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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 18/04/2025, n. 1083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1083 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Genova Sezione XI Civile - Stranieri
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE XI CIVILE
VERBALE DI UDIENZA CON SENTENZA CONTESTUALE
EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il Giudice ELla sezione XI Dott. Enzo Bucarelli
Visto il ricorso iscritto al N. 4803/2024 R. G.
proposto da:
, (C.F. ) con domicilio eletto Parte_1 C.F._1 presso lo studio ELl'avv. PERRI ROSSELLA, che lo rappresenta e difende in forza di procura/mandato in atti
Ed Altri
parte ricorrente
nei confronti di
difeso dall'Avvocatura ELlo Stato Controparte_1 parte resistente
visto il provvedimento che ha disposto che l'udienza EL 17.4.2025 fosse sostituita dal deposito di note e documenti ai sensi ELl'art. 127-ter c.p.c. come modificato dal D. L.vo 149/22;
atteso che le parti nulla hanno osservato in merito alla trattazione scritta ELla suddetta udienza condividendo che il Giudice potesse anche pronunciare sentenza, al termine ELla discussione, dando lettura EL dispositivo e ELla concisa esposizione ELle ragioni di fatto e di diritto ELla decisione
considerato che le parti hanno discusso depositando le note di cui all'art. 127 ter c.p.c. con cui hanno insistito nelle proprie deduzioni, contrastato quelle avverse e richiamato le rispettive conclusioni;
Ritenuto che, la causa, all'esito ELla trattazione scritta ELla stessa, possa essere definita, all'esito ELla camera di consiglio, pronunciando ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente sentenza che, in luogo ELla lettura, viene depositata telematicamente.
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TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE XI CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Genova in composizione monocratica nella persona EL dott. Enzo Bucarelli, nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al N. 4803/2024 R. G.
promosso da:
- (cognome materno (identificata con Documento Nazionale di Parte_1 Pt_1
Identità IA (DNI) n. nata a [...] - PE) il 05.05.1965, re- Numer_1 sidente in Av. Alvarez Calderon n. 290 apto. 203-B, San Isidro, MA (PE);
- (cognome materno (identificata con Documento Nazionale Parte_2 Pt_1 di Identità IA (DNI) n. nata a [...] - PE) il Numer_2
01.10.1996 residente in [...]. Alvarez Calderon n. 290 apto. 203-B, San Isidro, MA (PE);
- (cognome materno (identificato con Documento Nazionale Parte_3 Pt_1 di Identità IA (DNI) n. nato a [...] - PE) il 01.11.1967, Numer_3 residente in 6909 Compton Valley CT Centreville VA n. 20121, RG (Stati Uniti d'America);
- (cognome materno ) (identificato con Persona_1 Per_2 [...]
n. nato a [...] - PE) il Controparte_2 P.IVA_1
10.10.1998, residente in 6909 Compton Valley CT Centreville VA n. 20121, RG (Stati Uniti
d'America);
- (cognome materno ) (identificata con Documento Nazionale di Parte_4 Per_2
Identità IA (DNI) n. nata a [...] - Stati Uniti d'America) il 27.02.2004, Numer_4 residente in 6909 Compton Valley CT Centreville VA n. 20121, RG (Stati Uniti d'America),
TUTTI rappresentati e difesi dall'Avv. Rossella Perri ( ) EL Foro di Roma ed C.F._2 elettivamen-te domiciliati presso il suo studio sito in Roma in Via Cincinnato n. 9, scala A - int. 16, giusta ELega in calce al presente atto, la quale dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cancelleria a mezzo fax al numero 06.23328385 ovvero all'indirizzo di PEC:
; Email_1
parte ricorrente
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nei confronti di
, in persona EL Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso Controparte_1
l'Avvocatura Distrettuale ELlo Stato in Genova, Via Brigate Partigiane n. 2, parte resistente costituita
e con l'intervento EL
PUBBLICO MINISTERO – intervenuto
avente ad oggetto: riconoscimento ELla cittadinanza italiana iure sanguinis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
PREMESSA DI FATTO
Con ricorso introduttivo promosso ex artt 281 decies, e 281 undecies c.p.c., gli odierni ricorrenti chiedevano il riconoscimento EL loro status di cittadini italiani iure sanguinis e, per l'effetto, che venisse ordinato al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere Controparte_1 alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
Deducevano di essere, ognuno per il proprio rapporto familiare, tutti discendenti di Per_3
nato in data [...] nel comune di OG (GE) emigrato all'estero in PE.
[...]
Nel dettaglio ricostruivano la linea genealogica, allegando specifica documentazione e in particolare certificati (o loro estratti) - muniti di apostille e traduzioni asseverate in lingua italiana - rilasciati da Autorità civili o religiose. In particolare, in relazione ad ogni avo e ascendente, nonché ai ricorrenti stessi, la difesa allegava i certificati (o estratti di essi) documentanti la nascita e/o il battesimo, il matrimonio e, per gli ascendenti defunti, la morte.
In forza di suddetta documentazione ELineavano la linea genealogica ELla famiglia, anche predisponendo un apposito albero genealogico, a cui sul punto integralmente si rinvia.
Nello specifico deducevano che:
il sig. nasceva in data 14.08.1864 nel comune di OG (GE) come Persona_3 comprovato dal relativo Atto di Battesimo, trascritto nei registi di battesimo anno 1864, rilasciato dalla Diocesi di S. Maria Assunta di OG (Cfr. doc. n. 1).
Il sig. emigrava in PE senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana (Cfr. Persona_3 doc. n. 2 ).
Il sig. contraeva matrimonio, nella città di MA (PE), con la sig.ra Persona_3 Parte_5 in data 18.04.1896 come indicato nel relativo Atto di matrimonio n. 73 rilasciato dal
[...]
Registro Nazionale di Identificazione e Stato Civile EL PE (Cfr doc. n. 3).
Per Dall'unione coniugale tra il sig. Batta e la sig.ra nasceva, nella Per_3 Parte_5 città di MA (Distratto di Miraflores - PE) in data 09.08.1905, la sig.ra Parte_6
(cognome ) come comprovato dall'Atto di nascita n. 253 rilasciato dal Registro C.F._3
Nazionale di Iden-tificazione e Stato Civile EL PE (Cfr doc. n. 4).
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In data 26.07.1926, la sig.ra (cognome materno contraeva matrimonio, Parte_6 Pt_5 nella città di MA (PE), con il sig. , come risulta dall'Atto di matrimonio n. 67 rila- Parte_3 sciato dal Registro Nazionale di Identificazione e Stato Civile EL PE (Cfr doc. n. 5).
Dall'unione coniugale tra la sig.ra (cognome materno e il sig. Pt_5 Parte_6 Pt_5 [...]
nasceva il sig. (cognome materno ) nella città di MA Pt_3 Persona_4 Per_3
(PE) come comprovato dall'Atto di Nascita n. 52 rilasciato dal Registro Naziona-le di Identificazione e Stato Civile EL PE (Cfr doc. n. 6).
In data 30.05.1967, il sig. (cognome materno ) contraeva Persona_4 Per_3 matrimonio con la sig.ra (cognome materno , nella città di MA Persona_5 Per_6
(Distretto di Miraflores - PE) come indicato dall'Atto di matrimonio n. 275 rilasciato dal Registro
Nazionale di Identificazione e Stato Civile EL PE (Cfr doc. n. 7).
Dall'unione coniugale tra il sig. (cognome materno ) e la sig.ra Persona_4 Per_3
(cognome materno nascevano i sig.ri Persona_5 Per_6 Parte_1
(cognome materno e (cognome materno , odierni Pt_1 Parte_3 Pt_1 ricorrenti.
In particolare, la sig.ra (cognome materno ), odierna Parte_1 Pt_1 ricorrente:
- è nata nella città di MA (Distretto di Miraflores - PE) in data 05.05.1965 come comprovato dall'Atto di Nascita n. 3458 rilasciato dal Registro Nazionale di Identificazione e Stato Civile EL
PE (Cfr doc. n. 8);
- Dalla relazione more uxorio intercorsa tra la sig.ra (cognome materno Parte_1 Per_7
[...
e il sig. , nasceva la sig.ra Persona_8 CP_3 Parte_2
(cognome materno , odierna ricorrente;
[...] Pt_1
- La sig.ra (cognome materno ), odierna ricorrente, Parte_2 Pt_1
è nata nella città di MA (Distretto di Santiago de Surco - PE) in data 01.10.1996, come comprovato dall'Atto di Nascita n. rilasciato dal Registro Nazionale di Identifica-zione e Num_5
Stato Civile EL PE (Cfr doc. n. 9).
Il sig. (cognome materno ), odierno ricorrente: Parte_3 Pt_1
- è nato nella città di MA (Distretto di Miraflores - PE) in data 01.11.1967 come comprovato dall'Atto di Nascita n. 4669 rilasciato dal Registro Nazionale di Identificazione e Stato Civile EL
PE (Cfr doc. n. 10);
- ha contratto matrimonio in data 07.09.1996 nella città di MA (Distretto di Santiago de Surco -
PE) con la sig.ra EL AR UD (cognome materno ) come comprovato Persona_9 Per_10 dall'Atto di Matrimonio n. 079796 rilasciato dal Registro Nazionale di Identificazione e Stato Civile EL PE (Cfr doc. n. 11);
- Da tale unione coniugale nascevano i sig.ri (cognome materno ) e Persona_1 Per_2
(cognome materno ), odierni ricorrenti; Parte_4 Per_2
- Il sig. (cognome materno ), odierno ricorrente, è nato nella Persona_1 Per_2 città di MA (Distretto di Santiago de Surco - PE) in data 10.10.1998, come comprovato dall'Atto
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di Nascita n. rilasciato dal Registro Nazionale di Identificazione e Stato Civile EL PE Numer_1
(Cfr doc. n. 12);
- La sig.ra (cognome materno ), odierna ricor-rente, è Parte_4 Per_2 nata nella città di AX (RG - Stati Uniti d'America) in data 27.02.2004, come comprovato dall'Atto di Nascita iscritto nell'Ufficio Consolare EL PE a Washington al n. 64787729 (Cfr doc. n.
13);
***
Il si è costituito in giudizio, chiedendo, nel merito di valutare la ricorrenza Controparte_1 dei presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento ELla domanda, chiedendo, comunque, in subordine, un'integrazione/acquisizione documentale ex artt. 210 (con ordine di esibizione) e/o 213 c.p.c. (con richiesta di informazioni alla P.A.) al fine di accertare l'assenza di cause di estinzione ELla cittadinanza italiana invocata, e insistendo, in caso di accoglimento EL ricorso, per la compensazione integrale ELle spese di giudizio.
Con nota di trattazione il ricorrente contestava le controdeduzioni di parte resistente e insisteva nell'accoglimento EL ricorso.
Il Pubblico Ministero, ritualmente avvisato, è intervenuto chiedendo l'accoglimento EL ricorso.
All'esito ELl'udienza di discussione ex art. 127 ter c.p.c., tenuto conto anche ELle note di trattazione depositate dalle parti costituite, la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
CONSIDERAZIONI DI DIRITTO
La competenza territoriale
Corretta è l'individuazione EL Giudice territorialmente competente.
La competenza territoriale “diffusa” (rispetto alla precedente “concentrata” presso il Tribunale di Roma (in applicazione ELla regola EL foro EL convenuto ) è stata disposta Controparte_1 dall'art. 1, comma 36 ELla Legge 26 novembre 2021, n. 206 (Delega al Governo per l'efficienza EL processo civile e per la revisione ELla disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa ELle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti ELle persone e ELle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata) che ha modificato i criteri di ripartizione ELla competenza per territorio.
Il comma 36 prevede, infatti, che “All'articolo 4, comma 5, EL decreto-legge 17 febbraio 2017, n.
13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento ELlo stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita EL padre, ELla madre
o ELl'avo cittadini italiani»”.
In relazione alla vigenza temporale il comma 37 prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a
36 EL presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore ELla presente legge”.
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Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza EL Tribunale si è spostata, dal Tribunale di Roma, al Tribunale EL Distretto di Corte d'Appello ove ha sede il comune di nascita ELl'avo capostipite.
Nell'ambito EL Tribunale distrettuale, risultano competenti le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini ELl'Unione europea con la legge 13 aprile 2017, n. 46 presso i tribunali ordinari EL luogo nel quale hanno sede le Corti d'Appello.
Dette Sezioni specializzate sono ora, infatti, competenti per territorio, in base all'art 4 comma 5 EL Decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 secondo cui “Le controversie di cui all'articolo 3, comma 2, sono assegnate secondo il criterio previsto dal comma 1, avendo riguardo al luogo in cui
l'attore ha la dimora. Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento ELlo stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita EL padre, ELla madre
o ELl'avo cittadini italiani.”
Nel caso di specie l'avo era nato, come visto in premessa, in Liguria, nel Comune di CAMOGLI
(GE) e da ciò discende la competenza di questo Tribunale, in composizione monocratica, sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale.
***
L'interesse ad agire
Ciò precisato deve procedersi a verificare la sussistenza ELl'interesse ad agire, in base al principio processuale sancito, anche, dall'articolo 100 c.p.c. che statuisce che “per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”
Deve, innanzitutto, rammentarsi che la Suprema Corte (trattando ELla competenza EL Tribunale ordinario sulle domande aventi ad oggetto l'accertamento ELlo status di cittadino in base alla riserva di legge contenuta nell'articolo 9 c.p.c.:) ha affermato che il diritto alla cittadinanza (che è un diritto soggettivo su cui si può pronunciare solo il Tribunale ordinario) è tutelabile immediatamente e incondizionatamente, indipendentemente da qualsiasi procedura amministrativa, tant'è che né la legge n. 91/1992, né i decreti applicativi ELla stessa, prevedono un obbligo da parte EL soggetto interessato di presentare previamente una domanda amministrativa per il riconoscimento ELl'acquisto ELla cittadinanza ex lege, né potrebbero farlo, in quanto ciò inciderebbe sulla possibilità da parte EL soggetto interessato di chiedere immediatamente e in qualsivoglia momento – trattandosi di diritto imprescrittibile - il riconoscimento ELla suddetta situazione in sede giurisdizionale.
Alla luce di ciò è stato escluso che la presentazione ELla domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione ELla domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento EL diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema a doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 EL 2008 che ha affermato che “non può ritenersi che la presentazione ELla domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione ELla domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento EL diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto ELla giurisdizione EL giudice ordinario”).
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In ossequio a tale principio la giurisprudenza di merito ha, più volte, statuito che sarebbe contrario al nostro ordinamento imporre al soggetto una scelta aprioristica sul mezzo da utilizzare per l'esercizio di un diritto soggettivo attinente a uno status ELla persona ed ha, quindi, affermato che: "La previsione di un apposito procedimento amministrativo disciplinato dal DPR n. 572/1993 non preclude la tutela davanti al giudice ordinario, essendo facoltà ELl'interessato richiedere una certificazione ELl'autorità amministrativa, ovvero una pronuncia EL giudice ordinario che accerti il proprio status di cittadino, e che la legge n. 91/92 sulla cittadinanza, EL quale il citato d.p.r. è attuativo, non impone affatto all'interessato una preventiva richiesta alla competente autorità consolare al fine EL riconoscimento ELla condizione di cittadino (cfr.
Tribunale Ordinario di Roma, Sez. XVIII Civile, ordinanza EL 02.11.2018, nonchè EL 23.10.2019).
Sul punto bisogna, inoltre, rammentare che, ai sensi ELl'art. 2 ELla Legge n. 241 EL 7.08.1990, qualsiasi procedimento amministrativo deve essere concluso entro termini determinati e certi, e anche la mera incertezza in ordine alla sua definizione e/o il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato (nel caso di specie quello riguardante l'interesse a ottenere il riconoscimento ELlo status civitatis italiano iure sanguinis), comporta una implicita e concreta lesione ELlo stesso integrando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
In materia di riconoscimento di cittadinanza il termine per la conclusione EL procedimento amministrativo è stabilito, dall'art. 3 EL D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto ELla cittadinanza italiana) in 730 giorni.
