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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/06/2025, n. 5246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5246 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2646 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa Paola Condorelli, visto l'art. 281 sexies
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F. ); Parte_1 P.IVA_1
- opponente contumace-
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LORENZO BERETTA, CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA EUGENIO SPREAFICO 10, MONZA, presso il difensore avv.
LORENZO BERETTA;
- opposta-
Conclusioni: come da verbale di udienza del 24.6.2025;
Concise ragioni della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato a in data 09/01/2023 CP_1 Parte_2 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 19098/2022 pubblicato in data
[...]
28/11/2022, con il quale l Tribunale di Milano ha ingiunto a di pagare, in Parte_1 favore dell'opposta, attrice sostanziale, la somma di euro 13.054,00 oltre interessi come da domanda e spese della procedura monitoria.
L'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, l'accertamento che nulla è dovuto dalla stessa in favore di CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita contestando l'avversa CP_1 opposizione e le allegazioni ed eccezioni poste a fondamento della stessa e chiedendone il rigetto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, nonché condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e condanna al pagamento delle spese processuali. Con decreto pronunciato in data 8/11/2023 è stata dichiarata l'interruzione del giudizio, stante l'intervenuta apertura della liquidazione giudiziale di con sentenza del Controparte_2
Tribunale di Milano del 2.8.2023 n. 493; quindi, il giudizio è stato riassunto ad opera dell'opposta e, notifica la riassunzione del giudizio nei confronti della curatela della liquidazione giudiziale dell'opponente, quest'ultima non si è costituita, di talché ne è stata dichiarata la contumacia.
Depositate dalla parte opposta le memorie ex art. 183 cpc, la causa, la cui istruzione si è esaurita con la sola acquisizione delle produzioni documentali, è stata assunta in decisione all'esito della discussione orale, all'udienza del 24.6.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3 cpc.
***
Osservato
- che, come noto, la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che “nell'ipotesi di dichiarazione di fallimento intervenuta nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal debitore ingiunto poi fallito, il creditore opposto deve partecipare al concorso con gli altri creditori previa domanda di ammissione al passivo, attesa la inopponibilità, al fallimento, di un decreto non ancora definitivo e, pertanto, privo della indispensabile natura di "sentenza impugnabile", esplicitamente richiesta dall'art. 95, comma terzo, legge fallimentare, norma di carattere eccezionale, insuscettibile di applicazione analogica. Conseguentemente la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria, se proposta prima dell'inizio della procedura concorsuale, diventa improcedibile, e tale improcedibilità è rilevabile d'ufficio, anche nel giudizio di cassazione, derivando da norme inderogabilmente dettate a tutela del principio della "par condicio creditorum"” (Cass. civ. 6196/2020;
Cass., Sez. I, 13/08/2008, n. 21565); in senso analogo “L'accertamento di un credito nei confronti del fallimento è devoluto alla competenza esclusiva del giudice delegato, ex artt. 52 e 93 l. fall., con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, trattandosi di una questione attinente al rito “litis ingressus impediens” concettualmente distinta da un'eccezione
d'incompetenza, per valore, materia e territorio, con la conseguenza che la relativa questione, non soggiacendo alla preclusione prevista dall'art. 38, 1° comma, c.p.c. che richiede che vengano “eccepite a pena di decadenza nella comparsa di risposta tempestivamente depositata” può essere dedotta o rilevata appunto d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio” (Corte di Cassazione, Sez. I civ., 26 aprile 2023, n. 11021);
- che tali principi di diritto non sono mutati alla luce dell'entrata in vigore del c.d. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, come si ricava dall'art. 143 (Cass. Civile, Sezioni Unite, 28 aprile
2023, n. 11287);
2 - che da quanto sopra discende, nel caso che ci occupa, la declaratoria di improcedibilità della domanda proposta dall'opposta, attrice sostanziale, in sede monitoria e oggetto del presente giudizio di opposizione;
- che, del resto, parte opposta, a sostegno della riassunzione del giudizio nei confronti della curatela, non ha né rinunciato ad ogni pretesa verso questa, né dichiarato formalmente che la richiesta condanna nei confronti della società fallita debba intendersi eseguibile solo nell'ipotesi di ritorno “in bonis” (cfr. (Cass. Sez. 3, 08/01/2016, n. 128);
- che, quanto al rapporto processuale tra e la curatela della Liquidazione giudiziale CP_1 di nei cui confronti il giudizio è stato riassunto dall'opposta, pur tenuto conto Parte_1 della decisione, nulla va disposto a carico dell'opposta, stante la contumacia della Curatela;
- che, del pari, nessuna pronuncia di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. può essere pronunciata nei confronti della curatela della Liquidazione giudiziale, come già detto rimasta contumace, in relazione al comportamento processuale tenuto, anteriormente alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, da un soggetto differente dalla stessa;
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) dichiara l'improcedibilità della domanda proposta in sede monitoria da in CP_1 ragione della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di Parte_1
2) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 19098/2022;
3) dichiara assorbita ogni altra domanda;
4) nulla sulle spese.
