti nei confronti di per difetto di titolarità del rapporto sostanziale dedotto in Controparte_10 giudizio;
In ogni caso con vittoria di spese di lite.
4 Tribunale di Teramo
Così instauratosi il contraddittorio, con ordinanza del 27 gennaio 2021 è stata concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata istruita esclusivamente in via documentale;
in data 11 marzo 2021,
[...] quale mandataria con rappresentanza di si è Controparte_2 Controparte_3 costituita in giudizio deducendo di aver acquisito il credito originariamente vantato dall'opposta nei confronti delle opponenti, facendo proprie tutte le difese e conclusioni già spiegate da CP_1
All'udienza del 16 settembre 2025, celebratasi nelle forme della trattazione scritta, è stata assunta in decisione, con assegnazione di giorni sessanta (decorrenti dal 23.9.2025 incluso) per il deposito di comparse conclusionali e ulteriori giorni venti per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e come tale non può trovare accoglimento.
Deve preliminarmente rilevarsi che, per giurisprudenza costante, l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì una ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena e in contraddittorio tra le parti.
Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su costui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Nel caso di specie, non è oggetto di contestazione l'esistenza del contratto da cui trae origine la pretesa creditoria azionata in via monitoria.
Parte opponente, semmai, contesta, invero piuttosto genericamente, la quantificazione del credito operata dalla banca, limitandosi ad affermare che a fronte di un finanziamento di € 30.000,00 ben €
2.250,00 siano state trattenute da FidiImpresa ed addirittura 1 6 rate siano state pagate, come confermato dallo stesso istituto di credito che, con nota del 24/3/2015, attestava un debito residuo pari
a € 22.595,00.
Invero, la documentazione prodotta in atti dall'opponente, nulla prova al riguardo, né è stata operata una adeguata contestazione dell'estratto conto analitico prodotto in atti dall'istituto di credito sin dalla fase monitoria.
5 Tribunale di Teramo
Il debitore che, in sede di opposizione, contesta la quantificazione del credito deve farlo in modo specifico e puntuale. La semplice confutazione del calcolo operato dal creditore non è sufficiente per assolvere l'onere probatorio del debitore e il giudice non è tenuto a svolgere un'attività esplorativa o ricostruttiva in luogo della parte.
È parimenti generica l'eccezione afferente alla ritenuta indebita applicazione, nel corso del rapporto, di interessi anatocistici e usurai.
Infatti, allorché il cliente contesti il credito invocato dalla banca lamentando esborsi illegittimi, incombe sul medesimo l'onere della prova dei fatti costituivi della pretesa dedotta in giudizio: pertanto, nel denunciare la nullità delle varie clausole contrattuali (interessi, usura, valute, anatocismo), il cliente dovrà allegare dettagliatamente le clausole contrattuali di cui deduce la nullità e dare specifica indicazione del modo e della misura in cui egli afferma che le diverse voci di indebito siano state illegittimamente computate dalla banca (c.d. onere di contestazione specifica).
Nel caso di specie, come detto, le contestazioni mosse dalle opponenti appaiono eccessivamente generiche per poter essere seriamente apprezzate.
Da ultimo, in merito alla domanda di manleva proposta dagli opponenti nei confronti della terza chiamata , si osserva quanto segue. CP_11
I Confidi promuovono e favoriscono l'accesso al credito da parte della piccole medie imprese assurgendo ad una sorta di ponte tra queste ultime e gli Istituti di credito, svolgendo un ruolo di primaria importanza soprattutto in periodi di crisi economica posto che l'intermediario finanziario, potendo contare sull'intervento (seppur nei limiti e con le precisazioni che qui di seguito si analizzeranno) del nel caso di inadempimento del soggetto finanziato, è certamente agevolato nella concessione del credito.