Nel dettaglio, in base all'art. 14 D.Lgs. 300/1999, richiamato dal D.P.R. 398/2001, il riconoscimento e la tutela ELlo status civitatis incombe sul , che, con Controparte_1 circolare n. K.28/1 ELl'8 aprile 1991, ha previsto che i discendenti di cittadini italiani emigrati all'estero possano richiedere il riconoscimento ELla cittadinanza italiana presso le Autorità Consolari EL paese straniero di residenza, sulla scorta ELla documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano.
Il termine di cui sopra è stato confermato con il D.P.C.M. EL 17 gennaio 2014 n. 33 che ribadisce che la durata massima EL procedimento amministrativo per l'accertamento EL possesso ELla cittadinanza italiana iure sanguinis, da parte degli Uffici Consolari, è pari a 730 giorni.
In estrema sintesi le procedure di riconoscimento ELla cittadinanza italiana iure sanguinis o di revoca ELlo status civitatis italiano sono le seguenti:
- per i soggetti residenti all'estero (come nel caso in esame), sono di competenza ELl'Autorità consolare, in relazione al luogo di residenza ELl'interessato, ai sensi ELl'art. 9 EL D.P.R n. 200 EL 05.01.1967;
- per i richiedenti che risiedano in Italia, l'eventuale possesso ELlo status civitatis italiano deve essere certificato, mediante attestazione, dal Sindaco EL Comune italiano di residenza.
In entrambi i casi, la procedura si conclude con la certificazione di cittadinanza, rilasciata secondo le disposizioni ELl'art. 16, comma 9, EL D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, senza adozione di alcun provvedimento da parte EL , al quale è attribuita Controparte_1 esclusivamente l'attività di indirizzo, coordinamento e vigilanza sull'esatta applicazione ELle norme concernenti l'acquisto, la perdita o il riacquisto ELla cittadinanza.
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In relazione alla competenza amministrativa EL deve osservarsi che lo Controparte_1 stesso è specificatamente competente nell'ambito ELla procedura finalizzata all'emanazione di un decreto, da adottarsi ai sensi degli artt. 7 e 8 ELla legge 5 febbraio 1992, n. 91 per l'attribuzione ELla cittadinanza nei confronti ELlo straniero che sia divenuto coniuge di un cittadino italiano e non ha un ruolo diretto nella procedura amministrativa per il riconoscimento EL diritto soggettivo ELla cittadinanza per discendenza (pur restando, in questa sede giudiziaria, il contraddittore principale).
Deve rammentarsi che la giurisprudenza (tribunale di Roma Ordinanza 23/4/2020) ha affermato che “il decorso EL termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità ELla domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative EL diritto di azione”.
Il principio invero è stato reiteratamente ribadito dalla Giurisprudenza secondo cui “deve ritenersi che, con riferimento alla disposizione ELl'art.3 EL D.P.R. EL 18 aprile 1994, n. 362, il decorso EL termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità ELla domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio EL diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost., esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo” [cfr. sentenza Tribunale di Roma 14/02/2022; in senso conforme il costante orientamento EL Tribunale di Roma, ex multis sentenze EL 12/04/2022, EL 31/01/2022, EL 14/12/2021, EL 23/04/2020, quest'ultima pubblicata sulla banca dati De Jure).
Ciò è la conseguenza EL fatto che, secondo la Cassazione, il diritto soggettivo alla cittadinanza costituisce uno status permanente ed imprescrittibile (cfr. Cass. n. 6205/2014, Cass. N.
20870/2011; Cass. n. 18089/2009) e l'incertezza in ordine alla definizione ELla richiesta di riconoscimento ELlo status civitatis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione ELl'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento EL diritto soggettivo, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale [cfr. il costante orientamento EL Tribunale di Roma, ex multis sentenze EL
11.01.2012, 28.06.2016, 08.03.2017, 24/02/2017, 11/07/2018, 17/04/2018, 15/11/2018, 3/07/2019,
12839/2018, 29/01/2019, 12/06/2019 - Il Tribunale di Roma ha inoltre equiparato le azioni di stato di cui agli artt. 237 c.c. a quelle di accertamento ELla cittadinanza, concludendo nel senso di riconoscere anche per queste ultime la sussistenza ELl'interesse ad agire quando si tratti di accertare una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (cfr. Trib. Roma
28/10/2016).
La giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, affermato che, nelle azioni di mero accertamento,
“l'interesse ad agire (...) consiste nella rimozione ELla situazione di incertezza che senza l'intervento EL giudice non potrebbe essere eliminata: il pregiudizio deve essere concreto ed attuale, anche sopravvenuto all'atto impugnato, ma non deve necessariamente implicare la lesione di un diritto (…); è sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti;
in tal caso la rimozione di
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tale incertezza rappresenta un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento EL giudice (…)” (Cass., 20.1.2010, n. 919).
***
Se, pertanto, deve escludersi qualsiasi pregiudizialità amministrativa rispetto al ricorso alla tutela giudiziaria, resta comunque da valutare, in base ai generali principi processuali regolanti il procedimento contenzioso (non si verte, infatti, in una ipotesi di volontaria giurisdizione) la sussistenza, o meno, di un concreto ed attuale interesse ad agire in capo a parte ricorrente, definendo, quindi, quali siano i parametri per valutare la sussistenza o meno di detto interesse.
Deve, peraltro, evidenziarsi che l'assenza di interesse ad agire è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado EL giudizio, in quanto tale interesse costituisce un requisito per la trattazione EL merito ELla domanda al fine di evitare un'inutile attività processuale.
Deve anche aggiungersi che, in linea generale, la sua esistenza può anche sopravvenire in corso di causa, purché sia presente al momento ELla decisione.
Per farlo è opportuno procedere alla disamina ELle situazioni di fatto maggiormente ricorrenti.
1) L'interesse di agire è senza dubbio sussistente qualora la domanda amministrativa, volta al riconoscimento ELlo status di cittadino, sia stata rigettata dall'amministrazione competente a seguito ELl'esperimento EL relativo procedimento amministrativo. In questi casi, infatti, sussiste certamente l'interesse a provocare un sindacato giurisdizionale avente ad oggetto alla correttezza ELl'operato ELl'amministrazione interpellata e quindi, in sostanza, l'accertamento giudiziario ELlo status di cittadino che si assume essere stato ingiustamente non riconosciuto.
2) Allo stesso modo l'interesse ad agire sussiste qualora l'amministrazione non si sia espressa, ricevuta l'istanza di riconoscimento, nei termini normativamente previsti. In tal caso il cittadino è certamente legittimato a ricorrere all'autorità giudiziaria per far valere il proprio diritto leso dall'inerzia ELl'organo amministrativo.
3) Parimenti sussistente l'interesse ad agire nel caso in cui la domanda non sia stata nemmeno presentata in quanto, per prassi costante e legislativamente supportata, sarebbe comunque stata rigettata dal Consolato competente.
Questa è, innanzitutto, l'ipotesi per la quale i continuano a negare il Parte_7 riconoscimento ELla cittadinanza ai figli (e loro conseguenti discendenti) generati da donna cittadina italiana la quale abbia perso, prima EL 1° gennaio 1948, la cittadinanza italiana per aver acquisito iure matrimonii (e senza concorso di volontà propria) la cittadinanza EL marito, ovvero che non ha potuto trasmettere, sempre prima di tale data, la cittadinanza italiana alla propria prole. In tali ipotesi, infatti, le amministrazioni competenti dichiarano, anche nelle comunicazioni ufficiali, che tali donne, e soprattutto, per l'effetto, i loro discendenti, non hanno diritto alla cittadinanza italiana.
Il legislatore, infatti, non ha ancora recepito i principi giurisprudenziali dettati dalle
Sezioni Unite (più analiticamente riportate nei paragrafi successivi a cui si rinvia) e ha così precluso, in caso di trasmissione ELla cittadinanza (anche) per via materna prima EL 1948, il riconoscimento ELla cittadinanza da parte degli organi amministrativi deputati. La Corte ha, come visto, evidenziato l'esistenza di un cosiddetto “doppio binario” in sede amministrativa e giurisdizionale per la tutela EL diritto al riconoscimento ELla cittadinanza.
Ha, infatti, precisato che la richiesta in via amministrativa incontra i vincoli procedimentali posti dalla normativa tutt'ora vigente e rappresentati in primo luogo dalla necessità di
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acquisire la richiamata dichiarazione ELla donna volta al riacquisto ELla cittadinanza italiana. Inoltre, pur sussistendo la suddetta dichiarazione, l'art. 15 ELla legge 91/1992 impedisce che, in assenza di una riforma legislativa, possa farsi luogo, in sede amministrativa, alla diretta applicazione dei principi introdotti dalla sentenza n. 4466/2009, disponendo tale norma che: “L'acquisto o il riacquisto ELla cittadinanza ha effetto…dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalità richieste”. In forza di tale dettato normativo, in sede amministrativa la dichiarazione volta al riacquisto ELla cittadinanza può dunque produrre effetti solo per il futuro, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui venga effettuata, restando esclusa la possibilità, pacifica ed ammessa invece in sede giurisdizionale, che la sua efficacia possa retroagire fino alla data di entrata in vigore ELla Costituzione, in conformità a quanto sancito dalle
Sezioni Unite ELla Cassazione. Si evidenzia, inoltre, che il richiamato limite di cui all'art. 15 ELla legge 91/1992, mentre permette, sulla base ELla ricordata dichiarazione, il riacquisto ELla cittadinanza ex nunc alla donna che l'aveva perduta in base all'art. 10, comma 3, ELla legge 555/1912, consente l'acquisto ELla cittadinanza italiana a decorrere dalla stessa data, per comunicazione di diritto ai sensi ELl'art. 14 ELla legge 91/1992, solo ai figli ancora minori. Anche in questo caso la sussistenza ELl'interesse ad agire appare evidente.
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Situazioni diverse sono, invece, quelle in cui non sussiste una contestazione, né preventiva, né successiva, né espressa né tacita, da parte ELl'amministrazione in relazione al riconoscimento ELlo status di cittadino italiano.
Si tratta dei casi in cui i ricorrenti, ove avessero presentato idonea e completa documentazione all'Autorità amministrativa (il Consolato territorialmente competente) avrebbero, ragionevolmente, potuto ottenere il riconoscimento ELla cittadinanza iure sanguinis.
4) Il caso di trasmissione per via esclusivamente maschile/paterna, ovvero per via femminile/materna ma successiva al primo gennaio 1948, dal momento che, astrattamente e normativamente, nulla osta al riconoscimento, per via amministrativa, ELla cittadinanza, l'interesse ad agire non può ritenersi implicitamente e automaticamente sussistente, soprattutto se la parte resistente, costituendosi, non abbia contestato l'astratto fondamento ELla domanda (e non abbia, dunque, giudizialmente avversato la stessa) limitandosi solo a chiedere e invitare il Tribunale a esaminare la documentazione prodotta per accertarne la completezza, esaustività e regolarità.
5) Ulteriore ipotesi è quella (invero tutt'altro che infrequente) riguardante i casi in cui gli interessati, anche e soprattutto nei casi di cui al precedente punto 4), asseriscono di non aver potuto depositare alcuna domanda di riconoscimento, per via di gravi e talvolta cronici ritardi nella gestione e definizione di detti procedimenti da parte di alcuni italiani. Parte_7
In relazione a tale ultima ipotesi la giurisprudenza di merito (Tribunale di Firenze
Ordinanza ELl'11 maggio 2023 n. 2982/2023) ha affermato, quantomeno limitatamente ai Consolati italiani siti in Brasile, Argentina e Venezuela, la sussistenza ELl'interesse ad agire anche in assenza di prova EL tentativo di prenotazione EL turno per la presentazione ELl'istanza: “essendovi prova, derivante dal notorio, che presso i consolati - quantomeno in Brasile Argentina e Venezuela-, le liste di attesa per il primo esame ELla domanda di
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cittadinanza superano anche i 10 anni. Sussiste quindi l'interesse ad agire, costituito dalla oggettiva situazione di incertezza derivante dal mancato esame ELla domanda nei termini previsti per legge, per il fatto strutturale e generalizzato che gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento EL diritto.
Una simile conclusione non è, tuttavia, nella sua assolutezza, condivisibile, perlomeno se pretenda di superare qualsivoglia adempimento ELl'onere probatorio gravante sul ricorrente, ritenendo, di fatti, l'interesse ad agire in re ipsa sussistente, nel caso in cui il ricorrente provenga da specifici Stati e in primis da Brasile, Argentina e
Venezuela.
Non possono infatti, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale fiorentino, ritenersi integrati i presupposti per ritenere processualmente sussistente il “fatto notorio”, con conseguente esonero ELl'applicazione EL principio generale ELl'onere ELla prova
(gravante sul ricorrente in relazione alla dimostrazione ELla sussistenza EL proprio interesse ad agire).
In linea generale, infatti “dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento ELla cittadinanza italiana, poiché il riconoscimento ELlo status civitatis incombe sul e i ricorrenti avrebbero dovuto chiedere il Controparte_1 rilascio EL relativo certificato o comunque il riconoscimento ELlo status all'autorità consolare presso il Paese di residenza, nella specie l'Argentina, sulla scorta ELla documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
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Così ELineate le ipotesi maggiormente ricorrenti, deve procedersi – tenendo conto ELle deduzioni, sul punto, di parte ricorrente ed anche a prescindere dalle eccezioni di parte resistente - alla valutazione ELl'interesse ad agire nel caso oggetto EL presente giudizio.
Nel caso in esame, si verte nell'ipotesi sub 3) di trasmissione avvenuta per via materna ante primo gennaio 1948 - data di entrata in vigore ELla Costituzione – (tramite la figlia EL capostipite sig.ra ) e dunque l'Autorità amministrativa (il Consolato territorialmente Parte_6 competente) non avrebbe, stante il perdurante divieto legislativo, riconosciuto la cittadinanza, ottenibile, dunque, solo per via giurisdizionale.
L'interesse ad agire è, pertanto, come detto, evidentemente sussistente.
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La domanda di riconoscimento ELla cittadinanza italiana
Passando al merito ELla controversia parte ricorrente chiede il riconoscimento ELla cittadinanza iure sanguinis, per essere discendenti di un cittadino italiano per nascita ex art. 1, lett
a) ELla Legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Deve, innanzitutto, rammentarsi che, in base al c.d. principio di effettività (indiscusso nel diritto internazionale) spetta a ciascuno Stato determinare le condizioni che una persona deve soddisfare per essere considerata investita ELla sua cittadinanza (v. Cass. Sez. 1 n. 9377-11 citata dalla stessa corte territoriale, ma v. pure, in ambito unionale, C. giust. 19-10-2004, Zhu).
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Ciò è stato specificatamente chiarito dalle Sezioni Unite ELla Cassazione nelle due sentenze EL 24.8.2022, la n. 25317 e la n. 25318 (le c.d. sentenze gemelle sulla grande naturalizzazione brasiliana EL 1889) che hanno affermato che il principio di effettività ELinea, in modo negativo, il confine ELla libertà degli Stati di accordare l'acquisto ELla cittadinanza a chi non presenti alcun vero punto di collegamento con l'insieme di rapporti nei quali si esprime la cittadinanza effettiva (o sostanziale) con la specificazione che il nesso di cittadinanza non può mai esser fondato su una fictio, implicando l'esistenza di un vincolo reale tra lo Stato e l'individuo.
In questo senso certamente non può considerarsi una mera fictio il vincolo di sangue.