Così deciso in Milano il 25/6/2025
La Giudice
(Paola Condorelli)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa Paola Condorelli, visto l'art. 281 sexies
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F. ); Parte_1 P.IVA_1
- opponente contumace-
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LORENZO BERETTA, CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA EUGENIO SPREAFICO 10, MONZA, presso il difensore avv.
LORENZO BERETTA;
- opposta-
Conclusioni: come da verbale di udienza del 24.6.2025;
Concise ragioni della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato a in data 09/01/2023 CP_1 Parte_2 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 19098/2022 pubblicato in data
[...]
28/11/2022, con il quale l Tribunale di Milano ha ingiunto a di pagare, in Parte_1 favore dell'opposta, attrice sostanziale, la somma di euro 13.054,00 oltre interessi come da domanda e spese della procedura monitoria.
L'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, l'accertamento che nulla è dovuto dalla stessa in favore di CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita contestando l'avversa CP_1 opposizione e le allegazioni ed eccezioni poste a fondamento della stessa e chiedendone il rigetto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, nonché condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e condanna al pagamento delle spese processuali. Con decreto pronunciato in data 8/11/2023 è stata dichiarata l'interruzione del giudizio, stante l'intervenuta apertura della liquidazione giudiziale di con sentenza del Controparte_2
Tribunale di Milano del 2.8.2023 n. 493; quindi, il giudizio è stato riassunto ad opera dell'opposta e, notifica la riassunzione del giudizio nei confronti della curatela della liquidazione giudiziale dell'opponente, quest'ultima non si è costituita, di talché ne è stata dichiarata la contumacia.
Depositate dalla parte opposta le memorie ex art. 183 cpc, la causa, la cui istruzione si è esaurita con la sola acquisizione delle produzioni documentali, è stata assunta in decisione all'esito della discussione orale, all'udienza del 24.6.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3 cpc.
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Osservato
- che, come noto, la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che “nell'ipotesi di dichiarazione di fallimento intervenuta nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal debitore ingiunto poi fallito, il creditore opposto deve partecipare al concorso con gli altri creditori previa domanda di ammissione al passivo, attesa la inopponibilità, al fallimento, di un decreto non ancora definitivo e, pertanto, privo della indispensabile natura di "sentenza impugnabile", esplicitamente richiesta dall'art. 95, comma terzo, legge fallimentare, norma di carattere eccezionale, insuscettibile di applicazione analogica. Conseguentemente la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria, se proposta prima dell'inizio della procedura concorsuale, diventa improcedibile, e tale improcedibilità è rilevabile d'ufficio, anche nel giudizio di cassazione, derivando da norme inderogabilmente dettate a tutela del principio della "par condicio creditorum"” (Cass. civ. 6196/2020;
Cass., Sez. I, 13/08/2008, n. 21565); in senso analogo “L'accertamento di un credito nei confronti del fallimento è devoluto alla competenza esclusiva del giudice delegato, ex artt. 52 e 93 l. fall., con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, trattandosi di una questione attinente al rito “litis ingressus impediens” concettualmente distinta da un'eccezione
d'incompetenza, per valore, materia e territorio, con la conseguenza che la relativa questione, non soggiacendo alla preclusione prevista dall'art. 38, 1° comma, c.p.c. che richiede che vengano “eccepite a pena di decadenza nella comparsa di risposta tempestivamente depositata” può essere dedotta o rilevata appunto d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio” (Corte di Cassazione, Sez. I civ., 26 aprile 2023, n. 11021);
- che tali principi di diritto non sono mutati alla luce dell'entrata in vigore del c.d. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, come si ricava dall'art. 143 (Cass. Civile, Sezioni Unite, 28 aprile
2023, n. 11287);
2 - che da quanto sopra discende, nel caso che ci occupa, la declaratoria di improcedibilità della domanda proposta dall'opposta, attrice sostanziale, in sede monitoria e oggetto del presente giudizio di opposizione;
- che, del resto, parte opposta, a sostegno della riassunzione del giudizio nei confronti della curatela, non ha né rinunciato ad ogni pretesa verso questa, né dichiarato formalmente che la richiesta condanna nei confronti della società fallita debba intendersi eseguibile solo nell'ipotesi di ritorno “in bonis” (cfr. (Cass. Sez. 3, 08/01/2016, n. 128);
- che, quanto al rapporto processuale tra e la curatela della Liquidazione giudiziale CP_1 di nei cui confronti il giudizio è stato riassunto dall'opposta, pur tenuto conto Parte_1 della decisione, nulla va disposto a carico dell'opposta, stante la contumacia della Curatela;
- che, del pari, nessuna pronuncia di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. può essere pronunciata nei confronti della curatela della Liquidazione giudiziale, come già detto rimasta contumace, in relazione al comportamento processuale tenuto, anteriormente alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, da un soggetto differente dalla stessa;
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) dichiara l'improcedibilità della domanda proposta in sede monitoria da in CP_1 ragione della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di Parte_1
2) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 19098/2022;
3) dichiara assorbita ogni altra domanda;
4) nulla sulle spese.
Così deciso in Milano il 25/6/2025
La Giudice
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