La precipua funzione dei Confidi, infatti, è appunto quella di tenere indenne, totalmente o parzialmente, il creditore dalle perdite che potrebbero derivargli dall'inadempimento del proprio debitore e dei suoi eventuali fideiussori ove, escussi questi ultimi, non sia, comunque, riuscito ad essere soddisfatto delle proprie pretese.
Sebbene attraverso la loro intermediazione i Confidi agevolino l'accesso al credito in favore delle piccole medie imprese, deve escludersi che gravi in capo a tali Consorzi un obbligo di rilascio della garanzia nei confronti di un loro socio, il quale non può vantare alcun diritto soggettivo a riguardo
(Tribunale Pescara n. 1945/2019).
Quanto appena enucleato è ravvisabile anche dalla lettura della Convenzione prodotta in atti, stipulata tra il e la banca, ove si legge, all'art.
8.1 che in caso di Garanzia del Fondo Rischi la CP_9
Banca potrà addebitare “d'ufficio, decorsi cinque giorni dalla comunicazione di escussione, il Fondo
Rischi di un importo corrispondente all'ammontare del proprio credito” e ciò in quanto “il Confidi
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attribuisce fin fa ora mandato alla – anche ai sensi dell'art. 1723 comma 2 codice civile – CP_5 affinché possa effettuare le predette operazioni” (cit. art.
8.1 convenzione).
Con l'ulteriore previsione che “in seguito all'inadempimento, la Banca deciderà se avviare o proseguire azioni giudiziali di recupero nei confronti dell'Impresa Socia e dei terzi garanti” (Art. 8.3.
Convenzione) e che “tali azioni verranno intraprese dalla Banca che provvederà ad agire sia per il recupero del credito che residui in capo alla dopo che sia stato escusso il Confidi in dipendenza CP_5 di una Garanzia a Prima Richiesta, sia dell'importo che quest'ultimo sia stato chiamato a pagare in virtù di tale garanzia (nel qual caso le azioni verranno esperite anche in nome e per conto del Confidi che a tal fine conferisce fin da ora alla Banca il mandato a tal fine necessario…)”.
Sempre nella Convenzione ripassata tra la Banca ed il Confidi risulta altresì previsto che
“nell'ipotesi in cui la Banca ravvisi l'opportunità di non proseguire o promuovere azioni di recupero, la stessa, su espressa richiesta del Confidi che abbia effettuato il pagamento dell'importo garantito, surrogherà quest'ultimo nei propri diritti nei confronti dell'Impresa socia e di eventuali terzi garanti”
(Art.
8.3. Conv.).
In altre parole, il si impegna a tenere indenne la banca, e non il debitore principale e CP_12
i suoi fideiussori, dall'insufficienza del patrimonio del debitore principale e dei suoi garanti, nel caso di insolvenza degli stessi.
Anche la domanda di manleva, pertanto, appare infondata.
Quanto alle spese processuali, non si apprezzano plausibili ragioni per derogare alla regola generale della soccombenza sancita dall' art. 91 c.p.c., pertanto le opponenti devono essere condannate alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'opposta e dalla terza chiamata;
tali spese vengono liquidate come da dispositivo, mediante applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 secondo il valore dichiarato della controversia, ivi comprese le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa RI
AS, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 2414/2019 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
I) Rigetta l'opposizione proposta da , , Parte_1 Parte_2
, e per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
Parte_3
II) Rigetta la domanda di manleva proposta dalle opponenti nei confronti della terza chiamata;
III) Condanna le opponenti, in solido, al rimborso delle spese di lite sostenute da parte opposta, che liquida in € 5.000,00, oltre rimborso forfetario, IVA e Cap come per legge;
7 Tribunale di Teramo
IV) Condanna le opponenti, in solido, al rimborso delle spese di lite sostenute dalla terza chiamata, che liquida in € 4.350,00, oltre rimborso forfetario, IVA e Cap come per legge.
Così deciso, in Teramo, il giorno 16 dicembre 2025.
IL GIUDICE
RI AS
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