In questo senso la Corte ha chiarito che il principio di effettività viene - di norma - richiamato per inibire le c.d. decadenze arbitrarie ELla cittadinanza ove permangano comunque vincoli reali tra l'individuo e la realtà EL proprio paese (cfr. C. giust. 2-3-2010, , causa C-135/08, in Per_11 relazione alle conseguenze ELla determinazione ELle modalità di acquisto e perdita ELla cittadinanza su situazioni coinvolgenti cittadini comunitari, come tali ricadenti nell'ambito EL diritto ELla UE); ovvero per contenere gli effetti di possibili previsioni di diritto interno che, in modo discrezionale (come nel diritto EL Paesi Bassi) contemplino casi di perdita ELla cittadinanza per i discendenti al venir meno di criteri di collegamento tra la persona e lo Stato.
Deve peraltro rammentarsi che le ipotesi (previste dalle singole legislazioni) di decadenze e perdite ELla cittadinanza sono e restano comunque teoricamente ammissibili, anche perché rispondenti a un significato più completo EL concetto di cittadinanza, incentrato su una trama di rapporti concreti tra una persona e una comunità e per questo ritenute non incompatibili col diritto ELl'Unione, purché nel rispetto dei limiti di proporzionalità e purché sia escluso il rischio di apolidia (v. C. giust. 12-3-2019, Tjebbes, causa C-221/17).
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I principi generali regolatori la materia
Ciò precisato deve affermarsi che la cittadinanza è una qualità (uno status), attribuita dalla legge, che indica l'appartenenza di un soggetto a uno Stato ed a essa corrisponde un patrimonio variabile di diritti e doveri di matrice pubblica e costituzionale.
Sul punto la Corte di cassazione (nelle due già richiamate sentenze gemelle EL 24.8.2022, la n.
25317 e la n. 25318) ha sottolineato che l'ordinamento giuridico italiano “mantiene per tradizione un approccio conservatore, senza alterazioni sostanziali rispetto al prevalente criterio di acquisizione ELla cittadinanza iure sanguinis, praticamente immutato fin dal cod. civ. EL 1865 secondo un impianto ereditato prima dalla l. n. 555 EL 1912 e poi dalla attuale l. n. 91 EL 1992.
L'acquisto fondamentale è a titolo originario per nascita.
Fino al 1992 ciò equivaleva a dire che è cittadino italiano chi sia figlio di padre cittadino, oppure, quando il padre è ignoto (o apolide), chi sia figlio di madre cittadina.
Una tale formula ha nella sostanza caratterizzato le leggi nazionali nell'arco EL divenire storico che qui rileva: artt. 4 e 7 EL cod. civ. EL 1865, art. 1 ELla l. n. 555 EL 1912.
Il quadro è mutato solo con la legge n. 91 EL 1992, frutto di una sopravvenuta maturazione costituzionale, ma semplicemente nel senso che è cittadino per nascita – oggi – chi sia figlio di padre o di madre cittadini, ovvero chi sia nato nel territorio ELla Repubblica se entrambi i genitori
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sono ignoti o apolidi (o se non segua la loro cittadinanza in base alla legge ELlo Stato di appartenenza).
Guardando alle prime manifestazioni ELla volontà legislativa esternata dalla legislazione precostituzionale, non è dubitabile che il legislatore italiano si sia espresso in termini di sostanziale continuità di scopo e di intenti;
ed è infatti comunemente accettata l'opinione che vede nella l. n. 555 EL 1912 un semplice punto di perfezionamento ELla disciplina già insita nelcodice civile EL 1865.
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La normativa di riferimento
Antecedentemente all'entrata in vigore ELla Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (“Nuove norme sulla cittadinanza”), la disciplina normativa che definiva il riconoscimento ELla cittadinanza italiana era stata regolata, nel Regno di Sardegna, dal codice civile EL 1837 (Codice Albertino), quindi dal
Codice Civile EL Regno D'Italia EL 25.06.1865 entrato in vigore il 1° gennaio 1866 (codice abrogato EL 1865);
Successivamente, in considerazione EL fenomeno ELla migrazione ELla fine EL secolo XIX, la disciplina veniva trasfusa – come era prassi fare – in apposite leggi e segnatamente prima nella legge sulle migrazioni EL 31 gennaio 1901 n. 23, poi nella legge 17 maggio 1906 n.217. e infine nella legge n. 555 EL 13 giugno 1912 tutte in linea di assoluta continuità normativa.
L'impianto ELla disciplina ELla cittadinanza si è sempre fondato, come detto, sulla trasmissione jure sanguinis.
In particolare, all'art. 19 EL Codice Albertino si dichiarava testualmente: “il figlio nato in [...] padre godente tuttora ne' Regni Stati de' diritti civili inerenti alla qualità di suddito è pure suddito, e ne gode tutti i diritti”.
Da ciò deriva che i figli dei cittadini EL Regno di Sardegna (cosiddetti regnicoli) nati all'estero mantenevano la cittadinanza regnicola.
La circostanza ELla trasmissione jus sanguinis ELla cittadinanza veniva altresì riaffermata dall'art. 4 EL Codice Civile EL 1865 “E' cittadino il figlio di padre cittadino”.
Considerato inoltre che il è subentrato, in qualità di Stato successore, al CP_4 [...]
, quale Stato predecessore, tutti i cittadini appartenenti al Regno di Sardegna CP_5 hanno alla data EL 17 marzo 1861 (Unità d'Italia) acquisito automaticamente la cittadinanza italiana anche in base ai principi di diritto internazionale consuetudinario (oggetto di successiva codificazione contenuta nell'art. 21 ELla risoluzione 63/118 adottata dall' Assemblea Generale ELle Nazioni Unite l' 11 dicembre 2008 “lo Stato successore deve attribuire la propria nazionalità a tutte le persone che, alla data ELla successione degli Stati, possedevano la nazionalità ELlo Stato predecessore”)
Coloro che erano nati nell'allora , dunque prima ELl'unificazione d'Italia, Controparte_5 furono, dopo l'unificazione considerati automaticamente cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte EL
, non avessero perso la cittadinanza sabauda anche acquisendo una CP_4 cittadinanza straniera.
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Un tale principio risulta confermato anche EL nella pubblicazione “La Controparte_1
Cittadinanza Italiana – La Normativa, Le Procedure, Le Circolari” dove alla pagina 9 viene espressamente riportato …“Può capitare, poi, che l'ascendente dante causa, sia emigrato dall'Italia antecedentemente alla costituzione ELl'unità d'Italia, con passaporto di uno Stato preunitario. Tale circostanza può ritenersi non ostativa al riconoscimento ELla cittadinanza italiana. Infatti, il Codice Civile EL 1865, che regolava la materia ELla cittadinanza antecedentemente alla legge 13.6.1912, n. 555, non escludeva dal possesso ELla cittadinanza italiana i soggetti emigrati prima ELla costituzione EL . Tuttavia, è da sottolineare CP_4 che i nati prima EL 1861 ed emigrati in uno Stato estero possono essere considerati cittadini italiani soltanto dal momento in cui lo Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte EL . Se, invece, al momento ELl'eventuale naturalizzazione straniera, o alla CP_4 data EL loro decesso, lo Stato preunitario di appartenenza non fosse stato ancora inglobato nel
Regno , costoro devono considerarsi non aver mai conseguito la cittadinanza italiana...”. CP_4
Tali concetti devono quindi ritenersi consolidati trovando il loro presupposto, come visto, nei principi EL Codice Albertino EL 1837 e EL Codice Civile EL Regno d'Italia EL 1865 e traendo, inoltre, la loro conferma dalla circostanza che l'art. 11 EL Codice Civile EL 1865, che regolava i casi di perdita di cittadinanza, non escludeva dal possesso ELla cittadinanza italiana i soggetti emigrati prima ELla costituzione EL . CP_4
All'opposto, se l'avo emigrato si fosse naturalizzato straniero o fosse deceduto prima EL 17 marzo EL 1861, lo stesso non avrebbe mai potuto trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti non avendola mai posseduta nemmeno lui;
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Come detto, tutte le normative succedutesi nel tempo si fondavano sul principio ELla trasmissione iure sanguinis ELla cittadinanza italiana, ma solo per via paterna.
L'art. 1 ELla Legge n. 555 EL 13 giugno 1912 ha confermato, infatti, come titolo principale e originario, di acquisizione ELla cittadinanza italiana, la trasmissione iure sanguinis solo per via paterna.
Detta norma è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale con la sentenza EL 9 febbraio 1983, n. 30 nella parte in cui “non prevede che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina”, riconducendo ai valori costituzionali la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, così consentendo la possibilità di acquisto ELla cittadinanza italiana per linea materna.
Invero, in precedenza, la medesima Corte Costituzionale- con la Sentenza n. 87 EL 9 aprile 1975
– aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli art. 3 e 29 Cost., l'art. 10 L. 555/1912 nella parte in cui “prevedeva la perdita ELla cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà ELla donna che si sposava con cittadino straniero”.
In particolare:
Con la sentenza n.87 EL 1975, la Corte, dichiarando la illegittimità costituzionale ELla L. n. 555 EL 1912, art. 10, comma 3, ha ritenuto tale disciplina discriminatoria ELl'uguaglianza tra uomo e donna e violativa non solo ELl'art. 3 Cost., ma anche EL principio di uguaglianza dei coniugi e ELl'unità familiare di cui all'art. 29 Cost., potendo indurre la donna, per non perdere il proprio stato di cittadina, "a non compiere l'atto giuridico EL matrimonio o a sciogliere questo una
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volta compiuto", prevedendo la stessa norma, sul punto non dichiarata illegittima, il riacquisto ELla cittadinanza per il successivo scioglimento EL vincolo coniugale, la cui permanenza era il presupposto giuridico EL perdurare ELla perdita ELlo stato di cittadina, anche nel precedente regime.
Con la sentenza n.30 EL 1983, dichiarando l'illegittimità ELl'art.1 n.1 ELla L.555/1912, la Corte ha affermato che la norma, infatti, con il prevedere l'acquisto originario, da parte EL figlio, soltanto ELla cittadinanza EL padre, ledeva da più punti di vista la posizione giuridica ELla madre nei suoi rapporti con lo Stato e con la famiglia. In particolare, ha spiegato che non può contestarsi l'interesse, giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini, e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere ELla tutela collegata a tale appartenenza. Ha anche aggiunto che la disciplina di cui all'art. 1 ELla suddetta legge lede la posizione ELla madre nella famiglia, se si considera la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici EL nostro tempo.
Sulla base di dette pronunce, recepite dalla nuova legge sulla cittadinanza, è stato, pertanto, stabilito il diritto ELla moglie a mantenere la cittadinanza italiana anche in caso di matrimonio con cittadino straniero, e il diritto EL figlio di acquisire la cittadinanza ELla madre
In relazione agli ambiti applicativi di dette pronunce si formarono due orientamenti giurisprudenziali.
Secondo un primo orientamento gli effetti (“favorevoli”) ELle due sentenze si potevano produrre solo a decorrere dalla data di entrata in vigore ELla Costituzione;
secondo altro opposto orientamento nessun limite temporale poteva essere fissato dalla approvazione ELla Carta costituzionale.
La Corte di Cassazione, con pronunce a Sezioni Unite n.4466 e 4467 EL 2009, ha riconosciuto, come già accennato, che anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore ELla
Costituzione deve ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente e imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdurasse anche dopo l'entrata in vigore ELla Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
Le sentenze, pur condividendo il principio EL primo orientamento ELl'incostituzionalità sopravvenuta - secondo il quale le norme precostituzionali producono effetto soltanto sulle situazioni non ancora esaurite alla data EL 1.1.1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore ELla Costituzione - ha affermato, appunto, che il diritto di cittadinanza in quanto status permanente ed imprescrittibile (fatta salva l'estinzione per effetto ELla rinuncia ELl'avente diritto) è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte ELl'ascendente o EL genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante, anche dopo l'entrata in vigore ELla Costituzione, ELl'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
Nello specifico le Sezioni Unite hanno affermato che “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato può perdersi solo per rinuncia, così anche nella legislazione previgente (art. 8 n. 2
L. 555/1912) (….) Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto ELla condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale ELla persona, con carattere di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in
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ogni tempo e di regola non definibile come definito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto con sentenza passata in giudicato”.
Ed ancora che “la titolarità ELla cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi ELla L. n. 151 EL 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al
1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà ELla titolare ELla cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, ELla norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio ELla parità dei sessi e ELla eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore ELla L. n. 555 EL 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore ELla Costituzione, la trasmissione a lui ELlo stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
Le norme precostituzionali, riconosciute illegittime dalle sentenze di cui sopra sono, pertanto, inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione ELle persone per il loro sesso o la preminenza EL marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
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Nel 1992 il legislatore ha abrogato la legge EL 1912, riscrivendo l'intera normativa con la Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (“Nuove norme sulla cittadinanza”).
L'art. 1 prevede che sia «cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini […]».
Tale disposizione (confermando un principio già sancito dall'art. 1 ELla previgente Legge 15 giugno 1912, n. 555 e corretto dall'intervento ELla sentenza costituzionale EL 9 febbraio 1983, n.
30), riconosce la cittadinanza iure sanguinis (ossia per nascita) in favore dei discendenti in linea retta di cittadini italiani, di sesso maschile o femminile, anche emigrati all'estero ( ovvero chi sia nato nel territorio ELla Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi o se non segua la loro cittadinanza in base alla legge ELlo Stato di appartenenza)-
Come affermato dalla Cassazione nelle “sentenze gemelle” EL 2022, “il peso ELla scelta ispirata ai legami di sangue (per l'appunto iure sanguinis), rispetto ad altri indici di legame tra la persona e il territorio (iure loci o, come anche si dice, iure soli, più o meno temperati da requisiti e condizioni aggiunte), ha giustificato (e tuttora in parte giustifica, nella legge n. 91 EL 1992) una decisa restrizione ELle possibilità di acquisto ELla cittadinanza di chi non vanti ascendenti italiani, ma anche una altrettanto decisa restrizione ELle possibilità di ravvisare fattispecie estintive ELla cittadinanza degli italiani all'estero.
È un fatto assolutamente ovvio, da quest'ultimo punto di vista, che l'istituto ELla perdita ELla cittadinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da decisioni attuate in un ambito ordinamentale straniero.
Proprio da ciò è originato il riconoscimento dei fenomeni di doppia cittadinanza, d'altronde armonici con lo sviluppo e l'evoluzione EL diritto internazionale. Fenomeni dei quali l'ordinamento attuale (con la citata l. n. 91 EL 1992) tende semmai a risolvere le ipotetiche conseguenti situazioni di conflitto.
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Peraltro la Cassazione ha rammentato che “ELla rilevanza di tali fenomeni di doppia cittadinanza abbia dato atto pure (e finanche all'epoca) la tanto evocata sentenza ELla Corte di cassazione di Napoli EL 1907.
La possibilità di aversi nel tempo “una duplice nazionalità” venne già allora considerata una
“conseguenza inevitabile (..) EL concetto ELla sovranità, che include necessariamente le note di autonomia ed indipendenza di ciascuna di esse nel proprio territorio”.
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I principi processuali sull'onere ELla prova
L'onere ELla prova di chi richiede il riconoscimento ELla cittadinanza italiana è, pertanto, incentrato sulla dimostrazione ELla linea – continua - di trasmissione, restando fatta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (conformemente a Cass. Sez. U n. 4466-09).
Ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, in base ai principi di ripartizione ELl'onere ELla prova, spetta a lui dimostrare, soltanto, di essere (appunto) discendente di un cittadino italiano;
incombe, viceversa, sulla controparte statale, che ne abbia fatto specifica eccezione, la prova ELl'evento interruttivo ELla linea di trasmissione.
Come sinteticamente spiegato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nel 2022:
La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario.
Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile.
Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova ELla fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano.
Donde la prova è nella linea di trasmissione.
Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09).
Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano; mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova ELl'evento interruttivo ELla linea di trasmissione.
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Il caso in esame
Con la produzione dei certificati di nascita, matrimonio e morte di tutti gli avi e ascendenti, parte ricorrente ha adempiuto all'onere probatorio su di lei gravante comprovando la diretta discendenza dei ricorrenti dall'avo cittadino italiano emigrato in terra straniera.
