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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 08/04/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. 104/2024 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:
Dott. Andrea Ghinetti Presidente
Dott. Annalisa Boido Giudice
Dott. Veronica Zanin Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso su istanza depositata da
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
Rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alberto Matteo Borrione e Matteo Cardani ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Matteo Cardani in Novara, giusta procura in atti;
Parte ricorrente nei confronti di
C.F. e P.IVA ) in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, con sede legale in Novara, C.so della Vittoria n. 31/a;
Parte resistente
--=o0o=--
Il Tribunale, esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice delegato;
rilevato in fatto che:
• parte ricorrente ha chiesto dichiararsi aperta la liquidazione giudiziale di CP_1
[...]
• fissata udienza ex art. 41 C.C.I.I., il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica ex art. 40, c. VI, C.C.I.I.; osserva quanto segue:
• sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27, c. II, C.C.I.I. dato che il centro di interessi principale dell'impresa è situato in Novara e non ricorrono elementi per localizzarne una diversa collocazione;
• il debitore è imprenditore che esercita attività commerciale ed è pertanto soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ex art. 121 C.C.I.I.;
1 • per ciò che attiene l'eventuale qualificazione di parte resistente quale “impresa minore”, occorre ricordare che grava su quest'ultima l'onere di provare il possesso congiunto dei tre requisiti indicati all'art 1, c. I, lett. d), C.C.I.I., onere che parte resistente non ha assolto;
• nel caso di specie, la sussistenza dei requisiti per la qualificazione dell'impresa quale impresa minore non può essere verificata attraverso l'istruttoria d'ufficio, tenuto conto che non risultano depositati bilanci dall'anno 2022;
• ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, u.c., C.C.I.I., in quanto i debiti scaduti sono superiori a € 30.000,00=, tenuto conto del debito nei confronti dell'erario e dell'ente previdenziale, già trasmesso ad per il recupero;
Controparte_2
• quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per l'apertura della liquidazione giudiziale, si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie all'attività d'impresa;
• è da ritenersi che, nella specie, ricorra una situazione d'insolvenza dell'impresa, desumibile da:
1) pendenza di procedure esecutive mobiliari;
2) atto di precetto;
3) pignoramento mobiliare con esito negativo;
4) mancato deposito dei bilanci dall'anno 2020;
5) irreperibilità della debitrice presso la sede sociale, ove risulta operare altra società.
Ritiene, pertanto, il collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 41, 49 e 121 C.C.I.I., 1) DICHIARA aperta la liquidazione giudiziale di c.f. Controparte_1 P.IVA_1
), con sede legale in CORSO DELLA VITTORIA 31/A NOVARA;
2) NOMINA giudice delegato per la procedura il dott. Veronica Zanin;
3) NOMINA curatore la dott.ssa Claudia Mazza;
4) ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 C.C.I.I.;
5) FISSA l'udienza per l'esame dello stato passivo in data 10.7.2025 alle ore 13.30 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio ubicato nel Palazzo di Giustizia di Novara, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 C.C.I.I. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, secondo le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I., delle domande di insinuazione;
2 7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
− ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
− ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
− ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
− ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
− ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
8) invita il Curatore a comunicare ad Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Novara la trasmissione delle dichiarazioni relative al periodo precedente all'apertura della liquidazione;
9) ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 C.C.I.I. Così deciso in Novara, nella camera di consiglio del 14.3.2025.
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Veronica Zanin
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:
Dott. Andrea Ghinetti Presidente
Dott. Annalisa Boido Giudice
Dott. Veronica Zanin Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso su istanza depositata da
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
Rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alberto Matteo Borrione e Matteo Cardani ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Matteo Cardani in Novara, giusta procura in atti;
Parte ricorrente nei confronti di
C.F. e P.IVA ) in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, con sede legale in Novara, C.so della Vittoria n. 31/a;
Parte resistente
--=o0o=--
Il Tribunale, esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice delegato;
rilevato in fatto che:
• parte ricorrente ha chiesto dichiararsi aperta la liquidazione giudiziale di CP_1
[...]
• fissata udienza ex art. 41 C.C.I.I., il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica ex art. 40, c. VI, C.C.I.I.; osserva quanto segue:
• sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27, c. II, C.C.I.I. dato che il centro di interessi principale dell'impresa è situato in Novara e non ricorrono elementi per localizzarne una diversa collocazione;
• il debitore è imprenditore che esercita attività commerciale ed è pertanto soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ex art. 121 C.C.I.I.;
1 • per ciò che attiene l'eventuale qualificazione di parte resistente quale “impresa minore”, occorre ricordare che grava su quest'ultima l'onere di provare il possesso congiunto dei tre requisiti indicati all'art 1, c. I, lett. d), C.C.I.I., onere che parte resistente non ha assolto;
• nel caso di specie, la sussistenza dei requisiti per la qualificazione dell'impresa quale impresa minore non può essere verificata attraverso l'istruttoria d'ufficio, tenuto conto che non risultano depositati bilanci dall'anno 2022;
• ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, u.c., C.C.I.I., in quanto i debiti scaduti sono superiori a € 30.000,00=, tenuto conto del debito nei confronti dell'erario e dell'ente previdenziale, già trasmesso ad per il recupero;
Controparte_2
• quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per l'apertura della liquidazione giudiziale, si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie all'attività d'impresa;
• è da ritenersi che, nella specie, ricorra una situazione d'insolvenza dell'impresa, desumibile da:
1) pendenza di procedure esecutive mobiliari;
2) atto di precetto;
3) pignoramento mobiliare con esito negativo;
4) mancato deposito dei bilanci dall'anno 2020;
5) irreperibilità della debitrice presso la sede sociale, ove risulta operare altra società.
Ritiene, pertanto, il collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 41, 49 e 121 C.C.I.I., 1) DICHIARA aperta la liquidazione giudiziale di c.f. Controparte_1 P.IVA_1
), con sede legale in CORSO DELLA VITTORIA 31/A NOVARA;
2) NOMINA giudice delegato per la procedura il dott. Veronica Zanin;
3) NOMINA curatore la dott.ssa Claudia Mazza;
4) ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 C.C.I.I.;
5) FISSA l'udienza per l'esame dello stato passivo in data 10.7.2025 alle ore 13.30 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio ubicato nel Palazzo di Giustizia di Novara, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 C.C.I.I. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, secondo le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I., delle domande di insinuazione;
2 7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
− ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
− ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
− ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
− ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
− ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
8) invita il Curatore a comunicare ad Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Novara la trasmissione delle dichiarazioni relative al periodo precedente all'apertura della liquidazione;
9) ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 C.C.I.I. Così deciso in Novara, nella camera di consiglio del 14.3.2025.
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Veronica Zanin
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