Ha, infatti, documentato, con le allegazioni dei certificati e/o estratti di nascita, battesimo, matrimonio, morte, che i ricorrenti discendono tutti, tramite plurime linee di trasmissione, da
[...]
, capostipite emigrato in PE. Persona_12
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Alla luce ELla documentazione prodotta, pertanto, parte ricorrente ha comprovato la continuità ELla linea di discendenza e, quindi, di trasmissione iure sanguinis ELla cittadinanza italiana come sopra richiamata nella premessa ELla presente decisione.
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Parte resistente, dal canto suo, non ha contestato la ricostruzione genealogica di cui sopra e dunque la linea continua di trasmissione, essendosi limitata ad invitare il Tribunale a controllarla, anche con riferimento alla documentazione probatoria prodotta, limitandosi a chiedere, in caso di accoglimento ELla domanda, di compensare le spese di giudizio.
Invero parte resistente ha anche chiesto di procedere ad effettuare una integrazione istruttoria ex artt. 210 e/o 213 c.p.c., ordinando a parte ricorrente di esibire documentazione ulteriore (o chiedendone comunque al giudice l'acquisizione agli atti).
L'Avvocatura ELlo Stato ha chiesto, infatti, l'acquisizione ELl'estratto di leva (ovvero il documento equipollente nell'ordinamento estero) di tutti gli ascendenti (maschi) degli odierni ricorrenti (come pure degli odierni ricorrenti, in tanto in quanto nati entro l'abrogazione, per effetto ELla legge n. 92/1991, ELla l. n. 555/1912) e ELl'estratto contributivo (ovvero il documento equipollente nell'ordinamento estero) degli ascendenti degli odierni ricorrenti (come pure degli odierni ricorrenti, in tanto in quanto nati entro l'abrogazione, per effetto ELla l.. n. 92/1991, ELla l.
n. 555/1912);
A supporto ELla richiesta ha evidenziato la documentazione sollecitata assumeva rilievo alla luce EL dato normativo per il quale la prestazione EL servizio militare per paese estero si qualificava come ragione di perdita ELla cittadinanza italiana (ex art. 11 CC 1865 ed ex art. 8 l. n.
555/1912) al pari che per la assunzione di impieghi pubblici (da intendersi come incarichi alle dipendenze EL Governo estero, come chiarito dalla pronuncia ELla Cassazione a Sezioni Unite EL 2022 sulla grande naturalizzazione brasiliana).
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Prima di valutare l'ammissibilità ELla richiesta deve richiamarsi l'evoluzione normativa sul punto perdita e/o decadenza ELla cittadinanza italiana per un pubblico impiego o per aver svolto servizio militare all'estero.
L'Art. 11 EL Codice civile 1865 disponeva che: “La cittadinanza si perde … da colui che, senza permissione EL governo, abbia accettato impiego da un governo estero, o sia entrato al servizio militare di potenza estera”. Detta norma è stata successivamente abrogata dall'art. 35 ELla Legge 31 gennaio 1901, n. 23.
L'Art. 8 ELla legge 555/1912 disponeva che “Perde la cittadinanza … chi, avendo accettato impiego da un Governo estero od essendo entrato al servizio militare di potenza estera, vi persista nonostante l'intimazione EL Governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l'impiego o il servizio”;
L'Art. 12 Legge 91/1992 sancisce che “Il cittadino italiano perde la cittadinanza se, avendo accettato un impiego pubblico od una carica pubblica da uno Stato ovvero prestando servizio militare per uno Stato estero, non ottempera, nel termine fissato, all'intimazione che il
Governo italiano può rivolgergli di abbandonare l'impiego, la carica o il servizio militare.”
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Deve aggiungersi che sul punto la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (n.25318/2022) ha rilevato che la ratio ELla norma EL 1865, era da ricercarsi nella “tradizione nazionale francese (essendo l'origine ELla norma rinvenibile, come quasi tutte quelle EL codice civile EL 1865, nel codice napoleonico EL 1804): una tradizione refrattaria a che il cittadino potesse svolgere pubbliche funzioni all'estero tali da imporre l'assunzione di obblighi di gerarchia e feELtà verso lo
Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva.
La ratio è esplicitata anche nei lavori preparatori EL testo EL progetto EL codice ELl'Italia unita, e in particolare nella parte ELla relazione con cui, a proposito ELla fattispecie estintiva, si scrisse che nessuno può “conciliare i doveri verso il proprio Governo col servire a Governo straniero, sia nella milizia, sia in uffici pubblici”.
Evidente, quindi, che la norma imponesse un forte limite restrittivo verso lo svolgimento, da parte EL cittadino, di attività (quali il servizio militare o le cariche o gli uffici pubblici) necessariamente implicanti giuramenti di feELtà a governi esteri in quanto tali;
sì che la cittadinanza si sarebbe perduta, in questi casi, ipso iure, salva “permissione” EL governo nazionale.
Le normative successive a quella EL 1865 (in vigore dal 1.1.1866) hanno attenuato detto “antico e tradizionale rigore” disponendo che la perdita/decadenza ELla cittadinanza italiana derivi non solamente dall'accettazione di un impiego pubblico presso uno Stato straniero o dall'effettuaizone EL servizio militare, ma anche la mancata ottemperanza all'intimazione che il Governo italiano potrebbe rivolgere al proprio cittadino.
E' dunque evidente che, dopo l'abrogazione ELl'art. 11 EL codice EL 1865, non sia sufficiente documentare l'impiego pubblico/carica pubblica o l'effettuazione EL servizio militare (peraltro volontario) da parte di un avo, ma debba anche essere comprovata l'inottemperanza all'intimazione eventualmente ricevuta dal Governo Italiano.
Altrettanto evidente che se possa ritenersi, per la parte resistente pubblica (il ) Controparte_1 immediato e agevole documentare l'eventuale professione degli avi, non così documentare le eventuali intimazioni governative notifcate
***
Ciò precisato, deve osservarsi che in base alle regole di ripartizione ELl'onere ELla prova come ELineato anche dalle Sezioni Unite, sarebbe stato comunque onere di parte resistente – prima di sollecitare l'acquisizione ex officio o tramite invito al ricorrente, documentare, quantomeno, un principio di prova sul punto (relativo quantomeno alla professione degli avi riservandosi, in caso di prova EL pubblico impiego o EL servizio miliare, di produrre l'eventuale intimazione emessa dopo il 1901).
Richiedere l'esibizione ELla indicata documentazione pertinente e comprovante, se positiva, la sussistenza di possibili cause estintive EL diritto di cittadinanza invocato, non può ritenersi istanza processualmente accoglibile, anche perché comporterebbe una inversione degli oneri probatori come ELineati anche dalla giurisprudenza di legittimità, peraltro a Sezioni Unite.
Per far diversamente concludere non può nemmeno invocarsi il principio di vicinanza o prossimità ELla prova, in forza EL quale, nel caso di specie, la esibizione e/o produzione spetterebbe a parte ricorrente in quanto, per essa, di più agevole disponibilità.
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Invero non può con certezza affermarsi che una parte privata (parte ricorrente) rispetto ad una parte pubblica (l'Autorità Consolare opportunamente richiesta di collaborazione dal CP_1 resistente, magari attraverso il Ministero degli Affari Esteri), possa avere una reale maggiore facilità, ad acquisire, da una Autorità straniera, la documentazione sollecitata dalla Avvocatura di Stato.
Parte resistente, per poter invocare l'applicazione EL principio di vicinanza (peraltro non invocabile in relazione alla eventuale intimazione emessa dal Governo italiano) ELla prova avrebbe dovuto almeno documentare di aver tentato di adempiere al proprio onere ELla prova
(rectius di allegazione), dimostrando di aver effettuato un tentativo di acquisizione diretta ELla documentazione presso l'Autorità estera competente anche tramite i canali consolari.
Peraltro non risultano esservi, nella linea di genealogica dedotta, ad eccezione EL capostipite uomo - per il quale è stato prodotto il certificato negativo di naturalizzazione -, ascendenti di sesso maschile (gli unici che avrebbero potuto ricoprire incarichi pubblici o militari che erano preclusi, a quell'epoca, al sesso femminile) antecedenti al 1912 e quindi vigente una normativa che prevedeva che ricoprire dette incarichi avrebbe comportato (con i limiti e le precisazioni dettate dalla Suprema Corte di Cassazione) la perdita automatica ELla cittadinanza, senza necessità di ricevere alcuna intimazione da parte EL Governo Italiano a lasciare detti incarichi.
La richiesta di integrazione probatoria ex artt. 210 e/o 213 c.p.c. non può, pertanto, essere accolta.
***
Deve, peraltro, osservarsi che nella linea genealogica ricostruita da parte ricorrente si evidenzia quantomeno un passaggio per linea femminile intervenuto in epoca precostituzionale
(segnatamente la ascendente la figlia EL capostipite la sig.ra ), che, sulla Parte_6 base ELla legge al tempo vigente, determinava, come visto, l'interruzione ELla cittadinanza
“iure sanguinis” (sia perché al tempo prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna – sia perché l'art. 10, comma terzo, ELla legge 13 giugno 1912, n. 555 sanciva la perdita ELla cittadinanza italiana ELla donna italiana che si univa in matrimonio con cittadino straniero).
Come già visto dette ipotesi interruttive ELla linea di trasmissione ELla cittadinanza iure sanguinis sono state dichiarate incostituzionali nel 1975 e nel 1983 e l'efficacia ELla dichiarazione di incostituzionalità, per come statuito dalle Sezioni Unite ELla Cassazione, non muta tra prima e dopo l'entrata in vigore ELla Costituzione.
Nel dettaglio, come già visto in precedenza, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, riformando con la sentenza n. 4466 EL 2009 il proprio precedente orientamento, ha ritenuto che, per effetto ELle sentenze ELla Corte Costituzionale n. 87 EL 9 aprile 1975 e n. 30 EL 9 febbraio
1983, possano ottenere il riconoscimento iure sanguinis ELla cittadinanza italiana anche i figli o discendenti di donne che avevano perso lo status civitatis italiano ai sensi ELl'art. 10, comma 3, ELla previgente legge 555/1912, a seguito EL matrimonio con cittadino straniero contratto antecedentemente al 1° gennaio 1948.
Si ripercorrono, nuovamente in modo schematico - per comodità di lettura rispetto a quanto già scritto supra- gli interventi che hanno inciso in materia.
· Con la già richiamata pronuncia n. 87/1975 la Corte costituzionale dichiarò l'illegittimità costituzionale ELl'art. 10, comma 3, ELla legge n. 555/1912 nella parte in cui prevedeva la perdita
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ELla cittadinanza italiana per la nostra connazionale, indipendentemente dalla sua volontà, a seguito di matrimonio con un cittadino straniero che le comunicava automaticamente il proprio status civitatis.
· Alcuni anni dopo, con la sentenza n. 30/83 la Corte sancì inoltre l'incostituzionalità ELl'art. 1 ELla stessa legge 555/1912, nella parte in cui non prevedeva l'acquisto ELla cittadinanza italiana in derivazione materna.
· A seguito ELla sentenza n. 87/75, la Legge di Riforma EL Diritto di Famiglia n. 151 EL
19.05.1975 stabilì che le donne che avevano perso la cittadinanza per matrimonio con un cittadino straniero o per le vicende di cittadinanza EL marito, potevano riacquistarla tramite una espressa dichiarazione di volontà in tal senso.
Ma la discrasia sta nella circostanza che in sede amministrativa, a tutt'oggi, tale dichiarazione comporta il riconoscimento in favore ELla donna EL possesso ininterrotto ELla cittadinanza italiana, nel caso di matrimonio contratto in vigenza ELla legge 555/1912, ma soltanto dopo il 1° gennaio 1948; nel caso in cui il matrimonio sia invece stato celebrato antecedentemente all'entrata in vigore ELla Costituzione, la suddetta dichiarazione consente il riacquisto ELla cittadinanza ma con efficacia ex nunc, con comunicazione ELlo status ai figli ancora minorenni al momento in cui la dichiarazione viene effettuata.
Con la sentenza n. 4466/2009, la Suprema Corte ha affermato che, in via giudiziaria ed in attesa ELl'intervento EL Legislatore:
- il riacquisto ELla cittadinanza è realizzato automaticamente alla data di entrata in vigore ELla
Costituzione indipendentemente dalla data EL matrimonio (ante o post 1948) ed incontra come unico ostacolo l'eventuale rinuncia alla cittadinanza da parte ELl'avente diritto;
- che, sempre in sede giurisdizionale, il riconoscimento ELla cittadinanza nei confronti dei figli e discendenti non incontra vincoli particolari, essendo sufficiente dimostrare di essere nati da cittadina italiana che abbia perso la cittadinanza per effetto ELl'art. 10, comma 3, ELla legge 555/1912, sempreché non venga eccepita e documentata dall'Amministrazione l'esistenza di una rinuncia alla cittadinanza da parte degli aventi diritto;
- che figli e discendenti ELla donna possono ottenere dal giudice il riconoscimento ELla cittadinanza italiana, a prescindere dal fatto che la madre (o l'ascendente) abbia reso la dichiarazione prevista dal citato art. 219 (e persino dalla sua stessa esistenza in vita).
In attuazione dei premessi principi, pertanto, alle donne che, in vigenza ELl'art. 10 ELla legge 555/1912, hanno perso la cittadinanza italiana per effetto EL matrimonio con cittadini stranieri, contratto anche antecedentemente al 1° gennaio 1948, può essere ora riconosciuto dall'Autorità giudiziaria il possesso ELla cittadinanza italiana a decorrere dalla data di entrata in vigore ELla
Costituzione.
L'ostacolo normativo alla trasmissione ELla cittadinanza italiana sulla base ELla legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo è dunque stato rimosso e la cittadinanza italiana può essere riconosciuta, avendo, come visto, le parti ricorrenti provato la continuità ELla linea trasmissiva, come sopra indicata, mentre nessuno degli elementi connotanti una fattispecie estintiva ELla cittadinanza italiana risultano provati dal convenuto (vds. in tal senso, Cassazione civile, Sezione I, 11 febbraio 2020 n. 3175; Cassazione Civile, Sezioni
Unite, 24 agosto 2022 n. 25317) o emergono dagli atti di causa
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In considerazione di quanto sopra deve concludersi che le parti ricorrenti hanno provato la continuità ELla linea trasmissiva (come sopra indicata), mentre nessuno degli elementi connotanti una fattispecie estintiva ELla cittadinanza italiana risulta provato dal convenuto
(vds. in tal senso, Cassazione civile, Sezione I, 11 febbraio 2020 n. 3175; Cassazione Civile,
Sezioni Unite, 24 agosto 2022 n. 25317) o emergono dagli atti di causa.
In particolare, non risulta che i ricorrenti o i loro ascendenti abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo, in tal modo, la catena di trasmissione genealogica (sul punto si rinvia ai certificati rilasciati dalle competenti autorità diplomatico-consolari e legalizzati, ELla cui genuinità non si ha motivo di dubitare).
***
Pertanto, la domanda dei ricorrenti deve essere accolta e, per l'effetto, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte EL dei Controparte_1 provvedimenti conseguenti.
Attesa la natura e peculiarità ELla controversia, la cui decisione discende anche dall'applicazione di principi giurisprudenziali non sempre uniformi, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
▪ Dichiara che i ricorrenti, in epigrafe compiutamente identificati, sono cittadini italiani;
▪ Ordina, per l'effetto, al in persona EL Ministro pro tempore e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale ELlo stato civile competente - in particolare, l'Ufficiale di Stato Civile EL Comune di
CAMOGLI, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri ELlo stato civile, ELla cittadinanza ELle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti al fine di procedere, a loro volta, alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge negli appositi registri
▪ dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Si comunichi alle parti e ai soggetti interessati.
Genova, 17 aprile 2025
IL GIUDICE
Dott. Enzo BUCARELLI
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TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE XI CIVILE
VERBALE DI UDIENZA CON SENTENZA CONTESTUALE
EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il Giudice ELla sezione XI Dott. Enzo Bucarelli
Visto il ricorso iscritto al N. 4803/2024 R. G.
proposto da:
, (C.F. ) con domicilio eletto Parte_1 C.F._1 presso lo studio ELl'avv. PERRI ROSSELLA, che lo rappresenta e difende in forza di procura/mandato in atti
Ed Altri
parte ricorrente
nei confronti di
difeso dall'Avvocatura ELlo Stato Controparte_1 parte resistente
visto il provvedimento che ha disposto che l'udienza EL 17.4.2025 fosse sostituita dal deposito di note e documenti ai sensi ELl'art. 127-ter c.p.c. come modificato dal D. L.vo 149/22;
atteso che le parti nulla hanno osservato in merito alla trattazione scritta ELla suddetta udienza condividendo che il Giudice potesse anche pronunciare sentenza, al termine ELla discussione, dando lettura EL dispositivo e ELla concisa esposizione ELle ragioni di fatto e di diritto ELla decisione
considerato che le parti hanno discusso depositando le note di cui all'art. 127 ter c.p.c. con cui hanno insistito nelle proprie deduzioni, contrastato quelle avverse e richiamato le rispettive conclusioni;
Ritenuto che, la causa, all'esito ELla trattazione scritta ELla stessa, possa essere definita, all'esito ELla camera di consiglio, pronunciando ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente sentenza che, in luogo ELla lettura, viene depositata telematicamente.
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TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE XI CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Genova in composizione monocratica nella persona EL dott. Enzo Bucarelli, nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al N. 4803/2024 R. G.
promosso da:
- (cognome materno (identificata con Documento Nazionale di Parte_1 Pt_1
Identità IA (DNI) n. nata a [...] - PE) il 05.05.1965, re- Numer_1 sidente in Av. Alvarez Calderon n. 290 apto. 203-B, San Isidro, MA (PE);
- (cognome materno (identificata con Documento Nazionale Parte_2 Pt_1 di Identità IA (DNI) n. nata a [...] - PE) il Numer_2
01.10.1996 residente in [...]. Alvarez Calderon n. 290 apto. 203-B, San Isidro, MA (PE);
- (cognome materno (identificato con Documento Nazionale Parte_3 Pt_1 di Identità IA (DNI) n. nato a [...] - PE) il 01.11.1967, Numer_3 residente in 6909 Compton Valley CT Centreville VA n. 20121, RG (Stati Uniti d'America);
- (cognome materno ) (identificato con Persona_1 Per_2 [...]
n. nato a [...] - PE) il Controparte_2 P.IVA_1
10.10.1998, residente in 6909 Compton Valley CT Centreville VA n. 20121, RG (Stati Uniti
d'America);
- (cognome materno ) (identificata con Documento Nazionale di Parte_4 Per_2
Identità IA (DNI) n. nata a [...] - Stati Uniti d'America) il 27.02.2004, Numer_4 residente in 6909 Compton Valley CT Centreville VA n. 20121, RG (Stati Uniti d'America),
TUTTI rappresentati e difesi dall'Avv. Rossella Perri ( ) EL Foro di Roma ed C.F._2 elettivamen-te domiciliati presso il suo studio sito in Roma in Via Cincinnato n. 9, scala A - int. 16, giusta ELega in calce al presente atto, la quale dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cancelleria a mezzo fax al numero 06.23328385 ovvero all'indirizzo di PEC:
; Email_1
parte ricorrente
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nei confronti di
, in persona EL Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso Controparte_1
l'Avvocatura Distrettuale ELlo Stato in Genova, Via Brigate Partigiane n. 2, parte resistente costituita
e con l'intervento EL
PUBBLICO MINISTERO – intervenuto
avente ad oggetto: riconoscimento ELla cittadinanza italiana iure sanguinis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
PREMESSA DI FATTO
Con ricorso introduttivo promosso ex artt 281 decies, e 281 undecies c.p.c., gli odierni ricorrenti chiedevano il riconoscimento EL loro status di cittadini italiani iure sanguinis e, per l'effetto, che venisse ordinato al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere Controparte_1 alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
Deducevano di essere, ognuno per il proprio rapporto familiare, tutti discendenti di Per_3
nato in data [...] nel comune di OG (GE) emigrato all'estero in PE.
[...]
Nel dettaglio ricostruivano la linea genealogica, allegando specifica documentazione e in particolare certificati (o loro estratti) - muniti di apostille e traduzioni asseverate in lingua italiana - rilasciati da Autorità civili o religiose. In particolare, in relazione ad ogni avo e ascendente, nonché ai ricorrenti stessi, la difesa allegava i certificati (o estratti di essi) documentanti la nascita e/o il battesimo, il matrimonio e, per gli ascendenti defunti, la morte.
In forza di suddetta documentazione ELineavano la linea genealogica ELla famiglia, anche predisponendo un apposito albero genealogico, a cui sul punto integralmente si rinvia.
Nello specifico deducevano che:
il sig. nasceva in data 14.08.1864 nel comune di OG (GE) come Persona_3 comprovato dal relativo Atto di Battesimo, trascritto nei registi di battesimo anno 1864, rilasciato dalla Diocesi di S. Maria Assunta di OG (Cfr. doc. n. 1).
Il sig. emigrava in PE senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana (Cfr. Persona_3 doc. n. 2 ).
Il sig. contraeva matrimonio, nella città di MA (PE), con la sig.ra Persona_3 Parte_5 in data 18.04.1896 come indicato nel relativo Atto di matrimonio n. 73 rilasciato dal
[...]
Registro Nazionale di Identificazione e Stato Civile EL PE (Cfr doc. n. 3).
Per Dall'unione coniugale tra il sig. Batta e la sig.ra nasceva, nella Per_3 Parte_5 città di MA (Distratto di Miraflores - PE) in data 09.08.1905, la sig.ra Parte_6
(cognome ) come comprovato dall'Atto di nascita n. 253 rilasciato dal Registro C.F._3
Nazionale di Iden-tificazione e Stato Civile EL PE (Cfr doc. n. 4).
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In data 26.07.1926, la sig.ra (cognome materno contraeva matrimonio, Parte_6 Pt_5 nella città di MA (PE), con il sig. , come risulta dall'Atto di matrimonio n. 67 rila- Parte_3 sciato dal Registro Nazionale di Identificazione e Stato Civile EL PE (Cfr doc. n. 5).
Dall'unione coniugale tra la sig.ra (cognome materno e il sig. Pt_5 Parte_6 Pt_5 [...]
nasceva il sig. (cognome materno ) nella città di MA Pt_3 Persona_4 Per_3
(PE) come comprovato dall'Atto di Nascita n. 52 rilasciato dal Registro Naziona-le di Identificazione e Stato Civile EL PE (Cfr doc. n. 6).
In data 30.05.1967, il sig. (cognome materno ) contraeva Persona_4 Per_3 matrimonio con la sig.ra (cognome materno , nella città di MA Persona_5 Per_6
(Distretto di Miraflores - PE) come indicato dall'Atto di matrimonio n. 275 rilasciato dal Registro
Nazionale di Identificazione e Stato Civile EL PE (Cfr doc. n. 7).
Dall'unione coniugale tra il sig. (cognome materno ) e la sig.ra Persona_4 Per_3
(cognome materno nascevano i sig.ri Persona_5 Per_6 Parte_1
(cognome materno e (cognome materno , odierni Pt_1 Parte_3 Pt_1 ricorrenti.
In particolare, la sig.ra (cognome materno ), odierna Parte_1 Pt_1 ricorrente:
- è nata nella città di MA (Distretto di Miraflores - PE) in data 05.05.1965 come comprovato dall'Atto di Nascita n. 3458 rilasciato dal Registro Nazionale di Identificazione e Stato Civile EL
PE (Cfr doc. n. 8);
- Dalla relazione more uxorio intercorsa tra la sig.ra (cognome materno Parte_1 Per_7
[...
e il sig. , nasceva la sig.ra Persona_8 CP_3 Parte_2
(cognome materno , odierna ricorrente;
[...] Pt_1
- La sig.ra (cognome materno ), odierna ricorrente, Parte_2 Pt_1
è nata nella città di MA (Distretto di Santiago de Surco - PE) in data 01.10.1996, come comprovato dall'Atto di Nascita n. rilasciato dal Registro Nazionale di Identifica-zione e Num_5
Stato Civile EL PE (Cfr doc. n. 9).
Il sig. (cognome materno ), odierno ricorrente: Parte_3 Pt_1
- è nato nella città di MA (Distretto di Miraflores - PE) in data 01.11.1967 come comprovato dall'Atto di Nascita n. 4669 rilasciato dal Registro Nazionale di Identificazione e Stato Civile EL
PE (Cfr doc. n. 10);
- ha contratto matrimonio in data 07.09.1996 nella città di MA (Distretto di Santiago de Surco -
PE) con la sig.ra EL AR UD (cognome materno ) come comprovato Persona_9 Per_10 dall'Atto di Matrimonio n. 079796 rilasciato dal Registro Nazionale di Identificazione e Stato Civile EL PE (Cfr doc. n. 11);
- Da tale unione coniugale nascevano i sig.ri (cognome materno ) e Persona_1 Per_2
(cognome materno ), odierni ricorrenti; Parte_4 Per_2
- Il sig. (cognome materno ), odierno ricorrente, è nato nella Persona_1 Per_2 città di MA (Distretto di Santiago de Surco - PE) in data 10.10.1998, come comprovato dall'Atto
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di Nascita n. rilasciato dal Registro Nazionale di Identificazione e Stato Civile EL PE Numer_1
(Cfr doc. n. 12);
- La sig.ra (cognome materno ), odierna ricor-rente, è Parte_4 Per_2 nata nella città di AX (RG - Stati Uniti d'America) in data 27.02.2004, come comprovato dall'Atto di Nascita iscritto nell'Ufficio Consolare EL PE a Washington al n. 64787729 (Cfr doc. n.
13);
***
Il si è costituito in giudizio, chiedendo, nel merito di valutare la ricorrenza Controparte_1 dei presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento ELla domanda, chiedendo, comunque, in subordine, un'integrazione/acquisizione documentale ex artt. 210 (con ordine di esibizione) e/o 213 c.p.c. (con richiesta di informazioni alla P.A.) al fine di accertare l'assenza di cause di estinzione ELla cittadinanza italiana invocata, e insistendo, in caso di accoglimento EL ricorso, per la compensazione integrale ELle spese di giudizio.
Con nota di trattazione il ricorrente contestava le controdeduzioni di parte resistente e insisteva nell'accoglimento EL ricorso.
Il Pubblico Ministero, ritualmente avvisato, è intervenuto chiedendo l'accoglimento EL ricorso.
All'esito ELl'udienza di discussione ex art. 127 ter c.p.c., tenuto conto anche ELle note di trattazione depositate dalle parti costituite, la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
CONSIDERAZIONI DI DIRITTO
La competenza territoriale
Corretta è l'individuazione EL Giudice territorialmente competente.
La competenza territoriale “diffusa” (rispetto alla precedente “concentrata” presso il Tribunale di Roma (in applicazione ELla regola EL foro EL convenuto ) è stata disposta Controparte_1 dall'art. 1, comma 36 ELla Legge 26 novembre 2021, n. 206 (Delega al Governo per l'efficienza EL processo civile e per la revisione ELla disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa ELle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti ELle persone e ELle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata) che ha modificato i criteri di ripartizione ELla competenza per territorio.
Il comma 36 prevede, infatti, che “All'articolo 4, comma 5, EL decreto-legge 17 febbraio 2017, n.
13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento ELlo stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita EL padre, ELla madre
o ELl'avo cittadini italiani»”.
In relazione alla vigenza temporale il comma 37 prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a
36 EL presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore ELla presente legge”.
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Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza EL Tribunale si è spostata, dal Tribunale di Roma, al Tribunale EL Distretto di Corte d'Appello ove ha sede il comune di nascita ELl'avo capostipite.
Nell'ambito EL Tribunale distrettuale, risultano competenti le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini ELl'Unione europea con la legge 13 aprile 2017, n. 46 presso i tribunali ordinari EL luogo nel quale hanno sede le Corti d'Appello.
Dette Sezioni specializzate sono ora, infatti, competenti per territorio, in base all'art 4 comma 5 EL Decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 secondo cui “Le controversie di cui all'articolo 3, comma 2, sono assegnate secondo il criterio previsto dal comma 1, avendo riguardo al luogo in cui
l'attore ha la dimora. Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento ELlo stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita EL padre, ELla madre
o ELl'avo cittadini italiani.”
Nel caso di specie l'avo era nato, come visto in premessa, in Liguria, nel Comune di CAMOGLI
(GE) e da ciò discende la competenza di questo Tribunale, in composizione monocratica, sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale.
***
L'interesse ad agire
Ciò precisato deve procedersi a verificare la sussistenza ELl'interesse ad agire, in base al principio processuale sancito, anche, dall'articolo 100 c.p.c. che statuisce che “per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”
Deve, innanzitutto, rammentarsi che la Suprema Corte (trattando ELla competenza EL Tribunale ordinario sulle domande aventi ad oggetto l'accertamento ELlo status di cittadino in base alla riserva di legge contenuta nell'articolo 9 c.p.c.:) ha affermato che il diritto alla cittadinanza (che è un diritto soggettivo su cui si può pronunciare solo il Tribunale ordinario) è tutelabile immediatamente e incondizionatamente, indipendentemente da qualsiasi procedura amministrativa, tant'è che né la legge n. 91/1992, né i decreti applicativi ELla stessa, prevedono un obbligo da parte EL soggetto interessato di presentare previamente una domanda amministrativa per il riconoscimento ELl'acquisto ELla cittadinanza ex lege, né potrebbero farlo, in quanto ciò inciderebbe sulla possibilità da parte EL soggetto interessato di chiedere immediatamente e in qualsivoglia momento – trattandosi di diritto imprescrittibile - il riconoscimento ELla suddetta situazione in sede giurisdizionale.
Alla luce di ciò è stato escluso che la presentazione ELla domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione ELla domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento EL diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema a doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 EL 2008 che ha affermato che “non può ritenersi che la presentazione ELla domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione ELla domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento EL diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto ELla giurisdizione EL giudice ordinario”).
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In ossequio a tale principio la giurisprudenza di merito ha, più volte, statuito che sarebbe contrario al nostro ordinamento imporre al soggetto una scelta aprioristica sul mezzo da utilizzare per l'esercizio di un diritto soggettivo attinente a uno status ELla persona ed ha, quindi, affermato che: "La previsione di un apposito procedimento amministrativo disciplinato dal DPR n. 572/1993 non preclude la tutela davanti al giudice ordinario, essendo facoltà ELl'interessato richiedere una certificazione ELl'autorità amministrativa, ovvero una pronuncia EL giudice ordinario che accerti il proprio status di cittadino, e che la legge n. 91/92 sulla cittadinanza, EL quale il citato d.p.r. è attuativo, non impone affatto all'interessato una preventiva richiesta alla competente autorità consolare al fine EL riconoscimento ELla condizione di cittadino (cfr.
Tribunale Ordinario di Roma, Sez. XVIII Civile, ordinanza EL 02.11.2018, nonchè EL 23.10.2019).
Sul punto bisogna, inoltre, rammentare che, ai sensi ELl'art. 2 ELla Legge n. 241 EL 7.08.1990, qualsiasi procedimento amministrativo deve essere concluso entro termini determinati e certi, e anche la mera incertezza in ordine alla sua definizione e/o il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato (nel caso di specie quello riguardante l'interesse a ottenere il riconoscimento ELlo status civitatis italiano iure sanguinis), comporta una implicita e concreta lesione ELlo stesso integrando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
In materia di riconoscimento di cittadinanza il termine per la conclusione EL procedimento amministrativo è stabilito, dall'art. 3 EL D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto ELla cittadinanza italiana) in 730 giorni.
Nel dettaglio, in base all'art. 14 D.Lgs. 300/1999, richiamato dal D.P.R. 398/2001, il riconoscimento e la tutela ELlo status civitatis incombe sul , che, con Controparte_1 circolare n. K.28/1 ELl'8 aprile 1991, ha previsto che i discendenti di cittadini italiani emigrati all'estero possano richiedere il riconoscimento ELla cittadinanza italiana presso le Autorità Consolari EL paese straniero di residenza, sulla scorta ELla documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano.
Il termine di cui sopra è stato confermato con il D.P.C.M. EL 17 gennaio 2014 n. 33 che ribadisce che la durata massima EL procedimento amministrativo per l'accertamento EL possesso ELla cittadinanza italiana iure sanguinis, da parte degli Uffici Consolari, è pari a 730 giorni.
In estrema sintesi le procedure di riconoscimento ELla cittadinanza italiana iure sanguinis o di revoca ELlo status civitatis italiano sono le seguenti:
- per i soggetti residenti all'estero (come nel caso in esame), sono di competenza ELl'Autorità consolare, in relazione al luogo di residenza ELl'interessato, ai sensi ELl'art. 9 EL D.P.R n. 200 EL 05.01.1967;
- per i richiedenti che risiedano in Italia, l'eventuale possesso ELlo status civitatis italiano deve essere certificato, mediante attestazione, dal Sindaco EL Comune italiano di residenza.
In entrambi i casi, la procedura si conclude con la certificazione di cittadinanza, rilasciata secondo le disposizioni ELl'art. 16, comma 9, EL D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, senza adozione di alcun provvedimento da parte EL , al quale è attribuita Controparte_1 esclusivamente l'attività di indirizzo, coordinamento e vigilanza sull'esatta applicazione ELle norme concernenti l'acquisto, la perdita o il riacquisto ELla cittadinanza.
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In relazione alla competenza amministrativa EL deve osservarsi che lo Controparte_1 stesso è specificatamente competente nell'ambito ELla procedura finalizzata all'emanazione di un decreto, da adottarsi ai sensi degli artt. 7 e 8 ELla legge 5 febbraio 1992, n. 91 per l'attribuzione ELla cittadinanza nei confronti ELlo straniero che sia divenuto coniuge di un cittadino italiano e non ha un ruolo diretto nella procedura amministrativa per il riconoscimento EL diritto soggettivo ELla cittadinanza per discendenza (pur restando, in questa sede giudiziaria, il contraddittore principale).
Deve rammentarsi che la giurisprudenza (tribunale di Roma Ordinanza 23/4/2020) ha affermato che “il decorso EL termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità ELla domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative EL diritto di azione”.
Il principio invero è stato reiteratamente ribadito dalla Giurisprudenza secondo cui “deve ritenersi che, con riferimento alla disposizione ELl'art.3 EL D.P.R. EL 18 aprile 1994, n. 362, il decorso EL termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità ELla domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio EL diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost., esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo” [cfr. sentenza Tribunale di Roma 14/02/2022; in senso conforme il costante orientamento EL Tribunale di Roma, ex multis sentenze EL 12/04/2022, EL 31/01/2022, EL 14/12/2021, EL 23/04/2020, quest'ultima pubblicata sulla banca dati De Jure).
Ciò è la conseguenza EL fatto che, secondo la Cassazione, il diritto soggettivo alla cittadinanza costituisce uno status permanente ed imprescrittibile (cfr. Cass. n. 6205/2014, Cass. N.
20870/2011; Cass. n. 18089/2009) e l'incertezza in ordine alla definizione ELla richiesta di riconoscimento ELlo status civitatis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione ELl'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento EL diritto soggettivo, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale [cfr. il costante orientamento EL Tribunale di Roma, ex multis sentenze EL
11.01.2012, 28.06.2016, 08.03.2017, 24/02/2017, 11/07/2018, 17/04/2018, 15/11/2018, 3/07/2019,
12839/2018, 29/01/2019, 12/06/2019 - Il Tribunale di Roma ha inoltre equiparato le azioni di stato di cui agli artt. 237 c.c. a quelle di accertamento ELla cittadinanza, concludendo nel senso di riconoscere anche per queste ultime la sussistenza ELl'interesse ad agire quando si tratti di accertare una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (cfr. Trib. Roma
28/10/2016).
La giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, affermato che, nelle azioni di mero accertamento,
“l'interesse ad agire (...) consiste nella rimozione ELla situazione di incertezza che senza l'intervento EL giudice non potrebbe essere eliminata: il pregiudizio deve essere concreto ed attuale, anche sopravvenuto all'atto impugnato, ma non deve necessariamente implicare la lesione di un diritto (…); è sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti;
in tal caso la rimozione di
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tale incertezza rappresenta un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento EL giudice (…)” (Cass., 20.1.2010, n. 919).
***
Se, pertanto, deve escludersi qualsiasi pregiudizialità amministrativa rispetto al ricorso alla tutela giudiziaria, resta comunque da valutare, in base ai generali principi processuali regolanti il procedimento contenzioso (non si verte, infatti, in una ipotesi di volontaria giurisdizione) la sussistenza, o meno, di un concreto ed attuale interesse ad agire in capo a parte ricorrente, definendo, quindi, quali siano i parametri per valutare la sussistenza o meno di detto interesse.
Deve, peraltro, evidenziarsi che l'assenza di interesse ad agire è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado EL giudizio, in quanto tale interesse costituisce un requisito per la trattazione EL merito ELla domanda al fine di evitare un'inutile attività processuale.
Deve anche aggiungersi che, in linea generale, la sua esistenza può anche sopravvenire in corso di causa, purché sia presente al momento ELla decisione.
Per farlo è opportuno procedere alla disamina ELle situazioni di fatto maggiormente ricorrenti.
1) L'interesse di agire è senza dubbio sussistente qualora la domanda amministrativa, volta al riconoscimento ELlo status di cittadino, sia stata rigettata dall'amministrazione competente a seguito ELl'esperimento EL relativo procedimento amministrativo. In questi casi, infatti, sussiste certamente l'interesse a provocare un sindacato giurisdizionale avente ad oggetto alla correttezza ELl'operato ELl'amministrazione interpellata e quindi, in sostanza, l'accertamento giudiziario ELlo status di cittadino che si assume essere stato ingiustamente non riconosciuto.
2) Allo stesso modo l'interesse ad agire sussiste qualora l'amministrazione non si sia espressa, ricevuta l'istanza di riconoscimento, nei termini normativamente previsti. In tal caso il cittadino è certamente legittimato a ricorrere all'autorità giudiziaria per far valere il proprio diritto leso dall'inerzia ELl'organo amministrativo.
3) Parimenti sussistente l'interesse ad agire nel caso in cui la domanda non sia stata nemmeno presentata in quanto, per prassi costante e legislativamente supportata, sarebbe comunque stata rigettata dal Consolato competente.
Questa è, innanzitutto, l'ipotesi per la quale i continuano a negare il Parte_7 riconoscimento ELla cittadinanza ai figli (e loro conseguenti discendenti) generati da donna cittadina italiana la quale abbia perso, prima EL 1° gennaio 1948, la cittadinanza italiana per aver acquisito iure matrimonii (e senza concorso di volontà propria) la cittadinanza EL marito, ovvero che non ha potuto trasmettere, sempre prima di tale data, la cittadinanza italiana alla propria prole. In tali ipotesi, infatti, le amministrazioni competenti dichiarano, anche nelle comunicazioni ufficiali, che tali donne, e soprattutto, per l'effetto, i loro discendenti, non hanno diritto alla cittadinanza italiana.
Il legislatore, infatti, non ha ancora recepito i principi giurisprudenziali dettati dalle
Sezioni Unite (più analiticamente riportate nei paragrafi successivi a cui si rinvia) e ha così precluso, in caso di trasmissione ELla cittadinanza (anche) per via materna prima EL 1948, il riconoscimento ELla cittadinanza da parte degli organi amministrativi deputati. La Corte ha, come visto, evidenziato l'esistenza di un cosiddetto “doppio binario” in sede amministrativa e giurisdizionale per la tutela EL diritto al riconoscimento ELla cittadinanza.
Ha, infatti, precisato che la richiesta in via amministrativa incontra i vincoli procedimentali posti dalla normativa tutt'ora vigente e rappresentati in primo luogo dalla necessità di
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acquisire la richiamata dichiarazione ELla donna volta al riacquisto ELla cittadinanza italiana. Inoltre, pur sussistendo la suddetta dichiarazione, l'art. 15 ELla legge 91/1992 impedisce che, in assenza di una riforma legislativa, possa farsi luogo, in sede amministrativa, alla diretta applicazione dei principi introdotti dalla sentenza n. 4466/2009, disponendo tale norma che: “L'acquisto o il riacquisto ELla cittadinanza ha effetto…dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalità richieste”. In forza di tale dettato normativo, in sede amministrativa la dichiarazione volta al riacquisto ELla cittadinanza può dunque produrre effetti solo per il futuro, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui venga effettuata, restando esclusa la possibilità, pacifica ed ammessa invece in sede giurisdizionale, che la sua efficacia possa retroagire fino alla data di entrata in vigore ELla Costituzione, in conformità a quanto sancito dalle
Sezioni Unite ELla Cassazione. Si evidenzia, inoltre, che il richiamato limite di cui all'art. 15 ELla legge 91/1992, mentre permette, sulla base ELla ricordata dichiarazione, il riacquisto ELla cittadinanza ex nunc alla donna che l'aveva perduta in base all'art. 10, comma 3, ELla legge 555/1912, consente l'acquisto ELla cittadinanza italiana a decorrere dalla stessa data, per comunicazione di diritto ai sensi ELl'art. 14 ELla legge 91/1992, solo ai figli ancora minori. Anche in questo caso la sussistenza ELl'interesse ad agire appare evidente.
***
Situazioni diverse sono, invece, quelle in cui non sussiste una contestazione, né preventiva, né successiva, né espressa né tacita, da parte ELl'amministrazione in relazione al riconoscimento ELlo status di cittadino italiano.
Si tratta dei casi in cui i ricorrenti, ove avessero presentato idonea e completa documentazione all'Autorità amministrativa (il Consolato territorialmente competente) avrebbero, ragionevolmente, potuto ottenere il riconoscimento ELla cittadinanza iure sanguinis.
4) Il caso di trasmissione per via esclusivamente maschile/paterna, ovvero per via femminile/materna ma successiva al primo gennaio 1948, dal momento che, astrattamente e normativamente, nulla osta al riconoscimento, per via amministrativa, ELla cittadinanza, l'interesse ad agire non può ritenersi implicitamente e automaticamente sussistente, soprattutto se la parte resistente, costituendosi, non abbia contestato l'astratto fondamento ELla domanda (e non abbia, dunque, giudizialmente avversato la stessa) limitandosi solo a chiedere e invitare il Tribunale a esaminare la documentazione prodotta per accertarne la completezza, esaustività e regolarità.
5) Ulteriore ipotesi è quella (invero tutt'altro che infrequente) riguardante i casi in cui gli interessati, anche e soprattutto nei casi di cui al precedente punto 4), asseriscono di non aver potuto depositare alcuna domanda di riconoscimento, per via di gravi e talvolta cronici ritardi nella gestione e definizione di detti procedimenti da parte di alcuni italiani. Parte_7
In relazione a tale ultima ipotesi la giurisprudenza di merito (Tribunale di Firenze
Ordinanza ELl'11 maggio 2023 n. 2982/2023) ha affermato, quantomeno limitatamente ai Consolati italiani siti in Brasile, Argentina e Venezuela, la sussistenza ELl'interesse ad agire anche in assenza di prova EL tentativo di prenotazione EL turno per la presentazione ELl'istanza: “essendovi prova, derivante dal notorio, che presso i consolati - quantomeno in Brasile Argentina e Venezuela-, le liste di attesa per il primo esame ELla domanda di
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cittadinanza superano anche i 10 anni. Sussiste quindi l'interesse ad agire, costituito dalla oggettiva situazione di incertezza derivante dal mancato esame ELla domanda nei termini previsti per legge, per il fatto strutturale e generalizzato che gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento EL diritto.
Una simile conclusione non è, tuttavia, nella sua assolutezza, condivisibile, perlomeno se pretenda di superare qualsivoglia adempimento ELl'onere probatorio gravante sul ricorrente, ritenendo, di fatti, l'interesse ad agire in re ipsa sussistente, nel caso in cui il ricorrente provenga da specifici Stati e in primis da Brasile, Argentina e
Venezuela.
Non possono infatti, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale fiorentino, ritenersi integrati i presupposti per ritenere processualmente sussistente il “fatto notorio”, con conseguente esonero ELl'applicazione EL principio generale ELl'onere ELla prova
(gravante sul ricorrente in relazione alla dimostrazione ELla sussistenza EL proprio interesse ad agire).
In linea generale, infatti “dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento ELla cittadinanza italiana, poiché il riconoscimento ELlo status civitatis incombe sul e i ricorrenti avrebbero dovuto chiedere il Controparte_1 rilascio EL relativo certificato o comunque il riconoscimento ELlo status all'autorità consolare presso il Paese di residenza, nella specie l'Argentina, sulla scorta ELla documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
***
Così ELineate le ipotesi maggiormente ricorrenti, deve procedersi – tenendo conto ELle deduzioni, sul punto, di parte ricorrente ed anche a prescindere dalle eccezioni di parte resistente - alla valutazione ELl'interesse ad agire nel caso oggetto EL presente giudizio.
Nel caso in esame, si verte nell'ipotesi sub 3) di trasmissione avvenuta per via materna ante primo gennaio 1948 - data di entrata in vigore ELla Costituzione – (tramite la figlia EL capostipite sig.ra ) e dunque l'Autorità amministrativa (il Consolato territorialmente Parte_6 competente) non avrebbe, stante il perdurante divieto legislativo, riconosciuto la cittadinanza, ottenibile, dunque, solo per via giurisdizionale.
L'interesse ad agire è, pertanto, come detto, evidentemente sussistente.
***
La domanda di riconoscimento ELla cittadinanza italiana
Passando al merito ELla controversia parte ricorrente chiede il riconoscimento ELla cittadinanza iure sanguinis, per essere discendenti di un cittadino italiano per nascita ex art. 1, lett
a) ELla Legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Deve, innanzitutto, rammentarsi che, in base al c.d. principio di effettività (indiscusso nel diritto internazionale) spetta a ciascuno Stato determinare le condizioni che una persona deve soddisfare per essere considerata investita ELla sua cittadinanza (v. Cass. Sez. 1 n. 9377-11 citata dalla stessa corte territoriale, ma v. pure, in ambito unionale, C. giust. 19-10-2004, Zhu).
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Ciò è stato specificatamente chiarito dalle Sezioni Unite ELla Cassazione nelle due sentenze EL 24.8.2022, la n. 25317 e la n. 25318 (le c.d. sentenze gemelle sulla grande naturalizzazione brasiliana EL 1889) che hanno affermato che il principio di effettività ELinea, in modo negativo, il confine ELla libertà degli Stati di accordare l'acquisto ELla cittadinanza a chi non presenti alcun vero punto di collegamento con l'insieme di rapporti nei quali si esprime la cittadinanza effettiva (o sostanziale) con la specificazione che il nesso di cittadinanza non può mai esser fondato su una fictio, implicando l'esistenza di un vincolo reale tra lo Stato e l'individuo.
In questo senso certamente non può considerarsi una mera fictio il vincolo di sangue.
In questo senso la Corte ha chiarito che il principio di effettività viene - di norma - richiamato per inibire le c.d. decadenze arbitrarie ELla cittadinanza ove permangano comunque vincoli reali tra l'individuo e la realtà EL proprio paese (cfr. C. giust. 2-3-2010, , causa C-135/08, in Per_11 relazione alle conseguenze ELla determinazione ELle modalità di acquisto e perdita ELla cittadinanza su situazioni coinvolgenti cittadini comunitari, come tali ricadenti nell'ambito EL diritto ELla UE); ovvero per contenere gli effetti di possibili previsioni di diritto interno che, in modo discrezionale (come nel diritto EL Paesi Bassi) contemplino casi di perdita ELla cittadinanza per i discendenti al venir meno di criteri di collegamento tra la persona e lo Stato.
Deve peraltro rammentarsi che le ipotesi (previste dalle singole legislazioni) di decadenze e perdite ELla cittadinanza sono e restano comunque teoricamente ammissibili, anche perché rispondenti a un significato più completo EL concetto di cittadinanza, incentrato su una trama di rapporti concreti tra una persona e una comunità e per questo ritenute non incompatibili col diritto ELl'Unione, purché nel rispetto dei limiti di proporzionalità e purché sia escluso il rischio di apolidia (v. C. giust. 12-3-2019, Tjebbes, causa C-221/17).
***
I principi generali regolatori la materia
Ciò precisato deve affermarsi che la cittadinanza è una qualità (uno status), attribuita dalla legge, che indica l'appartenenza di un soggetto a uno Stato ed a essa corrisponde un patrimonio variabile di diritti e doveri di matrice pubblica e costituzionale.
Sul punto la Corte di cassazione (nelle due già richiamate sentenze gemelle EL 24.8.2022, la n.
25317 e la n. 25318) ha sottolineato che l'ordinamento giuridico italiano “mantiene per tradizione un approccio conservatore, senza alterazioni sostanziali rispetto al prevalente criterio di acquisizione ELla cittadinanza iure sanguinis, praticamente immutato fin dal cod. civ. EL 1865 secondo un impianto ereditato prima dalla l. n. 555 EL 1912 e poi dalla attuale l. n. 91 EL 1992.
L'acquisto fondamentale è a titolo originario per nascita.
Fino al 1992 ciò equivaleva a dire che è cittadino italiano chi sia figlio di padre cittadino, oppure, quando il padre è ignoto (o apolide), chi sia figlio di madre cittadina.
Una tale formula ha nella sostanza caratterizzato le leggi nazionali nell'arco EL divenire storico che qui rileva: artt. 4 e 7 EL cod. civ. EL 1865, art. 1 ELla l. n. 555 EL 1912.
Il quadro è mutato solo con la legge n. 91 EL 1992, frutto di una sopravvenuta maturazione costituzionale, ma semplicemente nel senso che è cittadino per nascita – oggi – chi sia figlio di padre o di madre cittadini, ovvero chi sia nato nel territorio ELla Repubblica se entrambi i genitori
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sono ignoti o apolidi (o se non segua la loro cittadinanza in base alla legge ELlo Stato di appartenenza).
Guardando alle prime manifestazioni ELla volontà legislativa esternata dalla legislazione precostituzionale, non è dubitabile che il legislatore italiano si sia espresso in termini di sostanziale continuità di scopo e di intenti;
ed è infatti comunemente accettata l'opinione che vede nella l. n. 555 EL 1912 un semplice punto di perfezionamento ELla disciplina già insita nelcodice civile EL 1865.
***
La normativa di riferimento
Antecedentemente all'entrata in vigore ELla Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (“Nuove norme sulla cittadinanza”), la disciplina normativa che definiva il riconoscimento ELla cittadinanza italiana era stata regolata, nel Regno di Sardegna, dal codice civile EL 1837 (Codice Albertino), quindi dal
Codice Civile EL Regno D'Italia EL 25.06.1865 entrato in vigore il 1° gennaio 1866 (codice abrogato EL 1865);
Successivamente, in considerazione EL fenomeno ELla migrazione ELla fine EL secolo XIX, la disciplina veniva trasfusa – come era prassi fare – in apposite leggi e segnatamente prima nella legge sulle migrazioni EL 31 gennaio 1901 n. 23, poi nella legge 17 maggio 1906 n.217. e infine nella legge n. 555 EL 13 giugno 1912 tutte in linea di assoluta continuità normativa.
L'impianto ELla disciplina ELla cittadinanza si è sempre fondato, come detto, sulla trasmissione jure sanguinis.
In particolare, all'art. 19 EL Codice Albertino si dichiarava testualmente: “il figlio nato in [...] padre godente tuttora ne' Regni Stati de' diritti civili inerenti alla qualità di suddito è pure suddito, e ne gode tutti i diritti”.
Da ciò deriva che i figli dei cittadini EL Regno di Sardegna (cosiddetti regnicoli) nati all'estero mantenevano la cittadinanza regnicola.
La circostanza ELla trasmissione jus sanguinis ELla cittadinanza veniva altresì riaffermata dall'art. 4 EL Codice Civile EL 1865 “E' cittadino il figlio di padre cittadino”.
Considerato inoltre che il è subentrato, in qualità di Stato successore, al CP_4 [...]
, quale Stato predecessore, tutti i cittadini appartenenti al Regno di Sardegna CP_5 hanno alla data EL 17 marzo 1861 (Unità d'Italia) acquisito automaticamente la cittadinanza italiana anche in base ai principi di diritto internazionale consuetudinario (oggetto di successiva codificazione contenuta nell'art. 21 ELla risoluzione 63/118 adottata dall' Assemblea Generale ELle Nazioni Unite l' 11 dicembre 2008 “lo Stato successore deve attribuire la propria nazionalità a tutte le persone che, alla data ELla successione degli Stati, possedevano la nazionalità ELlo Stato predecessore”)
Coloro che erano nati nell'allora , dunque prima ELl'unificazione d'Italia, Controparte_5 furono, dopo l'unificazione considerati automaticamente cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte EL
, non avessero perso la cittadinanza sabauda anche acquisendo una CP_4 cittadinanza straniera.
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Un tale principio risulta confermato anche EL nella pubblicazione “La Controparte_1
Cittadinanza Italiana – La Normativa, Le Procedure, Le Circolari” dove alla pagina 9 viene espressamente riportato …“Può capitare, poi, che l'ascendente dante causa, sia emigrato dall'Italia antecedentemente alla costituzione ELl'unità d'Italia, con passaporto di uno Stato preunitario. Tale circostanza può ritenersi non ostativa al riconoscimento ELla cittadinanza italiana. Infatti, il Codice Civile EL 1865, che regolava la materia ELla cittadinanza antecedentemente alla legge 13.6.1912, n. 555, non escludeva dal possesso ELla cittadinanza italiana i soggetti emigrati prima ELla costituzione EL . Tuttavia, è da sottolineare CP_4 che i nati prima EL 1861 ed emigrati in uno Stato estero possono essere considerati cittadini italiani soltanto dal momento in cui lo Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte EL . Se, invece, al momento ELl'eventuale naturalizzazione straniera, o alla CP_4 data EL loro decesso, lo Stato preunitario di appartenenza non fosse stato ancora inglobato nel
Regno , costoro devono considerarsi non aver mai conseguito la cittadinanza italiana...”. CP_4
Tali concetti devono quindi ritenersi consolidati trovando il loro presupposto, come visto, nei principi EL Codice Albertino EL 1837 e EL Codice Civile EL Regno d'Italia EL 1865 e traendo, inoltre, la loro conferma dalla circostanza che l'art. 11 EL Codice Civile EL 1865, che regolava i casi di perdita di cittadinanza, non escludeva dal possesso ELla cittadinanza italiana i soggetti emigrati prima ELla costituzione EL . CP_4
All'opposto, se l'avo emigrato si fosse naturalizzato straniero o fosse deceduto prima EL 17 marzo EL 1861, lo stesso non avrebbe mai potuto trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti non avendola mai posseduta nemmeno lui;
***
Come detto, tutte le normative succedutesi nel tempo si fondavano sul principio ELla trasmissione iure sanguinis ELla cittadinanza italiana, ma solo per via paterna.
L'art. 1 ELla Legge n. 555 EL 13 giugno 1912 ha confermato, infatti, come titolo principale e originario, di acquisizione ELla cittadinanza italiana, la trasmissione iure sanguinis solo per via paterna.
Detta norma è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale con la sentenza EL 9 febbraio 1983, n. 30 nella parte in cui “non prevede che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina”, riconducendo ai valori costituzionali la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, così consentendo la possibilità di acquisto ELla cittadinanza italiana per linea materna.
Invero, in precedenza, la medesima Corte Costituzionale- con la Sentenza n. 87 EL 9 aprile 1975
– aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli art. 3 e 29 Cost., l'art. 10 L. 555/1912 nella parte in cui “prevedeva la perdita ELla cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà ELla donna che si sposava con cittadino straniero”.
In particolare:
Con la sentenza n.87 EL 1975, la Corte, dichiarando la illegittimità costituzionale ELla L. n. 555 EL 1912, art. 10, comma 3, ha ritenuto tale disciplina discriminatoria ELl'uguaglianza tra uomo e donna e violativa non solo ELl'art. 3 Cost., ma anche EL principio di uguaglianza dei coniugi e ELl'unità familiare di cui all'art. 29 Cost., potendo indurre la donna, per non perdere il proprio stato di cittadina, "a non compiere l'atto giuridico EL matrimonio o a sciogliere questo una
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volta compiuto", prevedendo la stessa norma, sul punto non dichiarata illegittima, il riacquisto ELla cittadinanza per il successivo scioglimento EL vincolo coniugale, la cui permanenza era il presupposto giuridico EL perdurare ELla perdita ELlo stato di cittadina, anche nel precedente regime.
Con la sentenza n.30 EL 1983, dichiarando l'illegittimità ELl'art.1 n.1 ELla L.555/1912, la Corte ha affermato che la norma, infatti, con il prevedere l'acquisto originario, da parte EL figlio, soltanto ELla cittadinanza EL padre, ledeva da più punti di vista la posizione giuridica ELla madre nei suoi rapporti con lo Stato e con la famiglia. In particolare, ha spiegato che non può contestarsi l'interesse, giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini, e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere ELla tutela collegata a tale appartenenza. Ha anche aggiunto che la disciplina di cui all'art. 1 ELla suddetta legge lede la posizione ELla madre nella famiglia, se si considera la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici EL nostro tempo.
Sulla base di dette pronunce, recepite dalla nuova legge sulla cittadinanza, è stato, pertanto, stabilito il diritto ELla moglie a mantenere la cittadinanza italiana anche in caso di matrimonio con cittadino straniero, e il diritto EL figlio di acquisire la cittadinanza ELla madre
In relazione agli ambiti applicativi di dette pronunce si formarono due orientamenti giurisprudenziali.
Secondo un primo orientamento gli effetti (“favorevoli”) ELle due sentenze si potevano produrre solo a decorrere dalla data di entrata in vigore ELla Costituzione;
secondo altro opposto orientamento nessun limite temporale poteva essere fissato dalla approvazione ELla Carta costituzionale.
La Corte di Cassazione, con pronunce a Sezioni Unite n.4466 e 4467 EL 2009, ha riconosciuto, come già accennato, che anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore ELla
Costituzione deve ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente e imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdurasse anche dopo l'entrata in vigore ELla Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
Le sentenze, pur condividendo il principio EL primo orientamento ELl'incostituzionalità sopravvenuta - secondo il quale le norme precostituzionali producono effetto soltanto sulle situazioni non ancora esaurite alla data EL 1.1.1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore ELla Costituzione - ha affermato, appunto, che il diritto di cittadinanza in quanto status permanente ed imprescrittibile (fatta salva l'estinzione per effetto ELla rinuncia ELl'avente diritto) è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte ELl'ascendente o EL genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante, anche dopo l'entrata in vigore ELla Costituzione, ELl'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
Nello specifico le Sezioni Unite hanno affermato che “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato può perdersi solo per rinuncia, così anche nella legislazione previgente (art. 8 n. 2
L. 555/1912) (….) Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto ELla condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale ELla persona, con carattere di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in
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ogni tempo e di regola non definibile come definito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto con sentenza passata in giudicato”.
Ed ancora che “la titolarità ELla cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi ELla L. n. 151 EL 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al
1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà ELla titolare ELla cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, ELla norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio ELla parità dei sessi e ELla eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore ELla L. n. 555 EL 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore ELla Costituzione, la trasmissione a lui ELlo stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
Le norme precostituzionali, riconosciute illegittime dalle sentenze di cui sopra sono, pertanto, inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione ELle persone per il loro sesso o la preminenza EL marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
***
Nel 1992 il legislatore ha abrogato la legge EL 1912, riscrivendo l'intera normativa con la Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (“Nuove norme sulla cittadinanza”).
L'art. 1 prevede che sia «cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini […]».
Tale disposizione (confermando un principio già sancito dall'art. 1 ELla previgente Legge 15 giugno 1912, n. 555 e corretto dall'intervento ELla sentenza costituzionale EL 9 febbraio 1983, n.
30), riconosce la cittadinanza iure sanguinis (ossia per nascita) in favore dei discendenti in linea retta di cittadini italiani, di sesso maschile o femminile, anche emigrati all'estero ( ovvero chi sia nato nel territorio ELla Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi o se non segua la loro cittadinanza in base alla legge ELlo Stato di appartenenza)-
Come affermato dalla Cassazione nelle “sentenze gemelle” EL 2022, “il peso ELla scelta ispirata ai legami di sangue (per l'appunto iure sanguinis), rispetto ad altri indici di legame tra la persona e il territorio (iure loci o, come anche si dice, iure soli, più o meno temperati da requisiti e condizioni aggiunte), ha giustificato (e tuttora in parte giustifica, nella legge n. 91 EL 1992) una decisa restrizione ELle possibilità di acquisto ELla cittadinanza di chi non vanti ascendenti italiani, ma anche una altrettanto decisa restrizione ELle possibilità di ravvisare fattispecie estintive ELla cittadinanza degli italiani all'estero.
È un fatto assolutamente ovvio, da quest'ultimo punto di vista, che l'istituto ELla perdita ELla cittadinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da decisioni attuate in un ambito ordinamentale straniero.
Proprio da ciò è originato il riconoscimento dei fenomeni di doppia cittadinanza, d'altronde armonici con lo sviluppo e l'evoluzione EL diritto internazionale. Fenomeni dei quali l'ordinamento attuale (con la citata l. n. 91 EL 1992) tende semmai a risolvere le ipotetiche conseguenti situazioni di conflitto.
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Peraltro la Cassazione ha rammentato che “ELla rilevanza di tali fenomeni di doppia cittadinanza abbia dato atto pure (e finanche all'epoca) la tanto evocata sentenza ELla Corte di cassazione di Napoli EL 1907.
La possibilità di aversi nel tempo “una duplice nazionalità” venne già allora considerata una
“conseguenza inevitabile (..) EL concetto ELla sovranità, che include necessariamente le note di autonomia ed indipendenza di ciascuna di esse nel proprio territorio”.
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I principi processuali sull'onere ELla prova
L'onere ELla prova di chi richiede il riconoscimento ELla cittadinanza italiana è, pertanto, incentrato sulla dimostrazione ELla linea – continua - di trasmissione, restando fatta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (conformemente a Cass. Sez. U n. 4466-09).
Ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, in base ai principi di ripartizione ELl'onere ELla prova, spetta a lui dimostrare, soltanto, di essere (appunto) discendente di un cittadino italiano;
incombe, viceversa, sulla controparte statale, che ne abbia fatto specifica eccezione, la prova ELl'evento interruttivo ELla linea di trasmissione.
Come sinteticamente spiegato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nel 2022:
La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario.
Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile.
Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova ELla fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano.
Donde la prova è nella linea di trasmissione.
Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09).
Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano; mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova ELl'evento interruttivo ELla linea di trasmissione.
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Il caso in esame
Con la produzione dei certificati di nascita, matrimonio e morte di tutti gli avi e ascendenti, parte ricorrente ha adempiuto all'onere probatorio su di lei gravante comprovando la diretta discendenza dei ricorrenti dall'avo cittadino italiano emigrato in terra straniera.
Ha, infatti, documentato, con le allegazioni dei certificati e/o estratti di nascita, battesimo, matrimonio, morte, che i ricorrenti discendono tutti, tramite plurime linee di trasmissione, da
[...]
, capostipite emigrato in PE. Persona_12
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Alla luce ELla documentazione prodotta, pertanto, parte ricorrente ha comprovato la continuità ELla linea di discendenza e, quindi, di trasmissione iure sanguinis ELla cittadinanza italiana come sopra richiamata nella premessa ELla presente decisione.
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Parte resistente, dal canto suo, non ha contestato la ricostruzione genealogica di cui sopra e dunque la linea continua di trasmissione, essendosi limitata ad invitare il Tribunale a controllarla, anche con riferimento alla documentazione probatoria prodotta, limitandosi a chiedere, in caso di accoglimento ELla domanda, di compensare le spese di giudizio.
Invero parte resistente ha anche chiesto di procedere ad effettuare una integrazione istruttoria ex artt. 210 e/o 213 c.p.c., ordinando a parte ricorrente di esibire documentazione ulteriore (o chiedendone comunque al giudice l'acquisizione agli atti).
L'Avvocatura ELlo Stato ha chiesto, infatti, l'acquisizione ELl'estratto di leva (ovvero il documento equipollente nell'ordinamento estero) di tutti gli ascendenti (maschi) degli odierni ricorrenti (come pure degli odierni ricorrenti, in tanto in quanto nati entro l'abrogazione, per effetto ELla legge n. 92/1991, ELla l. n. 555/1912) e ELl'estratto contributivo (ovvero il documento equipollente nell'ordinamento estero) degli ascendenti degli odierni ricorrenti (come pure degli odierni ricorrenti, in tanto in quanto nati entro l'abrogazione, per effetto ELla l.. n. 92/1991, ELla l.
n. 555/1912);
A supporto ELla richiesta ha evidenziato la documentazione sollecitata assumeva rilievo alla luce EL dato normativo per il quale la prestazione EL servizio militare per paese estero si qualificava come ragione di perdita ELla cittadinanza italiana (ex art. 11 CC 1865 ed ex art. 8 l. n.
555/1912) al pari che per la assunzione di impieghi pubblici (da intendersi come incarichi alle dipendenze EL Governo estero, come chiarito dalla pronuncia ELla Cassazione a Sezioni Unite EL 2022 sulla grande naturalizzazione brasiliana).
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Prima di valutare l'ammissibilità ELla richiesta deve richiamarsi l'evoluzione normativa sul punto perdita e/o decadenza ELla cittadinanza italiana per un pubblico impiego o per aver svolto servizio militare all'estero.
L'Art. 11 EL Codice civile 1865 disponeva che: “La cittadinanza si perde … da colui che, senza permissione EL governo, abbia accettato impiego da un governo estero, o sia entrato al servizio militare di potenza estera”. Detta norma è stata successivamente abrogata dall'art. 35 ELla Legge 31 gennaio 1901, n. 23.
L'Art. 8 ELla legge 555/1912 disponeva che “Perde la cittadinanza … chi, avendo accettato impiego da un Governo estero od essendo entrato al servizio militare di potenza estera, vi persista nonostante l'intimazione EL Governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l'impiego o il servizio”;
L'Art. 12 Legge 91/1992 sancisce che “Il cittadino italiano perde la cittadinanza se, avendo accettato un impiego pubblico od una carica pubblica da uno Stato ovvero prestando servizio militare per uno Stato estero, non ottempera, nel termine fissato, all'intimazione che il
Governo italiano può rivolgergli di abbandonare l'impiego, la carica o il servizio militare.”
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Deve aggiungersi che sul punto la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (n.25318/2022) ha rilevato che la ratio ELla norma EL 1865, era da ricercarsi nella “tradizione nazionale francese (essendo l'origine ELla norma rinvenibile, come quasi tutte quelle EL codice civile EL 1865, nel codice napoleonico EL 1804): una tradizione refrattaria a che il cittadino potesse svolgere pubbliche funzioni all'estero tali da imporre l'assunzione di obblighi di gerarchia e feELtà verso lo
Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva.
La ratio è esplicitata anche nei lavori preparatori EL testo EL progetto EL codice ELl'Italia unita, e in particolare nella parte ELla relazione con cui, a proposito ELla fattispecie estintiva, si scrisse che nessuno può “conciliare i doveri verso il proprio Governo col servire a Governo straniero, sia nella milizia, sia in uffici pubblici”.
Evidente, quindi, che la norma imponesse un forte limite restrittivo verso lo svolgimento, da parte EL cittadino, di attività (quali il servizio militare o le cariche o gli uffici pubblici) necessariamente implicanti giuramenti di feELtà a governi esteri in quanto tali;
sì che la cittadinanza si sarebbe perduta, in questi casi, ipso iure, salva “permissione” EL governo nazionale.
Le normative successive a quella EL 1865 (in vigore dal 1.1.1866) hanno attenuato detto “antico e tradizionale rigore” disponendo che la perdita/decadenza ELla cittadinanza italiana derivi non solamente dall'accettazione di un impiego pubblico presso uno Stato straniero o dall'effettuaizone EL servizio militare, ma anche la mancata ottemperanza all'intimazione che il Governo italiano potrebbe rivolgere al proprio cittadino.
E' dunque evidente che, dopo l'abrogazione ELl'art. 11 EL codice EL 1865, non sia sufficiente documentare l'impiego pubblico/carica pubblica o l'effettuazione EL servizio militare (peraltro volontario) da parte di un avo, ma debba anche essere comprovata l'inottemperanza all'intimazione eventualmente ricevuta dal Governo Italiano.
Altrettanto evidente che se possa ritenersi, per la parte resistente pubblica (il ) Controparte_1 immediato e agevole documentare l'eventuale professione degli avi, non così documentare le eventuali intimazioni governative notifcate
***
Ciò precisato, deve osservarsi che in base alle regole di ripartizione ELl'onere ELla prova come ELineato anche dalle Sezioni Unite, sarebbe stato comunque onere di parte resistente – prima di sollecitare l'acquisizione ex officio o tramite invito al ricorrente, documentare, quantomeno, un principio di prova sul punto (relativo quantomeno alla professione degli avi riservandosi, in caso di prova EL pubblico impiego o EL servizio miliare, di produrre l'eventuale intimazione emessa dopo il 1901).
Richiedere l'esibizione ELla indicata documentazione pertinente e comprovante, se positiva, la sussistenza di possibili cause estintive EL diritto di cittadinanza invocato, non può ritenersi istanza processualmente accoglibile, anche perché comporterebbe una inversione degli oneri probatori come ELineati anche dalla giurisprudenza di legittimità, peraltro a Sezioni Unite.
Per far diversamente concludere non può nemmeno invocarsi il principio di vicinanza o prossimità ELla prova, in forza EL quale, nel caso di specie, la esibizione e/o produzione spetterebbe a parte ricorrente in quanto, per essa, di più agevole disponibilità.
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Invero non può con certezza affermarsi che una parte privata (parte ricorrente) rispetto ad una parte pubblica (l'Autorità Consolare opportunamente richiesta di collaborazione dal CP_1 resistente, magari attraverso il Ministero degli Affari Esteri), possa avere una reale maggiore facilità, ad acquisire, da una Autorità straniera, la documentazione sollecitata dalla Avvocatura di Stato.
Parte resistente, per poter invocare l'applicazione EL principio di vicinanza (peraltro non invocabile in relazione alla eventuale intimazione emessa dal Governo italiano) ELla prova avrebbe dovuto almeno documentare di aver tentato di adempiere al proprio onere ELla prova
(rectius di allegazione), dimostrando di aver effettuato un tentativo di acquisizione diretta ELla documentazione presso l'Autorità estera competente anche tramite i canali consolari.
Peraltro non risultano esservi, nella linea di genealogica dedotta, ad eccezione EL capostipite uomo - per il quale è stato prodotto il certificato negativo di naturalizzazione -, ascendenti di sesso maschile (gli unici che avrebbero potuto ricoprire incarichi pubblici o militari che erano preclusi, a quell'epoca, al sesso femminile) antecedenti al 1912 e quindi vigente una normativa che prevedeva che ricoprire dette incarichi avrebbe comportato (con i limiti e le precisazioni dettate dalla Suprema Corte di Cassazione) la perdita automatica ELla cittadinanza, senza necessità di ricevere alcuna intimazione da parte EL Governo Italiano a lasciare detti incarichi.
La richiesta di integrazione probatoria ex artt. 210 e/o 213 c.p.c. non può, pertanto, essere accolta.
***
Deve, peraltro, osservarsi che nella linea genealogica ricostruita da parte ricorrente si evidenzia quantomeno un passaggio per linea femminile intervenuto in epoca precostituzionale
(segnatamente la ascendente la figlia EL capostipite la sig.ra ), che, sulla Parte_6 base ELla legge al tempo vigente, determinava, come visto, l'interruzione ELla cittadinanza
“iure sanguinis” (sia perché al tempo prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna – sia perché l'art. 10, comma terzo, ELla legge 13 giugno 1912, n. 555 sanciva la perdita ELla cittadinanza italiana ELla donna italiana che si univa in matrimonio con cittadino straniero).
Come già visto dette ipotesi interruttive ELla linea di trasmissione ELla cittadinanza iure sanguinis sono state dichiarate incostituzionali nel 1975 e nel 1983 e l'efficacia ELla dichiarazione di incostituzionalità, per come statuito dalle Sezioni Unite ELla Cassazione, non muta tra prima e dopo l'entrata in vigore ELla Costituzione.
Nel dettaglio, come già visto in precedenza, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, riformando con la sentenza n. 4466 EL 2009 il proprio precedente orientamento, ha ritenuto che, per effetto ELle sentenze ELla Corte Costituzionale n. 87 EL 9 aprile 1975 e n. 30 EL 9 febbraio
1983, possano ottenere il riconoscimento iure sanguinis ELla cittadinanza italiana anche i figli o discendenti di donne che avevano perso lo status civitatis italiano ai sensi ELl'art. 10, comma 3, ELla previgente legge 555/1912, a seguito EL matrimonio con cittadino straniero contratto antecedentemente al 1° gennaio 1948.
Si ripercorrono, nuovamente in modo schematico - per comodità di lettura rispetto a quanto già scritto supra- gli interventi che hanno inciso in materia.
· Con la già richiamata pronuncia n. 87/1975 la Corte costituzionale dichiarò l'illegittimità costituzionale ELl'art. 10, comma 3, ELla legge n. 555/1912 nella parte in cui prevedeva la perdita
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ELla cittadinanza italiana per la nostra connazionale, indipendentemente dalla sua volontà, a seguito di matrimonio con un cittadino straniero che le comunicava automaticamente il proprio status civitatis.
· Alcuni anni dopo, con la sentenza n. 30/83 la Corte sancì inoltre l'incostituzionalità ELl'art. 1 ELla stessa legge 555/1912, nella parte in cui non prevedeva l'acquisto ELla cittadinanza italiana in derivazione materna.
· A seguito ELla sentenza n. 87/75, la Legge di Riforma EL Diritto di Famiglia n. 151 EL
19.05.1975 stabilì che le donne che avevano perso la cittadinanza per matrimonio con un cittadino straniero o per le vicende di cittadinanza EL marito, potevano riacquistarla tramite una espressa dichiarazione di volontà in tal senso.
Ma la discrasia sta nella circostanza che in sede amministrativa, a tutt'oggi, tale dichiarazione comporta il riconoscimento in favore ELla donna EL possesso ininterrotto ELla cittadinanza italiana, nel caso di matrimonio contratto in vigenza ELla legge 555/1912, ma soltanto dopo il 1° gennaio 1948; nel caso in cui il matrimonio sia invece stato celebrato antecedentemente all'entrata in vigore ELla Costituzione, la suddetta dichiarazione consente il riacquisto ELla cittadinanza ma con efficacia ex nunc, con comunicazione ELlo status ai figli ancora minorenni al momento in cui la dichiarazione viene effettuata.
Con la sentenza n. 4466/2009, la Suprema Corte ha affermato che, in via giudiziaria ed in attesa ELl'intervento EL Legislatore:
- il riacquisto ELla cittadinanza è realizzato automaticamente alla data di entrata in vigore ELla
Costituzione indipendentemente dalla data EL matrimonio (ante o post 1948) ed incontra come unico ostacolo l'eventuale rinuncia alla cittadinanza da parte ELl'avente diritto;
- che, sempre in sede giurisdizionale, il riconoscimento ELla cittadinanza nei confronti dei figli e discendenti non incontra vincoli particolari, essendo sufficiente dimostrare di essere nati da cittadina italiana che abbia perso la cittadinanza per effetto ELl'art. 10, comma 3, ELla legge 555/1912, sempreché non venga eccepita e documentata dall'Amministrazione l'esistenza di una rinuncia alla cittadinanza da parte degli aventi diritto;
- che figli e discendenti ELla donna possono ottenere dal giudice il riconoscimento ELla cittadinanza italiana, a prescindere dal fatto che la madre (o l'ascendente) abbia reso la dichiarazione prevista dal citato art. 219 (e persino dalla sua stessa esistenza in vita).
In attuazione dei premessi principi, pertanto, alle donne che, in vigenza ELl'art. 10 ELla legge 555/1912, hanno perso la cittadinanza italiana per effetto EL matrimonio con cittadini stranieri, contratto anche antecedentemente al 1° gennaio 1948, può essere ora riconosciuto dall'Autorità giudiziaria il possesso ELla cittadinanza italiana a decorrere dalla data di entrata in vigore ELla
Costituzione.
L'ostacolo normativo alla trasmissione ELla cittadinanza italiana sulla base ELla legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo è dunque stato rimosso e la cittadinanza italiana può essere riconosciuta, avendo, come visto, le parti ricorrenti provato la continuità ELla linea trasmissiva, come sopra indicata, mentre nessuno degli elementi connotanti una fattispecie estintiva ELla cittadinanza italiana risultano provati dal convenuto (vds. in tal senso, Cassazione civile, Sezione I, 11 febbraio 2020 n. 3175; Cassazione Civile, Sezioni
Unite, 24 agosto 2022 n. 25317) o emergono dagli atti di causa
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In considerazione di quanto sopra deve concludersi che le parti ricorrenti hanno provato la continuità ELla linea trasmissiva (come sopra indicata), mentre nessuno degli elementi connotanti una fattispecie estintiva ELla cittadinanza italiana risulta provato dal convenuto
(vds. in tal senso, Cassazione civile, Sezione I, 11 febbraio 2020 n. 3175; Cassazione Civile,
Sezioni Unite, 24 agosto 2022 n. 25317) o emergono dagli atti di causa.
In particolare, non risulta che i ricorrenti o i loro ascendenti abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo, in tal modo, la catena di trasmissione genealogica (sul punto si rinvia ai certificati rilasciati dalle competenti autorità diplomatico-consolari e legalizzati, ELla cui genuinità non si ha motivo di dubitare).
***
Pertanto, la domanda dei ricorrenti deve essere accolta e, per l'effetto, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte EL dei Controparte_1 provvedimenti conseguenti.
Attesa la natura e peculiarità ELla controversia, la cui decisione discende anche dall'applicazione di principi giurisprudenziali non sempre uniformi, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
▪ Dichiara che i ricorrenti, in epigrafe compiutamente identificati, sono cittadini italiani;
▪ Ordina, per l'effetto, al in persona EL Ministro pro tempore e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale ELlo stato civile competente - in particolare, l'Ufficiale di Stato Civile EL Comune di
CAMOGLI, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri ELlo stato civile, ELla cittadinanza ELle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti al fine di procedere, a loro volta, alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge negli appositi registri
▪ dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Si comunichi alle parti e ai soggetti interessati.
Genova, 17 aprile 2025
IL GIUDICE
Dott. Enzo BUCARELLI
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